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    <title>BSN Consulting 42 - Archivio NEWS batch 5</title>
    <link>https://www.bsnconsulting42.it</link>
    <description />
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    <item>
      <title>RENTri: i decreti attuativi del MASE che dettano le regole operative</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/rentri-i-decreti-attuativi-del-mase-che-dettano-le-regole-operative</link>
      <description>Analizza i decreti attuativi del MASE sul sistema RENTRI. Contatta BSN CONSULTING 42 per supporto e formazione su gestione rifiuti.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ﻿
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Prosegue l’approfondimento di
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          BSN CONSULTING 42
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          RENTRI
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ), introdotto dal
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          D.M. 4 aprile 2023, n. 59
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          .
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Dopo aver chiarito la struttura generale del sistema e i soggetti obbligati, analizziamo ora i
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          decreti direttoriali
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           che danno concreta attuazione al regolamento, definendo
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          modalità tecniche
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           e
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          scadenze operative
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          .
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Perché sono importanti i decreti attuativi?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           L’art. 21 del D.M. 59/2023 prevede che siano
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          decreti direttoriali del MASE
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a definire tutti gli aspetti operativi necessari per rendere pienamente funzionale il RENTRI.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Vediamo i principali provvedimenti finora emanati:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          1. Decreto Direttoriale n. 97/2023 (21 settembre)
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55357;&amp;#56393;
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Oggetto
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : Tempistiche di iscrizione al RENTRI e attivazione dei nuovi modelli
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Stabilisce le
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          scadenze ufficiali
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           per l’iscrizione dei soggetti obbligati e le date di
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          entrata in vigore dei nuovi registri e formulari
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          .
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Un documento fondamentale per chi vuole pianificare correttamente l’adeguamento normativo ed evitare sanzioni.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          2. Decreto Direttoriale n. 251/2023 (19 dicembre)
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55357;&amp;#56393;
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Oggetto
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : Istruzioni per la compilazione di registro e formulario
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Pubblicato il 31 dicembre sul sito del MASE, contiene due allegati cruciali:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Allegato 1
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Istruzioni per la corretta compilazione del registro di carico e scarico
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Allegato 2
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Guida alla compilazione del Formulario di identificazione rifiuti (FIR)
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Le indicazioni definiscono in modo dettagliato i
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          dati obbligatori
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          , la struttura dei documenti e le modalità di gestione quotidiana.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          3. Decreto Direttoriale n. 143/2023 (6 novembre)
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55357;&amp;#56393;
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Oggetto
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          : Gestione operativa e trasmissione dei dati
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Pubblicato il 7 novembre, introduce:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            Le
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           regole tecniche per la gestione digitale
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            dei registri e dei formulari
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            Le modalità di
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           trasmissione dei dati al RENTRI
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            Le procedure di
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           iscrizione e accesso
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            per i diversi operatori
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            I
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           requisiti informatici
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            per garantire l’interoperabilità del sistema
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           In altre parole, è il documento che spiega
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          come funzionerà il RENTRI nella pratica
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          , sia dal punto di vista organizzativo che informatico.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Cosa devono fare le imprese?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ➡️
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conoscere le scadenze di iscrizione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           previste per la propria categoria
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ➡️
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Studiare i nuovi modelli di registro e formulario
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           (anche se entreranno in vigore dal 15 dicembre 2024)
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ➡️
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Adeguare i sistemi informatici
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           alle regole di interoperabilità previste
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ➡️
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Formarsi
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           per gestire correttamente le nuove modalità di compilazione e trasmissione
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Il nostro consiglio
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Il nuovo RENTRI non è solo un adempimento in più, ma un
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          cambio di paradigma
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           nella gestione dei rifiuti. Non aspettare l’ultimo momento per adeguarti:
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          formazione, pianificazione e supporto tecnico
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           sono oggi più che mai strumenti strategici.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          BSN CONSULTING 42
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           è pronta ad accompagnare enti e imprese in ogni fase:
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          ✔️ Iscrizione al RENTRI
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          ✔️ Adeguamento documentale
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          ✔️ Implementazione tecnica
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          ✔️ Formazione operativa del personale
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          &amp;#55357;&amp;#56553; Contattaci per una consulenza personalizzata.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Cosa prevedono i provvedimenti direttoriali e come devono muoversi le imprese
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-1741075686-d1c28f24.jpg" length="343590" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:09:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/rentri-i-decreti-attuativi-del-mase-che-dettano-le-regole-operative</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-1741075686-d1c28f24.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RENTri e sistema sanzionatorio: cosa cambia per le imprese?</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/rentri-e-sistema-sanzionatorio-cosa-cambia-per-le-imprese</link>
      <description>Analizza il sistema RENTri e le sanzioni per le imprese. Contatta BSN CONSULTING per assistenza nella gestione degli obblighi normativi.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Analisi sul D.M. 4 aprile 2023, n.59
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Questo articolo conclude il nostro focus sul nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTri), affrontando uno degli aspetti più critici:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          il regime sanzionatorio
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          .
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           L’introduzione del RENTri non si limita a riorganizzare la tracciabilità dei rifiuti, ma comporta
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          nuovi obblighi e, di conseguenza, nuove sanzioni
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           per chi non si adegua. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 258, commi 10-12, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020..
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Chi è obbligato a iscriversi al RENTri?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La normativa prevede che debbano iscriversi e trasmettere i dati:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ol&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Impianti di trattamento rifiuti, pericolosi e non.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Tutti i produttori di rifiuti pericolosi.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Consorzi per il recupero e riciclo.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali, trattamento acque e fognature.*econdo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti.
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Sanzioni previste
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Il
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          comma 10 dell’art. 258
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           distingue tra diverse fattispecie di illecito:
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Omessa iscrizione al RENTri
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           :
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
           - Da 500 a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
           - Da 1.000 a 3.000 € per i rifiuti pericolosi
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Iscrizione fuori tempo massimo
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           :
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
           Sanzione per chi si iscrive oltre le scadenze previste dal D.M. 59/2023 e dal decreto direttoriale n. 97/2023.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Iscrizione non conforme alle modalità tecniche
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           :
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
           È sanzionata anche l’iscrizione che non rispetta le procedure indicate nell’allegato tecnico al decreto direttoriale n. 143/2023.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Mancata o incompleta trasmissione dei dati
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           :
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
           Anche in questo caso si applicano sanzioni pecuniarie analoghe a quelle dell’omessa iscrizione.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Le tempistiche di iscrizione: attenzione al calendario
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           A partire dal
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          15 giugno 2024
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          , i soggetti obbligati dovranno rispettare scadenze diverse in base alla propria categoria e dimensione:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Dal 18° mese + 60 giorni
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : aziende con più di 50 dipendenti e gestori di rifiuti.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Dal 24° mese + 60 giorni
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : produttori con più di 10 dipendenti.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Dal 30° mese + 60 giorni
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Un doppio binario di adempimenti
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Oltre alla tradizionale tenuta dei registri e formulari, il RENTri
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          aggiunge
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           l’obbligo di
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          trasmettere digitalmente i dati
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          secondo le tempistiche vigenti (10 giorni per produttori e trasportatori, 2 giorni per impianti di smaltimento/recupero).
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Cosa devono fare ora le imprese?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Il nuovo sistema non sostituisce i precedenti obblighi, ma li integra, rendendo il quadro normativo più articolato e sanzionabile.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55357;&amp;#56393;
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Verificare l’appartenenza alla categoria obbligata
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55357;&amp;#56393;
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Programmare l’iscrizione al RENTri nei tempi previsti
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55357;&amp;#56393;
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Organizzarsi per la trasmissione regolare dei dati
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Noi di
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          BSN CONSULTING 42
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           supportiamo enti e imprese nell’affrontare questa complessa transizione, offrendo consulenza operativa e strategica su ogni aspetto della normativa ambientale.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          &amp;#55357;&amp;#56553; Contattaci per un check-up gratuito della tua posizione RENTri.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-2169604882-a2e3cf0d.png" length="5215693" type="image/png" />
      <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:09:00 GMT</pubDate>
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      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-2169604882-a2e3cf0d.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RENTri: al via il nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/rentri-al-via-il-nuovo-sistema-di-tracciabilita-digitale-dei-rifiuti</link>
      <description>Scopri il sistema RENTri per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Adeguati alle normative con il supporto di BSN CONSULTING 42.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Cosa prevede il D.M. 59/2023 e chi è obbligato ad adeguarsi?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Con l’entrata in vigore del
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          D.M. 4 aprile 2023, n. 59
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023, prende forma un nuovo paradigma per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti in Italia: il
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          RENTri
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          , Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          &amp;#55357;&amp;#56517; A partire dal 15 giugno 2024, il sistema si attiverà progressivamente per tutte le categorie di soggetti obbligati, introducendo nuovi strumenti digitali e adempimenti che si affiancano a quelli tradizionali.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Cos'è il RENTri?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           È una piattaforma digitale gestita dal
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Ministero dell’Ambiente (MASE)
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           con il supporto dell’
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Albo Nazionale Gestori Ambientali
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          . L’obiettivo? Centralizzare e digitalizzare le scritture ambientali (registri e formulari), migliorando l’efficienza e la trasparenza nella tracciabilità dei rifiuti.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Cosa cambia nella pratica?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ✅
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Nuovi modelli digitali per
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          :
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 D.lgs. 152/06)
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Formulario identificazione rifiuto – FIR (art. 193 D.lgs. 152/06)
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ✅
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Tenuta digitale
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           dei registri e formulari
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Dal 15 dicembre 2024 sarà obbligatorio utilizzare i nuovi
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          format digitali
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           (con codice univoco e vidimazione elettronica).
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Fino ad allora si potranno continuare a usare i modelli cartacei attuali.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ✅
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Trasmissione dati all’ISPRA
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Tutti i dati confluiranno nel catasto rifiuti in modo automatizzato, migliorando i flussi informativi verso le autorità di controllo.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ✅
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Accesso in tempo reale per gli enti di controllo
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          .
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Chi è obbligato a iscriversi al RENTri?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Devono iscriversi entro scadenze differenziate:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ol&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Impianti di trattamento rifiuti
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Produttori di rifiuti pericolosi
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            (senza eccezioni)
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Trasportatori, commercianti e intermediari
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Consorzi di recupero e riciclo
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Produttori di rifiuti non pericolosi
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            da attività artigianali, industriali e impianti di trattamento acque/fogne
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55357;&amp;#56632; Sono
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          esonerati
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          :
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Imprenditori agricoli con volume d’affari &amp;lt; 8.000 €/anno
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Imprese ex art. 212 c.8
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con ≤ 10 dipendenti
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ❗ Gli esclusi possono comunque aderire
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          su base volontaria
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          .
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Tempistiche di iscrizione (a partire dal 15 giugno 2024):
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Entro 18 mesi + 60 giorni
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Imprese con &amp;gt;50 dipendenti e gestori rifiuti
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Entro 24 mesi + 60 giorni
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Imprese con &amp;gt;10 dipendenti
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Entro 30 mesi + 60 giorni
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Tutti gli altri soggetti obbligati.
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          E per i FIR (formulari)?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          &amp;#55357;&amp;#56633; Per i soggetti obbligati al RENTri:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Uso
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          digitale obbligatorio
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           , ma accompagnato da copia cartacea
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          durante il trasporto
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          , per consentire i controlli su strada.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55357;&amp;#56633; Per i soggetti
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          non obbligati
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          :
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Resta il formulario cartaceo, generato secondo le nuove regole (allegato II del D.M. 59/2023), vidimato digitalmente dalla Camera di Commercio.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          In sintesi
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Il RENTri rappresenta un’evoluzione significativa della normativa ambientale. Digitalizzazione, maggiore controllo e nuovi adempimenti si traducono in
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          un cambiamento profondo per le imprese
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          , che dovranno adeguare procedure e strumenti per non incorrere in sanzioni.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55356;&amp;#57263;
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          BSN CONSULTING 42 è al tuo fianco
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           per aiutarti a comprendere obblighi, scadenze e modalità operative del nuovo sistema.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           &amp;#55357;&amp;#56553; Contattaci per una
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          valutazione personalizzata
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           della tua posizione RENTri.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ﻿
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/rentri-al-via-il-nuovo-sistema-di-tracciabilita-digitale-dei-rifiuti</guid>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/consiglio-di-stato-sentenza-n-4691-del-29-maggio-2025-limpresa-di-gestione-e-manutenzione-dei-sistemi-di-depurazione-non-si-configura-come-produttore</link>
      <description>Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e 
manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore 
iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore.  
 
Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale 
chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori 
ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso 
dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sens</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1 della legge 6 giugno 1974, n.298. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La controversia nasce laddove l’impresa appellata, svolgendo attività di gestione e manutenzione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impianti di depurazione su diversi depuratori sul territorio, per l’effetto di tale attività manutentiva si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ritiene produttore iniziale di una serie di rifiuti tra i quali i residui di vagliatura (19.08.01), i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’eliminazione della sabbia (19.08.02), i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(19.08.05) oltre ad altre tipologie del capitolo 17. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto, la stessa, presentava istanza d’iscrizione presso la Sezione competente, alla cat.2bis 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’albo gestori ambientali, relativa ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti; in sintesi sostenendo di essere produttore iniziale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei residui della propria attività manutentiva. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Sezione regionale accoglieva parzialmente tale istanza d’iscrizione alla cat.2bis limitatamente ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti del capitolo Cer 17 mentre negava la stessa per i rifiuti conseguenti all’attività manutentiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presso gli impianti di depurazione (Cer 19) in quanto gli stessi, secondo la Sezione, non derivano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
direttamente e funzionalmente da tale attività e per i quali non è possibile riconoscere la qualifica di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttore iniziale di cui all’articolo 212 comma 8 del Dlgs n.152/06 e s.m.i. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Avverso tale decisione di diniego parziale emessa dalla Sezione regionale l’impresa presentava 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricorso gerarchico improprio ex art.23 DM 3 giugno 2014, n.120, che veniva rigettato dal Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale dell’Albo concordando con la decisione della Sezione per non aver concesso i codici del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
capitolo 19 per mancanza dei requisiti previsti per l’iscrizione in categoria 2bis. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Avverso tali provvedimenti l’impresa proponeva ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativo della Calabria che, ribaltando le decisioni dell’Albo, ha accolto il ricorso ritenendo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da una lettura del combinato disposto degli articoli 183, lett.f e g, 190 e 230 del Dlgs, n.152/06,il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto a cui è affidata l’attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione sia produttore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei residui derivanti da pulizia, dissabbiamento e disidratazione da cui originano i rifiuti quali fanghi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vaglio, sabbia.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il Ministero del’Ambiente proponeva ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del giudice di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
primo grado sostenendo che il produttore iniziale è colui che da origine al rifiuto e lo produce per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effetto diretto del proprio lavoro e l’autorizzazione al trasporto di tali rifiuti in categoria 2bis si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
realizza come fattispecie concreta a condizione che le operazioni di raccolta e trasporto costituiscano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’art.212, comma 8, testo unico ambientale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Ministero, fatta questa premessa sostiene nel ricorso che, in presenza di un impianto di depurazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al contrario di quanto sostenuto dall’impresa e dal Tar Calabria, non sia possibile considerare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttore iniziale il soggetto che effettua l’attività manutentiva dell’impianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A sostegno della propria posizione rileva, altresì, che con l’entrata in vigore del Dlgs.205/2010, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recante modifiche al Dlgs.n.152/06, è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutentiva sia tenuto all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del TUA cioè deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi in procedura ordinaria e non semplificata non essendo produttore iniziale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento accoglie l’appello e riforma la sentenza del Tar 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenendo che dall’analisi della legislazione vigente emerge la sussistenza di un regime specifico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva che è attività diversa da quella di produttore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti; ciò è confermato anche dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fatto che chi svolge tali attività, oltre all’obbligo di iscrizione in categoria ordinaria dell’Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali, ha l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n.298. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, afferma il supremo giudice amministrativo, l’impresa in questione è un produttore di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti ma non un produttore iniziale cioè non si configura come colui che da origine al rifiuto come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effetto diretto del proprio lavoro; nel caso in specie i rifiuti (cer capitolo 19) sono già esistenti in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
natura (all’interno dell’impianto di depurazione) e l’operatore si occupa solo della sua rimozione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 29 May 2025 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/consiglio-di-stato-sentenza-n-4691-del-29-maggio-2025-limpresa-di-gestione-e-manutenzione-dei-sistemi-di-depurazione-non-si-configura-come-produttore</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-4-del-20-maggio-2025-criteri-per-l-applicazione-dell-articolo-8-comma-2-del-dm-n-120-2014</link>
      <description>Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione 
dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. 
 
 Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 
2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle 
iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. 
La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, 
comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le 
imprese iscritt</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono svolgere anche le attività riconducibili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle categorie 2-bis e 3-bis, purché tali attività non comportino variazioni della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria, della classe o della tipologia dei rifiuti autorizzati. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato Nazionale, già intervenuto sul tema con le Deliberazioni n. 2 del 16 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
settembre 2015 e n. 5 del 19 dicembre 2024, con il nuovo provvedimento procede ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una revisione organica della disciplina, abrogando e sostituendo le precedenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deliberazioni, con l’obiettivo di riordinare e semplificare i procedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativi applicabili alle imprese del settore. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’adozione della nuova deliberazione si rende necessaria anche alla luce delle recenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 131 del 16 settembre 2024. In 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
particolare, l’articolo 14-bis, commi 7 e 10, ha disposto l’abrogazione della categoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3-bis, prevedendo che le attività di deposito preliminare alla raccolta e trasporto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
RAEE effettuate dai distributori e dai soggetti incaricati non siano più subordinate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. n. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/2006. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La deliberazione si articola in quattro articoli e definisce in maniera dettagliata i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
criteri applicativi relativi alle categorie di trasporto rifiuti disciplinate dalla normativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Articolo 1 – Iscrizione in Categoria 5 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 1 stabilisce che l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autotrasportatore per conto terzi, dotata di veicoli immatricolati ad uso di terzi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritta in categoria 5, può trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terzi e ai rifiuti dei quali risulti produttore iniziale o nuovo produttore, anche: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti nuovo produttore ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della categoria 4 o produttore iniziale ai sensi della categoria 2-bis;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
       rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oggetto di attività di commercio da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte dell’impresa o richiesti per trasporti funzionali agli impianti costituenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’attività economicamente prevalente.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il comma 2 precisa inoltre che le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio, o acquisiti in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lettera a), del Codice della Strada, possono essere iscritte in categoria 5 per il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui risultino produttori iniziali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o nuovi produttori;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oggetto di commercio o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionali agli impianti che rappresentano l’attività economicamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevalente dell’impresa.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Articolo 2 – Iscrizione in Categoria 4 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2 disciplina invece le imprese iscritte in categoria 4. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le imprese autorizzate al trasporto per conto terzi e dotate di veicoli immatricolati ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
uso di terzi possono trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e ai rifiuti dei quali risultino produttori iniziali o nuovi produttori, anche: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi riconducibili alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 2-bis, qualora l’impresa rivesta la qualifica di produttore iniziale;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 rifiuti speciali non pericolosi oggetto di commercio o richiesti per trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionali agli impianti costituenti l’attività economicamente prevalente.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il comma 2 prevede inoltre che le imprese dotate di veicoli ad uso proprio o in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
locazione per uso proprio possano trasportare: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi oggetto di commercio o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionali agli impianti aziendali;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 rifiuti speciali non pericolosi di cui risultino nuovi produttori;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui risultino produttori iniziali ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della categoria 2-bis.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Deliberazione n. 4/2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferma e consolida l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di autotrasporto di cose, già espresso dalla Corte di Cassazione – Seconda Sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Civile – con sentenza n. 13725 del 31 luglio 2012.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Secondo tale principio, l’iscrizione all’autotrasporto per conto terzi, nell’ambito delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie 4 e 5 dell’Albo, abilita anche all’esercizio del trasporto in conto proprio, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
senza necessità di ottenere un’ulteriore e distinta autorizzazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La nuova deliberazione rappresenta pertanto un importante intervento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificazione amministrativa e di razionalizzazione del sistema autorizzativo, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effetti rilevanti per gli operatori del settore della gestione e del trasporto dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 20 May 2025 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-4-del-20-maggio-2025-criteri-per-l-applicazione-dell-articolo-8-comma-2-del-dm-n-120-2014</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>La responsabilità dell’intermediario nella gestione dei rifiuti: orientamenti giurisprudenziali recenti</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-responsabilita-dellintermediario-nella-gestione-dei-rifiuti-orientamenti-giurisprudenziali-recenti</link>
      <description>Esplora le responsabilità dell'intermediario nella gestione rifiuti e le recenti sentenze. Contattaci per consulenze specializzate.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La gestione dei rifiuti è un processo articolato che coinvolge diversi attori, ognuno con specifiche responsabilità e obblighi normativi. Tra queste figure, l’intermediario senza detenzione svolge un ruolo chiave, fungendo da collegamento tra il produttore dei rifiuti e gli impianti di recupero o smaltimento. Negli ultimi anni, dottrina e giurisprudenza hanno contribuito a chiarire le sue responsabilità, delineando un quadro normativo sempre più preciso.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Il ruolo dell'intermediario nella filiera dei rifiuti
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Secondo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Responsabilità e posizione di garanzia dell'intermediario
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La giurisprudenza più recente, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 30582 del 3 agosto 2022 (Sez. III), ha ribadito che l’intermediario non è un mero passacarte tra produttore e gestore dell’impianto, ma assume una posizione di garanzia e corresponsabilità. In particolare, la sentenza evidenzia come l’intermediario debba vigilare sulla regolarità delle operazioni effettuate dagli altri attori della filiera e verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti coinvolti.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Questo implica una serie di obblighi specifici:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Verifica della documentazione
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : l’intermediario deve assicurarsi che il produttore abbia correttamente classificato e caratterizzato i rifiuti, attribuendo i codici CER adeguati e segnalando eventuali caratteristiche di pericolo.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Controllo delle autorizzazioni
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : prima di conferire i rifiuti a un impianto di destinazione, l’intermediario deve verificare che quest’ultimo disponga di autorizzazioni valide e compatibili con il tipo di rifiuti da gestire.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Tracciabilità e conformità delle operazioni
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : al termine delle operazioni, l’intermediario deve garantire che la documentazione di tracciabilità sia completa e conforme alle norme vigenti.
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Corresponsabilità e limiti di responsabilità
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Un punto centrale del dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguarda il grado di responsabilità dell’intermediario rispetto agli altri soggetti della filiera. La sentenza della Cassazione conferma che l’intermediario è corresponsabile delle operazioni di gestione dei rifiuti, ma solo nei limiti del suo potere di controllo e vigilanza. Questo significa che non può essere ritenuto responsabile per illeciti commessi dal produttore o dal gestore dell’impianto, a meno che non abbia omesso di esercitare la dovuta diligenza nei controlli di sua competenza.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          L’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativo alla tracciabilità dei rifiuti, stabilisce che ogni operatore è responsabile esclusivamente per le informazioni inserite nel formulario identificativo dei rifiuti (FIR) nella parte di propria competenza. Di conseguenza, l’intermediario non è responsabile per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura, a meno che queste non siano rilevabili con l’ordinaria diligenza.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conclusioni
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha chiarito che l’intermediario senza detenzione svolge un ruolo essenziale nel ciclo di gestione dei rifiuti, con una posizione autonoma di garanzia e un onere di vigilanza sulle operazioni effettuate dagli altri attori della filiera. Sebbene non sia direttamente responsabile per eventuali illeciti commessi da produttori o gestori di impianti, l’intermediario è tenuto a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di verifica e controllo per evitare di incorrere in responsabilità.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Questa interpretazione rafforza il principio di corresponsabilità nella gestione dei rifiuti e impone agli intermediari di operare con la massima diligenza, garantendo trasparenza e legalità lungo tutta la filiera. Per le aziende che operano nel settore, risulta quindi fondamentale adottare procedure rigorose di controllo e documentazione, riducendo al minimo i rischi legali e ambientali legati alla gestione dei rifiuti.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-639274105-0ffe2f44.jpg" length="527267" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 17:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-responsabilita-dellintermediario-nella-gestione-dei-rifiuti-orientamenti-giurisprudenziali-recenti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-639274105-0ffe2f44.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>La qualifica di rifiuto non va confusa con quella di sottoprodotto</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-qualifica-di-rifiuto-non-va-confusa-con-quella-di-sottoprodotto</link>
      <description>Scopri la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto secondo la Corte di Cassazione. Chiarimenti cruciali per le aziende nella gestione dei rifiuti.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24680 del giugno 2023, ha confermato un importante principio in materia di gestione dei rifiuti, chiarendo che la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto deve basarsi su criteri oggettivi e non sulla volontà soggettiva del detentore.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Il caso e la decisione della Suprema Corte
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La Terza Sezione Penale della Cassazione ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, emessa dal Tribunale di Brindisi. Il ricorrente sosteneva che il materiale in questione fosse un sottoprodotto e non un rifiuto, cercando di ottenere l'annullamento della condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che la qualifica di rifiuto non dipende dalla volontà del detentore, bensì dalle modalità oggettive con cui i materiali sono gestiti.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          La nozione di rifiuto secondo la normativa
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La Cassazione ha richiamato l'art. 183 del D.lgs. 152/2006, che definisce rifiuto "qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi". Si tratta di una definizione funzionale, che non si basa sulle caratteristiche intrinseche del materiale, ma sulla sua effettiva gestione e destinazione.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la Cassazione ha ribadito che il concetto di "disfarsi" deve essere interpretato in senso ampio per garantire un elevato livello di tutela ambientale, come previsto dall'art. 191, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dalla Direttiva 2008/98/CE.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Sottoprodotto e rifiuto: differenze e implicazioni
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Per qualificare un materiale come sottoprodotto, devono essere soddisfatti i requisiti dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006. In particolare, il materiale deve derivare da un processo produttivo, essere destinato a un successivo utilizzo senza necessità di trattamento e soddisfare precisi criteri di qualità e sicurezza.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Nel caso specifico, il materiale contestato era stato rinvenuto alla rinfusa su un terreno ed esposto agli agenti atmosferici, elementi che hanno portato la Corte a escludere la sua qualificazione come sottoprodotto e a confermare invece la natura di rifiuto.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Precedenti Giurisprudenziali e conseguenze per le imprese
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La pronuncia si inserisce in un filone consolidato di giurisprudenza. Già nel 2020, con l'ordinanza n. 21289, la Cassazione aveva stabilito che un materiale diventa rifiuto nel momento stesso in cui il detentore si disfa di esso, indipendentemente dal fatto che sia depositato in un'area chiusa o recintata.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Questo orientamento ha rilevanti implicazioni per le aziende che operano nel settore ambientale e nella gestione dei materiali di scarto. È fondamentale adottare procedure chiare per distinguere correttamente i rifiuti dai sottoprodotti e garantire una gestione conforme alla normativa, evitando il rischio di sanzioni penali.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conclusioni
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La sentenza n. 24680/2023 della Corte di Cassazione conferma un principio essenziale del diritto ambientale: la qualifica di rifiuto dipende da dati oggettivi e non dalla volontà del detentore. Questo approccio garantisce una maggiore tutela ambientale e impone alle imprese una gestione responsabile dei materiali di scarto. Per evitare sanzioni, è cruciale conoscere e applicare correttamente la normativa vigente in materia di rifiuti e sottoprodotti.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ﻿
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-1138822598-283b458c.jpg" length="470741" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 16:56:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-qualifica-di-rifiuto-non-va-confusa-con-quella-di-sottoprodotto</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>La responsabilità penale nel trasporto di rifiuti con mezzi non autorizzati: il chiarimento della Cassazione</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-responsabilita-penale-nel-trasporto-di-rifiuti-con-mezzi-non-autorizzati-il-chiarimento-della-cassazione</link>
      <description>Analizza la sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale nel trasporto di rifiuti. Contattaci per consulenze specializzate.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Il trasporto di rifiuti rappresenta un settore regolamentato con estrema precisione dalla normativa ambientale, con particolare riferimento all'articolo 256 del D.lgs 152/06. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13310 del 30 marzo 2023) ha chiarito la distinzione tra le fattispecie di reato previste ai commi 1 e 4 dello stesso articolo, offrendo una chiave interpretativa rilevante per gli operatori del settore.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Il caso analizzato dalla Cassazione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un imprenditore che, pur essendo titolare di un'azienda regolarmente iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, aveva affidato il trasporto di rifiuti a un'impresa che aveva utilizzato un veicolo non autorizzato. Il giudice di merito aveva ritenuto configurabile il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.lgs 152/06. L'imputato, ricorrendo in Cassazione, ha contestato tale qualificazione, sostenendo che la sua condotta dovesse rientrare nel meno grave reato previsto dal comma 4, in quanto l'impresa incaricata era comunque autorizzata al trasporto dei rifiuti, sebbene con un veicolo non registrato.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          La decisione della Suprema Corte
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, operando un'analisi approfondita della normativa in materia di iscrizione all'Albo gestori ambientali. Ha evidenziato che la normativa vigente (DM 120/2014) stabilisce con chiarezza che le imprese autorizzate al trasporto di rifiuti possono svolgere tale attività solo con i veicoli indicati nell'autorizzazione. Pertanto, l'uso di un mezzo non autorizzato configura una violazione delle condizioni imposte, ma non equivale a un'attività di gestione illecita priva di titolo abilitativo. Per questo motivo, la condotta deve essere sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del D.lgs 152/06, e non ai sensi del comma 1, riservato alle ipotesi di assenza totale di autorizzazione.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Le implicazioni della sentenza
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato (sentenze n. 33420/2021, n. 47836/2019 e n. 13232/2010), secondo cui la distinzione tra il reato di gestione illecita di rifiuti e quello meno grave di violazione delle prescrizioni autorizzative deve basarsi sulla natura della violazione. Se il trasporto viene effettuato in assenza di un'autorizzazione generale, si ricade nel reato di cui al comma 1. Se, invece, l'impresa è autorizzata, ma non rispetta alcune condizioni operative (ad esempio, l'uso di un mezzo non registrato), si configura la fattispecie attenuata del comma 4.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Obblighi del conferente e responsabilità dell'impresa di trasporto
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Un aspetto importante sottolineato dalla sentenza riguarda gli obblighi del conferente dei rifiuti. La normativa prevede che il soggetto che affida il trasporto debba verificare la targa del veicolo impiegato e assicurarsi che sia presente nell'autorizzazione dell'impresa incaricata. Il mancato rispetto di tale dovere di controllo può determinare responsabilità anche in capo al conferente.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conclusioni
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La sentenza n. 13310/2023 della Cassazione contribuisce a delineare in modo più chiaro il confine tra le diverse fattispecie di reato in materia di trasporto illecito di rifiuti. La corretta qualificazione giuridica della condotta è essenziale per garantire una giusta applicazione delle sanzioni e per fornire agli operatori del settore una guida utile al rispetto della normativa ambientale. Le imprese devono prestare particolare attenzione alla conformità dei veicoli utilizzati e all'obbligo di verifica delle autorizzazioni, per evitare di incorrere in sanzioni penali e amministrative.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-157437836-233fdf20.jpg" length="498764" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 16:53:00 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/legge-18-marzo-2025-n-40-legge-quadro-in-materia-di-ricostruzione-post-calamita</link>
      <description>Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post-
calamità. 
Comunicato del Mase del 17 maggio 2025.  
 
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in 
materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile. 
Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono 
un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si 
incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
calamità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comunicato del Mase del 17 maggio 2025.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
definire in via preventiva le modalità di gestione degli stessi facendo leva sull’esperienza del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passato ovvero attraverso i provvedimenti che sono stati adottati caso per caso anche nel più recente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più nel dettaglio la legge 40/25 classifica come rifiuti urbani non pericolosi, in deroga al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs152/06, e classificandoli con codice EER 20.03.99, i rifiuti generati da eventi calamitosi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusi quelli contenenti amianto, nonché quelli residuati dalla selezione di materiali contenenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amianto, matrici recuperabili, rifiuti pericolosi, rifiuti elettronici (Raee), pile e accumulatori. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al contempo, però, la legge non introduce deroghe automatiche relativamente all’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto (una delle fasi della gestione degli stessi) di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale tipologia di rifiuti, e pertanto, anche in contesti emergenziali occorrerà comunque ricorrere alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 191 del Testo Unico ambientale.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di fronte a tale novità legislative il Mase con il Comunicato del 17 giugno 2025, al fine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anticipare i tempi e rispondere immediatamente alla gestione di tali emergenze riducendo al minimo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gli interventi autorizzativi straordinari, ha disposto che le imprese iscritte in categoria 1 (raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto rifiuti urbani), qualora interessate, possono richiedere alle sezioni regionali competenti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’integrazione delle proprie autorizzazioni con il codice EER 20.03.99 quale” Rifiuto urbano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivante da eventi calamitosi (escluso quello derivante da amianto),nonché quello residuato dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Raee, delle pile e accumulatori, di cui alla Legge quadro n.40/2025. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più nel dettaglio le imprese interessate potranno presentare l’istanza di aggiornamento tramite il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
portale telematico (Agest) dell’Albo, accedendo alla propria area riservata e precisando nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relazione tecnica che la richiesta è motivata dall’adeguamento alla Legge quadro n.40/2025. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione è da sottolineare ancora una volta la prontezza di risposta dell’Albo gestori rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fornendo il necessario ed efficace supporto anche in un contesto emergenziale.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/legge-18-marzo-2025-n-40-legge-quadro-in-materia-di-ricostruzione-post-calamita</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Classificazione dei rifiuti e responsabilità del produttore: analisi della sentenza TAR Lombardia 17 marzo 2025, n. 898</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/classificazione-dei-rifiuti-e-responsabilita-del-produttore-analisi-della-sentenza-tar-lombardia-17-marzo-2025-n-898</link>
      <description>Classificazione dei rifiuti e responsabilità del produttore: analisi della sentenza 
TAR Lombardia 17 marzo 2025, n. 898 
 
La sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025 si inserisce nel 
consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti, 
ribadendo un principio fondamentale: l’obbligo di classificazione e caratterizzazione 
del rifiuto grava esclusivamente sul produttore e non sul gestore dell’impianto di 
trattamento. 
Il giudice amministrativo ha confermato come, alla luce della normativa comunitaria 
e nazionale vigente, la responsabilità di attribuire</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Classificazione dei rifiuti e responsabilità del produttore: analisi della sentenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
TAR Lombardia 17 marzo 2025, n. 898 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025 si inserisce nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ribadendo un principio fondamentale: l’obbligo di classificazione e caratterizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del rifiuto grava esclusivamente sul produttore e non sul gestore dell’impianto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il giudice amministrativo ha confermato come, alla luce della normativa comunitaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e nazionale vigente, la responsabilità di attribuire correttamente il codice al rifiuto e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di determinarne le caratteristiche qualitative e il grado di pericolosità spetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unicamente al soggetto che lo genera. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La classificazione del rifiuto rappresenta un adempimento preliminare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprescindibile, dal quale discendono tutte le successive fasi della gestione: dagli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obblighi documentali alle modalità di deposito temporaneo, dalla scelta degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operatori autorizzati (trasportatori e impianti) fino al regime sanzionatorio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicabile. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il sistema di classificazione si fonda su due criteri principali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 origine del rifiuto, che distingue tra rifiuti urbani e rifiuti speciali;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 pericolosità, che differenzia i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Elemento centrale del processo classificatorio è l’attribuzione del codice EER 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(Elenco Europeo dei Rifiuti, già CER), che deve avvenire attraverso un percorso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnico disciplinato dalla normativa europea e recepito nella legislazione nazionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’elenco europeo dei rifiuti, aggiornato da ultimo con la Decisione 2014/955/UE e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recepito nel D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, costituisce uno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
strumento fondamentale per la gestione dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La codifica EER è articolata in: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 20 capitoli, riferiti alle macro-attività economiche;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 un codice a sei cifre, così strutturato:  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o prime due cifre → attività di origine del rifiuto;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o seconde due cifre → processo produttivo;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o ultime due cifre → identificazione specifica del rifiuto.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Ai sensi dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il percorso corretto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classificazione prevede: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1. individuazione della fonte del rifiuto (capitoli 01–12 e 17–20);  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2. in assenza di corrispondenza, consultazione dei capitoli 13, 14 e 15 (rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasversali);  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3. ulteriore verifica nel capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti);  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4. utilizzo residuale dei codici “99” (rifiuti non specificati).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale procedimento deve essere guidato dal principio di specificità, scegliendo il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
codice che meglio descrive sia il processo produttivo sia le caratteristiche del rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’errata attribuzione del codice EER può determinare gravi conseguenze sotto il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
profilo amministrativo e penale, tra cui: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 conferimento del rifiuto a soggetti non autorizzati;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 trasporto effettuato da operatori non iscritti per quella specifica tipologia;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 trattamento presso impianti non abilitati a ricevere il rifiuto correttamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classificato.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre, la classificazione non dipende esclusivamente dalle caratteristiche chimico-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fisiche del rifiuto, ma richiede anche una conoscenza approfondita del processo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttivo che lo ha generato, elemento essenziale ai fini della corretta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso oggetto della pronuncia, il TAR Lombardia ha ritenuto illegittimo il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione imponeva al gestore di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impianto di trattamento di effettuare la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inclusa la verifica della presenza di inquinanti organici persistenti (POP). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il giudice ha accolto il ricorso del gestore, richiamando: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 l’art. 184, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Secondo il TAR, la caratterizzazione del rifiuto presuppone la conoscenza del ciclo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttivo che lo ha originato, elemento che è nella disponibilità esclusiva del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttore e non del gestore dell’impianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ne consegue che il gestore: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 non è tenuto né legittimato a effettuare attività di classificazione;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 deve limitarsi a verificare la conformità formale e autorizzativa dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferiti.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La sentenza in esame ribadisce un principio di fondamentale rilevanza operativa: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la responsabilità della classificazione del rifiuto è in capo al produttore e non può 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere trasferita, neppure tramite prescrizioni amministrative, al gestore dell’impianto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di destino. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Qualsiasi atto amministrativo che imponga al gestore obblighi propri del produttore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
risulta pertanto illegittimo e suscettibile di annullamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/classificazione-dei-rifiuti-e-responsabilita-del-produttore-analisi-della-sentenza-tar-lombardia-17-marzo-2025-n-898</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025: Regolamento per lo svolgimento dei controlli campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-2-del-6-marzo-2025-regolamento-per-lo-svolgimento-dei-controlli-campione-sulla-veridicita-delle-dichiarazioni-sostitutive-di-certifica</link>
      <description>Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025: Regolamento per lo svolgimento dei 
controlli campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
e di atto di notorietà. 
 
 Con la delibera in commento il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha aggiornato il 
Regolamento che,  in attuazione di quanto previsto dagli art.71 e 72 del D.P.R. 445/2000, disciplina 
i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
all</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025: Regolamento per lo svolgimento dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
controlli campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e di atto di notorietà. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Con la delibera in commento il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha aggiornato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Regolamento che,  in attuazione di quanto previsto dagli art.71 e 72 del D.P.R. 445/2000, disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo nazionale gestori ambientali modificando ed integrando il precedente Regolamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adottato con Deliberazione n.1 del 22 aprile 2015, che in sostanza cessa di avere efficacia  dal 1 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luglio 2025. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale nuova disciplina nasce dalla necessità di adeguarsi sia alle recenti evoluzioni normative 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativamente ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai candidati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
risultati idonei alle verifiche iniziali per responsabili tecnici di cui all’art.13 del DM 120/2014, sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per ovviare alla temporaneità della previgente disposizione che aveva una durata di un solo anno.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La finalità di tale provvedimento è quello di garantire la massima efficacia dell’azione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all’ottenimento dei benefici di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualunque specie e di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, fermo restando l’obbligo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per le Sezioni regionali e provinciali, di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera prevede un ambito di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguenti fattispecie che, di converso, dovranno essere sottoposte a controllo puntuale, e più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art.10, comma 2, lettere d),e),f) e g), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
DM120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero reati ostativi, regolarità contributiva, insussistenza di provvedimenti antimafia, stato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
liquidazione o altre procedure concorsuali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa, il quale sia cittadino extra UE, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolarmente soggiornante in Italia. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di converso i legali rappresentanti di imprese,richiedenti l’iscrizione, il rinnovo o variazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo, i quali siano cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia, possono rilasciare tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipi di dichiarazioni solo se inerenti a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di soggetti pubblici italiani.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Ogni Sezione regionale e provinciale effettua i controlli su tutte le dichiarazioni sostitutive di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
certificazioni presentate dai candidati risultati idonei alle verifiche iniziali per responsabili tecnici di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’art.13 del DM n.120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali controlli saranno effettuati anche sui titoli di studio dei candidati che hanno superato le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche iniziali per Responsabili tecnici; tale tipo di controllo consentirà anche di verificare se lo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesso sia stato posto in essere da un'altra Sezione regionale in quanto un Responsabile tecnico può 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avere una pluralità di incarichi presso imprese iscritte in altre Sezioni sul territorio nazionale.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per quanto concerne le tipologie e modalità viene stabilito che le Sezioni effettueranno controlli a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
campione, con estrazione casuale elaborata informaticamente, sulle dichiarazioni rese con cadenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
almeno trimestrale, mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
detenuti dall’amministrazione certificante. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Qualora le informazioni contenute nelle dichiarazioni non siano certificabili o attestabili da altro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto pubblico o privato, il responsabile del procedimento può chiedere all’interessato la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produzione di documenti originali oppure effettuare controlli attraverso i competenti organi della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblica amministrazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso in cui il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli sulle dichiarazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostitutive, rilevi irregolarità, imprecisioni o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni; qualora l’interessato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non provveda entro tale termine, la Sezione adotta i relativi provvedimenti di competenza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Qualora, invece, dall’esito del controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale, ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.21 del DM 120/2014, procede all’emanazione del provvedimento di decadenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’interessato dei benefici eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento necessario all’applicazione di quanto previsto all’art.76 del DPR 445/2000. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le comunicazioni alle imprese circa l’applicazione del regolamento devono avvenire tramite posta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettronica certificata (PEC) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-2-del-6-marzo-2025-regolamento-per-lo-svolgimento-dei-controlli-campione-sulla-veridicita-delle-dichiarazioni-sostitutive-di-certifica</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>RENTRi: La Rivoluzione Digitale nella Tracciabilità dei Rifiuti</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/rentri-la-rivoluzione-digitale-nella-tracciabilita-dei-rifiuti</link>
      <description>Il RENTRi non è solo un adeguamento normativo, ma una reale opportunità per innovare e rendere la gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. Le imprese che abbracciano questa transizione avranno un vantaggio competitivo in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità e alla trasparenza.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Il
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          RENTRi
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           (“Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti”) è destinato a cambiare radicalmente il modo in cui le imprese italiane gestiscono i rifiuti, trasformando un obbligo normativo in un'opportunità strategica. Introdotto dal
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Decreto Legislativo 116/2020
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          , questo sistema digitale nasce per garantire maggiore trasparenza, efficienza e sostenibilità nella gestione dei rifiuti, in linea con gli standard europei dell'economia circolare.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Cosa Cambia con il RENTRi?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Il RENTRi rappresenta una svolta per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti, con l'obiettivo di tracciare ogni passaggio del ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione fino al recupero o allo smaltimento.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Le principali innovazioni includono:
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Digitalizzazione dei processi
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Addio ai formulari e ai registri cartacei, sostituiti da una piattaforma elettronica centralizzata.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Geolocalizzazione obbligatoria
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Entro il 31 dicembre 2025, i mezzi di trasporto dei rifiuti dovranno essere dotati di sistemi di geolocalizzazione per monitorare i percorsi in tempo reale.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Trasparenza totale
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : La registrazione digitale consente un controllo rigoroso dei flussi, prevenendo traffici illeciti e irregolarità.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Chi Sono i Soggetti Coinvolti?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Il RENTRi interessa:
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Produttori di rifiuti
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Industrie, imprese agricole e pubbliche amministrazioni che generano rifiuti.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Trasportatori
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Aziende che movimentano rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Impianti di smaltimento e recupero
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Destinazioni finali per il trattamento dei rifiuti.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Commercianti e intermediari
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Soggetti che operano nel commercio di rifiuti senza gestirne direttamente il trasporto o lo stoccaggio.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Vantaggi del RENTRi per le Imprese
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Conformità normativa
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : L'adesione al RENTRi riduce il rischio di sanzioni, assicurando il rispetto delle normative ambientali.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Efficienza operativa
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : La digitalizzazione semplifica i processi, riducendo i costi e migliorando la gestione logistica.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Reputazione aziendale
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Dimostrare impegno verso la sostenibilità rafforza la fiducia di clienti, investitori e partner.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Monitoraggio in tempo reale
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : I sistemi di geolocalizzazione garantiscono un controllo continuo sulle attività di trasporto e gestione.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Prepararsi al Cambiamento
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Per le imprese è cruciale:
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Aggiornare i processi interni
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Implementare software di gestione compatibili con il RENTRi.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Formare il personale
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Garantire che i dipendenti siano pronti ad adottare i nuovi strumenti digitali.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Investire nella tecnologia
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : Dotare i mezzi di trasporto di dispositivi di geolocalizzazione e sistemi di monitoraggio.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Il RENTRi non è solo un adeguamento normativo, ma una reale opportunità per innovare e rendere la gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. Le imprese che abbracciano questa transizione avranno un vantaggio competitivo in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità e alla trasparenza.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          ⚡ È il momento di agire! Trasforma l'obbligo in opportunità e rendi la tua azienda protagonista della rivoluzione ambientale.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Dott. Leonardo DI CUNZOLO
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Amministratore Unico di BSN Consulting 42 S.r.l.
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/LDccxhkQaMrm5-5gv_l5puHz2jE97bDWTs9hvwt6qHdGQzKIlXgkabSTvnDzSOIiPGfBfU0YGFiNI9qGmcKFsr8RXlzlAIXbHz0W-i1Cdct9GVnlZ7nC0exDS-dl-8zFkCJS0RfwBiS4g0y-VeFAxPPkFKg3QgQga58co86mXU0-c2117aba.jpg" length="117524" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 11:41:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/rentri-la-rivoluzione-digitale-nella-tracciabilita-dei-rifiuti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/LDccxhkQaMrm5-5gv_l5puHz2jE97bDWTs9hvwt6qHdGQzKIlXgkabSTvnDzSOIiPGfBfU0YGFiNI9qGmcKFsr8RXlzlAIXbHz0W-i1Cdct9GVnlZ7nC0exDS-dl-8zFkCJS0RfwBiS4g0y-VeFAxPPkFKg3QgQga58co86mXU0-c2117aba.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Gestione dei RAEE: breve disamina dei recenti interventi normativi in materia</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/gestione-dei-raee-breve-disamina-dei-recenti-interventi-normativi-in-materia</link>
      <description>Le nuove disposizioni in fatto di RAEE segnano un significativo passo avanti per un sistema di gestione dei RAEE più efficiente e sostenibile. BSN CONSULTING 42 è pronta a supportare le aziende nel conformarsi a queste normative, offrendo soluzioni strategiche e operative per ottimizzare la gestione ambientale.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Nuovo accordo per la gestione dei RAEE: efficienza e premialità per un sistema sostenibile
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Il 30 settembre, in applicazione dell’articolo 15 del D.lgs. 49/2014, è stato firmato il nuovo Accordo di Programma fra Anci, i produttori di AEE, le aziende di raccolta e il Centro di Coordinamento (CdC). Questo accordo, valido per il triennio 2022-2025, introduce significative novità nella gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), puntando su una maggiore efficienza e sull’incremento della raccolta a livello nazionale.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Novità operative per i RAEE Dual Use
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Una delle innovazioni più rilevanti riguarda i RAEE dual use, cioè quei rifiuti che possono essere utilizzati sia da nuclei domestici che da altri utilizzatori. I centri di raccolta hanno ora l'obbligo di garantire l'accesso a questa tipologia di RAEE, accompagnato dalla sottoscrizione di un’autocertificazione che semplifica il processo di conferimento, rispettando le normative vigenti.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Premialità per i soggetti virtuos
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          L'accordo introduce un sistema di premi suddiviso in due categorie:
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ol&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Categoria CU1
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : include i soggetti che assicurano la disponibilità alla distribuzione, la presenza di un calendario valido per i ritiri, la saturazione delle soglie e la sottoscrizione delle autocertificazioni.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Categoria CU2
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           : attiva da gennaio 2023, comprende i soggetti che, oltre ai requisiti di CU1, garantiscono attività di microraccolta documentata sul portale del CdC RAEE.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          I premi economici variano in base alla categoria e aumentano progressivamente nel triennio, incentivando una gestione più efficiente dei rifiuti..
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Incentivi per l'implementazione del sistema EMAS
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           Il
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Decreto Ministeriale del 15 giugno 2022
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ha introdotto disposizioni per incentivare l’adozione volontaria di sistemi certificati di gestione ambientale (EMAS) da parte delle imprese di trattamento RAEE. Le aziende interessate possono accedere a contributi economici presentando la documentazione necessaria per avviare la procedura di certificazione EMAS, con un contributo massimo di 15.000 euro per impresa.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Aggiornamento dei raggruppamenti RAEE
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Dal 5 maggio 2023, il Decreto Ministeriale 20 febbraio 2023, n.40 ha aggiornato i raggruppamenti dei rifiuti RAEE, adeguandoli all'estensione del campo di applicazione della normativa, che dal 15 agosto 2018 include tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo aggiornamento stabilisce anche l’attribuzione dei codici EER, indipendentemente dalle condizioni fisiche dei rifiuti al momento del conferimento.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Chiarimenti sul trattamento dei RAEE
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Un recente chiarimento del MASE ha precisato che il trattamento dei RAEE include le pile integrate nelle apparecchiature al momento della decisione di eliminarle, ma non quelle scorporate durante il pretrattamento.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conclusione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Il nuovo Accordo di Programma e le recenti disposizioni normative rappresentano un passo importante verso un sistema di gestione dei RAEE più efficiente e sostenibile. BSN CONSULTING 42 è a disposizione per supportare le aziende nell'adeguamento alle nuove normative, offrendo consulenza e soluzioni personalizzate per migliorare la gestione ambientale.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continuate a seguire il nostro blog e rimanete informati su tutte le novità riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e le normative correlate.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-GettyImages-1352362769-0334bffb.jpg" length="272372" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 16:42:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/gestione-dei-raee-breve-disamina-dei-recenti-interventi-normativi-in-materia</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-GettyImages-1352362769-0334bffb.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213: disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 116/2020 di attuazione della Direttiva 851/2018</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/il-d-lgs-23-dicembre-2022-n-213-disposizioni-integrative-e-correttive-al-d-lgs-116-2020-di-attuazione-della-direttiva-851-2018</link>
      <description>Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 213/2022 rappresentano un'importante evoluzione verso una maggiore sostenibilità e trasparenza nella gestione dei rifiuti. BSN CONSULTING 42 è pronta a supportare le aziende nell'adeguamento a queste nuove normative, offrendo consulenza personalizzata per garantire la conformità e migliorare i processi di gestione ambientale.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recanti disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851.
          &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Decreto Legislativo 213/2022: Le Novità per la Gestione dei Rifiuti e la Tracciabilità Ambientale
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Dal 16 giugno 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 213/2022, apportando modifiche e integrazioni al precedente Decreto Legislativo 116/2020, parte del pacchetto economia circolare. Questi aggiornamenti segnano un ulteriore passo verso una gestione più efficiente e tracciabile dei rifiuti in Italia, influenzando sia gli aspetti normativi sia quelli operativi.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Principali Modifiche Normative:
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ol&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Raccolta Differenziata e Incenerimento
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
           L'articolo 205, comma 6-bis, ora prevede che i rifiuti raccolti in modo differenziato non possano essere inceneriti, a meno che non provengano da successive operazioni di trattamento, dove l'incenerimento garantisca il miglior risultato ambientale in conformità all'articolo 179 del d.lgs 152/06.
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Autorizzazioni Uniche e Recer
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
           Gli articoli 208 e 214 sono stati aggiornati per includere la necessità di comunicare al Recer (Registro Nazionale delle Autorizzazioni) le autorizzazioni per gli impianti di smaltimento, oltre a quelli di recupero. Questo garantisce una maggiore trasparenza e tracciabilità delle attività autorizzate.
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Tracciabilità dei Rifiuti e Rentri
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
           Il
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Rentri
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
            (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) diventa centrale nella gestione della tracciabilità, con nuove disposizioni che abrogano l’articolo 6 del D.L. 135/2018 e integrano il contenuto nell’articolo 188-bis. Il Rentri sarà gestito dal
           &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Mase
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           con il supporto tecnico dell'Albo Gestori Ambientali, e i soggetti obbligati all'iscrizione dovranno pagare un diritto di segreteria e un diritto annuale.
           &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
           Registro Cronologico di Carico e Scarico
          &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
           L'articolo 190 introduce obblighi più dettagliati per la registrazione delle quantità prodotte e trattate per ogni tipologia di rifiuto. Viene inoltre specificato che gli adempimenti procedurali indicati per determinati soggetti saranno validi anche ai fini della comunicazione Mud.
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
          Implicazioni per le aziende
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Questi aggiornamenti normativi richiedono alle aziende un’attenzione particolare nella gestione e nella tracciabilità dei rifiuti. La corretta registrazione e comunicazione dei dati relativi ai rifiuti prodotti e trattati diventano fondamentali per evitare sanzioni e garantire la conformità alle nuove disposizioni.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conclusione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 213/2022 rappresentano un'importante evoluzione verso una maggiore sostenibilità e trasparenza nella gestione dei rifiuti. BSN CONSULTING 42 è pronta a supportare le aziende nell'adeguamento a queste nuove normative, offrendo consulenza personalizzata per garantire la conformità e migliorare i processi di gestione ambientale.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continuate a seguire il nostro blog e rimanete informati su tutte le novità riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e le normative correlate.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-GettyImages-1436071375-b61f5537.jpg" length="736867" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 16:07:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/il-d-lgs-23-dicembre-2022-n-213-disposizioni-integrative-e-correttive-al-d-lgs-116-2020-di-attuazione-della-direttiva-851-2018</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>La confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti non è sempre obbligatoria</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-confisca-del-veicolo-utilizzato-per-il-trasporto-illecito-dei-rifiuti-non-e-sempre-obbligatoria</link>
      <description>Questo approfondimento mette in luce le sfide e le responsabilità legali legate alla gestione dei mezzi di trasporto nel contesto delle normative ambientali italiane. Se desideri ulteriori informazioni o consulenza su come proteggere la tua azienda da rischi legali, BSN CONSULTING 42 è a disposizione per supportarti.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          La confisca dei mezzi di trasporto: obbligatorietà e ruolo del terzo estraneo
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Nel panorama normativo italiano, la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per il reato di trasporto illecito di rifiuti è disciplinata dall’articolo 259, comma 2, del d.lgs 152/2006. Questa disposizione stabilisce la confisca obbligatoria del veicolo usato per commettere il reato, come conseguenza di una sentenza di condanna o di un patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. Tuttavia, l’applicazione di questa sanzione nei confronti di terzi proprietari del mezzo è più complessa e ha dato luogo a una significativa evoluzione giurisprudenziale.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          La posizione del terzo estraneo al reato
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Quando il mezzo di trasporto appartiene a un terzo che non è coinvolto nel reato, la confisca non può essere automatica. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, affinché la confisca possa essere disposta, è necessario dimostrare che il terzo non abbia rispettato gli obblighi di diligenza e che non sia in buona fede. In altre parole, il proprietario del veicolo deve dimostrare di essere totalmente estraneo all’uso illecito del mezzo e di non avere avuto alcuna negligenza nel consentirne l'uso.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Le sentenze della corte di cassazione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Una pronuncia significativa è quella della Corte di Cassazione (sentenza n. 1475 dell'11 gennaio 2013), che ha escluso la confisca obbligatoria per il terzo incolpevole, richiamando l’articolo 240 del codice penale. Questo articolo stabilisce che la confisca non si applica se le cose appartengono a persone estranee al reato e in buona fede.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla sentenza n. 30936 del 6 novembre 2020, che ha ribadito l’importanza per il proprietario del mezzo di verificare con prudenza l’idoneità del soggetto a cui viene ceduto il veicolo. Più recentemente, la sentenza n. 47685 del 16 dicembre 2022 ha confermato che la confisca del mezzo di trasporto appartenente a un terzo estraneo non può essere disposta in assenza di violazioni degli obblighi di diligenza o di indizi di connivenza con il reato.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Implicazioni per le aziende
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La normativa e la giurisprudenza pongono implicazioni significative per le aziende proprietarie di veicoli. In particolare, le società devono attuare misure di controllo rigorose per garantire che i loro mezzi non siano utilizzati illecitamente. Questo è particolarmente rilevante nel contesto di contratti di leasing, dove il concedente può essere considerato terzo estraneo in buona fede, ma solo se dimostra di aver adottato adeguate misure di verifica e controllo.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conclusione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Questo approfondimento mette in luce le sfide e le responsabilità legali legate alla gestione dei mezzi di trasporto nel contesto delle normative ambientali italiane. Se desideri ulteriori informazioni o consulenza su come proteggere la tua azienda da rischi legali, BSN CONSULTING 42 è a disposizione per supportarti.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continuate a seguire il nostro blog e rimanete informati su tutte le novità riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e le normative correlate.
          &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
           ﻿
          &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-226453493_lel-08e1d703.jpg" length="541698" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 15:58:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-confisca-del-veicolo-utilizzato-per-il-trasporto-illecito-dei-rifiuti-non-e-sempre-obbligatoria</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>La Corte di Cassazione con la sentenza n.520 del 7 gennaio 2025 conferma l’illecità del trasporto senza autorizzazione.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-corte-di-cassazione-con-la-sentenza-n-520-del-7-gennaio-2025-conferma-lillecita-del-trasporto-senza-autorizzazione</link>
      <description>La Corte di Cassazione con la sentenza n.520 del 7 gennaio 2025 conferma 
l’illecità del trasporto senza autorizzazione.       
  
