Deposito temporaneo di rifiuti: il Mase attraverso l’istituto dell’interpello definisce la nozione di “luogo di produzione” Con l’interpello, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 ...
Deposito temporaneo di rifiuti: il Mase attraverso l’istituto dell’interpello
definisce la nozione di “luogo di produzione”
Con l’interpello, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, n.192206
del 22 ottobre 2024 il Ministero dell’Ambiente fornisce chiarimenti in merito all’applicazione
dell’istituto del deposito temporaneo ex art.185-bis del Dlgs.152/06 ai rifiuti derivanti da attività
artigianali eseguiti su impianti tecnologici ed edifici e dell’applicazione del comma 19 dell’art.193
del medesimo decreto; l’istanza di interpello viene presentata dalla Provincia di Cuneo che chiede
se le attività artigianali eseguite sugli edifici,come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione,
riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
idraulici,
lattonieri,elettricisti,
carpentieri,
muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini,
serramentisti, etc, possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi
dell’art 193,comma 19, del T.U. ambientale e se nell’ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19,
sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale o operativa
del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.
Il Mase dopo aver in premessa richiamato il sistema normativo vigente ovvero la definizione di
deposito temporaneo di cui all’art.185-bis, comma 1, del Dlgs 152/06, l’art.193, comma 19, relativo
al formulario trasporto dei rifiuti, la circolare Mite n.51657 del 14/5/2021 recante criticità
interpretative ed applicative-chiarimenti, precisa che il legislatore ha individuato nel dettaglio quali
siano le condizioni da rispettare affinchè possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come
deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di
recupero o smaltimento. Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente
prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel
luogo dove i rifiuti sono prodotti intendendo l’intera area in cui si svolge l’attività che ha
determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un'unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui
all’art.2135 del codice civile.
In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il
deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all’assenza di spazi
sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte,
con il D.lgs n.116/2020, il legislatore ha introdotto una apposita deposizione al comma 19
dell’articolo 193 del testo unico ambientale, che consente di considerare i rifiuti derivanti da
attività di manutenzione e piccoli interventi edili prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del
soggetto che svolge tali attività.
Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano
l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di
effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in
alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto
deve contenere l’attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei
materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di
destinazione.
Questa disciplina ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione
della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse
prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero
correttamente gestiti.
Il legislatore ha quindi previsto, nell’ambito dello svolgimento delle attività richiamate nell’art.193,
comma 19, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalle loro attività presso i
luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro recupero
o smaltimento.
Tale opportunità è comunque ammessa solo nel casi di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia
non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame. Sul punto viene richiamato quanto
già indicato nella circolare n.51657 del 14 maggio 2021 del Ministero: ”sulla base delle disposizioni
vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso sulla base delle concrete circostanze,
della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti.
In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, è possibile osservare che mentre
l’articolo 185-bis del Dlgs 152/06 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito
temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui
all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio juris sul luogo di
produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto
e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale o operativa dell’operatore che
svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme.
In definitiva, secondo i chiarimenti forniti dal Mase attraverso l’interpello in commento, anche
l’artigiano che esegue piccoli lavori di manutenzione fuorisede può portare i rifiuti prodotti fino alla
sua azienda per raggrupparli in attesa del ritiro seguendo un regime semplificato; in tali casi, precisa
il Ministero, possono trasportare tali rifiuti senza il documento chiesto dalla normativa sui rifiuti,
(Fir), ma con il documento di trasporto merci (DDT).
La risposta del Mase rende chiaro che il regime di favore si estende anche agli artigiani (idraulici,
falegnami, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, imbianchini); resta comunque fermo che è
necessario valutare caso per caso l’effettiva attività svolta dall’artigiano e quantitativi e le tipologie
dei rifiuti prodotte; tali rifiuti possono essere poi raggruppati nella sede dell’artigiano come
deposito temporaneo.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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