A cura di Leonardo Di Cunzolo
RENTRi: La Rivoluzione Digitale nella Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRi (“Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti”) è destinato a cambiare radicalmente il modo in cui le imprese italiane gestiscono i rifiuti, trasformando un obbligo normativo in un'opportunità strategica. Introdotto dal Decreto Legislativo 116/2020, questo sistema digitale nasce per garantire maggiore trasparenza, efficienza e sostenibilità nella gestione dei rifiuti, in linea con gli standard europei dell'economia circolare.
Cosa Cambia con il RENTRi?
Il RENTRi rappresenta una svolta per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti, con l'obiettivo di tracciare ogni passaggio del ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione fino al recupero o allo smaltimento.
Le principali innovazioni includono:
- Digitalizzazione dei processi: Addio ai formulari e ai registri cartacei, sostituiti da una piattaforma elettronica centralizzata.
- Geolocalizzazione obbligatoria: Entro il 31 dicembre 2025, i mezzi di trasporto dei rifiuti dovranno essere dotati di sistemi di geolocalizzazione per monitorare i percorsi in tempo reale.
- Trasparenza totale: La registrazione digitale consente un controllo rigoroso dei flussi, prevenendo traffici illeciti e irregolarità.
Chi Sono i Soggetti Coinvolti?
Il RENTRi interessa:
- Produttori di rifiuti: Industrie, imprese agricole e pubbliche amministrazioni che generano rifiuti.
- Trasportatori: Aziende che movimentano rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi.
- Impianti di smaltimento e recupero: Destinazioni finali per il trattamento dei rifiuti.
- Commercianti e intermediari: Soggetti che operano nel commercio di rifiuti senza gestirne direttamente il trasporto o lo stoccaggio.
Vantaggi del RENTRi per le Imprese
- Conformità normativa: L'adesione al RENTRi riduce il rischio di sanzioni, assicurando il rispetto delle normative ambientali.
- Efficienza operativa: La digitalizzazione semplifica i processi, riducendo i costi e migliorando la gestione logistica.
- Reputazione aziendale: Dimostrare impegno verso la sostenibilità rafforza la fiducia di clienti, investitori e partner.
- Monitoraggio in tempo reale: I sistemi di geolocalizzazione garantiscono un controllo continuo sulle attività di trasporto e gestione.
Prepararsi al Cambiamento
Per le imprese è cruciale:
- Aggiornare i processi interni: Implementare software di gestione compatibili con il RENTRi.
- Formare il personale: Garantire che i dipendenti siano pronti ad adottare i nuovi strumenti digitali.
- Investire nella tecnologia: Dotare i mezzi di trasporto di dispositivi di geolocalizzazione e sistemi di monitoraggio.
Il RENTRi non è solo un adeguamento normativo, ma una reale opportunità per innovare e rendere la gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. Le imprese che abbracciano questa transizione avranno un vantaggio competitivo in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità e alla trasparenza.
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Dott. Leonardo DI CUNZOLO
Amministratore Unico di BSN Consulting 42 S.r.l.
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©
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Corte di Cassazione, sentenza n.33144 del 27 agosto 2024. Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.
Con la sentenza in commento la suprema Corte di Cassazione ritorna sul principio della responsabilità condivisa per mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del Dlgs.152/06; principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della filiera dei rifiuti, sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione degli stessi.
Nel caso in specie con sentenza del 21 giugno 2023 il tribunale di Marsala aveva condannato l’amministratore di una impresa di trasporto rifiuti per il reato di gestione illecita di rifiuti e deposito incontrollato in concorso con l’amministratore dell’impianto di smaltimento di oli esausti in quanto era stato superato il limite quantitativo autorizzato.
L’imputato si dichiarava estraneo alla gestione dello stoccaggio dei rifiuti sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, non avendo alcuna consapevolezza circa l’eccedenza rispetto ai limiti autorizzati, né poteva sussistere in merito alcun comportamento colposo per l’assoluta mancanza di poteri da parte sua, sul controllo delle quantità e sulle modalità gestionali dell’impresa titolare dell’impianto a cui si era affidato.
