RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali
adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.

L’articolo 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, di attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dispone che
l’ambito di applicazione della citata normativa riguardi, dal 15 agosto 2018, tutte le Aee, come
classificate nelle categorie dell’Allegato III ed elencate , a titolo esemplificativo nell’allegato IV del
D.lgs.n.49/2014.
In sintesi dal 15 agosto 2018 si passa dalle dieci categorie chiuse, cioè non ampliabili con ulteriori e
diverse tipologie di apparecchiature, al campo di applicazione aperto (open scope) il quale prevede
sei categorie di apparecchiature nelle quali le diverse tipologie di Aee sono elencate in modo non
esaustivo.
Ciò ha portato il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee, che ai sensi
dell’articolo 35, comma 1,lettera g) del D.lgs. 14 marzo 2014, n.49, funge da punto di riferimento
per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, ad approvare e
pubblicare in data 19 luglio 2019 una tabella di transcodifica/conversione per consentire la corretta
assegnazione delle Aee, in precedenza individuate nell’Allegato II, nelle nuove tipologie contenute
nell’Allegato IV.
Alla luce di quanto sopra il Comitato azionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha recepito
questa nuova classificazione adottando la Deliberazione n.2 del 6 febbraio 2019 recante
“Modificazione alla deliberazione n.3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la
comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata di cui
all’articolo 16 del D.M. 3 giugno 2014, n.120”, con la quale ha sostituito la tabella contenente
l’elenco di Aee che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014 riportata nella Sezione
4, allegato C della delibera n.3/2017 (basata sull’Allegato II del citato decreto e vigente fino al 14
agosto 2018) con quella riportata nell’allegato A aggiornata basata sull’Allegato IV vigente a
partire dal 15 agosto 2018.
In sintesi con questa delibera l’Albo ha provveduto ad adeguare e modificare la propria
deliberazione n.3/2017 che contiene la modulistica per la comunicazione d’iscrizione e rinnovo
dell’iscrizione all’Albo in via semplificata nella categoria 3-bis.
La delibera stessa, per garantire la prosecuzione dell’attività alle imprese già iscritte all’Albo nella
categoria 3-bis fino alla scadenza dell’iscrizione e a quelle che hanno presentato comunicazione
d’iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della medesima delibera, ha previsto che

queste operino, fino al rinnovo dell’iscrizione, sulla base della tabella di “transcodifica” per la
corretta assegnazione delle Aee riportata nell’allegato B (contenente le nuove tipologie di Aee
riportate nell’Allegato IV al D.lgs.n49/2014).
Successivamente in sede di rinnovo l’iscrizione sarà aggiornata ai sensi della nuova delibera.
Ricordiamo, brevemente, che la categoria 3-bis è una delle tre procedure semplificate previste
dall’articolo 16 del D.M. 120/2014 alla quale si iscrivono, in una apposita sezione dell’Albo, le
imprese che operano nel settore della gestione dei Raee e più precisamente:
a) i distributori di Aee domestici e professionali che svolgono attività di raggruppamento e
trasporto di Raee domestici e professionali;
b) gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee che svolgono attività di
raggruppamento e trasporto di raee domestici e professionali;
c) i trasportatori di Raee che svolgono attività di trasporto di tali rifiuti esclusivamente in
nome e per conto di distributori di Aee domestici e professionali.


Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale

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