Circolare n.59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni delibera del 30 maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014 Con ques...
Circolare n.59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni delibera del 30
maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli
articoli 12 e 13 del DM 120/2014
Con questa circolare, a seguito di diversi quesiti da parte di imprese e Sezioni regionali, il Comitato
nazionale ha fornito i necessari chiarimenti su alcuni aspetti relativi alle innovazioni introdotte dalla
delibera n. 6 del 30 maggio 2017 sulla disciplina del responsabile tecnico.
Prima si esaminare nel dettaglio i contenuti della nota si rende necessario un sintetico richiamo
della delibera suindicata, adottata dal Comitato nazionale in attuazione dell’articolo 12 comma 5 del
decreto 3 giugno 2014, n.120 che gli affida il compito di stabilire l’esatta determinazione e il
concorso dei requisiti del RT, con la quale trova piena operatività, a far data dal 16 ottobre 2017, la
disciplina regolamentare suindicata.
Viene con essa portata a compimento la riforma di questa centrale figura, nel contesto della più
ampia riforma dell’Albo avviata il 7 settembre 2014 con l’entrata in vigore del nuovo regolamento
Albo, riscrivendo, modificandole radicalmente, le modalità attraverso le quali, questa figura che
concorre a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all’Albo
gestori ambientali, può conseguire l’idoneità professionale.
Partendo dall’articolo 12, comma 4, del DM.120/2014, che stabilisce che i requisiti del RT
consistono in:
a) Idonei titoli di studio;
b) Esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) Idoneità della formazione di cui all’articolo 13 del DM 120/2014.
la delibera , che si articola in 4 articoli e 3 allegati, stabilisce i nuovi requisiti del RT sia per quanto
attiene ai titoli di studio che all’esperienza.
Dal raffronto tra la previgente normativa (articolo 4 della deliberazione n.3 del 16 luglio 1999) e
quella vigente, a far data dal 16 ottobre 2017 (articolo 1, comma 2, della deliberazione n.6 del 30
maggio 2017) l’esperienza del RT può essere dimostrata con modalità analoghe alla pregressa
normativa (comma 2, lett. a,b) ma con due elementi
di novità che si aggiungono a queste ultime ovvero come dipendente dell’impresa che abbia svolto
attività di affiancamento del responsabile tecnico (comma 2 lett.d) attraverso una dichiarazione
congiunta dell’interessato, del legale rappresentante e del
responsabile tecnico in carica, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B della deliberazione
suindicata, e come funzionario oltre che come dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore
di attività per le quali si richiede l’iscrizione (art.2, lett.c).
A partire dal 16 ottobre 2017 il nuovo regime prevede la necessità del superamento della verifica
iniziale che per le classi più basse, ovvero classe F per le categorie del trasporto (cat.1,4,5,) e classe
E per quella dell’intermediazione (cat.8) e per le categorie delle bonifiche (9 e 10), non prevede più,
come in passato, la necessità dell’esperienza; elemento quest’ultimo che soprattutto per le categorie
delle bonifiche ha creato in passato non pochi problemi alle imprese che trovavano difficoltà a
reperire sul mercato figure professionali che avessero, oltre al titolo di studio, anche anni di
esperienza nello specifico settore di attività. Ciò rappresenta certamente un momento di rottura con il
passato laddove il Comitato nazionale ha fatte proprie le sollecitazioni provenienti dal tessuto
imprenditoriale affinché tali ulteriori modalità di dimostrazione dell’esperienza venissero aggiunte
tra quelle già previste dalla disciplina pregressa.
Quanto sopra per la dimostrazione del requisito dell’esperienza va letto di pari passo con quanto
stabilito dallo stesso articolo 1 della delibera n.6, che rimanda all’allegato A della medesima, per
quanto attiene alla dimostrazione del requisito del titolo di studio individuato per ciascuna categoria
e classe di iscrizione. Da una attenta analisi dell’allegato A alla delibera si ricava che per poter
accedere alle verifiche è necessario il possesso del solo titolo di studio di secondo grado e quindi per
ricoprire la carica di RT non è più necessario, come nel previgente regime, essere in possesso di titoli
di studio universitari i quali vengono ora considerati utili, se sussistono, solo per ridurre gli anni di
esperienza rispetto a chi è in possesso della sola verifica come requisito minimo di accesso.
