Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: quadro giuridico.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: quadro giuridico.
Chi vi può conferire?
Il corpus normativo dei centri di raccolta risulta essere costituito da diverse norme ed in primis
dall’articolo 183 lettera mm) del D. lgs 152/06(norma primaria) che ne fornisce la definizione:
“area presidiata e allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per
l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”. Successivamente la
disciplina dei centri di raccolta ha trovato una articolazione dettagliata mediante provvedimento
ministeriale (norma secondaria) adottato con il D.M. 8 aprile 2008, modificato ed integrato con il
D.M. 13 maggio 2009, che all’articolo 1 recita: “i centri di raccolta comunali ed intercomunali
disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge
unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto
agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti
urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2., conferiti in maniera differenziata
rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio
pubblico, nonchè degli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di
specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.
Il quadro normativo si è poi arricchito con la deliberazione del comitato nazionale n.2 del 20 luglio
2009 (norma tecnica di dettaglio) con la quale sono stati stabiliti i requisiti di iscrizione che devono
possedere le imprese che intendono gestire tali centri facendo rientrare tale attività nell’ambito
dell’operazione di raccolta di rifiuti e quindi nella categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani)
dell’Albo gestori rifiuti .
Dalla lettura di tali disposizioni normative si evince che il CdR si identifica come il luogo,
debitamente autorizzato ed in possesso dei requisiti minimi previsti, attraverso il quale si eroga un
servizio pubblico a favore della comunità cittadina; ovvero una struttura complementare ai
tradizionali servizi di raccolta differenziata che, attraverso la messa a disposizione dell’utenza di
appositi spazi attrezzati per consentire il conferimento e successivo raggruppamento differenziato di
alcune tipologie di rifiuti solidi urbani e assimilati, assicura come obiettivo l’incremento della
raccolta dei rifiuti ivi conferiti che vengono sottratti all’abbandono abusivo sul territorio ed avviati
prioritariamente ad operazioni di recupero e, per le frazioni non recuperabili, ad operazioni di
smaltimento.

Tralasciando gli aspetti tecnici disciplinati dalla normativa suindicata relativamente all’ubicazione
dei centri, all’aspetto progettuale ed autorizzativo ed alle modalità di gestione, analizziamo alcuni
aspetti relativamente ai soggetti autorizzati a conferire i rifiuti e le relative autorizzazioni di cui
munirsi.
Ci si è chiesti se un’impresa che intende trasportare ai centri di raccolta i rifiuti speciali prodotti
dalla propria attività sia obbligata ad iscriversi all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del
D.lgs 152/06 qualora tali rifiuti siano stati assimilati ai rifiuti urbani.
Sulla vaxata quaestio con Circolare n.437 del 29 maggio 2015 il Comitato Nazionale ha stabilito per
tali imprese l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al DM 120/2014 in quanto l’articolo
212, comma 8, del citato decreto legislativo non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali ed i
rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e non prevede alcuna deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo per il
trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.
Lo stesso Comitato dell’Albo si era già pronunciato in merito alla gestione dei centri di raccolta con
la Circolare n. 1656 del 28 ottobre 2008 con la quale, in armonia con le disposizioni di cui
all’articolo 212 del D.lgs 152/06 e con quelle del D.M. 406/98 (Regolamento dell’Albo oggi
abrogato e sostituito dal D.M. 120/2014), dispone che i Comuni non sono ricompresi tra i soggetti
destinatari dell’obbligo d’iscrizione per l’attività di gestione dei centri di raccolta.
Al contrario si coglie l’occasione di chiarire, per completezza di informazione, che nel caso di
attività di trasporto dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione svolte in economia, i Comuni
posso chiedere e ottenere l’iscrizione nella categoria 2-bis, ex articolo 8, comma 1, lettera b), del
D.M. 120/2014, per la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi; a tal fine il
Comune specificherà l’attività per la quale intende richiedere l’iscrizione in categoria 2-bis alla
Sezione regionale dell’Albo, quale procedura semplificata al pari delle imprese private.
Sempre in merito all’individuazione dei soggetti che possono conferire i rifiuti presso i CdR si
precisa che se trattasi di utenze domestiche le stesse non sono iscritte all’Albo mentre se trattasi di
imprese esse possono conferire sia se iscritte in categoria 1, sia se iscritte in categoria 2-bis (con la
limitazione sopra indicata e cioè che trattasi di rifiuti speciali assimilati agli urbani) sia se iscritti in
categoria 3-bis, chiaramente in tutti questi casi il conferimento può riguardare esclusivamente i
rifiuti identificati nell’allegato I paragrafo 4.2 del DM 8 aprile 2018 e s.m.i.
Si precisa che il termine utenza domestica identifica il privato cittadino che produce rifiuti urbani e
non certamente rifiuti assimilati agli urbani in quanto quest’ultimi sono rifiuti in origine speciali
cioè provenienti da attività produttiva o di servizio ma che, in base ad appositi regolamenti
comunali, vengono assimilati e quindi gestiti come urbani dallo stesso comune che li prende in
carico nell’ambito della raccolta e gestione dei rifiuti urbani (servizio pubblico).

