L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: proroga della validità delle iscrizioni

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: proroga della validità delle
iscrizioni

Con la Circolare n.4 del 23 marzo 2020 il Comitato nazionale aveva dettato le prime disposizioni in
merito all’applicazione dell’articolo 103, commi 1e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Cura
Italia) che al comma 2 dispone: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e
atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la
loro validità fino al 15 giugno 2020”
Con tale disposizione, dettata in piena emergenza sanitaria da Covid-19, è chiaro l’intento di carattere
generale del legislatore ovvero quello di garantire continuità operativa a tutti i titolari di
abilitazioni/autorizzazioni in scadenza nell’arco temporale suindicato, conservando la loro validità
fino al 15 giugno 2020.
Con la circolare n.4/2020 il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti in merito alla
corretta applicazione di questa disposizione di carattere generale relativamente al regime
autorizzativo specifico dell’Albo gestori ambientali ovvero alle attività di raccolta e trasporto,
commercio ed intermediazione dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati e bonifica dei beni contenenti
amianto.
Di conseguenza l’organo centrale dell’Albo ha chiarito che tale norma va applicata ai procedimenti
in corso o ancora da aprire, con la conseguenza che sono esclusi dal suo campo di applicazione:
a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma che risultino già conclusi
in modo definitivo;
b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del d.l.
18/2020, per le quali non è stata presentata istanza di rinnovo.
Lo stesso Comitato chiarisce però che coloro che intendono avvalersi di tale norma e quindi
continuare ad operare fino al momento del superamento dell’emergenza, devono comunque rispettare
tutti i requisiti e le condizioni necessari per il legittimo esercizio dell’attività e che in caso di accertata
carenza degli stessi, le imprese possono essere sottoposte a procedimenti disciplinari con
l’irrogazione delle relative sanzioni.
Analogamente viene precisato che permane l’obbligo, nei casi previsti, ovvero per le iscrizioni nella
cat.1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, nella cat.8, commercio ed
intermediazione dei rifiuti, nelle cat.9 e 10, bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto,
di prestare apposita fideiussione, o appendice di fideiussione già prestata, a copertura del periodo

intercorrente dalla data di scadenza naturale dell’iscrizione e quella del 15 giugno; altresì permane
per le imprese l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.
La stessa circolare concludeva considerando la previsione contenuta nel comma 1 dell’art.103, del
DL. 18/2020, il quale dispone che:” ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella
del 15 aprile 2020”,
Applicando tale disposizione di carattere generale alla fattispecie specifica dei procedimenti di
variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione dei veicoli non conclusi alla data del 23
febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60
giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non si deve tener conto del
periodo compreso tra le due date suddette.
Di recente il Comitato nazionale è dovuto di nuovo intervenire sull’argomento oggetto della circolare
suindicata a seguito della pubblicazione ed entrata in vigore della legge di conversione del DL 17
marzo 2020, n.18, ovvero della legge n.27 del 24 aprile 2020, la quale ha disposto che “ tutti i
certificati,attestati, permessi,concessioni,autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Di conseguenza l’Albo gestori ambientali proprio per fornire chiarimenti in merito alla corretta
applicazione della norma suindicata (art.103 della legge 24 aprile 2020 n.27), ha emanato una nuova
circolare la n.5 del 22 maggio 2020, contenenti le indicazioni sostitutive di quelle contenute nella
precedente circolare n.4/2020, e disponendo l’abrogazione della precedente circolare.
Con questo ulteriore atto interpretativo il Comitato in primis rammenta che lo stato di emergenza è
stato dichiarato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e che quindi
terminerà il 31 luglio 2020.
Pertanto le iscrizioni all’Albo gestori ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31
gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.
La stessa circolare poi, richiamando l’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, (cd. Liquidità),
che ha modificato il comma 1, dell’art.103, DL. n.18 del 17 marzo 2020, disponendo che il termine
del15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio2020, ha precisato che per i procedimenti riguardanti la
variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio
2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni

di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso
tra le due date suddette.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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