Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2019

Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato

La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di
dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), quest’anno dovrà essere
presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 24
dicembre 2018 “ Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l’anno 2019”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta
Ufficiale n.45 del 22 febbraio 2019.
Esso sostituisce il precedente Dpcm del 28 dicembre 2017 con il quale era
stato approvato il Mud per l’anno 2018, introducendo alcune novità
rispetto al passato.
Innanzitutto rispetto all’anno precedente varia la scadenza in quanto in
base a quanto stabilito dall’articolo 6 della legge 70/94 slitta il termine di
presentazione fissato in via generale al 30 aprile di ogni anno laddove è
stabilito che “ qualora si rende necessario apportare nell’anno successivo a
quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di
dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono
disposte con Dpcm, da pubblicare in G.U., entro la data del 1 marzo; in
tale ipotesi il termine per la presentazione del modello è fissato in 120
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.
Alla luce della suindicata norma la dichiarazione quest’anno andrà
presentata entro il 22 giugno 2019 (entro 120 giorni dal 22 febbraio 2019).

Prima di passare ad esaminare le principali novità rispetto alla
dichiarazione dell’anno precedente va sottolineto come
rimangono immutate la struttura del modello, i soggetti obbligati, i soggetti
esclusi, le modalità per l’invio della comunicazione, i costi.
La struttura del modello, come per il passato,si articola in sei
Comunicazioni:
a) Comunicazione Rifiuti;
b) Comunicazione Veicoli fuori uso;
c) Comunicazione Imballaggi;
d) Comunicazione Raee;
e) Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
f) Comunicazione Produttori di AEE.

Soggetti obbligati rimangono:
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
(art.189, dlgs n.152/2006)
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi che hanno più di 10 dipendenti (art.189,d.lgs n.152/2006)
derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero
e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e
da abbattimento dei fumi;
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento dei rifiuti (art.189, dlgs n.152/2006);

4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti
prodotti dalle navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, dlgs
n.182/2003);
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che
non rientrano nella disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli
art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto citato, sono coinvolti
nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03;
6) i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari
tipologie di rifiuti (art.220, comma 2, dlgs. n.152/2006);
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo
professionale, commercio ed intermediazione di rifiuti senza
detenzione (art.189,dlgs n.152/2006);
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo
di applicazione del dlgs, n.49/2014;
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi)
relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali
assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una
convenzione (art.189, dlgs n.152/2006);
10)
i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)
di cui all’articolo 29, comma 6, d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM
25/09/2007, n.185.

I soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di
presentazione del Mud sono:
1) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di
ente o impresa (L.25 gennaio 2006, n.29, Dm 18/2/2011, n.52);
2) produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico
di raccolta competente per territorio e previa convenzione, nel qual
caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio
limitatamente alle quantità conferite (D.lgs 152/06 art.189, c.4);
3) imprese agricole ex art.2135 c.c. per tutti i rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi prodotti (L.28 dicembre 2015, n.221);
4) i soggetti che svolgono le attività di barbiere e parrucchiere, estetista,
acconciatore, trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo,
manicure e pedicure, che nell’ambito di tali attività producono rifiuti
pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, siringhe, oggetti taglienti
cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221).
Vediamo ora le principali novità contenute nel nuovo modello
evidenziandone le differenze rispetto all’anno precedente.
La prima novità è che i produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti
all’estero non potranno più compilare, come in passato, la comunicazione
semplificata; pertanto tale comunicazione potrà essere presentata
esclusivamente dai produttori iniziali, che nella propria unità locale,
producono non più di 7 rifiuti e, per ognuno di essi, utilizzano non più di 3
trasportatori e 3 destinatari finali che li conferiscono in Italia.

Altra novità riguarda i gestori di impianti di trattamento che ricevono
rifiuti dall’estero i quali dovranno indicare il trattamento a cui
sottoporranno tali rifiuti distinguendo quelli sottoposti a recupero di
materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica e
altre operazioni di smaltimento.
Per consentire una migliore distinzione e contabilizzazione tra i flussi di
rifiuti di provenienza urbana e speciale i gestori di impianti di recupero o
smaltimento dovranno specificare se i rifiuti del capitolo 1912 ed il cer
190501 sono di origine urbana o di altra natura.
Il gestore che riceve i rifiuti identificati con i codici 160601, 160605,
200133 e 200134, dovrà indicare se trattasi di pile e accumulatori portatili
così come nella Comunicazione Raee sono state inserite due nuove
categorie quella delle lampade a scarica (cat.5) e quella dei pannelli
fotovoltaici (cat.4).
Nella comunicazione rifiuti il Modulo MG, relativo alla gestione del
rifiuto, viene arricchito con una maggiore precisione circa la tipologia di
impianto prevedendo tutte le tipologie impiantistiche presenti in Italia al
fine di poter distinguere quelli dediti al trattamento dei RSU da quelli
dediti al trattamento dei rifiuti speciali.
Novità anche nella Comunicazione produttori di AEE in quanto il nuovo
modello inserisce i riferimenti alla classificazione delle sei categorie di
AEE di cui all’allegato III del D.lgs 49/2014 entrato in vigore il 15 agosto
2018.

Per i gestori di rifiuti da imballaggio la novità consiste nell’obbligo di
distinguere per i rifiuti ricevuti da terzi quelli ricevuti da “superficie
pubblica” da quelli ricevuti da “superficie privata” ; mentre per la sezione
Consorzi nella Scheda Sbop (dove vengono raccolti i dati di ciascuna
categoria di borse di plastica) dovranno essere indicati sia il pso totale che
quello medio delle borse.
Infine altra novità riguarda la Comunicazione veicoli fuori uso laddove per
i rifiuti ricevuti da terzi il gestore deve specificare, per i rifiuti ricevuti
dall’estero, a quale trattamento verrà sottoposto.
In conclusione da questo esame esemplificativo e non esaustivo delle
principali novità introdotte dal Mud 2019 possiamo evidenziare che
vengono richieste sempre maggiori e più dettagliate informazioni al fine di
avere un quadro reale della gestione dei rifiuti e per rispondere alle
richieste sempre più frequenti da parte della Commissione europea di
avere maggiori e più dettagliati dati sulla produzione e gestione dei rifiuti.

Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale

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