Più precisamente, sempre ai fini della dimostrazione dell’esperienza, mentre per le categoria del
trasporto (cat.1,4,5) il possesso del titolo universitario non viene previsto, nelle altre categorie
vengono mantenuti; infatti per le categorie delle bonifiche (cat.9 e 10) sono previsti titoli universitari
specifici come nel previgente regime mentre, per la categoria 8 (intermediazione), vengono previsti
titoli universitari di qualsiasi indirizzo di studio e non più, come in passato, ad indirizzo scientifico
che, proprio per la genericità del termine, aveva portato ad applicazioni disomogenee sul territorio
nazionale lasciando alle Sezioni l’interpretazione dello stesso.
L’articolo 2 disciplina le verifiche di idoneità del responsabile tecnico: i quiz oggetto delle verifiche
che vengono somministrati ai candidati vengono estratti da un date base di circa 4.000 quiz che sono
pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito istituzionale dell’Albo.
L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha una validità di cinque anni dal momento del
superamento della verifica stessa e l’aggiornamento può essere sostenuto a decorrere da un anno
prima della scadenza del quinquennio di validità.
In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere
sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
E’ dispensato dalle verifiche, sia iniziali che periodiche, il legale rappresentante delle imprese che
abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al
momento della presentazione della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto
dell’iscrizione per almeno venti anni.
Eventuali interruzioni del periodo considerato possono essere uguali o inferiori al venti per cento di
detto periodo ma non sono consentite nell’ultimo anno di attività.
L’esonero dalla verifica iniziale ma non da quella periodica è previsto solo per coloro che alla data di
entrata in vigore della delibera citata ricoprano già l’incarico di responsabile tecnico di impresa
iscritta all’Albo (articolo 3 disposizioni transitorie e finali) laddove si precisa che il responsabile
tecnico delle imprese e degli enti iscritti
alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per i
prossimi cinque anni.
I responsabili tecnici che operano in regime transitorio possono assumere ulteriori incarichi per altre
imprese iscritte o che intendono iscriversi purchè nella stessa categoria, stessa classe o classe
inferiore, senza adempiere all’obbligo delle nuove disposizioni e cioè senza sottoporsi alla verifica
iniziale mentre dovranno sostenere la prima verifica quinquennale di aggiornamento a far data del 2
gennaio 2021 oppure nel caso vogliamo assumere l’ incarico di RT per categorie e classi diverse da
quelle per cui già esercitano il ruolo.
A sostegno della linea adottata lo stesso articolo 3 della delibera n.6 precisa, inoltre, che entro il 16
ottobre 2017, data di entrata in vigore della stessa, le eventuali istanze di nomina di responsabili
tecnici devono essere istruite e deliberate dalle Sezioni regionali e provinciali ai sensi delle previgenti
disposizioni.
Per coloro che invece non potranno godere del regime di favore previsto dalle disposizioni transitorie
e che pertanto intendono per la prima volta assumere il ruolo di responsabile tecnico scatta dal 16
ottobre 2017 l’obbligo di sottoporsi alla verifica iniziale quale indispensabile requisito professionale
per assumere l’incarico.
L’esame si articola su quattro moduli così come declinati nell’allegato C della deliberazione n.6 del
30 maggio 2017, di cui uno comune e pertanto obbligatorio per tutte le categorie di iscrizione ed altri
quattro specialistici di cui uno per il trasporto (cat.1,4,5), uno per l’intermediazione (cat.8), uno per la
bonifica dei beni contenenti amianto (cat.10), ed uno per la bonifica dei siti contaminati (cat.9).
Lo stesso allegato C riporta i diversi argomenti sui quali sono stati elaborati i quiz che sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’Albo, ed aggiornati periodicamente , e dai quali vengono poi
estratti gli ottanta quiz che verranno somministrati ai partecipanti alle sedute di esame.
La delibera in commento si chiude con l’articolo 4 che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa
(16 ottobre 2017) dispone l’abrogazione dei seguenti atti del Comitato nazionale emanati in costanza
del DM 406/98 abrogato e precisamente:
a) la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999 (criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per RT);
b) l’allegato F alla deliberazione n.5 del 12 dicembre 2001 (tabella contenente i requisiti RT per la
cat.10);
c) l’ allegato C alla deliberazione n.1 del 30 marzo 2004 (tabella contenente i requisiti RT per la
cat.9);
d) l’ articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n.1 dell’11 maggio 2005 (articolo relativo ai titoli
di studio riconosciuti ai fini del conseguimento della professionalità richiesta al RT per la
cat.9);
e) la deliberazione n.3 del 20 settembre 2005 (criteri e modalità di svolgimento dei corsi di
formazione per RT);
f) l’articolo 2 della deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010 (disposizioni specifiche per il RT della
categoria 8).