La pronuncia in commento prende avvio dalla sentenza del 12 aprile 2023 con la quale la Corte di 
appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado condannando 
l’imputato per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, in relazione all’attività 
di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 
Veniva presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza  
Il tribunale di prima face dopo a</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La Corte di Cassazione con la sentenza n.520 del 7 gennaio 2025 conferma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’illecità del trasporto senza autorizzazione.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La pronuncia in commento prende avvio dalla sentenza del 12 aprile 2023 con la quale la Corte di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado condannando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’imputato per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, in relazione all’attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Veniva presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il tribunale di prima face dopo aver ribadito, sulla scia di consolidati principi giurisprudenziali, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il reato contestato all’imputato è da annoverare tra i reati comuni e ad effetto istantaneo per il cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
perfezionamento è sufficiente la sussistenza anche di un solo episodio di trasporto in assenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prescritta autorizzazione, conclude per la condanna dell’imputato per il reato ascrittogli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione sostenendo l’occasionalità della condotta che, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto tale, mancante il carattere della sistematicità e ripetitività della stessa, ne escluderebbe la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilevanza penale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di diverso avviso è stata la suprema Corte che con la sentenza in commento conferma la condanna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’imputato per il trasporto non autorizzato di rifiuti propri di cui all’art.256, comma 1, lett.a), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.n.152/06, conclude che è sufficiente anche una sola condotta seppur occasionale a configurare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la fattispecie delittuosa contestata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La suprema Corte richiamando il costante orientamento della giurisprudenza sia di merito che di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legittimità, in linea con le precedenti pronunce della III Sezione Penale, si concentra sulla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
configurabilità del reato per un solo trasporto occasionale non autorizzato di rifiuti, sostenendo che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il reato di cui all’art.256, comma 1, lett,a) del DLS 152/06 e s.m.i. si perfeziona nel momento in cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
si realizza la singola condotta tipica, ovvero il trasporto di rifiuti è da considerarsi istantaneo e per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la cui realizzazione è sufficiente un unico trasporto abusivo.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sostiene la Corte che stante la natura di illecito istantaneo del reato contravvenzionale ascritto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’imputato, anche una sola condotta, integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consentirne il perfezionamento, al contrario di una continuativa ed organizzata attività abusiva di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 260, comma 1, del Dlgs 152/06 ovvero il reato di traffico illecito di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Secondo il giudice di legittimità non salva l’azienda la mera occasionalità del trasporto, se la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
movimentazione abusiva del rifiuto è indice di un minimo di organizzazione che faccia desumere
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      che non ci trovi di fronte ad una condotta estemporanea e assolutamente occasionale ma ad una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività che potrebbe essere reiterata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al riguardo la Corte si richiama ad indici sintomatici della gestione illecita che ne escludono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’occasionalità ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la provenienza del rifiuto da un’attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’abusiva gestione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) il numero di soggetti coinvolti nell’attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) l’ingente quantità di rifiuti, denotante lo svolgimento di un’attività implicante un minimum 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita di materiali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) le caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raggruppamento, cernita, deposito.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-corte-di-cassazione-con-la-sentenza-n-520-del-7-gennaio-2025-conferma-lillecita-del-trasporto-senza-autorizzazione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Legge 14 novembre 2024, n.166-Conversione del D.L.16 settembre 2024, n.131 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea” Modifiche normative relative all...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/legge-14-novembre-2024-n-166-conversione-del-d-l-16-settembre-2024-n-131-disposizioni-urgenti-per-lattuazione-di-obblighi-derivanti-da-atti-dellunione</link>
      <description>Legge 14 novembre 2024, n.166-Conversione del D.L.16 settembre 2024, n.131 
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione 
europea” 
Modifiche normative relative alla gestione dei RAEE 
 
Con la legge 14 novembre 2024,n.166 con la quale è stato convertito con modifiche il decreto legge 
16 settembre 2024, n.131,(detto Salva infrazioni) il nostro paese ha dato attuazione ad obblighi 
derivanti da disposizioni urgenti derivanti da atti dell’Unione europea e al contempo dando risposta 
a procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. 
Quest</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Legge 14 novembre 2024, n.166-Conversione del D.L.16 settembre 2024, n.131 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
europea” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Modifiche normative relative alla gestione dei RAEE 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la legge 14 novembre 2024,n.166 con la quale è stato convertito con modifiche il decreto legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
16 settembre 2024, n.131,(detto Salva infrazioni) il nostro paese ha dato attuazione ad obblighi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivanti da disposizioni urgenti derivanti da atti dell’Unione europea e al contempo dando risposta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questa norma nel suo complesso articolato,contiene rilevanti novità all’articolo 14-bis,nell’ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);con essa sono state 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apportate modifiche al D.lgs n.49/2014 riscrivendone l'articolo 11.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ma prima di esaminarle occorre ricordare che la gestione dei RAEE si basa su un sistema multi-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consortile costituito da Sistemi collettivi,finanziati dai produttori di AEE e che per conto di questi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assolvono alle responsabilità previste sul finanziamento e al corretto avvio al trattamento di tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il sistema è regolato e coordinato dal Centro di Coordinamento Raee (CdC) sotto la vigilanza del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell’Economia e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il CdC rappresenta il punto di riferimento di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei Raee e opera in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
forza di specifici accordi previsti dalla normativa vigente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esaminiamo ora il contenuto vigente dell’art.11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi “uno contro uno e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
uno contro zero” del D.lgs 49/2014 riscritto alla luce delle nuove disposizioni di cui sopra: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova Aee, il ritiro gratuito, in ragione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. L’attività di ritiro gratuito può 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati da i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei Raee professionali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I distributori con superficie di vendita AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ritiro dei Raee di piccolissime dimensioni proveniente da nuclei domestici a titolo gratuito e senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente. Tale attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
base volontaria, anche per singole tipologie di Raee, dai distributori con superficie di vendita al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dettaglio inferiore ai 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di comunicazione a distanza.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      I distributori,ivi compresi coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l’obbligo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche tramite avvisi posti nei locali commerciali oppure mediante apposite comunicazioni nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio sito internet. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso di uno contro zero, i distributori sono tenuti altresì ad informare i consumatori dell’assenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’obbligo di acquistare altra o analoga merce. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nella definizione di raccolta ai sensi dell’art.183, comma 1, lettera o), del D.LGS 152/06, è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei Raee effettuato dai distributori per i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ritirati presso i locali del proprio punto vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al CdC nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità quanto previsto, ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fini del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sula base dei decreti adottati ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.183, comma 1, lettera mm), del Dlgs 152/06, o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articoli 208, 212, 213 e 216  e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimo decreto o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori non si applicano gli articoli 208, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
212,213 e 216 e le disposizioni del titolo III- bis della parte sconda del medesimo decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legislativo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I rifiuti ritirati possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessa area di deposito preliminare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire a scelta del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
depositato raggiunge i 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’allegato 1 annesso al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto ministeriale 20 febbraio 2023, n.40. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ritirato e depositato non raggiunge i 3.500 kg. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I dati annuali relativi al peso dei Raee ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
distributore per tre anni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pavimentato, nel quale i Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
appositi sistemi di copertura, anche mobili,nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 187, comma 1, del Dlgs 152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
preliminare alla raccolta da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vigenti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I distributori ed i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro secondo le descritte modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non sono soggetti all’obbligo d tenuta dei registro cronologico di carico e scarico di cui all’art.190 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del codice ambientale, né all’obbligo di comunicazione di cui all’art.189, comma 3, (MUD), e non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono tenuti ad iscriversi al RENTRI. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali, di cui all’articolo 212 del D.lgs 152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il trasporto di questi rifiuti, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il luogo di produzione, la tipologia di materiale ed il luogo di destinazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La tracciabilità, alla luce di quanto sopra, sarà garantita mediante la comunicazione annuale dei dati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativi al peso dei Raee ritirati nel punto vendita, da trasmettere mediante il portale del CdC.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tutte queste disposizioni si applicano anche al ritiro dei Raee effettuato dagli installatori e dai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per quanto attiene all'aspetto sanzionatorio le sanzioni sono indicate nell'articolo 38, comma 1, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.n49/14, per il quale il soggetto obbligato è punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da 150 a 400 euro per ciascun Raee non ritirato o ritirato a titolo oneroso, relativamente al ritiro uno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contro uno  e per la violazione dell'obbligo di informazione dei consumatori; mentre non sussiste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una sanzione per il mancato ririro di uno contro zero.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sono abrogati i regolamenti 8 marzo 2010, n.65 e 31 maggio 2016, n.121. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A seguito di tali modifiche normative l’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la Circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.3 del 25 novembre 2024 fornendo i dovuti chiarimenti in merito all’abrogazione della cat.3-bis 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intervenuta a sensi del combinato disposto dei commi 7 e 10 dell’articolo 14-bis  della legge 14 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
novembre 2024 n.166. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con essa sono state dettate direttive operative per le Sezioni regionali ai fini dell’applicazione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nuovo disposto normativo ed in particolare: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 inserimento di un blocco informatico preventivo di tutte le istanze, iscrizioni, variazioni, rinnovi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relative alla cat.3-bis;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      invio di una comunicazione PEC a tutte le imprese attualmente iscritte alla categoria 3-bis per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
informarle dell’avvenuta abrogazione e della successiva cancellazione d’ufficio dall’Albo nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali con decorrenza 15 novembre 2024, per la categoria interessata dalla riforma; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 archiviazione di tutte le istanze di iscrizione, variazione, rinnovo, attualmente in corso di istruttoria.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L'obbligo di iscrizione all'Albo è stato sostituito dall'invio di una comunicazione dei punti vendita o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli altri luoghi in cui viene effettuato il deposito preliminare da parte dei distributori, installatori e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
centri di assistenza tecnica, al sistema informativo del Centro di coordinamento Raee.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/legge-14-novembre-2024-n-166-conversione-del-d-l-16-settembre-2024-n-131-disposizioni-urgenti-per-lattuazione-di-obblighi-derivanti-da-atti-dellunione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Decreto legge n.153 del 17 ottobre 2024 (DL Ambiente): i rifiuti da manutenzione del verde prodotti dalle aziende sono urbani e non più speciali.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/decreto-legge-n-153-del-17-ottobre-2024-dl-ambiente-i-rifiuti-da-manutenzione-del-verde-prodotti-dalle-aziende-sono-urbani-e-non-piu-speciali</link>
      <description>Decreto legge n.153 del 17 ottobre 2024 (DL Ambiente): i rifiuti da 
manutenzione del verde prodotti dalle aziende sono urbani e non più speciali. 
Circolare 3 marzo 2025 n.39940 MASE 
 
L’articolo 2, comma 3, lettera b), del Dl 153/2024, cd. Decreto Ambiente , recante: ”Disposizioni 
urgente per la tutela ambientale del paese la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e 
autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di intervento in 
materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, convertito con legge 191/2024 ha 
apportato alcune</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Decreto legge n.153 del 17 ottobre 2024 (DL Ambiente): i rifiuti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione del verde prodotti dalle aziende sono urbani e non più speciali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Circolare 3 marzo 2025 n.39940 MASE 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2, comma 3, lettera b), del Dl 153/2024, cd. Decreto Ambiente , recante: ”Disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urgente per la tutela ambientale del paese la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di intervento in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, convertito con legge 191/2024 ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apportato alcune modifiche al Dlgs 152/2006 assimilando agli urbani prodotti dalle famiglie i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da manutenzione del verde, sfalci e potature, anche se provengono dalla manutenzione del verde 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
privato realizzato da un impresa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale novità normativa è stata introdotta aggiungendo il punto 20- bis, che ha inserito le attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, tra quelle capaci di produrre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti urbani provenienti da altre fonti di cui all’Allegato L-quinques alla parte  IV del TUA, ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fra quelle attività che producono rifiuti speciali assimilati ope legis agli urbani. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi sono le attività esercitate da imprese che curano e manutengono parchi e giardini presso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abitazioni pubbliche e private ovvero presso aree verdi, cimiteri, terreni pubblici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il problema che si è subito posto a fronte di questa novità legislativa è che le imprese che producono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
queste tipologie di rifiuti identificate con il cer 200201 possono recarsi a conferirle presso i centri di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta comunale creando non poco difficoltà operative agli enti locali che si sono trovati di fronte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad un notevole aumento dei quantitativi di tale tipologia di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quindi gli effetti di tale riforma viene ad avere un forte impatto sia da un punto di vista 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operativo/logistico sia sul fronte economico finanziario per chi ha la gestione del servizio pubblico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che si troverà di fronte ad un incremento della quantità di rifiuti organici che verranno conferiti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utenze non domestiche che esercitano l’attività di cura del verde    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per ovviare a tali criticità il Mase ha adottato la Circolare 3 marzo 2025, n.39940 dettando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
istruzione operative per la gestione di tali rifiuti presso i Centri di Raccolta precisando, in primis, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che l’assimilazione degli stessi agli urbani non implica automaticamente la possibilità di conferirli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presso tali centri senza alcuna limitazione di accesso in quanto l’art.198, comma 2, del TUA, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attribuisce agli Enti di governo d’ambito territoriale, se costituiti, ovvero ai Comuni, la disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
organizzativa e la gestione dei CdR, anche riferita alle tipologie di rifiuti conferibili e alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni di accesso da parte dei con feritori.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Di conseguenza ciascun ente deputato alla gestione dei CdR comunali adotta un proprio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamento con il quale stabilisce, in relazione all’adeguatezza dello spazio e delle attrezzature 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esistenti, giorni ed orari di conferimento per i rifiuti che provengono dal verde privato, possono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche limitare le quantità conferibili dalle utenze, fino ad arrivare a non consentire l’accesso di tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
flussi qualora non siano in grado di garantire il corretto funzionamento di tali centri mancando spazi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e attrezzature adeguati. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Non è escluso, altresì, che le utenze non domestiche siano chiamate a pagare tariffe aggiuntive 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
affinché l’ente possa mettere a loro disposizione un servizio dedicato o finanche di essere chiamate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a dimostrare che il rifiuto oggetto di conferimento provenga dall’interno de territorio comunale su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui insiste il centro di raccolta. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Venendo ora ad una disamina più dettagliata della Circolare in commento esaminiamo i tre scenari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
individuati dal Mase: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) un primo caso riguarda utenze domestiche e non domestiche (imprese) con sede nel Comune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in cui ubicato il CdR e che conferiscono i rifiuti con veicoli propri; le utenze domestiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accederanno esibendo il documento d’identità e l’iscrizione al  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
registro utenze Tari tributo; le utenze non domestiche accederanno esibendo la scheda rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferiti al CdR di cui all’Allegato Ia del DM 8 aprile 2008, e il veicolo deve risultare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritto in categoria 2-bis dell’Albo gestori ambientali con cer 200201; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)  un secondo caso disciplina le utenze domestiche e non domestiche imprese) nei Comuni che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fanno conferire i rifiuti nel proprio CdR da parte dell’impresa di giardinaggio che effettua la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione del verde; in questi casi per agevolare l’identificazione del produttore o del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comune a cui va attribuita la produzione dei rifiuti, viene chiesto che l’utente interessato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accompagni personalmente o tramite dichiarazione sottoscritta, il giardiniere presso il CdR 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunale; il cittadino viene identificato con documento di identità e iscrizione registro Tari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tributo, mentre per  le imprese occorre la Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Allagato Ia del DM 8 aprile 2008 dove il giardiniere (impresa) è indicato come produttore e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il nominativo dell’utenza domestica presso al quale è stato prodotto il rifiuto oggetto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferimento va indicato in nota ed il veicolo deve risultare iscritto all’Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali in categoria 2-bis con cer 200201; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) il terzo caso riguarda aziende che conferiscono i rifiuti derivanti dalla propria attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione del verde che sono registrati come utenze non domestiche nel Comune di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riferimento del CdR ma i rifiuti provengono da territori comunali diversi da quello del CdR 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al quale accedono; la circolare stabilisce in questo caso che il conferimento può avvenire
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      anche a titolo oneroso, in base a quantitativi massimi stabiliti dal Regolamento secondo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regole di accesso predeterminate, ed il corrispettivo può essere definito con la stipula di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contratto tra il gestore del servizio di igiene urbana ed il giardiniere oppure in alternativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con una delibera il Comune può prevedere o un corrispettivo per l’utilizzo del servizio o la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare tali contratti potendo definire i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
costi del servizio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Anche per questa fattispecie il conferimento avviene con l’utilizzo della Scheda rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferiti al CdR di cui all’Allegato Ia del DM 8 aprile 2008 ed i veicoli devono essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritti in categoria 2-bis dell’albo gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/decreto-legge-n-153-del-17-ottobre-2024-dl-ambiente-i-rifiuti-da-manutenzione-del-verde-prodotti-dalle-aziende-sono-urbani-e-non-piu-speciali</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Corte di Cassazione sentenza n.35000 del 18 settembre 2024 e sentenza n.6782 del 19 febbraio 2025: gli abiti usati non sono sottoprodotti né MPS ma rifiuti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-35000-del-18-settembre-2024-e-sentenza-n-6782-del-19-febbraio-2025-gli-abiti-usati-non-sono-sottoprodotti-ne-mps-ma-rif</link>
      <description>Corte di Cassazione sentenza n.35000 del 18 settembre 2024 e sentenza n.6782 
del 19 febbraio 2025: gli abiti usati non sono sottoprodotti né MPS ma rifiuti.   
 
Il giudice di legittimità con queste due ultime pronunce affronta l’annosa questione della 
qualificazione degli indumenti usati dibattendo tra le due opposte tesi ovvero se vanno classificati 
come rifiuti oppure non rifiuti (sottoprodotti) o in alternativa materie prime seconde (End of waste). 
Prima di procedere ad un analisi dettagliata delle conclusioni a cui è giunto il supremo giudice di 
legittimità occorre richiamare la legg</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Corte di Cassazione sentenza n.35000 del 18 settembre 2024 e sentenza n.6782 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 19 febbraio 2025: gli abiti usati non sono sottoprodotti né MPS ma rifiuti.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il giudice di legittimità con queste due ultime pronunce affronta l’annosa questione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualificazione degli indumenti usati dibattendo tra le due opposte tesi ovvero se vanno classificati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come rifiuti oppure non rifiuti (sottoprodotti) o in alternativa materie prime seconde (End of waste). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di procedere ad un analisi dettagliata delle conclusioni a cui è giunto il supremo giudice di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legittimità occorre richiamare la legge 19 agosto 2026 n.166 recante: “Disposizioni concernenti la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitazione degli sprechi” dove è chiaro l’intento della norma ovvero sottrarre alla disciplina dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti gli indumenti usati ceduti a titolo gratuito ai fini di solidarietà sociale purché il tutto avvenga 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle condizioni previste dall’articolo 14 della legge suindicata relativo proprio alla distribuzione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articoli  e di accessori di abbigliamento usati. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sul punto la norma è chiara e precisa e non lascia margini di incertezza laddove precisa che si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerano ceduti a titolo gratuito articoli e accessori di abbigliamento usati quando gli stessi siano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I soggetti donatari destinatari di tali cessioni sono enti pubblici o anche privati, compresi enti del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Terzo settore, costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che promuovono e realizzano attività d’interesse generale attraverso forme di mutualità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Invece i soggetti che possono procedere a tali donazioni sono solo i privati che dovranno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consegnare direttamente, cioè senza cederli a terzi, tali beni presso le sedi operative dei soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
donatari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La stessa norma non lascia adito a dubbi qualora non si verifichino tali precise condizioni cioè 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’ipotesi che il soggetto donatario non sia tra quelli indicati o che il donante non abbia i requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiesti o effettui la consegna in difformità a quanto stabilito o, in alternativa, gli indumenti non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono ritenuti idonei all’utilizzo in conformità alla  finalità della legge, detti indumenti devono essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestiti come rifiuti in applicazione del d.lgs. 152/06 s.m.i. ovvero sono soggetti alla disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generale in tema di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio la mancanza delle condizioni previste dalla legge 166/2016 sopra descritte hanno portato la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Corte di Cassazione con la sentenza n.6782 del 19 febbraio 2025 a condannare gli imputati per il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delitto di cui agli artt.110, 112 cod.pen.,e 260 d.lgs n.152 del 2006, poiché in concorso con altri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coimputati, gestivano ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da indumenti usati, prodotti tessili ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accessori di abbigliamento post consumo, raccolti nel territorio di vari comuni, senza averli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottoposti preventivamente  ad un processo di trattamento e recupero, in applicazione del d.m. 5
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      febbraio 1998, punti 8.4 e 8.9. che prescrivono la necessaria selezione, separazione e igienizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di detti rifiuti, e avviandoli, al contrario, nel circuito commerciale del mercato dell’usato non con il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessario formulario di identificazione dei rifiuti, bensì con un documento di trasporto indicandoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come materie prime seconde. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La suprema Corte rammenta che ai sensi dell’art.184-ter del d.lgs. n.152 del 2006 la cessazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della qualifica di rifiuto dell’indumento usato è subordinata alle operazioni di recupero previste dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998, all’Allegato 1, sub allegato 1, n.8.9 il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale in tema di recupero di “indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
confezionati post-consumo” onde ottenere “indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo”, prevede al punto 8.9.3., lett.a) la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
selezione ed igienizzazione per l’ottenimento di alcune specifiche sanitarie. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Secondo i giudici i rifiuti costituiti da indumenti usati e accessori di abbigliamento post consumo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che vengono raccolti sia mediante cassonetti posizionati nella pubblica via sia con il sistema del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
porta a porta, denota la evidente volontà del detentore di disfarsi di tali beni non intendendone più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
servirsene per cui in tali casi non vi è dubbio che trattasi di rifiuti intesi nell’ampia eccezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
secondo la quale deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e tale nozione non deve essere intesa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
protezione della salute e dell’ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l’applicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle direttive comunitarie in materia fosse stata fatta dipendere dall’intenzione del detentore di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
escludere o meno una riutilizzazione economica da parti di altri della sostanza o degli oggetti di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ci si disfa, o si sia deciso o si abbia l’obbligo di disfarsi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la sentenza n.35000 del 18 settembre 2024 gli imputati, accusati di trasportare rifiuti tessili e di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
post consumo senza la prescritta autorizzazione e senza il documento di accompagnamento (fir), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenevano quale tesi difensiva che tale materiale era da qualificarsi come sottoprodotto o in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alternativa materia prima seconda. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La suprema Corte respinge tali tesi ritenendo che gli indumenti usati non possono essere definiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottoprodotti in quanto non derivano da un processo di produzione trattandosi invece di cosa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbandonata dal suo detentore ed in quanto tale rifiuti e neanche possono essere definiti end of 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
waste in quanto la cessazione della  qualifica di rifiuto dell’indumento usato è subordinata alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure semplificate ai sensi degli artt.214 e segg. d.lgs. n.152/2006 previste dal DM 5 febbraio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1998, Allegato 1, sublallegato1, n.8.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In conclusione l’abito usato non è un rifiuto nel solo caso che risulti chiara la volontà del soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di non disfarsi del bene ma di cederlo a terzi, a titolo gratuito o oneroso, affinché continui ad essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzato nella sua originaria funzione; per cui si deve valutare la diretta utilizzabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’indumento come tale e qualora, come nei casi esaminati in sentenza, l’abito usato non sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
direttamente utilizzabile ovvero venga conferito dal detentore nell’ambito della raccolta dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani, allora è da qualificarsi come rifiuto.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-35000-del-18-settembre-2024-e-sentenza-n-6782-del-19-febbraio-2025-gli-abiti-usati-non-sono-sottoprodotti-ne-mps-ma-rif</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/centri-di-raccolta-comunali-di-rifiuti-solidi-urbani</link>
      <description>I centri di raccolta comunali per i rifiuti solidi urbani (CdR) sono infrastrutture fondamentali per la gestione sostenibile dei rifiuti e la tutela dell’ambiente. La loro funzione principale è raccogliere, differenziare e preparare al trasporto i rifiuti conferiti dai cittadini, garantendo un sistema efficiente di gestione urbana.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Centri di Raccolta Comunali di Rifiuti Solidi Urbani: Funzioni e Normative
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          I centri di raccolta comunali per i rifiuti solidi urbani (CdR) sono infrastrutture fondamentali per la gestione sostenibile dei rifiuti e la tutela dell’ambiente. La loro funzione principale è raccogliere, differenziare e preparare al trasporto i rifiuti conferiti dai cittadini, garantendo un sistema efficiente di gestione urbana.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Cosa Sono i Centri di Raccolta?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Secondo la definizione dell’art. 183, lettera mm), del D.Lgs. 152/06, i centri di raccolta sono aree presidiate e allestite per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, destinati al successivo trasporto verso impianti di recupero o smaltimento. A differenza di impianti di trattamento o discariche, i CdR non svolgono alcuna operazione di trattamento diretto dei rifiuti, limitandosi alla raccolta e all’organizzazione dei materiali per tipologia.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Ubicazione e Funzionalità dei CdR
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La corretta collocazione dei centri di raccolta è stata oggetto di dibattito e controversie in diverse città italiane. Ad esempio, con la sentenza n. 377 del 27 aprile 2021, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha respinto un ricorso di cittadini che contestavano la localizzazione di un CdR vicino alle loro abitazioni e attività commerciali. Il tribunale ha ribadito che i CdR, essendo servizi essenziali per la comunità, possono essere collocati anche in aree urbane densamente abitate o commerciali, purché rispettino le normative tecniche e ambientali previste.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Il centro di raccolta deve essere dotato di adeguati sistemi di controllo e sicurezza per evitare l’inquinamento o il degrado ambientale. Questo comprende la recinzione, la sorveglianza, la gestione delle acque e l’impermeabilizzazione dell’area. Come stabilito dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2008 e s.m.i., i CdR devono garantire la sicurezza ambientale senza gravare sulle finanze pubbliche, fornendo un servizio efficiente a beneficio dei cittadini.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          I Benefici per la Comunità
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          I CdR sono un elemento chiave del sistema di raccolta differenziata. Offrono ai cittadini un punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti in modo ordinato e sicuro. Questa rete contribuisce a ridurre il rischio di abbandono abusivo dei rifiuti e a migliorare la qualità ambientale delle città.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Inoltre, la raccolta differenziata effettuata nei CdR facilita il trasporto verso impianti di trattamento e recupero, assicurando che i materiali vengano reimmessi nel ciclo produttivo o smaltiti in modo adeguato. L’obiettivo finale è incrementare la quota di rifiuti avviati al riciclo e ridurre al minimo quelli destinati alla discarica.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Sentenze e Normative: Chiarezza sulla Natura dei CdR
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La giurisprudenza, come dimostrato dalla sentenza del Tar Sicilia (n. 18 del 9 gennaio 2017) e dalla successiva sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 2021, ha chiarito che i CdR non possono essere considerati alla stregua di discariche o impianti di trattamento. Nei centri di raccolta, non si svolgono operazioni di recupero o smaltimento, ma solo attività di raggruppamento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti per facilitarne il trasporto.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Pertanto, la realizzazione di un centro di raccolta non richiede autorizzazioni ambientali complesse come quelle previste per gli impianti di trattamento, ma solo l’approvazione urbanistica da parte del comune competente.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conclusione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          I centri di raccolta comunali sono strumenti essenziali per migliorare la gestione dei rifiuti nelle città, contribuendo alla raccolta differenziata e alla riduzione dell’impatto ambientale. La loro corretta ubicazione, conforme alle norme vigenti, e la loro gestione organizzata garantiscono un servizio efficiente senza compromettere la qualità della vita dei cittadini. È importante che la comunità comprenda il ruolo fondamentale di queste strutture per la sostenibilità urbana, e che le eventuali preoccupazioni legate alla loro vicinanza alle aree residenziali o commerciali siano valutate sulla base di fatti e non su percezioni errate.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continuate a seguire il nostro blog e rimanete informati su tutte le novità riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e le normative correlate.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-consulenza-ambientale-B-S-N-Consulting-42-roma-028-ab0c4180-f9b7d415.jpg" length="249045" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 21:56:00 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>La gestione illecita di rifiuti senza autorizzazione è un reato</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-gestione-illecita-di-rifiuti-senza-autorizzazione</link>
      <description>La gestione dei rifiuti è un tema di cruciale importanza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Le leggi italiane in materia sono chiare nel punire severamente chiunque gestisca rifiuti in modo illecito, senza le necessarie autorizzazioni. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la violazione dell’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/06 configura un reato comune, che può essere commesso da chiunque, indipendentemente dalla qualifica professionale o imprenditoriale del soggetto coinvolto.</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          La Gestione Illecita di Rifiuti Senza Autorizzazione: Un Reato Punibile Anche Senza Imprenditorialità
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La gestione dei rifiuti è un tema di cruciale importanza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Le leggi italiane in materia sono chiare nel punire severamente chiunque gestisca rifiuti in modo illecito, senza le necessarie autorizzazioni. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la violazione dell’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/06 configura un reato comune, che può essere commesso da chiunque, indipendentemente dalla qualifica professionale o imprenditoriale del soggetto coinvolto.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          La Nozione di Reato Comune
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, la gestione illecita di rifiuti non è un reato "proprio" che richiede lo svolgimento di un'attività imprenditoriale. Si tratta, invece, di un reato "comune", che può essere commesso anche da chi non opera professionalmente nel settore. La Corte di Cassazione ha chiarito che la qualificazione imprenditoriale del soggetto non è un requisito necessario per la configurazione del reato. Questo significa che anche un individuo che gestisce rifiuti occasionalmente o in contesti non professionali può incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          La Sentenza della Cassazione n. 4770 del 2021
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Un'importante conferma di questo orientamento è arrivata con la sentenza n. 4770 dell’8 febbraio 2021. In questo caso, l'imputato sosteneva di non essere un imprenditore e di aver effettuato la gestione dei rifiuti in modo sporadico. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato questa difesa, sottolineando che il reato si configura anche in assenza di un'attività imprenditoriale. La Corte ha ribadito che il termine "chiunque", utilizzato nell'art. 256, comma 1, include tutte le categorie di persone, senza la necessità di requisiti di professionalità o imprenditorialità. Ciò che rileva è la presenza di alcuni elementi oggettivi che dimostrano un minimo di organizzazione, come l'uso di un veicolo adeguato, la quantità e la natura dei rifiuti, e il numero di persone coinvolte nell'illecito.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Indici di Non Occasionalità
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Uno dei punti cruciali su cui la Corte di Cassazione si è soffermata è la non occasionalità della condotta. Anche un singolo episodio di gestione illecita di rifiuti può configurare il reato, come evidenziato dalla sentenza n. 3573 del 28 gennaio. In questo caso, il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali è stato considerato sufficiente per integrare la fattispecie criminosa, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un'azione isolata.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Gli indici sintomatici che la Corte utilizza per valutare la non occasionalità includono la tipologia e l'eterogeneità dei rifiuti, la loro quantità, e l’esistenza di una minima organizzazione. Nel caso specifico, l’imputato aveva utilizzato un veicolo non autorizzato per trasportare materiali edili misti, plastiche e pneumatici fuori uso, elementi che hanno evidenziato un’attività illecita organizzata, nonostante fosse stata presentata come occasionale.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Le Conseguenze della Condotta Illecita
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La Corte di Cassazione ha ribadito che il semplice fatto di effettuare una gestione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni è sufficiente a integrare il reato previsto dall’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/06. Non importa se il soggetto non è un imprenditore o se l'attività è stata svolta una sola volta. L'assenza di autorizzazione è di per sé sufficiente a configurare il reato, e la condotta può essere considerata penalmente rilevante anche sulla base di semplici indici di organizzazione.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conclusione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La gestione illecita di rifiuti senza autorizzazione rappresenta un reato grave, che può essere commesso da chiunque, indipendentemente dalla qualifica professionale o dalla frequenza con cui l’attività è svolta. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l'imprenditorialità non è un requisito necessario per la configurazione del reato, e che anche un singolo episodio di gestione non autorizzata può essere sufficiente a determinare la condanna. Per evitare sanzioni, è fondamentale rispettare le normative vigenti e ottenere le autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, anche in contesti non professionali.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continuate a seguire il nostro blog e rimanete informati su tutte le novità riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e le normative correlate.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/cover-consulenza-ambientale-B-S-N-Consulting-42-roma-025-7dbd9897-b5b0a162.jpg" length="287665" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 21:49:00 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Corte di Cassazione, sentenza n.33144 del 27 agosto 2024.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-33144-del-27-agosto-2024</link>
      <description>Corte di Cassazione, sentenza n.33144 del 27 agosto 2024. 
Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. 
 
Con la sentenza in commento la suprema Corte di Cassazione ritorna sul principio della responsabilità 
condivisa per mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del Dlgs.152/06; principio del 
coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i 
soggetti della filiera dei rifiuti, sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione 
degli stessi. 
Nel caso in specie con sentenza del 21 giugno 2023 il tribunale</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Corte di Cassazione, sentenza n.33144 del 27 agosto 2024. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la sentenza in commento la suprema Corte di Cassazione ritorna sul principio della responsabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condivisa per mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del Dlgs.152/06; principio del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti della filiera dei rifiuti, sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli stessi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso in specie con sentenza del 21 giugno 2023 il tribunale di Marsala aveva condannato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’amministratore di una impresa di trasporto rifiuti per il reato di gestione illecita di rifiuti e deposito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
incontrollato in concorso con l’amministratore dell’impianto di smaltimento di oli esausti in quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
era stato superato il limite quantitativo autorizzato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’imputato si dichiarava estraneo alla gestione dello stoccaggio dei rifiuti sia dal punto di vista 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggettivo che soggettivo, non avendo alcuna consapevolezza circa l’eccedenza rispetto ai limiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzati, né poteva sussistere in merito alcun comportamento colposo per l’assoluta mancanza di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
poteri da parte sua, sul controllo delle quantità e sulle modalità gestionali dell’impresa titolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impianto a cui si era affidato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi, secondo la difesa, l’impresa di trasporto era estranea a tutte le operazioni di trattamento dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti che rimanevano nella esclusiva sfera di competenza della società professionista nella gestione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impianto, essendosi limitato l’imputato alla sola raccolta e conferimento dell’olio esausto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di contrario avviso è stata la Corte di Cassazione che ha respinto tali tesi difensive ritenendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sussistere sia l’elemento oggettivo che soggettivo del reato sostenendo che in tema di gestione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti l’affidamento degli stessi a terzi al fine del loro smaltimento comporta, per colui che li 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferisce, precisi obblighi di accertamento tra cui la verifica dell’esistenza in capo ai medesimi delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico, la cui violazione giustifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sostiene il giudice di legittimità che il soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento ha, dunque, l’onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti, ed accertare la regolarità, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gravato così dall’onere di verificare le necessarie autorizzazioni e competenze tecniche, da valutarsi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in concreto caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzature e degli impianti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzati nell’attività di stoccaggio.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Pertanto, nel caso in esame ed in generale, l’amministratore di un’azienda che conferisce rifiuti a terzi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per il relativo trattamento risponde penalmente dell’eventuale gestione illecita se ha omesso i controlli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovuti sulle autorizzazioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sinteticamente si può affermare che la gestione dei rifiuti comprendendo attività attribuibili a soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diversi, ognuno di essi risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I principi su cui si fonda il sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono rinvenibili negli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articoli 178 e 188 del D.lgs.152/06, sui quali numerose sono state le pronunce sia della giurisprudenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di merito che quella di legittimità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 178 del TUA cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da tale norma si ricava il principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportatore, intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio),  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinatario finale (smaltitore o recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di cooperazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella gestione dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal principio della responsabilità condivisa prevista dall’articolo 188 del D.lgs 152/06, consegue che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutti i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica del possesso delle prescritte  autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferiti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di conseguenza qualora tale verifica venga omessa il produttore-detentore risponde a titolo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concorso con il soggetto che ha commesso il reato di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidamente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione secondo il giudice di legittimità, l’impianto di responsabilità così delineato sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’ordinamento nazionale che in quello comunitario è espressione dell’applicazione del principio di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e del principio chi inquina paga, che cristallizzano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da un lato le regole di imputazione e dall’altro pongono canoni di intelligenza in capo agli operatori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’esplicazione delle loro attività, configurando la
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      responsabilità patrimoniale e personale a carico dei trasportatori di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-33144-del-27-agosto-2024</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>La gestione dei rifiuti esitanti dai processi di trattamento degli impianti Con l’interpello n.0131178 del 16 luglio 2024, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-gestione-dei-rifiuti-esitanti-dai-processi-di-trattamento-degli-impianti-con-linterpello-n-0131178-del-16-luglio-2024-emesso-ex-articolo-3-septies</link>
      <description>La gestione dei rifiuti esitanti dai processi di trattamento degli impianti    
 
Con l’interpello n.0131178 del 16 luglio 2024, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 
aprile 2006 n.152, il Mase ha fornito chiarimenti, richiesti dalla Regione Lazio, in merito alla 
corretta modalità di gestione e collocazione dei rifiuti che vengono prodotti all’interno di un 
impianto di trattamento di rifiuti. 
Preliminarmente va chiarito che dall’attività di un impianto di rifiuti vengono generati due flussi di 
rifiuti e cioè:il primo costituito dai rifiuti (autoprodotti) che decadono dall</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La gestione dei rifiuti esitanti dai processi di trattamento degli impianti    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’interpello n.0131178 del 16 luglio 2024, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile 2006 n.152, il Mase ha fornito chiarimenti, richiesti dalla Regione Lazio, in merito alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corretta modalità di gestione e collocazione dei rifiuti che vengono prodotti all’interno di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impianto di trattamento di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Preliminarmente va chiarito che dall’attività di un impianto di rifiuti vengono generati due flussi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti e cioè:il primo costituito dai rifiuti (autoprodotti) che decadono dall’attività di gestione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione dell’impianto ovvero quegli scarti derivanti dai processi di trattamento diversi dai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti in uscita;il secondo flusso è costituito dai rifiuti che derivano dalle operazioni di trattamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per cui l’impianto è autorizzato cioè il diverso e nuovo rifiuto rispetto a quello in ingresso che poi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possono essere destinati ad altre operazioni di trattamento , o all’interno dello stesso impianto o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferiti a terzi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi l’ente regionale chiedeva se tali rifiuti prodotti all’esito dei trattamenti ed in uscita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’impianto dovessero essere collocati in deposito temporaneo e quindi gestiti secondo le regole di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale istituto in applicazione dell’art.185-bis del Dlgs 152/06, oppure collocati e gestiti come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stoccaggio nelle due fattispecie alternative della messa in riserva (R13) e del deposito preliminare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(D15). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Mase con la nota indicata in premessa ricordando che il deposito temporaneo prima della raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(art.183, comma 1 lett.bb) è un istituto posto fuori dal perimetro di gestione dei rifiuti (art.183, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1 lett.n) ed in quanto tale rappresenta un’attività preliminare allo svolgimento delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successive operazioni di gestione, esclude che a tali rifiuti si possa applicare tale istituto in quanti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essi risultano già sottoposti ad un trattamento (operazione autorizzata) e pertanto discendono da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operazioni di gestione di rifiuti che stanno a valle della raccolta. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A sostegno della propria posizione il Mase richiama, per la corretta gestione di tali rifiuti, le “Linee 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevenzione dei rischi”, che dettano le disposizioni applicabili ai rifiuti prodotti negli impianti per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avviarli in maniera corretta alle successive destinazioni finali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Ministero richiamando il capitolo 5 della propria Circolare n.1121 del 21 gennaio 2019, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilisce che debbano essere le autorità competenti al rilascio dell’atto autorizzativo a stabilire le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
opportune prescrizione da inserire nel medesimo atto autorizzativo per gestire tali rifiuti che vanno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
collocati in stoccaggio debitamente autorizzato nel rispetto anche della normativa antincendio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Mase aveva con nota del 6 marzo 2024 risposto ad un interpello analogo posto dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Provincia di Viterbo che, nell’ambito di un procedimento di rinnovo dell’autorizzazione alla
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      gestione di rifiuti ex articolo 208 dlgs 152/06, chiedeva se il rifiuto esitante da operazione R12 con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produzione di un nuovo rifiuto con EER 19, potesse essere ricollocato in R13. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Ministero stabilisce che essendo l’operazione R12 definita come “Scambio di rifiuti per sottoporli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad una delle operazioni indicate da R1 a R11” e una nota precisa altresì che “In mancanza di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il pretrattamento incluso la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’essiccazione,la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”, tutto ciò esclude la possibilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di una ricollocazione del rifiuto ad un operazione in R13.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-gestione-dei-rifiuti-esitanti-dai-processi-di-trattamento-degli-impianti-con-linterpello-n-0131178-del-16-luglio-2024-emesso-ex-articolo-3-septies</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Concetto di popolazione servita. Chiarimenti dell’Albo Gestori Ambientali</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/concetto-di-popolazione-servita-chiarimenti-dell-albo-gestori-ambientali</link>
      <description>Circolare n.5 del 2 aprile 2021: Chiarimenti sulla "Popolazione Complessivamente Servita" nella Categoria 1 del Registro Gestori Ambientali</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Circolare n.5 del 2 aprile 2021: Chiarimenti sulla "Popolazione Complessivamente Servita" nella Categoria 1 del Registro Gestori Ambientali
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Il 2 aprile 2021, con la Circolare n.5, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha finalmente chiarito uno dei punti più controversi legati all'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto 3 giugno, n.120. Questo chiarimento riguarda il significato di "popolazione complessivamente servita" per le classi di iscrizione della categoria 1, che include le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Cosa Significa "Popolazione Complessivamente Servita"?
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Secondo la nuova interpretazione, per "popolazione complessivamente servita" si intende la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell'ambito dell'affidamento, sia esso relativo a una frazione, porzione del Comune, o Ambito Territoriale. Questo significa che non si deve considerare l'intera popolazione del territorio di riferimento (Comune o Ambito Territoriale), ma solo quella specifica all'area effettivamente servita.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Risoluzione di Dubbi Pluriennali
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La questione della "popolazione complessivamente servita" ha generato per anni incertezze e contenziosi, soprattutto nell'ambito delle gare d'appalto disciplinate dal D.Lgs n.50/2016 (Codice degli Appalti). Queste gare spesso riguardano solo una parte del territorio comunale o dell'ambito territoriale di riferimento.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Dettagli delle Classi di Iscrizione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          L'iscrizione nella categoria 1, come specificato nell'articolo 8 del DM n.120/04, autorizza le imprese a svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani. L'articolo 9 suddivide questa categoria in sei classi basate sulla "popolazione complessivamente servita". Un'impresa iscritta in una determinata classe non può quindi operare oltre il limite di popolazione specificato per quella classe.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Implicazioni per le Gare d'Appalto
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Ad esempio, un'impresa iscritta nella classe F (per popolazioni fino a 5.000 abitanti) che già opera in un territorio con 3.000 abitanti, non può partecipare a gare per territori che superano i 2.000 abitanti, onde evitare di oltrepassare il limite della sua classe dimensionale.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Aggregazioni di Imprese
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Il problema si complica quando le gare coinvolgono aggregazioni di imprese, come Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI). In questi casi, il requisito della classe dimensionale deve essere proporzionato alla parte specifica del servizio che ogni impresa è chiamata a svolgere, e non all'intero servizio.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Chiarimento Definitivo
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La dottrina era divisa tra chi riteneva che la popolazione dovesse comprendere l'intero territorio del committente e chi, invece, riteneva corretto considerare solo la popolazione effettivamente servita. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa e l'ANAC hanno sempre sostenuto la seconda interpretazione, riconoscendo come legittimo il requisito della classe dimensionale proporzionato al lavoro effettivamente eseguito.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
          Conclusione
         &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          La Circolare n.5 del 2 aprile 2021 conferma l'interpretazione più pratica e concreta, che considera la classe dimensionale della categoria 1 in funzione del servizio effettivamente svolto. Questo permette una più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche, facilitando una maggiore concorrenza e l'efficienza del settore della raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
          Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continuate a seguire il nostro blog e rimanete informati su tutte le novità riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e le normative correlate.
         &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/226453493_lel-a66b5dcc.jpg" length="193905" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:31:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/concetto-di-popolazione-servita-chiarimenti-dell-albo-gestori-ambientali</guid>
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      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/e99bb4c0/dms3rep/multi/226453493_lel-a66b5dcc.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Commissione Europea pronuncia del 26 aprile 2024: i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere qualificati sottoprodotti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/commissione-europea-pronuncia-del-26-aprile-2024-i-residui-della-manutenzione-del-verde-pubblico-e-privato-sono-rifiuti-e-non-possono-essere-qualifica</link>
      <description>Commissione Europea pronuncia del 26 aprile 2024: i residui della 
manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere 
qualificati sottoprodotti.    
 
