A cura di Leonardo Di Cunzolo
RENTRi: La Rivoluzione Digitale nella Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRi (“Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti”) è destinato a cambiare radicalmente il modo in cui le imprese italiane gestiscono i rifiuti, trasformando un obbligo normativo in un'opportunità strategica. Introdotto dal Decreto Legislativo 116/2020, questo sistema digitale nasce per garantire maggiore trasparenza, efficienza e sostenibilità nella gestione dei rifiuti, in linea con gli standard europei dell'economia circolare.
Cosa Cambia con il RENTRi?
Il RENTRi rappresenta una svolta per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti, con l'obiettivo di tracciare ogni passaggio del ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione fino al recupero o allo smaltimento.
Le principali innovazioni includono:
- Digitalizzazione dei processi: Addio ai formulari e ai registri cartacei, sostituiti da una piattaforma elettronica centralizzata.
- Geolocalizzazione obbligatoria: Entro il 31 dicembre 2025, i mezzi di trasporto dei rifiuti dovranno essere dotati di sistemi di geolocalizzazione per monitorare i percorsi in tempo reale.
- Trasparenza totale: La registrazione digitale consente un controllo rigoroso dei flussi, prevenendo traffici illeciti e irregolarità.
Chi Sono i Soggetti Coinvolti?
Il RENTRi interessa:
- Produttori di rifiuti: Industrie, imprese agricole e pubbliche amministrazioni che generano rifiuti.
- Trasportatori: Aziende che movimentano rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi.
- Impianti di smaltimento e recupero: Destinazioni finali per il trattamento dei rifiuti.
- Commercianti e intermediari: Soggetti che operano nel commercio di rifiuti senza gestirne direttamente il trasporto o lo stoccaggio.
Vantaggi del RENTRi per le Imprese
- Conformità normativa: L'adesione al RENTRi riduce il rischio di sanzioni, assicurando il rispetto delle normative ambientali.
- Efficienza operativa: La digitalizzazione semplifica i processi, riducendo i costi e migliorando la gestione logistica.
- Reputazione aziendale: Dimostrare impegno verso la sostenibilità rafforza la fiducia di clienti, investitori e partner.
- Monitoraggio in tempo reale: I sistemi di geolocalizzazione garantiscono un controllo continuo sulle attività di trasporto e gestione.
Prepararsi al Cambiamento
Per le imprese è cruciale:
- Aggiornare i processi interni: Implementare software di gestione compatibili con il RENTRi.
- Formare il personale: Garantire che i dipendenti siano pronti ad adottare i nuovi strumenti digitali.
- Investire nella tecnologia: Dotare i mezzi di trasporto di dispositivi di geolocalizzazione e sistemi di monitoraggio.
Il RENTRi non è solo un adeguamento normativo, ma una reale opportunità per innovare e rendere la gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. Le imprese che abbracciano questa transizione avranno un vantaggio competitivo in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità e alla trasparenza.
⚡ È il momento di agire! Trasforma l'obbligo in opportunità e rendi la tua azienda protagonista della rivoluzione ambientale.
Dott. Leonardo DI CUNZOLO
Amministratore Unico di BSN Consulting 42 S.r.l.
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Deposito temporaneo di rifiuti: il Mase attraverso l’istituto dell’interpello definisce la nozione di “luogo di produzione”.
Con l’interpello, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, n.192206 del 22 ottobre 2024 il Ministero dell’Ambiente fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo ex art.185-bis del Dlgs.152/06 ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguiti su impianti tecnologici ed edifici e dell’applicazione del comma 19 dell’art.193 del medesimo decreto; l’istanza di interpello viene presentata dalla Provincia di Cuneo che chiede se le attività artigianali eseguite sugli edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, etc, possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’art 193,comma 19, del T.U. ambientale e se nell’ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19, sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.
Il Mase dopo aver in premessa richiamato il sistema normativo vigente ovvero la definizione di deposito temporaneo di cui all’art.185-bis, comma 1, del Dlgs 152/06, l’art.193, comma 19, relativo al formulario trasporto dei rifiuti, la circolare Mite n.51657 del 14/5/2021 recante criticità interpretative ed applicative-chiarimenti, precisa che il legislatore ha individuato nel dettaglio quali siano le condizioni da rispettare affinché possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel luogo dove i rifiuti sono prodotti intendendo l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un'unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del codice civile.
In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all’assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, con il D.lgs n.116/2020, il legislatore ha introdotto una apposita deposizione al comma 19 dell’articolo 193 del testo unico ambientale, che consente di considerare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l’attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione.
