Geolocalizzazione rifiuti pericolosi: obblighi categoria 5

6 novembre 2026

La Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ridefinito i requisiti di idoneità tecnica relativi ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Il provvedimento, insieme alla Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, disciplina gli obblighi delle imprese iscritte in categoria 5, le modalità di attestazione e le conseguenze del mancato adeguamento.

IN SINTESI

Dal 30 giugno 2026, la presenza di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi costituisce un requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.

La Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, entrata in vigore il 2 aprile 2026, ha definito modalità e termini per attestare la presenza dei dispositivi attraverso un'istanza telematica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

Il termine per l'adeguamento era fissato al 30 giugno 2026. Dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono chiamate a procedere alla cancellazione d'ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli non conformi.

La disciplina si inserisce nel sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e interessa direttamente le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

1. Deliberazione n. 1/2026:

il quadro normativo della geolocalizzazione

Con la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha aggiornato i requisiti di idoneità tecnica relativi alla presenza di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5.

Il provvedimento è stato adottato in applicazione della Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del Decreto-Legge n. 200/2025, noto come Milleproroghe.

La normativa ha fissato al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità dei sistemi di geolocalizzazione costituisce requisito di idoneità tecnica per i veicoli interessati.

La nuova disciplina si collega agli articoli 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che regolamenta il sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.

In particolare, l'articolo 16 prevede che i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscano la presenza sui propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

La Deliberazione n. 1/2026 ha inoltre:

  • Abrogato la precedente Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
  • Confermato l'obbligo di geolocalizzazione per i veicoli interessati.
  • Disciplinato le modalità di attestazione del requisito.
  • Stabilito le disposizioni applicabili alle imprese già iscritte e alle nuove iscrizioni.
  • Definito il termine per l'adeguamento.

Il provvedimento è entrato in vigore il 2 aprile 2026.

2. Quali veicoli devono essere dotati di sistemi di geolocalizzazione

L'articolo 1 della Deliberazione n. 1/2026 conferma l'obbligo di dotazione dei sistemi di geolocalizzazione per gli autoveicoli iscritti all'Albo Gestori Ambientali in categoria 5 e destinati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

La presenza dei dispositivi costituisce un requisito di idoneità tecnica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

L'obbligo riguarda i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI che effettuano il trasporto di rifiuti speciali pericolosi mediante gli autoveicoli interessati dalla disciplina.

Le esclusioni previste dalla Deliberazione

La Deliberazione individua due esclusioni specifiche:

  • Motoveicoli, esclusi dall'obbligo di attestazione previsto dal provvedimento.
  • Autoveicoli iscritti in categoria 5 che trasportano esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi, per i quali non trova applicazione il requisito in esame.

La distinzione dipende quindi dalla tipologia del veicolo e dalla natura dei rifiuti effettivamente trasportati.

È importante precisare che l'obbligo non riguarda indiscriminatamente tutti gli autoveicoli destinati al trasporto di rifiuti, ma quelli rientranti nell'ambito applicativo della disciplina.

3. Come attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione

L'articolo 2 della Deliberazione disciplina le modalità con cui le imprese devono dimostrare il possesso del requisito di idoneità tecnica.

L'attestazione avviene mediante istanza telematica sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'istanza deve contenere le informazioni necessarie a identificare il soggetto interessato e gli autoveicoli per i quali viene attestata la presenza dei dispositivi.

In particolare, devono essere indicati:

  • I dati identificativi dell'impresa o dell'ente.
  • I dati identificativi degli autoveicoli interessati.
  • La dichiarazione relativa alla presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi.

La medesima procedura trova applicazione anche nel caso in cui l'impresa acquisisca la disponibilità di autoveicoli precedentemente autorizzati per altre imprese.

L'attestazione costituisce quindi un adempimento amministrativo necessario per documentare il possesso del requisito tecnico richiesto dalla normativa.

4. Imprese già iscritte, nuove iscrizioni e variazioni del parco veicolare

L'articolo 3 della Deliberazione n. 1/2026 definisce le modalità di applicazione dell'obbligo nei confronti delle diverse categorie di imprese.

La disciplina riguarda sia i soggetti già iscritti all'Albo sia coloro che richiedono nuove iscrizioni o modifiche del parco veicolare.

Imprese già iscritte in categoria 5

Le imprese che, alla data del 2 aprile 2026, risultavano già iscritte in categoria 5 oppure avevano presentato domanda secondo le disposizioni precedenti erano tenute ad attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli interessati.

