Specializzati nel settore da oltre 20 anni

Chi Siamo

La BSN Consulting 42 s.r.l. è una società di professionisti con valori forti e distintivi che offre supporto e alta formazione alle aziende in materia di salute, formazione e sicurezza sul lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione ambientale, trasporto dei rifiuti, smaltimento RAEE, consulenza ambientale, nomina del responsabile tecnico di gestione dei rifiuti, sistemi di gestione ISO 9001 e sicurezza alimentare.


Grazie alla competenza e all’ esperienza acquisita nel corso degli anni, offriamo anche consulenza ad hoc nel settore legale e finanziario. Il cliente è al centro dell’operato della BSN Consulting 42. Il nostro obiettivo è quello di progettare interventi migliorativi delle performance aziendali e identificare nuove opportunità di business, con lo scopo di verificare la soddisfazione dei clienti stessi. Tutti noi condividiamo gli stessi principi e agiamo secondo gli stessi valori: responsabilità, trasparenza e concretezza.


Pratiche albo gestori ambientali

Nomina responsabile tecnico gestione rifiuti

La Gestione dei rifiuti è l' attività principale della BSN Consulting 42 di Roma. Lo smaltimento dei rifiuti è definito dal D. Lgs. 152/06 come un’attività di pubblico interesse, che deve essere svolta nel massimo rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente, con particolare attenzione alla specificità dei rifiuti pericolosi.

Obiettivo prioritario della legge è la prevenzione/riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite, di prodotti a basso rischio inquinante e di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

La BSN Consulting 42 è altamente specializzata e leader a Roma nella consulenza sulla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ( RAEE )

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Offerta consulenza


  • verifiche e audit della gestione rifiuti;
  • iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali;
  • nomina responsabile tecnico;
  • relazione tecnica idoneità mezzi;
  • autorizzazioni per la gestione di impianti;
  • gestione impianti di smaltimento e/o recupero;
  • fornitura di procedure gestione rifiuti;
  • compilazione e tenuta dei FIR;
  • compilazione e presentazione del M.U.D.;
  • consulenza SISTRI;
  • tenuta registri carico e scarico.

BSN Consulting 42 s.r.l. per il SOCIALE

La società BSN Consulting 42 s.r.l. ha contribuito alla realizzazione del Progetto del Cuore, con il quale è stato possibile consegnare un veicolo attrezzato per il trasporto sociale, a META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.

BSN Consulting 42 è POINT CONVENZIONATO con l'università telematica E-Campus e il Consorzio ARES.

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Il Blog di BSN CONSULTING 42

