Definizione di rifiuto: il concetto di “disfarsi” determina la qualificazione del bene come rifiuto e non il suo valore economico L’attuale formulazione dell’articolo 183, comma 1,lettera a), del D...
Definizione di rifiuto: il concetto di “disfarsi” determina la
qualificazione del bene come rifiuto e non il suo valore economico
L’attuale formulazione dell’articolo 183, comma 1,lettera a), del Dlgs 152/06 riporta
la definizione di rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o
abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”; si è in questo modo trasposto,
riproponendo nell’ordinamento giuridico nazionale, la definizione comunitaria di
rifiuto contenuta nell’articolo 1, comma 1, lett. a) della direttiva 98/2008/Ce, entrata
in vigore nel nostro paese il 25 dicembre del 2010 con il D.lgs 205/2010, e di recente
modificata dalla Direttiva 851/2018/CE, a sua volta recepita dal D.lgs.116/2020 che
ha modificato ed integrato il testo unico ambientale.
Da tale definizione risulta evidente che mentre non sussistono particolari problemi
circa l’interpretazione del criterio “oggettivo” di identificazione (qualsiasi sostanza
od oggetto), maggiori problemi sono sorti in questi anni circa la necessità di
interpretare la condizione “soggettiva” del rifiuto ovvero il significato da attribuirsi al
termine disfarsi e sulle modalità/condizioni in base alle quali deve basarsi tale
accertamento.
Risulta ormai consolidata la posizione della giurisprudenza comunitaria, cristallizzata
in varie pronunce della Corte di Giustizia europea, che si fonda su due capisaldi:
a) il termine disfarsi va sempre interpretato alla luce della finalità della
legislazione comunitaria ovvero la tutela della salute umana e dell’ambiente
contro quelli che possono essere le conseguenze nocive che possono derivare
dalle diverse attività quali la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti
garantendo, altresì, un livello di tutela elevato corroborato dai principi che
sono alla base dell’azione legislativa europea ovvero quello preventivo e
precauzionale;
b) il termine disfarsi va interpretato in senso estensivo e non restrittivo mentre, al
contrario, devono formare oggetto di interpretazione restrittiva le esclusioni di
determinate sostanze dall’ambito di applicazione della disciplina generale dei
rifiuti; in altre parole rimane sottratta al campo di applicazione della disciplina
dei rifiuti qualsiasi cosa di cui il detentore non si disfi, non abbia l’intenzione o
non abbia l’obbligo di disfarsi (sottoprodotti, and of waste, m.p.s.)
Partendo da tali assunti si è giunti a pronunce giurisprudenziali nazionali di notevole
rilevanza sull’argomento di cui si fornisce un quadro sintetico esemplificativo e non
esaustivo:
- Cassazione Penale, Sez.III 2 dicembre 2014, n.50309 con la quale la Corte
confermando la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti del titolare di
una impresa che acquistava pallets difettati, non ri utilizzabili tal quali, e quindi
per ripararli e rivenderli a terzi, ha messo in evidenza come per stabilire se un
residuo della produzione sia da qualificarsi come rifiuto o no, occorre
considerare l’esclusiva volontà del soggetto che lo produce o lo detiene e non
la volontà di colui, cioè un terzo, che può avere un interesse allo sfruttamento
commerciale di quel bene non più utile al suo detentore; in altre parole gli
oggetti destinati ad essere dismessi sono da ritenersi rifiuti.
Nel caso esaminato dalla Corte la stessa concludeva che i pallets erano da
considerarsi rifiuti e non sottoprodotti in quanto non era certo sin dall’inizio il
loro riutilizzo ma, al contrario, la circostanza che dovevano essere riparati li
porta nell’alveo di una attività di recupero che andava autorizzata a norma di
legge; in conclusione non bisogna guardare l’interesse che un soggetto può
avere su di un bene non più utile al suo produttore/detentore in quanto se tale
interesse può essere commercialmente valido certamente non può trasformare
il rifiuto in qualcosa di diverso;
- Cassazione Penale, Sez. III 19 dicembre 2014, n.52773 con la quale il
supremo consesso ha stabilito che il materiale florovivaistico di scarto
depositato in maniera incontrollata su un terreno, è un rifiuto non avendo
alcuna rilevanza quale possa essere stata la valutazione “soggettiva” di tali
materiali da parte del detentore.
