Manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo dei rifiuti: chiarimenti del MASE sul concetto di luogo di produzione Con l'interpello n. 18331 del 1° febbraio 2024, emanato ai sensi dell'art...
Manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo dei rifiuti:
chiarimenti del MASE sul concetto di luogo di produzione
Con l'interpello n. 18331 del 1° febbraio 2024, emanato ai sensi dell'articolo 3-
septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(MASE) ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione
dell'istituto del deposito temporaneo di cui all'articolo 185-bis del medesimo decreto,
con particolare riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del verde
pubblico.
L'istanza di interpello è stata presentata da un'Amministrazione comunale che ha
richiesto di conoscere se, ai fini dell'allestimento del deposito temporaneo, l'intero
territorio comunale possa essere considerato quale luogo di produzione dei rifiuti
generati dalle attività di manutenzione del verde effettuate dal personale dell'Ente.
Nel proprio riscontro, il Ministero ha preliminarmente ricordato che il deposito
temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta e
finalizzato al successivo trasporto verso impianti autorizzati di recupero o
smaltimento. Tale attività si colloca nella fase di produzione del rifiuto e, pertanto,
non costituisce attività di gestione soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208
del D.Lgs. 152/2006, purché venga svolta nel rispetto delle condizioni e dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Tra le condizioni previste dall'articolo 185-bis assume particolare rilevanza quella
relativa all'ubicazione del deposito temporaneo, che deve essere effettuato nel luogo
in cui i rifiuti sono prodotti, intendendosi per tale l'area nella quale si svolge l'attività
che genera il rifiuto stesso.
Con riferimento ai rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, il
MASE ha adottato un'interpretazione restrittiva del concetto di luogo di produzione,
escludendo che esso possa coincidere con l'intero territorio comunale delimitato dai
confini amministrativi dell'Ente. Secondo il Ministero, il luogo di produzione deve
essere individuato nella specifica area in cui i rifiuti vengono generati, quale ad
esempio una via, un giardino pubblico, un parco o altra area oggetto di manutenzione,
ovvero in un'area funzionalmente collegata al sito di produzione, nella disponibilità
del produttore e dotata degli adeguati requisiti di sicurezza.
Ne consegue che l'Amministrazione comunale, qualora intenda effettuare il deposito
temporaneo dei rifiuti vegetali, dovrà individuare apposite aree che soddisfino tali
requisiti e che risultino strettamente connesse all'attività di manutenzione da cui i
rifiuti originano.
Successivamente, l'Ente potrà affidare al gestore del servizio pubblico o ad altro
operatore autorizzato le operazioni di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti
agli impianti di recupero o smaltimento competenti.
L'orientamento espresso dal Ministero risulta coerente con gli indirizzi consolidati
della dottrina e della giurisprudenza, secondo i quali il luogo di produzione rilevante
ai fini del deposito temporaneo non coincide esclusivamente con il punto materiale di
generazione del rifiuto, ma può comprendere anche un'area nella disponibilità del
produttore, purché esista un effettivo collegamento funzionale con il sito di
produzione.
Tale collegamento funzionale non deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo
della prossimità geografica, ma anche considerando la destinazione urbanistica
dell'area interessata e l'assenza di utilizzi autonomi incompatibili con la funzione di
supporto all'attività produttiva che genera i rifiuti.
Il Ministero richiama inoltre un precedente orientamento espresso con l'interpello n.
151820 del 2 dicembre 2022, relativo ai rifiuti derivanti dalle attività di esumazione
ed estumulazione disciplinate dal D.P.R. 254/2003. In tale occasione era stato chiarito
che il deposito temporaneo può essere organizzato in una specifica area interna al
cimitero, al fine di garantire una gestione più efficiente delle operazioni di raccolta e
trasporto, nel rispetto delle finalità perseguite dalla normativa ambientale.
Alla luce di quanto sopra, l'interpello conferma un orientamento interpretativo volto a
circoscrivere rigorosamente il concetto di luogo di produzione, limitando la
possibilità di ricorrere al deposito temporaneo esclusivamente alle aree direttamente
interessate dalla produzione dei rifiuti o a quelle che presentino un comprovato
collegamento funzionale con le stesse.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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