La procedura per la corretta descrizione, attribuzione e conseguente classificazione dei codici dell’EER: il caso dei codici residuali 99.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

La procedura per la corretta descrizione, attribuzione e conseguente
classificazione dei codici dell’EER: il caso dei codici residuali 99.

La classificazione costituisce il
prerequisito
irrinunciabile per impostare
correttamente la gestione dei rifiuti in quanto adempimenti amministrativi, modalità
di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, scelta
dei fornitori di servizi di trasporti, recupero e smaltimento, oltre che le sanzioni,
mutano in relazione alla qualificazione del rifiuto.
La classificazione di base è articolata sia sul criterio dell’origine, che porta a
distinguere tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, sia su quello della pericolosità che
differenzia i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi; ma per classificare un rifiuti
risulta propedeutico procedere prima alla attribuzione del codice CER attraverso un
percorso disciplinato dalla normativa europea e fatto proprio dalla legislazione
nazionale.
Le varie tipologie di rifiuti sono codificate in base all’elenco europeo dei rifiuti, il
cosiddetto EER (detto anche CER) originariamente adottato con Decisione 94/3/CE
dalla Commissione europea, poi sostituito dal 1 gennaio 2002 con Decisione
2000/532/CEE e successive modifiche, e rivisto più di recente, con Decisione
2014/955/UE da applicarsi a decorrere dal 1 giugno 2015, e da ultimo con il D.lgs
n.116/2020 con il quale si è proceduto alla riforma della parte quarta del
D.lgs.n152/06, attraverso il recepimento dell’ultima Direttiva sui rifiuti la
n.2018/851/UE.
Proprio con quest’ultimo atto normativo è stato sostituito l’allegato D “Elenco dei
rifiuti”, del D.lgs.152/06, relativamente sia alla parte delle Definizioni, Valutazione e
classificazione, che alla parte riguardante l’elenco dei venti capitoli con i relativi
codici rifiuti e le loro declinazioni.
Il sistema comunitario di codifica se pur nato per esigenze statistiche è in seguito
divenuto uno dei cardini sui quali si reggono sia il complesso di adempimenti previsti
dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti sia i molteplici procedimenti di
qualificazione e autorizzazione degli operatori del settore.

La struttura del Catalogo europeo dei rifiuti, sia nella versione originale, che quella in
oggi in vigore prevede un’ articolazione in 20 (venti ) capitoli riferiti alle macroaree
di attività economica che hanno generato i rifiuti quindi la prima coppia di numeri del
codice a sei cifre identifica la fonte ovvero l’attività che ha originato il rifiuto;la
seconda coppia di numeri (sottocapitoli in numero variabile) del codice CER
individua il processo produttivo di provenienza del rifiuto; l’ultima coppia di numeri
identifica precisamente il rifiuto.
Ai fini di una corretta attribuzione del codice il punto 3 dell’introduzione all’Allegato
D alla parte quarta del D.lgs n.152/06 nella versione vigente, in armonia con la
normativa comunitaria ivi compresa quella da ultima emanata, fissa i seguenti criteri:
a) identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli che vanno da 01
a 12 e da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione,
ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99; in sintesi tali capitoli
individuano ciascuno un settore o un processo produttivo di provenienza del
rifiuto, e quindi in essi si ritrovano tutti quei rifiuti che sono il risultato di
specifici processi o attività e pertanto occorre partire da tali capitoli per la
corretta attribuzione del codice;
b) nel caso in cui nessuno dei codici dei capitoli sopraindicati si presta per la
catalogazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13,14, e 15
che rappresentano, pertanto, le fonti di tutti quei rifiuti che non sono il prodotto
di uno specifico processo produttivo ma che sono trasversali ad ogni attività;
c) infine se nessuno dei codici dei capitoli sopra indicati risulta adeguato, occorre
definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 che identifica i rifiuti
non specificati altrimenti.

Qualora un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del
capitolo 16, occorre utilizzare, quale extrema ratio, i codici 99 (rifiuti non specificati
altrimenti) ritornando al capitolo e sottocapitolo pertinente.
Abbiamo visto come il percorso concettuale da seguire è articolato in una serie di
passaggi logici che, nel rispetto del principio di specificità, secondo il quale è

