Commissione Europea pronuncia del 26 aprile 2024: i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere qualificati sottoprodotti.
Commissione Europea pronuncia del 26 aprile 2024: i residui della
manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere
qualificati sottoprodotti.
Con questa pronuncia del 26 aprile 2024 la Commissione Europea,Direzione Generale
Ambiente,fornisce al Ministero dell’Ambiente risposta alla lettera n.0031612 del 20 febbraio 2024,
con la quale veniva richiesto di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del
verde pubblico e privato.
Una problematica questa da sempre dibattuta e sulla quale ora la Commissione Europea mette un
punto definitivo e chiaro: “i residui della manutenzione del verde pubblico e privato (i cosiddetti
sfalci e potature) sono rifiuti e non possono mai essere classificati come sottoprodotti”.
In particolare veniva richiesto dal Mase se in base alla disciplina europea tali residui:
a) possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e a quali condizioni;
b) possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla
Direttiva 2008/98/EC, art.5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante
di un processo di produzione;
c) possono essere qualificati come sottoprodotti se destinati alla produzione di compost o
biogas.
In merito al quesito di cui al punto a) la Commissione precisa come la Direttiva 2008/98/CE,
definisce al suo articolo 3 intitolato “Definizioni” il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”, e che all’articolo 2 della stessa
Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione e tra questi
non figurano i residui della manutenzione del verde pubblico e privato; pertanto questo tipo di
rifiuti sono soggetti agli obblighi della Direttiva.
In merito al quesito di cui al punto b) della lettera ministeriale, la Commissione precisa che l’art.5,
paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti” recita quanto segue:
“Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante
da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico,
tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non
porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.
La Commissione conclude che l’attività di manutenzione del verde non può essere
considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di
un prodotto e pertanto i residui di tale attività non possono essere qualificati come
sottoprodotti.
A tale riguardo è opportuno chiarire il significato del concetto di produzione e valutare se tale
concetto può essere ricondotto anche alle attività manutentive delle aree verdi.
Come già chiarito nella circolare esplicativa del Ministero Ambiente n.7619 del 30 maggio 2017 si
precisa:”con riferimento alla nozione di processo di produzione si intende un processo che
trasforma i fattori produttivi in risultati,i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili
o intangibili,di talchè la produzione può riguardare non solo beni, ma anche i servizi e comprende
non solo processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto ed il loro successivo
assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione,
controllo e gestione della qualità,movimentazione dei materiali….”
La nota concludeva che, se pur l’attività manutentiva può essere compresa nella definizione di
processo produttivo e cioè riferita come attività di supporto al processo stesso per mantenerlo
efficiente e funzionale, non può dirsi che il residui della manutenzione del verde da giardini e parchi
pubblici o privati che siano, possano configurarsi come parte di un processo produttivo; al contrario
del residuo derivante dalla manutenzione effettuata nell’ambito delle attività agricole (coltivazione
del fondo o allevamento), che invece va considerato come parte integrante del processo di
coltivazione/produzione perché necessario e funzionale alla buona riuscita della coltivazione.
In conclusione l’unica eccezione di condurre l’attività manutentiva nell’ambito del processo di
produzione e quindi soddisfare uno dei requisiti del sottoprodotto, si ha quando la stessa è esercitata
dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del Codice civile.
In merito al quesito di cui al punto c), la Commissione per gli stessi motivi indicati nella risposta al
punto predente della lettera ministeriale, conclude che tali residui di sfalci e potature, non possono
essere qualificati come sottoprodotti nemmeno se destinati alla produzione di compost o biogas.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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