Circolare n.7/2022 del 28 luglio 2022 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: chiarimenti su cabotaggio, trasporto combinato, trasporto transfrontaliero.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 28 luglio 2022

Circolare n.7/2022 del 28 luglio 2022 del Comitato Nazionale Albo Gestori
Ambientali: chiarimenti su cabotaggio, trasporto combinato, trasporto
transfrontaliero.

Con la circolare n.7/2022 vengono forniti importanti chiarimenti, su sollecitazione delle Sezioni
regionali e di alcune associazioni di categoria economica, in merito all’iscrizione all’Albo di alcune
fattispecie di trasporto e precisamente:
a) cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano;
b) trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano;
c) trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia.
In merito alla prima fattispecie in esame è stato chiesto al Comitato nazionale in quale categoria di
cui al DM 120/2014 debba iscriversi l’impresa estera che effettui trasporto di cabotaggio di rifiuti
sul territorio italiano; in primis vene richiamata la definizione di cabotaggio ovvero “i trasporti
nazionali di merci effettuati per conto di terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante”,
in conformità al Regolamento CE n.1072/2009, da ultimo modificato con Regolamento (UE)
2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020; in sintesi trattasi di attività di
trasporto svolta da un impresa/trasportatore straniero sul territorio di un altro stato dell’unione, che
abbia però la caratteristica della temporaneità.
Si chiede, in merito, quale sia la categoria alla quale tale impresa debba iscriversi ed il comitato ha
ritenuto di chiarire che nel caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi,
stabilita in uno stato membro del’Unione europea ed in possesso di licenza di licenza comunitaria,
che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, la stessa debba iscriversi all’Albo ai
sensi dell’art.212, comma 5, del Dlgs.152/06, nelle categorie 1, 4 o 5, in funzione della tipologia di
rifiuti trasportata.
Pertanto, l’iscrizione all’Albo nelle suddette categorie è subordinata alla verifica del possesso della
licenza comunitaria al trasporto di merci di cui all’art.8 del Reg. (CE) n.1072/2009, rilasciata dallo
Stato membro di stabilimento del trasportatore estero, oltre che dei requisiti previsti dal DM
120/2014.
Sempre sul punto la Circolare chiarisce che in questi casi sul provvedimento di iscrizione e sul sito
dell’Albo debba essere riportata l’indicazione che tale iscrizione è comunque limitata al solo
esercizio di trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla
vigente normativa sul trasporto internazionale di merci.

Il Comitato nazionale conclude la disamina di tale fattispecie precisando, altresì, che i trasporti di
cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano rimangono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non
appartenente all’Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci, così come, per i
medesimi motivi, non è ammessa l’iscrizione all’Albo nella cat.1,4,5, di una impresa di
autotrasporto stabilita all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di
rifiuti.
Passando ora all’analisi della seconda fattispecie di trasporto esaminata dal Comitato, ovvero, il
trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano, è stato chiesto quale categoria di
iscrizione all’Albo sia necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su
strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.
Sul punto l’organo centrale dell’Albo ha ritenuto di riferirsi alla disciplina contenuta nella Direttiva
92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni
trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita in Italia con decreto del Ministro dei
Trasporti e della Navigazione del 15/2/2001, Prot.n.28T e s.m.i.
In particolare, prosegue la Circolare sul punto, all’art.1 di detto decreto troviamo la definizione di
trasporto combinato ovvero:” i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti
all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con
o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte
iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e
ricorrono le seguenti condizioni:
a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, via navigabile o per mare supera i 100kmin linea
d’aria;
b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico
della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il
punto di scarico della merce l’idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale
ovvero la parte iniziale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non
superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo o di sbarco”
Il successivo articolo 4 del menzionato decreto prevede inoltre che:” i vettori stradali stabiliti in uno
degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che
possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all’art.1, possono
effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’ Unione europea o aderenti
all’accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono
parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”

Fatta questa premessa sulla normativa comunitaria e nazionale il Comitato ha ritenuto che debba
iscriversi nella categoria 6 dell’Albo sia l’impresa stabilita in uno Stato membro dell’UE o aderente
all’accordo sullo spazio economico europeo, nonché l’impresa stabilita in Italia, purchè siano in
possesso dei requisiti per l’acceso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto
combinato, che intendano effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai
sensi dell’articolo 4 del DM 15 febbraio 2001.
Inoltre, sempre in merito a questa seconda fattispecie di trasporto oggetto della Circolare in
commento, è stato stabilito che qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le
condizioni previste dalla Direttiva 92/106/CEE esso è considerato un trasporto intermodale
transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si
configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stesi sono svolti da
un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio.
Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato diverso dall’Italia e appartenente
all’UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per
l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al Reg.(CE)
1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle cat.1,4 o 5.
Da ultimo in questa articolata e complessa disamina fatta dal’Albo attraverso la Circolare n.7/2022,
viene affrontato il caso del trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia
ed iscritte nelle categorie 1,4 e 5;il dubbio al riguardo di tale fattispecie era se i trasportatori esteri
stabiliti in Italia avessero dovuto iscriversi anche nella categoria specifica dei transfrontalieri (cat.6)
oppure possono usufruire dell’iscrizione già in essere nelle categorie ordinarie del trasporto.
Al riguardo dopo aver ricordato il disposto dell’articolo 8, comma 3 del DM 120/2014, il Comitato
nazionale ha precisato che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1,4 e 5 dell’Albo
possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, alle condizioni stabilite dal
menzionato art.8, comma 3, purchè siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art.8 del
Reg.(CE)n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (Cemt).
Infine, a chiusura di tali circostanziati chiarimenti, viene precisato, altresì,che l’impresa stabilita
all’estero, iscritta all’Albo nelle cat.1,4,5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, possa
avvalersi del medesimo art.8, comma 3,per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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