Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024.
Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024.
Il giudice di legittimità sancisce un principio di diritto: la responsabilità penale
del Responsabile tecnico che risponde degli illeciti connessi a violazioni
normative al pari del legale rappresentante
Con questa importante pronuncia il supremo giudice di legittimità,nell’ambito di un processo
penale in cui era imputato il Responsabile tecnico di una società per il reato di traffico illecito di
rifiuti, afferma, in via giurisprudenziale, un principio di diritto secondo cui: “l’articolo 12 del DM 3
giugno 2014, n.120 del Mase, a norma del quale il Responsabile tecnico di una impresa deve porre
in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte
dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della
stessa, nonché di svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al
medesimo una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di
gestione dei rifiuti di cui al D.lgs152/06, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi
alla violazione di tale normativa”
In sintesi il RT rappresenta una figura imprescindibile e centrale per le imprese che operano nella
gestione dei rifiuti ed in quanto tale, al pari del legale rappresentante, risponde degli illeciti
commessi per la mala gestione degli stessi ed assume l’obbligo di impedirne la commissione; egli in
base alla norma regolamentare è titolare di una vera e propria posizione di garanzia, equiparata a
quella del legale rappresentante, per effetto della stessa nomina della figura apicale, assumendo un
dovere di vigilanza e controllo sull’applicazione delle disposizione del TUA.
La controversia posta all’attenzione della Corte di Cassazione nasceva dall’impugnazione di una
ordinanza emessa dal Tribunale della libertà che confermava l’applicazione della misura interdittiva
del divieto di esercizio dell’attività di impresa nel settore ambientale per un periodo di 12 mesi a
carico del responsabile tecnico dell’impresa; veniva, in sintesi, dichiarata infondata la tesi del
ricorrente secondo la quale il RT non ha alcun obbligo o dovere di impedire l’illecito ambientale, in
quanto, richiamando la Delibera n.1 del 2019 del Comitato nazionale dell’Albo gestori
ambientali,che traccia i compiti dello stesso,l’imputato sosteneva che in base all’art.2 della citata
Delibera, egli si sarebbe dovuto limitare a solo esame visivo dei rifiuti.
Di diverso avviso è stata la tesi sostenuta dagli Ermellini secondo i quali l’ambito della
responsabilità di tale figura apicale va individuata nell’art.212 del D.lgs 152/06 e nella norma
secondaria contenuta nel DM 120/2014, rispetto ai quali i provvedimenti emessi dal Comitato
nazionale dell’Albo gestori ambientali sotto forma di delibere e circolari hanno valenza meramente
integrativa e non derogatoria rispetto alla normativa nazionale primaria e secondaria, in quanto la
disciplina dettata dall’Albo attraverso i propri provvedimenti riveste mero carattere negoziale
riferibile ai soli rapporti tra l’Albo ed i soggetti iscritti.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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