21 luglio 2025
Analisi sul D.M. 4 aprile 2023, n.59 Questo articolo conclude il nostro focus sul nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTri), affrontando uno degli aspetti più critici: il regime sanzionatorio . L’introduzione del RENTri non si limita a riorganizzare la tracciabilità dei rifiuti, ma comporta nuovi obblighi e, di conseguenza, nuove sanzioni per chi non si adegua. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 258, commi 10-12, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020.. Chi è obbligato a iscriversi al RENTri? La normativa prevede che debbano iscriversi e trasmettere i dati: Impianti di trattamento rifiuti, pericolosi e non. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi. Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti. Consorzi per il recupero e riciclo. Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali, trattamento acque e fognature.*econdo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti. Sanzioni previste Il comma 10 dell’art. 258 distingue tra diverse fattispecie di illecito: Omessa iscrizione al RENTri : - Da 500 a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi - Da 1.000 a 3.000 € per i rifiuti pericolosi Iscrizione fuori tempo massimo : Sanzione per chi si iscrive oltre le scadenze previste dal D.M. 59/2023 e dal decreto direttoriale n. 97/2023. Iscrizione non conforme alle modalità tecniche : È sanzionata anche l’iscrizione che non rispetta le procedure indicate nell’allegato tecnico al decreto direttoriale n. 143/2023. Mancata o incompleta trasmissione dei dati : Anche in questo caso si applicano sanzioni pecuniarie analoghe a quelle dell’omessa iscrizione. Le tempistiche di iscrizione: attenzione al calendario A partire dal 15 giugno 2024 , i soggetti obbligati dovranno rispettare scadenze diverse in base alla propria categoria e dimensione: Dal 18° mese + 60 giorni : aziende con più di 50 dipendenti e gestori di rifiuti. Dal 24° mese + 60 giorni : produttori con più di 10 dipendenti. Dal 30° mese + 60 giorni : tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Un doppio binario di adempimenti Oltre alla tradizionale tenuta dei registri e formulari, il RENTri aggiunge l’obbligo di trasmettere digitalmente i dati secondo le tempistiche vigenti (10 giorni per produttori e trasportatori, 2 giorni per impianti di smaltimento/recupero). Cosa devono fare ora le imprese? Il nuovo sistema non sostituisce i precedenti obblighi, ma li integra, rendendo il quadro normativo più articolato e sanzionabile. 👉 Verificare l’appartenenza alla categoria obbligata 👉 Programmare l’iscrizione al RENTri nei tempi previsti 👉 Organizzarsi per la trasmissione regolare dei dati Noi di BSN CONSULTING 42 supportiamo enti e imprese nell’affrontare questa complessa transizione, offrendo consulenza operativa e strategica su ogni aspetto della normativa ambientale. 📩 Contattaci per un check-up gratuito della tua posizione RENTri.
21 luglio 2025
Cosa prevedono i provvedimenti direttoriali e come devono muoversi le imprese Prosegue l’approfondimento di BSN CONSULTING 42 sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( RENTRI ), introdotto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 . Dopo aver chiarito la struttura generale del sistema e i soggetti obbligati, analizziamo ora i decreti direttoriali che danno concreta attuazione al regolamento, definendo modalità tecniche e scadenze operative . Perché sono importanti i decreti attuativi? L’art. 21 del D.M. 59/2023 prevede che siano decreti direttoriali del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a definire tutti gli aspetti operativi necessari per rendere pienamente funzionale il RENTRI. Vediamo i principali provvedimenti finora emanati: 1. Decreto Direttoriale n. 97/2023 (21 settembre) 👉 Oggetto : Tempistiche di iscrizione al RENTRI e attivazione dei nuovi modelli Stabilisce le scadenze ufficiali per l’iscrizione dei soggetti obbligati e le date di entrata in vigore dei nuovi registri e formulari . Un documento fondamentale per chi vuole pianificare correttamente l’adeguamento normativo ed evitare sanzioni. 2. Decreto Direttoriale n. 251/2023 (19 dicembre) 👉 Oggetto : Istruzioni per la compilazione di registro e formulario Pubblicato il 31 dicembre sul sito del MASE, contiene due allegati cruciali: Allegato 1 : Istruzioni per la corretta compilazione del registro di carico e scarico Allegato 2 : Guida alla compilazione del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) Le indicazioni definiscono in modo dettagliato i dati obbligatori , la struttura dei documenti e le modalità di gestione quotidiana. 