Manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo dei rifiuti: chiarimenti del MASE sul concetto di luogo di produzione Con l'interpello n. 18331 del 1° febbraio 2024, emanato ai sensi dell'art...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2024

Manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo dei rifiuti:
chiarimenti del MASE sul concetto di luogo di produzione

Con l'interpello n. 18331 del 1° febbraio 2024, emanato ai sensi dell'articolo 3-
septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(MASE) ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione
dell'istituto del deposito temporaneo di cui all'articolo 185-bis del medesimo decreto,
con particolare riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del verde
pubblico.
L'istanza di interpello è stata presentata da un'Amministrazione comunale che ha
richiesto di conoscere se, ai fini dell'allestimento del deposito temporaneo, l'intero
territorio comunale possa essere considerato quale luogo di produzione dei rifiuti
generati dalle attività di manutenzione del verde effettuate dal personale dell'Ente.
Nel proprio riscontro, il Ministero ha preliminarmente ricordato che il deposito
temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta e
finalizzato al successivo trasporto verso impianti autorizzati di recupero o
smaltimento. Tale attività si colloca nella fase di produzione del rifiuto e, pertanto,
non costituisce attività di gestione soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208
del D.Lgs. 152/2006, purché venga svolta nel rispetto delle condizioni e dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Tra le condizioni previste dall'articolo 185-bis assume particolare rilevanza quella
relativa all'ubicazione del deposito temporaneo, che deve essere effettuato nel luogo
in cui i rifiuti sono prodotti, intendendosi per tale l'area nella quale si svolge l'attività
che genera il rifiuto stesso.
Con riferimento ai rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, il
MASE ha adottato un'interpretazione restrittiva del concetto di luogo di produzione,
escludendo che esso possa coincidere con l'intero territorio comunale delimitato dai
confini amministrativi dell'Ente. Secondo il Ministero, il luogo di produzione deve
essere individuato nella specifica area in cui i rifiuti vengono generati, quale ad
esempio una via, un giardino pubblico, un parco o altra area oggetto di manutenzione,
ovvero in un'area funzionalmente collegata al sito di produzione, nella disponibilità
del produttore e dotata degli adeguati requisiti di sicurezza.
Ne consegue che l'Amministrazione comunale, qualora intenda effettuare il deposito
temporaneo dei rifiuti vegetali, dovrà individuare apposite aree che soddisfino tali
requisiti e che risultino strettamente connesse all'attività di manutenzione da cui i
rifiuti originano.

Successivamente, l'Ente potrà affidare al gestore del servizio pubblico o ad altro
operatore autorizzato le operazioni di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti
agli impianti di recupero o smaltimento competenti.
L'orientamento espresso dal Ministero risulta coerente con gli indirizzi consolidati
della dottrina e della giurisprudenza, secondo i quali il luogo di produzione rilevante
ai fini del deposito temporaneo non coincide esclusivamente con il punto materiale di
generazione del rifiuto, ma può comprendere anche un'area nella disponibilità del
produttore, purché esista un effettivo collegamento funzionale con il sito di
produzione.
Tale collegamento funzionale non deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo
della prossimità geografica, ma anche considerando la destinazione urbanistica
dell'area interessata e l'assenza di utilizzi autonomi incompatibili con la funzione di
supporto all'attività produttiva che genera i rifiuti.
Il Ministero richiama inoltre un precedente orientamento espresso con l'interpello n.
151820 del 2 dicembre 2022, relativo ai rifiuti derivanti dalle attività di esumazione
ed estumulazione disciplinate dal D.P.R. 254/2003. In tale occasione era stato chiarito
che il deposito temporaneo può essere organizzato in una specifica area interna al
cimitero, al fine di garantire una gestione più efficiente delle operazioni di raccolta e
trasporto, nel rispetto delle finalità perseguite dalla normativa ambientale.
Alla luce di quanto sopra, l'interpello conferma un orientamento interpretativo volto a
circoscrivere rigorosamente il concetto di luogo di produzione, limitando la
possibilità di ricorrere al deposito temporaneo esclusivamente alle aree direttamente
interessate dalla produzione dei rifiuti o a quelle che presentino un comprovato
collegamento funzionale con le stesse.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a
info@bsnconsulting42.it
www.bsnconsulting42.it

Stanza ingombro di rifiuti, scatole e detriti sparsi sul pavimento vicino a una finestra.
21 luglio 2025
Analizza i decreti attuativi del MASE sul sistema RENTRI. Contatta BSN CONSULTING 42 per supporto e formazione su gestione rifiuti.
Materassi, pneumatici e detriti abbandonati ammucchiati in una discarica fangosa sotto un cielo nuvoloso.
21 luglio 2025
Analizza il sistema RENTri e le sanzioni per le imprese. Contatta BSN CONSULTING per assistenza nella gestione degli obblighi normativi.
Sacchetti di plastica e scatole impilate fiancheggiano un luminoso corridoio industriale accanto a grandi finestre.
21 luglio 2025
Scopri il sistema RENTri per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Adeguati alle normative con il supporto di BSN CONSULTING 42.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 29 maggio 2025
Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore. Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sens
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 20 maggio 2025
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le imprese iscritt
Un operaio con un elmetto blu ispeziona grandi balle di carta riciclata in un impianto industriale.
26 marzo 2025
Esplora le responsabilità dell'intermediario nella gestione rifiuti e le recenti sentenze. Contattaci per consulenze specializzate.
Cestino della spazzatura stracolmo di avanzi di cibo misti, contenitori di plastica, lattine e detriti di imballaggio.
26 marzo 2025
Scopri la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto secondo la Corte di Cassazione. Chiarimenti cruciali per le aziende nella gestione dei rifiuti.
Rimorchio carico di rottami metallici e cianfrusaglie di vario genere, tra cui tubi, ruote e attrezzi.
26 marzo 2025
Analizza la sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale nel trasporto di rifiuti. Contattaci per consulenze specializzate.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 18 marzo 2025
Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità. Comunicato del Mase del 17 maggio 2025. Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile. Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 17 marzo 2025
Classificazione dei rifiuti e responsabilità del produttore: analisi della sentenza TAR Lombardia 17 marzo 2025, n. 898 La sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti, ribadendo un principio fondamentale: l’obbligo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto grava esclusivamente sul produttore e non sul gestore dell’impianto di trattamento. Il giudice amministrativo ha confermato come, alla luce della normativa comunitaria e nazionale vigente, la responsabilità di attribuire
Mostra Altri