In sintesi, secondo la difesa, l’impresa di trasporto era estranea a tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti che rimanevano nella esclusiva sfera di competenza della società professionista nella gestione dell’impianto, essendosi limitato l’imputato alla sola raccolta e conferimento dell’olio esausto.
Di contrario avviso è stata la Corte di Cassazione che ha respinto tali tesi difensive ritenendo sussistere sia l’elemento oggettivo che soggettivo del reato sostenendo che in tema di gestione dei rifiuti l’affidamento degli stessi a terzi al fine del loro smaltimento comporta, per colui che li conferisce, precisi obblighi di accertamento tra cui la verifica dell’esistenza in capo ai medesimi delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico, la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo.
Sostiene il giudice di legittimità che il soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento ha, dunque, l’onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti, ed accertare la regolarità, gravato così dall’onere di verificare le necessarie autorizzazioni e competenze tecniche, da valutarsi in concreto caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell’attività di stoccaggio.
Pertanto, nel caso in esame ed in generale, l’amministratore di un’azienda che conferisce rifiuti a terzi per il relativo trattamento risponde penalmente dell’eventuale gestione illecita se ha omesso i controlli dovuti sulle autorizzazioni.
Sinteticamente si può affermare che la gestione dei rifiuti comprendendo attività attribuibili a soggetti diversi, ognuno di essi risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità.
I principi su cui si fonda il sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono rinvenibili negli articoli 178 e 188 del D.lgs.152/06, sui quali numerose sono state le pronunce sia della giurisprudenza di merito che quella di legittimità.
L’articolo 178 del TUA cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga”.
Da tale norma si ricava il principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, trasportatore, intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione dei rifiuti.
Dal principio della responsabilità condivisa prevista dall’articolo 188 del D.lgs 152/06, consegue che tutti i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono
conferiti.
Di conseguenza qualora tale verifica venga omessa il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto che ha commesso il reato di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidamente.
In conclusione secondo il giudice di legittimità, l’impianto di responsabilità così delineato sia nell’ordinamento nazionale che in quello comunitario è espressione dell’applicazione del principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e del principio chi inquina paga, che cristallizzano da un lato le regole di imputazione e dall’altro pongono canoni di intelligenza in capo agli operatori nell’esplicazione delle loro attività, configurando la responsabilità patrimoniale e personale a carico dei trasportatori di rifiuti.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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La Corte di Cassazione con la sentenza n.520 del 7 gennaio 2025 conferma l’illecità del trasporto senza autorizzazione.
La pronuncia in commento prende avvio dalla sentenza del 12 aprile 2023 con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado condannando l’imputato per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, in relazione all’attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Veniva presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza Il tribunale di prima face dopo aver ribadito, sulla scia di consolidati principi giurisprudenziali, che
il reato contestato all’imputato è da annoverare tra i reati comuni e ad effetto istantaneo per il cui perfezionamento è sufficiente la sussistenza anche di un solo episodio di trasporto in assenza della prescritta autorizzazione, conclude per la condanna dell’imputato per il reato ascrittogli.
Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione sostenendo l’occasionalità della condotta che, in quanto tale, mancante il carattere della sistematicità e ripetitività della stessa, ne escluderebbe la rilevanza penale.
Di diverso avviso è stata la suprema Corte che con la sentenza in commento conferma la condanna dell’imputato per il trasporto non autorizzato di rifiuti propri di cui all’art.256, comma 1, lett.a), del D.lgs.n.152/06, conclude che è sufficiente anche una sola condotta seppur occasionale a configurare
la fattispecie delittuosa contestata.
La suprema Corte richiamando il costante orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, in linea con le precedenti pronunce della III Sezione Penale, si concentra sulla configurabilità del reato per un solo trasporto occasionale non autorizzato di rifiuti, sostenendo che il reato di cui all’art.256, comma 1, lett,a) del DLS 152/06 e s.m.i. si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, ovvero il trasporto di rifiuti è da considerarsi istantaneo e per la cui realizzazione è sufficiente un unico trasporto abusivo.
Sostiene la Corte che stante la natura di illecito istantaneo del reato contravvenzionale ascritto all’imputato, anche una sola condotta, integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a consentirne il perfezionamento, al contrario di una continuativa ed organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui all’articolo 260, comma 1, del Dlgs 152/06 ovvero il reato di traffico illecito di rifiuti.