Il termine previsto per la presentazione dell'istanza telematica era fissato al 30 giugno 2026.

Nuove iscrizioni e variazioni dei veicoli

Per le nuove iscrizioni e le variazioni del parco veicolare, l'attestazione deve essere presentata secondo le medesime modalità telematiche.

Dal 1° luglio 2026, la documentazione relativa alla geolocalizzazione costituisce parte integrante delle istanze di iscrizione o variazione dei veicoli in categoria 5 destinati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Validità delle istanze già presentate

La Deliberazione ha previsto la salvaguardia delle istanze trasmesse nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Tali istanze restano valide e vengono istruite dalle competenti Sezioni regionali e provinciali.

Sono inoltre fatti salvi i provvedimenti già adottati in base alla precedente Deliberazione n. 3/2024, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.

5. Circolare n. 2 del 27 marzo 2026: i chiarimenti operativi

Successivamente all'adozione della Deliberazione n. 1/2026, il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026.

Il documento fornisce indicazioni operative sull'applicazione dell'obbligo di geolocalizzazione, con particolare riferimento alle imprese dotate di più veicoli e alle procedure di reiscrizione degli autoveicoli precedentemente cancellati.

Imprese con più autoveicoli

Le imprese con un parco veicolare composto da diversi mezzi potevano adempiere all'obbligo mediante la presentazione di più istanze telematiche distinte, riferite ai singoli autoveicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Anche in questa ipotesi, il termine per l'invio delle attestazioni era il 30 giugno 2026.

Autoveicoli precedentemente cancellati

La Circolare ha inoltre chiarito che gli autoveicoli cancellati in applicazione della precedente disciplina, a causa dell'assenza dei sistemi di geolocalizzazione, potevano essere reiscritti mediante apposita istanza telematica.

Il possesso del requisito doveva comunque essere attestato entro il termine del 30 giugno 2026.

Questa disposizione ha consentito di uniformare le condizioni operative delle imprese e di disciplinare le situazioni derivanti dall'applicazione dei precedenti provvedimenti.

6. Mancata geolocalizzazione: cancellazione dei veicoli dalla categoria 5

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina riguarda le conseguenze del mancato adeguamento.

La Circolare n. 2/2026 stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo devono procedere alla cancellazione d'ufficio degli autoveicoli non conformi, limitatamente alla categoria 5.

La cancellazione riguarda i mezzi per i quali non risulta dimostrato il possesso del requisito di geolocalizzazione secondo le disposizioni della Deliberazione n. 1/2026.

Quando la cancellazione del veicolo può incidere sull'iscrizione dell'impresa

La mancata conformità può assumere conseguenze ulteriori qualora la cancellazione degli autoveicoli determini la perdita dei requisiti minimi necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

In tali circostanze, la Sezione competente deve avviare il procedimento disciplinare previsto dall'articolo 21 del D.M. 120/2014, tenendo conto dei requisiti richiamati dagli articoli 10 e 15 del medesimo decreto.

È quindi necessario distinguere tra:

  • Cancellazione dell'autoveicolo dalla categoria 5, conseguente alla mancata conformità del mezzo.
  • Procedimento disciplinare relativo all'iscrizione dell'impresa, che può essere avviato quando vengono meno i requisiti minimi richiesti dalla normativa.

Non si tratta pertanto di un'automatica cancellazione dell'intera impresa in ogni ipotesi di irregolarità, ma di conseguenze amministrative differenti, da valutare secondo le disposizioni applicabili.

7. Geolocalizzazione e RENTRI: perché il requisito è importante per le imprese

L'introduzione della geolocalizzazione tra i requisiti di idoneità tecnica dei veicoli in categoria 5 si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) costituisce il sistema nazionale attraverso il quale vengono gestite le informazioni e gli adempimenti previsti dalla disciplina sulla tracciabilità.

La geolocalizzazione rappresenta uno degli strumenti tecnologici che contribuiscono al controllo delle attività di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, secondo le disposizioni e le modalità tecniche previste dalla normativa.

Per le imprese interessate diventa quindi essenziale verificare:

  • La presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli soggetti all'obbligo.
  • La corretta attestazione del requisito mediante le procedure previste dall'Albo.
  • La conformità della documentazione relativa ai veicoli già iscritti.
  • Il rispetto degli obblighi in occasione di nuove iscrizioni e variazioni del parco veicolare.
  • Il mantenimento dei requisiti tecnici necessari per operare in categoria 5.

