Deliberazioni n. 3 e 4 del 25 giugno 2019: il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ridefinisce le modalità di accertamento dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.
Deliberazioni n. 3 e 4 del 25 giugno 2019: il Comitato Nazionale Albo Gestori
Ambientali ridefinisce le modalità di accertamento dei requisiti professionali del
Responsabile Tecnico.
Con le delibere in commento, entrate in vigore il 19 luglio, il Comitato nazionale dell’Albo
nazionale gestori ambientali ha apportato, dopo una prima esperienza di quasi due anni dall’entrata
in vigore delle Delibere n.6 e 7 del 30 maggio 2017, modifiche ai requisiti e alle modalità per
conseguire l’idoneità all’abilitazione per assumere l’incarico di RT nonché introduce modifiche alle
procedure di accertamento dell’idoneità di cui sopra.
Premesso che non vengono modificate le materie oggetto delle verifiche di idoneità previste dalla
deliberazione n.6/2017, nel dettaglio con la delibera n.3/2019 viene integrata la delibera n.6/2017
mentre con la delibera n.4/2019 viene abrogata e sostituita la delibera n.7/2017.
Due sono le modifiche sostanziali introdotte dagli articoli 2bis e 4bis dalla delibera n.3/2019 alla
delibera n.6/2017 laddove viene consentito (facoltativamente) di accorpare in un’unica sessione di
esame la verifica fino ad un massimo di 3 moduli e questo sia a coloro che non sono ancora
abilitati e cioè sostengono per la prima volta la verifica di idoneità sia a coloro che sono già stati
abilitati per alcune categorie ed devono abilitarsi per ulteriori attività o categorie di iscrizione
all’Albo.
Questo costituisce certamente un passo avanti rispetto al passato dove al candidato veniva concesso
la possibilità di partecipare al solo modulo obbligatorio abbinandolo ad un solo modulo
specialistico tra quelli previsti.
L’altra novità sostanziale introdotta consiste nell’opportunità offerta a coloro che abbiano già
conseguito l’idoneità tramite verifica iniziale di sostenere soltanto la verifica sugli ulteriori moduli
specialistici non dovendo, cioè, ripetere l’esame sulle materie del modulo obbligatorio già in
precedenza conseguito; in caso di esito positivo la validità della verifica del modulo specialistico
avrà una durata di 5 anni dalla data di superamento dell’esame; questo consentirà a chi si è già
preparato e cimentato sul modulo obbligatorio superandolo di non dover ristudiare le relative
materie e rischiare di non superare il modulo specialistico per non aver conseguito il punteggio
minimo su quello obbligatorio già in precedenza superato.
Va al riguardo precisato che per usufruire di tale opportunità è comunque sempre indispensabile o
per meglio dire è “condicio sine qua non” aver superato il modulo obbligatorio in quanto l’idoneità
si compone comunque, anche alla luce di tale riforma, del modulo obbligatorio per tutte le categorie
e del modulo specialistico entrambi con validità quinquennale; di conseguenza se viene a mancare il
primo cioè qualora sia scaduto e non sia stato rinnovato/aggiornato, viene meno l’idoneità per
ricoprire l’incarico di RT nella sua unicità; in sintesi qualora in seguito non venga superata la
verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, il soggetto perderà
il requisito dell’idoneità anche se quella conseguita per i moduli di specializzazione non sia ancora
scaduta la validità quinquennale.
Pertanto alla luce di quanto sopra l’esame si compone di 5 moduli ovvero un modulo comune per
tutte le categorie (obbligatorio) e quattro moduli specialistici di cui uno comune alle diverse
categorie del trasporto (cat.1,4,5,) uno per l’intermediazione (cat.8), uno per le bonifiche amianto
(cat.10) ed uno per le bonifiche siti (cat.9).
Fino al 18 luglio 2019, i candidati potevano iscriversi per un solo modulo specialistico abbinato al
modulo obbligatorio; oggi, a partire dal 19 luglio 2019, viene consentito di partecipare nella stessa
sessione d’esame a più moduli specialistici fino ad un massimo di 3.
Altra importante novità è la soppressione del comma 3 dell’articolo 2 della delibera n.3/2017 il
quale prevedeva che in caso di mancato superamento di una verifica, la stessa, per il medesimo
modulo doveva essere sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
In sintesi, a mio sommesso avviso, tale intervento riformatore rappresenta un primo passo verso una
ulteriore semplificazione delle procedure di verifica del requisito della professionalità di questa
figura ma al contempo consolidano alcune regole di base del nuovo sistema ovvero quella della
validità quinquennale delle verifiche e quella della necessaria validità del modulo obbligatorio che
qualora non venga aggiornato a scadenza del quinquennio porterà alla perdita del requisito
dell’idoneità anche nel caso fossero ancora valide le specializzazioni conseguite successivamente.
A seguito di tali novità sono state aggiornate anche le disposizioni relative alle modalità di
svolgimento delle verifiche con l’abrogazione della delibera n.7/2017 e la sua sostituzione con la
delibera n. 4 del 25 giugno 2019.
In particolare, proprio per recepire le modifiche della delibera n.6/2017 sopra commentate, nel
comma 5 dell’articolo 2 della delibera n.4/2019 viene stabilito che:
il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta,
alle seguenti condizioni:
a) la verifica iniziale è costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un
modulo specialistico;
b) il candidato, che ha già ottenuto l’idoneità mediante superamento della verifica di cui alla
lettera a), può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente
sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.
In conclusione e alla luce di tale intervento riformatore si ha che nel caso di verifica iniziale il
soggetto può iscriversi a 2 moduli di specializzazione che si aggiungono al modulo obbligatorio
che, una volta superato con esito positivo, esplicita la sua validità per entrambi i due moduli
specialistici a cui il candidato ha deciso di partecipare; pertanto fino a quando un candidato non
dovesse superare la verifica iniziale, dovrà comunque iscriversi anche al modulo obbligatorio,
oltre che a quello specialistico.
Chiaramente una volta superata la verifica iniziale, il soggetto può liberamente iscriversi alle
verifiche delle specializzazioni non ancora conseguite non dovendo più sostenere quello
obbligatorio in precedenza conseguito.
In applicazione dell’articolo 7 della delibera n.4/2019 in commento tale opportunità viene
riconosciuta anche a coloro che abbiano conseguito l’idoneità della verifica iniziale dal
dicembre 2017 ad oggi cioè secondo le regole delle delibere n.6 e 7 del 2017 i quali, a partire
dalle sessioni di esame di settembre, potranno iscriversi esclusivamente alle singole
specializzazioni senza dover nuovamente sostenere i test relativi al modulo obbligatorio.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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