Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: requisito di partecipazione o requisito di esecuzione delle gare pubbliche?
Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: requisito di partecipazione o requisito di
esecuzione delle gare pubbliche?
Facciamo il punto.
Trattasi di una questione particolarmente delicata ed importante che ha animato il dibattito
dottrinale sulla base di quelle che sono state le pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo le
quali si ponevano in contrasto con quello che è era l’iniziale orientamento dell’Anac (Autorità
nazionale anticorruzione) che, con due pronunce, aveva sostenuto che l’iscrizione all’Albo
nazionale dei gestori ambientali non costituisse un requisito di gara ovvero un requisito soggettivo
di partecipazione ma soltanto un requisito di esecuzione alle gare nell’ambito dello svolgimento
delle diverse attività di gestione dei rifiuti ovvero raccolta, trasporto, intermediazione, bonifica dei
siti e bonifica dei beni contenenti amianto.
Partendo da questo assunto l’autorità di vigilanza aveva più volte stabilito che i bandi di gara
pubblica possono contenere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla fase di
stipula del contratto qualora l’impresa aggiudicatrice non abbia, nel contempo, acquisito il possesso
della relativa iscrizione/autorizzazione all’Albo.
In altre parole, secondo il primo orientamento dell’Anac, il requisito di iscrizione all’Albo non va
considerato come un requisito di idoneità che va posseduto al momento della presentazione della
domanda di partecipazione ad una gara pubblica ma solo un requisito di esecuzione (cfr. pareri
n.221 e n.152 del 2015).
A posizioni diametralmente opposte è giunta la giurisprudenza amministrativa secondo la quale, al
contrario, l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, costituisce un requisito generale
basato sull’ esperienza e sull’idoneità aziendale ad eseguire il tipo di commesse a cui si partecipa e,
in quanto tale, il necessario titolo autorizzativo da possedere in ragione della partecipazione a
commesse pubbliche costituisce una sorta di pre-condizione a monte dell’attività di gestione dei
rifiuti.
In particolare il Tar Abruzzo con sentenza del 26 luglio 2016 n.285 stabiliva che se è pur vero che
nessuna disposizione di legge o regolamento prescrive che i bandi di gara debbano richiedere
l’iscrizione all’Albo quale requisito di partecipazione, nondimeno va considerato che la necessità di
richiedere tale requisito sia imposta da valutazioni logiche, prima che giuridiche, in quanto, in caso
contrario, si consentirebbe ad un soggetto di partecipare e
magari di aggiudicarsi un lavoro, pur se il medesimo risulti poi privo dei requisiti necessari a poter
eseguire il lavoro stesso.
Quindi il giudice amministrativo di primo grado ha affermato che il bando di gara avrebbe dovuto
prevedere detta iscrizione quale requisito di partecipazione in quanto,sostenere il contrario, ovvero,
che tale iscrizione deve essere considerata solo come requisito che si possa acquisire
successivamente alla partecipazione alla gara, cioè solo in fase di eventuale stipula ed esecuzione
del contratto, sarebbe illogico e contrario ai principi di certezza e celerità dell’azione
amministrativa, in quanto potrebbe verificarsi il paradosso di ammettere ed eventualmente
aggiudicare una commessa, accettando il rischio di rendere inutile e vana l’intera procedura qualora
l’aggiudicatario non sia in grado di acquisire in tempo utile oppure perché mancante dei necessari
requisiti in via assoluta, il titolo autorizzativo.
Tale pronuncia veniva appellata dal soggetto partecipante ed escluso dalla gara ma il Consiglio di
Stato, in secondo grado, con la pronuncia n.1825 del 19 aprile 2017 confermava la posizione ed il
consolidato orientamento dei giudici amministrativi di primo grado.
In particolare, secondo il supremo consesso, se è vero che l’articolo 212 , comma 5, del Dlgs 3
aprile 2006, n.152, afferma che l’iscrizione all’Albo è un requisito per lo svolgimento dell’attività, è
pur vero che si tratta di un requisito speciale di
idoneità professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di partecipazione delle offerte
e non al momento di assumere il servizio; pertanto i bandi di gara possono e debbono contenere
quale requisito di partecipazione l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per adeguata categoria
e classe.
Proprio in considerazione di tali pronunce giurisprudenziali e, in particolare, della posizione
espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1825 del 19 aprile 2017, con la quale è stato
precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i
requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, in particolare, il requisito di
iscrizione all’Albo gestori ambientali, è un requisito speciale di idoneità professionale che va
posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, e non solo al momento di
assumere il servizio, anche l’Anac nell’adunanza del 27 luglio 2017 delibera di cambiare la propria
iniziale posizione interpretativa (cfr. pareri n.221 e n.152 del2015), ritenendo, pertanto, che il
requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei
contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.
Più di recente con sentenza n.943 del 9 novembre 2018 anche il Tar Sardegna, Sezione I, ponendosi
in scia a tale consolidato orientamento, ha stabilito che le iscrizioni previste dalla disciplina di
settore in materia di trattamento di rifiuti costituiscono, non già mero elemento esecutivo della
prestazione, bensì, presupposto di partecipazione alla gara sotto lo specifico profilo della capacità
professionale del concorrente.
Secondo il giudice amministrativo tali iscrizioni contribuiscono a definire l’affidabilità
professionale del partecipante ad una gara affinchè, in un settore delicato e tecnicamente connotato
come quello della gestione dei rifiuti, la procedura garantisca sin dall’inizio la partecipazione di
imprese in possesso della capacità tecnica necessaria (cfr precedenti sentenze della medesima
sezione del Consiglio di Stato n.504 del 23 maggio 2018; n. 150 del 21 febbraio 2018 ; n.234 del 31
marzo 2017).
In conclusione, secondo la giurisprudenza amministrativa più recente, l’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali va annoverata fra i requisiti di capacità tecnico- professionale richiesti per partecipare
ad una gara dalla normativa sugli appalti pubblici laddove è lo stesso ordinamento delle pubbliche
commesse, ovvero il Codice degli appalti (art.83, D.lgs 50/2016) a specificare quali debbano essere
i requisiti soggettivi necessari e pertinenti per la partecipazione a gara; tutto ciò è confermato
dall’articolo 89, comma 10, del citato Codice appalti che esclude la possibilità di dimostrare il
possesso dell’iscrizione all’Albo mediante l’istituto dell’avvalimento confermando, pertanto, che
tale requisito va posseduto prima del termine di presentazione delle offerte nell’ambito delle
procedure di partecipazione a pubbliche commesse.
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale
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