RENAP: cos'è, obblighi EPR e iscrizione al Registro

23 ottobre 2026

RENAP: Registro nazionale dei produttori e obblighi EPR

Il Registro nazionale dei produttori, disciplinato dal D.M. 15 aprile 2024, n. 144, rappresenta uno strumento centrale per l'applicazione della responsabilità estesa del produttore (EPR) nella gestione dei rifiuti. Il sistema riunisce i registri delle diverse filiere produttive e consente di monitorare gli obblighi ambientali dei soggetti coinvolti.

IN SINTESI

Il RENAP (Registro nazionale dei produttori) è lo strumento attraverso il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica esercita le funzioni di vigilanza e controllo sugli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore (EPR).

Previsto dall'articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006 e disciplinato dal D.M. 144/2024, il Registro raccoglie le informazioni dei soggetti sottoposti ai regimi EPR, comprese quelle relative ai prodotti immessi sul mercato e ai sistemi adottati per la gestione dei rifiuti.

Il quadro normativo si è ulteriormente evoluto nel 2026 con la disciplina nazionale sulle batterie, mentre la Direttiva (UE) 2025/1892 prevede nuovi obblighi europei per il settore tessile.

1. Che cos'è la responsabilità estesa del produttore (EPR)

La responsabilità estesa del produttore, conosciuta con l'acronimo EPR (Extended Producer Responsibility), è disciplinata dagli articoli 178-bis e 178-ter del D.Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale.

Secondo la definizione contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera g-bis), introdotta dal D.Lgs. 116/2020, la responsabilità estesa del produttore comprende le misure attraverso le quali il produttore del prodotto assume una responsabilità finanziaria, oppure finanziaria e organizzativa, nella fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto.

L'obiettivo della disciplina è rafforzare la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, attribuendo ai produttori un ruolo attivo nella gestione degli impatti ambientali dei beni immessi sul mercato.

L'articolo 178-bis prevede che i regimi EPR siano istituiti e regolamentati attraverso specifici provvedimenti ministeriali, che definiscono gli obblighi dei soggetti coinvolti e le modalità di gestione dei prodotti divenuti rifiuti.

Sistemi individuali e collettivi: come funziona l'EPR

Il produttore può adempiere agli obblighi previsti dal proprio regime di responsabilità estesa attraverso differenti modalità organizzative.

Sistema individuale: il produttore organizza direttamente, secondo la disciplina applicabile, un sistema di raccolta, ritiro e recupero dei propri prodotti una volta divenuti rifiuti.

Sistema collettivo: il produttore partecipa a un'organizzazione collettiva, contribuendo economicamente alle attività di raccolta, trattamento e recupero.

In entrambi i casi, la finalità è assicurare una gestione dei rifiuti coerente con i principi dell'economia circolare e con la gerarchia prevista dalla normativa europea e nazionale.

La responsabilità estesa del produttore non esclude, comunque, le responsabilità connesse alla gestione dei rifiuti previste dall'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006.

2. RENAP: il quadro normativo e il D.M. 144/2024

Il Registro nazionale dei produttori (RENAP) trova il proprio fondamento nell'articolo 178-ter, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

Il Decreto Ministeriale 15 aprile 2024, n. 144 disciplina le modalità di iscrizione, la trasmissione delle informazioni e gli strumenti di vigilanza e controllo relativi ai regimi di responsabilità estesa del produttore.

Il RENAP è organizzato in registri distinti per filiera, così da raccogliere in un sistema coordinato le informazioni relative ai differenti settori produttivi soggetti agli obblighi EPR.

Tra i registri di filiera già esistenti rientrano quelli relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), alle pile e agli accumulatori e agli pneumatici.

Il sistema è inoltre predisposto per comprendere ulteriori filiere assoggettate ai regimi EPR, secondo le disposizioni normative e i provvedimenti attuativi applicabili.

L'iscrizione allo specifico registro di filiera costituisce iscrizione al RENAP.

3. Chi deve iscriversi al RENAP e quali informazioni comunicare

Sono tenuti all'iscrizione i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione di un regime di responsabilità estesa del produttore.

Le procedure si svolgono in modalità telematica attraverso i sistemi messi a disposizione dalle Camere di Commercio, secondo le regole e i termini previsti per ciascuna filiera.

L'iscrizione consente di identificare il produttore, i prodotti immessi sul mercato e le modalità attraverso le quali vengono assolti gli obblighi EPR.

Tra le informazioni richieste rientrano:

  • I dati identificativi e societari del produttore.
  • Le categorie di prodotti immessi sul mercato nazionale.
  • L'adesione a sistemi collettivi o la costituzione di sistemi individuali.
  • I dati e le comunicazioni periodiche previsti dalla normativa.
  • Le informazioni relative all'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti.