Con questa pronuncia del 26 aprile 2024 la Commissione Europea,Direzione Generale 
Ambiente,fornisce al Ministero dell’Ambiente risposta alla lettera n.0031612 del 20 febbraio 2024, 
con la quale veniva richiesto di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del 
verde pubblico e privato. 
Una problematica questa da sempre dibattuta e sulla quale ora la Commissione Europea mette un 
punto definiti</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Commissione Europea pronuncia del 26 aprile 2024: i residui della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualificati sottoprodotti.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa pronuncia del 26 aprile 2024 la Commissione Europea,Direzione Generale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambiente,fornisce al Ministero dell’Ambiente risposta alla lettera n.0031612 del 20 febbraio 2024, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la quale veniva richiesto di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verde pubblico e privato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Una problematica questa da sempre dibattuta e sulla quale ora la Commissione Europea mette un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
punto definitivo e chiaro: “i residui della manutenzione del verde pubblico e privato (i cosiddetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sfalci e potature) sono rifiuti e non possono mai essere classificati come sottoprodotti”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare veniva richiesto dal Mase se in base alla disciplina europea tali residui: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e a quali condizioni; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Direttiva 2008/98/EC, art.5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di un processo di produzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) possono essere qualificati come sottoprodotti se destinati alla produzione di compost o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
biogas. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In merito al quesito di cui al punto a) la Commissione precisa come la Direttiva 2008/98/CE, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
definisce al suo articolo 3 intitolato “Definizioni” il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”, e che all’articolo 2 della stessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione e tra questi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non figurano i residui della manutenzione del verde pubblico e privato; pertanto questo tipo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti sono soggetti agli obblighi della Direttiva. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In merito al quesito di cui al punto b) della lettera ministeriale, la Commissione precisa che l’art.5, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti” recita quanto segue: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
processo di produzione o utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diverso dalla normale pratica industriale; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Commissione conclude che l’attività di manutenzione del verde non può essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un prodotto e pertanto i residui di tale attività non possono essere qualificati come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottoprodotti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A tale riguardo è opportuno chiarire il significato del concetto di produzione e valutare se tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concetto può essere ricondotto anche alle attività manutentive delle aree verdi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come già chiarito nella circolare esplicativa del Ministero Ambiente n.7619 del 30 maggio 2017 si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisa:”con riferimento alla nozione di processo di produzione si intende un processo che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasforma i fattori produttivi in risultati,i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o intangibili,di talchè la produzione può riguardare non solo beni, ma anche i servizi e comprende 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non solo processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto ed il loro successivo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
controllo e gestione della qualità,movimentazione dei materiali….” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La nota concludeva che, se pur l’attività manutentiva può essere compresa nella definizione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
processo produttivo e cioè riferita come attività di supporto al processo stesso per mantenerlo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
efficiente e funzionale, non può dirsi che il residui della manutenzione del verde da giardini e parchi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblici o privati che siano, possano configurarsi come parte di un processo produttivo; al contrario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del residuo derivante dalla manutenzione effettuata nell’ambito delle attività agricole (coltivazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del fondo o allevamento), che invece va considerato come parte integrante del processo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coltivazione/produzione perché necessario e funzionale alla buona riuscita della coltivazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione l’unica eccezione di condurre l’attività manutentiva nell’ambito del processo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produzione e quindi soddisfare uno dei requisiti del sottoprodotto, si ha quando la stessa è esercitata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del Codice civile.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In merito al quesito di cui al punto c), la Commissione per gli stessi motivi indicati nella risposta al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
punto predente della lettera ministeriale, conclude che tali residui di sfalci e potature, non possono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere qualificati come sottoprodotti nemmeno se destinati alla produzione di compost o biogas.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/commissione-europea-pronuncia-del-26-aprile-2024-i-residui-della-manutenzione-del-verde-pubblico-e-privato-sono-rifiuti-e-non-possono-essere-qualifica</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-sentenza-del-18-aprile-2024</link>
      <description>Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024. 
Il giudice di legittimità sancisce un principio di diritto: la responsabilità penale 
del Responsabile tecnico che risponde degli illeciti connessi a violazioni 
normative al pari del legale rappresentante 
 
Con questa importante  pronuncia il supremo giudice di legittimità,nell’ambito di un processo 
penale in cui  era imputato il Responsabile tecnico di una società per il reato di traffico illecito di 
rifiuti, afferma, in via giurisprudenziale, un principio di diritto secondo cui: “l’articolo 12 del DM 3 
giugno 2014, n.120 del Mase, a nor</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il giudice di legittimità sancisce un principio di diritto: la responsabilità penale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del Responsabile tecnico che risponde degli illeciti connessi a violazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normative al pari del legale rappresentante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa importante  pronuncia il supremo giudice di legittimità,nell’ambito di un processo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
penale in cui  era imputato il Responsabile tecnico di una società per il reato di traffico illecito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti, afferma, in via giurisprudenziale, un principio di diritto secondo cui: “l’articolo 12 del DM 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giugno 2014, n.120 del Mase, a norma del quale il Responsabile tecnico di una impresa  deve porre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessa, nonché di svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimo una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione dei rifiuti di cui al D.lgs152/06, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla violazione di tale normativa” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi il RT rappresenta una figura imprescindibile e centrale per le imprese che operano nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione dei rifiuti ed in quanto tale, al pari del legale rappresentante, risponde degli illeciti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commessi per la mala gestione degli stessi ed assume l’obbligo di impedirne la commissione; egli in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
base alla norma regolamentare è titolare di una vera e propria posizione di garanzia, equiparata a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quella del legale rappresentante, per effetto della stessa nomina della figura apicale, assumendo un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovere di vigilanza e controllo sull’applicazione delle disposizione  del TUA. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La controversia posta all’attenzione della Corte di Cassazione nasceva dall’impugnazione di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinanza emessa dal Tribunale della libertà che confermava l’applicazione della misura interdittiva  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del divieto di esercizio dell’attività di impresa nel settore ambientale per un periodo di 12 mesi a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carico del responsabile tecnico dell’impresa; veniva, in sintesi, dichiarata infondata la tesi del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricorrente secondo la quale il RT non ha alcun obbligo o dovere di impedire l’illecito ambientale, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto, richiamando la Delibera n.1 del 2019 del Comitato nazionale dell’Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali,che traccia i compiti dello stesso,l’imputato sosteneva che in base all’art.2 della citata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Delibera, egli si sarebbe dovuto limitare a solo esame visivo dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di diverso avviso è stata la tesi sostenuta dagli Ermellini secondo i quali l’ambito della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità di tale figura apicale va  individuata nell’art.212 del D.lgs 152/06 e nella norma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
secondaria contenuta nel DM 120/2014, rispetto ai quali i provvedimenti emessi dal Comitato
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      nazionale dell’Albo gestori ambientali sotto forma di delibere e circolari hanno valenza meramente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
integrativa e non derogatoria rispetto alla normativa nazionale primaria e secondaria, in quanto la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina dettata dall’Albo attraverso i propri provvedimenti riveste mero carattere negoziale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riferibile ai soli rapporti tra l’Albo ed i soggetti iscritti.             
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-sentenza-del-18-aprile-2024</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative cancellazioni</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-del-9-aprile-2024-e-circolare-n-1-del-15-aprile-2024-i-recenti-interventi-dell-albo-gestori-ambientali-in-merito-alle-verifiche-dei-rt</link>
      <description>Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti 
interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative 
cancellazioni 
 
Con la delibera n.1 del 9 aprile 2024 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha stabilito 
i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche in modalità digitale per i Responsabili 
tecnici di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale del 3 giugno 2014, n.120. 
Dopo aver valutato positivamente l'esperienza ed i risultati conseguiti in una prima fase 
sperimentale che ha coinvolto sia il Com</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cancellazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la delibera n.1 del 9 aprile 2024 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha stabilito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche in modalità digitale per i Responsabili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale del 3 giugno 2014, n.120. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dopo aver valutato positivamente l'esperienza ed i risultati conseguiti in una prima fase 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sperimentale che ha coinvolto sia il Comitato nazionale che alcune Sezioni regionali pilota, è stata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento delle verifiche di idoneità per i Responsabili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici anche in modalità digitale estendendola a tutte le Sezioni regionali in alternativa alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità cartacea fino ad oggi in uso. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto al comma 2 dell'articolo 1 della delibera viene stabilito che le Sezioni regionali e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provinciali che volessero procedere allo svolgimento delle verifiche anche in modalità digitale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero su appositi supporti informatici quali computer fissi, portatili o tablet, dovranno dotarsi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale strumentazione informatica che dovrà essere resa disponibile ai candidati durante le prove di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica di idoneità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La stessa Delibera, dopo aver rinviato per i dettagli circa le modalità di svolgimento delle prove 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all'apposito allegato A della medesima, detta una disposizione transitoria stabilendo che le sessioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di verifica già calendarizzate e pubblicate sul sito dell'Albo, secondo la modalità cartacea, di cui alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n.4 del 2019, potranno essere svolte in modalità digitale e che la medesima modalità potrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere applicata a tutte le sessioni di verifica la cui data  di apertura delle iscrizioni sia successiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla data di entrata in vigore della presente deliberazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.1 del 15 aprile 2024 il Comitato nazionale ha stabilito le modalità e le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tempistiche per la notifica dei provvedimenti di cancellazione a seguito di mancata nomina di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Responsabile tecnico idoneo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In premessa occorre ricordare che tale disposizione riguarda tutte le imprese di raccolta e trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di rifiuti, di intermediazione e commercio, di bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amianto, i cui responsabili tecnici si trovano in regime transitorio, ovvero in carica alla data del 16 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ottobre 2017, e che non hanno sostenuto o non hanno superato l'esame per l'  aggiornamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell'idoneità entro la data del 16 ottobre 2023 che segnava, originariamente, il termine ultimo del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime transitorio, posticipato poi di 180 giorni, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deliberazione n.5 dell'11 ottobre 2023.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Fatta questa dovuta premessa con la Circolare in commento il Comitato nazionale al fine di rendere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull'intero territorio nazionale, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerazione di quanto in precedenza stabilito con la circolare n. 3 del 10 ottobre 2023  e la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deliberazione n.5 del 11 ottobre 2023, in ordine alla tempistica e alle modalità di avvio dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedimenti disciplinari finalizzati alla cancellazione, ha stabilito una procedura comune che le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezioni sono tenute ad osservare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi tale procedure operativa stabilisce che, decorso il termine del 15 aprile 2024 (termine 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito dalla delibera n. 1/2023 sopra citata), entro il 30 aprile 2024, le Sezioni regionali e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provinciali dell'Albo devono deliberare l'avvio dei procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
20, comma 1, lettera b) e 21 comma 1, del D.M. 120/2014, per la cancellazione dall'Albo di quelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria che non abbiano un responsabile tecnico idoneo, secondo il modello allegato alla circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessa e notificando successivamente a mezzo  Pec all'interessato il relativo provvedimento.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-del-9-aprile-2024-e-circolare-n-1-del-15-aprile-2024-i-recenti-interventi-dell-albo-gestori-ambientali-in-merito-alle-verifiche-dei-rt</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>DPCM 2 marzo 2024: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/dpcm-2-marzo-2024-approvazione-del-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-lanno-2024</link>
      <description>DPCM 2 marzo 2024: “Approvazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale per l’anno 2024”  
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud),  quest’anno 
dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 2 marzo 2024 
“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.19 del 2 marzo 2024, relativamente alle dichiarazioni riferite 
all’an</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      DPCM 2 marzo 2024: “Approvazione del modello unico di dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientale per l’anno 2024”  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud),  quest’anno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 2 marzo 2024 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”, pubblicato nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.19 del 2 marzo 2024, relativamente alle dichiarazioni riferite 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’anno 2023. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il termine di presentazione del predetto modello è fissato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legge 25 gennaio 1994, n.70, in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e pertanto il termine per la presentazione del Mud dovrà avvenire entro il 30 giugno che, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coincidendo con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al 1 luglio 2024.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo che il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è lo strumento con il quale le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese e gli enti comunicano i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell’anno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente, in base a quello che è il loro ruolo nel processo di gestione degli stessi; va precisato, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altresì, che tali dati vengono rilevati dal registro di carico e scarico, il quale , a sua volta, contiene 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ogni informazione relativa alla quantità e tipologia dei rifiuti gestiti in qualità di trasportatore, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recuperatore, smaltitore, intermediario o produttore.         
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Il Dpcm sopra indicato conferma la struttura del modello e i soggetti obbligati con l’articolazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in sei Comunicazioni e più precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) Comunicazione Rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) Comunicazione Veicoli fuori uso; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) Comunicazione Imballaggi composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imballaggio; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Mud va presentato per ogni unità locale che ne sia obbligata dalla normativa vigente.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Soggetti obbligati rimangono quelli previsti dall’articolo 189, commi 3 e 4, del d.lgs 152/06 nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versione oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 116/2020 e dall'articolo 4, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 8, del Dlgs 8 novembre 2021, n.197 cioè: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dipendenti e nuovi produttori di cui art.184, comma 3, lettere: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) rifiuti da lavorazioni industriali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) rifiuti da lavorazioni artigianali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbattimento dei fumi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residui del carico (art.4, comma 8, d.lgs 8 novembre 2021, n.197; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) i Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’art.220-bis, comma 1, e art.221, comma 3, lett. a) e  c) del d.lgs 152/06; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediazione di rifiuti senza detenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs n.49/2014 ovvero gli impianti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattamento dei Raee che effettuano operazioni di trattamento nonché i Centri di raccolta istituiti dai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttori o da terzi che agiscono in loro nome; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 29, comma 6, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vediamo alcune novità più rilevanti rispetto al precedente anno resesi necessarie per consentire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’adeguamento a nuove disposizioni normative. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A tal fine sono state implementate le seguenti sezioni del modello: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Scheda RU con inserimento delle voci inerenti il quantitativo ed il relativo volume di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti accidentalmente pescati distinti in plastica, metallo, gomma e altro; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- tale Comunicazione, ricordiamo, non deve essere compilata esclusivamente dai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti responsabili  del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ma anche da quelle
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      imprese di trasporto che hanno raccolto i rifiuti urbani delle utenze non domestiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al fuori dell'ambito del servizio pubblico di raccolta. Tali imprese dovranno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compilare il Mud Comuni per il trasporto di quei rifiuti raccolti presso imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
private ma provenienti da uffici (quindi urbani), oltre alla Comunicazione rifiuti per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quei rifiuti (speciali) raccolti presso la medesima impresa ad esempio proveniente da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aree adibiti a magazzinaggio.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla Determina ARERA n.2 DRIF/2021; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Scheda Costi di Gestione Mdcr dove è stato precisato che, in caso in cui la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comuni, dovrà essere compilato un solo modulo Mdcr complessivo per tutti i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comuni appartenenti all'ente aggregatore, per ciascun rifiuto raccolto in modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differenziata; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
B) Sezione Comunicazione imballaggi: sono state sostituite le parole “in Pet” con quelle “per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bevande” aggiungendo il dato quantitativo delle bottiglie in Pet in una specifica voce. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Ricordiamo che se l’impresa non ha prodotto, né ha conferito quelli in giacenza dell’anno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti, non deve presentare il Mud.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per i soggetti che producono rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
settiche e manufatti analoghi,la comunicazione va fatta secondo le medesime modalità stabilite 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’anno precedente ovvero la Comunicazione rifiuti in modalità trasportatore. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di presentazione del Mud 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(esenzioni) sono:  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annuo non superiore a euro ottomila,le imprese che raccolgono e trasportano i propri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti non pericolosi, di cui all’art.212, comma 8, del d.lgs 152/06, nonché per i soli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti provenienti dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di cui all’art.184, comma 3,lettere c),d),g), che non hanno più di dieci dipendenti;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) i soggetti che, in applicazione dell’art.189,comma 4, produttori di rifiuti speciali che li 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferiscono al servizio pubblico di raccolta o a un circuito organizzato di raccolta di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.183, comma 1,lett.pp), previa apposita convenzione;la comunicazione in questi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
casi è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da quelli indicati alle lettere c) d) e g).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Ricordiamo che, a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs 213/2022, è stato chiarito che i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti esclusi dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono, altresì, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusi dall'obbligo del Mud.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A tali soggetti esonerati si affiancano poi coloro che assolvono a tale obbligo con altre modalità a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.190 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’attuale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisamente:imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del c.c.,produttori iniziali di rifiuti pericolosi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 960201,960202,960203 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
960902 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Eer 180103, relativi ad aghi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
siringhe e oggetti taglienti usati, ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di Ente o impresa,quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi dell’art.190, comma 1. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali soggetti possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) con la conservazione progressiva per tre anni del Fir di cui all’art.193, comma 1, relativo al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dal citato articolo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
183  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Il sistema sanzionatorio risulta immutato a seguito della riscrittura dell’articolo 258, comma 1, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 152/06 ad opera delle modifiche apportate dal D.lgs 116/2020 che prevede nel caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
omissione o trasmissione incompleta o inesatta della dichiarazione la sanzione pecuniaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa applicabile va da un minimo di duemila ad un massimo di diecimila euro; se invece 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la comunicazione viene presentata oltre il termine di scadenza ma comunque entro sessanta giorni, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trova applicazione la sanzione ridotta da ventisei a centosessanta euro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nessuna novità per quanto riguarda l’ammontare dei costi da sostenere mediante versamento del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diritto di segreteria alla Camera di Commercio (10 euro in caso di spedizione telematica e 15 euro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in caso di spedizione cartacea); tale diritto va corrisposto, nel caso di spedizione telematica, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carta di credito, PagoPA, o avvalendosi del servizio fornito dall’Istituto di pagamento Infocamere. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso di trasmissione tramite Pec il diritto va versato esclusivamente utilizzando il servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“avviso di pagamento PagoPA.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente a seguito dell’introduzione dell’obbligo di accedere ai canali telematici delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di identità digitale, a decorrere dal 28 febbraio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2021, anche per l’invio del Mud occorrerà munirsi di uno Spid (sistema pubblico di identità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
digitale) oppure della carta d’identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Le procedure di presentazione devono essere esclusivamente telematiche attraverso la compilazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del modello sul portale con firma digitale e pagamento dei diritti di segreteria in modalità on line. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Mud semplificato, cioè quello riservato ai soli soggetti che producono, nella propria unità locale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non più di sette rifiuti e che si avvalgono di non più di tre trasportatori e di tre destinatari finali, va 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compilato anch’esso on line ma all’indirizzo telematico dedicato, così come per la Comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Rifiuti urbani, che dovrà esser inviata tramite il portale dedicato oppure, in alternativa, via Pec 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’indirizzo comunicazioneMud.pec.it. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come per il passato non viene più ammessa la spedizione del Mud in formato cartaceo pena 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’applicazione della sanzione di cui all’art.258, comma 1, del TUA (fattispecie di dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inesatta). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al Mud presentato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una comunicazione integrativa di quella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inviata ma mediante la presentazione di una nuova comunicazione che va a sostituire in toto la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente e pertanto deve essere completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
segreteria e inviata con le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunque entro il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/dpcm-2-marzo-2024-approvazione-del-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-lanno-2024</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo dei rifiuti: chiarimenti del MASE sul concetto di luogo di produzione Con l'interpello n. 18331 del 1° febbraio 2024, emanato ai sensi dell'art...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/manutenzione-del-verde-pubblico-e-deposito-temporaneo-dei-rifiuti-chiarimenti-del-mase-sul-concetto-di-luogo-di-produzione-con-l-interpello-n-18331-de</link>
      <description>Manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo dei rifiuti: 
chiarimenti del MASE sul concetto di luogo di produzione 
 
 Con l'interpello n. 18331 del 1° febbraio 2024, emanato ai sensi dell'articolo 3-
septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 
(MASE) ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione 
dell'istituto del deposito temporaneo di cui all'articolo 185-bis del medesimo decreto, 
con particolare riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del verde 
pubblico. 
L'istanza di interpello è st</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo dei rifiuti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chiarimenti del MASE sul concetto di luogo di produzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Con l'interpello n. 18331 del 1° febbraio 2024, emanato ai sensi dell'articolo 3-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(MASE) ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell'istituto del deposito temporaneo di cui all'articolo 185-bis del medesimo decreto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con particolare riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del verde 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L'istanza di interpello è stata presentata da un'Amministrazione comunale che ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiesto di conoscere se, ai fini dell'allestimento del deposito temporaneo, l'intero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio comunale possa essere considerato quale luogo di produzione dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generati dalle attività di manutenzione del verde effettuate dal personale dell'Ente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel proprio riscontro, il Ministero ha preliminarmente ricordato che il deposito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finalizzato al successivo trasporto verso impianti autorizzati di recupero o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento. Tale attività si colloca nella fase di produzione del rifiuto e, pertanto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non costituisce attività di gestione soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del D.Lgs. 152/2006, purché venga svolta nel rispetto delle condizioni e dei requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsti dalla normativa vigente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tra le condizioni previste dall'articolo 185-bis assume particolare rilevanza quella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativa all'ubicazione del deposito temporaneo, che deve essere effettuato nel luogo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in cui i rifiuti sono prodotti, intendendosi per tale l'area nella quale si svolge l'attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che genera il rifiuto stesso. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con riferimento ai rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
MASE ha adottato un'interpretazione restrittiva del concetto di luogo di produzione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
escludendo che esso possa coincidere con l'intero territorio comunale delimitato dai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
confini amministrativi dell'Ente. Secondo il Ministero, il luogo di produzione deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere individuato nella specifica area in cui i rifiuti vengono generati, quale ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esempio una via, un giardino pubblico, un parco o altra area oggetto di manutenzione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero in un'area funzionalmente collegata al sito di produzione, nella disponibilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del produttore e dotata degli adeguati requisiti di sicurezza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ne consegue che l'Amministrazione comunale, qualora intenda effettuare il deposito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
temporaneo dei rifiuti vegetali, dovrà individuare apposite aree che soddisfino tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti e che risultino strettamente connesse all'attività di manutenzione da cui i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti originano.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Successivamente, l'Ente potrà affidare al gestore del servizio pubblico o ad altro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operatore autorizzato le operazioni di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agli impianti di recupero o smaltimento competenti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L'orientamento espresso dal Ministero risulta coerente con gli indirizzi consolidati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della dottrina e della giurisprudenza, secondo i quali il luogo di produzione rilevante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ai fini del deposito temporaneo non coincide esclusivamente con il punto materiale di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generazione del rifiuto, ma può comprendere anche un'area nella disponibilità del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttore, purché esista un effettivo collegamento funzionale con il sito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produzione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale collegamento funzionale non deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della prossimità geografica, ma anche considerando la destinazione urbanistica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell'area interessata e l'assenza di utilizzi autonomi incompatibili con la funzione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
supporto all'attività produttiva che genera i rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Ministero richiama inoltre un precedente orientamento espresso con l'interpello n. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
151820 del 2 dicembre 2022, relativo ai rifiuti derivanti dalle attività di esumazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed estumulazione disciplinate dal D.P.R. 254/2003. In tale occasione era stato chiarito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che il deposito temporaneo può essere organizzato in una specifica area interna al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cimitero, al fine di garantire una gestione più efficiente delle operazioni di raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto, nel rispetto delle finalità perseguite dalla normativa ambientale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di quanto sopra, l'interpello conferma un orientamento interpretativo volto a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circoscrivere rigorosamente il concetto di luogo di produzione, limitando la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possibilità di ricorrere al deposito temporaneo esclusivamente alle aree direttamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interessate dalla produzione dei rifiuti o a quelle che presentino un comprovato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
collegamento funzionale con le stesse. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 01 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/manutenzione-del-verde-pubblico-e-deposito-temporaneo-dei-rifiuti-chiarimenti-del-mase-sul-concetto-di-luogo-di-produzione-con-l-interpello-n-18331-de</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazione n.1 del 13 febbraio 2023 ”Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-1-del-13-febbraio-2023-modalita-di-dimostrazione-delliscrizione-allalbo-nazionale-gestori-ambientali</link>
      <description>Deliberazione n.1 del 13 febbraio 2023  
”Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”  
Con la deliberazione in commento il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali al fine di 
semplificare ulteriormente l’obbligo di esibizione dei provvedimenti autorizzativi in capo alle 
imprese e agli enti iscritti all’Albo, dopo aver analizzate le diverse modalità tecniche informatiche 
per la digitalizzazione dei provvedimenti e le relativa esibizione,ha inteso ridefinire le modalità con 
cui dimostrare la propria iscrizione all’Albo attraverso l’utilizzo di str</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazione n.1 del 13 febbraio 2023  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
”Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la deliberazione in commento il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali al fine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificare ulteriormente l’obbligo di esibizione dei provvedimenti autorizzativi in capo alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese e agli enti iscritti all’Albo, dopo aver analizzate le diverse modalità tecniche informatiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per la digitalizzazione dei provvedimenti e le relativa esibizione,ha inteso ridefinire le modalità con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui dimostrare la propria iscrizione all’Albo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, secondo le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto all’articolo uno della deliberazione n.1/2023 ha stabilito che in alternativa all’esibizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del provvedimento d’iscrizione, con le modalità indicate nel primo periodo degli allegati da “A” ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“N” della deliberazione n.3 del 7 febbraio 2022,le imprese e gli enti possono a scelta dimostrare la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali esibendo l’apposito attestato –QR code (in formato digitale o cartaceo) leggibile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gli organi di controllo come disciplinato dall’allegato “A” alla presente deliberazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vediamo ora nel dettaglio le indicazioni fornite nell’allegato “A” sopra menzionato: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1.Attestato QR Code 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riservata nel sito web dell’albo contenente un QR Code che identifica univocamente il soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritto all’Albo gestori ambientali, il codice fiscale ed il numero di iscrizione all’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il QR Code riportato in tale documento conterrà gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in formato leggibile tramite l’apposita applicazione messa a disposizione per le pubbliche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrazioni e gli organi di controllo. Il documento potrà essere esibito agli enti di controllo e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il QR Code sarà, inoltre, disponibile anche tramite l’apposita applicazione che i soggetti iscritti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo potranno, eventualmente, utilizzare anche per consultare la propria autorizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiornata.                
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2.Modalità verifica attestato QR Code 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo che devono verificare l’iscrizione di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto iscritto all’albo nazionale gestori ambientali potranno svolgere tramite tale attività tramite 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’apposita applicazione per dispositivi mobili basati sui principali sistemi operativi (Android, IOS):
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      inquadrando il QR code identificativo in possesso del soggetto iscritto, sarà visualizzata la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
situazione autorizzativa aggiornata alla data dell’interrogazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A titolo esemplificativo e non esaustivo sarà possibile consultare le seguenti informazioni: i dati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificativi; il numero di iscrizione all’Albo; le categorie di iscrizione e relativa validità; i veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e relativi codici dell’EER autorizzati; le pertinenti prescrizioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per utilizzare l’apposita applicazione per i dispositivi mobili, le pubbliche amministrazioni e gli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
organi di controllo devono registrarsi nel portale al fine di ottenere le credenziali di utilizzo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesse. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, a partire dal 15 giugno 2023, data di entrata in vigore della deliberazione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commento, cambiano le modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali da parte delle imprese e degli enti iscritti, che si avvarranno di quanto stabilito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’organo centrale dell’Albo.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 13 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-1-del-13-febbraio-2023-modalita-di-dimostrazione-delliscrizione-allalbo-nazionale-gestori-ambientali</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>DPCM 3 febbraio 2023: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/dpcm-3-febbraio-2023-approvazione-del-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-lanno-2023</link>
      <description>DPCM 3 febbraio 2023: “Approvazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale per l’anno 2023”  
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche 
quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 3 
febbraio 2023 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.59 del 10 marzo 2023, relativamente alle 
dichiarazioni rif</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      DPCM 3 febbraio 2023: “Approvazione del modello unico di dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientale per l’anno 2023”  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
febbraio 2023 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.59 del 10 marzo 2023, relativamente alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazioni riferite all’anno 2022. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Essendo state apportate modifiche ed integrazioni, rispetto al modello precedente, il termine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentazione del predetto modello è fissato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis della legge 25 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gennaio 1994, n.70, in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’8 luglio 2023.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Anche quest’anno permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione ambientale in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione delle disposizione contenute nel Dl del 14 dicembre 2018,n.135, e più precisamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 6  del citato disposto normativo, convertito con legge n. 12/2019,che prevede il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mantenimento di tale adempimento, oltre al registro di carico e scarico e al formulario in attesa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della piena operatività del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Dpcm sopra indicato conferma la struttura del modello e i soggetti obbligati con l’articolazione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sei Comunicazioni e più precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) Comunicazione Rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) Comunicazione Veicoli fuori uso; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) Comunicazione Imballaggi composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imballaggio; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Mud va presentato per ogni unità locale che ne sia obbligata dalla normativa vigente.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Soggetti obbligati rimangono quelli previsti dall’articolo 189, commi 3 e 4, del d.lgs 152/06 nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versione oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 116/2020 e cioè: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dipendenti e nuovi produttori di cui art.184, comma 3, lettere: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      d) rifiuti da lavorazioni artigianali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbattimento dei fumi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residui del carico (art.4, comma 6, d.lgs n.182/2003); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) i Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’art.220-bis, comma 1, e art.221, comma 3, lett. a) e  c) del d.lgs 152/06; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediazione di rifiuti senza detenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs n.49/2014 ovvero gli impianti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattamento dei Raee che effettuano operazioni di trattamento nonché i Centri di raccolta istituiti dai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttori o da terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell’; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 29, comma 6, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vediamo alcune novità più rilevanti rispetto al precedente anno resesi necessarie per consentire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’adeguamento a nuove disposizioni normative. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A tal fine sono state implementate le seguenti sezioni del modello: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Sezione anagrafica: con l’inserimento di alcuni EER nella scheda RIC-riciclaggio e più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisamente:150106(vetro-metalli),150105(carta, cartone plastica); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Scheda RU con inserimento delle voci inerenti il quantitativo ed il relativo volume di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti accidentalmente pescati distinti in plastica, metallo,gomma e altro; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Scheda RT-Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblico, all’interno dei loro dati di raccolta;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      - Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla Determina ARERA n.2 DRIF/2021; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Sezione inerente alla raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti urbani da cucina e mensa proveniente dalle utenze domestiche, a seguito della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decisione 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Sezione Comunicazione imballaggi: due sono le novità che riguardano la Sezione Consorzi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
più precisamente nel riquadro Plastica la voce imballaggi rigidi non contempla più le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bottiglie in Pet che hanno una specifica riga dedicata e nella scheda CONS è stata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiunta l’indicazione di bottiglie in Pet con codice 150102  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) Comunicazioni rifiuti da AEE: con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
uno contro uno o uno contro zero dei Raee e che possono conferire direttamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si conferma per i Centri di raccolta (CdR), che a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
116/2020, hanno l’obbligo di predisporre il registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi (art.190 comma 9) e pertanto essi in quanto Enti/imprese che gestiscono rifiuti rientrano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tra i soggetti obbligati alla presentazione del Mud, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compileranno la Comunicazione Rifiuti ed ogni scheda RIF allegheranno uno o più moduli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indicando il Comune di provenienza del rifiuto ed uno o più moduli DR indicando l’impianto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo che se l’impresa non ha prodotto, né ha conferito quelli in giacenza dell’anno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti, non deve presentare il Mud.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per i soggetti che producono rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
settiche e manufatti analoghi,la comunicazione va fatta secondo le medesime modalità stabilite 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’anno precedente ovvero la Comunicazione rifiuti in modalità trasportatore. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di presentazione del Mud 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(esenzioni) sono:  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annuo non superiore a euro ottomila,le imprese che raccolgono e trasportano i propri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti non pericolosi, di cui all’art.212, comma 8, del d.lgs 152/06, nonché per i soli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti provenienti dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di cui all’art.184, comma 3,lettere c),d),g), che non hanno più di dieci dipendenti;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      2) i soggetti che, in applicazione dell’art.189,comma 4, produttori di rifiuti speciali che li 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferiscono al servizio pubblico di raccolta o a un circuito organizzato di raccolta di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.183, comma 1,lett.pp), previa apposita convenzione;la comunicazione in questi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
casi è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3)  le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3,diversi da quelli indicati alle lettere c) d) e g). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A tali soggetti esonerati si affiancano poi coloro che assolvono a tale obbligo con altre modalità a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.190 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’attuale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisamente:imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del c.c.,produttori iniziali di rifiuti pericolosi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 960201,960202,960203 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
960902 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Eer 180103, relativi ad aghi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
siringhe e oggetti taglienti usati, ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di Ente o impresa,quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi dell’art.190, comma 1. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali soggetti possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) con la conservazione progressiva per tre anni del Fir di cui all’art.193, comma 1,relativo al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dal citato articolo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
183  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Il sistema sanzionatorio risulta immutato a seguito della riscrittura dell’articolo 258, comma 1, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 152/06 ad opera delle modifiche apportate dal D.lgs 116/2020 che prevede nel caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
omissione o trasmissione incompleta o inesatta della dichiarazione la sanzione pecuniaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa applicabile va da un minimo di duemila ad un massimo di diecimila euro; se invece 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la comunicazione viene presentata oltre il termine di scadenza ma comunque entro sessanta giorni, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trova applicazione la sanzione ridotta da ventisei a centosessanta euro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nessuna novità per quanto riguarda l’ammontare dei costi da sostenere mediante versamento del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diritto di segreteria alla Camera di Commercio (10 euro in caso di spedizione telematica e 15 euro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in caso di spedizione cartacea); tale diritto va corrisposto, nel caso di spedizione telematica, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carta di credito, PagoPA, o avvalendosi del servizio fornito dall’Istituto di pagamento Infocamere. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso di trasmissione tramite Pec il diritto va versato esclusivamente utilizzando il servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“avviso di pagamento PagoPA.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Analogamente a seguito dell’introduzione dell’obbligo di accedere ai canali telematici delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di identità digitale, a decorrere dal 28 febbraio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2021, anche per l’invio del Mud occorrerà munirsi di uno Spid (sistema pubblico di identità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
digitale) oppure della carta d’identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come per il passato non viene più ammessa la spedizione del Mud in formato cartaceo pena 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’applicazione della sanzione di cui all’art.258, comma 1, del TUA (fattispecie di dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inesatta). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al Mud presentato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una comunicazione integrativa di quella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inviata ma mediante la presentazione di una nuova comunicazione che va a sostituire in toto la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente e pertanto deve essere completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
segreteria e inviata con le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunque entro il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/dpcm-3-febbraio-2023-approvazione-del-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-lanno-2023</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Legge 9 ottobre 2022, n.137: l’abbandono di rifiuti posto in essere dai cittadini diventa reato.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/legge-9-ottobre-2022-n-137-labbandono-di-rifiuti-posto-in-essere-dai-cittadini-diventa-reato</link>
      <description>Legge 9 ottobre 2022, n.137: l’abbandono di rifiuti posto in essere dai cittadini 
diventa reato.    
 
Dal 10 ottobre 2023, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 10 agosto 2023, n.105, 
convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n.137, pubblicato in G.U.Serie Generale n.236 del 9 ottobre 
2023, il legislatore apporta correzioni ed integrazioni all’articolo 255, comma 1, del D.L.vo 3 aprile 
2006, n.152,sostituendo, per l’abbandono di rifiuti nell’ambiente, art.192), la sanzione 
amministrativa da 300 a 3.000 euro con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro, raddoppiata se si tratta 
di rifiuti peri</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Legge 9 ottobre 2022, n.137: l’abbandono di rifiuti posto in essere dai cittadini 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diventa reato.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal 10 ottobre 2023, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 10 agosto 2023, n.105, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n.137, pubblicato in G.U.Serie Generale n.236 del 9 ottobre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2023, il legislatore apporta correzioni ed integrazioni all’articolo 255, comma 1, del D.L.vo 3 aprile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2006, n.152,sostituendo, per l’abbandono di rifiuti nell’ambiente, art.192), la sanzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa da 300 a 3.000 euro con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro, raddoppiata se si tratta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di rifiuti pericolosi.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sostanza l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere dal cittadino, non si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
configura più come un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
si configura come un reato di natura contravvenzionale punito con l’ammenda, analogamente a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto già previsto nel caso di abbandono o deposito incontrollato posto in essere dal titolare di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impresa o responsabile di un ente, nei confronti dei quali la normativa vigente già prevede le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sanzioni penali stabilite all’articolo 256, commi 1 e 2,del TUA. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La normativa previgente alla novella in commento all’articolo 255 prevedeva che l’abbandono e il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un cittadino, fosse punito con una sanzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa pecuniaria da 200 a 3.000 euro e, in caso di rifiuti pericoli, la sanzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa veniva aumentata fino al doppio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce della normativa oggi vigente, introdotta dalla novella, nel caso di abbandono di rifiuti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte del cittadino, l’art.255,comma 1, recita: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque in violazione delle disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’articolo 192, comma1 e 2, 226, comma2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero deposita rifiuti ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee è punito con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la pena è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aumentata fino al doppio”.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Resta invariata la previsione del comma 3 dell’articolo 192 secondo il quale. “ fatta salva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’applicazione delle suddette sanzioni,il contravventore è tenuto a procedere all’eliminazione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguenze del reato attraverso la rimozione, lo smaltimento o il recupero dei rifiuti e il ripristino 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, da i soggetti preposti al controllo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed a la recupero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle somme anticipate”.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La riforma dell’art. 255 ha lasciato inalterate le ipotesi sanzionatorie minori quali l’abbandono di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mozziconi di prodotti da fumi sul suolo, nelle acque e negli scarichi (art.232 bis, comma 3), che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuano ad essere punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro (art. 255, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1 bis), e l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensione, quali scontrini, fazzolette di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carta e gomme da masticare (art.232 ter, comma 1) con la punite con la sanzione amministrativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pecuniaria da 30 a 150 euro (art.255, comma 1 bis). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Chiaramente come per tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, occorre poi valutare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’elemento soggettivo della fattispecie che può essere doloso se il cittadino abbandona il rifiuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agendo con coscienza e volontà ovvero è consapevole di ciò che pone in essere realizzando l’evento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
voluto, oppure può essere colposo cioè qualora l’evento, pur se previsto, non è voluto dal cittadino e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza oppure per inosservanza di leggi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamenti, o ordini. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/legge-9-ottobre-2022-n-137-labbandono-di-rifiuti-posto-in-essere-dai-cittadini-diventa-reato</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Circolare n.7/2022 del 28 luglio 2022 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: chiarimenti su cabotaggio, trasporto combinato, trasporto transfrontaliero.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-7-2022-del-28-luglio-2022-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-su-cabotaggio-trasporto-combinato-trasporto-transfron</link>
      <description>Circolare n.7/2022 del 28 luglio 2022 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
Ambientali: chiarimenti su cabotaggio, trasporto combinato, trasporto 
transfrontaliero.  
  
Con la circolare n.7/2022 vengono forniti importanti chiarimenti, su sollecitazione delle Sezioni 
regionali e di alcune associazioni di categoria economica, in merito all’iscrizione all’Albo di alcune 
fattispecie di trasporto e precisamente: 
a) cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano; 
b) trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano; 
c) trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imp</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n.7/2022 del 28 luglio 2022 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali: chiarimenti su cabotaggio, trasporto combinato, trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transfrontaliero.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la circolare n.7/2022 vengono forniti importanti chiarimenti, su sollecitazione delle Sezioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regionali e di alcune associazioni di categoria economica, in merito all’iscrizione all’Albo di alcune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fattispecie di trasporto e precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In merito alla prima fattispecie in esame è stato chiesto al Comitato nazionale in quale categoria di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui al DM 120/2014 debba iscriversi l’impresa estera che effettui trasporto di cabotaggio di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sul territorio italiano; in primis vene richiamata la definizione di cabotaggio ovvero “i trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionali di merci effettuati per conto di terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante”, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in conformità al Regolamento CE n.1072/2009, da ultimo modificato con Regolamento (UE) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020; in sintesi trattasi di attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto svolta da un impresa/trasportatore straniero sul territorio di un altro stato dell’unione, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbia però la caratteristica della temporaneità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si chiede, in merito, quale sia la categoria alla quale tale impresa debba iscriversi ed il comitato ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ritenuto di chiarire che nel caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilita in uno stato membro del’Unione europea ed in possesso di licenza di licenza comunitaria, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, la stessa debba iscriversi all’Albo ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’art.212, comma 5, del Dlgs.152/06, nelle categorie 1, 4 o 5, in funzione della tipologia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti trasportata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto, l’iscrizione all’Albo nelle suddette categorie è subordinata alla verifica del possesso della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
licenza comunitaria al trasporto di merci di cui all’art.8 del Reg. (CE) n.1072/2009, rilasciata dallo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Stato membro di stabilimento del trasportatore estero, oltre che dei requisiti previsti dal DM 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sempre sul punto la Circolare chiarisce che in questi casi sul provvedimento di iscrizione e sul sito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo debba essere riportata l’indicazione che tale iscrizione è comunque limitata al solo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esercizio di trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vigente normativa sul trasporto internazionale di merci.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il Comitato nazionale conclude la disamina di tale fattispecie precisando, altresì, che i trasporti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano rimangono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
appartenente all’Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci, così come, per i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimi motivi, non è ammessa l’iscrizione all’Albo nella cat.1,4,5, di una impresa di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autotrasporto stabilita all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Passando ora all’analisi della seconda fattispecie di trasporto esaminata dal Comitato, ovvero, il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano, è stato chiesto quale categoria di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione all’Albo sia necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sul punto l’organo centrale dell’Albo ha ritenuto di riferirsi alla disciplina contenuta nella Direttiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita in Italia con decreto del Ministro dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trasporti e della Navigazione del 15/2/2001, Prot.n.28T e s.m.i. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare, prosegue la Circolare sul punto, all’art.1 di detto decreto troviamo la definizione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto combinato ovvero:” i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricorrono le seguenti condizioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, via navigabile o per mare supera i 100kmin linea 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’aria; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
punto di scarico della merce  l’idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero la parte iniziale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo o di sbarco”  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il successivo articolo 4 del menzionato decreto prevede inoltre che:” i vettori stradali stabiliti in uno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all’art.1, possono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’ Unione europea o aderenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Fatta questa premessa sulla normativa comunitaria e nazionale il Comitato ha ritenuto che debba 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi nella categoria 6 dell’Albo sia l’impresa stabilita in uno Stato membro dell’UE o aderente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’accordo sullo spazio economico europeo, nonché l’impresa stabilita in Italia, purchè siano in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possesso dei requisiti per l’acceso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
combinato, che intendano effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’articolo 4 del DM 15 febbraio 2001. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre, sempre in merito a questa seconda fattispecie di trasporto oggetto della Circolare in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commento, è stato stabilito che qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni previste dalla Direttiva 92/106/CEE esso è considerato un trasporto intermodale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stesi sono svolti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato diverso dall’Italia e appartenente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al Reg.(CE) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle cat.1,4 o 5.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da ultimo in questa articolata e complessa disamina fatta dal’Albo attraverso la Circolare n.7/2022, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene affrontato il caso del trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed iscritte nelle categorie 1,4 e 5;il dubbio al riguardo di tale fattispecie era se i trasportatori esteri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabiliti in Italia avessero dovuto iscriversi anche nella categoria specifica dei transfrontalieri (cat.6) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oppure possono usufruire dell’iscrizione già in essere nelle categorie ordinarie del trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al riguardo dopo aver ricordato il disposto dell’articolo 8, comma 3 del DM 120/2014, il Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale ha precisato che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1,4 e 5 dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, alle condizioni stabilite dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
menzionato art.8, comma 3, purchè siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art.8 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Reg.(CE)n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (Cemt). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine, a chiusura di tali circostanziati chiarimenti, viene precisato, altresì,che l’impresa stabilita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’estero, iscritta all’Albo nelle cat.1,4,5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, possa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avvalersi del medesimo art.8, comma 3,per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-7-2022-del-28-luglio-2022-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-su-cabotaggio-trasporto-combinato-trasporto-transfron</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Trasporto intermodale dei rifiuti: la circolare n.6/2022 del 21 luglio 2022 conferma le indicazioni operative già fornite dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la nota n.1235/2017.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/trasporto-intermodale-dei-rifiuti-la-circolare-n-6-2022-del-21-luglio-2022-conferma-le-indicazioni-operative-gia-fornite-dal-comitato-nazionale-albo-g</link>
      <description>Trasporto intermodale dei rifiuti: la circolare n.6/2022 del 21 luglio 2022 
conferma le indicazioni operative già fornite dal Comitato Nazionale Albo 
Gestori Ambientali con la nota n.1235/2017.  
  
