Carrozzerie mobili: le nuove modalità di iscrizione all’Albo gestori ambientali.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Carrozzerie mobili: le nuove modalità di iscrizione all’Albo gestori ambientali.
Tipologie di rifiuti trasportabili e modalità del trasporto.

Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali è intervenuto a disciplinare la fattispecie oggetto
del presente commento attraverso diversi provvedimenti ed in particolare, in ordine cronologico,
con la Deliberazione n.3 del 24 giugno 2020, e con la Deliberazione n. 2 del 19 maggio 2021.
Andiamo per ordine e facciamo chiarezza.
Innanzitutto occorre rammentare che l’articolo 15, comma 3, lettera a), del Decreto Ministeriale
n.120/2014, dispone che la domanda d’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, per effettuare
l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l’altro, da
un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di
trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.
Lo stesso organo centrale dell’Albo ha definito il modello, i contenuti e tutte le informazioni che
tale attestazione deve contenere con la deliberazione n.6 del 9 settembre 2014 recante ”Attestazione
dell’ idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all’art.15,
comma 3, lett. a) del DM 120/2014”.
Tale disposizione, contenente l’obbligo di attestazione dei mezzi di trasporto, è relativo sia ai
veicoli motrice (cioè il veicolo che effettua il trasporto) che la carrozzeria mobile (cioè il
contenitore che contiene i rifiuti) che viene caricato dal veicolo motrice, laddove testualmente
recita. ”Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta
per almeno una delle carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile
oggetto dell’attestazione”.
Pertanto dal 2014 anche le carrozzerie mobili sono soggette all’iscrizione all’Albo ma non era
chiaro con quali modalità tali iscrizione doveva avvenire al punto che non c’era un comportamento
univoco ed un uniforme sul territorio nazionale da parte delle diverse Sezioni regionali.
Fatta questa necessaria premessa è intervenuto il Comitato Nazionale dell’Albo con la deliberazione
n.3 del 24 giugno 2020, entrata in vigore il 2 febbraio 2021 e sospesa a maggio 2021 ed oggi invece
pienamente applicabile, proprio per consentirne una uniforme applicazione sul territorio nazionale,
con la quale vengono introdotte modifiche alla deliberazione n.6/2014 al fine sia di fornire
indicazioni più dettagliate sulle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati sia sulle modalità
del loro trasporto relativamente alle carrozzerie mobili.
Va sottolineato che sono da intendere carrozzerie mobili idonea al trasporto dei rifiuti i containers,
casse mobili, compattatori, cisterne, cassoni e pianali, tecnicamente predisposte ed allestite per

modalità specifiche di trasporto come quello, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intermodale,
oppure per particolari tipologie di rifiuti come i compattatori o le cisterne.
In primis, rispetto al passato, il Responsabile Tecnico non indica più la singola carrozzeria mobile
ma la tipologia generica alla quale appartiene la singola carrozzeria.
La delibera a tal proposito chiarisce che per tali tipologie di carrozzerie il responsabile tecnico deve,
nell’attestazione di idoneità, indicare sia la tipologia di appartenenza tra quelle indicate sia i rifiuti
(codici EER) abbinabili ad esse oltre alla descrizione delle attrezzature in esse installate, possibilità
di bonifica e qualsiasi altra informazione utile così come avviene anche per le carrozzerie
inamovibili (materiale di costruzione, altezza e spessore delle sponde, sistemi di carico e scarico,
etc etc); procedere ad associare tali carrozzerie alle autorizzazioni (cfr categorie) a cui l’impresa
risulta iscritta; associare ciascun veicolo scarrabile a queste categorie.
Inoltre, e di qui altra novità rispetto al passato, il responsabile tecnico deve dichiarare quali veicoli
nella disponibilità dell’impresa verranno equipaggiati con tali carrozzerie mobili e di qui consegue
che i rifiuti trasportabili saranno diversi in relazione al tipo di autorizzazione al trasporto merci in
possesso dell’impresa; in altre parole la carrozzeria mobile se pur potenzialmente idonea a
trasportare molteplici e diverse tipologie di rifiuti, in realtà e nel concreto viene vincolata, limitata,
dall’uso e dalla destinazione del veicolo, per cui se sul veicolo sul quale viene installata insiste una
licenza al trasporto in conto proprio è evidente che quel veicolo con quella carrozzeria potrà
veicolare solo rifiuti compatibili con tale licenza; di converso se quella stessa carrozzeria è installata
su di un veicolo su cui insiste una autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi, potranno essere
trasportati tutti i rifiuti che sono compatibili con la medesima carrozzeria.
La delibera precisa altresì che l’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima
tipologia oggetto dell’attestazione cioè, in sintesi, non è necessario che tali carrozzerie mobili siano
nell’esclusiva disponibilità della stessa ma è sufficiente che siano dello stesso tipo e abbiano le
medesime caratteristiche.
Del resto nella realtà fattuale ed operativa di solito è il produttore che mette a disposizione del
trasportatore la propria carrozzeria mobile per cui ed il trasportatore si limita a caricare il cassone o
containers o cassa mobile in cui sono stati collocati i rifiuti per veicolarvi presso l’impianto di
trattamento (recupero o smaltimento).
Di qui discende che non vi è la necessità di disporre delle carrozzerie mobili attraverso contratti di
noleggio o altri titolo di disponibilità in uso.
L’articolo 3 della delibera in commento stabilisce che nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo
vanno riportati, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le

tipologie di carrozzerie abbinate; inoltre negli stessi deve essere data evidenza, per ciascuna
tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati alla medesima.
Pertanto, alla luce di tale disposto, nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa
intende trasportare risultano dalla combinazione dei codici rifiuti sulle carrozzerie mobili associate
al veicolo medesimo.
Il successivo articolo 4 della deliberazione n.3/2021 detta una disciplina ad hoc per il periodo
transitorio ovvero per quelle iscrizioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della stessa
ovvero al 2 febbraio 2021, stabilendo che tali iscrizioni dovranno essere aggiornate entro il 31
dicembre 2021 (termine da ultimo prorogato al 31 gennaio 2022) ed in occasione di variazioni
dell’iscrizione successive alla data di entrata in vigore della medesima delibera ad esclusione dei
casi di istanze di variazione/integrazione del parco veicolare con contestuale emissione dell’atto di
notorietà che consente all’impresa l’immediata utilizzazione del veicolo).
Tale ultime termine è stato di recente ulteriormente prorogato con la Deliberazione n.1 del 31
gennaio 2022 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali al 29 giugno 2022.
In conclusione con tali disposizioni si intende semplificare e al contempo uniformare la gestione
delle carrozzerie mobili attraverso una procedura ad hoc di iscrizione certamente diversa da quella
prevista per i mezzi di trasporto proprio per la peculiarità delle stesse che, in quanto meri
contenitori, non sono equiparabili a quest’ultimi, come invece avveniva in precedenza.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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