Secondo il giudice di legittimità non salva l’azienda la mera occasionalità del trasporto, se la movimentazione abusiva del rifiuto è indice di un minimo di organizzazione che faccia desumere che non ci trovi di fronte ad una condotta estemporanea e assolutamente occasionale ma ad una attività che potrebbe essere reiterata.
Al riguardo la Corte si richiama ad indici sintomatici della gestione illecita che ne escludono l’occasionalità ovvero:
a) la provenienza del rifiuto da un’attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione;
b) la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta;
c) il numero di soggetti coinvolti nell’attività
d) l’ingente quantità di rifiuti, denotante lo svolgimento di un’attività implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita di materiali;
e) le caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©
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Legge 9 ottobre 2022, n.137: l’abbandono di rifiuti posto in essere dai cittadini diventa reato.
Società di capitale a totale partecipazione pubblica che gestisce rifiuti urbani ha
l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali
L'Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto, alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità Rentri.
Parte seconda
L'Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto, alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità Rentri.
Parte prima
Commissione Europea pronuncia del 26 aprile 2024: i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere qualificati sottoprodotti
Legge 14 novembre 2024, n.166-Conversione del D.L.16 settembre 2024, n.131
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione
europea”. Modifiche normative relative alla gestione dei RAEE
Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024. Il giudice di legittimità sancisce un principio di diritto: la responsabilità penale del Responsabile tecnico che risponde degli illeciti connessi a violazioni normative al pari del legale rappresentante
Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative cancellazioni.
Responsabilità del proprietario del fondo e obblighi di bonifica in caso di inquinamento ambientale. Le recenti pronunce giurisprudenziali.
Disamina dei recenti provvedimenti dell'Albo Gestori Ambientali relativi all'abilitazione del Responsabile tecnico, esoneri e dispense. Facciamo il punto.
Gestione dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi alla luce dei recenti chiarimenti del Mase e delle pronunce della Corte di Cassazione.
DPCM 2 marzo 2024: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”
Provvedimenti attuativi del D.M. 4 APRILE 2023, n.59 (RENTRI): disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art.188-bis del D.lgs 152/06. Decreti Direttoriali. Seconda parte
D.M. 4 APRILE 2023, n.59: Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art.188-bis del D.lgs 152/06. Prima parte
La responsabilità dell’intermediario nella gestione dei rifiuti: la giurisprudenza più recente.
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.24680 del giugno 2023: la qualifica di rifiuto non va confusa con quella di sottoprodotto.
Quale fattispecie di reato si configura in caso di trasporto di rifiuti con un veicolo diverso da quello autorizzato.
Le pronunce giurisprudenziali più recenti in merito alla distinzione delle fattispecie di reato di cui all’articolo 256, comma 1, e comma 4, del d.lgs 152/06.
Gestione dei RAEE: breve disamina dei recenti interventi normativi in materia.
D.Lgs 23 dicembre 2022, n.213 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851. - Seconda parte.
D.Lgs 23 dicembre 2022, n.213 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851. - Prima parte.
La confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti non è sempre obbligatoria: la posizione del terzo proprietario estraneo in buona fede.
Circolare n.7/2022 del 28 luglio 2022 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: chiarimenti su cabotaggio, trasporto combinato, trasporto transfrontaliero.
DPCM 3 febbraio 2023: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”.
Deliberazione n.1 del 13 febbraio 2023 ”Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”.
Trasparenza e professionalità caratterizzano l’anagrafe dei responsabili tecnici.
Trasporto intermodale dei rifiuti: la circolare n.6/2022 del 21 luglio 2022 conferma le indicazioni operative già fornite dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la nota n.1235/2017.
Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: le recenti sentenze dei giudici amministrativi ne confermano il ruolo.
Corte di Cassazione sentenza n. 20734/2022: il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti grava anche sull’intermediario.
Albo gestori ambientali: cambiano le scadenze per le imprese morose in caso di omesso pagamento del diritto annuale.
Sentenze Corte di Cassazione n.3573/2021 e 4770/2021: la gestione illecita di rifiuti, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio ai sensi dell’art.256, comma 1, del Dlgs 152/06.