Con la circolare n.6/2022 vengono forniti ulteriori chiarimenti e ribadito quando già previsto nella 
circolare n.1235 del 4 dicembre 2017 in merito al trasporto intermodale di rifiuti in particolare 
confermando che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere 
effettuato da una impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto. 
Pertanto al destinatario fi</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Trasporto intermodale dei rifiuti: la circolare n.6/2022 del 21 luglio 2022 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferma le indicazioni operative già fornite dal Comitato Nazionale Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Gestori Ambientali con la nota n.1235/2017.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la circolare n.6/2022 vengono forniti ulteriori chiarimenti e ribadito quando già previsto nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circolare n.1235 del 4 dicembre 2017 in merito al trasporto intermodale di rifiuti in particolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
confermando che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuato da una impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di una impresa, differente da quella che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene confermato, peraltro, che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rigorosamente rispettate le condizioni/modalità operative indicate nella circolare n.1235/2017.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di esaminare tali condizioni si rende necessario precisare cosa si intende per trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermodale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il trasporto multimodale è un servizio di trasferimento delle merci che utilizza diverse modalità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto combinate fra loro al fine di avere un trasporto economico, affidabile e sostenibile, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sfruttando quelli che sono i pregi insiti nelle diverse modalità di trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nell’ambito del trasporto multimodale, che avviene con almeno due modalità di trasporto diverse, si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inserisce il trasporto intermodale con il quale il trasporto della merce avviene con un unico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenitore ovvero attraverso contenitori che permettono il trasferimento della merce con unità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carico atte a poter essere utilizzate in diverse modalità di trasporto; si realizza così un trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
senza rottura di carico; le unità di carico attraverso cui realizzare tale trasporto intermodale sono i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
container, i semirimorchi e le casse mobili. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La caratteristica di questa modalità di trasporto è che la merce viene sistemata in uno dei contenitori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sopra elencati da dove non viene più mossa fino al raggiungimento della destinazione finale; tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto, detto anche combinato quando coinvolge solamente due modalità, si svolge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
principalmente in due modi ovvero in un primo modo con l’ausilio del container che viene 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agganciato su di un autotreno, su un vagone ferroviario oppure sul ponte di una nave; un secondo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modo , utilizzato per distanze brevi,prevede il carico della merce su un semirimorchio stradale con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il quale la merce viene trasferita ad una stazione ferroviaria e di qui il successivo trasferimento
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      avviene a mezzo treno sino alla stazione ferroviaria più vicina alla destinazione finale, e di qui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene percorso l’ultimo tratto nuovamente su strada. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Fatta questa dovuta precisazione sulle caratteristiche del trasporto intermodale, il Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, considerato i benefici ambientali connessi a tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità di trasporto nonché la necessità di garantire controlli efficaci, ha ritenuto che, nel rispetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, l’impresa che esegue la parte terminale del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto su strada possa essere una impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengano rispettate le seguenti condizioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizioni delle due imprese di autotrasporto; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
148/98, gestito con le modalità specifiche al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’ambiente prot. N. GAB7DEC7812/98 del 4 agosto 1998. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quest’ultima condizione merita un approfondimento in quanto viene richiamata la circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ministeriale esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati rispettivamente dal decreto ministeriale 1 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile 1998, n.145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n.148. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare si richiama la lettera v) del punto 1, della circolare 4 agosto 1998, che disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’utilizzo del formulario in tre casi particolari ovvero i casi di trasbordo con veicoli diversi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(trasbordo totale), di trasbordo per motivi eccezionali (trasbordo parziale), di trasporto misto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, il trasporto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, codice fiscale, numero autorizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Albo), dei diversi mezzi utilizzati (per esempio, targa automezzo), il nominativo del conducente e la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati nell’apposito spazio riservato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’annotazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Poiché in tale evenienza le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che partecipano alla movimentazione sono più di tre, sarà possibile conservare delle fotocopie dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulari, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulario.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno essere così distribuiti: due originali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al produttore/detentore, un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o smaltimento.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La lettera v) del punto 1, secondo capoverso, regolamenta poi il caso del trasporto misto, ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esempio gomma/ferrovia, gomma/nave, dove occorre specificare, nello spazio per le annotazioni del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulario, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Anche in questa fattispecie dato che le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i soggetti che partecipano alla movimentazione sono maggiori di tre, deve essere adottata la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesima procedura analizzata sopra per il trasbordo totale.        
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 21 Jul 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/trasporto-intermodale-dei-rifiuti-la-circolare-n-6-2022-del-21-luglio-2022-conferma-le-indicazioni-operative-gia-fornite-dal-comitato-nazionale-albo-g</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>MUD modello unico di dichiarazione ambientale 2022: regole per la presentazione e compilazione con la scadenza prorogata al 21 maggio 2022</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-2022-regole-per-la-presentazione-e-compilazione-con-la-scadenza-prorogata-al-21-maggio-2022</link>
      <description>MUD modello unico di dichiarazione ambientale 2022: regole per la 
presentazione e compilazione con la scadenza  prorogata al 21 maggio 2022   
 
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche 
quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 17 
dicembre 2021 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.16 del 21 gennai</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      MUD modello unico di dichiarazione ambientale 2022: regole per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentazione e compilazione con la scadenza  prorogata al 21 maggio 2022   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 17 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2021 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.16 del 21 gennaio 2022, Supplemento ordinario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.4. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio il ritardo della pubblicazione di questo DPCM fa slittare il termine di presentazione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modello dal 30 aprile al 21 maggio ovvero al centoventesimo giorno a decorrere dalla data di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicazione in applicazione di quanto dispone l’articolo 6 comma 2-bis della legge 25 gennaio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1994, n.70.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Anche quest’anno permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione ambientale in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione delle disposizione contenute nel DL del 14 dicembre 2018, n.135, e più precisamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 6 del citato disposto normativo, convertito con legge n. 12/2019, che prevede il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mantenimento di tale adempimento in attesa della piena operatività del Registro Elettronico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Dpcm sopra indicato conferma la struttura del modello e i soggetti obbligati con l’articolazione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sei Comunicazioni e più precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Comunicazione Rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Comunicazione Veicoli fuori uso; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Comunicazione Imballaggi composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imballaggio; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Mud va presentato per ogni unità locale che ne sia obbligata dalla normativa vigente,  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Soggetti obbligati rimangono quelli previsti dall’articolo 189, commi 3 e 4, del D.Lgs 152/06 nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versione oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 116/2020: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dipendenti e nuovi produttori di cui art.184, comma 3, lettere: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      d) rifiuti da lavorazioni artigianali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbattimento dei fumi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residui del carico (art.4, comma 6, D.Lgs n.182/2003); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina del D.Lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel D.Lgs n.209/03; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.220-bis, comma 1, e art.221, comma 3, lett. a) e  c) del D.Lgs 152/06; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediazione di rifiuti senza detenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n.49/2014 ovvero gli impianti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattamento dei Raee che effettuano operazioni di trattamento nonché i Centri di raccolta istituiti dai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttori o da terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell’; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 29, comma 6, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.Lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vediamo qualche novità più rilevante rispetto al precedente anno. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per i soggetti obbligati una novità riguarda coloro che per effetto dell’articolo 198 comma 2-bis del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dlgs.152/06, si occupano della raccolta dei rifiuti urbani (art.183, comma1, lett.b-ter, punto 2) conto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terzi presso le utenze non domestiche,limitatamente a tali tipologie,devono compilare alcune parti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Comunicazione, in particolare il modulo RT-non Pub (rifiuti raccolti al di fuori del servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbano di raccolta) allegato alla scheda RU indicando le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non domestiche nonché l’elenco delle utenze servite oltre ai soggetti che hanno provveduto alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione di tali rifiuti.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Altra novità attiene ai Centri di raccolta (CdR) che a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
116/2020 hanno l’obbligo di predisporre il registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi (art.190 comma 9) per cui essi in quanto Enti/imprese che gestiscono rifiuti rientrano tra i
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      soggetti obbligati alla presentazione del Mud, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi, compileranno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la Comunicazione Rifiuti ed ogni scheda RIF allegheranno uno o più moduli indicando il Comune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di provenienza del rifiuto ed uno o più moduli DR indicando l’impianto di destinazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Altra novità è la nuova scheda Riciclaggio inserita nella sezione Anagrafica che va compilata da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti da pretrattamenti di rifiuti urbani o di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imballaggio anche di provenienza non urbana, che producano materie prime seconde, end of waste, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prodotti e materiali dall’attività di recupero. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine sono state apportate integrazioni alle Istruzioni per adeguarle alla compilazione delle nuove 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
schede implementate e per meglio chiarire la definizione di rifiuti urbani di cui al riscritto art.183 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del D.Lgs 152/06.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo che se l’impresa non ha prodotto, né ha conferito quelli in giacenza dell’anno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti, non deve presentare il Mud.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per i soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di presentazione del Mud 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(esenzioni) si precisa che ai sensi dell’articolo 190 comma 6 (come modificato dal D.Lgs 116/2020) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
96.02.02, 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codici Eer 18.01.03, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativi ad aghi, siringhe ed oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
organizzazione di Ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non sono tenuti alla presentazione de Mud in quanti assolvono a tale obbligo attraverso la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il sistema sanzionatorio risulta immutato a seguito della riscrittura dell’articolo 258, comma 1, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.Lgs 152/06 ad opera delle modifiche apportate dal D.Lgs 116/2020 ovvero nel caso di omissione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o trasmissione incompleta o inesatta della dichiarazione la sanzione pecuniaria amministrativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicabile va da un minimo di duemila ad un massimo di diecimila euro; se invece la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione viene presentata oltre il termine di scadenza ma comunque entro sessanta giorni, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trova applicazione la sanzione ridotta da ventisei a centosessanta euro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Modifiche sanzionatorie sono state apportate anche per le comunicazioni veicoli fuori uso a seguito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’applicazione del D.Lgs 119/2020 che ha riscritto l’art.13, comma 7, del D.Lgs 209/2003 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilendo che chiunque non effettua la comunicazione veicoli fuori uso o la effettua in modo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da tremila a diciottomila 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
euro, oltre alla sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Nessuna novità per quanto riguarda l’ammontare dei costi da sostenere mediante versamento del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diritto di segreteria alla Camera di Commercio (10 euro in caso di spedizione telematica e 15 euro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in caso di spedizione cartacea) ne cambiano le modalità per effettuare tale pagamento a seguito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’obbligo introdotto di effettuare i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il circuito elettronico denominato PagoPa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente a seguito dell’introduzione dell’obbligo di accedere ai canali telematici delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di identità digitale, a decorrere dal 28 febbraio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2021, anche per l’invio del Mud occorrerà munirsi di uno Spid (sistema pubblico di identità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
digitale) oppure della carta d’identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come per il passato non viene più ammessa la spedizione tramite raccomandata della dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cartacea pena l’applicazione della sanzione di cui all’art.258, comma 1, del TUA (fattispecie di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione inesatta). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al Mud presentato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una comunicazione integrativa di quella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inviata ma mediante la presentazione di una nuova comunicazione che va a sostituire in toto la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente e pertanto deve essere completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
segreteria e inviata con le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunque entro il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sat, 21 May 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-2022-regole-per-la-presentazione-e-compilazione-con-la-scadenza-prorogata-al-21-maggio-2022</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Prorogato lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 al 31 marzo 2022: l’Albo nazionale gestori ambientali con la Circolare n.16 del 30 dicembre 2021 proroga la validità delle iscrizioni.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/prorogato-lo-stato-di-emergenza-epidemiologico-da-covid-19-al-31-marzo-2022-lalbo-nazionale-gestori-ambientali-con-la-circolare-n-16-del-30-dicembre-2</link>
      <description>Prorogato lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 al 31 marzo 2022: 
l’Albo nazionale gestori ambientali con la Circolare n.16 del 30 dicembre 2021 
proroga la validità delle iscrizioni.   
 
Con la circolare in commento che sostituisce la n.9 del 29 luglio 2021 il Comitato nazionale ha dettato 
le proprie disposizioni in merito all’applicazione dell’articolo 3-bis, della legge 27 novembre 2020, 
n.159, di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020, il quale 
al comma 1, modifica l’art.103, comma 2 della legge 24 aprile 2020 n.27, di conversione</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Prorogato lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 al 31 marzo 2022: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’Albo nazionale gestori ambientali con la Circolare n.16 del 30 dicembre 2021 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proroga la validità delle iscrizioni.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la circolare in commento che sostituisce la n.9 del 29 luglio 2021 il Comitato nazionale ha dettato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le proprie disposizioni in merito all’applicazione dell’articolo 3-bis, della legge 27 novembre 2020, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.159, di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020, il quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al comma 1, modifica l’art.103, comma 2 della legge 24 aprile 2020 n.27, di conversione del decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legge 17 marzo 2020 n.18, disponendo che le parole “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
”la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto, allo stato il richiamato art.103, comma 2, dispone che: “tutti i certificati, attestati, permessi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
emergenza”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Circolare n.16 del 30 dicembre 2021 rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nuovamente prorogato con il decreto legge 24 dicembre 2021 n.221, sino al 31 marzo 2022. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ne consegue, alla luce del combinato disposto delle norme suindicate, che le iscrizioni all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale gestori ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022; ferma restando l’efficacia dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rinnovi deliberati nel periodo suddetto.                      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Comitato chiarisce però che coloro che intendono avvalersi di tale norma di favore e quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuare ad operare legittimamente fino al momento del superamento dell’emergenza, devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunque:  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) rispettare tutti i requisiti e le condizioni necessari per il legittimo esercizio dell’attività e che in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caso di accertata carenza degli stessi, le imprese possono essere sottoposte a procedimenti disciplinari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con l’irrogazione delle relative sanzioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) prestare, nei casi previsti, ovvero per le iscrizioni nella cat.1, relativamente alla raccolta e trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti pericolosi, nella cat.8, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nelle cat.9 e 10, bonifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto, apposita fideiussione, o appendice di fideiussione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza naturale dell’iscrizione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quella del 29 giugno 2022; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La circolare conclude rendendo noto che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizioni all’interno della propria area riservata sul sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/prorogato-lo-stato-di-emergenza-epidemiologico-da-covid-19-al-31-marzo-2022-lalbo-nazionale-gestori-ambientali-con-la-circolare-n-16-del-30-dicembre-2</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Corte di Cassazione sentenza n.20734/2022: il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti grava anche sull’intermediario Se si parte dalla definizione di gestione dei rifiut...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-20734-2022-il-principio-della-responsabilita-condivisa-nella-gestione-dei-rifiuti-grava-anche-sullintermediario-se-si-p</link>
      <description>Corte di Cassazione sentenza n.20734/2022: il principio della responsabilità 
condivisa nella gestione dei rifiuti grava anche sull’intermediario 
  
Se si parte dalla definizione di gestione dei rifiuti contenuta nell’articolo 183, comma 1, lettera n), 
ovvero: ”la raccolta ,il trasporto, il recupero, compresa la cernita,  e lo smaltimento dei rifiuti, 
compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, 
nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante ed intermediario”, si comprende come essa 
rappresenti un attività estremam</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Corte di Cassazione sentenza n.20734/2022: il principio della responsabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condivisa nella gestione dei rifiuti grava anche sull’intermediario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Se si parte dalla definizione di gestione dei rifiuti contenuta nell’articolo 183, comma 1, lettera n), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero: ”la raccolta ,il trasporto, il recupero, compresa la cernita,  e lo smaltimento dei rifiuti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante ed intermediario”, si comprende come essa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresenti un attività estremamente complessa per cui non è semplice definire un quadro delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
competenze e delle relative responsabilità in capo alle diverse figure professionali direttamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coinvolte. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sinteticamente si può affermare che la gestione dei rifiuti comprendendo attività attribuibili a soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diversi, ognuno di essi risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I principi su cui si fonda il sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono rinvenibili negli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articoli 178 e 188 del D.lgs.152/06, sui quali numerose sono state le pronunce sia della giurisprudenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di merito che quella di legittimità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 178 del TUA cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da tale norma si ricava il principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportatore, intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal principio della responsabilità condivisa consegue che tutti i soggetti che intervengono nell’ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi poste in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la verifica del possesso delle prescritte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono conferiti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di conseguenza, qualora il produttore-detentore di rifiuti non provveda all’auto-smaltimento o al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, deve consegnarli ad un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccoglitore autorizzati o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento; ma in tali casi ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di trasporto, di recupero o di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Tutto ciò è stato  confermato da una recente pronuncia della suprema corte di Cassazione che in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relazione alla contestazione del reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Codice penale, ha ritenuto responsabile del reato sopra menzionato una società intermediaria, sulla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale, secondo il giudice di legittimità, incombe sia l’individuazione dei soggetti in possesso dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessari titoli abilitativi a gestire i rifiuti, sia il controllo sulla corretta classificazione dei rifiuti in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
base alla loro tipologia e alle loro caratteristiche.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nella pronuncia in commento viene rimarcato “come nel settore dei rifiuti viga il principio, sotteso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente di diretta derivazione dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa comunitaria basata sulla regola del chi inquina paga, delle responsabilità condivisa e della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articoli 178 e 188 del D.lgs 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ciclo della gestione dei rifiuti”.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-20734-2022-il-principio-della-responsabilita-condivisa-nella-gestione-dei-rifiuti-grava-anche-sullintermediario-se-si-p</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: con la Circolare n.9 del 29 luglio 2021 viene nuovamente prorogata la validità delle iscrizioni</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/lalbo-gestori-ambientali-ai-tempi-del-covid-19-con-la-circolare-n-9-del-29-luglio-2021-viene-nuovamente-prorogata-la-validita-delle-iscrizioni</link>
      <description>L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: con la Circolare n.9 del 29 
luglio 2021 viene nuovamente prorogata la validità delle iscrizioni   
 
Con la circolare in commento che sostituisce la n.6 del 11 maggio 2021 il Comitato 
nazionale ha dettato le proprie disposizioni in merito all’applicazione dell’articolo 3-
bis, della legge 27 novembre 2020, n.159, di conversione del decreto legge 7 ottobre 
2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020, il quale al comma 1, modifica l’art.103, 
comma 2 della legge 24 aprile 2020 n.27, di conversione del decreto legge 17 marzo 
2020 n.18, disponendo</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: con la Circolare n.9 del 29 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luglio 2021 viene nuovamente prorogata la validità delle iscrizioni   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la circolare in commento che sostituisce la n.6 del 11 maggio 2021 il Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale ha dettato le proprie disposizioni in merito all’applicazione dell’articolo 3-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bis, della legge 27 novembre 2020, n.159, di conversione del decreto legge 7 ottobre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020, il quale al comma 1, modifica l’art.103, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2 della legge 24 aprile 2020 n.27, di conversione del decreto legge 17 marzo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2020 n.18, disponendo che le parole “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
”la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Covid-19. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto, allo stato il richiamato art.103, comma 2, dispone che: “tutti i certificati, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i 90 giorni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, il quale ultimo è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato nuovamente prorogato, con il decreto legge 23 luglio 2021 n.105, sino al 31 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2021. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definitiva, alla luce del combinato disposto delle normative suindicate, le iscrizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo nazionale gestori ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2022; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.                      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Comitato chiarisce però che coloro che intendono avvalersi di tale norma di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
favore e quindi continuare ad operare legittimamente fino al momento del superamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’emergenza devono comunque:  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) rispettare tutti i requisiti e le condizioni necessari per il legittimo esercizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività e che in caso di accertata carenza degli stessi, le imprese possono essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottoposte a procedimenti disciplinari con l’irrogazione delle relative sanzioni.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      b) prestare, nei casi previsti, ovvero per le iscrizioni nella cat.1, relativamente alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, nella cat.8, commercio ed intermediazione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti, nelle cat.9 e 10, bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apposita fideiussione, o appendice di fideiussione già prestata, a copertura del periodo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intercorrente dalla data di scadenza naturale dell’iscrizione e quella del 3 marzo 2022; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La circolare n.9 del 29 luglio 2021 conclude rendendo noto che le imprese possono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all’interno della propria area riservata sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/lalbo-gestori-ambientali-ai-tempi-del-covid-19-con-la-circolare-n-9-del-29-luglio-2021-viene-nuovamente-prorogata-la-validita-delle-iscrizioni</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazioni n.3 e 5 del 3 giugno 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle verifiche di idoneità del Responsabile tecnico ridefinendo le materie delle verifiche di aggiornamento del solo m...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazioni-n-3-e-5-del-3-giugno-2021-lalbo-gestori-ambientali-interviene-sulle-verifiche-di-idoneita-del-responsabile-tecnico-ridefinendo-le-materi</link>
      <description>Deliberazioni n.3 e 5 del 3 giugno 2021: l’Albo Gestori Ambientali 
interviene sulle verifiche di idoneità del Responsabile tecnico 
ridefinendo le materie delle verifiche di aggiornamento del solo modulo 
obbligatorio.    
 
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fronte al perdurare 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha adottato, con le Deliberazioni in 
commento importanti provvedimento al fine di ovviare all’impossibilità in questo 
momento per i responsabili tecnici, sia in regime ordinario che in regime transitorio, di 
poter sostenere le verifiche di aggiorn</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazioni n.3 e 5 del 3 giugno 2021: l’Albo Gestori Ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interviene sulle verifiche di idoneità del Responsabile tecnico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ridefinendo le materie delle verifiche di aggiornamento del solo modulo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obbligatorio.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fronte al perdurare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha adottato, con le Deliberazioni in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commento importanti provvedimento al fine di ovviare all’impossibilità in questo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
momento per i responsabili tecnici, sia in regime ordinario che in regime transitorio, di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
poter sostenere le verifiche di aggiornamento dell’idoneità tecnica. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ma andiamo per ordine nell’esame delle novità introdotte.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Deliberazione n.3 del 3 giugno 2021 l’organo centrale dell’Albo preso atto che, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ai sensi dell’art.10, comma 9, della legge 28 maggio 2021, n.76, è consentito lo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgimento in presenza di procedure selettive di concorsi pubblici nel rispetto di linee 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
guida validate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020 n.630, ha ritenuto che la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica d’ idoneità per gli aspetti organizzativi è assimilabile ad una procedura di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
selezione concorsuale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto, al fine di agevolare l’attività delle imprese nel particolare contesto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’emergenza sanitaria ed economica, ha disposto che siano riprogrammate le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche per l’idoneità del RT delle imprese iscritte, anche con l’introduzione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sessioni straordinarie, invitando le Sezioni regionali e provinciali interessate a queste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ultime, ad inviare, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente delibera, alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
segreteria del Comitato stesso, le date e le sedi delle verifiche.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre la stessa deliberazione n.3 all’articolo 2 istituisce sessioni di recupero delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche d’idoneità invitando le Sezioni che avevano dovuto rinviare le verifiche per
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      le quali erano già state raccolte le domande d’iscrizione, a programmare, a partire del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1 luglio, nuovamente le relative sedute dandone comunicazione ai candidati. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Un particolare commento merita la Deliberazione n.5 del 3 giugno 2021 e la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consequenziale Circolare n.8 del 17 giugno con le quali sono state apportate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
significative modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
più precisamente all’articolo 2, comma 1 concernente le materie e i quiz oggetto delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va premesso che prima di questa deliberazione le materie oggetto delle verifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’idoneità riportate nell’allegato C della deliberazione n.6/2017 ed i relativi quiz 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicati sul sito istituzionale dell’Albo erano identiche sia per le verifiche iniziali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che per quelle di aggiornamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in merito a quest’ultimo aspetto l’organo centrale dell’Albo ha ritenuto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differenziare i due tipi di verifiche procedendo a ridefinire le materie, i contenuti, i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di aggiornamento-modulo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obbligatorio per tutte le categorie, dell’idoneità del responsabile tecnico, con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicazione sul proprio sito di una sezione dedicata ai nuovi quiz, limitatamente alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica di aggiornamento, che entrano in vigore il 1 luglio 2021 e che saranno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
periodicamente aggiornati. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali nuovi quiz rappresentano un sottoinsieme in numero di circa 250, estrapolati dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
banca dati previsti per le verifiche iniziali del modulo obbligatorio (circa 900 al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
momento), e che contengono nozioni pratiche più che teoriche sulla gestione dei rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
risulta chiaro che per il conseguimento dell’idoneità con l’esame di aggiornamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gioca un ruolo principale l’esperienza ormai acquisita dal responsabile tecnico nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quinquennio precedente e a maggior ragione ciò vale anche per i responsabili tecnici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che oggi esercitano in regime transitorio e che affronteranno per la prima volta l’esame 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di idoneità/aggiornamento, la cui validità si estenderà per i successivi cinque anni dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
superamento della prova.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Se a ciò si aggiunge che per superare la prova di aggiornamento è sufficiente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguire una votazione minima di 28 punti, a fronte dei 32 previsti per la verifica
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      d’idoneità del modulo obbligatorio, si può ritenere raggiunto l’obiettivo di rendere più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplice il superamento della verifica auspicando una percentuale di idonei nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prossime prove maggiore di quella fino ad oggi raggiunta. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va precisato, però, che qualora il responsabile tecnico in carica che beneficia del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime transitorio e che sarà chiamato ad una prova meno impegnativa sul modulo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obbligatorio, vuole conseguire l’idoneità per categorie diverse sostenendo gli esami dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativi moduli specialistici, dovrà cimentarsi con il modulo obbligatorio non di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiornamento bensì con quello della verifica iniziale.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nulla cambia al momento, invece, per le verifiche di aggiornamento dei moduli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specialistici in quanto sia numericamente che nei contenuti rimangono uguali a quelli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsti per le verifiche iniziali così come originariamente declinato dalla deliberazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.6 del 30 maggio 2017.            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione in sede di verifica di aggiornamento, a differenza della verifica iniziale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
si è voluto maggiormente valorizzare la specifica esperienza maturata nei settori di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività per i quali il responsabile tecnico intende svolgere l’incarico e che, pertanto, si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
è reso opportuno dare una maggiore rilevanza agli argomenti e alle materie che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accertino le conoscenze pratiche volte a confermare l’effettiva professionalità richiesta.          
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazioni-n-3-e-5-del-3-giugno-2021-lalbo-gestori-ambientali-interviene-sulle-verifiche-di-idoneita-del-responsabile-tecnico-ridefinendo-le-materi</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: Circolare n.4 del 15 marzo 2021 sui EER derivanti da PAP (prodotti assorbenti per la persona).</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/raccolta-e-trasporto-dei-rifiuti-urbani-circolare-n-4-del-15-marzo-2021-sui-eer-derivanti-da-pap-prodotti-assorbenti-per-la-persona</link>
      <description>Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: Circolare n.4 del 15 marzo 2021 sui EER 
derivanti da PAP (prodotti assorbenti per la persona). 
 
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Circolare n.4 del 15 marzo 
2021 su sollecitazione di alcune Sezioni regionali che hanno richiesto se sia possibile attribuire nella 
categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani” i codici dell’EER derivanti da prodotti assorbenti per 
la persona (PAP),ha stabilito che,nell’attesa dell’adeguamento dei provvedimenti di iscrizione, i 
codici 150203 e 180104 possono essere trasportati da</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: Circolare n.4 del 15 marzo 2021 sui EER 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivanti da PAP (prodotti assorbenti per la persona). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Circolare n.4 del 15 marzo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2021 su sollecitazione di alcune Sezioni regionali che hanno richiesto se sia possibile attribuire nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani” i codici dell’EER derivanti da prodotti assorbenti per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la persona (PAP),ha stabilito che,nell’attesa dell’adeguamento dei provvedimenti di iscrizione, i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
codici 150203 e 180104 possono essere trasportati da imprese iscritte in categoria 1 “Raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto rifiuti urbani”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel dettaglio occorre chiarire che la circolare richiama opportunamente il Decreto del Ministro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Ambiente 15 maggio 2019, n.62,”Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)” e in particolare l’allegato 1, punto 1, in quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esso, in applicazione dell’articolo 184-ter dl D.lgs 152/05, stabilisce che i materiali derivanti dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recupero dei prodotti assorbenti per la persona cessano di essere qualificati come rifiuti e sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualificati come plastiche (End of Waste), qualora risultano conformi a determinati requisiti generali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nonchè a requisiti tecnici specificati dal decreto stesso. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare tra i suindicati requisiti tecnici viene richiesto che per la produzione di tali prodotti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
plastici possono essere ammessi esclusivamente i seguenti rifiuti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
15.02.03- assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
voce 15.02.02- limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
15.02.02*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
18.01.04- rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)- 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dedicate, che non devono esser raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con materiali biodegradabili.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sostanza nell’ottica di garantire un adeguato recupero delle tipologie di rifiuti derivanti da PAP di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provenienza domestica, ai fini dell’iscrizione all’ Albo nazionale gestori ambientali, i rifiuti derivanti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da prodotti assorbenti per la persona di cui sopra possono essere attribuiti nella categoria 1 “Raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e trasporto di rifiuti urbani”, con le relative limitazioni da riportare nei provvedimenti d’iscrizione.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/raccolta-e-trasporto-dei-rifiuti-urbani-circolare-n-4-del-15-marzo-2021-sui-eer-derivanti-da-pap-prodotti-assorbenti-per-la-persona</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle verifiche di aggiornamento del Responsabile tecnico in regime transitorio in tempo di pandemia.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-1-del-10-marzo-2021-lalbo-gestori-ambientali-interviene-sulle-verifiche-di-aggiornamento-del-responsabile-tecnico-in-regime-transitori</link>
      <description>Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle 
verifiche di aggiornamento del Responsabile tecnico in regime transitorio in 
tempo di pandemia.   
 
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fronte al perdurare dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 ha adottato, con la Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021, un importante 
provvedimento al fine di ovviare all’impossibilità in questo momento per i responsabili tecnici in 
regime transitorio, di poter sostenere le verifiche di aggiornamento dell’idoneità tecnica nonché di 
poter assumere l’in</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche di aggiornamento del Responsabile tecnico in regime transitorio in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tempo di pandemia.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fronte al perdurare dell’emergenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
epidemiologica Covid-19 ha adottato, con la Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021, un importante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento al fine di ovviare all’impossibilità in questo momento per i responsabili tecnici in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime transitorio, di poter sostenere le verifiche di aggiornamento dell’idoneità tecnica nonché di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
poter assumere l’incarico di RT per una classe superiore rispetto a quella che al momento ricopre. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ma andiamo per ordine nell’esame delle novità introdotte.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo , in primis, che lo stesso Comitato con propria Circolare n.13 del 9 dicembre 2020, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, numero 9, lettera z), del Dpcm del 3 dicembre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2020, aveva sospeso le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici, sia quelle iniziali sia quelle di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiornamento, quest’ultime relative ai RT operanti in regime transitorio, ai quali, di conseguenza, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essendo inibita tale verifica di aggiornamento, non possono proseguire nello svolgimento dell’attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi erano state posticipate a date da destinare, oltre alle verifiche iniziali, che hanno visto il loro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
debutto a fine 2017, anche le prime verifiche di aggiornamento disciplinate dal comma 2 dell’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3 della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 nella versione oggi vigente ovvero come modificata ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
integrata dalla successiva deliberazione n.3 del 25 giugno 2019 del Comitato nazionale dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Gestori Ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo che la verifica di aggiornamento interesserà quei responsabili tecnici  che alla data del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
16 ottobre 2017 rivestivamo tale ruolo per le imprese iscritte all’Albo e che stanno beneficiando, per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il quinquennio successivo a tale data, del regime transitorio potendo continuare a svolgere tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
incarico e assumerne altri purchè comunque per le categorie e classi di iscrizione risultanti alla data 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suindicata; questi soggetti, altresì,in base alle disposizioni generali vigenti, potranno continuare a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esercitare la funzione di RT senza soluzione di continuità, anche successivamente al mese di ottobre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2022,  ma solo dopo il superamento dell’esame di aggiornamento  di cui sopra che dovevano iniziare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a partire dal 2 gennaio 2021.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Rimangono chiaramente sospese anche le verifiche iniziali cioè quelle a cui si stanno sottoponendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal 2017 sia quei soggetti che, non trovandosi nella condizione di vantaggio sopra descritta (periodo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transitorio), per poter esercitare la funzione di RT hanno sostenuto la prova d’idoneità, sia coloro che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pur esercitando la funzione a far data antecedente al 17 ottobre 2017, hanno avuto la  necessità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguire l’abilitazione per categorie diverse o classi superiori rispetto a quelle in cui erano in carica.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      E’ evidente che questa situazione di stallo sta creando difficoltà a quelle imprese e a quei Responsabili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici che, pur avendone la necessità, non hanno la possibilità di aumentare la propria classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dalla delibera n.6 del 30 maggio 2017.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quanto sopra viene ora derogato con questo ultimo intervento da parte dell’organo centrale dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che, al fine di non penalizzare ulteriormente l’attività delle imprese nel particolare contesto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’emergenza sanitaria ed economica, consente, in via eccezionale e per un periodo di tempo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitato, ai responsabili tecnici di cui all’art.3, comma 1, della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale, prevista dall’Allegato “A” alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesima delibera, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico; tale regime di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
favore  avrà però una applicazione limitata ovvero fino a sei mesi successivi dalla ripresa  delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche d’idoneità.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre lo stesso Comitato ha ritenuto opportuno che nel calcolo del quinquennio relativo al periodo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transitorio di cui all’art.12, comma 4, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120, e all’art. 3, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, possa essere detratto il periodo di sospensione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle verifiche di idoneità professionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di tali considerazioni viene stabilito, pertanto, che il termine del 16 ottobre 2022 entro il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale i responsabili tecnici che operano in regime transitorio, debbono sostenere la verifica di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiornamento, è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche stesse; il nuovo termine verrà stabilito con successiva deliberazione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione con tale recente intervento l’Albo ha disposto un rinvio temporaneo (non una dispensa) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per la dimostrazione dell’idoneità professionale del responsabile tecnico per cui comunque le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche di aggiornamento dovranno essere comunque sostenuto seppur entro un termine che verrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successivamente fissato.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-1-del-10-marzo-2021-lalbo-gestori-ambientali-interviene-sulle-verifiche-di-aggiornamento-del-responsabile-tecnico-in-regime-transitori</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Modello unico di dichiarazione ambientale 2021 tra conferme e novità</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-2021-tra-conferme-e-novita</link>
      <description>Modello unico di dichiarazione ambientale 2021 tra conferme e novità   
 
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 
25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale 
(cosiddetto Mud), anche quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, 
con le regole introdotte dal Dpcm 23 dicembre 2020 “Approvazione del modello 
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale Serie generale n.39 del 16 febbraio 2021, Supplemento ordinario n.10. 
Proprio il ritardo della pubblica</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Modello unico di dichiarazione ambientale 2021 tra conferme e novità   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(cosiddetto Mud), anche quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con le regole introdotte dal Dpcm 23 dicembre 2020 “Approvazione del modello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ufficiale Serie generale n.39 del 16 febbraio 2021, Supplemento ordinario n.10. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio il ritardo della pubblicazione di questo DPCM fa slittare il termine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentazione del modello dal 30 aprile al 16 giugno ovvero al centoventesimo giorno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a decorrere dalla data di pubblicazione in applicazione di quanto dispone l’articolo 6 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2-bis della legge 25 gennaio 1994, n.70.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di passare ad esaminare gli elementi principali del Mud 2021 è doveroso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricordare che anche quest’anno permane l’obbligo di presentazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione ambientale in applicazione delle disposizione contenute nel Dl del 14 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2018,n.135, e più precisamente dell’articolo 6 del citato disposto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativo, convertito con legge n. 12/2019,che prevede il mantenimento di tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adempimento in attesa della piena operatività del Registro Elettronico Nazionale per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Rimangono immutate la struttura del modello, i soggetti obbligati, i soggetti esclusi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mentre alcune novità riguardano le modalità per l’invio della comunicazione, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità di pagamento dei diritti di segreteria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto viene confermata la tradizionale struttura del modello che, come per il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passato, è articolata in sei Comunicazioni e più precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Comunicazione Rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Comunicazione Veicoli fuori uso; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Comunicazione Imballaggi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Soggetti obbligati rimangono quelli previsti dall’articolo 189, commi 3 e 4, del d.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06 nella versione oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
116/2020: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
più di 10 dipendenti e nuovi produttori di cui art.184, comma 3, lettere: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) rifiuti da lavorazioni industriali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) rifiuti da lavorazioni artigianali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
reflue e da abbattimento dei fumi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, d.lgs n.182/2003); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rientrano nella disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
11, comma 3, del decreto citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rientranti nel d.lgs n.209/03; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’art.220-bis, comma 1, e art.221, comma 3, lett. a) e  c) del d.lgs 152/06; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.49/2014 ovvero gli impianti di trattamento dei Raee che effettuano operazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattamento nonché i Centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in loro nome ai sensi dell’; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
speciali raccolti sulla base di una convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
29, comma 6, d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di presentazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del Mud sono (esenzioni): 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di ente o impresa, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in sintesi i liberi professionisti (L.25 gennaio 2006, n.29, Dm 18/2/2011, n.52); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
competente per territorio o ad un circuito organizzato di raccolta di cui all’art.183, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, lett.pp), e previa convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite (d.lgs 152/06 art.189, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c.4); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) gli imprenditori agricoli ex art.2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti speciali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi (L.28 dicembre 2015, n.221); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) i soggetti che svolgono le attività di barbiere e parrucchiere, estetista, acconciatore, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, manicure e pedicure, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’ambito di tali attività producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
siringhe, oggetti taglienti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il sistema sanzionatorio risulta invece mutato a seguito della riscrittura dell’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
258, comma 1, del D.lgs 152/06 ad opera delle modifiche apportate dal D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
116/2020 ovvero nel caso di omissione o trasmissione incompleta o inesatta della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione la sanzione pecuniaria amministrativa applicabile va da un minimo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
duemila ad un massimo di diecimila euro; se invece la comunicazione viene 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentata oltre il termine di scadenza ma comunque entro sessanta giorni, trova 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione la sanzione ridotta da ventisei a centosessanta euro.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Modifiche sanzionatorie sono state apportate anche per le comunicazioni veicoli fuori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
uso a seguito dell’applicazione del D.lgs 119/2020 che ha riscritto l’art.13, comma 7, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del D.lgs 209/2003 stabilendo che chiunque non effettua la comunicazione veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fuori uso o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pecuniaria amministrativa da tremila a diciottomila euro, oltre alla sospensione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nessuna novità per quanto riguarda l’ammontare dei costi da sostenere mediante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versamento del diritto di segreteria alla Camera di Commercio (10 euro in caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
spedizione telematica e 15 euro in caso di spedizione cartacea) ma cambiano, invece, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le modalità per effettuare tale pagamento a seguito dell’obbligo introdotto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuare i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso il circuito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettronico denominato PagoPa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente a seguito dell’introduzione dell’obbligo di accedere ai canali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
telematici delle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di identità digitale, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decorrere dal 28 febbraio 2021, anche per l’invio del Mud occorrerà munirsi di uno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Spid (sistema pubblico di identità digitale) oppure della carta d’identità elettronica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come per il passato non viene più ammessa la spedizione tramite raccomandata della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione cartacea pena l’applicazione della sanzione di cui all’art.258, comma 1, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del TUA (fattispecie di dichiarazione inesatta). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Mud presentato esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione integrativa di quella inviata ma mediante la presentazione di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nuova comunicazione che va a sostituire in toto la precedente e pertanto deve essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di segreteria e inviata con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata comunque entro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione da questo esame esemplificativo e non esaustivo del Mud 2021 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possiamo evidenziare che vengono richieste sempre maggiori e più dettagliate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
informazioni al fine di avere un quadro reale della gestione dei rifiuti e per rispondere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle richieste sempre più frequenti da parte della Commissione europea di avere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
maggiori e più dettagliati dati sulla produzione e gestione dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.com
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-2021-tra-conferme-e-novita</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Procedimento disciplinare e relativo sistema sanzionatorio alla luce della recente Circolare n.7 del 29 giugno 2020 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/procedimento-disciplinare-e-relativo-sistema-sanzionatorio-alla-luce-della-recente-circolare-n-7-del-29-giugno-2020-del-comitato-nazionale-albo-gestor</link>
      <description>Procedimento disciplinare e relativo sistema sanzionatorio alla luce della recente 
Circolare n.7 del 29 giugno 2020 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali 
 
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori 
ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che 
ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni 
contenute nei singoli provvedimenti, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne 
l’osservanza ed, in caso di violazione, l’irroga</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Procedimento disciplinare e relativo sistema sanzionatorio alla luce della recente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Circolare n.7 del 29 giugno 2020 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenute nei singoli provvedimenti, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’osservanza ed, in caso di violazione, l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il sistema sanzionatorio dell’Albo Gestori Ambientali si articola in un procedimento disciplinare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamentato dall’articolo 21 del DM. n.120/2014 finalizzato a garantire il rispetto del principio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della trasparenza e della partecipazione del soggetto interessato in ossequio ai principi che devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
connotare qualsiasi attività amministrativa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti dall’analisi delle modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari si evince come  le stesse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possano essere adottate  dalle Sezioni regionali solo previa contestazione degli addebiti all’iscritto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al quale, a propria garanzia, viene assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deduzioni in merito; a rafforzare ulteriormente  tale momento partecipativo lo stesso disposto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativo consente al soggetto interessato, o al suo legale rappresentante, la possibilità di essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentito personalmente facendone richiesta alla Sezione entro il termine suindicato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Rafforza e consolida il principio di trasparenza e di partecipazione del soggetto interessato l’obbligo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinchè lo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del citato Regolamento, ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R.  24 novembre 1971, n.1199, entro trenta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (ricorso gerarchico improprio). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In alternativa il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tribunale amministrativo regionale competente.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Venendo ora ad una disamina delle sanzioni disciplinari adottabili esse sono di due fattispecie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero la sospensione disciplinata dall’articolo 19 del DM. n.120/2014, e la cancellazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplinata dall’articolo 20 del medesimo decreto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare la sanzione della sospensione viene adottata quando si verifichino una delle seguenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ipotesi: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art.18, comma 1; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) il mancato rispetto della normativa in materia di lavoro e di protezione sociale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La durata della sospensione non può durare più di centoventi giorni e con il provvedimento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sospensione la Sezione regionale stabilisce anche un termine entro il quale l’impresa o l’ente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
può conformarsi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’altra fattispecie sanzionatoria è la cancellazione dall’Albo che viene adottata dalla Sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regionale qualora: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) l’iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale di iscrizione, ne faccia domanda; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’art.10, comma 2, ad eccezione di quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsto dalla lettera g) del medesimo comma; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) l’impresa è cancellate dal registro delle imprese; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all’art.19, comma 1, lettera a); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all’art.15, commi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2,3,4,5 e 6; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) permangono per più di dodici mesi le condizioni di cui all’articolo 24, comma 7. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va precisato che gli effetti della cancellazione decorrono in momenti diversi a secondo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fattispecie elencate nell’articolo in commento ovvero al momento della comunicazione del relativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento nelle ipotesi di cui alle lettere b),c),d),e),f), mentre nell’ipotesi di cui alla lettera a), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza di cancellazione dell’impresa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare e quindi alla quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non si applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
descritto, sono previste dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del DM. N.120/2014 ovvero nel caso di irrogazione della sospensione d’ufficio per omesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pagamento del diritto annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quando l’iscritto non dimostri alla Sezione l’avvenuto pagamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla sospensione d’ufficio per dodici mesi si passerà alla cancellazione d’ufficio qualora il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mancato pagamento si protrae per un periodo superiore ai dodici mesi e l’impresa nelle more sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stata sospesa.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La nuova Circolare dell’Albo n.7 del 29 giugno 2020 si inserisce nel contesto normativo sopra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
descritto fornendo alcuni importanti chiarimenti ,richiesti dalle Sezioni regionali, relativamente alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ipotesi in cui in sede di procedimento disciplinare in corso, le variazioni intervenute sui soggetti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’articolo 10, comma 1, del DM 120/04, in data successiva all’avvenuta contestazione degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione a cui è finalizzato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedimento disciplinare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In altre parole ci si è posto il problema di che cosa succede se viene cambiato la persona del legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante/titolare qualora sia stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa, che chiama in causa il titolare o chi ha la rappresentanza legale della stessa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si pensi alle fattispecie, esemplificative e non esaustive, di un legale rappresentante che in corso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
validità dell’autorizzazione perda il requisito soggettivo (requisito morale) a seguito di una sentenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di condanna passata in giudicato che risulti essere ostativa al rilascio e al mantenimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione; oppure al caso, spesso frequente, di violazione delle prescrizioni contenute 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’autorizzazione di cui la Sezione sia venuta a conoscenza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima dell’intervento chiarificatore del Comitato nazionale le fattispecie sopra descritte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
determinavano una cessazione della materia del contendere e di conseguenza una archiviazione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedimento disciplinare in corso.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce della Circolare in commento è stato invece chiarito che, dal momento che i soggetti iscritti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per l’intera durata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione e che quando si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle previsioni normative gli interessati (ovvero legale rappresentante/titolare) debbono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
immediatamente attivarsi per il ripristino della legalità, in sede di procedimento disciplinare ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.21 del DM 120/2014, la Sezione regionale, non deve tener conto (come avveniva in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedenza) al fine di valutare  l’applicazione e la misura della sanzione delle variazioni intervenute 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successiva alla ricezione da parte di quest’ultimo della contestazione degli addebiti.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da una breve comparazione tra le disposizioni vigenti e il precedente regime normativo non si può 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non notare come, anche per i procedimenti disciplinari, il sistema Albo abbia fatto un passo avanti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sulla strada della semplificazione e della trasparenza nell’attuazione del principio di legalità.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/procedimento-disciplinare-e-relativo-sistema-sanzionatorio-alla-luce-della-recente-circolare-n-7-del-29-giugno-2020-del-comitato-nazionale-albo-gestor</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 dell’Albo gestori rifiuti: disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico Con questa deliberazione, in vigore dal 4 maggio 2020, il ...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-1-del-30-gennaio-2020-dellalbo-gestori-rifiuti-disciplina-relativa-alla-cessazione-dellincarico-di-responsabile-tecnico-con-questa-del</link>
      <description>Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 dell’Albo gestori rifiuti: disciplina relativa 
alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico  
 
Con questa deliberazione, in vigore dal 4 maggio 2020,  il Comitato nazionale 
dell’Albo  ha fornito le regole operative che andranno seguite ogni qualvolta si 
verifichino casi/fattispecie di mancanza/cessazione del responsabile tecnico per le 
imprese iscritte e tale cessazione sia imputabile a cause diverse quali dimissioni, 
revoca 
dell’incarico,perdita 
dei 
requisiti 
soggettivi, 
perdita 
dell’idoneità 
professionale;in sintesi questa nuova dis</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 dell’Albo gestori rifiuti: disciplina relativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa deliberazione, in vigore dal 4 maggio 2020,  il Comitato nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo  ha fornito le regole operative che andranno seguite ogni qualvolta si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifichino casi/fattispecie di mancanza/cessazione del responsabile tecnico per le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese iscritte e tale cessazione sia imputabile a cause diverse quali dimissioni, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
revoca 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’incarico,perdita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggettivi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
perdita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’idoneità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale;in sintesi questa nuova disciplina  troverà applicazione in qualsiasi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circostanza dovesse verificarsi la cessazione dell’incarico del RT. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa deliberazione viene abrogata la Circolare n.1544 del 14 dicembre 2012, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la quale era stata data una parziale disciplina a tali fattispecie, ma che non aveva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
definitivamente risolto il problema delle possibili controversie circa l’attribuzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle responsabilità che potevano insorgere nel periodo intercorrente tra la cessazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’incarico e la nomina del nuovo responsabile tecnico; si è voluto in questo modo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
garantire una continuità all’attività dell’impresa in modo da non subire i danni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
economici derivanti dalla perdita di un requisito tecnico purchè, però, si rispettino i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tempi e le relative comunicazioni previste in questa nuova procedura. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Un ruolo decisivo lo viene ad assumere il legale rappresentante che nelle more della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricerca e sostituzione del responsabile tecnico può assumere egli stesso l’incarico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
temporaneamente assicurando continuità aziendale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Veniamo ora nel dettaglio ad esaminare la deliberazione in commento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nell’articolo 1 dopo aver delimitato l’ambito di applicazione della procedura a tutti i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
casi di cessazione dall’incarico del RT, si precisa che l’impresa, chiaramente in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mancanza della nomina immediata di altro RT, può proseguire l’attività oggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzione di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante  indicato dall’impresa medesima; tale periodo transitorio non è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prorogabile e cessa con il provvedimento della Sezione regionale di conferma della
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie di iscrizione interessate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla lettura dell’articolo 2 della delibera si evince che la procedura di cessazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostituzione del RT non è automatica ma che, al contrario, necessità per essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avviata di una apposita comunicazione che l’impresa deve inviare telematicamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla Sezione regionale competente, entro il termine di 30 giorni;trattasi chiaramente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’applicazione dell’articolo 18 ,comma 1, del DM 120/2014,in base al quale le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese iscritte all’Albo hanno l’obbligo di comunicare alla Sezione competente ogni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
atto o fatto che comporti la modifica dell’iscrizione e pertanto tra tali fattispecie vi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rientra anche la modifica del responsabile tecnico in quanto esso rientra tra i requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di idoneità tecnica che l’impresa deve possedere per poter essere iscritta all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesso. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Considerato che in una impresa possono sussistere anche più legali rappresentanti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’istanza di cancellazione/sostituzione del RT va allegata una dichiarazione in cui si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indica quale dei legali rappresentanti assumerà provvisoriamente anche l’incarico di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile tecnico per il periodo di 90 giorni previsto dalla procedura in commento; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in alternativa se l’impresa non intende avvalersi di questa opportunità può con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’istanza di sostituzione nominare un nuovo responsabile tecnico che abbia già i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti per assumere l’incarico in attesa del provvedimento formale che verrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successivamente adottato dalla Sezione regionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Chiaramente qualora l’impresa non rispetti il termine perentorio di 30 giorni per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuare la comunicazione di cui sopra incorrerà nel procedimento disciplinare di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sospensione che sarà avviato dalla competente Sezione regionale in applicazione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
combinato disposto degli articoli 19, comma 1, lett.b) e del DM 120/04. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso articolo 2 della delibera dispone che, ad esclusione del caso di perdita del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisito di idoneità,il responsabile tecnico che cessa dall’incarico ne deve dare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione regionale  a mezzo di posta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettronica certificata (PEC); fino alla ricezione da parte di quest’ultima della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione di cessazione  inviata dall’impresa o dal responsabile tecnico,
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      quest’ultimo non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall’incarico e solo dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
data di ricezione decorre il termine dei 90 giorni a partire dal quale l’impresa può 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proseguire l’attività per cui è autorizzata, periodo entro il quale le funzioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile tecnico vengono esercitate congiuntamente dal legale rappresentante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indicato quale sostituto provvisorio del RT cessato dall’incarico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Continuando nell’analisi della delibera l’articolo 3 detta disposizioni specifiche nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caso si verifichi una fattispecie particolare ovvero la perdita da parte del responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnico del requisito di idoneità di cui all’art.13, comma 1, del DM 120/2014, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguito del mancato superamento della verifica di aggiornamento; in questo caso si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica la decadenza immediata del responsabile tecnico dalla funzione e pertanto la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera prevede la seguente procedura: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la Sezione regionale tra il sessantesimo (60°) ed il trentesimo (30°) giorno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
antecedente alla data di scadenza dell’idoneità, comunica all’impresa, a mezzo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
PEC, la scadenza del requisito d’idoneità del RT in carica; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) dal giorno successivo a questa data decorre il termine di 90 giorni entro i quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante individuato dall’impresa; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c)  contestualmente la Sezione regionale invia all’impresa, tramite PEC, la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione di decadenza dalla funzione di RT. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da questa ultima comunicazione di decadenza decorrono i 30 giorni entro i quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’impresa, se vuole beneficiare del regime transitorio dei 90 giorni sopra descritto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deve inviare la comunicazione con il nominativo di colui che dovrà svolgere le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzioni di RT temporaneamente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Gli articoli 4 e 5 della deliberazione dettano disposizioni relative alle conseguenze e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitazioni che vengono imposte all’impresa qualora quest’ultima, allo scadere dei 90 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorni previsti, non è in possesso del provvedimento di nomina del nuovo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile tecnico da parte della Sezione regionale competente, ovvero:
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      a) all’impresa viene inibita la possibilità di presentare istanze di variazione e di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rinnovo dell’iscrizione per le categorie interessate dalla carenza del requisito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del responsabile tecnico; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) nel contempo la Sezione regionale avvia, in applicazione del combinato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposto degli art.20, comma 1, lett.b) e 21 del DM 120/04, un procedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplinare di cancellazione dell’impresa dall’Albo per le categorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione interessate, per intervenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per iscriversi e mantenere tale iscrizione.              
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-1-del-30-gennaio-2020-dellalbo-gestori-rifiuti-disciplina-relativa-alla-cessazione-dellincarico-di-responsabile-tecnico-con-questa-del</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>L'Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto, alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( Rentri).</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/l-albo-gestori-ambientali-adegua-le-proprie-disposizioni-in-merito-al-trasporto-alla-gestione-dei-raee-e-al-nuovo-sistema-di-tracciabilita-dei-rifiuti</link>
      <description>L'Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto, 
alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( Rentri). 
Parte seconda 
  