Proprio la portata delle innovazioni introdotte con tale delibera ha reso necessario l’intervento
interpretativo e chiarificatore dell’organo centrale dell’Albo attraverso la circolare n.59 del 12
gennaio 2018 che affronta in 5 punti i principali aspetti della nuova disciplina ovvero:
a) i requisiti del RT (art.1)
b) affiancamento al RT( art.1, comma 2, lettera d)
c) verifiche d’idoneità del RT (art.2, comma 3)
d) dispensa dalle verifiche d’idoneità del RT (art.2, comma 5)
e) disposizioni transitorie
Requisiti del RT: il punto 1della circolare chiarisce che la persona che ricopre tale ruolo per
il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, cioè categoria 5, è idoneo anche a ricoprire il
medesimo ruolo per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, cioè categoria 4, a
condizione che gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la
classe della cat.5; in altre parole viene ribadito che l’esperienza acquisita nel settore dei
rifiuti pericolosi, consente anche il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi.
A titolo di esempio il RT che ricopre l’incarico per la categoria 5F è idoneo a ricoprire
l’incarico sia nella cat.4F sia nella categoria 4E considerato che i requisiti richiesti per le
cat.4F e 4E sono analoghi a quelli richiesti per la cat.5F con riferimento agli anni di
esperienza; oppure, altro esempio di applicazione della circolare, per la cat.5D il RT potrà
ricoprire analogo incarico per la cat.4C, in quanto per entrambe sono richiesti 3 anni di
esperienza.
A questo punto una interpretazione restrittiva di tale disposizione comporterebbe che
l’esperienza acquisita per la cat.4 non è valida per la cat.5 così come l’esperienza acquisita
nella cat.1 (rifiuti urbani) non è valida per le cat. 4 e 5, e viceversa; se tale interpretazione
prevalesse avrebbe ripercussioni anche sui RT in regime transitorio cioè quelli in carica al
16 ottobre 2017.
Affiancamento al RT: l’istituto dell’affiancamento è una delle principali novità introdotta
dalla nuova disciplina sul RT che non trova riscontro nel previgente regime e quindi trova
applicazione solo per il futuro a vantaggio dei soggetti interni all’impresa (per favorirne la
crescita professionale) che non hanno nella propria organizzazione un direttore tecnico, un
dirigente o un funzionario direttivo tecnico. La nota innanzitutto precisa che il computo
dell’esperienza maturata da parte del dipendente nell’affiancamento al RT decorre dalla data
di comunicazione alla sezione regionale dall’inizio del periodo di affiancamento; tale
comunicazione, in questa prima fase, deve essere trasmessa in via
preventiva mediante Pec allegando la ricevuta del versamento del diritto di segreteria di
importo pari a quello previsto per le variazioni e non potrà includere periodi antecedenti alla
comunicazione stessa. Viene poi chiarito che l’esperienza acquisita mediante affiancamento
è valida per la categoria d’iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe
d’iscrizione nella quale l’impresa stessa risulta iscritta ed inoltre l’esperienza maturata nella
categoria 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4.
Nel caso vi sia una variazione del RT o del legale rappresentante che hanno firmato la
comunicazione di affiancamento, l’impresa, entro il termine perentorio di 30 giorni , deve
darne comunicazione alla Sezione competente, utilizzando il modello contenuto
nell’allegato B alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati (RT e LR)
a proseguire il periodo di affiancamento del dipendente; qualora la conferma
dell’affiancamento non venisse comunicata entro il termine indicato l’attività di
affiancamento è sospesa ma resta valido il periodo maturato.
Terminato il periodo di affiancamento ai fini dell’assunzione dell’incarico di RT il
dipendente, ovviamente, dovrà dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai
sensi dell’allegato A alla delibera n.6 del 30 maggio 2017, ed aver superato la verifica di
idoneità iniziale prevista per il settore a cui l’impresa intende iscriversi.
Infine, relativamente al punto 2 della circolare, viene ribadito che per dipendente
dell’impresa deve intendersi il dipendente ne dell’impresa nelle forme previste dalla
normativa vigente in materia e come specificato nelle note dell’allegato A alla delibera n.2
del 22 febbraio 2017.
