Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del 12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisit...
Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori
Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del
12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisiti per l’iscrizione nella categoria 1,
sottocategoria di cui alla tabella D6”.
Con la Circolare n.153 del 7 dicembre 2018 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha
fornito i necessari chiarimenti, con riferimento a quanto stabilito con delibera n. 8 del 12/09/17, di
modifica della delibera n.5/2016, in ordine alle modalità di calcolo dei requisiti minimi per
l’iscrizione nella categoria 1:”sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade
urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art.184, comma 2, lettera d), D.lgs 152/06 (Allegato D,
Tab.D6)”.
In questa tabella D6 sono definiti i requisiti minimi per l’iscrizione in tale sottocategoria, ed in
relazione alla dotazione minima di veicoli, sono individuati come tipologia di mezzo ammesso per
tale iscrizione le “macchine operatrici e i veicoli ad uso speciale”, ed in alternativi ad essi,
“autocarri e motocarri”.
Proprio in merito a questo tipo di veicolo, cioè gli “autocarri”, la circolare li equipara agli
“autoveicoli ad uso specifico” ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento
del requisito minimo per lo svolgimento dell’attività di cui alla tabella D6.
Lo stessa Circolare precisa, inoltre, che con l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di cui all’allegato A della delibera n.8/2017, è
possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole
sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla tabella D6.
Resta fermo, invece, l’obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l’attività di cui alla
sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei
corsi d’acqua”, tabella D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale
previsti.
Ricordiamo, altresì, che il Comitato nazionale era già intervenuto sull’argomento con la circolare
n.151 del 26 settembre 2018, quando, richiamando la Delibera n.5 del 26 novembre 2016, come
modificata dalla delibera n.8 del 12 settembre 2017, con la quale sono stati definiti i criteri ed i
requisiti per l’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria nelle categorie 1, 4, e 5, aveva fornito una
serie di chiarimenti per le imprese già iscritte al 1 febbraio 2017, data di entrata in vigore della
delibera suindicata.
In particolare dopo aver ricordato che le classi dimensionali della categoria 1 (raccolta e trasporto di
rifiuti urbani) si riferiscono alla popolazione complessivamente servita mentre per alcune
sottocategorie in cui si articola la stessa, la classe dimensionale è stabilita in base alla quantità
annua di rifiuti trasportata, la circolare precisa che per le attività inquadrate in tali sottocategorie, le
imprese già iscritte al 1 febbraio 2017, devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in
funzione della quantità annua complessivamente trasportata.
In definitiva per le sottocategorie D3 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali), D4
(raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e da aree e attività cimiteriali), D5
(attività esclusiva di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero
e smaltimento), D6 (raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e
autostrade), D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive di corsi d’acqua), la classe dimensionale va determinata in base alla quantità annua di rifiuti
trasportata.
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale
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