Attraverso quattro Delibere del 19 dicembre 2024 il Comitato nazionale dall'Albo nazionale gestori 
ambientali ha provveduto ad adeguare la propria normativa al decreto legge 131/25 (cosiddetto 
Decreto Infrazioni) convertito dalla legge 166/24 e ai recenti provvedimenti ministeriali in materia 
di Rentri. 
Proseguendo con il presente contributo alla disamina delle più recenti disposizioni dell'Albo con la 
Delibe</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L'Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( Rentri). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Parte seconda 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Attraverso quattro Delibere del 19 dicembre 2024 il Comitato nazionale dall'Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali ha provveduto ad adeguare la propria normativa al decreto legge 131/25 (cosiddetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Decreto Infrazioni) convertito dalla legge 166/24 e ai recenti provvedimenti ministeriali in materia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di Rentri. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proseguendo con il presente contributo alla disamina delle più recenti disposizioni dell'Albo con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Delibera n.4 del 19 dicembre 2024 “Abrogazione della cat.3-bis”, facendo seguito alla Circolare n.3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 25 novembre 2024, con la quale vennero forniti i dovuti chiarimenti in merito all’abrogazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della cat.3-bis intervenuta a sensi del combinato disposto dei commi 7 e 10 dell’articolo 14-bis  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della legge 14 novembre 2024 n.166, si dispone l'abrogazione di due deliberazioni ovvero della n.1 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 19 maggio 2010 con la quale veniva disciplinata l'iscrizione semplificata all'Albo dei soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ovvero distributori, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
installatori e centri di assistenza tecnica di AEE, e della deliberazione n. 2 del 6 febbraio 2019 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recante la modulistica per tale iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale provvedimento di abrogazione della categoria 3-bis si è reso necessario in quanto l'articolo 14-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bis, comma 7, del DL 16 settembre 2024, n.131, ha stabilito che le operazioni di deposito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
preliminare  alla raccolta e al trasporto dei Raee effettuate dal distributore  e dal soggetto incaricato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 3 aprile 2006, ed il successivo comma 10 del medesimo articolo 14-bis, che ha previsto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l'abrogazione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente del 8 marzo 210, n.65 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
31 maggio 2016, n.121. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la deliberazione n.5 del 19 dicembre 2024 vengono definiti i criteri per l'applicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell'articolo 8, comma 2, del DM 120/14, abrogando così la deliberazione n.2 del 16 settembre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2015, in particolare la parte relativa alle categorie del trasporto dei rifiuti, per adeguarla alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intervenute modifiche normative. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine con la deliberazione n.6 del 19 dicembre 2024, viene sostituita la delibera n.3/2017, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
introducendo la nuova modulistica per le comunicazioni dell'iscrizione all'Albo con procedura 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificata  ai sensi dell'articolo 16 del DM 120/14; trattasi delle iscrizioni delle aziende speciali, i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici, nonché le imprese e gli enti che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'art.212,comma 8, del decreto legislativo n.152/06.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/l-albo-gestori-ambientali-adegua-le-proprie-disposizioni-in-merito-al-trasporto-alla-gestione-dei-raee-e-al-nuovo-sistema-di-tracciabilita-dei-rifiuti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>I Comuni, le Unioni di comuni e le Comunità montane, possono gestire “in economia” i servizi di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti all’interno del proprio territori...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/i-comuni-le-unioni-di-comuni-e-le-comunita-montane-possono-gestire-in-economia-i-servizi-di-attivita-di-raccolta-e-trasporto-dei-rifiuti-solidi-urbani</link>
      <description>I Comuni, le Unioni di comuni e le Comunità montane, 
possono gestire “in economia” i servizi di attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti all’interno del 
proprio territorio? Facciamo chiarezza. 
La questione in commento è di particolare interesse e, in quanto 
tale, da sempre molto dibattuta soprattutto in considerazione 
dell'importanza, oggi più che mai, che assume la corretta gestione 
dei rifiuti urbani che in molte realtà locali rappresenta una criticità 
che molti amministratori pubblici locali si trovano ad affrontare. 
La vexato quaestio a lungo dibattuta,</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      I Comuni, le Unioni di comuni e le Comunità montane, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possono gestire “in economia” i servizi di attività di raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti all’interno del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio territorio? Facciamo chiarezza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La questione in commento è di particolare interesse e, in quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale, da sempre molto dibattuta soprattutto in considerazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell'importanza, oggi più che mai, che assume la corretta gestione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti urbani che in molte realtà locali rappresenta una criticità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che molti amministratori pubblici locali si trovano ad affrontare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La vexato quaestio a lungo dibattuta, tanto in dottrina quanto in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giurisprudenza, ha trovato soluzione nella importante pronuncia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenuta nella sentenza n.1034 del 15 marzo 2016 emessa dalla V 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione del Consiglio di Stato con la quale veniva confermato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giudicato espresso dal giudice di prime cure (TAR della Lombardia- 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione distaccata di Brescia, Sez. II, n.490/2015). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La controversia portata all'attenzione dei giudici amministrativi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prendeva avvio dal ricorso presentato da una società operante nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
settore della gestione di rifiuti avverso la decisione di un Comune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lombardo di gestire il servizio di igiene ambientale optando per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione diretta e più precisamente di gestire con propri mezzi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
personale il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in sintesi il Comune aveva deciso l’internalizzazione del servizio.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La società, ricorrente in primo grado al Tar avverso tale decisione e, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
appellante in secondo grado innanzi al Consiglio di Stato avverso la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decisione del giudice di primo grado, basava le proprie pretese su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
due argomenti principali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1)i servizi di raccolta e smaltimento di cui era causa, in quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualificabili come servizi di interesse economico generale, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
potevano essere gestiti in economia mediante amministrazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diretta in quanto troverebbe applicazione il principio del divieto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di gestione diretta dei servizi pubblici locali da parte dell'Ente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
locale; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) il Comune non essendo iscritto all'Albo dei gestori ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all'articolo 212 del D.lgs n.152/2006 e s.m.i.,non poteva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgere l’attività di raccolta dei rifiuti in quanto attività in via 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di principio vietata agli Enti locali territoriali laddove agli stessi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non è consentito l'iscrizione all'Albo gestori ambientali non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essendo fra i destinatari dell'obbligo di iscrizione, “condicio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sine qua non” quest’ultima per lo svolgimento delle attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Entrambi questi assunti non sono stati ritenuti meritevoli di tutela 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da parte dei giudici amministrativi in quanto, in merito, al primo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
punto: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) l'articolo 34, comma 20, del decreto legge n.179 del 2012 ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
è ammessa la gestione con ciascuna delle modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riconosciute legittime dall'ordinamento europeo e che non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sussistono più limiti di sorta all’'individuazione da parte degli
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Enti locali delle concrete modalità di gestione dei servizi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblici locali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tale norma, sostengono i giudici, è stato superato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pregresso orientamento, cristallizzato nelle disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normative dei decreti legge n.112/2008 e n.138/2011, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitavano il ricorso a forme di gestione diretta; pertanto, il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modello di gestione adottato dal Comune era da ritenersi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legittimo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso ordinamento comunitario ritiene che un'autorità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essa incombenti mediante propri strumenti senza essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propria organizzazione; in altre parole non sussiste l'obbligo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
affidare a terzi o esternalizzare la prestazione di servizi che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possono essi stessi prestare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I giudici amministrativi, a consolidamento della propria tesi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiamano la Direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la quale, in virtù del principio di libera amministrazione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorità pubbliche, riconosce in modo esplicito la possibilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per le amministrazioni di espletare i compiti di interesse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblico con tre modalità tra loro alternative ovvero poste su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di un piano di equiordinazione ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) avvalendosi delle proprie risorse; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) mediante conferimento/affidamento ad operatori economici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esterni.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In definitiva, sul primo argomento del ricorrente, il Consiglio di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Stato, condividendo l'operato del Tar, ha rilevato che occorre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lasciare ampia scelta agli Enti locali sulle forme di gestione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
house, essendo venuto meno il principio della eccezionalità di questi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modelli gestionali, consolidando così il proprio orientamento già 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
espresso in precedenti pronunce (cfr Consiglio di Stato, Sez.VI, 11 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
febbraio 2013, n.762). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Anche in merito al secondo punto la posizione dei giudici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativi è chiara: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) anche il secondo argomento sostenuto dalla società ricorrente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non è stato ritenuto meritevole di tutela da parte dei giudici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativi, sia di primo che di secondo grado, in quanto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, nell'ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’applicabilità dell'articolo 212 del D.lgs 152/06 non è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
individuabile alcuna prescrizione che impedisca ai Comuni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esercitare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; in altre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parole il non aver incluso gli enti locali territoriali nel regime 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abilitativo, seppur semplificato, non sta a significare che ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essi sia precluso l'esercizio di tali attività, bensì, al contrario, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che tali Enti possono operare anche in assenza di iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all'Albo.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il Consiglio di Stato richiama, a consolidamento della propria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posizione, il parere espresso dall’Associazione Nazionale dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comuni Italiani la quale aveva rappresentato che l'iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all'Albo ex art.212 del D.lgs 152/06 è riservata alle sole imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e che tale iscrizione non è in alcun modo prevista per gli enti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblici a carattere territoriale e che proprio la non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessità/impossibilità di tale iscrizione non significa in radice 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precludere ai Comuni l'esercizio dell'attività di raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto dei rifiuti ma che, al contrario, essi possono svolgere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale attività secondo il modello dell’internalizzazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Albo nazionale gestori ambientali si era già pronunciato in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
merito alla gestione dei centri di raccolta da parte di Comuni con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Circolare n. 1656 del 28 ottobre 2008 con la quale, in armonia con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le disposizioni di cui all'articolo 212 del D.lgs 152/06 e con quelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del D.M. 406/98 (Regolamento dell'Albo oggi abrogato e sostituito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal D.M. 120/2014), dispone che i Comuni non sono ricompresi tra i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti destinatari dell'obbligo d'iscrizione per l’attività di gestione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei centri di raccolta. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
AI contrario si coglie l'occasione di chiarire, per completezza di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
informazione, che nel caso di attività di trasporto dei rifiuti prodotti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da attività di manutenzione svolte in economia, i Comuni posso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chiedere e ottenere l'iscrizione nella categoria 2-bis, ex articolo 8, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, lettera b), del D.M. 120/2014, per la raccolta e il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi; a tal fine il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comune specificherà l’attività per la quale intende richiedere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l'iscrizione in categoria 2-bis alla Sezione regionale dell'Albo, quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedura semplificata al pari delle imprese private.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Con una recentissima Circolare il Comitato nazionale dell'Albo è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato chiamato a pronunciarsi di nuovo su questa dibattuta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questione per fornire chiarimenti riguardanti la necessità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le comunità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
montane e le unioni dei comuni che intendono svolgere in economia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti all’interno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del proprio territorio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L'organo centrale dell'Albo citando sia la propria precedente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pronuncia (cfr circolare n.1656 del 28 ottobre 2008) che la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza n.1034/2016 del Consiglio di Stato, ha chiarito che il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime di esenzione previsto per i Comuni nelle decisioni di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sopra, va esteso anche alle comunità montane e alle unioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comuni in quanti enti locali finalizzati all'esercizio associato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzioni e servizi, così come disciplinati al Titolo II del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
267/2000, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesime funzioni dei comuni in materia di gestione dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani; viene così consolidato l'orientamento che aveva trovato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riscontro anche nelle pronunce giurisprudenziali oggetto di questo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info @bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/i-comuni-le-unioni-di-comuni-e-le-comunita-montane-possono-gestire-in-economia-i-servizi-di-attivita-di-raccolta-e-trasporto-dei-rifiuti-solidi-urbani</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Rifiuti abbandonati sulle spiagge: quale regime giuridico trova applicazione?</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/rifiuti-abbandonati-sulle-spiagge-quale-regime-giuridico-trova-applicazione</link>
      <description>Rifiuti abbandonati sulle spiagge: quale regime giuridico trova applicazione?    
 
Sempre più sentito è il tema della corretta gestione dei materiali e/o dei rifiuti spiaggiati ovvero che 
si depositano sulle spiagge a seguito di eventi atmosferici. 
Innanzitutto va precisato che tali rifiuti sono classificati rifiuti urbani, come prevede l’articolo 184, 
comma 2, lettera d) del D.Lgs.03.04.2006 n.152 ”rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti 
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o 
sulle spiagge marittime o lacuali e sulle</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Rifiuti abbandonati sulle spiagge: quale regime giuridico trova applicazione?    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sempre più sentito è il tema della corretta gestione dei materiali e/o dei rifiuti spiaggiati ovvero che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
si depositano sulle spiagge a seguito di eventi atmosferici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Innanzitutto va precisato che tali rifiuti sono classificati rifiuti urbani, come prevede l’articolo 184, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2, lettera d) del D.Lgs.03.04.2006 n.152 ”rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il successivo decreto legge n.91 del 24.06.2014, convertito in legge n.116 del 11.08.2014, è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intervenuto sull’argomento delineando un particolare quadro normativo e giuridico, prevedendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.14, comma 8, lett.b) che all’articolo 183, comma 1, lettera n) del D.lgs.152/06 è aggiunta la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguente disposizione: “non costituiscono attività di gestione di rifiuti le operazioni di prelievo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di tali disposizioni normative si hanno due diverse situazioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) gli operatori turistici o ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali marittime 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non svolgono operazioni di gestione dei rifiuti a titolo professionale qualora svolgano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mareggiate e piene, anche se frammisti ad altri materiali di origine antropica, operanti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’ambito di aree del demanio marittimo, e pertanto non devono essere iscritte all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale gestori ambientali in categoria 1; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)  se,invece, a seguito delle operazioni sopra descritte, tali materiali vengono raccolti e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportati presso impianti di recupero o smaltimento ovvero in siti esterni alle aree del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
demanio marittimo, tali attività si configurano a tutti gli effetti come operazioni di gestione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di rifiuti urbani (ex art.184, comma 2, lett.d) del D.Lgs. 152/06), e di conseguenza sussiste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali in categoria 1 per le imprese che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuano tali attività.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Sull’argomento si è anche pronunciato di recente il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali con la Circolare n.3 del 21 febbraio 2019 tornando sui criteri e requisiti minimi per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 relativamente alla sottocategoria D7:” raccolta e trasporto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
All’organo centrale dell’Albo sono di recente pervenute numerose richieste di chiarimento da parte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di imprese e stazioni appaltanti riguardanti la possibilità, per le imprese già iscritte nella categoria 1, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016 (cioè alla data del 1 febbraio 2017), di poter 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sulle spiagge, di cui all’allegato D, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tab.D7, alla delibera stessa;  al contempo viene colta l’occasione di uniformare il comportamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle Sezioni sull’intero territorio nazionale in merito alla verifica dei requisiti previsti per tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specifica attività.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo che con la Delibera n.5 del 3 novembre 2016 è stata ridisegnata la categoria 1 per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, stabilendo nuovi requisiti maggiormente rispondenti alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esigenze e alle realtà produttive. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti vengono individuati servizi di gestione dei rifiuti urbani, in precedenza non regolamentati, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quali la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali, di quelli giacenti sulle strade 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
extraurbane e sulle autostrade, di quelli abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corsi d’acqua. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in merito a questa ultima attività dall’analisi dei requisiti minimi fissati dal Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale dell’Albo nella tabella D7, si individuano due momenti ovvero quello della raccolta con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli ad uso speciale e con macchine operatrice idonee ad operare sugli arenili, ed il successivo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto del materiale raccolto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le imprese che intendono svolgere tali attività devono soddisfare entrambi i requisiti tecnici ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possedere sia la dotazione minima di veicoli per la raccolta di tali rifiuti cioè macchine operatrici o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli ad uso speciale, sia il requisito della portata utile dei veicoli utilizzati per la fase del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto dei rifiuti raccolti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente alla delibera sopramenzionata il Comitato è tornato ad esprimersi sulla vexato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quaestio con le Circolari n.229 del 24 febbraio 2017 e con la n.153 del 7 dicembre 2018.  Con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prima si chiariva che sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 6, della Delibera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.5 del 3 novembre 2016, se il provvedimento di iscrizione all’Albo nella categoria del trasporto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti urbani non riporta esplicitamente l’indicazione delle sottocategorie  di cui all’allegato “D”  e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualora l’impresa non dimostri  la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
speciali previsti, nel provvedimento d’iscrizione deve essere riportato che: “l’impresa non può
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sulle rive dei corsi d’acqua ovvero le attività descritte nella tabella D7”.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la seconda cioè la Circolare n.153 del 7 dicembre 2018 il Comitato nazionale dell’Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali ha fornito i necessari chiarimenti, con riferimento a quanto stabilito con delibera n. 8 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
12/09/17, di modifica della delibera n.5/2016, in ordine alle modalità di calcolo dei requisiti minimi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per l’iscrizione nella categoria 1. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Circolare precisa che con l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e trasporto dei rifiuti urbani, di cui all’allegato A della delibera n.8/2017, è possibile svolgere tutte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategoria di cui alla tabella D6. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Resta fermo, invece, l’obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l’attività di cui alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corsi d’acqua”, tabella D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’ultima Circolare sul tema, la n. 3 del 21 febbraio 2019, ripercorrendo quando già sancito e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla lettura congiunta delle disposizioni sopra richiamate, il Comitato nazionale ha stabilito che, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nel caso di imprese già iscritte alla categoria 1 alla data del 1 febbraio 2017, le stesse devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ritenersi autorizzate a svolgere anche l’attività di cui alla Tab.D7, salvo esplicito divieto riportato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nel provvedimento d’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le stesse imprese, in sede di rinnovo dell’iscrizione, attestano ai sensi del DPR 445/2000 il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possesso dei requisiti previsti e saranno le Sezioni regionali, in sede d’istruttoria della medesima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
domanda di rinnovo, a verificare la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
speciale previsti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Qualora manchino tali condizioni, conclude la Circolare, la Sezione medesima, esclude tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategoria di cui alla tab.D7, emettendo il provvedimento di rinnovo con la dicitura “l’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non può esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/rifiuti-abbandonati-sulle-spiagge-quale-regime-giuridico-trova-applicazione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani esercitata nell’interesse dei Comuni tra passato e presente: requisiti e procedure di iscrizione.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-raccolta-ed-il-trasporto-dei-rifiuti-solidi-urbani-esercitata-nellinteresse-dei-comuni-tra-passato-e-presente-requisiti-e-procedure-di-iscrizione</link>
      <description>La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani esercitata nell’interesse dei 
Comuni tra passato e presente: requisiti e procedure di iscrizione. 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani ed in particolare le fasi della raccolta e del trasporto degli stessi 
esercitata dalle imprese nell’esclusivo interesse dei Comuni ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi 
un tema di interesse attuale; per delinearne i connotati normativi esaminiamo il percorso 
giuridico/autorizzativo al fine di comprendere come tale fattispecie ha trovato nel nostro sistema 
giuridico la sua attuale regolamentazione</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani esercitata nell’interesse dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comuni tra passato e presente: requisiti e procedure di iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La gestione dei rifiuti solidi urbani ed in particolare le fasi della raccolta e del trasporto degli stessi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esercitata dalle imprese nell’esclusivo interesse dei Comuni ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un tema di interesse attuale; per delinearne i connotati normativi esaminiamo il percorso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giuridico/autorizzativo al fine di comprendere come tale fattispecie ha trovato nel nostro sistema 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giuridico la sua attuale regolamentazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Durante il periodo di vigenza del d.lgs 22/97, più noto come decreto Ronchi (abrogato il 29 aprile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2006 con l’entrata in vigore del D.lgs 152/06),  era l’articolo 30, comma 10, che disciplinava tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (allora denominato Albo nazionale delle imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che effettuano la gestione dei rifiuti), disponendo testualmente:” il possesso dei requisiti di idoneità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aziende speciali e delle società di cui all’art.22 della legge 8 giugno 1990, n.142, che esercitano i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal Consorzio di comuni”  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente tale procedura di iscrizione  venne regolamentata dall’articolo 13, comma 3 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.M. 28 aprile 1998 n.406 (Regolamento dell’Albo oggi abrogato e sostituito dal D.M. 120/2014) il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale stabiliva che:” la comunicazione d’inizio attività per l’iscrizione degli enti e delle imprese di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui al comma 1, lett.a),  è effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui interesse è svolta l’attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della capacità finanziaria”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente il Comitato nazionale dell’Albo con le delibere n.4 del 17 dicembre 1998, e n.1 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del  30 gennaio 2003, completava il quadro normativo stabilendo criteri, modalità, dotazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecniche di mezzi e di personale necessari per ottenere tali iscrizioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quindi attraverso tale comunicazione di inizio attività i soggetti sopra elencati attestavano che il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto per il quale si richiedeva l’iscrizione  era in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
capacità finanziaria richiesti  dall’articolo 11 del citato D.M. 406/98, corredando la comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la dichiarazione di accettazione dell’incarico del responsabile Tecnico, con il foglio notizie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
debitamente compilato con l’indicazione dei veicoli in disponibilità dell’impresa, con l’atto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
costitutivo dei soci. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In pratica una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria e che, oltre alle semplificazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui sopra,  non richiedeva la prestazione delle garanzie finanziarie richieste invece alle imprese che
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      operavano in regime ordinario; infatti  le Sezioni regionali, ricevuta la comunicazione di inizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività iscrivevano, tali soggetti in un apposito elenco entro il termine di dieci giorni verificando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
solo successivamente la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti per lo svolgimento di tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività e nell’eventualità della mancanza di tali presupposti e requisiti, le stesse Sezioni regionali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponevano, con provvedimento motivato,il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’interessato non provvedesse a conformarsi entro un termine stabilito dalla Sezione stessa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’entrata in vigore del D.lgs 152/2006 e s.m.i., noto come T.U.A., è l’articolo 212  che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina tali iscrizioni  al comma cinque dove viene stabilito che “per le aziende speciali, i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agosto 2000, n.267, l’iscrizione all’Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consorzio di comuni alla Sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’entrata in vigore del D.lgs n.152/06 tali procedure di iscrizione hanno trovato puntuale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamentazione con l’articolo 16 (procedure di iscrizione semplificate)  del nuovo regolamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo gestori ambientali ( D.M. 120/2014) il quale, al comma 1,  individua  le imprese e gli enti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che si iscrivono all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provinciale territorialmente competente e, nello specifico,  alla lettera a) individua, tra questi,  i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti che svolgono i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei territori comunali di cui al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ovvero aziende speciali, consorzi di comuni e società di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione dei servizi pubblici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso articolo 16, al comma 2, stabilisce che per tali soggetti la comunicazione viene presentata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l’attività, il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale deve garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’articolo 11 del medesimo decreto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Foglio notizie debitamente compilato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da parte degli enti  e delle imprese che presentano tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione ed entro trenta giorni deliberano l’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Qualora le sezioni accertino il mancato rispetto dei presupposti e dei requisiti richiesti per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      che l’interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezioni medesime. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di recente il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la delibera n.4 del 18 dicembre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2015 ha previsto per le imprese già iscritte nella categoria 1 semplificata ai sensi dell’articolo 212 , 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 5, ultimo periodo, del d.lgs 152/2006, e dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del D.M. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
120/2014, l’adeguamento dei provvedimenti d’iscrizione , avendo  rilevato che molti provvedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
emessi dalle Sezioni regionali non riportavano, al pari degli altri,gli estremi identificativi dei veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e le tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio per assicurare sia la parità di trattamento tra utenti della stessa categoria e sia per garantire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adeguati controlli degli organi a ciò preposti, l’organo centrale dell’Albo ha stabilito  che i soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che sono in possesso di un provvedimento d’iscrizione privo dei dati relativi agli estremi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovranno presentare la comunicazione di adeguamento entro novanta giorni dalla richiesta che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene formulata dalla Sezione competente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Saranno poi le medesime Sezioni a provvedere all’aggiornamento dei provvedimenti d’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiornamento da parte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da ultimo con la delibera n.3 del 22 febbraio 2017 il Comitato nazionale ha stabilito la nuova   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla disamina dei provvedimenti e delle procedure succedutosi nel tempo è possibile trarre delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conclusioni; in primis si rileva quale elemento caratteristico   quello di agevolare, con procedure più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
snelle e semplificate, quei soggetti/imprese che si occupano delle fasi della raccolta e trasporto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti solidi urbani nell’esclusivo interesse dei comuni e, pertanto, limitatamente alla sola iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella categoria 1 dell’Albo gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare, in passato come oggi, per tali procedure semplificate è stato stabilito: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la riduzione della metà dei tempi di conclusione dei procedimenti di iscrizione ovvero trenta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorni a fronte dei sessanta previsti per la generalità delle iscrizioni all’Albo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) una particolare modalità e quindi una consistente differenza circa le modalità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dimostrazione dell’idoneità tecnica e finanziaria (basti pensare che per tali soggetti non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene richiesta l’attestazione di idoneità dei veicoli cosi come in passato non veniva richiesta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la perizia giurata).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Inoltre  per  tali procedure semplificate  per ottenere l’iscrizione all’Albo non viene richiesta la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prestazione della garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
connesse alle operazione di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, conseguenti alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inadempienze verificatesi nel corso dell’iscrizione per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi urbani e speciali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per questo ultimo aspetto queste iscrizioni  vengono accomunati alle altre procedure di iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificate,  quindi  senza obbligo di  prestazione delle garanzie finanziarie, quali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) l’iscrizione  alla categoria 2 bis dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) l’iscrizione alla categoria 3 bis per i soggetti  che gestiscono i Raee con le modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificate disciplinate  dal DM n.65/2010; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) e più di recente alle categorie 2 ter (per l’iscrizione con procedura semplificata di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
associazioni di volontari ed enti religiosi relativamente alle attività di raccolta e trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
occasionali di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provenienza urbana) e 4 bis(per l’iscrizione con procedura semplificata delle imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ferrosi e non ferrosi.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente l’articolo 194 del D lgs 152/06 nel disporre l’obbligo di iscrizione per le imprese che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti nel territorio italiano (categoria 6 dell’Albo),precisa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che tale iscrizione non è subordinata alla prestazione delle garanzie  di cui al comma 10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 212 del D.lgs 152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Così come in un futuro prossimo non saranno tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coloro che si iscriveranno alla categoria 7 dell’Albo, categoria ad oggi non ancora attiva in attesa  di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specifica regolamentazione da parte del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-raccolta-ed-il-trasporto-dei-rifiuti-solidi-urbani-esercitata-nellinteresse-dei-comuni-tra-passato-e-presente-requisiti-e-procedure-di-iscrizione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Mud 2020 ai tempi del Covid- 19: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/mud-2020-ai-tempi-del-covid-19-adempimenti-novita-e-differenze-rispetto-al-passato</link>
      <description>Mud 2020 ai tempi del Covid- 19: adempimenti, novità e differenze rispetto al 
passato 
 
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche 
quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 24 
dicembre 2018 “ Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019”, 
pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 2019, in quanto con 
apposito comunicato sul proprio</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Mud 2020 ai tempi del Covid- 19: adempimenti, novità e differenze rispetto al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 24 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2018 “ Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019”, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 2019, in quanto con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apposito comunicato sul proprio sito istituzionale il Matt ha confermato il medesimo modello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzato l’anno precedente.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Però rispetto all’anno precedente varia la scadenza in quanto il Dl 17 marzo 2020 n.18, pubblicato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sulla G.U. del 17 marzo 2020, prevede il rinvio al 30 giugno della scadenza per la presentazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle comunicazioni ambientali tra cui quelle relativi ai rifiuti.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di passare ad esaminare gli elementi principali del Mud 2020 è doveroso ricordare che, se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche quest’anno permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione ambientale, ciò discende 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’applicazione delle disposizione contenute nel Dl del 14 dicembre 2018,n.135, e più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisamente dell’articolo 6 del citato disposto normativo, convertito in legge 12/2019,che ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsto la validità degli articoli 189, 190 e 193 del D.lgs 152/06 nel testo previgente alle modifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
introdotte dal D.lgs 205/2010 (c.d. terzo decreto correttivo al TUA nonchè atto di recepimento della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
direttiva 2008/98/CE sui rifiuti).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Rimangono immutate la struttura del modello, i soggetti obbligati, i soggetti esclusi, le modalità per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’invio della comunicazione, i costi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La struttura del modello, come per il passato, si articola in sei Comunicazioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Comunicazione Rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Comunicazione Veicoli fuori uso; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Comunicazione Imballaggi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) Comunicazione Raee; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) Comunicazione Produttori di AEE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Soggetti obbligati rimangono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (art.189, d.lgs n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dipendenti e nuovi produttori (art.189, d.lgs n.152/2006) derivanti da: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) lavorazioni industriali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) artigianali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (art.189, d.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residui del carico (art.4, comma 6, d.lgs n.182/2003);
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (art.220, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2, d.lgs. n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediazione di rifiuti senza detenzione (art.189, d.lgs n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs n.49/2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(art.189, d.lgs n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 29, comma 6, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di presentazione del Mud sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(esenzioni): 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di ente o impresa (L.25 gennaio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2006, n.29, Dm 18/2/2011, n.52); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta competente per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio e previa convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitatamente alle quantità conferite (d.lgs 152/06 art.189, c.4); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) imprese agricole ex art.2135 c.c. per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(L.28 dicembre 2015, n.221); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) i soggetti che svolgono le attività di barbiere e parrucchiere, estetista, acconciatore, trucco, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, manicure e pedicure, che nell’ambito di tali attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, siringhe, oggetti taglienti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Anche il sistema sanzionatorio rimane immutato trovando applicazione le sanzioni ex art.258 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 252/06 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs 205/2010 ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a)    sono sanzionabili i soggetti di cui all’art.189, comma 3, D.lgs 152/06 per omessa, mancata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tardiva o incompleta dichiarazione; il riferimento specifico a tali soggetti porta ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
escludere che siano sanzionabili gli altri soggetti obbligati al Mud e citati in disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diverse quali il Sindaco ed il Conai; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)    sono sanzionabili i soggetti obbligati alla Comunicazione veicoli fuori uso  e quelli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obbligati alla Comunicazione AEE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come per il passato va presentato un solo Mud contenente le varie comunicazioni relative alle unità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarate e qualora nel corso dell’anno non sono state svolte le attività per le quali è prevista la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione ambientale, il modello non va presentato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nessuna novità anche per quanto riguarda i costi da sostenere mediante versamento del diritto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
segreteria alla Camera di Commercio che rimangono di 15,00 euro per la dichiarazione cartacea 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(bollettino di c/c postale) e di 10,00 euro (sistemi di pagamento elettronici quali Telemaco Pay o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carta di credito) per le dichiarazioni telematiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come per il passato non viene più ammessa la spedizione tramite raccomandata della dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cartacea pena l’applicazione della sanzione di cui all’art.258, comma 1, del TUA (fattispecie di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione inesatta). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al Mud presentato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una comunicazione integrativa di quella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inviata ma mediante la presentazione di una nuova comunicazione che va a sostituire in toto la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente e pertanto deve essere completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
segreteria e inviata con le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      comunque entro il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione da questo esame esemplificativo e non esaustivo del Mud 2020 possiamo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evidenziare che vengono richieste sempre maggiori e più dettagliate informazioni al fine di avere un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quadro reale della gestione dei rifiuti e per rispondere alle richieste sempre più frequenti da parte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Commissione europea di avere maggiori e più dettagliati dati sulla produzione e gestione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/mud-2020-ai-tempi-del-covid-19-adempimenti-novita-e-differenze-rispetto-al-passato</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: proroga della validità delle iscrizioni</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/lalbo-gestori-ambientali-ai-tempi-del-covid-19-proroga-della-validita-delle-iscrizioni</link>
      <description>L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: proroga della validità delle 
iscrizioni   
 
Con la Circolare n.4 del 23 marzo 2020 il Comitato nazionale aveva dettato le prime disposizioni in 
merito all’applicazione dell’articolo 103, commi 1e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Cura 
Italia) che al comma 2 dispone: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e 
atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la 
loro validità fino al 15 giugno 2020” 
Con tale disposizione, dettata in piena emergenza sani</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: proroga della validità delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizioni   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.4 del 23 marzo 2020 il Comitato nazionale aveva dettato le prime disposizioni in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
merito all’applicazione dell’articolo 103, commi 1e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Cura 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Italia) che al comma 2 dispone: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
loro validità fino al 15 giugno 2020” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tale disposizione, dettata in piena emergenza sanitaria da Covid-19, è chiaro l’intento di carattere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generale del legislatore ovvero quello di garantire continuità operativa a tutti i titolari di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abilitazioni/autorizzazioni in scadenza nell’arco temporale suindicato, conservando la loro validità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fino al 15 giugno 2020. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la circolare n.4/2020 il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti in merito alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corretta applicazione di questa disposizione di carattere generale relativamente al regime 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzativo specifico dell’Albo gestori ambientali ovvero alle attività di raccolta e trasporto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commercio ed intermediazione dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati e bonifica dei beni contenenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di conseguenza l’organo centrale dell’Albo ha chiarito che tale norma va applicata ai procedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in corso o ancora da aprire, con la conseguenza che sono esclusi dal suo campo di applicazione: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma che risultino già conclusi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in modo definitivo;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del d.l. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
18/2020, per le quali non è stata presentata istanza di rinnovo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Comitato chiarisce però che coloro che intendono avvalersi di tale norma e quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuare ad operare fino al momento del superamento dell’emergenza, devono comunque rispettare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutti i requisiti e le condizioni necessari per il legittimo esercizio dell’attività e che in caso di accertata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carenza degli stessi, le imprese possono essere sottoposte a procedimenti disciplinari con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’irrogazione delle relative sanzioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente viene precisato che permane l’obbligo, nei casi previsti, ovvero per le iscrizioni nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, nella cat.8, commercio ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediazione dei rifiuti, nelle cat.9 e 10, bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di prestare apposita fideiussione, o appendice di fideiussione già prestata, a copertura del periodo
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      intercorrente dalla data di scadenza naturale dell’iscrizione e quella del 15 giugno; altresì permane 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per le imprese l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La stessa circolare concludeva considerando la previsione contenuta nel comma 1 dell’art.103, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
DL. 18/2020, il quale dispone che:” ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 15 aprile 2020”, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Applicando tale disposizione di carattere generale alla fattispecie specifica dei procedimenti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione dei veicoli non conclusi alla data del 23 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non si deve tener conto del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
periodo compreso tra le due date suddette.                         
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di recente  il Comitato nazionale è dovuto di nuovo intervenire sull’argomento oggetto della circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suindicata  a seguito della pubblicazione ed entrata in vigore della legge di conversione del DL 17 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
marzo 2020, n.18, ovvero della legge n.27 del 24 aprile 2020, la quale ha disposto che “ tutti i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
certificati,attestati, permessi,concessioni,autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di conseguenza l’Albo gestori ambientali proprio per fornire chiarimenti in merito alla corretta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione della norma suindicata (art.103 della legge 24 aprile 2020 n.27), ha emanato una nuova 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circolare la n.5 del 22 maggio 2020, contenenti le indicazioni sostitutive di quelle contenute nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente circolare n.4/2020, e disponendo l’abrogazione della precedente circolare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questo ulteriore atto interpretativo il Comitato in primis rammenta che lo stato di emergenza è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato dichiarato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e che quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terminerà il 31 luglio 2020.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto le iscrizioni all’Albo gestori ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La stessa circolare poi, richiamando l’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, (cd. Liquidità), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che ha modificato il comma 1, dell’art.103, DL. n.18 del 17 marzo 2020, disponendo che il termine 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio2020, ha precisato che per i procedimenti riguardanti la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tra le due date suddette.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/lalbo-gestori-ambientali-ai-tempi-del-covid-19-proroga-della-validita-delle-iscrizioni</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Responsabilità del proprietario del fondo e obblighi di bonifica in caso di inquinamento ambientale.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/responsabilita-del-proprietario-del-fondo-e-obblighi-di-bonifica-in-caso-di-inquinamento-ambientale</link>
      <description>Responsabilità del proprietario del fondo e obblighi di bonifica in caso di 
inquinamento ambientale. 
Le recenti pronunce giurisprudenziali   
 
Punto di partenza per un analisi sulla dibattuta questione se i proprietari dei terreni inquinati da 
sversamenti e abbruciamenti illeciti di rifiuti da parte di terzi siano tenuti a procedere alla bonifica 
ambientale degli stessi, è l’articolo 192 del decreto legislativo n.152/2006 che testualmente recita: 
”L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’ altresì vietata 
l’immissione di rifiuti di qualsias</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Responsabilità del proprietario del fondo e obblighi di bonifica in caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inquinamento ambientale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le recenti pronunce giurisprudenziali   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Punto di partenza per un analisi sulla dibattuta questione se i proprietari dei terreni inquinati da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sversamenti e abbruciamenti illeciti di rifiuti da parte di terzi siano tenuti a procedere alla bonifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientale degli stessi, è l’articolo 192 del decreto legislativo n.152/2006 che testualmente recita: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
”L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’ altresì vietata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nella acque superficiali e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sotterranee. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articolo 255 e 256, chiunque viola i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titolari dei diritti reali o personali di godimento dell’area, ai quali tale violazione sia imputabile a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ evidente dalla lettura della norma che occorre in primis individuare il responsabile diretto delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
violazioni, compito spesso arduo, come difficile spesso risulta l’individuazione dei profili di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità del proprietario e titolare dei diritti sull’area.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio su quest’ultimo punto di notevole rilievo è il parere del Consiglio di Stato del 7 novembre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2007 n.2231 secondo il quale per l’accertamento della responsabilità in capo al destinatario, occorre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che sussista un atteggiamento volontario ovvero un comportamento negligente, imprudente o affetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da imperizia, mancando il quale va esclusa la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprietario incolpevole, che venga ritenuto (al contrario) responsabile in base ad una presunzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di responsabilità oggettiva (c.d. aquiliana); in altri termini è necessario accertare un comportamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quantomeno colposo con la conseguenza da considerare illegittimo l’ordine di rimozione di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adottato da una PA che abbia omesso una valutazione dell’elemento psicologico dell’illecito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giungendo a condannare il proprietario del terreno sulla sola  mera presunzione di addebitabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero configurando una responsabilità da posizione o oggettiva. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sula base di tale parere che costituisce una pietra miliare della vexata quaestio la giurisprudenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa ha individuato una serie di criteri quali indici della colpevolezza del titolare di diritti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
reali sul fondo inquinato tra i quali ad esempio rientrano, in maniera esemplificativa e non
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      esaustiva,la presenza di varchi nella recinzione, la consapevolezza prolungata della presenza di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti abbandonati sull’area; al contempo ha stabilito che, di converso, la mancanza di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recinzione dell’area o di un sistema di video sorveglianza   possa costituire di per se un indice di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
negligenza dello stesso. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sull’argomento vanno citate due recenti pronunce del Tar per la Sardegna n.116 e n.117 emesse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla I Sezione il 21 febbraio 2024 con le quali sono stati circoscritti i limiti ed i criteri degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obblighi di vigilanza dei proprietari dei terreni in relazione alla gestione illecita dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I giudici di prime cure sono stati chiamati a pronunciarsi avverso una ordinanza sindacale emessa ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’art.192 del D.lgs 152/06 dal Comune di Cagliari per la rimozione e lo smaltimento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati in aree oggetto di insediamenti rom, a carico dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprietari dell’area. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Tar, proprio sulla base sia dei criteri individuati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
civile sull’argomento sia sull’evidenza degli elementi istruttori acquisiti, ha annullato l’ordinanza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sindacale accogliendo il ricorso ritenendo che ai proprietari ricorrenti non possa essere considerato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggettivamente imputabile l’abbandono dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Tar evidenzia come quest’ultimi, a seguito dell’occupazione del terreno da parte dei nomadi, fatto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui il Comune era a conoscenza, non hanno potuto autonomamente operare la liberazione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fondo, così come denunciato anche alla Procura della Repubblica competente, per la numerosità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli occupanti e per la pericolosità degli stessi che avevano reagito violentemente al tentativo dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricorrenti di ottenere la restituzione bonaria dell’area. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Del resto, evidenzia il Tar, dalla denuncia/esposto era scaturito un procedimento penale che aveva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
portato al sequestro preventivo delle aree occupate dai nomadi e successivamente alla condanna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli stessi in quanto ritenuti unici autori e responsabili dei reati contestati, sancendo, al contempo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’estraneità ai fatti contestati dei ricorrenti che sono stati qualificati quali persone danneggiate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riconoscendo loro un risarcimento dei danni subiti per l’indebita occupazione da parte di terzi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi i giudici amministrativi hanno escluso una responsabilità colposa omissiva dei proprietari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricorrenti, i quali, al contrario, avevano posto in essere tutte le condotte che l’ordinaria diligenza  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imponeva in capo agli stessi, rigettando la tesi sostenuta dal Comune secondo la quale era a loro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imputabile la mancanza di idonea recinzione che avrebbe potuto impedire l’occupazione; di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
converso, sostiene il Tar, non può ritenersi che la sola presenza della recinzione avrebbe consentito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di evitare il verificarsi dell’evento allineandosi così a precedenti e consolidate pronunce della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giurisprudenza amministrativa.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Concludendo i giudici di prime cure affermano che” la responsabilità per abbandono dei rifiuti non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
è una responsabilità oggettiva o per colpa presunta, bensì una vera e propria responsabilità
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      colpevole, con la conseguenza che la prova in ordine alla colpa del proprietario in merito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’abbandono dei rifiuti deve essere fornita dall’amministrazione che emette l’ordinanza sindacale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ai sensi dell’art.192 più volte citato e deve essere fondata su accertamenti di fatto, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contraddittorio, con l’interessato”.                              
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/responsabilita-del-proprietario-del-fondo-e-obblighi-di-bonifica-in-caso-di-inquinamento-ambientale</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Disamina dei recenti provvedimenti dell'Albo Gestori Ambientali relativi all'abilitazione del Responsabile tecnico, esoneri e dispense. Facciamo il punto.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/disamina-dei-recenti-provvedimenti-dell-albo-gestori-ambientali-relativi-all-abilitazione-del-responsabile-tecnico-esoneri-e-dispense-facciamo-il-punt</link>
      <description>Disamina dei recenti provvedimenti dell'Albo Gestori Ambientali relativi 
all'abilitazione del Responsabile tecnico, esoneri e dispense. Facciamo il punto.    
 