Il produttore dei rifiuti non è responsabile per omessa o incompleta compilazione del formulario nella parte di competenza del destinatario salvo specifico concorso.
Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali. Circolare n.13 del 21 dicembre 2021.
Recer: Registro telematico nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.
Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici avviati al recupero: il nuovo regime semplificato.
Deliberazione n.4 del 3 giugno 2021 dell’Albo Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120”.
Carrozzerie mobili: le nuove modalità di iscrizione all’Albo gestori ambientali. Tipologie di rifiuti trasportabili e modalità del trasporto.
MUD modello unico di dichiarazione ambientale 2022: regole per la presentazione e compilazione con la scadenza prorogata al 21 maggio 2022.
Rifiuti da manutenzione fognaria alla luce della nuova formulazione dell’articolo 230, comma 5, del D.lgs 152/06: nuovo formulario di trasporto e adeguamento delle autorizzazioni per il trasporto dei codici EER 20.03.04 e 20.03.06
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: Circolare n.4 del 15 marzo 2021 sui EER derivanti da PAP (prodotti assorbenti per la persona).
Prorogato lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 al 31 marzo 2022: l’Albo nazionale gestori ambientali con la Circolare n.16 del 30 dicembre 2021 proroga la validità delle iscrizioni.
Deliberazioni n. 3 e 5 del 3 giugno 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle verifiche di idoneità del Responsabile tecnico ridefinendo le materie delle verifiche di aggiornamento del solo modulo obbligatorio.
R.E.N. T.R.I.: Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti. Parte la sperimentazione.
L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: con la Circolare n.9 del 29 luglio 2021 viene nuovamente prorogata la validità delle iscrizioni.
L’Albo Gestori Ambientali ritorna sul tema dell’utilizzo delle macchine operatrici stabilendo le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti.
La procedura per la corretta descrizione, attribuzione e conseguente classificazione dei codici dell’EER: il caso dei codici residuali 99.
Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle verifiche di aggiornamento del Responsabile tecnico in regime transitorio in tempo di pandemia.
Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 dell’Albo gestori rifiuti: disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico.
VI.VI.FIR: vidimazione virtuale del formulario di identificazione dei rifiuti. Un primo passo verso la semplificazione delle scritture ambientali in attuazione delle novità introdotte dal D.lgs 116/20.
La gestione dei rifiuti urbani alla luce della riforma della parta quarta del T.U.A. a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 116/2020: prime riflessioni e primi interventi nel settore dei trasporti dei rifiuti urbani.
Definizione di rifiuto: il concetto di “disfarsi” determina la qualificazione del bene come rifiuto e non il suo valore economico.
Albo Gestori Ambientali: gli ultimi provvedimenti del 2020 dettati dallo stato d’emergenza per Covid-19 con la proroga della validità delle iscrizioni e la sospensione delle verifiche sia iniziali che di aggiornamento per i Responsabili tecnici.
Direttive tecniche operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: Circolari n.7 e 8 del 24 luglio 2019.
Circolare n.10 del 16 ottobre 2019: chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 maggio 2017.
Macchine operatrici e attività di spazzamento meccanizzato: l’Albo Gestori Ambientali fornisce i propri chiarimenti.
I Comuni, le Unioni di comuni e le Comunità montane, possono gestire "in economia" i servizi di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del proprio territorio? Facciamo chiarezza.
Procedimento disciplinare e relativo sistema sanzionatorio alla luce della recente Circolare n.7 del 29 giugno 2020 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali.
Mud 2020 ai tempi del Covid- 19: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato.
L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: proroga della validità delle iscrizioni.
Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. Parte prima. Sentenza Corte di Cassazione n.5912/2020 “Responsabilità condivisa per mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del D.Lgs 152/06”.
Circolare n. 9 del 01 agosto 2019: iscrizione all’Albo Gestori ambientali degli intermediari esteri.
Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. Principi generali.
Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: con la Circolare n.1 del 28 gennaio 2019 il Comitato nazionale fornisce chiarimenti sulla sub-locazione dei veicoli.
Rifiuti abbandonati sulle spiagge: quale regime giuridico trova applicazione?
Deliberazione n.9 del 9 ottobre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti.
