DPCM 3 febbraio 2023: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”
DPCM 3 febbraio 2023: “Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l’anno 2023”
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche
quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 3
febbraio 2023 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.59 del 10 marzo 2023, relativamente alle
dichiarazioni riferite all’anno 2022.
Essendo state apportate modifiche ed integrazioni, rispetto al modello precedente, il termine di
presentazione del predetto modello è fissato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis della legge 25
gennaio 1994, n.70, in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto ovvero
all’8 luglio 2023.
Anche quest’anno permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione ambientale in
applicazione delle disposizione contenute nel Dl del 14 dicembre 2018,n.135, e più precisamente
dell’articolo 6 del citato disposto normativo, convertito con legge n. 12/2019,che prevede il
mantenimento di tale adempimento, oltre al registro di carico e scarico e al formulario in attesa
della piena operatività del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Il Dpcm sopra indicato conferma la struttura del modello e i soggetti obbligati con l’articolazione in
sei Comunicazioni e più precisamente:
1) Comunicazione Rifiuti;
2) Comunicazione Veicoli fuori uso;
3) Comunicazione Imballaggi composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di
imballaggio;
4) Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee;
5) Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
6) Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE.
Il Mud va presentato per ogni unità locale che ne sia obbligata dalla normativa vigente.
Soggetti obbligati rimangono quelli previsti dall’articolo 189, commi 3 e 4, del d.lgs 152/06 nella
versione oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 116/2020 e cioè:
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10
dipendenti e nuovi produttori di cui art.184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento dei fumi;
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i
residui del carico (art.4, comma 6, d.lgs n.182/2003);
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella
disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto
citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03;
6) i Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
di cui all’art.220-bis, comma 1, e art.221, comma 3, lett. a) e c) del d.lgs 152/06;
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed
intermediazione di rifiuti senza detenzione;
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs n.49/2014 ovvero gli impianti di
trattamento dei Raee che effettuano operazioni di trattamento nonché i Centri di raccolta istituiti dai
produttori o da terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell’;
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
(Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei
rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione;
10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 29, comma 6,
d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185.
Vediamo alcune novità più rilevanti rispetto al precedente anno resesi necessarie per consentire
l’adeguamento a nuove disposizioni normative.
A tal fine sono state implementate le seguenti sezioni del modello:
a) Sezione anagrafica: con l’inserimento di alcuni EER nella scheda RIC-riciclaggio e più
precisamente:150106(vetro-metalli),150105(carta, cartone plastica);
b) Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
- Scheda RU con inserimento delle voci inerenti il quantitativo ed il relativo volume di
rifiuti accidentalmente pescati distinti in plastica, metallo,gomma e altro;
- Scheda RT-Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti
urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio
pubblico, all’interno dei loro dati di raccolta;
- Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e
alla Determina ARERA n.2 DRIF/2021;
- Sezione inerente alla raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i
rifiuti urbani da cucina e mensa proveniente dalle utenze domestiche, a seguito della
decisione 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti
minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.
c) Sezione Comunicazione imballaggi: due sono le novità che riguardano la Sezione Consorzi e
più precisamente nel riquadro Plastica la voce imballaggi rigidi non contempla più le
bottiglie in Pet che hanno una specifica riga dedicata e nella scheda CONS è stata
aggiunta l’indicazione di bottiglie in Pet con codice 150102
d) Comunicazioni rifiuti da AEE: con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro
uno contro uno o uno contro zero dei Raee e che possono conferire direttamente
all’impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.
Si conferma per i Centri di raccolta (CdR), che a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs
116/2020, hanno l’obbligo di predisporre il registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti
pericolosi (art.190 comma 9) e pertanto essi in quanto Enti/imprese che gestiscono rifiuti rientrano
tra i soggetti obbligati alla presentazione del Mud, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi,
compileranno la Comunicazione Rifiuti ed ogni scheda RIF allegheranno uno o più moduli
indicando il Comune di provenienza del rifiuto ed uno o più moduli DR indicando l’impianto di
destinazione.
Ricordiamo che se l’impresa non ha prodotto, né ha conferito quelli in giacenza dell’anno
precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti, non deve presentare il Mud.
Per i soggetti che producono rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti
fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse
settiche e manufatti analoghi,la comunicazione va fatta secondo le medesime modalità stabilite
l’anno precedente ovvero la Comunicazione rifiuti in modalità trasportatore.
I soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di presentazione del Mud
(esenzioni) sono:
1) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari
annuo non superiore a euro ottomila,le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all’art.212, comma 8, del d.lgs 152/06, nonché per i soli
rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti provenienti dalle
attività di cui all’art.184, comma 3,lettere c),d),g), che non hanno più di dieci dipendenti;
2) i soggetti che, in applicazione dell’art.189,comma 4, produttori di rifiuti speciali che li
conferiscono al servizio pubblico di raccolta o a un circuito organizzato di raccolta di cui
all’art.183, comma 1,lett.pp), previa apposita convenzione;la comunicazione in questi
casi è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
3) le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma
3,diversi da quelli indicati alle lettere c) d) e g).
A tali soggetti esonerati si affiancano poi coloro che assolvono a tale obbligo con altre modalità a
seguito
di
quanto
stabilito
al
comma
6
dell’art.190
nell’attuale
versione
e
più
precisamente:imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del c.c.,produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 960201,960202,960203 e
960902 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Eer 180103, relativi ad aghi,
siringhe e oggetti taglienti usati, ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione
di Ente o impresa,quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi dell’art.190, comma 1.
Tali soggetti possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del Fir di cui all’art.193, comma 1,relativo al
trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dal citato articolo;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che
provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo
183
Il sistema sanzionatorio risulta immutato a seguito della riscrittura dell’articolo 258, comma 1, del
D.lgs 152/06 ad opera delle modifiche apportate dal D.lgs 116/2020 che prevede nel caso di
omissione o trasmissione incompleta o inesatta della dichiarazione la sanzione pecuniaria
amministrativa applicabile va da un minimo di duemila ad un massimo di diecimila euro; se invece
la comunicazione viene presentata oltre il termine di scadenza ma comunque entro sessanta giorni,
trova applicazione la sanzione ridotta da ventisei a centosessanta euro.
Nessuna novità per quanto riguarda l’ammontare dei costi da sostenere mediante versamento del
diritto di segreteria alla Camera di Commercio (10 euro in caso di spedizione telematica e 15 euro
in caso di spedizione cartacea); tale diritto va corrisposto, nel caso di spedizione telematica, con
carta di credito, PagoPA, o avvalendosi del servizio fornito dall’Istituto di pagamento Infocamere.
Nel caso di trasmissione tramite Pec il diritto va versato esclusivamente utilizzando il servizio
“avviso di pagamento PagoPA.
Analogamente a seguito dell’introduzione dell’obbligo di accedere ai canali telematici delle
pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di identità digitale, a decorrere dal 28 febbraio
2021, anche per l’invio del Mud occorrerà munirsi di uno Spid (sistema pubblico di identità
digitale) oppure della carta d’identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).
Come per il passato non viene più ammessa la spedizione del Mud in formato cartaceo pena
l’applicazione della sanzione di cui all’art.258, comma 1, del TUA (fattispecie di dichiarazione
inesatta).
Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al Mud presentato
esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una comunicazione integrativa di quella
inviata ma mediante la presentazione di una nuova comunicazione che va a sostituire in toto la
precedente e pertanto deve essere completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di
segreteria e inviata con le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata
comunque entro il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa
comunicazione.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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