Con la sentenza del Tar Lombardia n.1563 del 2 luglio 2022 i giudici amministrativi, sul ricorso 
avverso un diniego pronunciato dalla Sezione Regionale della Lombardia e confermato dalla 
pronuncia del Comitato nazionale dell’Albo a seguito di ricorso gerarchico  per ottenere la dispensa 
dalle verifiche di idoneità da parte di un legale rappresentante dell’impresa che contestualmente 
ricopriva anche l’incarico di RT, hanno stabilit</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Disamina dei recenti provvedimenti dell'Albo Gestori Ambientali relativi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all'abilitazione del Responsabile tecnico, esoneri e dispense. Facciamo il punto.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la sentenza del Tar Lombardia n.1563 del 2 luglio 2022 i giudici amministrativi, sul ricorso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avverso un diniego pronunciato dalla Sezione Regionale della Lombardia e confermato dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pronuncia del Comitato nazionale dell’Albo a seguito di ricorso gerarchico  per ottenere la dispensa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle verifiche di idoneità da parte di un legale rappresentante dell’impresa che contestualmente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricopriva anche l’incarico di RT, hanno stabilito che sia il DM 120/14 sia la delibera n.6/2017, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenessero elementi chiari ed univoci per definire se il possesso del requisito ventennale richiesto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per essere dispensati dalla verifiche di idoneità dovesse far riferimento ad entrambi i ruoli ricoperti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal ricorrente ovvero quello di rappresentante legale e di responsabile tecnico, o solo ad uno di essi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quindi, avendo rilevato una contraddittorietà delle disposizioni relative al rilascio della dispensa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle verifiche d’idoneità, stabiliva che la richiesta del doppio requisito ventennale risultava essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
eccessivo e pertanto esso andava riferito al solo ruolo del responsabile tecnico accogliendo cosi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’istanza di annullamento del diniego ad ottenere la dispensa da parte dell’impresa istante ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inducendo l’Albo gestori ambientali a ridefinirne i criteri. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce della pronuncia dei giudici amministrativi sopra evidenziata l’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali ha emanato la Delibera n.7 del 16 novembre 2022 con la quale modifica ed integra le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deliberazioni n.6/2017 e n.4/2019 e la Circolare n.9/2022. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tali atti viene rivista l’esperienza che il legale rappresentante deve maturare al fine di usufruire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della dispensa dalle verifiche d’idoneità ovvero è sufficiente che quest’ultimo al momento della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
domanda ricopra anche il ruolo di RT e che lo abbia ricoperto negli ultimi 5 anni, essendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sufficiente che il ruolo di RT, e non più anche quello di LR, sia stato ricoperto negli ultimi venti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tale delibera viene anche stabilito che il soggetto dispensato dalle verifiche possa svolgere solo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per l’impresa presso quale lavora il ruolo di RT e che la perdita del ruolo di legale rappresentante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per qualsiasi motivo comporta il venir meno della dispensa, con la conseguenza che il soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovrà superare la verifica di aggiornamento dell’idoneità entro un anno per poter proseguire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’incarico ed in caso contrario dovrà, invece, superare la verifica iniziale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il quadro normativo sopra descritto è stato ridefinito di recente con la deliberazione n.4 del 26 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luglio 2023 con il quale l’Albo gestori ambientali ha apportato ulteriori modifiche sia alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deliberazione n.6/2017 che a quella più recente ovvero alla deliberazione n.7/2022, stabilendo che è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dispensato dalla verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda  ne 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente ed ininterrottamente mantenuto negli
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbai ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio rifiuti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bonifica dei siti, bonifica dei beni  contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi sono previsti almeno 16 anni di esperienza complessiva che possono però essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguiti in un arco temporale antecedente agli ultimi 20 anni ovvero, mentre per gli ultimi 5 anni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
è richiesto anche l'incarico di RT, i restanti 11 anni possono essere dimostrati con discontinuità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tale Delibera è stato anche chiarito, sciogliendo i dubbi del passato, che la dispensa relativa al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
singolo settore di trasporto, deve intendersi valida per l'intero settore del trasporto, sia per le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dispense già rilasciate che per quelle future; altro chiarimento necessario è stato quello che ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito che con la dispensa ottenuta, il soggetto potrà svolgere l'incarico di RT solo per l'impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da lui rappresentata e che, pertanto, qualora volesse svolgere tale incarico per altre imprese, dovrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenere l'esame di aggiornamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre tale dispensa dalle verifiche permane finchè contestualmente si ricopre anche l'incarico di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legale rappresentante e, pertanto, qualora tale ultima carica dovesse venire meno, verrebbe meno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche quella di RT non avendo più la “copertura” della dispensa; se si dovesse verificare tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evenienza il soggetto, volendo proseguire nel ruolo di RT, deve affrontare e superare la verifica di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiornamento dell'idoneità entro il termine di un anno dalla perdita della qualifica di legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante; superato il termine di un anno dovrà ,invece, superare la verifica iniziale.          
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con ulteriori tre provvedimenti con i quali si è chiuso l'anno 2023, il Comitato nazionale ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ridefinito le tempistiche nell'intendo di agevolare l'ottenimento della dispensa delle verifiche; in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
particolare con la delibera n.5 dell'11 ottobre ha prolungato da 90 a 180 giorni il periodo entro il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale (superata la data del 16 ottobre 2023 con la quale si è chiuso il periodo transitorio), il legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante può esercitare anche le funzioni di RT qualora quest'ultimo abbia perso il requisito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di idoneità per non aver superato la verifica di aggiornamento; di conseguenza, come precisato nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successiva delibera n.6 del 16 ottobre, sarà possibile nominare un responsabile tecnico in possesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei requisiti  entro il 15 aprile 2024. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di tali recenti interventi per le imprese i cui RT non hanno ancora superato la verifica di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idoneità entro la nuova data del 15 aprile 2024 non scatterà il procedimento disciplinare di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cancellazione dall'Albo così come inizialmente previsto dalla Delibera n.1 del 30 gennaio 2020; ma, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
superato tale termine, scatteranno i 30 giorni per nominare un RT in possesso dei requisiti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre, ultimo ma non meno importante, il chiarimento secondo il quale i responsabile tecnici in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime transitorio esonerati dal possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenere la verifica, possono mantenere  tale esenzione anche se non hanno superato la verifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
entro la data del 16 ottobre 2023 e potranno, in sintesi, essere ammessi alle verifiche di idoneità
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      senza il titolo anche successivamente a tale data se pur per le sole categorie per le quali rivestivano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la carica di RT alla data di chiusura del regime transitorio.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/disamina-dei-recenti-provvedimenti-dell-albo-gestori-ambientali-relativi-all-abilitazione-del-responsabile-tecnico-esoneri-e-dispense-facciamo-il-punt</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Albo gestori ambientali: cambiano le scadenze per le imprese morose in caso di omesso pagamento del diritto annuale Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/albo-gestori-ambientali-cambiano-le-scadenze-per-le-imprese-morose-in-caso-di-omesso-pagamento-del-diritto-annuale-una-particolare-ipotesi-di-sospensi</link>
      <description>Albo gestori ambientali: cambiano le scadenze per le imprese morose in caso di 
omesso pagamento del diritto annuale 
 
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare, alla quale non si 
applicano le procedure garantiste proprie del procedimento disciplinare, sono disciplinate dal 
combinato disposto degli articoli 24, comma 7, e 20 comma1, lettera f), del DM. N.120/2014 in 
applicazione dei quali viene irrogata la sospensione d’ufficio per omesso pagamento del diritto 
annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a quando l’iscritto</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Albo gestori ambientali: cambiano le scadenze per le imprese morose in caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
omesso pagamento del diritto annuale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare, alla quale non si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicano le procedure garantiste proprie del procedimento disciplinare, sono disciplinate dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
combinato disposto degli articoli 24, comma 7, e 20 comma1, lettera f), del DM. N.120/2014 in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione dei quali viene irrogata la sospensione d’ufficio per omesso pagamento del diritto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a quando l’iscritto non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dimostri alla Sezione l’avvenuto pagamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla sospensione d’ufficio per dodici mesi si passerà alla cancellazione d’ufficio qualora il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mancato pagamento si protrae per un periodo superiore ai dodici mesi e l’impresa nelle more sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stata sospesa.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in merito a tali fattispecie era intervenuto il Comitato nazionale con le circolari n.144 del 4 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
maggio 2018 e n.149 del 4 settembre 2018 al fine di risolvere la criticità segnalata da più Sezioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regionali che lamentavano l’impossibilità di notificare i provvedimenti di sospensione o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cancellazione, adottati in applicazione del combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma1, lettera f), del DM. N.120/2014, risultando le imprese stesse sprovviste degli indirizzi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posta certificata (PEC) validi e funzionanti o risultando irreperibili anche a seguito di invio della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
notifica mediante il servizio postale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi, considerando che i provvedimenti di sospensione e cancellazione devono essere notificati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agli interessati affinché possano produrre i propri effetti, la conseguenza della mancata notifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nelle fattispecie sopra descritte, non consente di espungere tali imprese dall’elenco degli iscritti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicato sul sito web dell’Albo, creando una disparità di trattamento nei confronti delle imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che operano nel rispetto della norma. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per ovviare a questo problema il Comitato nazionale ha stabilito come devono procedere le Sezioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regionali ovvero stabilendo tempi e modalità del procedimento al fine di operare in modo uniforme 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
su tutto il territorio nazionale; più precisamente la Circolare stabiliva che decorso il termine del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile previsto dall’articolo 24, comma4, del D.M. 120/2014, entro il quale le imprese devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuare il versamento del diritto annuale d’iscrizione, le Sezioni provvedono a deliberare le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sospensioni per mancato versamento del diritto medesimo entro la data del 20 maggio con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente le Sezioni, nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
valido o non funzionante, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese sospese o cancellate in applicazione delle norme sopra citate, riportando per ciascuna
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      impresa una serie di dati quali il numero di iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In tali casi la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 241/90 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che dispone che qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio sulla procedura sopra descritta è intervenuto di recente il Comitato nazionale con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Circolare n.5 del 27 aprile 2022 stabilendo nuove tempistiche dei procedimenti avviati ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 20, comma 1, lettera f) e 2, comma 7, del Dm 120/2014, sostituendo così quelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenute nelle precedenti circolari n.148 e 149 sopra descritte, per tutte le imprese che risultano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare le procedure da adottare sono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) decorso il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 24, comma 4, del DM 120/14, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare le sospensioni per mancato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versamento del diritto d’iscrizione entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi mancata notifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1 giugno; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)  nel caso in cui le imprese permangono per più di dodici mesi nelle condizioni di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 24, comma 7, del DM 120/14, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deliberare la cancellazione ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera f) del DM 120/14 entro il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorno 5 del mese di luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento con decorrenza dal giorno 1 del successivo mese di agosto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni provvedono mediante pubblicazione sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sito web dell’Albo il giorno 16 del mese di luglio.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/albo-gestori-ambientali-cambiano-le-scadenze-per-le-imprese-morose-in-caso-di-omesso-pagamento-del-diritto-annuale-una-particolare-ipotesi-di-sospensi</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Gestione dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi alla luce dei recenti chiarimenti del Mase e delle pronunce della Corte di Cassazione Per poter procedere ad una ricostruzione d...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/gestione-dei-rifiuti-provenienti-dalla-manutenzione-delle-aree-verdi-alla-luce-dei-recenti-chiarimenti-del-mase-e-delle-pronunce-della-corte-di-cassaz</link>
      <description>Gestione dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi alla luce dei 
recenti chiarimenti del Mase e delle pronunce della Corte di Cassazione     
 
Per poter procedere ad una ricostruzione della disciplina giuridica dei rifiuti da manutenzione delle 
aree verdi, considerandone la complessità in termini di classificazione degli stessi in base alla loro 
provenienza, al fine di stabilire, prioritariamente, se rientrano nell’alveo dei casi delle esclusioni dal 
regime giuridico dei rifiuti (non rifiuti o sottoprodotti), o, in subordine, se sono da considerare 
rifiuti, analizziamo</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Gestione dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi alla luce dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recenti chiarimenti del Mase e delle pronunce della Corte di Cassazione     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per poter procedere ad una ricostruzione della disciplina giuridica dei rifiuti da manutenzione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aree verdi, considerandone la complessità in termini di classificazione degli stessi in base alla loro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provenienza, al fine di stabilire, prioritariamente, se rientrano nell’alveo dei casi delle esclusioni dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime giuridico dei rifiuti (non rifiuti o sottoprodotti), o, in subordine, se sono da considerare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti, analizziamo la sentenza n.4221 del 1 febbraio 2023 della Corte di Cassazione con la quale è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato confermato l’orientamento della dottrina maggioritaria e della prassi amministrativa circa la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina giuridica da applicare agli sfalci e potature. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In primis il giudice di legittimità ha ribadito che “gli sfalci e le potature che non costituiscono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto, e che quindi rientrano nella deroga di cui all’art.185, comma 1, lett.f) del D.lgs 152/06, sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quelli riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure che non danneggiano l’ambiente e non mettano in pericolo la salute umana; se tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti.” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale principio era già stato ribadito con la nota di chiarimenti del 14 maggio 2021 prot. 0051657 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ministero dell’Ambiente e confermato di recente dallo stesso Mase con la risposta di interpello ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una istanza della regione Veneto circa la manutenzione del verde pubblico dei Comuni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quindi, secondo la nota ministeriale, non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“buone pratiche colturali..” e che comunque abbiano un utilizzo circoscritto al settore agricolo, della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
silvicoltura o per la produzione di energia; fuori da queste ipotesi di non rifiuti e qualora non siano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualificabili come sottoprodotti, allora essi vanno qualificati come rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In quanto rifiuti si prospettano però situazioni diverse analizzate dalla nota suindicata e più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a)  i materiali prodotti nell’ambito dell’attività di manutenzione del verde pubblico che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
integrano la definizione di rifiuto, e che quindi non ricorrono le condizioni di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.185 (esclusioni) e 184-bis (sottoprodotti), devono essere classificati come rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani ai sensi dell’art.183, comma1, lett. b)- ter, punto 5; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)   se tali materiali invece derivano dalla manutenzione del verde privato posta in essere da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una impresa ed integrano la definizione di rifiuto, e che quindi non ricorrono le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni di cui all’art.185 (esclusioni) e 184-bis (sottoprodotti), devono essere
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quelle individuate nell’allegato L-quinquies; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c)    per i materiali prodotti nell’ambito di un’attività di manutenzione del verde privato “fai da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
te”, posta in essere da privati, i relativi residui devono essere qualificati come rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett.b-ter, punto 1.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va sottolineato che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali (vedi punto b), deve essere utilizzato il codice EER 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
20.02.01. non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A questo punto, preso atto che il residuo che si ricava dalla manutenzione delle aree verdi riceve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una diversa classificazione in base alla sua provenienza, si pone il problema di capire a quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria dell’Albo nazionale gestori ambientali è necessario iscriversi per il trasporto di tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiale sussistendo una apposita sottocategoria della più generale categoria 1, per la raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di rifiuti urbani, ovvero la sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da aree verdi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al quesito a quale categoria dell’albo debbano iscriversi le imprese che svolgono le attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sfalcio e potature presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico, per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni, alla luce delle novità introdotte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal d.lgs 116/2020, ha risposto in data 14 febbraio 2023 il Comitato nazionale dell’albo con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Circolare n.1, testualmente:” qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classificati come urbani,sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/06” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sostanza con la circolare suindicata si consolida la posizione (già sostenuta dalla giurisprudenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Corte di Cassazione) che ciò che rileva ai fini dell’attribuzione della qualifica di produttore è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chi effettua materialmente l’attività di manutenzione; pertanto pur essendo incontrovertibile che i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti di cui al quesito posto all’Albo sono classificati come urbani e che in quanto tali per il loro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto sia necessaria l’iscrizione in categoria 1 (sottocategoria rifiuti vegetali), tuttavia in un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ottica di semplificazione ed agevolazione viene data la possibilità al manutentore (produttore del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto) di utilizzare una modalità alternativa per il trasporto di tali  rifiuti urbani iscrivendosi alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 2-bis. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, tornando alla sentenza n.4221/2023 della Corte di Cassazione con la quale è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aperto questo contributo, la stessa ha confermato la condanna dell’imputato inflitta dal giudice di
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      merito, ritenendo di attribuire ai materiali rinvenuti la qualifica di rifiuti e pertanto sussistente il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
reato ascrittogli di trasporto illecito di cui all’articolo 256 dlgs 152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/gestione-dei-rifiuti-provenienti-dalla-manutenzione-delle-aree-verdi-alla-luce-dei-recenti-chiarimenti-del-mase-e-delle-pronunce-della-corte-di-cassaz</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici avviati al recupero: il nuovo regime semplificato.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/raccolta-e-trasporto-dei-rifiuti-metallici-avviati-al-recupero-il-nuovo-regime-semplificato</link>
      <description>Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici avviati al recupero: il nuovo regime 
semplificato. 
Deliberazione n.4 del 3 giugno 2021 dell’Albo Nazionale Albo Gestori 
Ambientali: “Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui 
all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120”. 
 
In applicazione dell’articolo 40-ter del decreto legge 16 luglio 2020, n.76,convertito con legge 
n.120 dell’11 settembre 2020 , il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha adottato la 
delibera in commento con la quale viene istituito il registro al quale le aziende italiane ed est</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici avviati al recupero: il nuovo regime 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Deliberazione n.4 del 3 giugno 2021 dell’Albo Nazionale Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali: “Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In applicazione dell’articolo 40-ter del decreto legge 16 luglio 2020, n.76,convertito con legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.120 dell’11 settembre 2020 , il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha adottato la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera in commento con la quale viene istituito il registro al quale le aziende italiane ed estere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata, rendendo così operativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il disposto legislativo in premessa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Invero il legislatore attuale, in continuità con quanto aveva già disposto e disciplinato nel 2018 in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materia di semplificazione dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici (cfr legge n.124, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articolo 1 comma 4, del 24 agosto 2017 e decreto ministeriale di attuazione del 1 febbraio 2018) in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguenza del quale vennero poi istituite le categorie 4-bis e 2-ter dell’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali, ha disposto che al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
promuoverne una gestione sostenibile, efficiente e razionale, nel rispetto dei principi dell’economia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali;la stessa legge ha stabilito, infatti, che presso l’Albo debba essere istituito un apposito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
registro per le aziende italiane ed estere che intendano svolgere le attività di cui sopra e che entro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l.n.76/2020, lo stesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Albo definisca apposite modalità semplificate d’iscrizione al registro che promuovano e facilitino 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’ingresso nel mercato delle stesse.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Con tale intervento regolatore anche l’Albo gestori ambientali interviene nell’annosa e complessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questione della raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi con l’intento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di stabilire una regolamentazione che ponesse fine al fenomeno dell’abusivismo posto in essere da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coloro che, privi di autorizzazione, raccolgono tale materiale, sia presso terzi produttori iniziali, sia  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
su strade pubbliche e private dove giacciono in stato di abbandono,  per poi rivenderlo presso gli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impianti di trattamento . 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Fatta questa dovuta premessa normativa passiamo ad esaminare nel dettaglio gli articoli di cui si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compone la deliberazione ed i relativi allegati.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Essa si compone di 5 articoli e di 3 allegati di cui l’allegato B contiene il modello di comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per l’iscrizione al registro delle imprese stabilite in Italia o in un paese dell’UE con cui il legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante cittadino italiano o cittadino di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Stato in possesso dell’autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
europea  attesterà,ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi;analogamente l’allegato C contiene il modello di comunicazione che va presentato dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese stabilite in un paese non appartenente all’UE ed il cui legale rappresentante non sia in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possesso di autorizzazione a soggiornare in Italia e che intendono iscriversi al registro.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 1 ripartisce l’iscrizione al registro in sei classi che vanno dalla a) alla f) in funzione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tonnellate  di rifiuti raccolti e trasportati ed in analogia con quelle che sono le tradizionali categorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e classi di iscrizione all’Albo; ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 viene prevista l’iscrizione d’ufficio al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
registro per le imprese già iscritte in procedura ordinaria  per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indicati nella medesima delibera (imprese iscritte in categoria 4) e per le imprese iscritte nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 6 (per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri ) limitatamente a tale tipologia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene precisato che in entrambi i casi sopra descritti di iscrizione d’ufficio resta ferma la quantità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annua complessivamente trasportata prevista dalla classe d’iscrizione di provenienza; in altre parole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non è consentito a tali imprese il superamento dei quantitativi di rifiuti per cui sono già autorizzate;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      le stesse non sono, altresì, tenute al pagamento del diritto annuo d’iscrizione al registro di cui al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 7 dell’articolo 4 della delibera medesima. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ evidente l’intento dell’Albo di introdurre modalità semplificate d’iscrizione per le imprese già 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritte evitando inutili duplicazioni e, come già avvenuto per altre categorie d’iscrizione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerare che le categorie ordinarie possano considerarsi comprensive ed assorbenti rispetto a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quelle semplificate         
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2 stabilisce i requisiti che devono possedere le imprese che intendono iscriversi al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
registro che, in regola con la normativa che disciplina l’attività di autotrasporti di merci, debbono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del decreto 3 giugno 2014, n.120; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che si intendono utilizzare; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato A. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per tale ultimo requisito si sottolinea che dalla lettura dell’allegato A si evince che vengono richiesti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti minimi di tonnellaggio pari ad 1 tonnellata di portata utile per la classe f ed 1 unità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
personale fino ad un massimo di 160 tonnellate di portata utile complessiva per la classe più alta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(classe a) e 16 unità di personale.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per il ruolo del responsabile tecnico, in attesa della definizione di appositi requisiti, viene stabilito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che la funzione può essere esercitata dal legale rappresentante dell’impresa stessa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
All’articolo 3 vengono individuati i soli rifiuti che possono essere raccolti e trasportati con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indicazione dei relativi codici Cer (tipologie di rifiuti metallici non pericolosi), nonché le specifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operazioni/attività di recupero a cui possono essere destinati, indicate nell’allegato C alla parte IV 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del D.lgs.152/2016, e più precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei loro composti metallici;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      R11: Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
R12: Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 4 della delibera disciplina la procedura d’iscrizione per cui le imprese che intendono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi al registro presentano una comunicazione telematica alla Sezione regionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorialmente competente contenente le informazioni richieste nei modelli di cui agli allegati B 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(imprese stabilite in Italia o in un paese del’UE) e C (imprese extracomunitarie) con i quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attestano: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la sede dell’impresa; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) il pagamento dei diritti di segreteria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso di imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
domicilio in Italia presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale competente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorialmente oppure, qualora eleggano domicilio mediante PEC, presentano l’istanza ad una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali comunicazioni sono sottoposte ai controlli a campione con le modalità previste dalla delibera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.1 del 22 aprile 2015. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Sezione regionale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività da parte delle imprese, delibera l’iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione; qualora la sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Qualora sussista il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione dal registro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale con importi variabili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proporzionati alla classe d’iscrizione e che vanno da un minimo di 150 euro per la classe più bassa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) ad un massimo per un importo di 1800 euro per la classe più alta a). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’iscrizione è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto3 giugno 2014, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.120. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine, l’articolo 5 della delibera, stabilisce che la presente deliberazione entra in vigore il 1 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
settembre 2021. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente con la Deliberazione n.11 del 14 ottobre 2021 il Comitato nazionale, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
completamento dell’attività regolatoria, ha adottato i modelli di provvedimento d’iscrizione e di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diniego dell’iscrizione al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020 n.120 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispettivamente con gli allegati A e B alla citata Deliberazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/raccolta-e-trasporto-dei-rifiuti-metallici-avviati-al-recupero-il-nuovo-regime-semplificato</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/efficacia-e-validita-dei-provvedimenti-dellalbo-nazionale-gestori-ambientali</link>
      <description>Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali. 
Circolare n.13 del 21 dicembre 2021   
 
Con la circolare n.13 del 21 dicembre 2021 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha 
fornito i dovuti chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo e 
sulla corretta data da inserire all’interno del F.I.R., rispondendo così alle diverse richieste ad esso 
pervenute. 
Sul primo punto (validità ed efficacia dei provvedimenti) la Circolare rimanda al contenuto della 
delibera n.1 del 10 febbraio 2016 e della successiva delibe</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Circolare n.13 del 21 dicembre 2021   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la circolare n.13 del 21 dicembre 2021 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fornito i dovuti chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sulla corretta data da inserire all’interno del F.I.R., rispondendo così alle diverse richieste ad esso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pervenute. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sul primo punto (validità ed efficacia dei provvedimenti) la Circolare rimanda al contenuto della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n.1 del 10 febbraio 2016 e della successiva delibera n.2 del 24 giugno 2020 che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabiliscono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Articolo 1: Efficacia e validità dei provvedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“L’efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell’iscrizione decorrono dalla data 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
telematica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 9-bis del regolamento per la gestione telematiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla deliberazione n.2 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’11 settembre 2013. Dalla stessa data decorre l’efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’art.2 dello schema di fidejussione e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 25 del decreto 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giugno 2014, n.120. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati in data antecedente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla data di scadenza dell’iscrizione in essere, decorrono dal giorno successivo al termine della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione stessa”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Articolo 2: Emissione e rilascio dei provvedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Successivamente alla deliberazione della Sezione regionale, la segreteria della stessa invia una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione per mezzo pec all’impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei cui sopra, l’impresa o il soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legittimato deve provvedere alla corresponsione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica per mezzo Pec, all’impresa e al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto legittimato la disponibilità online del provvedimento che deve essere acquisito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Decorso il termine di cui sopra senza che l’impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revoca 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la propria deliberazione e archivia la relativa domanda”.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Sul secondo punto (la corretta data da inserire nel F.I.R.) prima della circolare in commento non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esisteva alcuna disposizione normativa che disponesse quale dato dovesse essere annotato alla voce 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“data e numero di protocollo sul formulario”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ora il Comitato nazionale chiarisce che la data da riportare all’interno del F.I.R. deve coincidere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo; in fase di prima iscrizione tale data 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Qualora il provvedimento di rinnovo, venga notificato all’impresa prima della scadenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.        
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/efficacia-e-validita-dei-provvedimenti-dellalbo-nazionale-gestori-ambientali</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Trasparenza e professionalità caratterizzano l’anagrafe dei responsabili tecnici.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/trasparenza-e-professionalita-caratterizzano-lanagrafe-dei-responsabili-tecnici</link>
      <description>Trasparenza e professionalità caratterizzano l’anagrafe dei responsabili tecnici. 
 
Con la delibera n.6 del 13 luglio 2021 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha 
adottato la disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell’albo delle 
informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e ai soggetti idonei ad assumere tale incarico. 
Viene così creato un elenco/anagrafe di tali professionalità al fine di soddisfare una esigenza, da 
tempo avvertita e manifestata dalle imprese, ovvero quella di agevolare le stesse nella ricerca di 
soggetti qualificat</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Trasparenza e professionalità caratterizzano l’anagrafe dei responsabili tecnici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la delibera n.6 del 13 luglio 2021 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adottato la disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell’albo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e ai soggetti idonei ad assumere tale incarico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene così creato un elenco/anagrafe di tali professionalità al fine di soddisfare una esigenza, da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tempo avvertita e manifestata dalle imprese, ovvero quella di agevolare le stesse nella ricerca di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti qualificati ed idonei a ricoprire la funzione di responsabile tecnico: in altre parole il sito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo diventa un luogo di incontro di domanda ed offerta di questo importante ruolo nell’ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle imprese che svolgono professionalmente l’attività di gestione di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Venendo ora ad una disamina dei contenuti della delibera in commento essa si compone di due 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articoli e di un allegato ovvero: nell’articolo uno, comma 1, viene previsto che i responsabili tecnici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in carica ed i soggetti idonei a ricoprire tale incarico forniscono le informazioni relative ai dati di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contatto e alle aree geografiche in cui operano o intendono preferibilmente operare; più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisamente i responsabili tecnici che si trovano in regime transitorio ovvero che sono in carica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prima 16 ottobre 2017, devono fornire queste informazioni entro la data del 16 ottobre 2022, di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recente spostata al 16 ottobre 2023 dalla delibera n.9/2021. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per le modalità di utilizzo di tale nuovo strumento ci si avvale di quanto disposto nell’allegato A 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla delibera recente le “modalità di pubblicazione e consultazione sul portale dell’Albo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e ai soggetti idonei ad assumere tale incarico”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali informazioni sono consultabili, previa autenticazione e tramite la propria area riservata, da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte delle imprese e degli enti già iscritti, o che intendono iscriversi all’Albo, secondo tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a)  ricerca puntuale: ricerca tramite codice fiscale volta ad individuare i soggetti idonei a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricoprire l’incarico di responsabile tecnico alla data di ricerca; nel risultato della ricerca 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verranno evidenziate le informazioni relative a nome, cognome, codice fiscale, categoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e classe, durata dell’idoneità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)  ricerca parametrica:la ricerca fornirà un elenco di soggetti idonei a ricoprire l’incarico di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile tecnico tramite i seguenti parametri: categoria, classe d’iscrizione, area 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
geografica di interesse. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel risultato della ricerca saranno ricompresi i soli soggetti che hanno acconsentito a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rendere visibili alle imprese e agli enti già iscritti, o che intendono iscriversi all’Albo, i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dati di contatto e le aree geografiche in cui operano.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In conclusione l’Albo improntando la sua azione al rispetto dei principi di trasparenza e certezza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle informazioni e dei dati ha voluto fornire una soluzione al problema del reperimento delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giuste professionalità attraverso un sistema dove le imprese che cercano personale qualificato e i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionisti a cui interessa offrire la propria professionalità si incontrano liberamente.          
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/trasparenza-e-professionalita-caratterizzano-lanagrafe-dei-responsabili-tecnici</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Il produttore dei rifiuti non è responsabile per omessa o incompleta compilazione del formulario nella parte di competenza del destinatario salvo specifico concorso.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/il-produttore-dei-rifiuti-non-e-responsabile-per-omessa-o-incompleta-compilazione-del-formulario-nella-parte-di-competenza-del-destinatario-salvo-spec</link>
      <description>Il produttore dei rifiuti non è responsabile per omessa o incompleta compilazione 
del formulario nella parte di competenza del destinatario salvo specifico concorso.  
 
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ritorna sul principio del coinvolgimento in forza 
del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti coinvolti nella “filiera 
dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, trasportatore, intermediario, destinatario intermedio 
(stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di 
cooperazione nella g</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il produttore dei rifiuti non è responsabile per omessa o incompleta compilazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del formulario nella parte di competenza del destinatario salvo specifico concorso.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ritorna sul principio del coinvolgimento in forza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti coinvolti nella “filiera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, trasportatore, intermediario, destinatario intermedio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cooperazione nella gestione degli stessi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La gestione dei rifiuti rappresenta un’attività estremamente complessa per cui non è semplice definire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un quadro delle competenze e delle relative responsabilità in capo alle diverse figure professionali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
direttamente coinvolte. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sinteticamente si può affermare che essa, comprendendo attività attribuibili a soggetti diversi, ognuno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di essi risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità laddove l’articolo 178 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.Lgs.n.152/06 cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
principio chi inquina paga”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ne consegue che tutti i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione dei rifiuti sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulari, sia attraverso la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte dei soggetti al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale i rifiuti sono conferiti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di conseguenza qualora tale verifica venga omessa il produttore-detentore risponde a titolo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concorso con il soggetto che ha commesso il reato di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidamente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Fatta questa premessa di carattere generale nello specifico la recente riforma dell’art.193 del D.Lgs. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 di recepimento della Direttiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
851/2018/UE, ha introdotto significative novità in merito ai profili di responsabilità dei soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coinvolti precisando al comma 17 del citato articolo che “nella compilazione del formulario di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla comune diligenza”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da tale contesto normativa non può non rilevarsi che l’intento del legislatore è quello di rafforzare, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attraverso tale strumento di tracciabilità, la trasparenza e conoscenza delle diverse tappe e del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
percorso del rifiuto, evidenziandone sia l’aspetto oggettivo mediante i dati e le informazioni che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attengono alla tipologia, quantità, percorso, impianto di destinazione, tanto l’aspetto soggettivo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero quello riguardante tutti i diversi soggetti/attori intervenuti nella filiera. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ proprio su questo ultimo aspetto che è intervenuta la Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 15 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2020, n.28569, relativamente alla corretta compilazione della casella 11 della sezione quinta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del modello del Fir contenuto nell’ancora vigente DM 1 aprile 1998, n.145 che continua ad applicarsi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in attesa dell’emanazione dei decreti di cui all’art.188-bis. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di procedere all’esame del contenuto della pronuncia del giudice di legittimità occorre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rammentare che le cinque sezioni di cui si compone il modello di Fir oggi in uso contiene undici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caselle , di cui le prime dieci sono contenute in quattro sezioni che vengono compilate in partenza dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttore/detentore circa i propri dati oltre quelli degli altri attori ovvero trasportatore e destinatario, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nonché i dati circa le caratteristiche del rifiuto e le quantità; la casella 9 contiene le firme del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttore detentore e quella del trasportatore con relativa assunzione della responsabilità.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quanto sopra per quanto concerne le prime quattro sezioni del formulario mentre la quinta sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenente la casella undici è espressamente riservata per la sua compilazione al solo destinatario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tant’è che viene da lui sottoscritta dopo aver dichiarato se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e, se si configura la prima ipotesi, la quantità di rifiuti conferita, data e ora del conferimento.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in merito alla corretta compilazione della casella 11 del formulario si è pronunciato il giudice 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di legittimità con l’Ordinanza in commento stabilendo che l’omessa o incompleta compilazione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulari rifiuti nelle parti di competenza del destinatario (cfr impianto) non può dare luogo a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità del produttore ai sensi dell’art.258 del D.Lgs. 152/06, salvo l’ipotesi di suo concorso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nel fatto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sostanza la Corte di Cassazione ribadisce e consolida il principio secondo il quale il produttore dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti può essere chiamato a rispondere soltanto per la compilazione di quelle parti del formulario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che sono di sua competenza ovvero delle caselle da uno a dieci. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La vicenda processuale nasceva da una ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Venezia nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
confronti di un produttore, in concorso con il destinatario e con il trasportatore per l’illecito di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 258 del D.Lgs. 152/06 e dell’art.5 della legge 689/81 sul concorso di persone in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione del quale la sanzione amministrativa va applicata oltre che all’autore dell’illecito anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a coloro che abbiano dato un contributo causale, alla realizzazione dell’infrazione.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello avevano respinto l’impugnazione proposta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avverso l’ordinanza-ingiunzione dal produttore ma di contrario avviso è stata invece il giudizio della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suprema Corte la quale ha ritenuto non prospettabile il concorso materiale in un’omissione commessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal destinatario all’arrivo del carichi, in luogo diverso ed in un momento successivo rispetto a quelli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in cui ha operato il produttore alla partenza e pertanto ha stabilito la non applicabilità al caso in specie  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli articoli 193e 258 del D.Lgs. n.152/06 e dell’articolo 5 della legge n.689/81. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto la sentenza impugnata viene cassata accogliendo nel merito l’opposizione all’ingiunzione-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinanza del produttore. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione deve trovare applicazione il principio secondo cui non può attribuirsi responsabilità a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti che non sono presenti al momento in cui vengono violate le disposizioni relativamente agli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obblighi di compilazione dei documenti di tracciabilità dei rifiuti.                  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/il-produttore-dei-rifiuti-non-e-responsabile-per-omessa-o-incompleta-compilazione-del-formulario-nella-parte-di-competenza-del-destinatario-salvo-spec</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Carrozzerie mobili: le nuove modalità di iscrizione all’Albo gestori ambientali.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/carrozzerie-mobili-le-nuove-modalita-di-iscrizione-allalbo-gestori-ambientali</link>
      <description>Carrozzerie mobili: le nuove modalità di iscrizione all’Albo gestori ambientali. 
Tipologie di rifiuti trasportabili e modalità del trasporto.    
 
Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali è intervenuto a disciplinare la fattispecie oggetto 
del presente commento attraverso diversi provvedimenti ed in particolare, in ordine cronologico, 
con la Deliberazione n.3 del 24 giugno 2020, e con la Deliberazione n. 2 del 19 maggio 2021.  
Andiamo per ordine e facciamo chiarezza. 
Innanzitutto occorre rammentare che l’articolo 15, comma 3, lettera a), del Decreto Ministeriale 
n.120/2014, di</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Carrozzerie mobili: le nuove modalità di iscrizione all’Albo gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tipologie di rifiuti trasportabili e modalità del trasporto.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali è intervenuto a disciplinare la fattispecie oggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del presente commento attraverso diversi provvedimenti ed in particolare, in ordine cronologico, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la Deliberazione n.3 del 24 giugno 2020, e con la Deliberazione n. 2 del 19 maggio 2021.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Andiamo per ordine e facciamo chiarezza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Innanzitutto occorre rammentare che l’articolo 15, comma 3, lettera a), del Decreto Ministeriale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.120/2014, dispone che la domanda d’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, per effettuare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l’altro, da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso organo centrale dell’Albo ha definito il modello, i contenuti e tutte le informazioni che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale attestazione deve contenere con la deliberazione n.6 del 9 settembre 2014 recante ”Attestazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’ idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all’art.15, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 3, lett. a) del DM 120/2014”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale disposizione, contenente l’obbligo di attestazione dei mezzi di trasporto, è relativo sia ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli motrice (cioè il veicolo che effettua il trasporto) che la carrozzeria mobile (cioè il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenitore che contiene i rifiuti) che viene caricato dal veicolo motrice, laddove testualmente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recita. ”Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per almeno una delle carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggetto dell’attestazione”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto dal 2014 anche le carrozzerie mobili sono soggette all’iscrizione all’Albo ma non era 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chiaro con quali modalità tali iscrizione doveva avvenire al punto che non c’era un comportamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
univoco ed un uniforme sul territorio nazionale da parte delle diverse Sezioni regionali.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Fatta questa necessaria premessa è intervenuto il Comitato Nazionale dell’Albo con la deliberazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.3 del 24 giugno 2020, entrata in vigore il 2 febbraio 2021 e sospesa a maggio 2021 ed oggi invece 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pienamente applicabile, proprio per consentirne una uniforme applicazione sul territorio nazionale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la quale vengono introdotte modifiche alla deliberazione n.6/2014  al fine sia di fornire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indicazioni più dettagliate sulle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati sia sulle modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del loro trasporto relativamente alle carrozzerie mobili.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va sottolineato che sono da intendere carrozzerie mobili idonea al trasporto dei rifiuti i containers, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
casse mobili, compattatori, cisterne, cassoni e pianali, tecnicamente predisposte ed allestite per
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      modalità specifiche di trasporto come quello, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intermodale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oppure per particolari tipologie di rifiuti come i compattatori o le cisterne. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In primis, rispetto al passato, il Responsabile Tecnico non indica più la singola carrozzeria mobile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ma la tipologia generica alla quale appartiene la singola carrozzeria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera a tal proposito chiarisce che per tali tipologie di carrozzerie il responsabile tecnico deve, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’attestazione di idoneità, indicare sia la tipologia di appartenenza  tra quelle indicate sia i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(codici EER) abbinabili ad esse oltre alla descrizione delle attrezzature in esse installate, possibilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di bonifica e qualsiasi altra informazione utile così come avviene anche per le carrozzerie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inamovibili (materiale di costruzione, altezza e spessore delle sponde, sistemi di carico e scarico, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
etc etc); procedere ad associare tali carrozzerie alle autorizzazioni (cfr categorie) a cui l’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
risulta iscritta; associare ciascun veicolo scarrabile a queste categorie.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre, e di qui altra novità rispetto al passato, il responsabile tecnico deve dichiarare quali veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella disponibilità dell’impresa verranno equipaggiati con tali carrozzerie mobili e di qui consegue 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che i rifiuti trasportabili saranno diversi in relazione al tipo di autorizzazione al  trasporto merci in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possesso dell’impresa; in altre parole la carrozzeria mobile se pur potenzialmente idonea a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportare molteplici e diverse tipologie di rifiuti, in realtà e nel concreto viene vincolata, limitata, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’uso e dalla destinazione del veicolo, per cui se sul veicolo sul quale viene installata insiste una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
licenza al trasporto in conto proprio è evidente che quel veicolo con quella carrozzeria potrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicolare solo rifiuti compatibili con tale licenza; di converso se quella stessa carrozzeria è installata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
su di un veicolo su cui insiste una autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi, potranno essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportati tutti i rifiuti che sono compatibili con la medesima carrozzeria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera precisa altresì che l’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipologia oggetto dell’attestazione cioè, in sintesi, non è necessario che tali carrozzerie mobili siano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’esclusiva disponibilità della stessa ma è sufficiente che siano dello stesso tipo e abbiano le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesime caratteristiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Del resto nella realtà fattuale ed operativa di solito è il produttore che mette a disposizione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportatore la propria carrozzeria mobile per cui ed il trasportatore si limita a caricare il cassone o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
containers o cassa mobile in cui sono stati collocati i rifiuti per veicolarvi presso l’impianto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattamento (recupero o smaltimento). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di qui discende che non vi è la necessità di disporre delle carrozzerie mobili attraverso contratti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
noleggio o altri titolo di disponibilità in uso.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 3 della delibera in commento stabilisce che nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vanno riportati, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      tipologie di carrozzerie abbinate; inoltre negli stessi deve essere data evidenza, per ciascuna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati alla medesima. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto, alla luce di tale disposto, nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intende trasportare risultano dalla combinazione dei codici rifiuti sulle carrozzerie mobili associate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al veicolo medesimo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il successivo articolo 4 della deliberazione n.3/2021 detta una disciplina ad hoc per il periodo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transitorio ovvero per quelle iscrizioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della stessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero al 2 febbraio 2021, stabilendo che tali iscrizioni dovranno essere aggiornate entro il 31 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2021 (termine da ultimo prorogato al 31 gennaio 2022) ed in occasione di variazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione successive alla data di entrata in vigore della medesima delibera ad esclusione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
casi di istanze di variazione/integrazione del parco veicolare con contestuale emissione dell’atto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
notorietà che consente all’impresa l’immediata utilizzazione del veicolo). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale ultime termine è stato di recente ulteriormente prorogato con la Deliberazione n.1 del 31 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gennaio 2022 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali al 29 giugno 2022.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione con tali disposizioni si intende semplificare e al contempo uniformare la gestione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle carrozzerie mobili attraverso una procedura ad hoc di iscrizione certamente diversa da quella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevista per i mezzi di trasporto proprio per la peculiarità delle stesse che, in quanto meri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenitori, non sono equiparabili a quest’ultimi, come invece avveniva in precedenza.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/carrozzerie-mobili-le-nuove-modalita-di-iscrizione-allalbo-gestori-ambientali</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Recer: Registro telematico nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/recer-registro-telematico-nazionale-per-la-raccolta-delle-autorizzazioni-rilasciate-e-degli-esiti-delle-procedure-semplificate-per-il-recupero-dei-rif</link>
      <description>Recer: Registro telematico nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate 
e degli esiti delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.   
 
A partire dal 2 luglio c.a. ha preso avvio la fase sperimentale del Registro delle autorizzazioni alle 
attività di recupero dei rifiuti, più noto come Recer, così come annunciato dal Mite attraverso la 
piattaforma telematica Monitor-piani, all’interno della quale è stata creata una apposita sezione 
dedicata alla pubblicazione di tali provvedimenti nell’ambito del sistema di autorizzazioni per la 
gestione dei rifiuti; da questo mo</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Recer: Registro telematico nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e degli esiti delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A partire dal 2 luglio c.a. ha preso avvio la fase sperimentale del Registro delle autorizzazioni alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di recupero dei rifiuti, più noto come Recer, così come annunciato dal Mite attraverso la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
piattaforma telematica Monitor-piani, all’interno della quale è stata creata una apposita sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dedicata alla pubblicazione di tali provvedimenti nell’ambito del sistema di autorizzazioni per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione dei rifiuti; da questo momento le autorità competenti, proprio al fine di sperimentarne la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionalità, sono chiamate ad inserire e quindi a rendere pubblici i dati al momento in loro possesso.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ma facciamo un passo indietro ed analizziamo l’excursus normativo che precede questa fase. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Partiamo, in primis, dall’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) al comma 3-septies, e che istituisce 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presso il Ministero dell’Ambiente e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica, il Registro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro dell’Ambiente ne vengano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
definite le modalità di organizzazione e funzionamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente con l’art.14-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n.101, convertito con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n.128, sono state stabilite le finalità di tale registro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero garantire i principi di trasparenza e di pubblicità nella gestione dell’End of Waste. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sulla G.U. del 5 giugno 2020 è stato pubblicato il DM 21 aprile 2020, recante: “Modalità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento delle operazioni di recupero” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ai sensi del comma 3-septies dell’art.184-ter del Dlgs 152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Considerato che il Mite ha già istituito una piattaforma telematica per il monitoraggio dei piani 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regionali (Monitor-piani) presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per evitare duplicazioni delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
piattaforme informatiche, lo stesso Mite ha deciso di realizzare una apposita sezione nella quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
istituire il Recer all’interno della predetta piattaforma Monitor-piani, rendendolo contestualmente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all’articolo 189 del Dlgs 152/06 e con il registro elettronico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale di cui all’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito con legge 11 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
febbraio 2019, n.12 (cosiddetto Rentri).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il DM 21 aprile 2020 si compone di 8 articoli e di un allegato dalla cui lettura si evince, in particolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 6, che la funzione principale di esso è di mettere a disposizione una serie di dati alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali,
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Dlgs.7 marzo 2005, n.82, nonché alle autorità competenti che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 184-ter del testo unico ambientale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre le informazioni contenute nel registro possono essere utilizzate dal Mite per le istruttorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecniche, volte e definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2 dell’art.184-ter del Dlgs 152/06, nonché per richiedere ad Ispra l’attivazione di specifici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedimenti di controllo di conformità degli impianti di recupero. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da ultimo ai dati del registro possono accedere anche le Arpa su delega di Ispra, per svolgere i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
controlli a campione di cui all’articolo 184-ter, comma 3-ter, del D.lgs 152/06.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 3 del decreto 21 aprile 2020 disciplina le modalità di organizzazione del registro  che è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articolato in due sezioni di cui la prima, denominata “Autorizzazioni ordinarie” raccoglierà i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimenti autorizzativi di recupero ordinari rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209, e 211 e del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Titolo III-bis della parte seconda del TUA; la seconda sezione, denominata “Procedure semplificate”, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccoglierà, invece, gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art.184-ter del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimo decreto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali sezioni potranno inoltre contenere sotto-sezioni ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’ articolo 4 stabilisce che le autorità competenti inseriscono all’interno del Recer, contestualmente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo periodo, ex art.184–ter del Dlgs 152/06, i dati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate secondo i contenuti previsti nell’allegato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1, parte integrante del medesimo decreto, ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) l’anagrafica dell’autorità che ha rilasciato il provvedimento;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) i dati anagrafici dell’impianto; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) gli estremi identificativi dei provvedimenti siano essi autorizzazioni o comunicazioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine con l’articolo 7 vengono dettate le disposizioni transitorie e stabilito che l’effettiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operatività del Recer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Mite; inoltre fino a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che il registro non sarà operativo, la trasmissione delle autorizzazioni sarà effettuata nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispetto delle modalità di cui al comma 3-bis dell’articolo 184-ter del D.lgs 152/06, e del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 9 dell’articolo 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del decreto legge 3 settembre 2019, n.101. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/recer-registro-telematico-nazionale-per-la-raccolta-delle-autorizzazioni-rilasciate-e-degli-esiti-delle-procedure-semplificate-per-il-recupero-dei-rif</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Rifiuti da manutenzione fognaria alla luce della nuova formulazione dell’articolo 230, comma 5, del D.lgs 152/06: nuovo formulario di trasporto e adeguamento delle autorizzazioni per il trasporto d...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/rifiuti-da-manutenzione-fognaria-alla-luce-della-nuova-formulazione-dellarticolo-230-comma-5-del-d-lgs-152-06-nuovo-formulario-di-trasporto-e-adeguame</link>
      <description>Rifiuti da manutenzione fognaria alla luce della nuova formulazione 
dell’articolo 230, comma 5, del D.lgs 152/06: nuovo formulario di trasporto e 
adeguamento delle autorizzazioni per il trasporto dei codici EER 20.03.04 e 
20.03.06  
 
A seguito della conversione del decreto legge n.77 del 31 maggio 2021 (decreto semplificazione-
bis) con la legge 29 luglio 2021,n.108,che ha modificato  l’art.230 comma 5 del D.lgs 152/06 e 
dell’entrata in vigore del D.lgs n.116/2020, che ha escluso dalla definizione  di rifiuti urbani, i rifiuti 
delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art.183, comma</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Rifiuti da manutenzione fognaria alla luce della nuova formulazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 230, comma 5, del D.lgs 152/06: nuovo formulario di trasporto e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adeguamento delle autorizzazioni per il trasporto dei codici EER 20.03.04 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
20.03.06  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A seguito della conversione del decreto legge n.77 del 31 maggio 2021 (decreto semplificazione-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bis) con la legge 29 luglio 2021,n.108,che ha modificato  l’art.230 comma 5 del D.lgs 152/06 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’entrata in vigore del D.lgs n.116/2020, che ha escluso dalla definizione  di rifiuti urbani, i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art.183, comma 1 lettera b-sexies) del TUA, è mutato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quadro normativo,  rispetto al testo previgente, della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pulizia manutentiva delle reti fognarie. Più precisamente oggi, il riformulato art.230, comma 5 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recita: “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, sia pubbliche che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che svolge l’attività di pulizia manutentiva”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questo è il contesto normativo su cui è intervenuta la legge 108/2021 indicata in premessa che, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la integrale riscrittura del comma 5, dell’articolo 230 del D.lgs 152/06, ha ampliato il concetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
restrittivo di “rete fognaria” fino ad oggi vigente e condiviso da giurisprudenza e dottrina, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
estendendolo anche agli impianti c.d. chiusi cioè a quelle strutture in precedenza escluse. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di conseguenza oggi, al contrario del passato, il trasportatore/raccoglitore/spurghista dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
speciali allo stato liquido contenuti nei bagni mobili, fosse settiche ed imhoff si configura anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come produttore degli stessi e pertanto può conferirli o direttamente ad un impianto di trattamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oppure tenerli in deposito temporaneo raggruppandoli temporaneamente e alle condizioni e con le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità indicate dalla normativa vigente, presso la propria sede o unità locale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nessuna novità viene introdotta dalla nuova versione del comma 5 relativamente al regime 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzativo laddove si conferma che le imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tali rifiuti devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali di cui all’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
212, comma 5, del TUA, ovvero dell’iscrizione ordinaria in categoria, escludendo quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’art.212 comma 8 dello stesso decreto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sul punto, considerando che l’attuale formulazione dell’art.184, comma 3, classifica i rifiuti delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fosse settiche e delle reti fognaria come rifiuti speciali, si è posto il problema di avere i necessari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chiarimenti riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20.03.04 e 20.03.06 ai fini dell’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo relativamente alle categorie 1 e 4.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la Circolare n.14 del 21 dicembre 2021, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerazione del nuovo quadro normativo, avendo tali rifiuti mutato la loro classificazione da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani a speciali, ha stabilito che gli stessi possono essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella sola categoria 4 e non più anche in categoria 1 come avveniva in passato e comunque alle sole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese in possesso  di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terzi.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1 (trasporto dei rifiuti urbani), sia con procedura ordinaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimenti medesimi.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 35, comma 1, lettera e-bis), della legge 29 luglio 2021, n.108, dispone che per la raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che sia l’Albo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, adotti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con propria deliberazione tale modello unico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il modello e i contenuti del nuovo formulario, documento unico ai sensi del citato articolo 230, sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stati approvati dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la deliberazione 21 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2012, n.14; esso dovrà essere utilizzato come modello sostitutivo del Fir di cui all’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
193 del D.lgs 152/06, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuata l’attività di pulizia manutentiva fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del TUA, oppure direttamente ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art.110, comma 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del D.lgs 152/06.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/rifiuti-da-manutenzione-fognaria-alla-luce-della-nuova-formulazione-dellarticolo-230-comma-5-del-d-lgs-152-06-nuovo-formulario-di-trasporto-e-adeguame</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Definizione di rifiuto: il concetto di “disfarsi” determina la qualificazione del bene come rifiuto e non il suo valore economico L’attuale formulazione dell’articolo 183, comma 1,lettera a), del D...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/definizione-di-rifiuto-il-concetto-di-disfarsi-determina-la-qualificazione-del-bene-come-rifiuto-e-non-il-suo-valore-economico-lattuale-formulazione-d</link>
      <description>Definizione di rifiuto: il concetto di “disfarsi” determina la 
qualificazione del bene come rifiuto e non il suo valore economico     
 
