L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: excursus giuridico e analisi sistematica de...
L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei
rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019:
excursus giuridico e analisi sistematica dei provvedimenti adottati dal 2016 ad
oggi. Facciamo il punto
L’articolo 17, comma 3, del D.lgs 205/2010, ha riscritto l’art.194 del D.lgs 152/06,
introducendo l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali delle
imprese che esercitano esclusivamente il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel
territorio italiano.
Con la normativa suindicata si obbliga anche le imprese estere che transitano sul
suolo nazionale al rispetto delle norme che vengono applicate alle imprese italiane
che effettuano il trasporto di rifiuti sul territorio italiano, dando attuazione a quanto
stabilisce l’art.10, comma 2, del Regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni
transfrontaliere.
In effetti una prima applicazione di quanto previsto dal D.lgs 205/2010, se pur per
regolamentare un periodo transitorio (durato sei anni), al fine di consentire ai vettori
esteri di poter proseguire l’attività di trasporto evitando un blocco immediato di
questo settore dovuto all’applicazione dal 25 dicembre 2010 della nuova disposizione
legislativa, era stata garantita dal Comitato nazionale attraverso la pronta emanazione
di una apposita delibera, la n.3 del 22 dicembre 2010, entrata in vigore
contestualmente al già citato riformulato art.194 del D.lgs 152/06.
In seguito il percorso riformatore di questo specifico settore è proseguito con
l’emanazione delle delibere n.3 e n.4 del 13 luglio 2016 del Comitato nazionale con
le quali sono stati stabiliti, rispettivamente, i requisiti e le modalità per l’iscrizione
nella categoria 6, e la modulistica per le variazioni della medesima categoria; con
l’entrata in vigore di queste sono abrogate le precedenti deliberazioni.
Esaminiamo nel dettaglio i contenuti delle deliberazioni suindicate.
Innanzitutto viene disciplinata la procedura di iscrizione che deve essere
esclusivamente telematica e l’istanza va presentata, alternativamente, alla Sezione
regionale o provinciale territorialmente competente nel caso le imprese abbiano
stabilito una sede secondaria o abbiano eletto domicilio in Italia; in alternativa
l’istanza va presentata ad una Sezione regionale o provinciale a scelta nel caso
l’impresa elegga un domicilio mediante un indirizzo di posta elettronica certificata
(Pec).
All’istanza, presentata utilizzando l’apposito modello, allegato A alla delibera, vanno
poi allegati tutta una serie di documenti quali, in via esemplificativa e non esaustiva
rinviando il lettore alla delibera stessa, quelli che attengono alla dotazione tecnica e
finanziaria dell’impresa quali copia delle carte di circolazione dei veicoli, copia della
licenza comunitaria al trasporto merci prevista dal regolamento Ce 21 ottobre 2009
n.1072 o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci, dimostrazione
della capacità finanziaria.
Tale documentazione deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e
deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale
rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Venendo all’esame dei requisiti richiesti per tale iscrizione innanzitutto va detto che
per il requisito di idoneità tecnica la dotazione minima dei veicoli viene fissata in
base alla portata utile complessiva dei mezzi di trasporto in relazione alla classe
dimensionale di iscrizione che indica la quantità annua di rifiuti trasportabili.
Chiaramente, come già previsto per le altre categorie del trasporto, nel computo della
portata utile complessiva (che è la risultante della somma delle portate utili dei
singoli veicoli dell’impresa) non vanno considerati i veicoli trattori stradali che sono
destinati esclusivamente al traino dei veicoli rimorchi e semirimorchi e quindi non
idonei al carico dei rifiuti.
Analogamente nell’ambito della dotazione tecnica rientra anche la figura del
responsabile tecnico per il quale, per la categoria 6 in esame, viene previsto che in
attesa della riforma complessiva relativa ai criteri per la valutazione dei requisiti
professionali e delle condizioni per lo svolgimento di tale incarico, in via transitoria
l’incarico di responsabile tecnico viene assunto dal legale rappresentante dell’impresa
estera.
Per quanto concerne la capacità finanziaria tale requisito si ritiene soddisfatto
dall’impresa con la dimostrazione di un importo pari a 9.000,00 euro per il primo
veicolo e 5.000,00 euro per ogni ulteriore veicolo; le modalità per la dimostrazione di
tale capacità ricalcano quelle già in uso per le alte categorie dell’Albo e disciplinate
dal D.M.120/2014 ovvero documentazione relativa al volume d’affari, capacità
contributiva ai fini dell’Iva, patrimonio, bilanci; in alternativa è possibile fornire
affidamento rilasciato da imprese autorizzate all’esercizio del credito per gli importi
suindicati secondo lo schema previsto dall’allegato C della delibera n.3 del 13 luglio
2016.
Successivamente con due Circolari il Comitato nazionale torna sulla spinosa
questione dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali delle imprese che intendono
esercitare la sola attività dei trasporti transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero
dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare.