Verifiche di idoneità del RT: come è noto, in applicazione dell’articolo 2, omma 3, della
delibera n.6/2017, qualora il candidato non superi la verifica, la stessa, per il medesimo
modulo, non potrà essere sostenuta prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione
dell’esito negativo; su questo punto la circolare in commento chiarisce che tale divieto non
si applica al candidato assente cioè che non si presenti alla prova e che quindi potrà
iscriversi per una nuova sessione di prove.
La nota chiarisce, inoltre, che il RT di imprese ed enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017,
ovvero coloro che possono continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio fino
al 16 ottobre 2022, è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado per essere ammesso alle verifiche di aggiornamento relative al modulo
corrispondente di attività sia per tutte le categorie per le quali era nominato alla data sopra
indicata sia nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della
medesima categoria d’iscrizione.
Dispensa dalle verifiche d’idoneità del RT: come è noto l’articolo 2, comma 5, della delibera
n.6/2017, dispensa dalle verifiche, sia iniziale che di aggiornamento, il legale rappresentante
dell’impresa che ricopra contemporaneamente anche il ruolo di RT e che, abbia maturato, al
momento della presentazione della domanda, esperienza nel settore di attività interessato.
Su questo punto è intervenuta la circolare chiarendo che i 20 anni di esperienza devono
essere maturati nello stesso settore di attività e quindi distinguendo quest’ultimo in:
trasporto rifiuti urbani; trasporto rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi; intermediazione
e commercio di rifiuti; bonifica dei siti; bonifica di beni contenenti amianto.
Viene poi chiarito che la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di interruzioni
consentite per un periodo inferiore o uguale al 20% nel corso dei 20 anni previsti, sia se
l’interruzione riguarda il ruolo di RT sia che riguardi il ruolo di legale rappresentante
dell’impresa intervenute a qualsiasi titolo ovvero sia se l’impresa cessa l’attività sia se è
l’interessato a cessare l’incarico di RT.
Sarà illegale rappresentante che dovrà chiedere tale dispensa dalle verifiche trasmettendo
alla Sezione competente il modello contenuto nell’allegato A alla circolare corredato dalla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuto nel modello di cui all’allegato B; la
Sezione regionale una volta effettuati le verifiche istruttorie necessarie rilascerà
l’attestazione della dispensa dalle verifiche per il modulo corrispondente al settore di
attività.
Disposizioni transitorie: l’ultimo punto affrontato dalla circolare n.59/2018 è quello relativo
all’articolo 3 della Delibera n.6/2017 cioè alle disposizioni transitorie dove vengono forniti i
seguenti chiarimenti:
a) i RT che abbiano presentato domanda entro il 16 ottobre 2017, seppur nominati dalle
Sezioni successivamente a tale data, possono continuare a svolgere la propria attività in
regime transitorio per 5 anni per la stessa categoria e stessa classe o inferiore; quindi
anche essi rientrano a pieno titolo tra i beneficiari del regime transitorio;
b) tutti i RT che rientrano nel regime transitorio conservano la loro idoneità per i successivi
5 anni anche se dovessero intervenire variazioni nell’iscrizione dell’impresa o eventuali
variazioni o interruzioni nello svolgimento dell’incarico di RT;
c) il RT che alla data del 16 ottobre 2017 ricopre tale ruolo per il trasporto nella categoria 5
(rifiuti pericolosi) può ricoprire, in regime transitorio, la stessa funzione per il trasporto
nella categoria 4 (rifiuti speciali non pericolosi), purchè gli anni di esperienza richiesti
non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della cat.5;
d) i RT che usufruiscono del regime transitorio possono effettuare la verifica iniziale per il
passaggio ad una classe superiore o per l’iscrizione in un'altra categoria anche prima
della data del 2 gennaio 2021; in caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di
validità decorrono dalla data della verifica stessa ed in caso di esito negativo si continua
ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.
In sintesi in tale ultimo punto della nota viene chiarito che non esiste un divieto assoluto di
sostenere le verifiche da parte dei RT che usufruiscono del regime transitorio in quanto questi, se
devono variare in aumento la classe per cui sono abilitati, possono iscriversi subito alle verifiche
iniziali che, ricordiamo, differiscono da quelle di aggiornamento, non per i contenuti e la quantità
dei quiz somministrati, ma solo per il punteggio necessario che deve essere raggiunto per
conseguire l’idoneità in quanto tale punteggio risulta essere più alto sia per la parte generale che per
la parte specialistica rispetto alla verifica di aggiornamento.
Dr. Gianpietro Luciano
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