Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative cancellazioni
Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti
interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative
cancellazioni
Con la delibera n.1 del 9 aprile 2024 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha stabilito
i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche in modalità digitale per i Responsabili
tecnici di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale del 3 giugno 2014, n.120.
Dopo aver valutato positivamente l'esperienza ed i risultati conseguiti in una prima fase
sperimentale che ha coinvolto sia il Comitato nazionale che alcune Sezioni regionali pilota, è stata
ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento delle verifiche di idoneità per i Responsabili
tecnici anche in modalità digitale estendendola a tutte le Sezioni regionali in alternativa alla
modalità cartacea fino ad oggi in uso.
Pertanto al comma 2 dell'articolo 1 della delibera viene stabilito che le Sezioni regionali e
provinciali che volessero procedere allo svolgimento delle verifiche anche in modalità digitale,
ovvero su appositi supporti informatici quali computer fissi, portatili o tablet, dovranno dotarsi di
tale strumentazione informatica che dovrà essere resa disponibile ai candidati durante le prove di
verifica di idoneità.
La stessa Delibera, dopo aver rinviato per i dettagli circa le modalità di svolgimento delle prove
all'apposito allegato A della medesima, detta una disposizione transitoria stabilendo che le sessioni
di verifica già calendarizzate e pubblicate sul sito dell'Albo, secondo la modalità cartacea, di cui alla
delibera n.4 del 2019, potranno essere svolte in modalità digitale e che la medesima modalità potrà
essere applicata a tutte le sessioni di verifica la cui data di apertura delle iscrizioni sia successiva
alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
Con la Circolare n.1 del 15 aprile 2024 il Comitato nazionale ha stabilito le modalità e le
tempistiche per la notifica dei provvedimenti di cancellazione a seguito di mancata nomina di un
Responsabile tecnico idoneo.
In premessa occorre ricordare che tale disposizione riguarda tutte le imprese di raccolta e trasporto
di rifiuti, di intermediazione e commercio, di bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti
amianto, i cui responsabili tecnici si trovano in regime transitorio, ovvero in carica alla data del 16
ottobre 2017, e che non hanno sostenuto o non hanno superato l'esame per l' aggiornamento
dell'idoneità entro la data del 16 ottobre 2023 che segnava, originariamente, il termine ultimo del
regime transitorio, posticipato poi di 180 giorni, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, della
deliberazione n.5 dell'11 ottobre 2023.
Fatta questa dovuta premessa con la Circolare in commento il Comitato nazionale al fine di rendere
uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull'intero territorio nazionale, in
considerazione di quanto in precedenza stabilito con la circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 e la
deliberazione n.5 del 11 ottobre 2023, in ordine alla tempistica e alle modalità di avvio dei
procedimenti disciplinari finalizzati alla cancellazione, ha stabilito una procedura comune che le
Sezioni sono tenute ad osservare.
In sintesi tale procedure operativa stabilisce che, decorso il termine del 15 aprile 2024 (termine
stabilito dalla delibera n. 1/2023 sopra citata), entro il 30 aprile 2024, le Sezioni regionali e
provinciali dell'Albo devono deliberare l'avvio dei procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli
20, comma 1, lettera b) e 21 comma 1, del D.M. 120/2014, per la cancellazione dall'Albo di quelle
categoria che non abbiano un responsabile tecnico idoneo, secondo il modello allegato alla circolare
stessa e notificando successivamente a mezzo Pec all'interessato il relativo provvedimento.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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