Formulario e certificato di analisi. Differente natura e valore giuridico Prendendo spunto dalla sentenza n.52838 del 14 dicembre 2016 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione vediamo sin...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 14 dicembre 2016

Formulario e certificato di analisi. Differente natura e valore giuridico

Prendendo spunto dalla sentenza n.52838 del 14 dicembre 2016 della III Sezione Penale della Corte
di Cassazione vediamo sinteticamente le differenze salienti che intercorrono tra questi due
documenti per poi tornare ai contenuti della suindicata sentenza.
Il formulario di identificazione dei rifiuti è disciplinato dall’articolo 193 del D.Lgs. n.152/06 e
s.m.i. ed è richiesto per il trasporto di rifiuti effettuato da enti ed imprese e deve contenere una serie
di dati ritenuti essenziali quali: a) nome ed indirizzo del produttore e detentore; b) origine, tipologia
e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’instradamento; nome ed
indirizzo del destinatario.
Considerati tali contenuti e le finalità del documento, dottrina e giurisprudenza, pur attribuendogli
un rilievo non secondario, concordano nel ritenere che esso abbia natura di attestazione del privato
cioè natura esclusivamente dichiarativa seppur importante per la finalità di identificazione del
rifiuto; pertanto il formulario non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del
rifiuto trasportato in quanto documento recante una mera attestazione del privato.
In sintesi al formulario di identificazione del rifiuto manca la natura ed il valore di atto pubblico
destinato a provare la verità di un fatto.
Diversa la natura e finalità del certificato di analisi (cui fa riferimento l’art.258, comma 4, del
D.Lgs.152/06) e di qui le differenze sostanziali di tale documento con il formulario di
identificazione del rifiuto; infatti il certificato di analisi risponde ad una finalità di certezza pubblica
e proviene da un soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che
certifica dati acquisiti mediante analisi che indichino natura, composizione caratteristiche chimiche-
fisiche del rifiuto.
Proprio in considerazione di quanto sopra le eventuali false attestazioni contenute nel formulario
non integrano, né direttamente né indirettamente attraverso il richiamo contento nell’articolo 258,
comma 4, del già menzionato decreto legislativo, il reato di falsità ecologica commesso dal privato
in atto pubblico di cui all’articolo 483 C.p (cfr. Cass.Pen.Sez.III, n.3692 del 28 gennaio 2014;
sempre III Sez. Pen. Sentenza n.43613 del 18 settembre 2015).
Proprio richiamandosi a questa ultima sentenza la Corte di Cassazione con la pronuncia in premessa
(sentenza n.52838/2016) ribadisce che il richiamo all’articolo 483 C.p. contenuto nella norma
incriminatrice dell’articolo 258, comma 4, del D. Lgs.n.152/06, è un richiamo esclusivamente

“quoad poenam” cioè va inteso esclusivamente ai fini dell’irrogazione in concreto della pena né
tantomeno un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenenti dati incompleti e non veritieri
configuri autonomamente la figura delittuosa di cui al citato articolo del codice penale proprio
perché a tale documento manca la natura di atto pubblico.
Va precisato che non sussiste l’obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti con il certificato di
analisi in quanto l’unico documento obbligatorio che ha la funzione di tracciare il percorso del
rifiuto dal produttore alla destinazione finale (recupero o smaltimento) è il formulario di
identificazione dei rifiuto.
Nondimeno esistono però dei casi in cui anche se la norma non prevede espressamente il certificato
di analisi esso si rende indispensabile per una corretta identificazione del rifiuto: si pensi ai rifiuti
con voce a specchio dove occorre determinare la pericolosità o meno del rifiuto con la misurazione
delle concentrazioni delle sostanze pericolose eventualmente in esso contenute.
Ma certamente uno dei casi più diffusi dove si rende indispensabile produrre il certificato di analisi,
che si aggiunge al formulario di identificazione del rifiuto, è quello del trasporto dei rifiuti liquidi
aziendali con destinazione il depuratore comunale mediante trasporto con auto spurgo.
Più precisamente trattasi di conferimento di rifiuti aziendali allo stato liquido presso i depuratori
comunali che hanno quale funzione primaria la depurazione delle acque di fognatura ma che, in via
derogatoria e scriminante ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, può accettare
“rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura
(rifiuti liquidi aziendali) e rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria
di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (acque reflue domestiche prodotti in edifici o
insediamenti isolati) “.
Risulta evidente che nel caso di trasporto di reflui liquidi di provenienza domestica non si rende
necessario il certificato di analisi (ricorre una presunzione di legge proprio per l’origine domestica
degli stessi che non rende necessario stabilire il superamento dei limiti tabellari) essendo sufficiente
il solo formulario mentre, al contrario, se si tratta di rifiuti liquidi di natura aziendale si rende

indispensabile, oltre al formulario, anche il certificato di analisi al fine di provare con certezza che
gli stessi rispettino i valori limiti stabiliti per lo scarico in fognatura cioè tollerabili dal punto di
vista biologico e chimico e quindi compatibile con i parametri di accettabilità indicati nel
provvedimento autorizzatorio dell’impianto ricevente.
In conclusione, relativamente al trasporto dei rifiuti aziendali allo stato liquido, il certificato di
analisi deve aggiungersi al formulario necessariamente quando i reflui vengono conferiti ad un
depuratore comunale autorizzato ai sensi dell’art.110, comma 3, del D.Lgs.n.152/06 ovvero trattasi
di impianto che svolge funzione di depurazione delle acque di scarico in via primaria ma che, in
deroga, può accettare rifiuti allo stato liquidi; non è invece necessario, ed è quindi sufficiente il solo
formulario, se i reflui sono indirizzati verso un impianto di smaltimento dedicato ai rifiuti allo stato
liquidi (cioè non è un depuratore) oppure nel caso di un depuratore comunale autorizzato ai sensi
dell’art.110, comma 2, del D.Lgs.n.152/06 anche a ricevere tali rifiuti oltre che a svolgere attività di
depurazione delle acque.
Dr. Gianpietro Luciano

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