3. Decreto Direttoriale n. 143/2023 (6 novembre) 👉 Oggetto : Gestione operativa e trasmissione dei dati Pubblicato il 7 novembre, introduce: Le regole tecniche per la gestione digitale dei registri e dei formulari Le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI Le procedure di iscrizione e accesso per i diversi operatori I requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del sistema In altre parole, è il documento che spiega come funzionerà il RENTRI nella pratica , sia dal punto di vista organizzativo che informatico. Cosa devono fare le imprese? ➡️ Conoscere le scadenze di iscrizione previste per la propria categoria ➡️ Studiare i nuovi modelli di registro e formulario (anche se entreranno in vigore dal 15 dicembre 2024) ➡️ Adeguare i sistemi informatici alle regole di interoperabilità previste ➡️ Formarsi per gestire correttamente le nuove modalità di compilazione e trasmissione Il nostro consiglio Il nuovo RENTRI non è solo un adempimento in più, ma un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti. Non aspettare l’ultimo momento per adeguarti: formazione, pianificazione e supporto tecnico sono oggi più che mai strumenti strategici. BSN CONSULTING 42 è pronta ad accompagnare enti e imprese in ogni fase: ✔️ Iscrizione al RENTRI ✔️ Adeguamento documentale ✔️ Implementazione tecnica ✔️ Formazione operativa del personale 📩 Contattaci per una consulenza personalizzata.
21 luglio 2025
Cosa prevede il D.M. 59/2023 e chi è obbligato ad adeguarsi? Con l’entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023, prende forma un nuovo paradigma per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti in Italia: il RENTri , Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. 📅 A partire dal 15 giugno 2024, il sistema si attiverà progressivamente per tutte le categorie di soggetti obbligati, introducendo nuovi strumenti digitali e adempimenti che si affiancano a quelli tradizionali. Cos'è il RENTri? È una piattaforma digitale gestita dal Ministero dell’Ambiente (MASE) con il supporto dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali . L’obiettivo? Centralizzare e digitalizzare le scritture ambientali (registri e formulari), migliorando l’efficienza e la trasparenza nella tracciabilità dei rifiuti. Cosa cambia nella pratica? ✅ Nuovi modelli digitali per : Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 D.lgs. 152/06) Formulario identificazione rifiuto – FIR (art. 193 D.lgs. 152/06) ✅ Tenuta digitale dei registri e formulari Dal 15 dicembre 2024 sarà obbligatorio utilizzare i nuovi format digitali (con codice univoco e vidimazione elettronica). Fino ad allora si potranno continuare a usare i modelli cartacei attuali. ✅ Trasmissione dati all’ISPRA Tutti i dati confluiranno nel catasto rifiuti in modo automatizzato, migliorando i flussi informativi verso le autorità di controllo. ✅ Accesso in tempo reale per gli enti di controllo . Chi è obbligato a iscriversi al RENTri? Devono iscriversi entro scadenze differenziate: Impianti di trattamento rifiuti Produttori di rifiuti pericolosi (senza eccezioni) Trasportatori, commercianti e intermediari Consorzi di recupero e riciclo Produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e impianti di trattamento acque/fogne 🔸 Sono esonerati : Imprenditori agricoli con volume d’affari < 8.000 €/anno Imprese ex art. 212 c.8 Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con ≤ 10 dipendenti ❗ Gli esclusi possono comunque aderire su base volontaria . Tempistiche di iscrizione (a partire dal 15 giugno 2024): Entro 18 mesi + 60 giorni : Imprese con >50 dipendenti e gestori rifiuti Entro 24 mesi + 60 giorni : Imprese con >10 dipendenti Entro 30 mesi + 60 giorni : Tutti gli altri soggetti obbligati. E per i FIR (formulari)? 🔹 Per i soggetti obbligati al RENTri: Uso digitale obbligatorio , ma accompagnato da copia cartacea durante il trasporto , per consentire i controlli su strada. 🔹 Per i soggetti non obbligati : Resta il formulario cartaceo, generato secondo le nuove regole (allegato II del D.M. 59/2023), vidimato digitalmente dalla Camera di Commercio. In sintesi Il RENTri rappresenta un’evoluzione significativa della normativa ambientale. Digitalizzazione, maggiore controllo e nuovi adempimenti si traducono in un cambiamento profondo per le imprese , che dovranno adeguare procedure e strumenti per non incorrere in sanzioni. 🎯 BSN CONSULTING 42 è al tuo fianco per aiutarti a comprendere obblighi, scadenze e modalità operative del nuovo sistema. 📩 Contattaci per una valutazione personalizzata della tua posizione RENTri.