L’attuale formulazione dell’articolo 183, comma 1,lettera a), del Dlgs 152/06 riporta 
la definizione di rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o 
abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”; si è in questo modo trasposto, 
riproponendo nell’ordinamento giuridico nazionale, la definizione comunitaria di 
rifiuto contenuta nell’articolo 1, comma 1, lett. a) della direttiva 98/2008/Ce, entrata 
in vigore nel nostro paese il</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Definizione di rifiuto: il concetto di “disfarsi” determina la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualificazione del bene come rifiuto e non il suo valore economico     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’attuale formulazione dell’articolo 183, comma 1,lettera a), del Dlgs 152/06 riporta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la definizione di rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”; si è in questo modo trasposto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riproponendo nell’ordinamento giuridico nazionale, la definizione comunitaria di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto contenuta nell’articolo 1, comma 1, lett. a) della direttiva 98/2008/Ce, entrata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in vigore nel nostro paese il 25 dicembre del 2010 con il D.lgs 205/2010, e di recente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modificata dalla Direttiva  851/2018/CE, a sua volta recepita dal D.lgs.116/2020  che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha modificato ed integrato il testo unico ambientale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da tale definizione risulta evidente che mentre non sussistono particolari problemi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circa l’interpretazione del criterio “oggettivo” di identificazione (qualsiasi sostanza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
od oggetto), maggiori problemi sono sorti in questi anni circa la necessità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interpretare la condizione “soggettiva” del rifiuto ovvero il significato da attribuirsi al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
termine disfarsi e sulle modalità/condizioni in base alle quali deve basarsi tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accertamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta ormai consolidata la posizione della giurisprudenza comunitaria, cristallizzata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in varie pronunce della Corte di Giustizia europea, che si fonda su due capisaldi: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) il termine disfarsi va sempre interpretato alla luce della finalità della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legislazione comunitaria ovvero la tutela della salute umana e dell’ambiente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contro quelli che possono essere le conseguenze nocive che possono derivare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle diverse attività quali la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
garantendo, altresì, un livello di tutela elevato corroborato dai principi che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono alla base dell’azione legislativa europea ovvero quello preventivo e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precauzionale; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) il termine disfarsi va interpretato in senso estensivo e non restrittivo mentre, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contrario, devono formare oggetto di interpretazione restrittiva le esclusioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
determinate sostanze dall’ambito di applicazione della disciplina generale dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti; in altre parole rimane sottratta al campo di applicazione della disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti qualsiasi cosa di cui il detentore non si disfi, non abbia l’intenzione o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non abbia l’obbligo di disfarsi (sottoprodotti, and of waste, m.p.s.) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Partendo da tali assunti si è giunti a pronunce giurisprudenziali nazionali di notevole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilevanza sull’argomento di cui si fornisce un quadro sintetico esemplificativo e non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esaustivo: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Cassazione Penale, Sez.III  2 dicembre 2014, n.50309 con la quale la Corte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
confermando la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti del titolare di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una impresa che acquistava pallets difettati, non ri utilizzabili tal quali, e quindi
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      per ripararli e rivenderli a terzi,  ha messo in evidenza come per stabilire se un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residuo della produzione sia da qualificarsi come rifiuto o no, occorre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerare l’esclusiva volontà del soggetto che lo produce o lo detiene e non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la volontà di colui, cioè un terzo, che può avere un interesse  allo sfruttamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commerciale di quel bene non più utile al suo detentore; in altre parole gli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggetti destinati ad essere dismessi  sono da ritenersi rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso esaminato dalla Corte la stessa concludeva che i pallets erano da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerarsi rifiuti e non sottoprodotti in quanto non era certo sin dall’inizio il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
loro riutilizzo ma, al contrario, la circostanza che dovevano essere riparati li 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
porta nell’alveo di una attività di recupero che andava autorizzata a norma di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legge; in conclusione non bisogna guardare l’interesse che un soggetto può 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avere su di un bene non più utile al suo produttore/detentore in quanto se tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interesse può essere commercialmente valido certamente non può trasformare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il rifiuto in qualcosa di diverso; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Cassazione Penale, Sez. III 19 dicembre 2014, n.52773 con la quale il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
supremo consesso ha stabilito che il materiale florovivaistico di scarto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
depositato in maniera incontrollata su un terreno, è un rifiuto non avendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alcuna rilevanza quale possa essere stata la valutazione “soggettiva” di tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiali da parte del detentore. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Cassazione penale, Sez. III, n.48316 del 16 novembre 2016 con la quale è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato ribadito, in coerenza con quanto sopra, che l’interpretazione corretta del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concetto di rifiuto è quella “estensiva” risultando non condivisibile qualsiasi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
valutazione “soggettiva” della natura dei materiali di cui disfarsi; nel caso in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specie si trattava di rifiuti speciali non pericolosi eterogenei quali terre da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
scavo, raee, rottami ferrosi, veicoli fuori uso, copertoni etc etc. Con tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pronuncia viene ribadito che, secondo principi generali ormai consolidati, è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sua personale scelta, ma al contrario, ciò che è qualificabile come tale sulla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
base di dati obiettivi che definiscono la condotta del detentore; nel caso in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specie la natura di rifiuto si rileva oltre che dalla diversa natura dei materiali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche dalle condizioni in cui sono stati rinvenuti dal che non poteva non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concludersi che di tale materiale il detentore originario se ne era disfatto e che, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dunque, nessuna rilevanza andava riconosciuta al fatto che alcuni di questi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiali, singolarmente considerati, potessero essere suscettibili di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riutilizzazione economica.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Cassazione penale, Sez. III, n.5442 del 6 febbraio 2017 anche questa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pronuncia ribadisce che l’interpretazione corretta del concetto di rifiuto è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quella ” estensiva” risultando non condivisibile qualsiasi valutazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“soggettiva” della natura dei materiali di cui disfarsi; nel caso in specie si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattava di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da una falegnameria (trucioli e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
segature) che invece venivano venduti come residui di produzione ad altra
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      impresa, senza però considerare le reali intenzioni del detentore né la natura e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la destinazione degli stessi.  Con tale pronuncia viene ribadito che, secondo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
principi generali ormai consolidati, è rifiuto non ciò che non è più di nessuna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta, ma al contrario, ciò 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che è qualificabile come tale sulla base di dati obiettivi che definiscono la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condotta del detentore; nel caso in specie in riferimento alla segatura ed ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
truciolati ovvero quali scarti della lavorazione del legno, la stessa Corte ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
costantemente affermato la natura di rifiuti e per la pronuncia in commento non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
risulta sufficiente ad escludere la natura di rifiuto il fatto che i residui venivano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ceduti costantemente a titolo oneroso a seguito di accordo tra le parti. Come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
già sostenuto in precedenti pronunce il giudice di legittimità per l’accertamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della natura effettiva di rifiuto non ci si deve porre nell’ottica del cessionario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del prodotto e della valenza economica che egli gli attribuisce, ma al contrario, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bisogna verificare a monte il rapporto tra il prodotto stesso ed il suo produttore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed in particolare la volontà di questi di disfarsi del bene ed in secondo luogo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verificare l’elemento negativo cioè l’assenza dei requisiti di sottoprodotto ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’art.184 bis del D.lgs n.152/06.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Cassazione penale, Sez. III, n.52993 del 26 novembre 2018, viene ribadito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che la qualificazione di rifiuto si rileva sia dalla natura dei beni che dalla loro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posizione/collocazione, elementi questi che consentono di definirli come rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui solitamente ci si disfa in quanto destinati oggettivamene all’abbandono, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
salvo destinarli a successivi impieghi che vanno, però, dimostrati. Nel caso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggetto di questa pronuncia si trattava di una molteplicità di oggetti di vario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipo e natura, quali imballaggi, pneumatici fuori uso, materiale di scarto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proveniente da attività edile, prodotti da costruzione contenenti amianto, tutti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
collocati alla rinfusa su di un terreno ed esposti agli agenti atmosferici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
- Cassazione penale, Sez. III, n.46586 del 18 novembre 2019 viene ribadito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che la natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’art.184-bis), non viene perduta in ragione di un mero accordo con i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terzi (talora creato proprio a tal fine); in altre parole la qualificazione di rifiuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non viene meno con la cessione onerosa dello stesso. Sostiene il supremo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giudice che bisogna evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce in quanto è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessario verificare a monte il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene. La 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Corte conclude che ragionare diversamente creerebbe aree di impunità, nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
potrebbero essere dissimulate da accordi, dolosamente preordinati, volti a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
già acquisita a monte ed insuscettibile di essere cancellata.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      - Cassazione penale, Sez.III, ordinanza n.21289 del 17 luglio 2020, con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale viene confermata la condanna ex articolo 256, del D.lgs.152/06, di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto che aveva depositato/collocato materiale edile di risulta da attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ristrutturazione, in un terreno delimitato da un cancello chiuso. Con tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pronuncia il giudice di legittimità ribadisce che un bene diventa rifiuto al solo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verificarsi dell’elemento del disfarsi per cui, la volontà di disfarsene improntata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al criterio oggettivo della destinazione naturale del bene all’abbandono, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
desumibili dai fatti concreti e contingenti, non viene meno per l’esistenza di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una recinzione o per la chiusura dell’area sulla quale sono stati sversati i rifiuti.           
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/definizione-di-rifiuto-il-concetto-di-disfarsi-determina-la-qualificazione-del-bene-come-rifiuto-e-non-il-suo-valore-economico-lattuale-formulazione-d</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>R.E.N. T.R.I.: Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/r-e-n-t-r-i-registro-elettronico-nazionale-sulla-tracciabilita-dei-rifiuti</link>
      <description>R.E.N. T.R.I.: Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti. 
Parte la sperimentazione  
 
A partire dal mese di giugno c.a. prende avvio la fase sperimentale del Registro 
elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, più noto come Rentri, così come 
annunciato dal Mite attraverso un comunicato stampa, mediante la realizzazione di un 
prototipo con lo scopo di verificare la funzionalità ed i relativi aspetti tecnici nonché 
la interoperabilità con i sistemi gestionali in uso alle aziende. 
Il 1 giugno sul sito del Rentri è stata pubblicata una sezione ad hoc che pot</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      R.E.N. T.R.I.: Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Parte la sperimentazione  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A partire dal mese di giugno c.a. prende avvio la fase sperimentale del Registro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, più noto come Rentri, così come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annunciato dal Mite attraverso un comunicato stampa, mediante la realizzazione di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prototipo con lo scopo di verificare la funzionalità ed i relativi aspetti tecnici nonché 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la interoperabilità con i sistemi gestionali in uso alle aziende. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il 1 giugno sul sito del Rentri è stata pubblicata una sezione ad hoc che potrà essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzata dalle imprese per 4 mesi proprio con l’intento di testare il sistema che dovrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
poi essere reso operativo successivamente (si auspica a fine anno) attraverso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’emanazione di uno o più decreti attuativi in via di emanazione così come prevede 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’articolo 188-bis del D.lgs 152/06.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da questo momento le imprese, proprio al fine di sperimentarne la funzionalità in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità digitale, sono chiamate ad inserire e quindi a rendere pubblici i dati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenuti nei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
loro possesso.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da qui si evince l’evidente cambio di passo del legislatore rispetto al passato e alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disastrosa esperienza del Sistri il quale, a differenza del Rentri, non aveva previsto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alcuna fase sperimentale né tantomeno di confronto con gli operatori; anche esso, nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propositi, doveva essere un sistema di controllo telematico della tracciabilità dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti ma ben presto si è dimostrato eccessivamente burocratico e complicato tanto da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non essere mai riuscito ad entrare a regime e  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non riuscendo a sostituire le scritture/adempimenti ambientali tradizionalmente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cartacei quali i formulari, registri di carico e scarico ed il Mud. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ma facciamo un passo indietro ed analizziamo l’excursus normativo che ha preceduto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’attuale fase sperimentale.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Partiamo, in primis, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 con la quale è stato convertito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il D.L.14 dicembre 2018, n.135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Semplificazione)”, che, a decorrere dal 1 gennaio 2019, ha soppresso il Sistri ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dall’articolo 188-ter del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d.lgs 152/06 vecchia versione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal 13 febbraio 2019 decorre anche l’istituzione del Registro elettronico nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per la tracciabilità dei rifiuti (successore del Sistri) di cui all’articolo 6, comma 3, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.L.135/2018 gestito direttamente dal Matt e a cui saranno obbligati ad iscriversi: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)  i produttori di rifiuti pericolosi;   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) gli enti e le imprese che operano in qualità di intermediari e commercianti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti pericolosi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si rammenta che per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettronico nazionale e che non vi aderiranno volontariamente, tutti gli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del TUA dovranno continuare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad essere assolti in modalità cartacea.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sarà poi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 , della legge 23 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a definire le
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      modalità di organizzazione e funzionamento di tale registro nonché le modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendono volontariamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aderirvi, e gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 188-bis del D.lgs152/06, rubricato “Sistema di tracciabilità dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti”,così come modificato dal D.lgs n.116 del 3 settembre 2020 ed in vigore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal 20/9/2020, nella versione oggi vigente stabilisce che il sistema di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale(Rentri), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestito presso la competente struttura organizzativa del Mite e che tale struttura 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sarà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali in base a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità operative e funzionali rimesse ad una prossima regolamentazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ministeriale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi dovranno esser emanati decreti ministeriali attuativi che in particolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplineranno diversi aspetti di questo nuovo sistema di tracciabilità quali le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità di tenuta e compilazione delle scrittura ambientali di cui agli articoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
190 e 193 nonché modalità e tempi per consentire il colloquio con i sistemi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
favorendo la semplificazione amministrativa.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dunque, in via esemplificativa e non esaustiva, tali decreti dovranno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplinare: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulario di identificazione con l’indicazione delle modalità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compilazione, vidimazione, tenuta, in formato digitale dei medesimi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) le modalità di iscrizione al Ren da parte di soggetti obbligati e di colori che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vi aderiscono volontariamente;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      4) le modalità di accesso ai dati del Ren da parte degli organi di controllo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui al Regolamento n.1013/2006 CE (transfrontalieri) nonché le modalità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coordinamento con le comunicazioni di cui alla legge n.70/94 (MUD).    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Chiaramente in attesa di tali decreti attuativi del nuovo sistema Rentri, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti ovvero i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
DM n.145 e n. 148 del 1 aprile 1998. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per quanto concerne la struttura del Registro l’articolo 188-bis del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06 ne prevede una articolazione in due sezioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la sezione anagrafica degli iscritti dove verranno contenuti i dati dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti iscritti e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) la sezione tracciabilità contenente i dati ambientali relativi agli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei mezzi di trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Possiamo allora,in conclusione, dire che ci avviamo a piccoli passi verso  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un futuro dematerializzato degli adempimenti  documentali ad oggi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cartacei di cui si è avuto un primo esempio con il Vivifir, per poter 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finalmente arrivare ad un sistema completamente digitale che assicuri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasparenza e certezza delle informazioni favorendo così sia le imprese, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che non saranno più oberate da oneri documentali relativi alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tracciabilità, sia le autorità di controllo che avranno a disposizione una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
messa di dati in tempo reale grazie ad un sistema interoperabile e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generalizzato di interscambio di informazioni.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/r-e-n-t-r-i-registro-elettronico-nazionale-sulla-tracciabilita-dei-rifiuti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>La procedura per la corretta descrizione, attribuzione e conseguente classificazione dei codici dell’EER: il caso dei codici residuali 99.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-procedura-per-la-corretta-descrizione-attribuzione-e-conseguente-classificazione-dei-codici-delleer-il-caso-dei-codici-residuali-99</link>
      <description>La procedura per la corretta descrizione, attribuzione e conseguente 
classificazione dei codici dell’EER: il caso dei codici residuali 99. 
 
La classificazione costituisce il 
prerequisito 
irrinunciabile per impostare 
correttamente la gestione dei rifiuti in quanto adempimenti amministrativi, modalità 
di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, scelta 
dei fornitori di servizi di trasporti, recupero e smaltimento, oltre che le sanzioni, 
mutano in relazione alla qualificazione del rifiuto. 
La classificazione di base è articolata sia sul criterio dell’o</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La procedura per la corretta descrizione, attribuzione e conseguente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classificazione dei codici dell’EER: il caso dei codici residuali 99. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La classificazione costituisce il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prerequisito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
irrinunciabile per impostare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
correttamente la gestione dei rifiuti in quanto adempimenti amministrativi, modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, scelta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei fornitori di servizi di trasporti, recupero e smaltimento, oltre che le sanzioni, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mutano in relazione alla qualificazione del rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La classificazione di base è articolata sia sul criterio dell’origine, che porta a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
distinguere tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, sia su quello della pericolosità che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differenzia i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi; ma per classificare un rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
risulta propedeutico procedere prima alla attribuzione del codice CER attraverso un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
percorso disciplinato dalla normativa europea e fatto proprio dalla legislazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le varie tipologie di rifiuti sono codificate in base all’elenco europeo dei rifiuti, il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cosiddetto EER (detto anche CER) originariamente adottato con Decisione 94/3/CE 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla Commissione europea, poi sostituito dal 1 gennaio 2002 con Decisione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2000/532/CEE e successive modifiche, e rivisto più di recente, con Decisione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2014/955/UE da applicarsi a decorrere dal 1 giugno 2015, e da ultimo con il D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.116/2020 con il quale si è proceduto alla riforma della parte quarta del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.n152/06, attraverso il recepimento dell’ultima Direttiva sui rifiuti la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.2018/851/UE.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio con quest’ultimo atto normativo è stato sostituito l’allegato D “Elenco dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti”, del D.lgs.152/06, relativamente sia alla parte delle Definizioni, Valutazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classificazione, che alla parte riguardante l’elenco dei venti capitoli con i relativi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
codici rifiuti e le loro declinazioni.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il sistema comunitario di codifica se pur nato per esigenze statistiche è in seguito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
divenuto uno dei cardini sui quali si reggono sia il complesso di adempimenti previsti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti sia i molteplici procedimenti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualificazione e autorizzazione degli operatori del settore.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La struttura del Catalogo europeo dei rifiuti, sia nella versione originale, che quella in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggi in vigore  prevede un’ articolazione in 20 (venti ) capitoli riferiti alle macroaree 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di attività economica che hanno generato i rifiuti quindi la prima coppia di numeri del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
codice a sei cifre identifica la fonte ovvero l’attività che ha originato il rifiuto;la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seconda coppia di numeri (sottocapitoli in numero variabile) del codice CER 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
individua il processo produttivo di provenienza del rifiuto; l’ultima coppia di numeri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identifica precisamente il rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ai fini di una corretta attribuzione del codice il punto 3 dell’introduzione all’Allegato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D alla parte quarta del D.lgs n.152/06 nella versione vigente, in armonia con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa comunitaria ivi compresa quella da ultima emanata, fissa i seguenti criteri: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli che vanno  da 01 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a 12  e da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99; in sintesi tali capitoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
individuano ciascuno un settore o un processo produttivo di provenienza del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto, e quindi in essi si ritrovano  tutti quei rifiuti che sono il risultato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specifici processi o attività e pertanto occorre partire da tali capitoli  per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corretta attribuzione del codice; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) nel caso in cui nessuno dei codici dei capitoli sopraindicati si presta per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
catalogazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13,14, e 15 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che rappresentano, pertanto, le fonti di tutti quei rifiuti che non sono il prodotto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di uno specifico processo produttivo ma che sono trasversali ad ogni attività; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) infine se nessuno dei codici dei capitoli sopra indicati risulta adeguato, occorre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 che identifica i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non specificati altrimenti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Qualora un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
capitolo 16, occorre utilizzare, quale extrema ratio, i codici 99 (rifiuti non specificati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altrimenti) ritornando al capitolo e sottocapitolo pertinente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Abbiamo visto come il percorso concettuale da seguire è articolato in una serie di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passaggi logici che, nel rispetto del principio di specificità, secondo il quale è
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      necessario scegliere il codice che meglio descrive sia il processo produttivo dal quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il rifiuto è stato generato sia le specifiche caratteristiche di quest’ultimo, consentono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di approssimarsi gradualmente alla corretta identificazione del codice CER.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va precisato, altresì, che la corretta attribuzione del codice costituisce il presupposto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per la conseguente e corretta classificazione dello stesso; pertanto ad una non corretta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attribuzione del codice CER può derivare una errata classificazione e ciò può 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condurre alla commissione di alcune violazioni con conseguenti sanzioni quali, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titolo esemplificativo e non esaustivo: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferire il rifiuto attribuito ad un gestore non abilitato a riceverlo, qualora 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’autorizzazione di quest’ultimo figuri il codice erroneamente attribuito, ma non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quello che correttamente si sarebbe dovuto attribuire (si pensi all’ipotesi che il rifiuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
venga affidato per il trasporto ad un trasportatore non abilitato a trasportarlo, per cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’iscrizione all’Albo figuri il codice erroneamente attribuito e non quello che si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sarebbe dovuto attribuire; oppure nel caso che il rifiuto venga conferito ad un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impianto di recupero o smaltimento e non sia compreso nel provvedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzativo).                                                             
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si consideri inoltre  che le tipologie di rifiuti assoggettate ad una determinata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina in alcuni casi sono identificate prendendo in considerazione le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caratteristiche intrinseche dei medesimi, mentre in altri la provenienza degli stessi da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una determinata attività, per cui ai fini della classificazione sono decisive non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soltanto le informazioni relative alla composizione e alle proprietà del rifiuto ma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche la conoscenza dettagliata dell’attività economica e dello specifico processo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttivo che lo ha generato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Va detto inoltre che rifiuti con le medesime caratteristiche chimico-fisiche o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
merceologiche possono chiedere caratterizzazioni analitiche, adempimenti e modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di gestione diversi nei casi in cui, ad esempio, siano conferiti o meno al servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblico di raccolta, siano destinati allo smaltimento in discarica o siano presi in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carico da impianti autorizzati ad effettuare operazioni preliminari rispetto a quelle di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettivo smaltimento.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Da tutto quanto sopra esposto è evidente che il processo di identificazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classificazione dei rifiuti, seppur supportato da criteri codificati, non è sempre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agevole e sussistono dei casi, a dir poco frequenti, in cui l’attribuzione del codice si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presenta alquanto incerta ed uno di questi è certamente la fattispecie dei codici che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terminano con le cifre 99. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo che ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato D alla parte IV del D.lgs.152/06, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
se un rifiuto non risulta identificabile/classificabile in nessuno dei capitoli elencati, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
occorre utilizzare il codice terminanti con le cifre 99 specifico per i “rifiuti non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altrimenti specificati” preceduto dalle cifre del capitolo e sottocapitolo corrispondenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’attività identificata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A questo proposito è intervenuto di recente il Comitato Nazionale dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nazionale gestori Ambientali con la Circolare n.6 del 29 giugno 2020, con la quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono stati forniti i necessari chiarimenti circa il corretto utilizzo, ai fini dell’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo, dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99 e che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non risultano regolamentati da disposizioni normative. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene ribadito, in premessa alla stessa, che la responsabilità per la corretta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attribuzione e descrizione del rifiuto resta in capo al produttore onde sottintendere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che con tale pronuncia si cerca di ovviare a quanto accaduto in passato ovvero che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
spesso, seppur un rifiuto era ben descritto ed individuato tra quelli esaustivi di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’elenco, il produttore ricorreva ugualmente all’utilizzo di codici terminanti con le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cifre 99 commettendo un evidente abuso. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sull’argomento l’organo centrale dell’albo si era già espresso in passato con propria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Circolare prot.n.661 del 19 aprile 2005, ribadendo che per la corretta attribuzione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti è fondamentale attenersi alla procedura descritta al punto 3 dell’introduzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’allegato D, parte IV, del D.lgs.152/06, dove è chiaro che l’attribuzione dei codici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.6/2020 viene delimito ulteriormente il campo di applicazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’utilizzo dei codici 99 ribadendo che essi devono essere considerati solo residuali e
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      ai quali, pertanto, si può ricorrere solo dopo aver invano esperito la procedura di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione prevista dalla normativa vigente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ciò premesso si è inteso chiarire ulteriormente che, qualora la descrizione del codice 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
EER non sia già stata individuata da norme regolamentari quali il D.M. 05 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
febbraio1998, relativo al recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il D.M. n.161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e D.M. 08 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani o, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impianti di destinazione, le Sezioni regionali devono procedere all’esame dei codici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni ovvero, in primo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luogo, descrivere in modo adeguato il codice EER di riferimento, e in secondo luogo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rendere una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di classificazione secondo le disposizioni della decisione n.2014/955/Ue e del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Reg.(Ue) n.1357/2014.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-procedura-per-la-corretta-descrizione-attribuzione-e-conseguente-classificazione-dei-codici-delleer-il-caso-dei-codici-residuali-99</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>L’Albo Gestori Ambientali ritorna sul tema dell’utilizzo delle macchine operatrici stabilendo le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/lalbo-gestori-ambientali-ritorna-sul-tema-dellutilizzo-delle-macchine-operatrici-stabilendo-le-condizioni-per-il-loro-utilizzo-nellambito-dellattivita</link>
      <description>L’Albo Gestori Ambientali ritorna sul tema dell’utilizzo delle macchine operatrici 
stabilendo le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’attività di raccolta e 
trasporto rifiuti.    
 
Prima di procedere all’esame della recente Circolare n.2 del 9 febbraio 2021 con la quale l’organo 
centrale dell’Albo gestori ambientali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo delle 
macchine operatrici per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, ricordiamo brevemente quanto già in 
precedenza lo stesso aveva stabilito.   
Nel merito con la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 il Com</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L’Albo Gestori Ambientali ritorna sul tema dell’utilizzo delle macchine operatrici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilendo le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’attività di raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto rifiuti.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di procedere all’esame della recente Circolare n.2 del 9 febbraio 2021 con la quale l’organo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
centrale dell’Albo gestori ambientali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
macchine operatrici per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, ricordiamo brevemente quanto già in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedenza lo stesso aveva stabilito.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel merito con la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 il Comitato nazionale dell’Albo nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito alle caratteristiche nonché all’utilizzazione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli classificati macchine operatrici. Va premesso che dalla lettura del combinato disposto delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
norme di cui agli articoli 10 (requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo) e 11(requisiti di idoneità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnica e capacità finanziaria)  del Decreto ministeriale n.120 del 3 giugno 2014, si evince che la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità e usufruibilità dei veicoli/mezzi  rientra nell’ambito del requisito dell’idoneità/capacità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnica di cui deve essere in possesso il soggetto che intende iscriversi all’Albo per l’esercizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ed è proprio nel contesto sopra delineato che si colloca la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la quale il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti in relazione alle richieste di alcune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sezioni regionali sui limiti e le condizioni d’iscrizione all’Albo dei veicoli classificati come macchine 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operatrici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al riguardo il Comitato ha in premessa ritenuto opportuno declinare la definizione delle macchine 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operatrici contenuta nell’articolo 58 del Codice della Strada ovvero:”le macchine operatrici  sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare  su strada o nei cantieri, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature; in quanto veicoli possono circolare su strada 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
macchina stessa o del cantiere nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta chiaro da tale definizione che questi veicoli, pur potendo circolare su strade pubbliche, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possono essere destinati al trasporto di persone o cose come gli altri veicoli in quanto possono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circolare solo per trasportare/trasferire se stesse o cose connesse al loro ciclo operativo o a quello del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cantiere in cui trovano ad operarsi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi esse possono circolare ma sempre nei limiti del lavoro che devono eseguire e pertanto si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ritiene che solo eccezionalmente possono ritenersi idonee al trasporto di cose nel contesto della loro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legittima operatività.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Dunque, alla luce di tale definizione normativa l’organo centrale dell’Albo ha chiarito, con riguardo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’iscrizione all’Albo, che le suddette macchine operatrici possono essere iscritte: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) nella categoria 2 bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurano come “cose 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”; un esempio, esemplificativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e non esaustivo, ricadente in tale fattispecie è la possibilità di utilizzare tali veicoli nell’ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività edilizia per il trasporto di materiali utilizzati in tale ciclo produttivo o di risulta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività del cantiere; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) nella categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani) per lo svolgimento dell’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
spazzamento meccanizzato di cui all’Allegato C alla Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modificata dalla Delibera n.8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificate come spazzatrici e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’EER 200302 (rifiuti da mercati) e 200303 (residui della pulizia stradale);  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lett.d) del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 152/06, e raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei corsi d’acqua di cui all’allegato D, tab.D6 e D7, alla delibera n.5 del 3 novembre 2016, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come modificata dalla delibera n.8 del 12 settembre 2017. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In tale ultimo caso, quindi limitatamente al solo punto 3 della circolare in commento, non è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevista l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Venendo ora all’esame della Circolare n.2 del 9 febbraio 2021 avente ad oggetto le modalità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzo delle macchine operatrici in particolari condizioni stradali, il Comitato nazionale è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chiamato a pronunciarsi, su diverse sollecitazioni pervenute dalle Sezioni regionali, circa la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possibilità di utilizzare tali veicoli per trasportare rifiuti in via eccezionale su strade che non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consentano l’accesso ai normali veicoli che usualmente sono adibiti al trasporto dei rifiuti.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al riguardo, facendo seguito alla circolare  n.11del 17 dicembre 2019 e facendone comunque salvo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il contenuto,  il Comitato ribadisce che poiché la disciplina applicabile alle macchine operatrici, la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
loro classificazione e le caratteristiche costruttive fanno riferimento all’uso al quale esse sono adibite, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
appare chiaro che la loro funzione rimanga circoscritta ai lavori cui tali veicoli sono destinati, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
potendosi ritenere che lo “spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o del cantiere” prevista dall’articolo 58 del CdS consenta, in linea generale, il trasporto di cose. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto, prosegue la circolare in commento,qualora il prelevamento dei rifiuti debba avvenire in aree 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell’ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l’utilizzo di tali veicoli deve ritenersi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le caratteristiche dimensionali,strutturali e funzionali  della strada lo consentono. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione il Comitato ha ritenuto possibile l’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativamente alla fase di prelevamento, disponendo, altresì, che le Sezioni regionali nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimenti d’iscrizione, accanto si dati identificativi della macchina operatrice, annotino che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“l’uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto”.             
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/lalbo-gestori-ambientali-ritorna-sul-tema-dellutilizzo-delle-macchine-operatrici-stabilendo-le-condizioni-per-il-loro-utilizzo-nellambito-dellattivita</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>La gestione dei rifiuti urbani alla luce della riforma della parta quarta del T.U.A. a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 116/2020: prime riflessioni e primi interventi nel settore dei traspo...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-gestione-dei-rifiuti-urbani-alla-luce-della-riforma-della-parta-quarta-del-t-u-a-a-seguito-dellentrata-in-vigore-del-d-lgs-116-2020-prime-riflessio</link>
      <description>La gestione dei rifiuti urbani alla luce della riforma della parta quarta del 
T.U.A. a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 116/2020: prime riflessioni e 
primi interventi nel settore dei trasporti dei rifiuti urbani.  
 
Prima di procedere ad una disamina dettagliata della Deliberazione n.4 del 22 dicembre 2020 con la 
quale il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha fornito i primi chiarimenti e la 
disciplina transitoria per il trasporto dei rifiuti urbani alla luce della nuova definizione di rifiuto 
urbano di cui all’art.183, comma 1, lettera b-ter), del D.lgs 152/06 nella</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La gestione dei rifiuti urbani alla luce della riforma della parta quarta del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
T.U.A. a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 116/2020: prime riflessioni e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
primi interventi nel settore dei trasporti dei rifiuti urbani.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di procedere ad una disamina dettagliata della Deliberazione n.4 del 22 dicembre 2020 con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha fornito i primi chiarimenti e la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina transitoria per il trasporto dei rifiuti urbani alla luce della nuova definizione di rifiuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbano di cui all’art.183, comma 1, lettera b-ter), del D.lgs 152/06 nella sua attuale formulazione, si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fornisce un primo commento delle nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116,con il quale è stata data attuazione alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Direttiva 2018/851 (UE). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In primis va precisato che il decreto legislativo n. 116/2020 fa parte del c.d. “pacchetto economia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circolare” ovvero quattro decreti legislativi di recepimento nell’ordinamento nazionale di altrettante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Direttive comunitarie e più precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la Direttive 2018/851/UE in materia di rifiuti e la Direttiva 2018/852/UE in materia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imballaggi e rifiuti di imballaggio, entrambe riunite e recepite in un unico provvedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legislativo il D.lgs 116/2020, con il quale vengono apportate modifiche sostanziali alla parte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quarta del D.lgs 152/06 ed in particolare al Titoli I “Gestione dei rifiuti” e al Titolo II 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Gestione degli imballaggi”; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
    b) la Direttiva 2018/849/UE in materia di pile e accumulatori e relativi rifiuti e sui rifiuti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apparecchiature elettriche ed elettroniche, entrambe recepite in un unico provvedimento legislativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il D.lgs 118/2020; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
    c) la Direttiva 2018/849 (UE) in materia di veicoli fuori uso recepita con il D.lgs del 3 settembre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2020, n.119; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
    d) la Direttiva 2018/850 (UE) relativa alle discariche dei rifiuti recepita con il D.lgs. 3 settembre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2020, n.121. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Rimandando a successivi contributi la trattazione delle riforme introdotte dai suindicati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimenti legislativi in materia di discariche, veicoli fuori uso, pile e raee, ci si sofferma con il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presente contributo su alcuni punti salienti del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, con il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale, come sopra sottolineato,è stata data attuazione alle direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
introducendo nella disciplina quadro in materia di rifiuti molte modifiche sostanziali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare esaminiamo le principali novità introdotte nella classificazione dei rifiuti ed in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
particolare nella nuova nozione di rifiuto urbano, di rifiuti simili ai rifiuti urbani/domestici partendo
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      dalla nuova definizione di rifiuti urbani enunciata all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d.lgs.152/06 che recita testualmente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1.i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,imballaggi, rifiuti di Aee, rifiuti di pile e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2.i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riportate nell’allegato L-quinquies; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei corsi d’acqua; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6 i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso articolo 183 alla lettera b-sexies stabilisce che: ”i rifiuti urbani non includono i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e manutenzione.” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sostanza nessuna modifica è stata introdotta all’articolo 184, comma 1, del d.lgs.n.152/06, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classifica i rifiuti secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma sicuramente “rivoluzionaria” è l’abrogazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ope legis del concetto di assimilabilità e della consequenziale possibilità di assimilare ai rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani i rifiuti speciali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In altre parole dalla nuova definizione di rifiuto urbano contenuta nell’articolo 1 della direttiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2018/851/UE, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs n.116/2020, si evince la cancellazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del concetto di rifiuto speciale non pericoloso assimilato ai rifiuti urbani, con contestuale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottrazione ai Comuni del potere regolamentare in materia di assimilazione per quantità e qualità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con il conseguenziale ampliamento, ope legis, del novero dei rifiuti urbani laddove il punto 2 della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lettera b-ter dell’art.183 fa riferimento ai rifiuti provenienti da fonti diverse dall’ambito domestico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ma che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e che sono indicati nell’allegato L-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      E’ evidente, quindi, l’importanza del ruolo attribuito ai due allegati sopra citati con i quali con il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
primo si procede all’individuazione tassativa dei rifiuti prodotti da altre fonti da ritenersi urbani, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater), e con il secondo si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
individuano le attività corrispondenti alle altre fonti, diverse dalle utenze domestiche, produttrici di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti urbani.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ evidente che la riforma della norma quadro sui rifiuti ad opera del decreto legislativo 3 settembre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2020, n.116, ha messo in evidenza numerose criticità che dovranno essere affrontate al più presto in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto, fermo restando l’entrata in vigore del provvedimento in data 26 settembre 2020, alcune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposizioni e norme non sono immediatamente esecutive, ma la loro entrata in vigore è stata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differita al 1 gennaio 2021 o subordinata all’emanazione di appositi decreti d’attuazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla necessità di rispondere prontamente alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esigenze delle imprese iscritte, l’Albo nazionale gestori rifiuti ha dettato una disciplina transitoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per il trasporto dei nuovi rifiuti urbani generati dalle attività economiche scongiurando così la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
paralisi del settore dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi divenuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti urbani. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare il Comitato nazionale, organo centrale dell’Albo, considerato che allo stato attuale le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinques , allegati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
introdotti nella parte quarta del D.lgs 152/06 dal D.lgs 116/2020,sono svolte da soggetti iscritti nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.4  o nella cat.2-bis e che tali imprese a partire dal 1 gennaio 2021, sebbene in possesso dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti previsti, si troverebbero impossibilitate a proseguire nella loro attività di raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di tali rifiuti, al fine di garantire la continuità del servizio, ha stabilito con la Deliberazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.4 del 22 dicembre 2020 che:” i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenute  negli allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, possono effettuare la raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed il trasporto di detti rifiuti ora divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione”.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-gestione-dei-rifiuti-urbani-alla-luce-della-riforma-della-parta-quarta-del-t-u-a-a-seguito-dellentrata-in-vigore-del-d-lgs-116-2020-prime-riflessio</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata posta in essere dai propri dipe...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/in-materia-ambientale-il-titolare-responsabile-dellimpresa-risponde-per-illecita-gestione-di-rifiuti-abbandono-incontrollato-anche-se-la-condotta-illec4ead300</link>
      <description>In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita 
gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata 
posta in essere dai propri dipendenti. 
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione. 
Con la  sentenza n.28492 del 20 giugno 2018 la Corte di Cassazione conferma il proprio 
consolidato orientamento in materia ambientale secondo il quale i titolari e responsabili di enti ed 
imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma 
anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’ope</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posta in essere dai propri dipendenti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la  sentenza n.28492 del 20 giugno 2018 la Corte di Cassazione conferma il proprio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consolidato orientamento in materia ambientale secondo il quale i titolari e responsabili di enti ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la condotta di abbandono. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene ribadito che il reato di abbandono di rifiuti, sebbene reato proprio dell’imprenditore o del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile dell’ente, non è un reato necessariamente a condotta attiva cioè configurabile solo nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
casi in cui egli stesso abbia posto in essere comportamenti materiali o psicologici compartecipi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli illeciti da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti, ma il reato può configurarsi anche a seguito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di una condotta omissiva posta in essere in violazione di doveri di diligenza che si richiedono ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti preposti alla direzione dell’azienda proprio al fine di evitare illeciti.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al riguardo la Corte richiama esplicitamente altre sue  precedenti  pronunce, sempre   della III 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione Penale, nelle quali esamina la responsabilità della condotta illecita in materia di gestione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti  posta in essere dal dipendente dell’impresa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tali pronunce  viene sancito che la responsabilità per le diverse fasi di gestione di rifiuti non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzate, sia esso trasporto o smaltimento, ricade sul responsabile dell’impresa sotto il profilo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’omessa vigilanza sull’operato dei propri dipendenti; in sintesi, nelle diverse condotte illecite 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esaminate con le pronunce suindicate, viene messo in evidenza il principio che il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titolare/responsabile dell’impresa, proprio in quanto tale,  è il destinatario degli obblighi che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
discendono dallo svolgimento di attività in materia di gestione di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va precisato, però, che non si tratta di una responsabilità oggettiva per condotte poste in essere da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altro soggetto, ma di una responsabilità per violazione dei doveri di diligenza (responsabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
colposa) non avendo correttamente vigilato sull’operato  dei dipendenti adottando le necessarie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
misure che potevano evitare la commissione di illeciti; responsabilità questa che ricade sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posizioni apicali ovvero sui soggetti preposti alla direzione dell’impresa (culpa in vigilando). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto si consolida l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la condotta  incriminatrice  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sancita nell’articolo 256 del D.lgs 152/06 non si riferisce solo alle condotte ascrivibili direttamente
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      al titolare dell’impresa perché da lui poste in essere concretamente ma anche, al contrario, alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condotte poste in essere nell’ambito dell’attività di impresa se pur da soggetti diversi dallo stesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titolare; responsabilità colpevole che può essere evitata utilizzando la normale  diligenza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’elemento strutturale affinché  si configuri il reato di cui all’articolo 256 sopracitato non è ne la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presenza fisica del responsabile dell’ impresa  al momento che la condotta altrui viene posta in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere  né che sia egli stesso a porla in essere, essendo sufficiente l’ omessa vigilanza sull’operato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei propri collaboratori.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ma con la recente sentenza n.28492 del 20 giugno 2018 la Terza Sezione penale della Cassazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha, però, voluto preciare che, per poter ascrivere la condotta illecita al titolare dell’impresa per fatti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posti in essere dai propri dipendenti (nel caso in esame la condotta di abbandono di rifiuti), e quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sanzionarlo, è sempre necessario condurre un accertamento puntuale e certo del contenuto attivo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
partecipativo o omissivo, del titolare/legale rappresentante. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti il giudice di merito aveva condannato il ricorrente, quale legale rappresentante dell’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di trasporto, per responsabilità concorrente con l’autista del mezzo quale autore materiale della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condotta illecita, ritenendolo responsabile del reato di cui all’articolo 256, commi 1, lett. a) e 2, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 152/06, per aver effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentati da acque provenienti dalla lavorazione delle olive, che erano state abbandonate su una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
strada pubblica di transito.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La suprema Corte ha annullato la sentenza di merito ed assolto il titolare dell’impresa per non aver 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commesso il fatto in quanto la condotta era stata posta in essere in autonomia dal dipendente che, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contrario, aveva di propria iniziativa contravvenuto alle disposizioni impartitegli dal titolare di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportarle nei campi di sua proprietà per poi spanderle essendo munito di regolare autorizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per questa ultima attività.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questo perché non ci si trova di fronte ad una ipotesi di responsabilità oggettiva e pertanto occorre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accertare che la condotta incriminata non sia frutto di un autonoma iniziativa dei lavoratori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contravvenendo alle direttive del datore di lavoro oppure agendo all’insaputa del medesimo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ed infatti nel caso  portato all’attenzione del giudice di legittimità, la mancanza di risultanze 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
istruttorie che dimostrassero il concorso nel reato del titolare dell’impresa per il fatto commesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’autista  (sversamento di acque provenienti dalla molitura delle olive), ha portato ad annullare la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza di colpevolezza emessa dal giudice di merito il quale è stato censurato proprio per non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aver posto in essere alcun accertamento circa la condotta posta in essere dal legale rappresentante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa di trasporto di cui l’autista era dipendente, avendo ritenuto sussistente la responsabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concorrente del titolare dell’impresa di trasporti riferendosi al solo articolo 40 c.p. da cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
discenderebbe una responsabilità in automatico (responsabilità oggettiva).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In sintesi, sancisce il supremo giudice di legittimità, affinchè possa ritenersi sussistente la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità concorrente del titolare dell’impresa, occorre accertare che la condotta illecita non sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stata frutto di una iniziativa autonoma del lavoratore (autista del mezzo) in violazione delle direttive 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o ad insaputa dello stesso datore di lavoro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso in esame l’impresa era regolarmente iscritta, e quindi autorizzata, all’Albo nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali per l’attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ed era, inoltre, munita di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazione allo spandimento (fertirrigazione) dei reflui oleari (acque di vegetazione) su un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio fondo agricolo                           
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/in-materia-ambientale-il-titolare-responsabile-dellimpresa-risponde-per-illecita-gestione-di-rifiuti-abbandono-incontrollato-anche-se-la-condotta-illec4ead300</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque reflue industriali e non in quello di acque domestiche.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/le-acque-provenienti-da-attivita-produttive-rientrano-nel-novero-delle-acque-reflue-industriali-e-non-in-quello-di-acque-domestiche92746047</link>
      <description>Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque 
reflue industriali e non in quello di acque domestiche. 
ll loro sversamento integra il reato di scarico abusivo. 
Breve exscursus giurisprudenziale (Cassazione Penale, Sez. III n.51889 del 6 
dicembre 2016; Cassazione Penale Sez. III n.5751 del 8 febbraio 2017; 
Cassazione Penale Sez. III del 30 ottobre 2018).    
 
Con queste pronunce il giudice di legittimità, parte dalla definizione di acque reflue industriali di 
cui all’art.74, comma 1, lett.h) del D,lgs n.152/06, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n.4,</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
reflue industriali e non in quello di acque domestiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ll loro sversamento integra il reato di scarico abusivo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Breve exscursus giurisprudenziale (Cassazione Penale, Sez. III n.51889 del 6 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2016; Cassazione Penale Sez. III n.5751 del 8 febbraio 2017; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Cassazione Penale Sez. III del 30 ottobre 2018).    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con queste pronunce il giudice di legittimità, parte dalla definizione di acque reflue industriali di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’art.74, comma 1, lett.h) del D,lgs n.152/06, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n.4, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
secondo il quale le acque reflue industriali sono quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, ne traccia la  differenza, qualitativamente, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Basandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale in tale nozione rientrano tutti i reflui che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non derivano dal metabolismo umano e dalle attività domestiche e sicuramente vi rientrano quelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proveniente da attività artigianali e da prestazioni di servizi proprio perché queste hanno una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
composizione qualitativa diversa dalle acque domestiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la prima pronuncia in commento la suprema Corte conclude che le acque provenienti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un’attività di autolavaggio non sono da ricollegare alla realtà domestica del metabolismo umano in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi proprio in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerazione degli inquinanti contenuti in tali reflui quali residui di oli minerali e sostanze 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chimiche contenute nelle vernici e nei detersivi usati per la pulizia dei veicoli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Agli stessi risultati giungeva la medesima Sezione Penale III con la seconda pronuncia avente ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggetto la corretta qualificazione e conseguente gestione delle acque reflue proveniente da una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di officina meccanica; in particolare il giudice di merito aveva accertato che i reflui erano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolti in una vasca di lavaggio ubicata nell’area di lavoro e che esse contenevano varie sostanze 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inquinanti quali oli sintetici e combustibili derivanti da petrolio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta evidente che tale composizione dei reflui rende impossibile assimilarli alle acque 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provenienti dai servizi igienici, cucine e mense, ubicati nel medesimo insediamento produttivo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la più recente pronuncia in commento la n.49693 del 30 ottobre 2018 il supremo giudice di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legittimità ha sancito, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che le acque 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
meteoriche di dilavamento sono quelle costituite esclusivamente dalle acque piovane che cadendo al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suolo non devono subire contaminazione con altre sostanze presenti sul piazzale, le quali,
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      inquinandole, ne determinano il passaggio tra i reflui industriali di cui all’articolo 74, lett. h) del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso in specie il giudice di merito aveva accertato che le acque meteoriche di dilavamento di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
piazzale erano state contaminate dalla presenza sul medesimo piazzale di uno stoccaggio abusivo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti speciali pericolosi e non, i quali essendo privi di idonea copertura, avevano determinato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riversamento sul suolo dei componenti inquinanti dell’attività produttiva.         
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione il giudice di legittimità con queste  pronunce consolida l’orientamento dottrinale e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giurisprudenziale secondo il quale le acque reflue proveniente dallo svolgimento di attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttive tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano quelle derivanti da attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di autolavaggio e di officina meccanica nonché quelle che provengono da attività produttive che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
insistono su piazzali all’aperto su cui si raccolgono acque meteoriche di dilavamento, sono da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerarsi reflui industriali e non acque domestiche ed in quanto tali il loro sversamento sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terreno integra la fattispecie incriminatrice di  scarico abusivo di cui all’art.137,comma 1, D.lgs. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.152/06, in applicazione del quale viene sanzionato colui  che effettui scarichi di acque reflue 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
industriali senza autorizzazione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/le-acque-provenienti-da-attivita-produttive-rientrano-nel-novero-delle-acque-reflue-industriali-e-non-in-quello-di-acque-domestiche92746047</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>OPEN SCOPE</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/open-scope</link>
      <description>OPEN SCOPE 
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo, amministratore unico della BSN Consulting 42, esperto nella 
gestione dei rifiuti. 
OPEN SCOPE ci siamo...a partire dal 15 agosto 2018 la normativa RAEE amplia il proprio 
ambito di applicazione a nuove AEE e nuovi Produttori ossia ad una serie di altri prodotti prima non 
previsti, generando un raddoppio dei rifiuti elettronici da gestire. In particolare, l’OPEN SCOPE fa 
rientrare nella definizione di AEE, insieme ai grandi e piccoli elettrodomestici, elettronica di 
consumo, sorgenti luminose etc., anche fusibili, chiavette usb, spine, morsett</description>
      <content:encoded />
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/open-scope</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali: fattispecie e procedure d’iscrizione.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/i-consorzi-di-imprese-nel-contesto-dellalbo-nazionale-gestori-ambientali-fattispecie-e-procedure-discrizione7c910360</link>
      <description>I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali: 
fattispecie e procedure d’iscrizione.      
 
