La gestione illecita di rifiuti senza autorizzazione è un reato

LEONARDO DI CUNZOLO • 14 settembre 2024

La Gestione Illecita di Rifiuti Senza Autorizzazione: Un Reato Punibile Anche Senza Imprenditorialità

La gestione dei rifiuti è un tema di cruciale importanza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Le leggi italiane in materia sono chiare nel punire severamente chiunque gestisca rifiuti in modo illecito, senza le necessarie autorizzazioni. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la violazione dell’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/06 configura un reato comune, che può essere commesso da chiunque, indipendentemente dalla qualifica professionale o imprenditoriale del soggetto coinvolto.


La Nozione di Reato Comune

Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, la gestione illecita di rifiuti non è un reato "proprio" che richiede lo svolgimento di un'attività imprenditoriale. Si tratta, invece, di un reato "comune", che può essere commesso anche da chi non opera professionalmente nel settore. La Corte di Cassazione ha chiarito che la qualificazione imprenditoriale del soggetto non è un requisito necessario per la configurazione del reato. Questo significa che anche un individuo che gestisce rifiuti occasionalmente o in contesti non professionali può incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.


La Sentenza della Cassazione n. 4770 del 2021

Un'importante conferma di questo orientamento è arrivata con la sentenza n. 4770 dell’8 febbraio 2021. In questo caso, l'imputato sosteneva di non essere un imprenditore e di aver effettuato la gestione dei rifiuti in modo sporadico. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato questa difesa, sottolineando che il reato si configura anche in assenza di un'attività imprenditoriale. La Corte ha ribadito che il termine "chiunque", utilizzato nell'art. 256, comma 1, include tutte le categorie di persone, senza la necessità di requisiti di professionalità o imprenditorialità. Ciò che rileva è la presenza di alcuni elementi oggettivi che dimostrano un minimo di organizzazione, come l'uso di un veicolo adeguato, la quantità e la natura dei rifiuti, e il numero di persone coinvolte nell'illecito.


Indici di Non Occasionalità

Uno dei punti cruciali su cui la Corte di Cassazione si è soffermata è la non occasionalità della condotta. Anche un singolo episodio di gestione illecita di rifiuti può configurare il reato, come evidenziato dalla sentenza n. 3573 del 28 gennaio. In questo caso, il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali è stato considerato sufficiente per integrare la fattispecie criminosa, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un'azione isolata.


Gli indici sintomatici che la Corte utilizza per valutare la non occasionalità includono la tipologia e l'eterogeneità dei rifiuti, la loro quantità, e l’esistenza di una minima organizzazione. Nel caso specifico, l’imputato aveva utilizzato un veicolo non autorizzato per trasportare materiali edili misti, plastiche e pneumatici fuori uso, elementi che hanno evidenziato un’attività illecita organizzata, nonostante fosse stata presentata come occasionale.


Le Conseguenze della Condotta Illecita

La Corte di Cassazione ha ribadito che il semplice fatto di effettuare una gestione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni è sufficiente a integrare il reato previsto dall’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/06. Non importa se il soggetto non è un imprenditore o se l'attività è stata svolta una sola volta. L'assenza di autorizzazione è di per sé sufficiente a configurare il reato, e la condotta può essere considerata penalmente rilevante anche sulla base di semplici indici di organizzazione.


Conclusione

La gestione illecita di rifiuti senza autorizzazione rappresenta un reato grave, che può essere commesso da chiunque, indipendentemente dalla qualifica professionale o dalla frequenza con cui l’attività è svolta. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l'imprenditorialità non è un requisito necessario per la configurazione del reato, e che anche un singolo episodio di gestione non autorizzata può essere sufficiente a determinare la condanna. Per evitare sanzioni, è fondamentale rispettare le normative vigenti e ottenere le autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, anche in contesti non professionali.


Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continuate a seguire il nostro blog e rimanete informati su tutte le novità riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e le normative correlate.