Questa disciplina ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero correttamente gestiti.
Il legislatore ha quindi previsto, nell’ambito dello svolgimento delle attività richiamate nell’art.193, comma 19, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalle loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro recupero o smaltimento.
Tale opportunità è comunque ammessa solo nel casi di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame. Sul punto viene richiamato quanto già indicato nella circolare n.51657 del 14 maggio 2021 del Ministero: ”sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti.
In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, è possibile osservare che mentre l’articolo 185-bis del Dlgs 152/06 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio juris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale o operativa dell’operatore che svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme.
In definitiva, secondo i chiarimenti forniti dal Mase attraverso l’interpello in commento, anche l’artigiano che esegue piccoli lavori di manutenzione fuorisede può portare i rifiuti prodotti fino alla sua azienda per raggrupparli in attesa del ritiro seguendo un regime semplificato; in tali casi, precisa il Ministero, possono trasportare tali rifiuti senza il documento chiesto dalla normativa sui rifiuti, (Fir), ma con il documento di trasporto merci (DDT).
La risposta del Mase rende chiaro che il regime di favore si estende anche agli artigiani (idraulici, falegnami, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, imbianchini); resta comunque fermo che è necessario valutare caso per caso l’effettiva attività svolta dall’artigiano e quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotte; tali rifiuti possono essere poi raggruppati nella sede dell’artigiano come deposito temporaneo.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025: Regolamento per lo svolgimento dei controlli campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
Decreto legge n.153 del 17 ottobre 2024 (DL Ambiente): i rifiuti da manutenzione del verde prodotti dalle aziende sono urbani e non più speciali. Circolare 3 marzo 2025 n.39940 MASE
Corte di Cassazione, sentenza n.33144 del 27 agosto 2024. Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.520 del 7 gennaio 2025 conferma l’illecità del trasporto senza autorizzazione.
Legge 9 ottobre 2022, n.137: l’abbandono di rifiuti posto in essere dai cittadini diventa reato.
Società di capitale a totale partecipazione pubblica che gestisce rifiuti urbani ha
l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali
L'Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto, alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità Rentri.
Parte seconda
L'Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto, alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità Rentri.
Parte prima
Commissione Europea pronuncia del 26 aprile 2024: i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere qualificati sottoprodotti
Legge 14 novembre 2024, n.166-Conversione del D.L.16 settembre 2024, n.131
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione
europea”. Modifiche normative relative alla gestione dei RAEE
Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024. Il giudice di legittimità sancisce un principio di diritto: la responsabilità penale del Responsabile tecnico che risponde degli illeciti connessi a violazioni normative al pari del legale rappresentante
Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative cancellazioni.
Responsabilità del proprietario del fondo e obblighi di bonifica in caso di inquinamento ambientale. Le recenti pronunce giurisprudenziali.
Disamina dei recenti provvedimenti dell'Albo Gestori Ambientali relativi all'abilitazione del Responsabile tecnico, esoneri e dispense. Facciamo il punto.
Gestione dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi alla luce dei recenti chiarimenti del Mase e delle pronunce della Corte di Cassazione.
DPCM 2 marzo 2024: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”
Provvedimenti attuativi del D.M. 4 APRILE 2023, n.59 (RENTRI): disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art.188-bis del D.lgs 152/06. Decreti Direttoriali. Seconda parte
D.M. 4 APRILE 2023, n.59: Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art.188-bis del D.lgs 152/06. Prima parte
La responsabilità dell’intermediario nella gestione dei rifiuti: la giurisprudenza più recente.
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.24680 del giugno 2023: la qualifica di rifiuto non va confusa con quella di sottoprodotto.
Quale fattispecie di reato si configura in caso di trasporto di rifiuti con un veicolo diverso da quello autorizzato.
Le pronunce giurisprudenziali più recenti in merito alla distinzione delle fattispecie di reato di cui all’articolo 256, comma 1, e comma 4, del d.lgs 152/06.
Gestione dei RAEE: breve disamina dei recenti interventi normativi in materia.
D.Lgs 23 dicembre 2022, n.213 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851. - Seconda parte.
D.Lgs 23 dicembre 2022, n.213 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851. - Prima parte.
La confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti non è sempre obbligatoria: la posizione del terzo proprietario estraneo in buona fede.
Circolare n.7/2022 del 28 luglio 2022 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: chiarimenti su cabotaggio, trasporto combinato, trasporto transfrontaliero.
DPCM 3 febbraio 2023: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”.
Deliberazione n.1 del 13 febbraio 2023 ”Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”.
