Delibera n.8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Al...
Delibera n.8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:
“Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.5 del 3 novembre 2016, recante
criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle
categorie 1,4 e 5 ”
Facciamo il punto.
Con la Delibera n.5 del 3 novembre 2016, entrata in vigore il 1 febbraio 2017, il Comitato nazionale
dell’Albo nazionale gestori ambientali stabilì criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con
procedura ordinaria, nelle categorie 1,4 e 5, riscrivendoli rispetto alla previgente disciplina; in
particolare definì la dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1 per
lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché per lo svolgimento delle
attività di spazzamento meccanizzato, e per i singoli e specifici servizi enucleati nelle sottocategorie
della categoria 1; al contempo definì la dotazione tecnica di personale e veicoli per l’iscrizione nelle
categorie del trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non ovvero per le cat.4 e 5.
Con tale delibera trovava attuazione quanto contenuto nell’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto 3 giugno 2014, n.120, che delega al Comitato nazionale lo stabilire i criteri specifici,
modalità e termini, per dimostrare l’idoneità tecnica e finanziaria delle imprese che si iscrivono
all’albo medesimo.
Tale delibera si compone, oltre che di 3 articoli,di ben 5 allegati e precisamente:
a) L’allegato A con il quale viene definita la dotazione minima di veicoli e di personale per
l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti
urbani;
b) L’allegato B con il quale viene definita la dotazione minima di veicoli e personale per
l’iscrizione nella medesima categoria 1, ma in procedura semplificata, ai sensi dell’articolo
16, comma1, lettera c) del DM 120/2014;
c) L’allegato C con il quale viene stabilita la dotazione minima di veicoli e personale per
l’iscrizione nella categoria 1 relativamente all’attività di spazzamento meccanizzato;
d) L’allegato D con il quale viene stabilita la dotazione tecnica (veicoli e personale) per lo
svolgimento esclusivo di singoli e specifici servizi nell’ambito della stessa categoria;
e) L’allegato E, infine, definisce la dotazione minima di personale e di veicoli per l’iscrizione
nelle categorie 4 e 5.
Con l’adozione della delibera n.8 del 12 settembre 2017, entrata in vigore il 18 settembre 2017, il
Comitato nazionale interviene, modificando la deliberazione n.5 del 3 novembre 2016
sopradescritta, relativamente ai criteri per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nelle
categoria ordinarie del trasporto 1,4 e 5.
In particolare le modifiche apportate riguardano:
a) i requisiti stabiliti nella precedente deliberazione nella parte relativa all’individuazione in
misura fissa della dotazione minima di personale della categoria 1 e per ciascuna classe
d’iscrizione;
b) la dotazione minima di veicoli richiesta per l’iscrizione nelle classi F delle categorie 4 e 5;
c) l’introduzione, all’interno della categoria 1, di ulteriori sottocategorie riguardanti l’esercizio
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane di cui
all’articolo 184, comma 2, lettera d), del D.lgs n.152/06 e l’esercizio dell’attività di raccolta
e trasporto dei rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali di cui al medesimo art.184,
comma 2, lettere e) e f) del decreto legislativo citato, venendo così ad ampliare le attività
delle sottocategorie esistenti.
Veniamo ora nel dettaglio ad esaminare tali modifiche contenute negli allegati A,B,C,D ed E della
delibera n.8/2017 che sostituiscono rispettivamente:
1) l’allegato A alla delibera n. 5/2016 contenente i requisiti minimi per l’iscrizione nella
categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, il quale viene sostituito dall’allegato A
della delibera in commento in quanto sono emerse, in sede di prima applicazione di tale
delibera, delle criticità in relazione alla determinazione in misura fissa della dotazione
minima di personale per ciascuna classe d’iscrizione.
I nuovi requisiti elencati nell’allegato A mantengono invariata la dotazione minima di
veicoli in relazione alla classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale
laddove la nuova dotazione non è più stabilita in misura fissa ma è calcolata secondo una
formula che tiene conto anche del numero di operatori necessari per ciascun veicolo.