26 marzo 2025
La gestione dei rifiuti è un processo articolato che coinvolge diversi attori, ognuno con specifiche responsabilità e obblighi normativi. Tra queste figure, l’intermediario senza detenzione svolge un ruolo chiave, fungendo da collegamento tra il produttore dei rifiuti e gli impianti di recupero o smaltimento. Negli ultimi anni, dottrina e giurisprudenza hanno contribuito a chiarire le sue responsabilità, delineando un quadro normativo sempre più preciso. Il ruolo dell'intermediario nella filiera dei rifiuti Secondo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti. Responsabilità e posizione di garanzia dell'intermediario La giurisprudenza più recente, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 30582 del 3 agosto 2022 (Sez. III), ha ribadito che l’intermediario non è un mero passacarte tra produttore e gestore dell’impianto, ma assume una posizione di garanzia e corresponsabilità. In particolare, la sentenza evidenzia come l’intermediario debba vigilare sulla regolarità delle operazioni effettuate dagli altri attori della filiera e verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti coinvolti. Questo implica una serie di obblighi specifici: Verifica della documentazione : l’intermediario deve assicurarsi che il produttore abbia correttamente classificato e caratterizzato i rifiuti, attribuendo i codici CER adeguati e segnalando eventuali caratteristiche di pericolo. Controllo delle autorizzazioni : prima di conferire i rifiuti a un impianto di destinazione, l’intermediario deve verificare che quest’ultimo disponga di autorizzazioni valide e compatibili con il tipo di rifiuti da gestire. Tracciabilità e conformità delle operazioni : al termine delle operazioni, l’intermediario deve garantire che la documentazione di tracciabilità sia completa e conforme alle norme vigenti. Corresponsabilità e limiti di responsabilità Un punto centrale del dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguarda il grado di responsabilità dell’intermediario rispetto agli altri soggetti della filiera. La sentenza della Cassazione conferma che l’intermediario è corresponsabile delle operazioni di gestione dei rifiuti, ma solo nei limiti del suo potere di controllo e vigilanza. Questo significa che non può essere ritenuto responsabile per illeciti commessi dal produttore o dal gestore dell’impianto, a meno che non abbia omesso di esercitare la dovuta diligenza nei controlli di sua competenza. L’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativo alla tracciabilità dei rifiuti, stabilisce che ogni operatore è responsabile esclusivamente per le informazioni inserite nel formulario identificativo dei rifiuti (FIR) nella parte di propria competenza. Di conseguenza, l’intermediario non è responsabile per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura, a meno che queste non siano rilevabili con l’ordinaria diligenza. Conclusioni L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha chiarito che l’intermediario senza detenzione svolge un ruolo essenziale nel ciclo di gestione dei rifiuti, con una posizione autonoma di garanzia e un onere di vigilanza sulle operazioni effettuate dagli altri attori della filiera. Sebbene non sia direttamente responsabile per eventuali illeciti commessi da produttori o gestori di impianti, l’intermediario è tenuto a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di verifica e controllo per evitare di incorrere in responsabilità. Questa interpretazione rafforza il principio di corresponsabilità nella gestione dei rifiuti e impone agli intermediari di operare con la massima diligenza, garantendo trasparenza e legalità lungo tutta la filiera. Per le aziende che operano nel settore, risulta quindi fondamentale adottare procedure rigorose di controllo e documentazione, riducendo al minimo i rischi legali e ambientali legati alla gestione dei rifiuti.