Trasparenza e professionalità caratterizzano l’anagrafe dei responsabili tecnici.
Trasporto intermodale dei rifiuti: la circolare n.6/2022 del 21 luglio 2022 conferma le indicazioni operative già fornite dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la nota n.1235/2017.
Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: le recenti sentenze dei giudici amministrativi ne confermano il ruolo.
Corte di Cassazione sentenza n. 20734/2022: il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti grava anche sull’intermediario.
Albo gestori ambientali: cambiano le scadenze per le imprese morose in caso di omesso pagamento del diritto annuale.
Sentenze Corte di Cassazione n.3573/2021 e 4770/2021: la gestione illecita di rifiuti, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio ai sensi dell’art.256, comma 1, del Dlgs 152/06.
Il produttore dei rifiuti non è responsabile per omessa o incompleta compilazione del formulario nella parte di competenza del destinatario salvo specifico concorso.
Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali. Circolare n.13 del 21 dicembre 2021.
Recer: Registro telematico nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.
Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici avviati al recupero: il nuovo regime semplificato.
Deliberazione n.4 del 3 giugno 2021 dell’Albo Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120”.
Carrozzerie mobili: le nuove modalità di iscrizione all’Albo gestori ambientali. Tipologie di rifiuti trasportabili e modalità del trasporto.
MUD modello unico di dichiarazione ambientale 2022: regole per la presentazione e compilazione con la scadenza prorogata al 21 maggio 2022.
Rifiuti da manutenzione fognaria alla luce della nuova formulazione dell’articolo 230, comma 5, del D.lgs 152/06: nuovo formulario di trasporto e adeguamento delle autorizzazioni per il trasporto dei codici EER 20.03.04 e 20.03.06
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: Circolare n.4 del 15 marzo 2021 sui EER derivanti da PAP (prodotti assorbenti per la persona).
Prorogato lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 al 31 marzo 2022: l’Albo nazionale gestori ambientali con la Circolare n.16 del 30 dicembre 2021 proroga la validità delle iscrizioni.
Deliberazioni n. 3 e 5 del 3 giugno 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle verifiche di idoneità del Responsabile tecnico ridefinendo le materie delle verifiche di aggiornamento del solo modulo obbligatorio.
R.E.N. T.R.I.: Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti. Parte la sperimentazione.
L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: con la Circolare n.9 del 29 luglio 2021 viene nuovamente prorogata la validità delle iscrizioni.
L’Albo Gestori Ambientali ritorna sul tema dell’utilizzo delle macchine operatrici stabilendo le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti.
La procedura per la corretta descrizione, attribuzione e conseguente classificazione dei codici dell’EER: il caso dei codici residuali 99.
Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle verifiche di aggiornamento del Responsabile tecnico in regime transitorio in tempo di pandemia.
Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 dell’Albo gestori rifiuti: disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico.
VI.VI.FIR: vidimazione virtuale del formulario di identificazione dei rifiuti. Un primo passo verso la semplificazione delle scritture ambientali in attuazione delle novità introdotte dal D.lgs 116/20.
La gestione dei rifiuti urbani alla luce della riforma della parta quarta del T.U.A. a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 116/2020: prime riflessioni e primi interventi nel settore dei trasporti dei rifiuti urbani.
Definizione di rifiuto: il concetto di “disfarsi” determina la qualificazione del bene come rifiuto e non il suo valore economico.
Albo Gestori Ambientali: gli ultimi provvedimenti del 2020 dettati dallo stato d’emergenza per Covid-19 con la proroga della validità delle iscrizioni e la sospensione delle verifiche sia iniziali che di aggiornamento per i Responsabili tecnici.
Direttive tecniche operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: Circolari n.7 e 8 del 24 luglio 2019.
Circolare n.10 del 16 ottobre 2019: chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 maggio 2017.
Macchine operatrici e attività di spazzamento meccanizzato: l’Albo Gestori Ambientali fornisce i propri chiarimenti.
I Comuni, le Unioni di comuni e le Comunità montane, possono gestire "in economia" i servizi di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del proprio territorio? Facciamo chiarezza.
Procedimento disciplinare e relativo sistema sanzionatorio alla luce della recente Circolare n.7 del 29 giugno 2020 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali.
Mud 2020 ai tempi del Covid- 19: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato.
L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: proroga della validità delle iscrizioni.
Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. Parte prima. Sentenza Corte di Cassazione n.5912/2020 “Responsabilità condivisa per mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del D.Lgs 152/06”.
Circolare n. 9 del 01 agosto 2019: iscrizione all’Albo Gestori ambientali degli intermediari esteri.
Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. Principi generali.
Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: con la Circolare n.1 del 28 gennaio 2019 il Comitato nazionale fornisce chiarimenti sulla sub-locazione dei veicoli.
Rifiuti abbandonati sulle spiagge: quale regime giuridico trova applicazione?
Deliberazione n.9 del 9 ottobre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti.
Deliberazioni n. 3 e 4 del 25 giugno 2019: il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ridefinisce le modalità di accertamento dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.6739 del 12 febbraio 2018: raccolta e trasporto rifiuti con iscrizione Albo gestori ambientali e obbligo di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto da parte del Responsabile Tecnico.
Trasporto intermodale dei rifiuti: indicazioni operative contenute nel parere Prot.1235/Albo del 4 dicembre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali.
Circolare n.6 del 10 luglio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: ”Attribuzione codice EER 200307”.
Circolare n.152 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:” Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto).
Deliberazioni n. 1 del 23 gennaio 2019: prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico.
Legge 3 maggio 2019, n. 37-Legge europea 2018. Disposizioni in materia ambientale: Raee-Sfalci e potature.
Il reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma secondo, del D.lgs n. 152/2006, si configura nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti nell’ambito di un’attività economica: lo conferma la Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 29616 del 2 luglio 2018.
Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n. 4 del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.
Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti?
L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: excursus giuridico e analisi sistematica dei provvedimenti adottati dal 2016 ad oggi. Facciamo il punto.
Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato
Iscrizione all’albo gestori ambientali: requisito di partecipazione o requisito di esecuzione delle gare pubbliche?
Facciamo il punto.
Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del 12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisiti per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla tabella D6”.
RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.
Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti?
Facciamo il punto in base alle recenti pronunce della giurisprudenza penale.
La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi.
Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:”chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ex art.11, comma 2,D.M.120/2014; chiarimenti sottocategorie della categoria 1 criterio delle quantità trasportate”.
Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio.
In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata posta in essere dai propri dipendenti.
Le recenti pronunce della corte di cassazione.
Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II sentenza n.237 del 14 marzo 2018 iscrizione Albo gestori ambientali: chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/14 (procedure concorsuali).
Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.
Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque reflue industriali e non in quello di acque domestiche. Ll loro sversamento integra il reato di scarico abusivo.
Breve exscursus giurisprudenziale (cassazione penale, sez. Iii n.51889 del 6 dicembre 2016; cassazione penale sez. Iii n.5751 del 8 febbraio 2017; cassazione penale sez. Iii del 30 ottobre 2018).
Formulario e certificato di analisi. Differente natura e valore giuridico.
Sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per chi trasporta anche occasionalmente rifiuti propri: lo conferma con due recenti pronunce la Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenze n.44438 del 27 settembre 2017 e n. 2290 del 19 gennaio 2018.
Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni delibera del 30 maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.
I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali: fattispecie e procedure d’iscrizione.
Delibera n. 4 del 04/06/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Individuazione della sottocategoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti per l’iscrizione”.
Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici, il nuovo regime semplificato.
Delibera n. 2 del 24/04/2018 del comitato nazionale albo gestori ambientali: “individuazione della sottocategoria 4-bis per l’iscrizione all’albo, con procedura semplificata, delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n.124. Criteri e requisiti per l’iscrizione”.
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani esercitata nell’interesse dei Comuni tra passato e presente: requisiti e procedure di iscrizione.
Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5”.
Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: quadro giuridico. Chi vi può conferire?
Circolare n. 31 del 08/01/2018 e Circolare n. 145 del 04/05/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Durc”.
Open Scope
09/07/2018
A partire dal 15 agosto 2018 la normativa RAEE amplia il proprio ambito di applicazione a nuove AEE e nuovi Produttori, ossia ad una serie di altri prodotti prima non previsti, generando un raddoppio dei rifiuti elettronici da gestire.
Albo Gestori Ambientali
14/10/2016
DAL 15 OTTOBRE 2016 CAMBIANO LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER LA CAT 6 (TRANSFRONTALIERI)
Le imprese già iscritte devono adeguarsi alle nuove istruzioni entro il 12 Febbraio 2017.
Dm Ambiente
21/08/2016
62/2016 - dal 22 Giugno 2016 si abbassano per il terzo anno consecutivo i contributi per la gestione dei PNEUMATICI FUORI USO che derivano dalla demolizione dei veicoli a fine vita.
Uno contro zero
21/07/2016
Dal 22 Luglio parte l'obbligo del ritiro gratuito "UNO CONTRO ZERO" per i distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) di almeno 400 mq - DM 121 del 21/05/2016


