Circolare n.31 del 08/01/2018 e Circolare n.145 del 04/05/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei la...
Circolare n.31 del 08/01/2018 e Circolare n.145 del 04/05/2018 del Comitato
Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Regolarità del pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Durc”
Con questo mio iniziale contributo e a scopo esclusivamente divulgativo ed informativo ovvero nel
solo interesse di fornire al sistema impresa (costituito da quelle realtà imprenditoriali di produttori,
trasportatori, intermediari e gestori di impianti di trattamento rifiuti) le informazioni ed ogni
elemento utile che attiene alla complessa e spesso disarticolata normativa sulla gestione dei rifiuti,
ho accolto con grande soddisfazione l’invito dell’amico Leonardo di Cunzolo, stimato
professionista nel settore della gestione dei rifiuti ed uno dei miei primi discenti della mia
ventennale esperienza di formatore/docente sulla legislazione dei rifiuti, a dare il mio modesto
contributo per le finalità sopra indicate.
Inizierò con un tema di interesse generale relativamente all’albo gestori ambientali.
Tra i requisiti richiesti alle imprese per poter ottenere l’iscrizione all’Albo gestori ambientali
l’articolo 10, comma 2, lettera e) del DM n.120/14, annovera la regolarità dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori che l’impresa deve dimostrare e più
precisamente “per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui alla comma 1 siano in regola
con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza”
Prima di procedere ad una disamina delle circolari in commento va chiarito che il Durc (documento
unico di regolarità contributiva) è il documento con il quale, in modalità telematica ed in tempo
reale, viene dimostrata la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali (Inps, Inail)
Con le circolari in commento il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha
fornito le necessarie indicazioni in merito ed in particolare con la circolare n.31/2018 viene
riportato il chiarimento dell’INPS fornito relativamente alle interrogazioni effettuate attraverso il
servizio durc on line a cui accedono le Sezioni regionali qualora la risposta del sistema riporta la
dicitura “verifica in corso”.
L’INPS ha chiarito che “il servizio, operativo dal 1 luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del
D.M. 30/01/2015, emanato in attuazione dell’art.4 del D.L. 20 marzo 2014, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n.78 (Semplificazione in materia di documento unico di
regolarità contributiva), consente di compiere l’interrogazione in modalità telematica indicando
esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e di ottenere una risposta in tempo reale
in ordine alla regolarità contributiva”.
A seguito di tale interrogazione qualora vi siano nei confronti del soggetto sottoposto a verifica una
esposizione debitoria ovvero una qualsiasi altra criticità, il sistema non rilascia immediatamente al
soggetto richiedente (Sezione regionale) un esito positivo alla richiesta ma, al contrario, riporta la
dicitura “verifica in corso”; contestualmente si apre un procedimento nei confronti del contribuente
con l’invio di un invito a regolarizzare la propria posizione debitoria così come disposto dall’art.4,
comma 1, del DM 30 gennaio 2015, con l’indicazione delle cause che hanno determinato la
situazione di irregolarità.
Il contribuente, entro 15 giorni dalla notifica di tale invito, viene sollecitato a regolarizzare la
situazione versando le somme richieste.
Va precisato che tutta la procedura così avviata deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di
verifica della regolarità contributiva.
In conclusione dato che la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale a favore dei
lavoratori è condicio sine qua non per ottenere l’iscrizione all’Albo qualora, a seguito di
interrogazione del sistema telematico, trascorsi trenta giorni dalla prima richiesta di verifica, non
viene riportata la dicitura “esito positivo”, la Sezione regionale dovrà provvedere ad emettere un
provvedimento di diniego dell’iscrizione per mancanza del requisito di cui all’articolo 10, comma 2,
lettera, e), del DM 120/14, oppure, qualora l’impresa risulti già iscritta, dovrà avviare un
procedimento disciplinare di cancellazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), del
medesimo regolamento.
Con la più recente circolare 4 maggio 2018 n.145 il Comitato nazionale ritorna sull’argomento
stabilendo che le Sezioni regionali devono concludere l’attività istruttoria in tema di verifiche della
regolarità contributiva entro un termine perentorio e più precisamente qualora il sistema di
interrogazione on line riporti la dicitura “irregolare”, la Sezione dovrà effettuare una ulteriore
interrogazione del sistema nei tre giorni precedenti la data della seduta della Sezione che deve
pronunciarsi sulla istanza di iscrizione o rinnovo.
Dr. Gianpietro Luciano
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