21 luglio 2025
Analisi sul D.M. 4 aprile 2023, n.59 Questo articolo conclude il nostro focus sul nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTri), affrontando uno degli aspetti più critici: il regime sanzionatorio . L’introduzione del RENTri non si limita a riorganizzare la tracciabilità dei rifiuti, ma comporta nuovi obblighi e, di conseguenza, nuove sanzioni per chi non si adegua. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 258, commi 10-12, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020.. Chi è obbligato a iscriversi al RENTri? La normativa prevede che debbano iscriversi e trasmettere i dati: Impianti di trattamento rifiuti, pericolosi e non. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi. Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti. Consorzi per il recupero e riciclo. Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali, trattamento acque e fognature.*econdo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti. Sanzioni previste Il comma 10 dell’art. 258 distingue tra diverse fattispecie di illecito: Omessa iscrizione al RENTri : - Da 500 a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi - Da 1.000 a 3.000 € per i rifiuti pericolosi Iscrizione fuori tempo massimo : Sanzione per chi si iscrive oltre le scadenze previste dal D.M. 59/2023 e dal decreto direttoriale n. 97/2023. Iscrizione non conforme alle modalità tecniche : È sanzionata anche l’iscrizione che non rispetta le procedure indicate nell’allegato tecnico al decreto direttoriale n. 143/2023. Mancata o incompleta trasmissione dei dati : Anche in questo caso si applicano sanzioni pecuniarie analoghe a quelle dell’omessa iscrizione. Le tempistiche di iscrizione: attenzione al calendario A partire dal 15 giugno 2024 , i soggetti obbligati dovranno rispettare scadenze diverse in base alla propria categoria e dimensione: Dal 18° mese + 60 giorni : aziende con più di 50 dipendenti e gestori di rifiuti. Dal 24° mese + 60 giorni : produttori con più di 10 dipendenti. Dal 30° mese + 60 giorni : tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Un doppio binario di adempimenti Oltre alla tradizionale tenuta dei registri e formulari, il RENTri aggiunge l’obbligo di trasmettere digitalmente i dati secondo le tempistiche vigenti (10 giorni per produttori e trasportatori, 2 giorni per impianti di smaltimento/recupero). Cosa devono fare ora le imprese? Il nuovo sistema non sostituisce i precedenti obblighi, ma li integra, rendendo il quadro normativo più articolato e sanzionabile. 👉 Verificare l’appartenenza alla categoria obbligata 👉 Programmare l’iscrizione al RENTri nei tempi previsti 👉 Organizzarsi per la trasmissione regolare dei dati Noi di BSN CONSULTING 42 supportiamo enti e imprese nell’affrontare questa complessa transizione, offrendo consulenza operativa e strategica su ogni aspetto della normativa ambientale. 📩 Contattaci per un check-up gratuito della tua posizione RENTri.
21 luglio 2025
Cosa prevedono i provvedimenti direttoriali e come devono muoversi le imprese Prosegue l’approfondimento di BSN CONSULTING 42 sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( RENTRI ), introdotto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 . Dopo aver chiarito la struttura generale del sistema e i soggetti obbligati, analizziamo ora i decreti direttoriali che danno concreta attuazione al regolamento, definendo modalità tecniche e scadenze operative . Perché sono importanti i decreti attuativi? L’art. 21 del D.M. 59/2023 prevede che siano decreti direttoriali del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a definire tutti gli aspetti operativi necessari per rendere pienamente funzionale il RENTRI. Vediamo i principali provvedimenti finora emanati: 1. Decreto Direttoriale n. 97/2023 (21 settembre) 👉 Oggetto : Tempistiche di iscrizione al RENTRI e attivazione dei nuovi modelli Stabilisce le scadenze ufficiali per l’iscrizione dei soggetti obbligati e le date di entrata in vigore dei nuovi registri e formulari . Un documento fondamentale per chi vuole pianificare correttamente l’adeguamento normativo ed evitare sanzioni. 2. Decreto Direttoriale n. 251/2023 (19 dicembre) 👉 Oggetto : Istruzioni per la compilazione di registro e formulario Pubblicato il 31 dicembre sul sito del MASE, contiene due allegati cruciali: Allegato 1 : Istruzioni per la corretta compilazione del registro di carico e scarico Allegato 2 : Guida alla compilazione del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) Le indicazioni definiscono in modo dettagliato i dati obbligatori , la struttura dei documenti e le modalità di gestione quotidiana. 