Rifiuti abbandonati sulle spiagge: quale regime giuridico trova applicazione?

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Rifiuti abbandonati sulle spiagge: quale regime giuridico trova applicazione?

Sempre più sentito è il tema della corretta gestione dei materiali e/o dei rifiuti spiaggiati ovvero che
si depositano sulle spiagge a seguito di eventi atmosferici.
Innanzitutto va precisato che tali rifiuti sono classificati rifiuti urbani, come prevede l’articolo 184,
comma 2, lettera d) del D.Lgs.03.04.2006 n.152 ”rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.
Il successivo decreto legge n.91 del 24.06.2014, convertito in legge n.116 del 11.08.2014, è
intervenuto sull’argomento delineando un particolare quadro normativo e giuridico, prevedendo
all’art.14, comma 8, lett.b) che all’articolo 183, comma 1, lettera n) del D.lgs.152/06 è aggiunta la
seguente disposizione: “non costituiscono attività di gestione di rifiuti le operazioni di prelievo,
raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali
derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad
altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.
Alla luce di tali disposizioni normative si hanno due diverse situazioni:
a) gli operatori turistici o ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali marittime
non svolgono operazioni di gestione dei rifiuti a titolo professionale qualora svolgano
operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di
materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse
mareggiate e piene, anche se frammisti ad altri materiali di origine antropica, operanti
nell’ambito di aree del demanio marittimo, e pertanto non devono essere iscritte all’Albo
nazionale gestori ambientali in categoria 1;
b) se,invece, a seguito delle operazioni sopra descritte, tali materiali vengono raccolti e
trasportati presso impianti di recupero o smaltimento ovvero in siti esterni alle aree del
demanio marittimo, tali attività si configurano a tutti gli effetti come operazioni di gestione
di rifiuti urbani (ex art.184, comma 2, lett.d) del D.Lgs. 152/06), e di conseguenza sussiste
l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali in categoria 1 per le imprese che
effettuano tali attività.

Sull’argomento si è anche pronunciato di recente il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori
ambientali con la Circolare n.3 del 21 febbraio 2019 tornando sui criteri e requisiti minimi per
l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 relativamente alla sottocategoria D7:” raccolta e trasporto di
rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”.
All’organo centrale dell’Albo sono di recente pervenute numerose richieste di chiarimento da parte
di imprese e stazioni appaltanti riguardanti la possibilità, per le imprese già iscritte nella categoria 1,
alla data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016 (cioè alla data del 1 febbraio 2017), di poter
svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sulle spiagge, di cui all’allegato D,
Tab.D7, alla delibera stessa; al contempo viene colta l’occasione di uniformare il comportamento
delle Sezioni sull’intero territorio nazionale in merito alla verifica dei requisiti previsti per tale
specifica attività.
Ricordiamo che con la Delibera n.5 del 3 novembre 2016 è stata ridisegnata la categoria 1 per la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, stabilendo nuovi requisiti maggiormente rispondenti alle
esigenze e alle realtà produttive.
Infatti vengono individuati servizi di gestione dei rifiuti urbani, in precedenza non regolamentati,
quali la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali, di quelli giacenti sulle strade
extraurbane e sulle autostrade, di quelli abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d’acqua.
Proprio in merito a questa ultima attività dall’analisi dei requisiti minimi fissati dal Comitato
nazionale dell’Albo nella tabella D7, si individuano due momenti ovvero quello della raccolta con
veicoli ad uso speciale e con macchine operatrice idonee ad operare sugli arenili, ed il successivo
trasporto del materiale raccolto.
Le imprese che intendono svolgere tali attività devono soddisfare entrambi i requisiti tecnici ovvero
possedere sia la dotazione minima di veicoli per la raccolta di tali rifiuti cioè macchine operatrici o
veicoli ad uso speciale, sia il requisito della portata utile dei veicoli utilizzati per la fase del
trasporto dei rifiuti raccolti.
Successivamente alla delibera sopramenzionata il Comitato è tornato ad esprimersi sulla vexato
quaestio con le Circolari n.229 del 24 febbraio 2017 e con la n.153 del 7 dicembre 2018. Con la
prima si chiariva che sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 6, della Delibera
n.5 del 3 novembre 2016, se il provvedimento di iscrizione all’Albo nella categoria del trasporto dei
rifiuti urbani non riporta esplicitamente l’indicazione delle sottocategorie di cui all’allegato “D” e
qualora l’impresa non dimostri la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso
speciali previsti, nel provvedimento d’iscrizione deve essere riportato che: “l’impresa non può

esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua ovvero le attività descritte nella tabella D7”.
Con la seconda cioè la Circolare n.153 del 7 dicembre 2018 il Comitato nazionale dell’Albo gestori
ambientali ha fornito i necessari chiarimenti, con riferimento a quanto stabilito con delibera n. 8 del
12/09/17, di modifica della delibera n.5/2016, in ordine alle modalità di calcolo dei requisiti minimi
per l’iscrizione nella categoria 1.
La Circolare precisa che con l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani, di cui all’allegato A della delibera n.8/2017, è possibile svolgere tutte
le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la
sottocategoria di cui alla tabella D6.
Resta fermo, invece, l’obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l’attività di cui alla
sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei
corsi d’acqua”, tabella D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale
previsti.
Con l’ultima Circolare sul tema, la n. 3 del 21 febbraio 2019, ripercorrendo quando già sancito e
dalla lettura congiunta delle disposizioni sopra richiamate, il Comitato nazionale ha stabilito che,
nel caso di imprese già iscritte alla categoria 1 alla data del 1 febbraio 2017, le stesse devono
ritenersi autorizzate a svolgere anche l’attività di cui alla Tab.D7, salvo esplicito divieto riportato
nel provvedimento d’iscrizione.
Le stesse imprese, in sede di rinnovo dell’iscrizione, attestano ai sensi del DPR 445/2000 il
possesso dei requisiti previsti e saranno le Sezioni regionali, in sede d’istruttoria della medesima
domanda di rinnovo, a verificare la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso
speciale previsti.
Qualora manchino tali condizioni, conclude la Circolare, la Sezione medesima, esclude tale
sottocategoria di cui alla tab.D7, emettendo il provvedimento di rinnovo con la dicitura “l’impresa
non può esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e
lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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