Circolare n. 9 del 01 agosto 2019: iscrizione all’Albo Gestori ambientali degli intermediari esteri

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 agosto 2019

Circolare n. 9 del 01 agosto 2019: iscrizione all’Albo Gestori ambientali degli
intermediari esteri

Con la Circolare in commento, entrata in vigore il 1 agosto, il Comitato nazionale dell’Albo
nazionale gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione degli intermediari esteri,
individuando tre casi specifici di intermediario e quale legge debba essere applicata ovvero per
quale intermediario sia necessario l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Prima di passare all’esame delle suindicate fattispecie occorre richiamare la definizione di
intermediario di cui all’articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n.1013/2006:”chiunque dispone
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non
prendono materialmente possesso dei rifiuti…”
Il Regolamento CE n.669/2008, integrando l’allegato IC del Reg.1013/06, relativo alla spedizione
di rifiuti, ha chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una
società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione.”
Proprio in merito a tale modifica il Comitato nazionale ha chiarito, con la Circolare in commento,
che “nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuta provenienti dall’Italia
con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di esportatore/notificatore dei rifiuti
come definito nella sezione IV, punto 14, del Regolamento 669/2008, rimane soggetto alla
giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell’art.2, paragrafo 15, lettera a), Reg.1013/06”.
Ed è questa la prima fattispecie in cui il notificatore deve essere un soggetto, persona fisica o
giuridica, che si qualifica come intermediario registrato ovvero ha l’obbligo di iscriversi all’Albo
gestori ambientali nella categoria 8.
Analogamente, ed è questa la seconda fattispecie, deve iscriversi all’Albo l’intermediario estero
operante in qualità di soggetto che organizza la spedizione dei rifiuti da un paese terzo ai sensi
dell’art.18 del Reg.n.1013/06.
Sempre tale Circolare chiarisce che, al contrario, ed è questa la terza fattispecie, nel caso di
intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dell’Italia con destino estero
in qualità di importatore/destinatario dei rifiuti così come definito all’art.2, par.14, del Reg.1013/06
e nella sezione II, par.6, del Reg.669/08, lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione del paese di
destinazione.

In altre parole quando si configura tale ultima fattispecie, dove l’intermediario estero è il
destinatario della spedizione, lo stesso rimanendo soggetto unicamente alla giurisdizione del paese
di destinazione, non è obbligato ad iscriversi alla categoria 8 dell’Albo nazionale gestori ambientali.
In conclusione possiamo così sintetizzare le tre ipotesi che possono presentarsi:
a) l’intermediario con sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con
destinazione estera in qualità di esportatore/notificatore dei rifiuti rimane soggetto alla
giurisdizione del paese di spedizione e pertanto si iscrive all’Albo;
b) l’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi
dell’art.18 del Regolamento europeo 1013/2006, e pertanto si iscrive all’Albo;
c) l’intermediario con sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia in quanto
destinatario dei rifiuti stessi rimane soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione, e
pertanto non si iscrive all’Albo

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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