Quando il produttore adempie ai propri obblighi attraverso un consorzio o un sistema collettivo, trovano applicazione le specifiche disposizioni che disciplinano l'iscrizione e la comunicazione dei dati dei produttori aderenti.

Le principali scadenze previste dalla disciplina EPR

L'articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006 individua specifici obblighi informativi, tra cui:

Entro il 31 maggio di ogni anno: trasmissione dei documenti di rendicontazione e della relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla normativa, nonché delle ulteriori informazioni richieste in materia di contributo ambientale.

Entro il 30 settembre di ogni anno: trasmissione di un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo.

Le informazioni riguardano, tra gli altri aspetti, gli obiettivi conseguiti, le modalità di raccolta e trattamento, i costi di gestione e le misure adottate per il recupero e il riciclaggio.

Gli adempimenti devono essere verificati in relazione alla filiera interessata, al soggetto obbligato e alle pertinenti disposizioni attuative.

4. Il ruolo del MASE, dell'ISPRA e delle Camere di Commercio

Il RENAP permette di organizzare e rendere disponibili le informazioni necessarie alle attività di vigilanza e controllo sui regimi EPR.

Le funzioni dei principali soggetti istituzionali sono distinte.

SOGGETTO FUNZIONE
MASE Vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi EPR e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.
ISPRA Vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi EPR e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Camere di Commercio Gestione delle procedure amministrative e telematiche di iscrizione secondo la disciplina dei registri di filiera.
Produttori e sistemi EPR Assolvimento degli obblighi di iscrizione, comunicazione e gestione previsti dai rispettivi regimi.

Attraverso queste attività viene rafforzato il monitoraggio dei flussi di prodotti e rifiuti, con particolare attenzione alla trasparenza dei sistemi di gestione e all'utilizzo dei contributi ambientali.

5. Registro dei produttori di batterie: le novità del D.Lgs. 29/2026

Un'importante evoluzione normativa riguarda il settore delle batterie.

Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, entrato in vigore il 7 marzo 2026, contiene le disposizioni nazionali di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.

La nuova disciplina prevede, all'articolo 20, un Registro dei produttori di batterie, che costituisce uno dei registri di filiera del RENAP.

L'obiettivo è assicurare il controllo degli obblighi dei produttori e rafforzare la tracciabilità delle informazioni relative alla gestione delle batterie immesse sul mercato.

Ai produttori si applicano gli obblighi di responsabilità estesa previsti dalla normativa, comprese le responsabilità finanziarie e organizzative connesse alla raccolta, al trattamento e al recupero dei rifiuti di batterie.

Le procedure di iscrizione sono affidate al sistema camerale, nel rispetto delle disposizioni operative applicabili.

L'evoluzione della disciplina sulle batterie conferma il ruolo del RENAP come sistema di riferimento per il monitoraggio dei diversi regimi di responsabilità estesa del produttore.

6. La Direttiva UE 2025/1892 e la responsabilità estesa nel settore tessile

La disciplina EPR è destinata ad assumere un ruolo sempre più rilevante anche nel settore tessile.

La Direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la Direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti, introduce nuove disposizioni relative alla prevenzione dei rifiuti alimentari e alla gestione dei rifiuti tessili.

Per il settore tessile e calzaturiero, la Direttiva prevede regimi di responsabilità estesa del produttore finalizzati a garantire il finanziamento delle attività di raccolta, cernita, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.

I produttori interessati saranno chiamati a contribuire ai costi di gestione dei prodotti una volta divenuti rifiuti, secondo le modalità definite dalla disciplina europea e dalle disposizioni nazionali di recepimento.

La Direttiva prevede inoltre l'istituzione di registri nazionali per verificare il rispetto degli obblighi EPR da parte dei produttori.

Gli Stati membri dovranno istituire i relativi regimi secondo le scadenze europee: il termine generale previsto è il 17 aprile 2028, con specifiche disposizioni per le microimprese.

L'attuazione richiederà pertanto ulteriori interventi nazionali, che definiranno gli aspetti operativi per i soggetti coinvolti.

7. Cosa cambia concretamente per le imprese

L'evoluzione del RENAP e della disciplina EPR rende sempre più importante, per i produttori e per le imprese coinvolte nelle filiere interessate, una corretta individuazione degli obblighi ambientali applicabili.

In particolare, le imprese devono verificare se i prodotti immessi sul mercato rientrano in un regime di responsabilità estesa e quali adempimenti derivino dalla relativa disciplina.

