Corte di Cassazione sentenza n.35000 del 18 settembre 2024 e sentenza n.6782 del 19 febbraio 2025: gli abiti usati non sono sottoprodotti né MPS ma rifiuti.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 18 settembre 2024

Corte di Cassazione sentenza n.35000 del 18 settembre 2024 e sentenza n.6782
del 19 febbraio 2025: gli abiti usati non sono sottoprodotti né MPS ma rifiuti.

Il giudice di legittimità con queste due ultime pronunce affronta l’annosa questione della
qualificazione degli indumenti usati dibattendo tra le due opposte tesi ovvero se vanno classificati
come rifiuti oppure non rifiuti (sottoprodotti) o in alternativa materie prime seconde (End of waste).
Prima di procedere ad un analisi dettagliata delle conclusioni a cui è giunto il supremo giudice di
legittimità occorre richiamare la legge 19 agosto 2026 n.166 recante: “Disposizioni concernenti la
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale per la
limitazione degli sprechi” dove è chiaro l’intento della norma ovvero sottrarre alla disciplina dei
rifiuti gli indumenti usati ceduti a titolo gratuito ai fini di solidarietà sociale purché il tutto avvenga
alle condizioni previste dall’articolo 14 della legge suindicata relativo proprio alla distribuzione di
articoli e di accessori di abbigliamento usati.
Sul punto la norma è chiara e precisa e non lascia margini di incertezza laddove precisa che si
considerano ceduti a titolo gratuito articoli e accessori di abbigliamento usati quando gli stessi siano
stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.
I soggetti donatari destinatari di tali cessioni sono enti pubblici o anche privati, compresi enti del
Terzo settore, costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche
che promuovono e realizzano attività d’interesse generale attraverso forme di mutualità.
Invece i soggetti che possono procedere a tali donazioni sono solo i privati che dovranno
consegnare direttamente, cioè senza cederli a terzi, tali beni presso le sedi operative dei soggetti
donatari.
La stessa norma non lascia adito a dubbi qualora non si verifichino tali precise condizioni cioè
nell’ipotesi che il soggetto donatario non sia tra quelli indicati o che il donante non abbia i requisiti
richiesti o effettui la consegna in difformità a quanto stabilito o, in alternativa, gli indumenti non
sono ritenuti idonei all’utilizzo in conformità alla finalità della legge, detti indumenti devono essere
gestiti come rifiuti in applicazione del d.lgs. 152/06 s.m.i. ovvero sono soggetti alla disciplina
generale in tema di rifiuti.
Proprio la mancanza delle condizioni previste dalla legge 166/2016 sopra descritte hanno portato la
Corte di Cassazione con la sentenza n.6782 del 19 febbraio 2025 a condannare gli imputati per il
delitto di cui agli artt.110, 112 cod.pen.,e 260 d.lgs n.152 del 2006, poiché in concorso con altri
coimputati, gestivano ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da indumenti usati, prodotti tessili ed
accessori di abbigliamento post consumo, raccolti nel territorio di vari comuni, senza averli
sottoposti preventivamente ad un processo di trattamento e recupero, in applicazione del d.m. 5

febbraio 1998, punti 8.4 e 8.9. che prescrivono la necessaria selezione, separazione e igienizzazione
di detti rifiuti, e avviandoli, al contrario, nel circuito commerciale del mercato dell’usato non con il
necessario formulario di identificazione dei rifiuti, bensì con un documento di trasporto indicandoli
come materie prime seconde.
La suprema Corte rammenta che ai sensi dell’art.184-ter del d.lgs. n.152 del 2006 la cessazione
della qualifica di rifiuto dell’indumento usato è subordinata alle operazioni di recupero previste dal
decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998, all’Allegato 1, sub allegato 1, n.8.9 il
quale in tema di recupero di “indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili
confezionati post-consumo” onde ottenere “indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti
tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo”, prevede al punto 8.9.3., lett.a) la
selezione ed igienizzazione per l’ottenimento di alcune specifiche sanitarie.
Secondo i giudici i rifiuti costituiti da indumenti usati e accessori di abbigliamento post consumo,
che vengono raccolti sia mediante cassonetti posizionati nella pubblica via sia con il sistema del
porta a porta, denota la evidente volontà del detentore di disfarsi di tali beni non intendendone più
servirsene per cui in tali casi non vi è dubbio che trattasi di rifiuti intesi nell’ampia eccezione
secondo la quale deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il
detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e tale nozione non deve essere intesa
nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la
protezione della salute e dell’ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l’applicazione
delle direttive comunitarie in materia fosse stata fatta dipendere dall’intenzione del detentore di
escludere o meno una riutilizzazione economica da parti di altri della sostanza o degli oggetti di cui
ci si disfa, o si sia deciso o si abbia l’obbligo di disfarsi.
Con la sentenza n.35000 del 18 settembre 2024 gli imputati, accusati di trasportare rifiuti tessili e di
post consumo senza la prescritta autorizzazione e senza il documento di accompagnamento (fir),
sostenevano quale tesi difensiva che tale materiale era da qualificarsi come sottoprodotto o in
alternativa materia prima seconda.
La suprema Corte respinge tali tesi ritenendo che gli indumenti usati non possono essere definiti
sottoprodotti in quanto non derivano da un processo di produzione trattandosi invece di cosa
abbandonata dal suo detentore ed in quanto tale rifiuti e neanche possono essere definiti end of
waste in quanto la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato è subordinata alle
operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a
procedure semplificate ai sensi degli artt.214 e segg. d.lgs. n.152/2006 previste dal DM 5 febbraio
1998, Allegato 1, sublallegato1, n.8.

In conclusione l’abito usato non è un rifiuto nel solo caso che risulti chiara la volontà del soggetto
di non disfarsi del bene ma di cederlo a terzi, a titolo gratuito o oneroso, affinché continui ad essere
utilizzato nella sua originaria funzione; per cui si deve valutare la diretta utilizzabilità
dell’indumento come tale e qualora, come nei casi esaminati in sentenza, l’abito usato non sia
direttamente utilizzabile ovvero venga conferito dal detentore nell’ambito della raccolta dei rifiuti
urbani, allora è da qualificarsi come rifiuto.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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