Deliberazioni n. 3 e 4 del 25 giugno 2019: il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ridefinisce le modalità di accertamento dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.6739 del 12 febbraio 2018: raccolta e trasporto rifiuti con iscrizione Albo gestori ambientali e obbligo di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto da parte del Responsabile Tecnico.
Trasporto intermodale dei rifiuti: indicazioni operative contenute nel parere Prot.1235/Albo del 4 dicembre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali.
Circolare n.6 del 10 luglio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: ”Attribuzione codice EER 200307”.
Circolare n.152 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:” Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto).
Deliberazioni n. 1 del 23 gennaio 2019: prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico.
Legge 3 maggio 2019, n. 37-Legge europea 2018. Disposizioni in materia ambientale: Raee-Sfalci e potature.
Il reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma secondo, del D.lgs n. 152/2006, si configura nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti nell’ambito di un’attività economica: lo conferma la Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 29616 del 2 luglio 2018.
Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n. 4 del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.
Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti?
L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: excursus giuridico e analisi sistematica dei provvedimenti adottati dal 2016 ad oggi. Facciamo il punto.
Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato
Iscrizione all’albo gestori ambientali: requisito di partecipazione o requisito di esecuzione delle gare pubbliche?
Facciamo il punto.
Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del 12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisiti per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla tabella D6”.
RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.
Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti?
Facciamo il punto in base alle recenti pronunce della giurisprudenza penale.
La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi.
Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:”chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ex art.11, comma 2,D.M.120/2014; chiarimenti sottocategorie della categoria 1 criterio delle quantità trasportate”.
Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio.
In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata posta in essere dai propri dipendenti.
Le recenti pronunce della corte di cassazione.
Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II sentenza n.237 del 14 marzo 2018 iscrizione Albo gestori ambientali: chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/14 (procedure concorsuali).
Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.
Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque reflue industriali e non in quello di acque domestiche. Ll loro sversamento integra il reato di scarico abusivo.
Breve exscursus giurisprudenziale (cassazione penale, sez. Iii n.51889 del 6 dicembre 2016; cassazione penale sez. Iii n.5751 del 8 febbraio 2017; cassazione penale sez. Iii del 30 ottobre 2018).
Formulario e certificato di analisi. Differente natura e valore giuridico.
Sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per chi trasporta anche occasionalmente rifiuti propri: lo conferma con due recenti pronunce la Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenze n.44438 del 27 settembre 2017 e n. 2290 del 19 gennaio 2018.
Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni delibera del 30 maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.
I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali: fattispecie e procedure d’iscrizione.
Delibera n. 4 del 04/06/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Individuazione della sottocategoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti per l’iscrizione”.
Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici, il nuovo regime semplificato.
Delibera n. 2 del 24/04/2018 del comitato nazionale albo gestori ambientali: “individuazione della sottocategoria 4-bis per l’iscrizione all’albo, con procedura semplificata, delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n.124. Criteri e requisiti per l’iscrizione”.
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani esercitata nell’interesse dei Comuni tra passato e presente: requisiti e procedure di iscrizione.
Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5”.
Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: quadro giuridico. Chi vi può conferire?
Circolare n. 31 del 08/01/2018 e Circolare n. 145 del 04/05/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Durc”.
Open Scope
09/07/2018
A partire dal 15 agosto 2018 la normativa RAEE amplia il proprio ambito di applicazione a nuove AEE e nuovi Produttori, ossia ad una serie di altri prodotti prima non previsti, generando un raddoppio dei rifiuti elettronici da gestire.
Albo Gestori Ambientali
14/10/2016
DAL 15 OTTOBRE 2016 CAMBIANO LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER LA CAT 6 (TRANSFRONTALIERI)
Le imprese già iscritte devono adeguarsi alle nuove istruzioni entro il 12 Febbraio 2017.
Dm Ambiente
21/08/2016
62/2016 - dal 22 Giugno 2016 si abbassano per il terzo anno consecutivo i contributi per la gestione dei PNEUMATICI FUORI USO che derivano dalla demolizione dei veicoli a fine vita.
Uno contro zero
21/07/2016
Dal 22 Luglio parte l'obbligo del ritiro gratuito "UNO CONTRO ZERO" per i distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) di almeno 400 mq - DM 121 del 21/05/2016