Si è giunti a tale soluzione dopo aver valutato che le dotazioni di personale, seppur
correttamente individuate sulla base del costante incremento della percentuale di raccolta
differenziata, dei servizi porta a porta e delle dotazioni tipiche dei veicoli, fanno
riferimento a dati risultanti da medie su scala nazionale e, pertanto, possono non
garantire la corretta aderenza alle varie realtà operative; di qui l’esigenza di tener conto
delle diversità riscontrabili sul territorio nazionale ed al contempo assicurare un
essenziale livello di qualificazione delle imprese, salvo in ogni caso l’obbligo per le
imprese stesse di disporre della dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa
risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.
2) l’allegato B della delibera n.8 sostituisce l’allegato C alla delibera n.5/2016 contenente i
requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1 per l’attività di spazzamento
meccanizzato; i nuovi requisiti mantengono invariata la dotazione minima di veicoli in
relazione alla classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale per le soli classi
A e B e l’attività viene ridenominata”attività di spazzamento meccanizzato dei rifiuti di
cui all’articolo 184, comma 2, lettera c), D.lgs.152/06, in luogo di quella precedente;
3) l’allegato C della delibera in commento sostituisce la tabella D1 dell’allegato D della
delibera 5/2016 contenente i requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1 per la
sottocategoria raccolta differenziata,rifiuti ingombranti e raccolta multi materiale ed
anche in questo caso rimane invariata la dotazione minima di veicoli in relazione alla
classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale che non viene più calcolata in
misura fissa ma tenendo, al contrario, conto del numero di operatori necessari per
ciascun veicolo, fermo restando i criteri riguardanti la dotazione di veicoli stabiliti al
punto 6 della circolare n.229/2017.
Si rammenta che la circolare n.229 del 24 febbraio 2017 relativa “ all’applicazione delle
disposizioni della delibera n.5 del 3 novembre 2016”, al punto 6 individua le dotazioni
minime di veicoli e di personale qualora l’attività nella sottocategoria “raccolta
differenziata,rifiuti ingombranti, raccolta multi materiale” sia relativa ad una sola delle
frazioni di rifiuti tra frazione organica, carta e cartone, plastica vetro, multi materiale,
ingombranti e altro” indicandoli nell’apposita tabella riportata nella medesima circolare.
Se la raccolta e il trasporto riguarda più di una di tali frazioni le imprese dovranno
dimostrare la somma delle dotazioni minime previste per ciascuna di esse fino al
raggiungimento dl valore riportato nella nuova tabella D1 modificata dalla delibera
n.8/2017; per le classi A e B .fino a tre frazioni, tale somma è ridotta del 30%;
4) con il nuovo allegato D della delibera n.8/2017 vengono riviste le tabelle D4 e D6
dell’allegato D alla delibera n.5/2016 ed in particolare, raccogliendo le segnalazione
delle associazioni di categoria e degli operatori economici, l’attività descritta nella
tabella D4 viene ampliata e ridenominata “raccolta e trasporto di rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali” in
sostituzione della precedente descrizione limitata alla sola attività di “raccolta e
trasporto di rifiuti provenienti da aree verdi”. Rimangono invece invariati i requisiti di
personale e veicoli richiesti in dotazione alle imprese per poter svolgere tale attività. La
nuova tabella D6, sempre per le motivazioni suesposte, riporta anch’essa una descrizione
dell’attività più ampia della precedente in particolare si sostituisce la descrizione “
raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade” con la
nuova descrizione che recita “ raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade
urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), del
D.lgs.n.152/06. Nel merito dei requisiti previsti da questa riscrittura della tabella D6 si
sottolinea come vengono variate la dotazione di personale per le sole classi A e B mentre
rimane invariata la dotazione minima di veicoli in relazione alla classe di appartenenza.
5) l’allegato E della delibera in commento sostituisce l’analogo allegato della delibera n.5/2016
contenente i requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria della raccolta e trasporto dei
rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi,rispettivamente categoria 4 e 5, rideterminando la
sola dotazione minima di veicoli richiesta per l’iscrizione nelle classi F delle indicate
categorie del trasporto.
Anche questa modifica nasce dalle sollecitazioni provenienti dal sistema imprenditoriale
per cui, al fine di non penalizzare le imprese di piccole dimensioni, il Comitato nazionale,
seppur limitatamente al trasporto sotto le tremila tonnellate annue di rifiuti trasportati,ha
abbassato la soglia minima di accesso relativamente alla portata utile richiesta per lo
svolgimento di tali attività.
Dr. Gianpietro Luciano
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