3. Decreto Direttoriale n. 143/2023 (6 novembre) 👉 Oggetto : Gestione operativa e trasmissione dei dati Pubblicato il 7 novembre, introduce: Le regole tecniche per la gestione digitale dei registri e dei formulari Le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI Le procedure di iscrizione e accesso per i diversi operatori I requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del sistema In altre parole, è il documento che spiega come funzionerà il RENTRI nella pratica , sia dal punto di vista organizzativo che informatico. Cosa devono fare le imprese? ➡️ Conoscere le scadenze di iscrizione previste per la propria categoria ➡️ Studiare i nuovi modelli di registro e formulario (anche se entreranno in vigore dal 15 dicembre 2024) ➡️ Adeguare i sistemi informatici alle regole di interoperabilità previste ➡️ Formarsi per gestire correttamente le nuove modalità di compilazione e trasmissione Il nostro consiglio Il nuovo RENTRI non è solo un adempimento in più, ma un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti. Non aspettare l’ultimo momento per adeguarti: formazione, pianificazione e supporto tecnico sono oggi più che mai strumenti strategici. BSN CONSULTING 42 è pronta ad accompagnare enti e imprese in ogni fase: ✔️ Iscrizione al RENTRI ✔️ Adeguamento documentale ✔️ Implementazione tecnica ✔️ Formazione operativa del personale 📩 Contattaci per una consulenza personalizzata.
21 luglio 2025
Cosa prevede il D.M. 59/2023 e chi è obbligato ad adeguarsi? Con l’entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023, prende forma un nuovo paradigma per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti in Italia: il RENTri , Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. 📅 A partire dal 15 giugno 2024, il sistema si attiverà progressivamente per tutte le categorie di soggetti obbligati, introducendo nuovi strumenti digitali e adempimenti che si affiancano a quelli tradizionali. Cos'è il RENTri? È una piattaforma digitale gestita dal Ministero dell’Ambiente (MASE) con il supporto dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali . L’obiettivo? Centralizzare e digitalizzare le scritture ambientali (registri e formulari), migliorando l’efficienza e la trasparenza nella tracciabilità dei rifiuti. Cosa cambia nella pratica? ✅ Nuovi modelli digitali per : Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 D.lgs. 152/06) Formulario identificazione rifiuto – FIR (art. 193 D.lgs. 152/06) ✅ Tenuta digitale dei registri e formulari Dal 15 dicembre 2024 sarà obbligatorio utilizzare i nuovi format digitali (con codice univoco e vidimazione elettronica). Fino ad allora si potranno continuare a usare i modelli cartacei attuali. ✅ Trasmissione dati all’ISPRA Tutti i dati confluiranno nel catasto rifiuti in modo automatizzato, migliorando i flussi informativi verso le autorità di controllo. ✅ Accesso in tempo reale per gli enti di controllo . Chi è obbligato a iscriversi al RENTri? Devono iscriversi entro scadenze differenziate: Impianti di trattamento rifiuti Produttori di rifiuti pericolosi (senza eccezioni) Trasportatori, commercianti e intermediari Consorzi di recupero e riciclo Produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e impianti di trattamento acque/fogne 🔸 Sono esonerati : Imprenditori agricoli con volume d’affari < 8.000 €/anno Imprese ex art. 212 c.8 Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con ≤ 10 dipendenti ❗ Gli esclusi possono comunque aderire su base volontaria . Tempistiche di iscrizione (a partire dal 15 giugno 2024): Entro 18 mesi + 60 giorni : Imprese con >50 dipendenti e gestori rifiuti Entro 24 mesi + 60 giorni : Imprese con >10 dipendenti Entro 30 mesi + 60 giorni : Tutti gli altri soggetti obbligati. E per i FIR (formulari)? 🔹 Per i soggetti obbligati al RENTri: Uso digitale obbligatorio , ma accompagnato da copia cartacea durante il trasporto , per consentire i controlli su strada. 🔹 Per i soggetti non obbligati : Resta il formulario cartaceo, generato secondo le nuove regole (allegato II del D.M. 59/2023), vidimato digitalmente dalla Camera di Commercio. In sintesi Il RENTri rappresenta un’evoluzione significativa della normativa ambientale. Digitalizzazione, maggiore controllo e nuovi adempimenti si traducono in un cambiamento profondo per le imprese , che dovranno adeguare procedure e strumenti per non incorrere in sanzioni. 🎯 BSN CONSULTING 42 è al tuo fianco per aiutarti a comprendere obblighi, scadenze e modalità operative del nuovo sistema. 📩 Contattaci per una valutazione personalizzata della tua posizione RENTri.