Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 4 maggio 2018

Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori
ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per
mancato versamento dei diritti di iscrizione.

Prima di procedere ad una disamina dettagliata della circolare in commento si fornisce un breve
commento della norme che disciplinano il procedimento disciplinare/sanzionatorio dell’Albo
gestori ambientali.
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che
ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni
contenute nei singoli provvedimenti autorizzativi, un complesso sistema di norme finalizzate a
garantirne l’osservanza ed in caso di violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari.
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che
ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza
dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della
Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento
autorizzativo rilasciato dall’autorità amministrativa.
Il sistema sanzionatorio dell’Albo Gestori Ambientali si articola in un procedimento disciplinare
regolamentato dall’articolo 21 del DM. N.120/2014 finalizzato a garantire il rispetto del principio
della trasparenza e della partecipazione del soggetto interessato in ossequio ai principi che devono
connotare qualsiasi attività amministrativa.
Infatti dall’analisi delle modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari si evince come le stesse
possano essere adottate dalle Sezioni regionali solo previa contestazione degli addebiti all’iscritto al
quale, a propria garanzia, viene assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali
deduzioni in merito; a rafforzare ulteriormente tale momento partecipativo lo stesso disposto
normativo consente al soggetto interessato, o al suo legale rappresentante, la possibilità di essere
sentito personalmente facendone richiesta alla Sezione entro il termine suindicato.
Sempre a garanzia del rispetto del principio di trasparenza e di partecipazione del soggetto
interessato i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinchè
lo stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del DM. N.120/2014, ovvero
presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la
sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, entro trenta
giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (ricorso gerarchico improprio).

In alternativa il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al
Tribunale amministrativo regionale competente.
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare, alla quale non si
applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra descritto,
sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7, e 20 comma1, lettera f), del
DM. N.120/2014 in applicazione dei quali viene irrogata la sospensione d’ufficio per omesso
pagamento del diritto annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a
quando l’iscritto non dimostri alla Sezione l’avvenuto pagamento.
Dalla sospensione d’ufficio per dodici mesi si passerà alla cancellazione d’ufficio qualora il
mancato pagamento si protrae per un periodo superiore ai dodici mesi e l’impresa nelle more sia
stata sospesa.
Proprio in merito a tali fattispecie è intervenuto di recente il Comitato nazionale con la circolare
n.144 del 4 maggio 2018 al fine di risolvere la criticità segnalata da più Sezioni regionali che
lamentavano l’impossibilità di notificare i provvedimenti di sospensione o cancellazione, adottati in
applicazione del combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f), del DM.
N.120/2014, risultando le imprese stesse sprovviste degli indirizzi di posta certificata (PEC) validi e
funzionanti o risultando irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio
postale.
In sintesi, considerando che i provvedimenti di sospensione e cancellazione devono essere notificati
agli interessati affinché possano produrre i propri effetti, la conseguenza della mancata notifica
nelle fattispecie sopra descritte, non consente di espungere tali imprese dall’elenco degli iscritti
pubblicato sul sito web dell’Albo, creando una disparità di trattamento nei confronti delle imprese
che operano nel rispetto della norma.
Per ovviare a questo problema il Comitato nazionale ha stabilito come devono procedere le Sezioni
regionali ovvero stabilendo tempi e modalità del procedimento al fine di operare in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale; più precisamente la Circolare stabilisce che decorso il termine del 30
aprile previsto dall’articolo 24, comma4, del D.M. 120/2014, entro il quale le imprese devono
effettuare il versamento del diritto annuale d’iscrizione, le Sezioni provvedono a deliberare le
sospensioni per mancato versamento del diritto medesimo entro la data del 20 maggio con
decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.
Successivamente le Sezioni, nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non
valido o non funzionante, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle
imprese sospese o cancellate in applicazione delle norme sopra citate, riportando per ciascuna

impresa una serie di dati quali il numero di iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione
sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione.
In tali casi la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 241/90
che dispone che qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale

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