Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.
Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.
Principi generali
Se si parte dalla definizione di gestione dei rifiuti contenuta nell’articolo 189, comma 1, lettera n),
ovvero:”la raccolta ,il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni
effettuate in qualità di commerciante ed intermediario”, si comprende come essa rappresenti un
attività estremamente complessa per cui non è semplice definire un quadro delle competenze e delle
relative responsabilità in capo alle diverse figure professionali direttamente coinvolte.
Sinteticamente si può affermare che la gestione dei rifiuti comprendendo attività attribuibili a soggetti
diversi, ognuno di essi risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità.
I principi su cui si fonda il sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono rinvenibili negli
articoli 178 e 188 del D.lgs.152/06, sui quali numerose sono state le pronunce sia della giurisprudenza
di merito che quella di legittimità.
L’articolo 178 del TUA cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel
consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga”.
Da tale norma si ricava il principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una
responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore,
trasportatore, intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o
recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione dei rifiuti.
Dal principio della responsabilità condivisa prevista dall’articolo 188 del D.lgs 152/06, consegue che
tutti i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della
regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o
seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la
verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono
conferiti.
Anche dalla lettura dell’articolo 188 del TUA si ricava che, qualora il produttore-detentore di rifiuti
non provveda all’auto-smaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio
pubblico, deve consegnarli ad un raccoglitore autorizzati o ad un soggetto che effettua le operazioni
di smaltimento; ma in tali casi ha l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività
di trasporto, di recupero o di smaltimento.
Di conseguenza qualora tale verifica venga omessa il produttore-detentore risponde a titolo di
concorso con il soggetto che ha commesso il reato di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio
che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidamente.
Questo significa che esiste sempre un onere del produttore di garantire la corretta fase finale e che
non può delegare al trasportatore o all’intermediario la sua responsabilità; pertanto il produttore-
detentore che conferisce i propri rifiuti a terzi affinchè gli stessi siano smaltiti o recuperati, ha il
dovere di accertarsi i terzi siano debitamente autorizzati a compiere le fasi successive alla produzione
del rifiuto.
Pertanto la sola ricezione della quarta copia del formulario non è sufficiente ad esonerare dalla
responsabilità il produttore-detentore in quanto sullo stesso grava l’onere di compiere tutte le
verifiche richieste dalla normativa vigente sia sotto il profilo formale che sostanziale.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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