Legge 3 maggio 2019, n.37-Legge europea 2018. Disposizioni in materia ambientale: Raee-Sfalci e potature E’ entrata in vigore il 26 maggio 2019 la legge n.37 del 3 maggio 2019, comunemente nota anc...
Legge 3 maggio 2019, n.37-Legge europea 2018. Disposizioni in materia
ambientale: Raee-Sfalci e potature
E’ entrata in vigore il 26 maggio 2019 la legge n.37 del 3 maggio 2019,
comunemente nota anche come legge europea 2018, pubblicata sulla G.U.
n.109 del 11/05/2019, con la quale in adempimento agli obblighi derivanti
dall’appartenenza del nostro paese all’Unione Europea, annualmente
vengono introdotti nell’ordinamento giuridico italiano le disposizioni
sovranazionali con contestuale modifica ed integrazione di quelle vigenti.
Considerando che la stessa ha un contenuto eterogeneo, per quanto di nostro
interesse, si esaminano le norme del Capo VII, contenente negli articoli 19 e
20 le disposizioni in materia ambientale.
L’articolo 19 contiene le disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee) con le quali si apportano modifiche
all’art.14 del D.lgs. n.49/2014, prevedendo, in un apposito comma, che i
produttori ed i terzi che agiscono in loro nome trasmettono a cadenza
annuale e gratuitamente all’Ispra una serie di dati relativi a questo
particolare flusso di rifiuti ed in particolare dei Raee ricevuti dai distributori,
quelli ricevuti dagli impianti di raccolta e trattamento e quelli oggetto di
raccolta differenziata, al fine di migliorare e implementare le informazioni
sul tasso di raccolta differenziata di tale tipologia di rifiuti.
Lo stesso art.19 della L.37/2019 apporta una ulteriore importante modifica
all’articolo 28 del D.lgs n.49/14, laddove in tema di marchio di
identificazione del produttore, stabilisce che nel caso non sia possibile, a
causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio di
identificazione del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed
elettronica, gli stessi vengono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per
l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’AEE.
Con l’articolo 20 della legge comunitaria in commento, contenente
disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, è stato
modificato l’articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs.152/06 che oggi, a
seguito di tale modifica, testualmente recita “le materie fecali, se non
contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito
delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e potature derivanti dalla
manutenzione del verde pubblico dei Comuni, utilizzati in agricoltura, nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori
del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o
metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute
umana”.
Questo intervento legislativo di modifica dell’attuale versione dell’art.185
sopra citato è stato dettato dalla necessità di bloccare il procedimento di
infrazione UE Pilot 9180/2017/ENVI, aperto nel maggio 2017 dalla
Commissione europea nei confronti dell’Italia, relativamente alle modifiche
introdotte alla definizione di rifiuto biodegradabile di cui sopra, ritenute in
contrasto con la Direttiva rifiuti 2008/98/CE.
In particolare il legislatore nazionale con la legge 28 luglio 2016, n.28,
aveva riscritto la lettera f) dell’articolo 185 del D.lgs.152/06, disponendo
l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti per una
serie di materiali quali:
a) la paglia, gli sfalci e le potature da parchi, giardini e aree cimiteriali
di cui all’art.184, comma 2, lett.e) del Dlgs.152/06;
b) la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui
all’art.184, comma 3, lettera a) ovvero attività agricole e agro-
industriali ai sensi dell’articolo 2135 del c.c.;
c) ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso che
siano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati
in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale
biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con
cessione a terzi, mediante metodi o processi che non danneggino
l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
La Commissione europea ritenendo che, al contrario del legislatore italiano,
tali materiali sono invece da considerare rifiuti e che come tali vanno trattati,
ha considerato non corretto questo ampliamento della deroga comunitaria
alla normativa sui rifiuti operata dal Collegato Agricolo, avviando come
sopra menzionato, il procedimento avente ad oggetto la non conformità della
normativa italiana alla nozione di rifiuto, che dovrebbe chiudersi grazie alla
legge europea in commento che ha riscritto tale disposizione normativa
apportando le modifiche sopra descritte.
A mio sommesso avviso il condizionale è d’obbligo in quanto nella nuova
versione la disposizione, avendo escluso dal novero dei rifiuti gli sfalci e le
potature, se pur limitatamente a quelli derivanti dalla manutenzione del
verde pubblico dei Comuni, potrebbe ancora essere ritenuta in contrasto con
l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva europea sui rifiuti che
esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, solo ogni materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo
la salute umana.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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