necessario scegliere il codice che meglio descrive sia il processo produttivo dal quale
il rifiuto è stato generato sia le specifiche caratteristiche di quest’ultimo, consentono
di approssimarsi gradualmente alla corretta identificazione del codice CER.
Va precisato, altresì, che la corretta attribuzione del codice costituisce il presupposto
per la conseguente e corretta classificazione dello stesso; pertanto ad una non corretta
attribuzione del codice CER può derivare una errata classificazione e ciò può
condurre alla commissione di alcune violazioni con conseguenti sanzioni quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
conferire il rifiuto attribuito ad un gestore non abilitato a riceverlo, qualora
nell’autorizzazione di quest’ultimo figuri il codice erroneamente attribuito, ma non
quello che correttamente si sarebbe dovuto attribuire (si pensi all’ipotesi che il rifiuto
venga affidato per il trasporto ad un trasportatore non abilitato a trasportarlo, per cui
nell’iscrizione all’Albo figuri il codice erroneamente attribuito e non quello che si
sarebbe dovuto attribuire; oppure nel caso che il rifiuto venga conferito ad un
impianto di recupero o smaltimento e non sia compreso nel provvedimento
autorizzativo).
Si consideri inoltre che le tipologie di rifiuti assoggettate ad una determinata
disciplina in alcuni casi sono identificate prendendo in considerazione le
caratteristiche intrinseche dei medesimi, mentre in altri la provenienza degli stessi da
una determinata attività, per cui ai fini della classificazione sono decisive non
soltanto le informazioni relative alla composizione e alle proprietà del rifiuto ma
anche la conoscenza dettagliata dell’attività economica e dello specifico processo
produttivo che lo ha generato.
Va detto inoltre che rifiuti con le medesime caratteristiche chimico-fisiche o
merceologiche possono chiedere caratterizzazioni analitiche, adempimenti e modalità
di gestione diversi nei casi in cui, ad esempio, siano conferiti o meno al servizio
pubblico di raccolta, siano destinati allo smaltimento in discarica o siano presi in
carico da impianti autorizzati ad effettuare operazioni preliminari rispetto a quelle di
effettivo smaltimento.

Da tutto quanto sopra esposto è evidente che il processo di identificazione e
classificazione dei rifiuti, seppur supportato da criteri codificati, non è sempre
agevole e sussistono dei casi, a dir poco frequenti, in cui l’attribuzione del codice si
presenta alquanto incerta ed uno di questi è certamente la fattispecie dei codici che
terminano con le cifre 99.
Ricordiamo che ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato D alla parte IV del D.lgs.152/06,
se un rifiuto non risulta identificabile/classificabile in nessuno dei capitoli elencati,
occorre utilizzare il codice terminanti con le cifre 99 specifico per i “rifiuti non
altrimenti specificati” preceduto dalle cifre del capitolo e sottocapitolo corrispondenti
all’attività identificata.
A questo proposito è intervenuto di recente il Comitato Nazionale dell’Albo
Nazionale gestori Ambientali con la Circolare n.6 del 29 giugno 2020, con la quale
sono stati forniti i necessari chiarimenti circa il corretto utilizzo, ai fini dell’iscrizione
all’Albo, dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99 e che
non risultano regolamentati da disposizioni normative.
Viene ribadito, in premessa alla stessa, che la responsabilità per la corretta
attribuzione e descrizione del rifiuto resta in capo al produttore onde sottintendere
che con tale pronuncia si cerca di ovviare a quanto accaduto in passato ovvero che
spesso, seppur un rifiuto era ben descritto ed individuato tra quelli esaustivi di cui
all’elenco, il produttore ricorreva ugualmente all’utilizzo di codici terminanti con le
cifre 99 commettendo un evidente abuso.
Sull’argomento l’organo centrale dell’albo si era già espresso in passato con propria
Circolare prot.n.661 del 19 aprile 2005, ribadendo che per la corretta attribuzione dei
rifiuti è fondamentale attenersi alla procedura descritta al punto 3 dell’introduzione
dell’allegato D, parte IV, del D.lgs.152/06, dove è chiaro che l’attribuzione dei codici
dell’EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale.
Con la Circolare n.6/2020 viene delimito ulteriormente il campo di applicazione e
l’utilizzo dei codici 99 ribadendo che essi devono essere considerati solo residuali e

ai quali, pertanto, si può ricorrere solo dopo aver invano esperito la procedura di
identificazione prevista dalla normativa vigente.
Ciò premesso si è inteso chiarire ulteriormente che, qualora la descrizione del codice
EER non sia già stata individuata da norme regolamentari quali il D.M. 05
febbraio1998, relativo al recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi,
il D.M. n.161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e D.M. 08
aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani o, in
via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli
impianti di destinazione, le Sezioni regionali devono procedere all’esame dei codici
dell’EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni ovvero, in primo
luogo, descrivere in modo adeguato il codice EER di riferimento, e in secondo luogo,
rendere una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità
di classificazione secondo le disposizioni della decisione n.2014/955/Ue e del
Reg.(Ue) n.1357/2014.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai
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