Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 18 aprile 2024

Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024.
Il giudice di legittimità sancisce un principio di diritto: la responsabilità penale
del Responsabile tecnico che risponde degli illeciti connessi a violazioni
normative al pari del legale rappresentante

Con questa importante pronuncia il supremo giudice di legittimità,nell’ambito di un processo
penale in cui era imputato il Responsabile tecnico di una società per il reato di traffico illecito di
rifiuti, afferma, in via giurisprudenziale, un principio di diritto secondo cui: “l’articolo 12 del DM 3
giugno 2014, n.120 del Mase, a norma del quale il Responsabile tecnico di una impresa deve porre
in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte
dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della
stessa, nonché di svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al
medesimo una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di
gestione dei rifiuti di cui al D.lgs152/06, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi
alla violazione di tale normativa”
In sintesi il RT rappresenta una figura imprescindibile e centrale per le imprese che operano nella
gestione dei rifiuti ed in quanto tale, al pari del legale rappresentante, risponde degli illeciti
commessi per la mala gestione degli stessi ed assume l’obbligo di impedirne la commissione; egli in
base alla norma regolamentare è titolare di una vera e propria posizione di garanzia, equiparata a
quella del legale rappresentante, per effetto della stessa nomina della figura apicale, assumendo un
dovere di vigilanza e controllo sull’applicazione delle disposizione del TUA.
La controversia posta all’attenzione della Corte di Cassazione nasceva dall’impugnazione di una
ordinanza emessa dal Tribunale della libertà che confermava l’applicazione della misura interdittiva
del divieto di esercizio dell’attività di impresa nel settore ambientale per un periodo di 12 mesi a
carico del responsabile tecnico dell’impresa; veniva, in sintesi, dichiarata infondata la tesi del
ricorrente secondo la quale il RT non ha alcun obbligo o dovere di impedire l’illecito ambientale, in
quanto, richiamando la Delibera n.1 del 2019 del Comitato nazionale dell’Albo gestori
ambientali,che traccia i compiti dello stesso,l’imputato sosteneva che in base all’art.2 della citata
Delibera, egli si sarebbe dovuto limitare a solo esame visivo dei rifiuti.
Di diverso avviso è stata la tesi sostenuta dagli Ermellini secondo i quali l’ambito della
responsabilità di tale figura apicale va individuata nell’art.212 del D.lgs 152/06 e nella norma
secondaria contenuta nel DM 120/2014, rispetto ai quali i provvedimenti emessi dal Comitato

nazionale dell’Albo gestori ambientali sotto forma di delibere e circolari hanno valenza meramente
integrativa e non derogatoria rispetto alla normativa nazionale primaria e secondaria, in quanto la
disciplina dettata dall’Albo attraverso i propri provvedimenti riveste mero carattere negoziale
riferibile ai soli rapporti tra l’Albo ed i soggetti iscritti.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a
info@bsnconsulting42.it
www.bsnconsulting42.it

Stanza ingombro di rifiuti, scatole e detriti sparsi sul pavimento vicino a una finestra.
21 luglio 2025
Analizza i decreti attuativi del MASE sul sistema RENTRI. Contatta BSN CONSULTING 42 per supporto e formazione su gestione rifiuti.
Materassi, pneumatici e detriti abbandonati ammucchiati in una discarica fangosa sotto un cielo nuvoloso.
21 luglio 2025
Analizza il sistema RENTri e le sanzioni per le imprese. Contatta BSN CONSULTING per assistenza nella gestione degli obblighi normativi.
Sacchetti di plastica e scatole impilate fiancheggiano un luminoso corridoio industriale accanto a grandi finestre.
21 luglio 2025
Scopri il sistema RENTri per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Adeguati alle normative con il supporto di BSN CONSULTING 42.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 29 maggio 2025
Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore. Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sens
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 20 maggio 2025
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le imprese iscritt
Un operaio con un elmetto blu ispeziona grandi balle di carta riciclata in un impianto industriale.
26 marzo 2025
Esplora le responsabilità dell'intermediario nella gestione rifiuti e le recenti sentenze. Contattaci per consulenze specializzate.
Cestino della spazzatura stracolmo di avanzi di cibo misti, contenitori di plastica, lattine e detriti di imballaggio.
26 marzo 2025
Scopri la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto secondo la Corte di Cassazione. Chiarimenti cruciali per le aziende nella gestione dei rifiuti.
Rimorchio carico di rottami metallici e cianfrusaglie di vario genere, tra cui tubi, ruote e attrezzi.
26 marzo 2025
Analizza la sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale nel trasporto di rifiuti. Contattaci per consulenze specializzate.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 18 marzo 2025
Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità. Comunicato del Mase del 17 maggio 2025. Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile. Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 17 marzo 2025
Classificazione dei rifiuti e responsabilità del produttore: analisi della sentenza TAR Lombardia 17 marzo 2025, n. 898 La sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti, ribadendo un principio fondamentale: l’obbligo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto grava esclusivamente sul produttore e non sul gestore dell’impianto di trattamento. Il giudice amministrativo ha confermato come, alla luce della normativa comunitaria e nazionale vigente, la responsabilità di attribuire
Mostra Altri