Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.6739 del 12 febbraio 2018: raccolta e trasporto rifiuti con iscrizione Albo gestori ambientali e obbligo di attestazione dell’idoneità dei mezz...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 12 febbraio 2018

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.6739 del 12 febbraio
2018: raccolta e trasporto rifiuti con iscrizione Albo gestori ambientali e obbligo
di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto da parte del Responsabile
Tecnico.

Con la sentenza in commento il supremo giudice di legittimità ha confermato la condanna per
gestione di rifiuti in carenza delle condizioni richieste ex articolo 256, comma 4, del D.lgs.3 aprile
2006,n.152.
La vicenda oggetto del presente giudizio prende avvio dalla sentenza di condanna inflitta dal
Tribunale di Milano, giudice di merito e di prima istanza, all’esecutore materiale del trasporto e
all’amministratore di una impresa per aver effettuato un’attività di trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi utilizzando un semirimorchio che non faceva parte dell’elenco dei veicoli inseriti
nell’autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall’Albo gestori ambientali;in sintesi il tribunale
contestava il reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del D.lgs. n.152/06 in quanto l’impresa, se
pur regolarmente iscritta all’Albo gestori ambientali, trasportava rifiuti con un veicolo non iscritto
nella propria autorizzazione.



La Suprema Corte giunge a tale conclusione riconoscendo che il nuovo regolamento dell’Albo,
approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120, in sostanziale continuità con la
normativa previgente (D.M.406/98), prevede all’articolo 15, comma 3, lettera a) e b), per le imprese
che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, che la domanda di
iscrizione sia corredata da un’attestazione, redatta non più da un professionista, ma dal responsabile
tecnico dell’impresa o dell’ente, circa l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti
da trasportare e della copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli unitamente
all’eventuale documentazione che, in caso di intestatario della stessa diverso dal richiedente
l’iscrizione,attesti la piena ed esclusiva disponibilità in capo a quest’ultimo.
Il successivo articolo 18 del D.M. 120/2014, prosegue la Corte nella motivazione, ha stabilito per
tali enti ed imprese un termine di trenta giorni per comunicare alla Sezione regionale o provinciale
competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo, specificando che, nel
caso di variazione per incremento della dotazione dei

veicoli, le stesse, ai fini dell’immediata utilizzazione dei mezzi, alleghino alla comunicazione di
variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
E’ proprio in questa punto del dispositivo che vengono evidenziate due novità rilevanti rispetto alla
previgente disciplina regolamentare (D.M.406/98) ovvero:
a) tale disposizione consente l’immediato utilizzo dei nuovi veicoli prima che l’autorità
preposta deliberi sulla variazione potendo continuare ad operare con il provvedimento
d’iscrizione in loro possesso;
b) il soggetto abilitato ad attestare l’idoneità dei mezzi adibiti al trasporto è il Responsabile
Tecnico e non più un professionista esterno mediante perizia giurata.
Da quanto sopra il Supremo consesso conclude che dall’analisi della normativa vigente
si ricava che l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano il
trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell’attività esclusivamente con i mezzi di
trasporto oggetto di specifica comunicazione.
Pertanto nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato in
sede di iscrizione o di variazione per il responsabile del fatto si configura l’ipotesi di
reato di gestione illecita di rifiuti in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per
le iscrizioni o comunicazioni, così come previsto dall’articolo 256, comma 4, del
D.lgs.n.152/06.
Nel caso in specie sottoposto al giudizio della Corte era stato utilizzato un
semirimorchio non inserito nella lista dei veicoli che l’impresa era abilitata ad impiegare
seppur regolarmente iscritta all’Albo gestori ambientali;sul punto relativo alla tipologia
di veicolo utilizzato, la Corte conclude che, ai fini della disciplina richiamata, tra i mezzi
di trasporto rientrino non soltanto le motrici ma anche i semirimorchi in quanto anche
essi rientrano nella classificazione di veicoli ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera i)
del Codice della Strada; inoltre lo specifico accertamento da compiersi ai fini
dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali con riferimento all’idoneità dei mezzi di
trasporto dei rifiuti vale a maggior ragione per rimorchi e semirimorchi, le cui
caratteristiche tecniche debbono essere valutate ai fini di accertare che il trasporto possa
svolgersi in condizioni di sicurezza per l’ambiente.

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