La disciplina conferma come il rispetto degli obblighi ambientali non riguardi soltanto la gestione documentale dei rifiuti, ma coinvolga anche le caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati per il loro trasporto.

La corretta applicazione della Deliberazione n. 1/2026 costituisce un elemento essenziale per il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e per la regolarità delle attività di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

Domande frequenti sulla geolocalizzazione dei rifiuti pericolosi

La geolocalizzazione è obbligatoria per tutti

i veicoli iscritti in categoria 5?

No. La Deliberazione n. 1/2026 riguarda gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi nell'ambito dei soggetti obbligati al RENTRI. Sono esclusi i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in categoria 5 che trasportano esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi.

Da quando è obbligatoria la geolocalizzazione per la categoria 5?

Il termine per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione era fissato al 30 giugno 2026. Dal 1° luglio 2026, il requisito è parte integrante delle procedure di iscrizione e variazione dei veicoli interessati.

Come si dimostra la presenza del GPS sui veicoli?

Il legale rappresentante dell'impresa deve attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione mediante un'istanza telematica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, indicando i dati identificativi dell'impresa e degli autoveicoli interessati.

Cosa succede se un autoveicolo in categoria 5 non è dotato di geolocalizzazione?

Dal 1° luglio 2026 è prevista la cancellazione d'ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli non conformi. Se la cancellazione comporta la perdita dei requisiti minimi dell'impresa, può essere avviato il relativo procedimento disciplinare.

Le imprese con più veicoli devono presentare un'unica istanza?

No. La Circolare n. 2 del 27 marzo 2026 ha chiarito che le imprese con più autoveicoli potevano adempiere mediante istanze telematiche distinte, riferite ai singoli veicoli, nel rispetto del termine del 30 giugno 2026.

Qual è il collegamento tra RENTRI e geolocalizzazione?

Il D.M. 59/2023 disciplina il sistema RENTRI e prevede l'obbligo di dotazione dei sistemi di geolocalizzazione per i soggetti interessati. La Deliberazione n. 1/2026 dell'Albo disciplina invece l'attestazione di tali sistemi come requisito di idoneità tecnica per i veicoli in categoria 5.



A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

Per maggiori informazioni:
info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it

La riproduzione integrale o parziale del presente testo senza citare l'autore e la fonte è vietata nei termini previsti dalla Legge 633/1941 e successive modificazioni. ©

23 ottobre 2026
RENAP e responsabilità estesa del produttore: scopri iscrizione, obblighi EPR, scadenze e novità 2026 per batterie e rifiuti tessili.
15 settembre 2026
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 8086 dell'8 ottobre 2024
Stanza ingombro di rifiuti, scatole e detriti sparsi sul pavimento vicino a una finestra.
21 luglio 2025
Analizza i decreti attuativi del MASE sul sistema RENTRI. Contatta BSN CONSULTING 42 per supporto e formazione su gestione rifiuti.
Materassi, pneumatici e detriti abbandonati ammucchiati in una discarica fangosa sotto un cielo nuvoloso.
21 luglio 2025
Analizza il sistema RENTri e le sanzioni per le imprese. Contatta BSN CONSULTING per assistenza nella gestione degli obblighi normativi.
Sacchetti di plastica e scatole impilate fiancheggiano un luminoso corridoio industriale accanto a grandi finestre.
21 luglio 2025
Scopri il sistema RENTri per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Adeguati alle normative con il supporto di BSN CONSULTING 42.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo • 29 maggio 2025
Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore. Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sens
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo • 20 maggio 2025
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le imprese iscritt
Un operaio con un elmetto blu ispeziona grandi balle di carta riciclata in un impianto industriale.
26 marzo 2025
Esplora le responsabilità dell'intermediario nella gestione rifiuti e le recenti sentenze. Contattaci per consulenze specializzate.
Cestino della spazzatura stracolmo di avanzi di cibo misti, contenitori di plastica, lattine e detriti di imballaggio.
26 marzo 2025
Scopri la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto secondo la Corte di Cassazione. Chiarimenti cruciali per le aziende nella gestione dei rifiuti.
Rimorchio carico di rottami metallici e cianfrusaglie di vario genere, tra cui tubi, ruote e attrezzi.
26 marzo 2025
Analizza la sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale nel trasporto di rifiuti. Contattaci per consulenze specializzate.
Mostra Altri