Più precisamente con la Circolare del 2 febbraio 2017 n.149 il Comitato Nazionale,
facendo seguito alle disposizioni della Delibera n.3 del 13 luglio 2016 ha ritenuto
opportuno fornire chiarimenti relativamente alla documentazione da produrre per
l’iscrizione all’Albo nella categoria 6.(trasporto dei rifiuti transfrontalieri)
Ovvero la delibera n. 3 del 13 luglio 2016 dispone che la documentazione redatta in
lingua straniera deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e deve
essere corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal
legale rappresentante ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; in
particolare viene stabilito, ex art.33, commi 2 e 5 del D.P.R. suindicato, che le firme
sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da far valere nello Stato
italiano devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all’estero, a meno che non ricorrano i casi di esenzioni da tale obbligo
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Pertanto l’impresa interessata all’iscrizione deve informarsi presso l’autorità
competente del proprio Stato in merito alla necessità o meno e alle relative modalità
di legalizzazione dei documenti formati nello Stato di provenienza; grava poi sulle
Sezioni regionali dover verificare, successivamente, se per tali documenti formati da
autorità estere sussista o meno la necessità del requisito della legalizzazione degli
stessi.
Inoltre, ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale, ove previsto e fatte salve le
esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali.
Viene poi stabilito che qualora si tratti di documenti predisposti con medesimo
modello o schema, come ad esempio le carte di circolazione dei veicoli, sarà
sufficiente la traduzione per un solo documento valevole poi per tutti quelli della
stessa tipologia.
La Circolare affronta poi il caso in cui il richiedente l’iscrizione sia un soggetto
diverso dall’intestatario della carta di circolazione; in tali ipotesi è sufficiente
presentare traduzioni giurate di estratti dei contratti di disponibilità dei veicoli quali
leasing, locazione senza conducente, comodato senza conducente, che attestino la
disponibilità dei veicoli in capo al richiedente l’iscrizione e che tali atti riportino i
dati anagrafici dei soggetti contraenti oltre ai dati identificativi dei veicoli, oggetto e
durata del contratto, nonché la clausola che i veicoli sono concessi in piena ed
esclusiva disponibilità dell’impresa che lo utilizza per l’intera durata del contratto.
Il Comitato Nazionale poi, preso atto delle differenze legislative esistente nei vari
ordinamenti stranieri, stabilisce che taluni requisiti possono essere autocertificati con
dichiarazioni rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, quali la regolarità
contributiva dell’impresa circa i contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, nonchè l’assenza per i legali rappresentanti dell’impresa di cause di
interdizione , inabilitazione o di temporanea interdizione da uffici direttivi delle
persone giuridiche; per tali dichiarazioni deve essere utilizzato apposito modello
allegato alla circolare in commento.
Tali dichiarazioni possono essere presentate solo dai soggetti aventi sede legale in
uno dei paesi della UE e le medesime sono sottoposte a controllo da parte delle
Sezioni regionali ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e della delibera dello
stesso Comitato Nazionale del 22 aprile 2015, n.1.
Con la Circolare n.148 del 2 febbraio 2017 vengono poi forniti chiarimenti circa il
provvedimento che devono adottare le Sezioni regionali nel caso in cui la domanda d’
iscrizione in esame, presentata ai sensi della nuova disciplina di recente emanata
dallo stesso Comitato Nazionale, debba essere rigettata o archiviata, anche su
richiesta dell’interessato
Più precisamente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,della delibera n. 3 del 13 luglio
2016, nella parte in cui dispone che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione
rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22 dicembre 2010 e n.1
del 16 gennaio 2012, debbano presentare la domanda di iscrizione ai sensi dell’art.15
del D.M. 3 giugno 2014, n.120 con i requisiti previsti dalla nuova deliberazione entro
il 15 maggio 2017 e che comunque continuano ad operare sulla base della ricevuta
d’iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del
provvedimento di iscrizione da parte della sezione regionale competente.
Le Sezioni regionali, in applicazioni della circolare in commento, qualora dovranno,
anche su richiesta dell’interessato, adottare un provvedimento di rigetto o di
archiviazione della domanda di iscrizione presentata ai sensi della richiamata
disposizione, dovranno contestualmente adottare un provvedimento di cancellazione
dell’impresa dall’Albo.
In seguito con la deliberazione n. 5 del 2 maggio 2017 il Comitato Nazionale proroga
ulteriormente il termine per presentare la nuova domanda di iscrizione all’Albo
gestori ambientali delle imprese che intendono esercitare il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f)
del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell’Ambiente della tutela del
territorio e del mare.
Più precisamente, vista sia la propria deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 recante
criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per le imprese
che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio
italiano, come modificata dalla deliberazione n.1 del 23 gennaio 2017 con la quale
era stato fissato al 15 maggio 2017 il termine ultimo per le imprese in possesso della
ricevuta d’iscrizione rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22
dicembre 2010 e n.1 del 16 gennaio 2012, sia la propria recente Circolare n.149 del 2
febbraio 2017 con la quale sono state adottate disposizioni attuative attinenti alla
documentazione per l’iscrizione in categoria 6 ,il Comitato Nazionale stabilisce, con
la delibera citata, che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione emessa in
applicazione della normativa pregressa alla Deliberazione n.3/2016, hanno tempo
fino al 20 settembre 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione (in luogo
della scadenza del 15 maggio 2017 fissata in precedenza).
