Il reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma secondo, del D.lgs n.152/2006, si configura nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti nell’ambito di un’attività economica: lo conferma la ...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 2 luglio 2018

Il reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma secondo, del D.lgs
n.152/2006, si configura nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti nell’ambito
di un’attività economica: lo conferma la Corte di Cassazione Penale,Sezione III,
sentenza n.29616 del 2 luglio 2018.

Con la sentenza n.29616 del 2 luglio 2018 la Corte di Cassazione conferma la posizione, già
espressa in precedenti pronunce, secondo la quale rientrano nella nozione di rifiuti prodotti da una
impresa anche quelli derivanti dall’attività sportiva del tiro a piattello da parte di una associazione
di tiro a volo, con conseguente integrazione del reato di cui all’articolo 256,comma 2, d.lgs n.152
del 2006, in capo al Presidente dell’associazione medesima.
Secondo la Corte la fattispecie contravvenzionale dell’abbandono di rifiuti si risolve nel semplice
collocamento dei medesimi in un determinato luogo proprio in assenza di programmate attività
prodromiche o successive, non avendo alcuna rilevanza la rimozione degli effetti pregiudizievoli
arrecati da tale condotta; tale condotta si è verificata proprio nel caso sottoposto all’attenzione del
giudice di legittimità laddove il giudice di primo grado aveva correttamente accertato che nell’intera
area del poligono di tiro giacevano svariati residui dell’attività di tiro al piattello (piattelli e borre
integri e rotti nonché pallini di piombo), configurandosi quindi la condotta di abbandono
incontrollato di rifiuti.
Lo stesso giudice di prime cure, in considerazione dello stato dei luoghi, aveva ritenuto irrilevanti le
operazioni periodiche di pulizia del campo, in contrapposizione alla tesi sostenuta dalla difesa, in
quanto tali attività di pulizia erano incongrue e non proporzionate rispetto al materiale giacente
nell’area interessata, ritenendo pertanto non adeguate le operazioni di raccolta e raggruppamento
dei rifiuti, in vista di un loro successivo smaltimento, eseguite dall’associazione sportiva,
affermando di conseguenza la configurabilità del reato contestato.
Sull’argomento si era già pronunciata con una precedente sentenza, la n.2023 del 28 aprile 2017,
sempre la III Sezione penale della suprema Corte di Cassazione proprio in merito al concetto di
“enti” cui fa riferimento l’articolo 256, comma 2, del D.lgs.n.152/06, relativamente alla condotta di
abbandono di rifiuti; in particolare veniva sul punto richiamata la consolidata giurisprudenza in base
alla quale le pene stabilite per le ipotesi di illecita gestione di rifiuti, di cui alla norma in
commento, sono applicabili anche ai titolari di imprese e ad i responsabili di enti che abbandonano
o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione del divieto sancito dall’articolo192, commi
1 e 2.

Sempre secondo il supremo consesso proprio la genericità del termine “responsabili di enti” è
finalizzata alla massima estensione dell’ambito di operatività della norma, facendovi rientrare ogni
ente giuridico, compresi gli enti associativi senza scopi di lucro.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte, da cui è scaturita la pronuncia citata, riguarda la
condotta di abbandono di rifiuti da parte del presidente, quale legale rappresentante, di
un’associazione sportiva dilettantistica di tiro a volo per aver abbandonato in maniera incontrollata
resti di piattelli, borre di plastica, bossoli esplosi, pallini di piombo; la cassazione , richiamando
anche precedenti pronunce riguardanti proprio l’attività di tiro a piattello, ritiene che trattasi di
attività con notevole impatto ambientale ed altamente inquinante.
Il principio che si conferma e consolida nella sentenza in commento, è che il reato di cui all’articolo
256, comma secondo, del D.lgs.n.152/2006, si configura nei confronti di qualsiasi soggetto che
abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente
da una qualificazione formale che attenga al medesimo o dell’attività stessa, essendo questa la
corretta interpretazione che va attribuita ai termini “titolare di impresa o responsabile di ente”
menzionati dalla norma.

Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale

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