Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti?

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce
buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti?
Facciamo il punto in base alle recenti pronunce della giurisprudenza penale.

Prendendo spunto dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione esaminiamo la normativa
vigente in merito alla fattispecie in oggetto.
Occorre partire dalla considerazione che l’incenerimento a terra, indicato con la lettera D10, rientra
nell’ambito delle operazioni di smaltimento declinate nell’allegato B alla parte quarta del Dlgs
152/06 e che le disposizioni generali sono contenute nell’articolo 182, del D.lgs n.152/06, il quale
al comma 6-bis introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n.116, di conversione del decreto legge
n.91/2014, stabilisce che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in
quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo
185, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo, effettuate nel luogo di produzione,
costituiscono normali pratiche
agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti ed ammendanti, e non
attività di gestione dei rifiuti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di
sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in
tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti
i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la
salute umana, con particolare riferimento, al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.
Trattasi di una disciplina derogatoria rispetto alla normativa sulla gestione dei rifiuti che ha ad
oggetto paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana; quindi
un attività che, in base alle regole generali, rientrerebbe tra le operazioni di smaltimento, ma che se
viene svolta a determinate condizioni viene sottratta alla disciplina generale per espressa deroga
contenuta nell’articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/06.
Trattasi dei materiali vegetali enucleati nell’articolo 185, comma 1, lett.f) del D.lgs.n.152/06 che
nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma non rientrano nella nozione di rifiuto e pertanto il
loro raggruppamento ed abbruciamento, se eseguito nel rispetto delle condizioni imposte dal

comma 6 bis dell’art.182 più volte citato, non costituisce attività di gestione di rifiuto e pertanto
non può integrare fattispecie illecite.
A questo punto va considerato che la nozione di materiale vegetale naturale non pericoloso è stato
ampliato, includendovi anche paglia, sfalci e potature derivate da aree verdi come parchi, giardini,
aree cimiteriali, nonché sfalci e potature da attività di impresa agricola e agroindustriale, dalla legge
28 luglio 2016, n.154 cosiddetto Collegato Agricolo.
Affinchè però scatti il regime derogatorio sopra descritto si rende necessario che sussistano una
serie di condizioni ovvero:
a) deve trattarsi di attività di raggruppamento e abbruciamento (tipologia di attività);
b) deve trattarsi di piccole quantità ovvero piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori
a tre metri stero per ettaro (quantità consentita);
c) deve trattarsi di materiale vegetale di cui all’art.185, comma 1, lett f) (tipologia di
materiale);
d) che detti materiali siano destinati alle normali pratiche agricolo e zootecniche o utilizzati in
agricoltura, nella silvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa, anche la di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi;
e) l’attività descritta deve svolgersi nel luogo di produzione.
Al momento in cui tutte tali condizioni concorrono contestualmente, tale materiale non
venendo considerato rifiuto, può essere reimpiegato come materiale concimante o
ammendante, senza che ciò danneggi l’ambiente né metta in pericolo la salute umana.
Tutto ciò è stato ribadito da una importante pronuncia della suprema Corte di Cassazione
che con sentenza n.5504 del 10/02/2016, stabiliva che non rientrava tra le normali pratiche
agricole e, quindi, al contrario rientrava tra le attività di gestione di rifiuti, l’attività di
raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’art.185, comma 1, lett.f),
che veniva eseguita fuori dal luogo di produzione, oppure, eseguita nel luogo di produzione,
ma per finalità diverse dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti
oppure se tale attività non si limitava a cumuli non piccoli oppure non rispettava il limite
giornaliero dei tre metri steri per ettaro.
Alle medesime conclusioni, consolidando quindi il precedente orientamento, giunge più di
recente la Cassazione, sempre III Sezione Penale, con la sentenza n.38658 del 2 agosto
2017, con la quale conferma la sentenza di condanna inflitta dal giudice di merito, per
illecita gestione di rifiuti prevista dall’articolo 256 del Dlgs 152/06, all’amministratore di un
vivaio che smaltiva tramite combustione e senza titolo abilitativo, materiale vegetale

derivante da sfalci, potature e pulitura di un terreno abbandonato, al fine di realizzare un
vivaio rustico.
E’ evidente che nel caso in specie mancano del tutto le condizioni sopra descritte per
applicare il regime in deroga in quanto trattasi di materiale non escluso dal D.lgs 152/06 e
che la stessa attività posta in essere non poteva costituire una normale pratica agricola ai
sensi del medesimo codice (scopo era la costruzione di un vivaio); quindi, secondo il giudice
di legittimità, l’attività di abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’articolo 185,
comma 1, lett. f), al di fuori delle modalità e condizioni stabilite dall’articolo 182, comma 6-
bis, rientra tra le attività di gestione dei rifiuti, e più precisamente tra le operazioni di
smaltimento e, pertanto, essendo priva di autorizzazione integra gli estremi dell’illecito ai
sensi dell’art. 256 del citato codice ambientale; in altre parole, al di fuori di tali modalità e
condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni per illecita gestione
dei rifiuti.
Ancora più di recente la III Sezione Penale della Suprema Corte con le sentenze n.48397 del
26 settembre 2018 e n.3598 del 24 gennaio 2019 ha confermato che la combustione di
residui vegetali costituisce pratica agricola lecita e non gestione di rifiuti se rispetta tutte le
condizioni dell’articolo 182, comma 6-bis, del D.lgs .152/06, in caso contrario, se non
autorizzata, si configura come un reato; quindi quest’attività che, in base alle regole
generali, rientrerebbe tra le attività di smaltimento, a determinate condizioni viene sottratta
alla disciplina comune per espressa deroga contenuta nell’articolo 182, comma 6-bis,
sopracitato.
In conclusione, tanto la dottrina quanto la consolidata giurisprudenza sopra esaminata,
rilevano che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali
vegetali che fin dall’origine non sono rifiuti (art.185, comma 1, lett.f) ) e pertanto sono
esclusi dalla disciplina di settore, effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate
dall’art.182, comma 6-bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti non costituendo
operazioni di smaltimento, e non integrano alcun illecito.
Chiaramente al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e pertanto
anche questi materiali devono considerarsi rifiuti ed essere sottoposti alla disciplina
ordinaria e alle relative sanzioni previste per la gestione in assenza di titolo abilitativo
ovvero andranno applicate le sanzioni di cui all’art.256, comma 1, lett.a) integrando il reato
di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi.

Va altresì ricordato che, come in tutti i casi in cui trova applicazione una norma eccezionale
e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, ,grava su chi ne richiede
l’applicazione, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni derogatorie.

Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale

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