Con la Delibera n.1 del 22 gennaio 2018, di più recente emanazione, viene portato a
compimento il processo regolatore della categoria 6 in quanto con essa il Comitato
Nazionale disciplina la fattispecie dei soggetti non appartenenti all’Unione Europea e
quindi non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano;
tale intervento si è reso necessario in quanto la normativa vigente in materia di
dichiarazioni sostitutive riconosce la possibilità di presentare tale tipo di
dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, solo ai soggetti
aventi sede legale in uno dei paesi dell’UE, e che i non appartenenti all’UE possono
presentare tali dichiarazioni solo se in possesso di autorizzazione a soggiornare nel
territorio italiano.
In sostanza la disciplina contenuta nelle delibere n.3 e 4 del 13 luglio 2016 non può
applicarsi ai soggetti non appartenenti all’Unione europea e non in possesso di
autorizzazione a soggiornare in Italia.
Con la delibera n.1/2018 viene adottata la modulistica relativa alle domande di
iscrizione e variazione per tali soggetti secondo lo schema riportato negli allegati “A”
e “B” della delibera medesima; la documentazione richiesta deve essere prodotta con
traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle autorità diplomatiche o
consolari italiane all’estero.
L’allegato “C” della delibera contiene lo schema/modello di attestazione per
dimostrare l’idoneità dei veicoli di cui all’articolo 15, comma 4, lettera b), del
DM.120/2014,
presentata
dal
Responsabile
tecnico
o
dal
titolare/legale
rappresentante dell’impresa non appartenete all’UE e non in possesso di
autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.
Ultima disposizione emanata sull’argomento dal Comitato Nazionale dell’Albo
nazionale gestori ambientali è la Circolare n.5 del 9 maggio 2019 con la quale
vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione della delibera n.3 del
13 luglio 2016 e alle delucidazioni fornite con la Circolare n.149 del 2 febbraio 2017
ovvero su due provvedimenti sopra commentati ed analizzati, a seguito del confronto
con le rappresentanze diplomatiche della Confederazione Svizzera.
Considerando che l’articolo 9 dell’Accordo sul trasporto merci e di passeggeri su
strada e per ferrovia del 21 maggio 1999, relativo al transito sui territori della
Comunità Europea e della Svizzera, stabilisce:” i trasporti internazionali di merci su
strada eseguiti per conto terzi sono effettuati dietro rilascio di un’autorizzazione
analoga a quella istituita per i trasporti comunitari dal regolamento CE 1072/2009 e la
concessione di tale autorizzazione da parte delle autorità svizzere è in ogni caso
subordinata a procedure di rilascio, uso e rinnovi equivalenti a quelle previste dal
regolamento CE 1072/09 per i trasportatori comunitari”; considerando che l’articolo
10 del medesimo Accordo suindicato chiarisce, altresì, che per i trasporti
internazionali di merci su strada in transito attraverso il territorio delle parti
contraenti sono liberalizzati quando eseguiti dietro il rilascio delle licenze di cui
all’articolo 9, il Comitato Nazionale fornisce una serie di chiarimenti.
In primo luogo che ai fini della dimostrazione del possesso della “licenza
comunitaria” per esercitare l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada ai
sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera c) del DM n.120/2014, l’autorizzazione
rilasciata dalla Confederazione Svizzera è da considerarsi equipollente alla licenza
comunitaria.
In secondo luogo la presentazione di tale autorizzazione comprova anche il requisito
relativo alla capacità finanziaria dell’impresa richiesta ai sensi dell’articolo 11,
comma 2, del citato decreto 120/2014, analogamente a quanto previsto dall’art.3,
comma 2, della delibera n.3 del 13 luglio 2016, per i soggetti in possesso della
licenza comunitaria.
Inoltre ,viene precisato nella Circolare in commento,che nel caso di trasporti
transfrontalieri non trova applicazione quanto contenuto nella Circolare n.987 del 26
ottobre 2016 (chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione
Svizzera), relativamente alla limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un
unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Da ultimo, in relazione alla dimostrazione del requisito relativo alla regolarità
contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’art.10,
comma 2, lettera e) del DM 120/2014, il Comitato precisa che la verifica dello stesso
deve essere effettuata esclusivamente sui due pilastri del sistema di previdenza della
Confederazione Svizzera ovvero su assicurazione federale vecchiaia, superstiti ed
invalidità e previdenza professionale, in quanto obbligatori, e non sul c.d. terzo
pilastro ovvero sulla previdenza individuale, trattandosi di un istituto complementare
e facoltativo.
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale
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