Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti.
Con la legge 11 febbraio 2019, n.12 è stato convertito il D.L.14 dicembre 2018, n.135 “Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
(decreto Semplificazione )”, con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2019, è stato soppresso il Sistri
ovvero il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dall’articolo 188-ter del d.lgs
152/06.
Contestualmente viene abrogato l’articolo 16 del D.lgs 205/2010 norma con il quale erano state
apportate modifiche alle versioni originali degli articoli 188,189,190, 193 e 258 del sopracitato
decreto legislativo , che avrebbero trovato applicazione alla data della piena operatività del
Sistri;ora invece, abrogato l’articolo 16 sopra citato, tali norme continueranno ad applicarsi nella
versione previgente al D.lgs. 205/2010.
Dal 13 febbraio 2019 decorre anche l’istituzione del Registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti (successore del Sistri) di cui all’articolo 6, comma 3, del D.L.135/2018
gestito direttamente dal Matt e a cui saranno obbligati ad iscriversi:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
d) gli enti e le imprese che operano in qualità di intermediari e commercianti di rifiuti
pericolosi;
e) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
f) con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Da una sommaria lettura di tale normativa appare evidente che saranno chiamati ad iscriversi a
questo nuovo registro una platea più ampia di soggetti rispetto al soppresso Sistri non prevedendo, a
differenza di quest’ultimo, esenzioni da tale obbligo per determinate categorie di enti o imprese.
Sarà poi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
della pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a definire le
modalità di organizzazione e funzionamento di tale registro nonché le modalità di iscrizione dei
soggetti obbligati e di coloro che intendono volontariamente aderirvi, e gli adempimenti cui i
medesimi sono tenuti.
L’iscrizione al Registro elettronico comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un
diritto annuale, al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, i cui
importi e le modalità di versamento saranno anche essi definiti dal decreto ministeriale di cui sopra.
Viene anche previsto il sistema sanzionatorio che verrà applicato in caso di violazione dell’obbligo
di iscrizione, di mancato versamento del contributo e di violazione degli obblighi che verranno
stabiliti dal futuro decreto ministeriale, con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie con
importi anche essi da definire con decreto.
Il comma 3-ter dell’articolo 6 del D.L.135/2018 regolamenta il periodo transitorio stabilendo che
fino alle piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità di rifiuti, quest’ultima è garantita
adempiendo a quanto prescritto negli art.188, 189 (Mud), 190 (Registro di carico e scarico), 193
(formulario) del D.lgs.n.152/06 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010,n.205.
Analogamente troverà applicazione il sistema sanzionatorio di cui all’articolo 258 (violazione degli
obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e formulari) nella versione previgente al decreto
correttivo sopra citato.
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale
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