La scelta o l'adesione a un sistema di gestione, la corretta iscrizione ai registri di filiera e la trasmissione delle informazioni richieste costituiscono aspetti rilevanti per operare nel rispetto della normativa.

Le novità introdotte per il settore delle batterie e le prospettive di estensione al comparto tessile confermano una progressiva evoluzione della responsabilità del produttore, non più limitata all'immissione sul mercato del bene, ma estesa anche alla fase in cui il prodotto diviene rifiuto.

Il RENAP costituisce quindi uno strumento centrale per assicurare trasparenza, controllo e corretta applicazione dei regimi EPR, contribuendo agli obiettivi di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero previsti dalla legislazione ambientale.

FAQs

Domande frequenti sul RENAP e sugli obblighi EPR


Che cos'è il RENAP?

Il RENAP è il Registro nazionale dei produttori soggetti a regimi di responsabilità estesa (EPR), previsto dall'articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006 e disciplinato dal D.M. 144/2024. Riunisce le informazioni dei registri di filiera e supporta le attività di vigilanza e controllo sugli obblighi ambientali.

Chi è obbligato a iscriversi al RENAP?

Sono soggetti agli obblighi di iscrizione i produttori che rientrano nei regimi di responsabilità estesa del produttore, secondo le disposizioni applicabili alle singole filiere. L'iscrizione avviene attraverso gli specifici registri di filiera.

Qual è la differenza tra RENAP ed EPR?

L'EPR è il principio normativo che attribuisce al produttore responsabilità finanziarie e, quando previsto, organizzative per la gestione dei prodotti divenuti rifiuti. Il RENAP è lo strumento amministrativo e informativo utilizzato per registrare i soggetti interessati e monitorare il rispetto degli obblighi previsti.

Quali sono le scadenze degli obblighi EPR?

L'articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006 prevede, tra gli adempimenti, comunicazioni entro il 31 maggio e il 30 settembre di ogni anno. Le modalità operative e gli obblighi effettivamente applicabili dipendono dalla specifica filiera e dal soggetto interessato.

Il RENAP comprende anche i produttori di batterie?

Sì. Il D.Lgs. 29/2026 ha previsto un Registro dei produttori di batterie che costituisce un registro di filiera del RENAP, nell'ambito dell'adeguamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542.

La responsabilità estesa del produttore si applica anche al settore tessile?

La Direttiva (UE) 2025/1892 prevede l'introduzione di regimi EPR per determinati prodotti tessili e calzaturieri. Gli obblighi operativi saranno definiti nel quadro del recepimento nazionale e delle scadenze previste dalla normativa europea.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

Per maggiori informazioni scrivere a:
info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte è vietato nei termini previsti dalla Legge 633/1941 e successive modificazioni. ©

15 settembre 2026
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 8086 dell'8 ottobre 2024
Stanza ingombro di rifiuti, scatole e detriti sparsi sul pavimento vicino a una finestra.
21 luglio 2025
Analizza i decreti attuativi del MASE sul sistema RENTRI. Contatta BSN CONSULTING 42 per supporto e formazione su gestione rifiuti.
Materassi, pneumatici e detriti abbandonati ammucchiati in una discarica fangosa sotto un cielo nuvoloso.
21 luglio 2025
Analizza il sistema RENTri e le sanzioni per le imprese. Contatta BSN CONSULTING per assistenza nella gestione degli obblighi normativi.
Sacchetti di plastica e scatole impilate fiancheggiano un luminoso corridoio industriale accanto a grandi finestre.
21 luglio 2025
Scopri il sistema RENTri per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Adeguati alle normative con il supporto di BSN CONSULTING 42.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo • 29 maggio 2025
Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore. Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sens
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo • 20 maggio 2025
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le imprese iscritt
Un operaio con un elmetto blu ispeziona grandi balle di carta riciclata in un impianto industriale.
26 marzo 2025
Esplora le responsabilità dell'intermediario nella gestione rifiuti e le recenti sentenze. Contattaci per consulenze specializzate.
Cestino della spazzatura stracolmo di avanzi di cibo misti, contenitori di plastica, lattine e detriti di imballaggio.
26 marzo 2025
Scopri la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto secondo la Corte di Cassazione. Chiarimenti cruciali per le aziende nella gestione dei rifiuti.
Rimorchio carico di rottami metallici e cianfrusaglie di vario genere, tra cui tubi, ruote e attrezzi.
26 marzo 2025
Analizza la sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale nel trasporto di rifiuti. Contattaci per consulenze specializzate.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo • 18 marzo 2025
Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità. Comunicato del Mase del 17 maggio 2025. Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile. Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a
Mostra Altri