Recer: Registro telematico nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Recer: Registro telematico nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate
e degli esiti delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.

A partire dal 2 luglio c.a. ha preso avvio la fase sperimentale del Registro delle autorizzazioni alle
attività di recupero dei rifiuti, più noto come Recer, così come annunciato dal Mite attraverso la
piattaforma telematica Monitor-piani, all’interno della quale è stata creata una apposita sezione
dedicata alla pubblicazione di tali provvedimenti nell’ambito del sistema di autorizzazioni per la
gestione dei rifiuti; da questo momento le autorità competenti, proprio al fine di sperimentarne la
funzionalità, sono chiamate ad inserire e quindi a rendere pubblici i dati al momento in loro possesso.
Ma facciamo un passo indietro ed analizziamo l’excursus normativo che precede questa fase.
Partiamo, in primis, dall’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che
disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) al comma 3-septies, e che istituisce
presso il Ministero dell’Ambiente e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica, il Registro
nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai
sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro dell’Ambiente ne vengano
definite le modalità di organizzazione e funzionamento.
Successivamente con l’art.14-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n.101, convertito con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n.128, sono state stabilite le finalità di tale registro
ovvero garantire i principi di trasparenza e di pubblicità nella gestione dell’End of Waste.
Sulla G.U. del 5 giugno 2020 è stato pubblicato il DM 21 aprile 2020, recante: “Modalità di
organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate
e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento delle operazioni di recupero”
ai sensi del comma 3-septies dell’art.184-ter del Dlgs 152/06.
Considerato che il Mite ha già istituito una piattaforma telematica per il monitoraggio dei piani
regionali (Monitor-piani) presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per evitare duplicazioni delle
piattaforme informatiche, lo stesso Mite ha deciso di realizzare una apposita sezione nella quale
istituire il Recer all’interno della predetta piattaforma Monitor-piani, rendendolo contestualmente
interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all’articolo 189 del Dlgs 152/06 e con il registro elettronico
nazionale di cui all’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito con legge 11
febbraio 2019, n.12 (cosiddetto Rentri).
Il DM 21 aprile 2020 si compone di 8 articoli e di un allegato dalla cui lettura si evince, in particolare
all’articolo 6, che la funzione principale di esso è di mettere a disposizione una serie di dati alle
amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali,

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Dlgs.7 marzo 2005, n.82, nonché alle autorità competenti che
ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al
rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 184-ter del testo unico ambientale.
Inoltre le informazioni contenute nel registro possono essere utilizzate dal Mite per le istruttorie
tecniche, volte e definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma
2 dell’art.184-ter del Dlgs 152/06, nonché per richiedere ad Ispra l’attivazione di specifici
procedimenti di controllo di conformità degli impianti di recupero.
Da ultimo ai dati del registro possono accedere anche le Arpa su delega di Ispra, per svolgere i
controlli a campione di cui all’articolo 184-ter, comma 3-ter, del D.lgs 152/06.
L’articolo 3 del decreto 21 aprile 2020 disciplina le modalità di organizzazione del registro che è
articolato in due sezioni di cui la prima, denominata “Autorizzazioni ordinarie” raccoglierà i
provvedimenti autorizzativi di recupero ordinari rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209, e 211 e del
Titolo III-bis della parte seconda del TUA; la seconda sezione, denominata “Procedure semplificate”,
raccoglierà, invece, gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art.184-ter del
medesimo decreto.
Tali sezioni potranno inoltre contenere sotto-sezioni ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.
L’ articolo 4 stabilisce che le autorità competenti inseriscono all’interno del Recer, contestualmente
alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo periodo, ex art.184–ter del Dlgs 152/06, i dati
delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate secondo i contenuti previsti nell’allegato
1, parte integrante del medesimo decreto, ovvero:
a) l’anagrafica dell’autorità che ha rilasciato il provvedimento;
b) i dati anagrafici dell’impianto;
c) gli estremi identificativi dei provvedimenti siano essi autorizzazioni o comunicazioni.
Infine con l’articolo 7 vengono dettate le disposizioni transitorie e stabilito che l’effettiva
operatività del Recer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Mite; inoltre fino a
che il registro non sarà operativo, la trasmissione delle autorizzazioni sarà effettuata nel
rispetto delle modalità di cui al comma 3-bis dell’articolo 184-ter del D.lgs 152/06, e del
comma 9 dell’articolo 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni,
del decreto legge 3 settembre 2019, n.101.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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