26 marzo 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24680 del giugno 2023, ha confermato un importante principio in materia di gestione dei rifiuti, chiarendo che la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto deve basarsi su criteri oggettivi e non sulla volontà soggettiva del detentore. Il caso e la decisione della Suprema Corte La Terza Sezione Penale della Cassazione ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, emessa dal Tribunale di Brindisi. Il ricorrente sosteneva che il materiale in questione fosse un sottoprodotto e non un rifiuto, cercando di ottenere l'annullamento della condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che la qualifica di rifiuto non dipende dalla volontà del detentore, bensì dalle modalità oggettive con cui i materiali sono gestiti. La nozione di rifiuto secondo la normativa La Cassazione ha richiamato l'art. 183 del D.lgs. 152/2006, che definisce rifiuto "qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi". Si tratta di una definizione funzionale, che non si basa sulle caratteristiche intrinseche del materiale, ma sulla sua effettiva gestione e destinazione. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la Cassazione ha ribadito che il concetto di "disfarsi" deve essere interpretato in senso ampio per garantire un elevato livello di tutela ambientale, come previsto dall'art. 191, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dalla Direttiva 2008/98/CE. Sottoprodotto e rifiuto: differenze e implicazioni Per qualificare un materiale come sottoprodotto, devono essere soddisfatti i requisiti dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006. In particolare, il materiale deve derivare da un processo produttivo, essere destinato a un successivo utilizzo senza necessità di trattamento e soddisfare precisi criteri di qualità e sicurezza. Nel caso specifico, il materiale contestato era stato rinvenuto alla rinfusa su un terreno ed esposto agli agenti atmosferici, elementi che hanno portato la Corte a escludere la sua qualificazione come sottoprodotto e a confermare invece la natura di rifiuto. Precedenti Giurisprudenziali e conseguenze per le imprese La pronuncia si inserisce in un filone consolidato di giurisprudenza. Già nel 2020, con l'ordinanza n. 21289, la Cassazione aveva stabilito che un materiale diventa rifiuto nel momento stesso in cui il detentore si disfa di esso, indipendentemente dal fatto che sia depositato in un'area chiusa o recintata. Questo orientamento ha rilevanti implicazioni per le aziende che operano nel settore ambientale e nella gestione dei materiali di scarto. È fondamentale adottare procedure chiare per distinguere correttamente i rifiuti dai sottoprodotti e garantire una gestione conforme alla normativa, evitando il rischio di sanzioni penali. Conclusioni La sentenza n. 24680/2023 della Corte di Cassazione conferma un principio essenziale del diritto ambientale: la qualifica di rifiuto dipende da dati oggettivi e non dalla volontà del detentore. Questo approccio garantisce una maggiore tutela ambientale e impone alle imprese una gestione responsabile dei materiali di scarto. Per evitare sanzioni, è cruciale conoscere e applicare correttamente la normativa vigente in materia di rifiuti e sottoprodotti.
26 marzo 2025
Il trasporto di rifiuti rappresenta un settore regolamentato con estrema precisione dalla normativa ambientale, con particolare riferimento all'articolo 256 del D.lgs 152/06. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13310 del 30 marzo 2023) ha chiarito la distinzione tra le fattispecie di reato previste ai commi 1 e 4 dello stesso articolo, offrendo una chiave interpretativa rilevante per gli operatori del settore. Il caso analizzato dalla Cassazione La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un imprenditore che, pur essendo titolare di un'azienda regolarmente iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, aveva affidato il trasporto di rifiuti a un'impresa che aveva utilizzato un veicolo non autorizzato. Il giudice di merito aveva ritenuto configurabile il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.lgs 152/06. L'imputato, ricorrendo in Cassazione, ha contestato tale qualificazione, sostenendo che la sua condotta dovesse rientrare nel meno grave reato previsto dal comma 4, in quanto l'impresa incaricata era comunque autorizzata al trasporto dei rifiuti, sebbene con un veicolo non registrato. La decisione della Suprema