Circolare n.152 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:” Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto)
Circolare n.152 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori
Ambientali:” Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10
(bonifica dei beni contenenti amianto)
Con la Circolare n.152/2018 in commento l’organo centrale dell’Albo gestori ambientali fornisce
alcuni chiarimenti in ordine ai requisiti e alla necessità di svolgimento della verifica per i
responsabili tecnici relativamente alla categoria 10 bonifica dei beni contenenti amianto.
I quesiti sui quali è stato chiamato a pronunciarsi sono due ovvero:
se un Responsabile tecnico nominato per la categoria 10A in una determinata classe, prima
dell’entrata in vigore della nuova disciplina riguardante la materia (16 ottobre 2017), debba
sostenere la verifica prevista dalla delibera n.6/2017;
se l’esperienza maturata nella categoria 10A possa essere considerata valida anche ai fini
dell’esperienza richiesta per la categoria 10B.
Prima di esaminare nel dettaglio le risposte fornite ai seguenti quesiti corre l’obbligo ricordare che
la categoria 10 venne disciplinata dall’Albo nazionale gestori ambientali, vigente il decreto Ronchi,
con la deliberazione n.1 del 30 marzo 2004 che all’articolo 1 classificava e ripartiva le attività in:
attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali
edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (10A);
attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali
d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle,carte e cartoni,tessili,materiali spruzzati,
stucchi, smalti,bitumi,colle,guarnizioni,altri materiali isolanti), contenitori a pressione,
apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto (10B).
Il comma 2 del medesimo articolo sopra descritto stabiliva che l’iscrizione nella categoria 10A era
valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla 10B.
Proprio tale ultima disposizione va chiarita alla luce delle nuove norme in ordine ai requisiti minimi
richiesti al Responsabile Tecnico che, per le classi inferiori sia della 10A che della 10B, non
richiedono più alcuna esperienza pregressa come invece prevedeva la deliberazione n.1 del 2004.
Il chiarimento in merito viene fornito proprio in risposta al primo quesito ovvero se sussista
l’obbligo di sostenere la verifica per un RT nominato per la cat.10A prima dell’entrata in vigore
della riforma (16 ottobre 2017); il Comitato ha chiarito che stante la previsione delle materie
oggetto delle verifiche per la categoria 10 (allegato C alla delibera n.6/2017), il Responsabile
Tecnico nominato per la categoria 10A alla data del 16 ottobre 2017, deve sostenere solo la verifica
di aggiornamento di cui all’articolo 3 della delibera summenzionata anche ai fini dell’iscrizione
nella categoria 10B.
Per quanto concerne il secondo quesito ovvero se l’esperienza maturata in categoria 10A possa
valere anche per la categoria 10B, il Comitato ritiene che l’esperienza maturata dal Responsabile
tecnico nella categoria 10A non può essere ritenuta valida per iscriversi alla categoria 10B.
Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla cat.10B, il Responsabile
tecnico potrà assumere l’incarico solo per la categoria 10B, classe E per la quale alla luce della
normativa vigente l’esperienza non è più richiesta.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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