Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025: Regolamento per lo svolgimento dei controlli campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025: Regolamento per lo svolgimento dei
controlli campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto di notorietà.
Con la delibera in commento il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha aggiornato il
Regolamento che, in attuazione di quanto previsto dagli art.71 e 72 del D.P.R. 445/2000, disciplina
i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
all’Albo nazionale gestori ambientali modificando ed integrando il precedente Regolamento
adottato con Deliberazione n.1 del 22 aprile 2015, che in sostanza cessa di avere efficacia dal 1
luglio 2025.
Tale nuova disciplina nasce dalla necessità di adeguarsi sia alle recenti evoluzioni normative
relativamente ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai candidati
risultati idonei alle verifiche iniziali per responsabili tecnici di cui all’art.13 del DM 120/2014, sia
per ovviare alla temporaneità della previgente disposizione che aveva una durata di un solo anno.
La finalità di tale provvedimento è quello di garantire la massima efficacia dell’azione
amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all’ottenimento dei benefici di
qualunque specie e di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, fermo restando l’obbligo,
per le Sezioni regionali e provinciali, di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.
La delibera prevede un ambito di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento delle
seguenti fattispecie che, di converso, dovranno essere sottoposte a controllo puntuale, e più
precisamente:
le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art.10, comma 2, lettere d),e),f) e g), del
DM120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell’iscrizione
ovvero reati ostativi, regolarità contributiva, insussistenza di provvedimenti antimafia, stato di
liquidazione o altre procedure concorsuali;
le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa, il quale sia cittadino extra UE, non
regolarmente soggiornante in Italia.
Di converso i legali rappresentanti di imprese,richiedenti l’iscrizione, il rinnovo o variazione
all’Albo, i quali siano cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia, possono rilasciare tali
tipi di dichiarazioni solo se inerenti a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani.
Ogni Sezione regionale e provinciale effettua i controlli su tutte le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni presentate dai candidati risultati idonei alle verifiche iniziali per responsabili tecnici di
cui all’art.13 del DM n.120/2014.
Tali controlli saranno effettuati anche sui titoli di studio dei candidati che hanno superato le
verifiche iniziali per Responsabili tecnici; tale tipo di controllo consentirà anche di verificare se lo
stesso sia stato posto in essere da un'altra Sezione regionale in quanto un Responsabile tecnico può
avere una pluralità di incarichi presso imprese iscritte in altre Sezioni sul territorio nazionale.
Per quanto concerne le tipologie e modalità viene stabilito che le Sezioni effettueranno controlli a
campione, con estrazione casuale elaborata informaticamente, sulle dichiarazioni rese con cadenza
almeno trimestrale, mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante
ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati
detenuti dall’amministrazione certificante.
Qualora le informazioni contenute nelle dichiarazioni non siano certificabili o attestabili da altro
soggetto pubblico o privato, il responsabile del procedimento può chiedere all’interessato la
produzione di documenti originali oppure effettuare controlli attraverso i competenti organi della
pubblica amministrazione.
Nel caso in cui il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive, rilevi irregolarità, imprecisioni o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i
soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni; qualora l’interessato
non provveda entro tale termine, la Sezione adotta i relativi provvedimenti di competenza.
Qualora, invece, dall’esito del controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale, ai sensi
dell’art.21 del DM 120/2014, procede all’emanazione del provvedimento di decadenza
dell’interessato dei benefici eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale
provvedimento necessario all’applicazione di quanto previsto all’art.76 del DPR 445/2000.
Le comunicazioni alle imprese circa l’applicazione del regolamento devono avvenire tramite posta
elettronica certificata (PEC)
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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