Corte La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, operando un'analisi approfondita della normativa in materia di iscrizione all'Albo gestori ambientali. Ha evidenziato che la normativa vigente (DM 120/2014) stabilisce con chiarezza che le imprese autorizzate al trasporto di rifiuti possono svolgere tale attività solo con i veicoli indicati nell'autorizzazione. Pertanto, l'uso di un mezzo non autorizzato configura una violazione delle condizioni imposte, ma non equivale a un'attività di gestione illecita priva di titolo abilitativo. Per questo motivo, la condotta deve essere sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del D.lgs 152/06, e non ai sensi del comma 1, riservato alle ipotesi di assenza totale di autorizzazione. Le implicazioni della sentenza Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato (sentenze n. 33420/2021, n. 47836/2019 e n. 13232/2010), secondo cui la distinzione tra il reato di gestione illecita di rifiuti e quello meno grave di violazione delle prescrizioni autorizzative deve basarsi sulla natura della violazione. Se il trasporto viene effettuato in assenza di un'autorizzazione generale, si ricade nel reato di cui al comma 1. Se, invece, l'impresa è autorizzata, ma non rispetta alcune condizioni operative (ad esempio, l'uso di un mezzo non registrato), si configura la fattispecie attenuata del comma 4 . Obblighi del conferente e responsabilità dell'impresa di trasporto Un aspetto importante sottolineato dalla sentenza riguarda gli obblighi del conferente dei rifiuti. La normativa prevede che il soggetto che affida il trasporto debba verificare la targa del veicolo impiegato e assicurarsi che sia presente nell'autorizzazione dell'impresa incaricata. Il mancato rispetto di tale dovere di controllo può determinare responsabilità anche in capo al conferente. Conclusioni La sentenza n. 13310/2023 della Cassazione contribuisce a delineare in modo più chiaro il confine tra le diverse fattispecie di reato in materia di trasporto illecito di rifiuti. La corretta qualificazione giuridica della condotta è essenziale per garantire una giusta applicazione delle sanzioni e per fornire agli operatori del settore una guida utile al rispetto della normativa ambientale. Le imprese devono prestare particolare attenzione alla conformità dei veicoli utilizzati e all'obbligo di verifica delle autorizzazioni, per evitare di incorrere in sanzioni penali e amministrative.
Il RENTRi è un'opportunità per innovare e rendere la gestione dei rifiuti sostenibile ed efficiente.
Autore: LEONARDO DI CUNZOLO 13 gennaio 2025
Il RENTRi non è solo un adeguamento normativo, ma una reale opportunità per innovare e rendere la gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. Le imprese che abbracciano questa transizione avranno un vantaggio competitivo in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità e alla trasparenza.
BSN Consulting 42 supporta le aziende a conformarsi alla normativa RAEE, secondo il nuovo Accordo.
Autore: LEONARDO DI CUNZOLO 7 gennaio 2025
Le nuove disposizioni in fatto di RAEE segnano un significativo passo avanti per un sistema di gestione dei RAEE più efficiente e sostenibile. BSN CONSULTING 42 è pronta a supportare le aziende nel conformarsi a queste normative, offrendo soluzioni strategiche e operative per ottimizzare la gestione ambientale.
Modifiche al D.Lgs 213/2022: un'evoluzione verso sostenibilità e trasparenza nel gestire i rifiuti.
Autore: LEONARDO DI CUNZOLO 7 gennaio 2025
Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 213/2022 rappresentano un'importante evoluzione verso una maggiore sostenibilità e trasparenza nella gestione dei rifiuti. BSN CONSULTING 42 è pronta a supportare le aziende nell'adeguamento a queste nuove normative, offrendo consulenza personalizzata per garantire la conformità e migliorare i processi di gestione ambientale.
Sfide e responsabilità legate alla gestione dei mezzi di trasporto nel contesto delle normative.
Autore: LEONARDO DI CUNZOLO 7 gennaio 2025
Questo approfondimento mette in luce le sfide e le responsabilità legali legate alla gestione dei mezzi di trasporto nel contesto delle normative ambientali italiane. Se desideri ulteriori informazioni o consulenza su come proteggere la tua azienda da rischi legali, BSN CONSULTING 42 è a disposizione per supportarti.
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