Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative cancellazioni

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 9 aprile 2024

Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti
interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative
cancellazioni

Con la delibera n.1 del 9 aprile 2024 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha stabilito
i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche in modalità digitale per i Responsabili
tecnici di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale del 3 giugno 2014, n.120.
Dopo aver valutato positivamente l'esperienza ed i risultati conseguiti in una prima fase
sperimentale che ha coinvolto sia il Comitato nazionale che alcune Sezioni regionali pilota, è stata
ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento delle verifiche di idoneità per i Responsabili
tecnici anche in modalità digitale estendendola a tutte le Sezioni regionali in alternativa alla
modalità cartacea fino ad oggi in uso.
Pertanto al comma 2 dell'articolo 1 della delibera viene stabilito che le Sezioni regionali e
provinciali che volessero procedere allo svolgimento delle verifiche anche in modalità digitale,
ovvero su appositi supporti informatici quali computer fissi, portatili o tablet, dovranno dotarsi di
tale strumentazione informatica che dovrà essere resa disponibile ai candidati durante le prove di
verifica di idoneità.
La stessa Delibera, dopo aver rinviato per i dettagli circa le modalità di svolgimento delle prove
all'apposito allegato A della medesima, detta una disposizione transitoria stabilendo che le sessioni
di verifica già calendarizzate e pubblicate sul sito dell'Albo, secondo la modalità cartacea, di cui alla
delibera n.4 del 2019, potranno essere svolte in modalità digitale e che la medesima modalità potrà
essere applicata a tutte le sessioni di verifica la cui data di apertura delle iscrizioni sia successiva
alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
Con la Circolare n.1 del 15 aprile 2024 il Comitato nazionale ha stabilito le modalità e le
tempistiche per la notifica dei provvedimenti di cancellazione a seguito di mancata nomina di un
Responsabile tecnico idoneo.
In premessa occorre ricordare che tale disposizione riguarda tutte le imprese di raccolta e trasporto
di rifiuti, di intermediazione e commercio, di bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti
amianto, i cui responsabili tecnici si trovano in regime transitorio, ovvero in carica alla data del 16
ottobre 2017, e che non hanno sostenuto o non hanno superato l'esame per l' aggiornamento
dell'idoneità entro la data del 16 ottobre 2023 che segnava, originariamente, il termine ultimo del
regime transitorio, posticipato poi di 180 giorni, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, della
deliberazione n.5 dell'11 ottobre 2023.

Fatta questa dovuta premessa con la Circolare in commento il Comitato nazionale al fine di rendere
uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull'intero territorio nazionale, in
considerazione di quanto in precedenza stabilito con la circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 e la
deliberazione n.5 del 11 ottobre 2023, in ordine alla tempistica e alle modalità di avvio dei
procedimenti disciplinari finalizzati alla cancellazione, ha stabilito una procedura comune che le
Sezioni sono tenute ad osservare.
In sintesi tale procedure operativa stabilisce che, decorso il termine del 15 aprile 2024 (termine
stabilito dalla delibera n. 1/2023 sopra citata), entro il 30 aprile 2024, le Sezioni regionali e
provinciali dell'Albo devono deliberare l'avvio dei procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli
20, comma 1, lettera b) e 21 comma 1, del D.M. 120/2014, per la cancellazione dall'Albo di quelle
categoria che non abbiano un responsabile tecnico idoneo, secondo il modello allegato alla circolare
stessa e notificando successivamente a mezzo Pec all'interessato il relativo provvedimento.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a
info@bsnconsulting42.it
www.bsnconsulting42.it

Stanza ingombro di rifiuti, scatole e detriti sparsi sul pavimento vicino a una finestra.
21 luglio 2025
Analizza i decreti attuativi del MASE sul sistema RENTRI. Contatta BSN CONSULTING 42 per supporto e formazione su gestione rifiuti.
Materassi, pneumatici e detriti abbandonati ammucchiati in una discarica fangosa sotto un cielo nuvoloso.
21 luglio 2025
Analizza il sistema RENTri e le sanzioni per le imprese. Contatta BSN CONSULTING per assistenza nella gestione degli obblighi normativi.
Sacchetti di plastica e scatole impilate fiancheggiano un luminoso corridoio industriale accanto a grandi finestre.
21 luglio 2025
Scopri il sistema RENTri per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Adeguati alle normative con il supporto di BSN CONSULTING 42.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 29 maggio 2025
Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore. Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sens
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 20 maggio 2025
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le imprese iscritt
Un operaio con un elmetto blu ispeziona grandi balle di carta riciclata in un impianto industriale.
26 marzo 2025
Esplora le responsabilità dell'intermediario nella gestione rifiuti e le recenti sentenze. Contattaci per consulenze specializzate.
Cestino della spazzatura stracolmo di avanzi di cibo misti, contenitori di plastica, lattine e detriti di imballaggio.
26 marzo 2025
Scopri la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto secondo la Corte di Cassazione. Chiarimenti cruciali per le aziende nella gestione dei rifiuti.
Rimorchio carico di rottami metallici e cianfrusaglie di vario genere, tra cui tubi, ruote e attrezzi.
26 marzo 2025
Analizza la sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale nel trasporto di rifiuti. Contattaci per consulenze specializzate.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 18 marzo 2025
Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità. Comunicato del Mase del 17 maggio 2025. Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile. Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 17 marzo 2025
Classificazione dei rifiuti e responsabilità del produttore: analisi della sentenza TAR Lombardia 17 marzo 2025, n. 898 La sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti, ribadendo un principio fondamentale: l’obbligo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto grava esclusivamente sul produttore e non sul gestore dell’impianto di trattamento. Il giudice amministrativo ha confermato come, alla luce della normativa comunitaria e nazionale vigente, la responsabilità di attribuire
Mostra Altri