- Cassazione penale, Sez. III, n.48316 del 16 novembre 2016 con la quale è
stato ribadito, in coerenza con quanto sopra, che l’interpretazione corretta del
concetto di rifiuto è quella “estensiva” risultando non condivisibile qualsiasi
valutazione “soggettiva” della natura dei materiali di cui disfarsi; nel caso in
specie si trattava di rifiuti speciali non pericolosi eterogenei quali terre da
scavo, raee, rottami ferrosi, veicoli fuori uso, copertoni etc etc. Con tale
pronuncia viene ribadito che, secondo principi generali ormai consolidati, è
rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una
sua personale scelta, ma al contrario, ciò che è qualificabile come tale sulla
base di dati obiettivi che definiscono la condotta del detentore; nel caso in
specie la natura di rifiuto si rileva oltre che dalla diversa natura dei materiali
anche dalle condizioni in cui sono stati rinvenuti dal che non poteva non
concludersi che di tale materiale il detentore originario se ne era disfatto e che,
dunque, nessuna rilevanza andava riconosciuta al fatto che alcuni di questi
materiali, singolarmente considerati, potessero essere suscettibili di una
riutilizzazione economica.
- Cassazione penale, Sez. III, n.5442 del 6 febbraio 2017 anche questa
pronuncia ribadisce che l’interpretazione corretta del concetto di rifiuto è
quella ” estensiva” risultando non condivisibile qualsiasi valutazione
“soggettiva” della natura dei materiali di cui disfarsi; nel caso in specie si
trattava di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da una falegnameria (trucioli e
segature) che invece venivano venduti come residui di produzione ad altra
impresa, senza però considerare le reali intenzioni del detentore né la natura e
la destinazione degli stessi. Con tale pronuncia viene ribadito che, secondo
principi generali ormai consolidati, è rifiuto non ciò che non è più di nessuna
utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta, ma al contrario, ciò
che è qualificabile come tale sulla base di dati obiettivi che definiscono la
condotta del detentore; nel caso in specie in riferimento alla segatura ed ai
truciolati ovvero quali scarti della lavorazione del legno, la stessa Corte ha
costantemente affermato la natura di rifiuti e per la pronuncia in commento non
risulta sufficiente ad escludere la natura di rifiuto il fatto che i residui venivano
ceduti costantemente a titolo oneroso a seguito di accordo tra le parti. Come
già sostenuto in precedenti pronunce il giudice di legittimità per l’accertamento
della natura effettiva di rifiuto non ci si deve porre nell’ottica del cessionario
del prodotto e della valenza economica che egli gli attribuisce, ma al contrario,
bisogna verificare a monte il rapporto tra il prodotto stesso ed il suo produttore
ed in particolare la volontà di questi di disfarsi del bene ed in secondo luogo
verificare l’elemento negativo cioè l’assenza dei requisiti di sottoprodotto ai
sensi dell’art.184 bis del D.lgs n.152/06.
- Cassazione penale, Sez. III, n.52993 del 26 novembre 2018, viene ribadito
che la qualificazione di rifiuto si rileva sia dalla natura dei beni che dalla loro
posizione/collocazione, elementi questi che consentono di definirli come rifiuti
di cui solitamente ci si disfa in quanto destinati oggettivamene all’abbandono,
salvo destinarli a successivi impieghi che vanno, però, dimostrati. Nel caso
oggetto di questa pronuncia si trattava di una molteplicità di oggetti di vario
tipo e natura, quali imballaggi, pneumatici fuori uso, materiale di scarto
proveniente da attività edile, prodotti da costruzione contenenti amianto, tutti
collocati alla rinfusa su di un terreno ed esposti agli agenti atmosferici.
- Cassazione penale, Sez. III, n.46586 del 18 novembre 2019 viene ribadito
che la natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto
di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale
residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai
sensi dell’art.184-bis), non viene perduta in ragione di un mero accordo con i
terzi (talora creato proprio a tal fine); in altre parole la qualificazione di rifiuto
non viene meno con la cessione onerosa dello stesso. Sostiene il supremo
giudice che bisogna evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del
prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce in quanto è
necessario verificare a monte il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo
produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene. La
Corte conclude che ragionare diversamente creerebbe aree di impunità, nelle
quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben
potrebbero essere dissimulate da accordi, dolosamente preordinati, volti a
privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale,
già acquisita a monte ed insuscettibile di essere cancellata.
- Cassazione penale, Sez.III, ordinanza n.21289 del 17 luglio 2020, con la
quale viene confermata la condanna ex articolo 256, del D.lgs.152/06, di un
soggetto che aveva depositato/collocato materiale edile di risulta da attività di
ristrutturazione, in un terreno delimitato da un cancello chiuso. Con tale
pronuncia il giudice di legittimità ribadisce che un bene diventa rifiuto al solo
verificarsi dell’elemento del disfarsi per cui, la volontà di disfarsene improntata
al criterio oggettivo della destinazione naturale del bene all’abbandono,
desumibili dai fatti concreti e contingenti, non viene meno per l’esistenza di
una recinzione o per la chiusura dell’area sulla quale sono stati sversati i rifiuti.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©
Per maggiori informazioni scrivere a
info@bsnconsulting42.it
www.bsnconsulting42.it