Pe quanto concerne invece le modalità di trasporto dei rifiuti conferiti e raccolti presso i CdR, cioè
in uscita dai medesimi, questo può avvenire o a cura di imprese iscritte nella categoria 1 (raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani) oppure,in applicazione delle Circolari n.1464 del 16 luglio 2009 e
n.2937 del 22 aprile 2003 del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, a cura di imprese
iscritte nelle categorie 4 e 5 precisando, però, che tale trasporto deve limitarsi al tragitto dalle
piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.
Sui centri di raccolta è intervenuto il Tar Sicilia (CT) Sez. I n. 18 del 9 gennaio 2017, il quale, con
questa pronuncia, partendo dalla definizione di centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani (CdR) di
cui all’art.183, lett.mm) del D,lgs n.152/06 secondo il quale si definisce come” area presidiata ed
allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento…” rigetta il ricorso presentato da alcuni proprietari
di immobili residenti o esercenti attività imprenditoriali in prossimità di una località ove l’ente
pubblico (il Comune) aveva individuato un area per l’allestimento di un CdR comunale di Rsu e
assimilati; i ricorrenti lamentavano che la realizzazione della “discarica” in quel territorio comunale
creava danno alla salute e alla incolumità pubblica degli abitanti; inoltre il centro verrebbe
realizzato senza il nulla osta dell’AUSL competente per l’incidenza e gli effetti nocivi dei rifiuti
pericolosi conferiti nel centro.
Il Tar precisando, come da definizione normativa sopra riportata, che in conformità alle disposizioni
tecniche ministeriali contenute nel D.M.8 aprile 2008 e s.m.i., ovvero che nei CdR non viene svolto
alcun trattamento di rifiuti ma viene posta in essere la sola ed esclusiva attività di raccolta di rifiuti
urbani mediante raggruppamento differenziato per categorie omogenee ai fini del successivo
trasporto presso gli impianti di trattamento (recupero o smaltimento), lo stesso non soggiace a tutte
le prescrizioni cautelative che invece informano la disciplina dei centri di trattamento (discariche)
ma esso deve possedere solo i requisiti che attengono alla localizzazione dell’area di raccolta e alla
sua costruzione secondo quando stabilito nel suindicato decreto ministeriale.
Il profili urbanistico, nel caso in esame, è coerente con la destinazione d’uso dell’area ricadente in
una zona da destinare, secondo il piano regolatore, a servizi, attrezzature ed impianti di interesse
generale, e che il posizionamento della struttura risponde a tali requisiti essendo stata realizzata in
prossimità della reta viaria di scorrimento nonchè era stata dotata di specifiche tecniche quali
recinzioni e barriere di contenimento, impermealizzazione, gestione delle acque, tutto nel pieno
rispetto della normativa vigente.
In conclusione il giudice amministrativo consolida l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale
secondo il quale l’attività dei centri di raccolta non è assoggettabile ad autorizzazione regionale o

provinciale laddove la sua realizzazione è soggetta unicamente all’approvazione del comune
territorialmente competente; tali centri non possono essere classificati alla stregua degli impianti di
trattamento, smaltimento e recupero, i quali sono invece sottoposti al regime autorizzativo proprio
degli impianti di gestione dei rifiuti .
A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiama il contenuto delle sentenze n.17864 del 9
maggio 2011 e n.1690 del 14 gennaio 2013 entrambe della Cassazione Penale- Sez.III- secondo le
quali a seguito dell’introduzione nel D.lgs. n.152/06 della definizione di “centro di raccolta”, non
può più essere seguito l’orientamento che attribuiva in passato alle eco piazzole la qualifica di centri
di stoccaggio di rifiuti soggetti al corrispondente regime autorizzativo, poiché tali aree sono
normativamente individuate come attività di raccolta in cui viene fatto espresso divieto di effettuare
trattamenti di qualsiasi tipo, fatte salve alcune eccezioni come la riduzione volumetrica delle
frazioni solide per agevolarne il successivo trasporto.
Per cui solo nel caso in cui si accerti che presso il CdR si svolgono operazioni di gestione di rifiuti
in contrasto con la funzione propria del centro, allora possono ricorrere gli estremi del reato di
gestione illecita di rifiuti con conseguenze sul piano penale e la necessità che in tali casi si renda
necessaria l’autorizzazione regionale o provinciale.
Dr. Gianpietro Luciano

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sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

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