Nel corso degli anni particolare attenzione è stata posta dal Comitato Nazionale dell’Albo nazionale 
gestori ambientali al tema dell’iscrizione dei Consorzi, delle cooperative e delle associazioni di 
imprese, venendo a delineare un complesso normativo che ha stabilito fattispecie, regole e 
procedure d’iscrizione per tali soggetti giuridici. 
In questo percorso normativo sono state individuate due diverse tipologie di Consorzi e due diverse 
procedure d’iscrizione che con</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fattispecie e procedure d’iscrizione.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel corso degli anni particolare attenzione è stata posta dal Comitato Nazionale dell’Albo nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali al tema dell’iscrizione dei Consorzi, delle cooperative e delle associazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese, venendo a delineare un complesso normativo che ha stabilito fattispecie, regole e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure d’iscrizione per tali soggetti giuridici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In questo percorso normativo sono state individuate due diverse tipologie di Consorzi e due diverse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure d’iscrizione che consentono a tutti i soggetti giuridici ascrivibili a queste due fattispecie, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essendo in possesso dei requisiti richiesti, di potersi iscrivere all’Albo gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il primo intervento regolatore in tale settore da parte del Comitato nazionale dell’Albo si è avuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la Circolare n.5130 del 27 luglio 1999 “Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cooperative a proprietà divisa e dei consorzi di imprese”, con la quale è stata disciplinata la prima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipologia di consorzi di imprese ovvero quella esercitante attività di trasporto rifiuti in maniera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diretta, mediante la dimostrazione della disponibilità dei veicoli e delle attrezzature tecniche dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propri associati/consorziati, presentando la seguente documentazione: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Copia autentica dell’atto costitutivo o dello statuto del consorzio e della cooperativa, dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale risulti che lo scopo social sia quello di esercitare l’autotrasporto anche od 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusivamente con veicoli indisponibilità delle imprese socie; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Certificato di iscrizione all’Albo autotrasportatori delle singole imprese socie; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Copia autentica dell’estratto del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese socie; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che i veicoli sono in disponibilità piena ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusiva del consorzio o della cooperativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla lettura dei requisiti sopra elencati si evince che i veicoli che risultano nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento/autorizzazione del consorzio devono essere utilizzati in via esclusiva per i trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuati dal medesimo sussistendo il divieto di utilizzo degli stessi da parte dei singoli soci proprio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in forza della disponibilità piene ed esclusiva dimostrata dal consorzio medesimo; chiaramente tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisito non è l’unico che tali soggetti devono possedere in quanto per essi valgono le medesime  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regole ovvero i medesimi requisiti, tecnici e finanziari, nonché i medesimi requisiti soggettivi, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono richiesti alle altre imprese/società che intendono iscriversi all’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso organo centrale dell’Albo gestori ambientali è successivamente intervenuto relativamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a questa prima  fattispecie di consorzi in commento cioè quelli  che svolgono attività
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      imprenditoriale in proprio/ diretta, relativamente alle attività di bonifica dei siti contaminati (cat.9) e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle bonifiche dei beni contenenti amianto (cat. 10), con la Circolare n.1212 del 12 dicembre 2016 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i Consorzi nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie 9 e 10”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale circolare stabilisce che, analogamente ai consorzi di imprese di trasporto di rifiuti contemplati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella circolare n.5130 del 27 luglio 1996, ovvero quelli che esercitano attività d’impresa in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio/diretta, gli stessi possono iscriversi alle categorie 9 e 10, dimostrando il requisito di idoneità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnica di cui all’articolo 11, comma 1, lett. b) del DM 120/2014, mediante la disponibilità piena ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati, acquisiti con contratto di locazione ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della deliberazione n.2 del 18 luglio 2006. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definita dalla contestuale lettura delle due circolari sopra commentate si rileva che per i consorzi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che svolgono attività di gestione di rifiuti in proprio/diretta, è condicio sine qua non avere la piena 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed esclusiva disponibilità dei veicoli (per le categorie del trasporto) e delle attrezzature (per le  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie delle bonifiche) dei propri consorziati nonché di essere in possesso di tutti gi altri requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsti per ottenere l’iscrizione all’Albo; pertanto non è indispensabile che le imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
associate/consorziate siano iscritte  all’Albo con un proprio provvedimento autorizzativo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La seconda tipologia di Consorzi di imprese che è stata oggetto di apposita regolamentazione da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte dell’Albo gestori ambientali sono i Consorzi che, a differenza dei primi,  non svolgono attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diretta ma  il cui scopo è quello di partecipare alle gare di appalto e stipulare contratti in nome 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio ma per conto e nell’interesse delle consorziate nel settore della gestione dei rifiuti, lasciando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che l’esecuzione delle attività sia a carico delle consorziate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questa seconda tipologia di consorzi di impresa è stata introdotta con la Circolare n.5727 dell’8 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
novembre 2001 con la quale il Comitato nazionale dell’Albo ha integrato la Circolare n.5130/1999 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiungendo il punto f) che, relativamente alla dimostrazione  della disponibilità dei veicoli, recita:  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“nel caso di consorzi o di cooperative costituiti alo scopo di assumere l’esecuzione di opere, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stipulare contratti d’appalto, partecipare a gare in nome proprio ma esclusivamente per conto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti consorziati e che quindi non svolgono mai attività imprenditoriale propria, restando questa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a carico esclusivo delle imprese associate, per disponibilità dei mezzi si intende la disponibilità che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei medesimi abbiano le singole imprese, le quali, a loro volta,debbono essere iscritte all’Albo”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla lettura di tale disposizione si evince che ,a differenza della prima tipologia di Consorzi, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese facenti parte del Consorzio devono avere una propria iscrizione all’Albo e quindi  avere la
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      disponibilità dei veicoli e delle attrezzature per lo svolgimento dell’ esecuzione del trasporto o delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bonifiche che devono essere svolte in modo diretto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi i consorzi che non svolgono attività imprenditoriale diretta si iscrivono all’Albo non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovendo dimostrare i requisiti tecnici,finanziari e soggettivi propri  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ma operando sulla base dei requisiti già dimostrati dalle consorziate che sono in possesso  di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propria iscrizione all’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più di recente l’organo centrale dell’Albo è tornato ad occuparsi di questa fattispecie giuridica con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la Circolare n.578 dell’8 maggio 2013 “ Iscrizione all’Albo dei consorzi che non svolgono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
direttamente attività imprenditoriale di cui alla Circolare del Comitato nazionale n.5727 dell’8 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
novembre 2001”, con la quale sono state indicate le modalità di presentazione di presentazione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
istanze al fine di snellire le procedure d’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare viene disposto che: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Le domande di iscrizione, di rinnovo e le domande di variazione dell’iscrizione relative alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compagine associativa (integrazione, cancellazione delle consorziate, passaggio delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie e classe delle consorziate), devono essere corredate da una dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostitutiva di atto notorio, resa ai sensidel DPR 445/2000, dal legale rappresentante del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consorzi, contenente l’elenco aggiornato delle imprese consorziate iscritte all’Albo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Il provvedimento d’iscrizione all’Albo del consorzio riporta i nominativi dei legali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentanti, dei responsabili tecnici e le categorie e le classi di iscrizione. L’elenco delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese consorziate iscritte all’Albo, con i relativi numeri d’iscrizione,è pubblicato sul sito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
web dell’Albo nella posizione relativa al consorzio e contiene, per ogni impresa consorziata, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la ragione sociale ed il numero di iscrizione all’Albo delle consorziate; per ulteriori elementi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(categoria e classe di iscrizione, nominativo RT, tipologie di rifiuti autorizzate etc) occorre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riferirsi alla posizione della singola impresa consorziata; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Nel caso di domanda di variazione relativa alla compagine associativa, la sezione regionale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verificate le iscrizioni delle consorziate e che nulla cambia rispetto alle categorie e alle classi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di iscrizione all’Albo del consorzio, prende atto delle variazioni intercorse, provvede per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’aggiornamento dell’elenco delle consorziate sul sito dell’Albo e ne da comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’interessato concludendo il relativo procedimento amministrativo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione l’esito di tale excursus normativo è che l’iscrizione all’Albo dei consorzi di imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e di cooperative  ascrivibili ad una delle due fattispecie descritte è possibile se rispondono alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni stabilite dalle disposizioni adottate dal comitato nazionale dell’Albo e se sono in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possesso dei requisiti previsti dal DM 120/2014.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Dr. Gianpietro Luciano
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/i-consorzi-di-imprese-nel-contesto-dellalbo-nazionale-gestori-ambientali-fattispecie-e-procedure-discrizione7c910360</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: quadro giuridico.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/centri-di-raccolta-comunali-di-rifiuti-solidi-urbani-quadro-giuridico</link>
      <description>Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: quadro giuridico. 
Chi vi può conferire? 
Il corpus normativo dei centri di raccolta risulta essere costituito da diverse norme ed in primis   
dall’articolo 183 lettera mm) del D. lgs 152/06(norma primaria) che ne fornisce la definizione: 
“area presidiata e allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per 
l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee 
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”. Successivamente la 
di</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: quadro giuridico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Chi vi può conferire? 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il corpus normativo dei centri di raccolta risulta essere costituito da diverse norme ed in primis   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’articolo 183 lettera mm) del D. lgs 152/06(norma primaria) che ne fornisce la definizione: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“area presidiata e allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”. Successivamente la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina dei centri di raccolta ha trovato una articolazione dettagliata mediante provvedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ministeriale (norma secondaria)  adottato  con il D.M. 8 aprile 2008, modificato ed integrato con il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.M. 13 maggio 2009, che all’articolo 1 recita: “i centri di raccolta comunali ed intercomunali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2., conferiti in maniera differenziata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblico, nonchè degli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il quadro normativo si è poi arricchito con la deliberazione del comitato nazionale n.2 del 20 luglio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2009 (norma tecnica di dettaglio) con la quale sono stati stabiliti i requisiti di iscrizione che devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possedere le imprese che intendono gestire tali centri facendo rientrare tale attività nell’ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’operazione di raccolta di rifiuti e quindi nella categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo gestori rifiuti . 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla lettura di tali disposizioni normative si evince che il CdR si identifica come il luogo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
debitamente autorizzato ed in possesso dei requisiti minimi previsti, attraverso il quale si eroga un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
servizio pubblico a favore della comunità cittadina; ovvero una struttura complementare ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tradizionali servizi di raccolta differenziata che, attraverso la messa a disposizione dell’utenza di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
appositi spazi attrezzati per consentire il conferimento e successivo raggruppamento differenziato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alcune tipologie di rifiuti solidi urbani e assimilati, assicura come obiettivo l’incremento della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta dei rifiuti ivi conferiti che vengono sottratti all’abbandono abusivo sul territorio ed avviati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prioritariamente ad operazioni di recupero e, per le frazioni non recuperabili, ad operazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Tralasciando gli aspetti tecnici disciplinati dalla normativa suindicata relativamente all’ubicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei centri, all’aspetto progettuale ed autorizzativo ed alle modalità di gestione, analizziamo alcuni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aspetti relativamente ai soggetti autorizzati a conferire i rifiuti e le relative autorizzazioni di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
munirsi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ci si è chiesti se un’impresa che intende trasportare ai centri di raccolta i rifiuti speciali prodotti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla propria attività sia obbligata ad iscriversi all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 152/06 qualora tali rifiuti siano stati assimilati ai rifiuti urbani. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sulla vaxata quaestio con Circolare n.437 del 29 maggio 2015 il Comitato Nazionale ha stabilito per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tali imprese l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al DM 120/2014 in quanto l’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
212, comma 8, del citato decreto legislativo non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali ed i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e non prevede alcuna deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo per il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Comitato dell’Albo si era già pronunciato in merito alla gestione dei centri di raccolta con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la Circolare n. 1656 del 28 ottobre 2008 con la quale, in armonia con le disposizioni di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 212 del D.lgs 152/06 e con quelle del D.M. 406/98 (Regolamento dell’Albo oggi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abrogato e sostituito dal D.M. 120/2014), dispone che i Comuni non sono ricompresi tra i soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinatari dell’obbligo d’iscrizione per l’attività di gestione dei centri di raccolta. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al contrario si coglie l’occasione di chiarire, per completezza di informazione, che nel caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di trasporto dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione svolte in economia, i Comuni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posso chiedere e ottenere l’iscrizione nella categoria 2-bis, ex articolo 8, comma 1, lettera b), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.M. 120/2014, per la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi; a tal fine il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comune specificherà l’attività per la quale intende richiedere l’iscrizione in categoria 2-bis alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione regionale dell’Albo, quale procedura semplificata al pari delle imprese private. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sempre in merito all’individuazione dei soggetti che possono conferire i rifiuti presso i CdR si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisa che se trattasi di utenze domestiche le stesse non sono iscritte all’Albo mentre se trattasi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese esse possono conferire sia se iscritte in categoria 1, sia se iscritte in categoria 2-bis (con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitazione sopra indicata e cioè che trattasi di rifiuti speciali assimilati agli urbani) sia se iscritti in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 3-bis, chiaramente in tutti questi casi il conferimento può riguardare esclusivamente i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti identificati nell’allegato I paragrafo 4.2 del DM 8 aprile 2018 e s.m.i. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si precisa che il termine utenza domestica identifica il privato cittadino che produce rifiuti urbani e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non certamente rifiuti assimilati agli urbani in quanto quest’ultimi sono rifiuti in origine speciali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cioè provenienti da attività produttiva o di servizio ma che, in base ad appositi regolamenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunali, vengono assimilati e quindi gestiti come urbani dallo stesso comune che li prende in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carico nell’ambito della raccolta e gestione dei rifiuti urbani (servizio pubblico).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Pe quanto concerne invece le modalità di trasporto dei rifiuti conferiti e raccolti presso i CdR, cioè 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in uscita dai medesimi, questo può avvenire o a cura di imprese iscritte nella categoria 1 (raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto dei rifiuti solidi urbani) oppure,in applicazione delle Circolari n.1464 del 16 luglio 2009 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.2937 del 22 aprile 2003 del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, a cura di imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritte nelle categorie 4 e 5 precisando, però, che tale trasporto deve limitarsi al tragitto dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sui centri di raccolta è intervenuto  il Tar Sicilia (CT)  Sez. I  n. 18 del 9 gennaio 2017, il quale, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questa pronuncia, partendo dalla definizione di centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani (CdR) di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’art.183, lett.mm) del D,lgs n.152/06 secondo il quale si definisce come” area presidiata ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto agli impianti di recupero e trattamento…” rigetta il ricorso presentato da alcuni proprietari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di immobili residenti o esercenti attività imprenditoriali in prossimità di una località ove  l’ente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblico (il Comune) aveva individuato un area per l’allestimento di un CdR comunale di Rsu e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assimilati; i ricorrenti lamentavano che la realizzazione della “discarica” in quel territorio comunale  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
creava danno alla salute e alla incolumità pubblica degli abitanti; inoltre il centro verrebbe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
realizzato senza il nulla osta dell’AUSL competente per l’incidenza e gli effetti nocivi dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi conferiti nel centro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Tar precisando, come da definizione normativa sopra riportata, che in conformità alle disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecniche ministeriali contenute nel D.M.8 aprile 2008 e s.m.i., ovvero che nei CdR non viene svolto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alcun trattamento di rifiuti ma viene posta in essere la sola ed esclusiva attività di raccolta di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani mediante raggruppamento differenziato per categorie omogenee ai fini del successivo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto presso gli impianti di trattamento (recupero o smaltimento), lo stesso non soggiace a tutte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le prescrizioni cautelative che invece informano la disciplina dei centri di trattamento (discariche) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ma esso deve possedere solo i requisiti che attengono alla localizzazione dell’area di raccolta  e alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sua costruzione secondo quando stabilito nel suindicato decreto ministeriale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il profili urbanistico, nel caso in esame, è coerente con la destinazione d’uso dell’area ricadente in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una zona da destinare, secondo il piano regolatore, a servizi, attrezzature ed impianti di interesse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generale, e che il posizionamento della struttura risponde a tali requisiti essendo stata realizzata in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prossimità della reta viaria di scorrimento nonchè era stata dotata di specifiche tecniche quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recinzioni e barriere di contenimento, impermealizzazione, gestione delle acque, tutto nel pieno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispetto della normativa vigente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione il giudice amministrativo consolida l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
secondo il quale l’attività dei centri di raccolta non è assoggettabile ad autorizzazione regionale o
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      provinciale laddove la sua realizzazione è soggetta unicamente all’approvazione del comune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorialmente competente; tali centri non possono essere classificati alla stregua degli impianti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattamento, smaltimento e recupero, i quali sono invece sottoposti al regime autorizzativo proprio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli impianti di gestione dei rifiuti . 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiama il contenuto delle sentenze n.17864 del 9 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
maggio 2011 e n.1690 del 14 gennaio 2013 entrambe  della Cassazione Penale- Sez.III- secondo le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quali  a seguito dell’introduzione nel D.lgs. n.152/06 della definizione di “centro di raccolta”, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
può più essere seguito l’orientamento che attribuiva in passato alle eco piazzole la qualifica di centri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di stoccaggio di rifiuti soggetti al corrispondente regime autorizzativo, poiché tali aree sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativamente individuate come attività di raccolta in cui viene fatto espresso divieto di effettuare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trattamenti di qualsiasi tipo, fatte salve alcune eccezioni come la riduzione volumetrica delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
frazioni solide per agevolarne il successivo trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per cui solo nel caso in cui si accerti che presso il CdR si svolgono operazioni di gestione di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in contrasto con la funzione propria del centro, allora possono ricorrere gli estremi del reato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione illecita di rifiuti con conseguenze sul piano penale e la necessità che in tali casi si renda 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessaria l’autorizzazione regionale o provinciale.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/centri-di-raccolta-comunali-di-rifiuti-solidi-urbani-quadro-giuridico</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici, il nuovo regime semplificato.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/raccolta-e-trasporto-dei-rifiuti-metallici-il-nuovo-regime-semplificato</link>
      <description>Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici, il nuovo regime semplificato. 
Delibera n.2 del 24/04/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: 
“Individuazione della sottocategoria 4-bis per l’iscrizione all’Albo, con 
procedura semplificata, delle imprese che effettuano attività di raccolta e 
trasporto  di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai 
sensi  dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n.124. Criteri e 
requisiti per l’iscrizione ” 
 
In applicazione dell’articolo 1, comma 124, della legge n.124/2017 , il Comitato nazionale 
dell’Al</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici, il nuovo regime semplificato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Delibera n.2 del 24/04/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Individuazione della sottocategoria 4-bis per l’iscrizione all’Albo, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedura semplificata, delle imprese che effettuano attività di raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto  di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi  dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n.124. Criteri e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti per l’iscrizione ” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In applicazione dell’articolo 1, comma 124, della legge n.124/2017 , il Comitato nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo gestori ambientali ha adottato la delibera in commento che individua la sottocategoria 4-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bis, ovvero l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle imprese che intendono svolgere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’attività di raccolta e trasporto  di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In effetti la delibera n.4 del 4 giugno 2018  interviene nel processo di  attuazione della legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annuale per il mercato e la concorrenza, n.124 del 24 agosto 2017 che, al comma 124 dell’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1,  prevede l’individuazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 1 febbraio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2018, da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, delle modalità semplificate d’iscrizione per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tale intervento regolatore anche l’Albo gestori ambientali interviene nell’annosa e complessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questione della raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi con l’intento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di stabilire una regolamentazione che ponesse fine al fenomeno dell’abusivismo posto in essere da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
coloro (ambulanti)  che, privi di autorizzazione, raccolgono tale materiale, sia presso terzi produttori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziali, sia  su strade pubbliche e private dove giacciono in stato di abbandono,  per poi rivenderlo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presso gli impianti di trattamento .
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L’Albo si pone così nella scia tracciata dalla  legge 28 dicembre 2015, n.221 (Green economy) che, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per la prima volta, ha introdotto un regime di responsabilità specifico proprio per coloro che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgono tale attività introducendo il comma 1-bis all’articolo 188 del D.lgs 152/06 in applicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del quale al produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che non provvede direttamente al loro trattamento viene imposto di consegnarli obbligatoriamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad imprese iscritte all’Albo gestori ambientali in procedura ordinaria cioè ai sensi del comma 5 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 212 del D.lgs 152/06 e s.m.i.; lo stesso articolo 188 comma 1-bis stabilisce, inoltre, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’inapplicabilità a tali rifiuti delle deroghe previste dall’articolo 266, comma 5, del citato decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legislativo, che, come è noto, stabilisce un regime di favore per i rifiuti ambulanti con l’esclusione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli obblighi di tenuta delle scritture ambientali (mud, registri di carico e scarico, formulari,) e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli obblighi autorizza tori ( iscrizione all’Albo gestori ambientali).    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 In definitiva l’applicazione della legge n.221/2015 ha definitivamente precluso, così come da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tempo già aveva fatto la giurisprudenza di merito e di legittimità attraverso le proprie pronunce , 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agli ambulanti di raccogliere e trasportare i rottami metallici in un regime di favore/ deroga (art.266, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 5).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ciò ha portato il legislatore, a distanza di qualche anno dalla legge 221/2015, ad intervenire sulla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materia con la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) stante  la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessità di introdurre un regime semplificato per questo particolare settore e  consentire a tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operatori di regolarizzare la loro attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Il Ministero dell’ambiente con il decreto 1 febbraio 2018 ha definito le modalità semplificate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di metalli ferrosi e non ferrosi lasciando all’Albo nazionale gestori ambientali, entro trenta giorni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto ministeriale, il compito di individuare le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità semplificate di iscrizione per l’esercizio di tale attività che l’organo centrale, il Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale, ha puntualmente fatto con l’approvazione della delibera n.2 del 24 aprile 2018di cui ora 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passiamo  ad esaminarne i contenuti nel dettaglio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Essa  si compone di 5 articoli e di un allegato contenente il modello di comunicazione per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione nella categoria 4-bis, ed è entrata in vigore il 15 giugno 2018
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Con l’articolo 1 viene definita ed individuata questa nuova sottocategoria la cui iscrizione non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consente la contemporanea iscrizione nelle altre categorie relative al trasporto dei rifiuti cioè 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’impresa che richiede ed ottiene l’iscrizione in categoria 4-bis non può essere iscritta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contemporaneamente in altra categoria, sia ordinaria sia semplificata, di trasporto; può invece 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiedere ed ottenere, sussistendone i requisiti, la contestuale iscrizione alle categorie 8,9, 10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero per lo svolgimento di attività di intermediazione di rifiuti, bonifica di siti contaminati e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bonifica di beni contenenti amianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2 stabilisce i requisiti e le condizioni che devono possedere le imprese che intendono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi alla sottocategoria 4-bis, ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) essere iscritte al registro delle imprese o al rea per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
metallici (codice ATECO 46.77.10);  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a),c),d),e),f),g),i), del D.M. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
120/2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata non superi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
complessivamente 3,5 tonnellate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’articolo 3 vengono individuati i rifiuti che possono essere raccolti e trasportati con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indicazione dei relativi codici Cer e per un quantitativo annuo complessivamente non superiore a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
400 tonnellate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 L’articolo 4 della delibera disciplina la procedura d’iscrizione per cui le imprese che intendono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi in tale sottocategoria presentano una comunicazione telematica alla Sezione regionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
competente contenente le informazioni richieste nel modello di cui all’allegato A con la quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attestano: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la sede dell’impresa; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) il pagamento dei diritti di segreteria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Sezione regionale,verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività da parte delle imprese, delibera l’iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione; qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che l’interessato non provveda a
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione medesima. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Qualora sussista il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cancellazione dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 20 del DM 120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari a 50,00 euro, ed è rinnovata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22 del citato regolamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine, l’articolo 5 della delibera, stabilisce che la presente deliberazione entra in vigore il 15 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giugno 2018. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A completamento della disciplina di questa nuova sottocategoria  il Comitato nazionale il 4 giugno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2018 ha emanato la delibera n.3 con la quale ha provveduto ad adottare il modello di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento da utilizzare per l’iscrizione (allegato A) ed il modello di provvedimento da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzare per il  diniego dell’iscrizione (allegato B) . 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/raccolta-e-trasporto-dei-rifiuti-metallici-il-nuovo-regime-semplificato</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Albo Gestori Ambientali: gli ultimi provvedimenti del 2020 dettati dallo stato d’emergenza per Covid-19 con la proroga della validità delle iscrizioni e la sospensione delle verifiche sia iniziali ...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/albo-gestori-ambientali-gli-ultimi-provvedimenti-del-2020-dettati-dallo-stato-demergenza-per-covid-19-con-la-proroga-della-validita-delle-iscrizioni-e</link>
      <description>Albo Gestori Ambientali: gli ultimi provvedimenti del 2020 dettati dallo 
stato d’emergenza per Covid-19 con la proroga della validità delle 
iscrizioni e la sospensione delle verifiche sia iniziali che di 
aggiornamento per i Responsabili tecnici   
 
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiude questo difficile 
anno con due importanti provvedimenti entrambi resisi necessari per il perdurare della 
situazione di emergenza epidemiologica iniziata all’inizio del 2020. 
Con la Circolare n.13 del 9 dicembre 2020, in ottemperanza alle disposizioni del 
DPCM del 3 dicembre 2</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Albo Gestori Ambientali: gli ultimi provvedimenti del 2020 dettati dallo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato d’emergenza per Covid-19 con la proroga della validità delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizioni e la sospensione delle verifiche sia iniziali che di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiornamento per i Responsabili tecnici   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiude questo difficile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anno con due importanti provvedimenti entrambi resisi necessari per il perdurare della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
situazione di emergenza epidemiologica iniziata all’inizio del 2020. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.13 del 9 dicembre 2020, in ottemperanza alle disposizioni del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
DPCM del 3 dicembre 2020, vengono sospese le verifiche di idoneità dei responsabili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici fino al 15 gennaio 2021, posticipando a date da destinare, oltre alle verifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziali, che hanno visto il loro debutto a fine 2017, anche le prime verifiche di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiornamento disciplinate dal comma 2 dell’articolo 3 della deliberazione n.6 del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
maggio 2017 nella versione oggi vigente ovvero come  modificata ed integrata dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successiva deliberazione n.3 del 25 giugno 2019 del Comitato nazionale dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Gestori Ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo che la verifica di aggiornamento interesserà quei responsabili tecnici  che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla data del 16 ottobre 2017 rivestivamo tale ruolo per le imprese iscritte all’Albo e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che stanno beneficiando, per il quinquennio successivo a tale data, del regime 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transitorio potendo continuare a svolgere tale incarico e assumerne altri purchè 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunque per le categorie e classi di iscrizione risultanti alla data suindicata; questi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti potranno continuare a esercitare la funzione di RT senza soluzione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuità, anche successivamente al mese di ottobre 2022, solo dopo il superamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’esame di aggiornamento  di cui sopra.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Rimangono chiaramente sospese, in ottemperanza  alla circolare in commento, anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le verifiche iniziali cioè quelle a cui si stanno sottoponendo dal 2017 sia quei soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che, non trovandosi nella condizione di vantaggio sopra descritta (periodo transitorio), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per poter esercitare la funzione di RT hanno sostenuto la prova d’idoneità, sia coloro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che pur esercitando la funzione a far data antecedente al 17 ottobre 2017, hanno avuto
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      la necessità di conseguire l’abilitazione per categorie diverse o classi superiori rispetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a quelle in cui erano in carica.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il secondo provvedimento emanato dal Comitato nazionale in questo scorcio di anno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al fine di gestire questa fase emergenziale è del 10 dicembre ovvero la Circolare n.14, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la quale viene prorogata la validità ed efficacia delle iscrizioni in scadenza in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione dell’articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n.159, di conversione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del decreto legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale disposizione modifica l’articolo 103, comma 2, della legge 24 aprile n.27, di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conversione del decreto legge 17 marzo 2019, n.18, disponendo che le parole: “il 31 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19” e, al comma 2, introduce 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.103 il comma 2-sexies il quale dispone che: ”tutti i certificati, attestati, permessi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
scaduti tra il 1 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il richiamato articolo 103, comma 2, dispone che:” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutti i certificati, attestati….., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dello stato di emergenza”, il quale è stato prorogato con delibera del Consiglio dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definitiva, alla luce del combinato disposto delle normative suindicate, le iscrizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo nazionale gestori ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
31 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.                      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Comitato chiarisce però che coloro che intendono avvalersi di tale norma di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
favore e quindi continuare ad operare fino al momento del superamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’emergenza, devono comunque:
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      a) rispettare tutti i requisiti e le condizioni necessari per il legittimo esercizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività e che in caso di accertata carenza degli stessi, le imprese possono essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottoposte a procedimenti disciplinari con l’irrogazione delle relative sanzioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) prestare, nei casi previsti, ovvero per le iscrizioni nella cat.1, relativamente alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, nella cat.8, commercio ed intermediazione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti, nelle cat.9 e 10, bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apposita fideiussione, o appendice di fideiussione già prestata, a copertura del periodo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intercorrente dalla data di scadenza naturale dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 c) comunicare le variazioni dell’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/albo-gestori-ambientali-gli-ultimi-provvedimenti-del-2020-dettati-dallo-stato-demergenza-per-covid-19-con-la-proroga-della-validita-delle-iscrizioni-e</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti?</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/attivita-di-raggruppamento-e-abbracciamento-di-materiali-vegetali-costituisce-buona-pratica-agricola-o-attivita-di-gestione-di-rifiutid7620ff2</link>
      <description>Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce 
buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti? 
Facciamo il punto in base alle recenti pronunce della giurisprudenza penale.       
 
Prendendo spunto dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione esaminiamo la normativa 
vigente in merito alla fattispecie in oggetto. 
Occorre partire dalla considerazione che l’incenerimento a terra, indicato con la lettera D10, rientra 
nell’ambito delle operazioni di smaltimento declinate nell’allegato B alla parte quarta del Dlgs 
152/06 e che le disposizioni ge</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti? 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Facciamo il punto in base alle recenti pronunce della giurisprudenza penale.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prendendo spunto dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione esaminiamo la normativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vigente in merito alla fattispecie in oggetto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Occorre partire dalla considerazione che l’incenerimento a terra, indicato con la lettera D10, rientra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’ambito delle operazioni di smaltimento declinate nell’allegato B alla parte quarta del Dlgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06 e che le disposizioni generali sono contenute nell’articolo 182,  del D.lgs n.152/06, il quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al comma 6-bis introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n.116, di conversione del decreto legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.91/2014, stabilisce che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
185, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo, effettuate nel luogo di produzione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
costituiscono normali pratiche  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti ed ammendanti, e non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di gestione dei rifiuti.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
salute umana, con particolare riferimento, al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattasi di una disciplina derogatoria rispetto alla normativa sulla gestione dei rifiuti che ha ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggetto paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana; quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un attività che, in base alle regole generali, rientrerebbe tra le operazioni di smaltimento, ma che se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene svolta a determinate condizioni viene sottratta alla disciplina generale per espressa deroga 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenuta nell’articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/06.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattasi dei materiali vegetali enucleati nell’articolo 185, comma 1, lett.f) del D.lgs.n.152/06  che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma non rientrano nella nozione di rifiuto e pertanto il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
loro raggruppamento ed abbruciamento, se eseguito nel rispetto delle condizioni imposte dal
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      comma 6 bis dell’art.182  più volte citato, non costituisce attività di gestione di rifiuto e pertanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non può integrare fattispecie illecite. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A questo punto va considerato che la nozione di materiale vegetale naturale non pericoloso  è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ampliato, includendovi anche paglia,  sfalci e potature derivate da aree verdi come parchi, giardini, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aree cimiteriali, nonché sfalci e potature da attività di impresa agricola e agroindustriale, dalla legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
28 luglio 2016, n.154 cosiddetto Collegato Agricolo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Affinchè però scatti il regime derogatorio sopra descritto si rende necessario che sussistano una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
serie di condizioni ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) deve trattarsi di attività di raggruppamento e abbruciamento (tipologia di attività); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) deve trattarsi di piccole quantità ovvero piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a tre metri stero per ettaro  (quantità consentita); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) deve trattarsi di materiale vegetale di cui all’art.185, comma 1, lett f) (tipologia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiale); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) che detti materiali siano destinati alle normali pratiche agricolo e zootecniche o utilizzati in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agricoltura, nella silvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa, anche la di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) l’attività descritta deve svolgersi nel luogo di produzione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al momento in cui tutte tali condizioni concorrono contestualmente, tale materiale non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
venendo considerato rifiuto, può essere reimpiegato come materiale concimante o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ammendante, senza che ciò danneggi l’ambiente né metta in pericolo la salute umana. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tutto ciò è stato ribadito da una importante pronuncia della suprema Corte di Cassazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che con sentenza n.5504 del 10/02/2016, stabiliva che non rientrava tra le normali pratiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agricole e, quindi, al contrario rientrava tra le attività di gestione di rifiuti, l’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’art.185, comma 1, lett.f), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che veniva eseguita fuori dal luogo di produzione, oppure, eseguita nel luogo di produzione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ma per finalità diverse dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oppure se tale attività non si limitava a cumuli non piccoli oppure non rispettava il limite 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giornaliero dei tre metri steri per ettaro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alle medesime conclusioni, consolidando quindi il precedente orientamento, giunge più di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recente la Cassazione, sempre III Sezione Penale, con la sentenza n.38658 del 2 agosto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2017, con la quale conferma la sentenza di condanna inflitta dal giudice di merito, per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
illecita gestione di rifiuti prevista dall’articolo 256 del Dlgs 152/06, all’amministratore di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vivaio che smaltiva  tramite combustione e senza titolo abilitativo, materiale vegetale
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      derivante da sfalci, potature e pulitura di un terreno abbandonato, al fine di realizzare un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vivaio rustico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ evidente che nel caso in specie mancano del tutto le condizioni sopra descritte per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicare il regime in deroga in quanto trattasi di materiale non escluso dal D.lgs 152/06 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che la stessa attività posta in essere non poteva costituire una normale pratica agricola ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi del medesimo codice (scopo era la costruzione di un vivaio); quindi, secondo il giudice 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di legittimità, l’attività di abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, lett. f), al di fuori delle modalità e condizioni stabilite dall’articolo 182, comma 6-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bis, rientra tra le attività di gestione dei rifiuti, e più precisamente tra le operazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento e, pertanto, essendo priva di autorizzazione integra gli estremi dell’illecito ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’art. 256 del citato codice ambientale; in altre parole, al di fuori di tali modalità e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni per illecita gestione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ancora più di recente la III Sezione Penale della Suprema Corte con le sentenze n.48397 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
26 settembre 2018 e n.3598 del 24 gennaio 2019 ha confermato che la combustione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residui vegetali costituisce pratica agricola lecita e non gestione di rifiuti se rispetta tutte le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni dell’articolo 182, comma 6-bis, del D.lgs .152/06, in caso contrario, se non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzata, si configura come un reato; quindi quest’attività che, in base alle regole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generali, rientrerebbe tra le attività di smaltimento, a determinate condizioni viene sottratta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla disciplina comune per espressa deroga contenuta nell’articolo 182, comma 6-bis, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sopracitato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, tanto la dottrina quanto la consolidata giurisprudenza sopra esaminata, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilevano che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vegetali che fin dall’origine non sono rifiuti (art.185, comma 1, lett.f) ) e pertanto sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusi dalla disciplina di settore, effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’art.182, comma 6-bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti non  costituendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operazioni di smaltimento, e non integrano alcun illecito. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Chiaramente al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e pertanto  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche questi materiali devono considerarsi rifiuti ed  essere sottoposti alla disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinaria e alle relative sanzioni previste per la gestione in assenza di titolo abilitativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero andranno applicate le sanzioni di cui all’art.256, comma 1, lett.a) integrando il reato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Va  altresì ricordato che, come in tutti i casi in cui trova applicazione una norma eccezionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, ,grava su chi ne richiede 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’applicazione, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni derogatorie. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/attivita-di-raggruppamento-e-abbracciamento-di-materiali-vegetali-costituisce-buona-pratica-agricola-o-attivita-di-gestione-di-rifiutid7620ff2</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi Le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-violazione-delle-prescrizioni-dei-provvedimenti-autorizzativi-le-procedure-di-iscrizione-allalbo-nazionale-gestori-ambientali-prevedono-in-caso-di9608a00c</link>
      <description>La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi  
 
Le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni 
delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il 
funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti 
autorizzatori, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne  l’osservanza ed in caso di 
violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari. 
Tematica questa che spesso sfugge alle imprese iscritte all’Albo e cioè il rischi</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzatori, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne  l’osservanza ed in caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tematica questa che spesso sfugge alle imprese iscritte all’Albo e cioè il rischio di incorrere in un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedimento disciplinare a seguito della inosservanza o violazione delle diverse prescrizioni che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono contenute nei provvedimenti autorizzatori.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti l’articolo 19 comma 1 lettera a) del D.M. 120/2014 stabilisce che l’efficacia dell’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali quando si verifichi e sia addebitabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’impresa o ente “l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione”; inoltre qualora “siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 19, comma 1, lettera a)” scatta la sanzione disciplinare più grave ovvero la cancellazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’Albo così come stabilisce l’articolo 20 comma 1,lettera  d)   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere  sull’efficacia del provvedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vediamo quali sono le prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
distinguendo, però, quelle attinenti all’attività di trasporto dei rifiuti  da quelle contenute invece nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimenti autorizzatori dell’attività di intermediazione dei rifiuti e quelle relative alle attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bonifiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prescrizioni relative alle attività di trasporto dei rifiuti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento d’iscrizione o da copia del provvedimento corredato dalla dichiarazione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conformità all’originale resa del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2000, n.445; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) l’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile 2006, n.152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      3) l’idoneità tecnica dei mezzi attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’art.15 comma 3, lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto  dei rifiuti, deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
moleste e deve essere garantita la protezione  dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi  di trasporto e, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunque, a bonifiche periodiche; deve essere garantito il corretto funzionamento dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) è fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle autorizzazioni o iscrizioni  previste ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n.152; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specifiche disposizioni  che disciplinano la gestione di questa particolare categoria di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti sanitari a rischio infettivo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) I recipienti, fissi o mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzazioni; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
7) è in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il trasporto di prodotti alimentari; inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riempimento e svuotamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c)  mezzi di presa per rendere sicuri e agevoli le operazioni di movimentazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152, è vietato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      9) l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
merci pericolose; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10) l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un etichetta adesiva di lato cm.40 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.20, larga cm.15 con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
larghezza del segno di cm.3; la targa posta sulla parte posteriore dei veicoli, a destra ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in modo da essere ben visibile; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aventi le misure di cm.15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.10, larga 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cm.8, con larghezza del segno di cm.1,5; le etichette devono resistere adeguatamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
collocazione deve permettere sempre una chiara ed immediata lettura.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
11) i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
protezione individuale per il personale addetto al traporto; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
12) in caso di spandimento accidentale dei rifiuti  i materiali utilizzati per la loro raccolta, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e insieme agli stessi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per quanto riguarda le autorizzazioni relative all’attività di intermediazioni dei rifiuti (cat.8) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oltre alla prescrizione di cui al punto 1 vigono le seguenti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) l’attività di commercio e l’attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispetto delle disposizioni del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e delle relative norme 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamentari e tecniche di attuazione del D.M. 18 febbraio 2001 n.52 e, nei casi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) i soggetti che esercitano l’attività di commercio e/o di intermediazione di rifiuti senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idonea iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art.212, del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      intervengono nelle spedizioni transfrontaliere  di rifiuti oggetto di intermediazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi  stabiliti dallo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesso regolamento comunitario. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine le prescrizioni relativamente alle attività di bonifiche dei beni e siti contaminati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(cat.9 e 10), oltre a quella comune di cui al punto1) per le attività di trasporto, sono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) fermo restando quanto disposto dall’articolo 18 del D.M.120/2014, ogni variazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe di iscrizione deve essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verificarsi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) resta fermo l’obbligo dell’impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a quelle in materia di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dai pericoli derivanti dall’amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono espressamente richiamate.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-violazione-delle-prescrizioni-dei-provvedimenti-autorizzativi-le-procedure-di-iscrizione-allalbo-nazionale-gestori-ambientali-prevedono-in-caso-di9608a00c</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/articolo-256-comma-1-del-d-lgs-n-152-06-la-gestione-illecita-di-rifiuti-compreso-il-trasporto-senza-autorizzazione-e-un-reato-istantaneo-e-comune-e-no25330c87</link>
      <description>Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso 
il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio. 
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si configura la violazione dell’art.256, 
comma 1, del D.lgs 152/06, prescindendo dalla qualifica che riveste il soggetto agente in quanto 
non si tratta di un reato “proprio” ma, al contrario, di un reato “comune”che può essere commesso 
da chiunque cioè anche da chi pone in essere la condotta incriminata non nello svolgimento di 
un’attività primaria ma a seguito d</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si configura la violazione dell’art.256, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, del D.lgs 152/06, prescindendo dalla qualifica che riveste il soggetto agente in quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non si tratta di un reato “proprio” ma, al contrario, di un reato “comune”che può essere commesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da chiunque cioè anche da chi pone in essere la condotta incriminata non nello svolgimento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un’attività primaria ma a seguito di altra attività anche se posta in essere in maniera occasionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In altre parole tale fattispecie illecita può essere realizzata anche da chi non è organizzato in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un’attività di impresa professionale quale attività primaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale posizione sancita dalla Corte di Cassazione con diverse sentenze viene confermata di recente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la pronuncia n.2575 del 21 gennaio 2019   con la quale viene respinta le tesi sostenuta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’imputato in base alla quale non si configurerebbe il reato di cui all’art.256, comma 1, del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06, in quanto nel caso in specie non veniva svolta una attività imprenditoriale e quindi cadeva il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presupposto della fattispecie criminosa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Corte di Cassazione, al contrario, ha più volte confermato che il carattere dell’imprenditorialità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non è necessario all’integrazione del reato suindicato e che ciò è vero, in generale, per qualsiasi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività illecita di gestione di rifiuti e quindi anche nel caso di raccolta e trasporto di rifiuti senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione all’Albo; in particolare proprio il termine “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.256, comma 1, fa riferimento a tutte le categorie e quindi anche al detentore e non è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessario che vi siano i requisiti di imprenditorialità e professionalità, avendo invece rilievo alcuni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elementi dai quali poter desumere un minimo di organizzazione quali un veicolo adeguato e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionale al trasporto, la quantità di rifiuti ed il tipo stesso di rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa ultima pronuncia la suprema Corte, in linea con le precedenti  sempre della III Sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Penale, si concentra anche sulla configurabilità del reato per un solo trasporto occasionale non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzato di rifiuti  (trattasi di rifiuti costituiti da batterie al piombo esauste, raee, lamiere varie e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parti di veicoli), sostenendo che il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett. a)  del D.lgs 152/06 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
s.m.i. si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica. ovvero che il trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di rifiuti senza autorizzazione è da considerarsi istantaneo e per la cui realizzazione è, pertanto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sufficiente un unico trasporto abusivo; in altre parole affinchè si incorra nel reato ex articolo 256, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, lett. a)  Dlgs 152/2006 basta porre in essere una sola condotta di trasporto priva di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazione.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L’autore dell’illecito, al contrario, sosteneva di non essere imprenditore e di aver svolto il trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in maniera occasionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di contrario avviso è stato il supremo giudice di legittimità che, oltre a riaffermare che affinchè si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
configuri la gestione illecita di rifiuti è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ipotesi alternative previste dalla norma, ha anche confermato che non rileva la qualifica soggettiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che può essere svolta anche di fatto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare la condotta  abusiva deve essere desunta anche da indici  sintomatici quali la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
eterogeneità dei rifiuti trasportati, la loro quantità,le caratteristiche dei rifiuti, tutti elementi che sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stati riscontrati nel caso in giudizio in quanto i rifiuti erano stati prodotti da terzi ed il detentore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attuale (trasportatore abusivo) voleva trarne profitto mediante il commercio degli stessi ad un centro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di raccolta.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto nel caso in specie l’imputato veniva condannato per la fattispecie sanzionatoria ex 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
art.256,comma 1, lett. a) del D.lgs 152/06 configurandosi nella sua condotta un trasporto di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con mezzi non autorizzato.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/articolo-256-comma-1-del-d-lgs-n-152-06-la-gestione-illecita-di-rifiuti-compreso-il-trasporto-senza-autorizzazione-e-un-reato-istantaneo-e-comune-e-no25330c87</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: requisito di partecipazione o requisito di esecuzione delle gare pubbliche?</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-requisito-di-partecipazione-o-requisito-di-esecuzione-delle-gare-pubbliche903f2acc</link>
      <description>Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: requisito di partecipazione o requisito di 
esecuzione delle gare pubbliche?  
Facciamo il punto.    
 
Trattasi di una questione  particolarmente delicata ed importante che ha animato il dibattito 
dottrinale sulla base di quelle che sono state le pronunce giurisprudenziali  susseguitesi nel tempo le 
quali si ponevano in contrasto con quello che è era l’iniziale orientamento dell’Anac (Autorità 
nazionale anticorruzione) che, con due  pronunce, aveva sostenuto che  l’iscrizione all’Albo 
nazionale  dei gestori ambientali non costituisse un requisito di</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: requisito di partecipazione o requisito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esecuzione delle gare pubbliche?  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Facciamo il punto.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattasi di una questione  particolarmente delicata ed importante che ha animato il dibattito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dottrinale sulla base di quelle che sono state le pronunce giurisprudenziali  susseguitesi nel tempo le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quali si ponevano in contrasto con quello che è era l’iniziale orientamento dell’Anac (Autorità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale anticorruzione) che, con due  pronunce, aveva sostenuto che  l’iscrizione all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale  dei gestori ambientali non costituisse un requisito di gara ovvero un requisito soggettivo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di partecipazione ma soltanto un requisito di esecuzione alle gare nell’ambito dello svolgimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle diverse attività di gestione dei rifiuti ovvero raccolta, trasporto, intermediazione, bonifica dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
siti e bonifica dei beni contenenti amianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Partendo da questo assunto l’autorità di vigilanza aveva più volte stabilito che i bandi di gara 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblica possono contenere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla fase di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stipula del contratto qualora l’impresa aggiudicatrice non abbia, nel contempo, acquisito il possesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della relativa iscrizione/autorizzazione all’Albo.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In altre parole, secondo il primo orientamento dell’Anac,  il requisito di iscrizione all’Albo non va 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerato come un requisito di idoneità che va posseduto al momento della presentazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
domanda di partecipazione ad una gara pubblica ma solo un requisito di esecuzione (cfr. pareri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.221 e n.152 del 2015).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A posizioni diametralmente opposte è giunta la giurisprudenza amministrativa  secondo la quale, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contrario, l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, costituisce un requisito generale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
basato sull’ esperienza e sull’idoneità aziendale ad eseguire il tipo di commesse a cui si partecipa e, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in quanto tale, il necessario titolo autorizzativo da possedere in ragione della partecipazione a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commesse pubbliche  costituisce una sorta di pre-condizione a monte dell’attività di gestione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare il Tar Abruzzo con sentenza del 26 luglio 2016 n.285 stabiliva che se è pur vero che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nessuna disposizione di legge o regolamento prescrive che i bandi di gara debbano richiedere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’Albo quale requisito di partecipazione, nondimeno va considerato che la necessità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiedere tale requisito sia imposta  da valutazioni logiche, prima che giuridiche, in quanto, in caso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contrario, si consentirebbe ad un soggetto di partecipare e
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      magari di aggiudicarsi un lavoro, pur se il medesimo risulti poi privo dei requisiti necessari a poter 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
eseguire il lavoro stesso.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quindi il giudice amministrativo di primo grado ha affermato che il bando di gara avrebbe dovuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevedere detta iscrizione  quale requisito di partecipazione in quanto,sostenere il contrario, ovvero, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che tale iscrizione deve essere considerata solo come requisito che si possa acquisire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successivamente alla partecipazione alla gara, cioè solo in fase di eventuale stipula ed esecuzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del contratto, sarebbe illogico e contrario ai principi di certezza e celerità dell’azione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa, in quanto potrebbe verificarsi il paradosso di ammettere ed eventualmente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiudicare una commessa, accettando il rischio di rendere inutile e vana l’intera procedura qualora 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’aggiudicatario non sia in grado di acquisire in tempo utile oppure perché mancante dei necessari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti in via assoluta, il titolo autorizzativo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale pronuncia veniva appellata dal soggetto partecipante ed escluso dalla gara ma il Consiglio di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Stato, in secondo grado, con la pronuncia n.1825 del 19 aprile 2017 confermava la posizione ed il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consolidato orientamento dei giudici amministrativi di primo grado. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare, secondo il supremo consesso, se è vero che l’articolo 212 , comma 5, del Dlgs 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile 2006, n.152, afferma che l’iscrizione all’Albo è un requisito per lo svolgimento dell’attività, è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pur vero che si tratta di un requisito speciale di  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idoneità professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di partecipazione  delle offerte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e non al momento di assumere il servizio; pertanto i bandi di gara possono  e debbono contenere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale requisito di partecipazione l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per adeguata categoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e classe. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in considerazione di tali pronunce giurisprudenziali e, in particolare, della posizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1825 del 19 aprile 2017, con la quale è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, in particolare, il requisito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione all’Albo gestori ambientali, è un requisito speciale di idoneità professionale che va 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte,  e non solo al momento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assumere il servizio, anche l’Anac nell’adunanza del 27 luglio 2017 delibera di cambiare la propria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziale posizione interpretativa  (cfr. pareri n.221 e n.152 del2015), ritenendo, pertanto, che il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più di recente con sentenza n.943 del 9 novembre 2018 anche il Tar Sardegna, Sezione I, ponendosi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in scia a tale consolidato orientamento, ha stabilito che le iscrizioni previste dalla disciplina di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
settore in materia di trattamento di rifiuti costituiscono, non già mero elemento esecutivo della
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      prestazione, bensì, presupposto di partecipazione alla gara sotto lo specifico profilo della capacità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale del concorrente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Secondo il giudice amministrativo tali iscrizioni contribuiscono a definire l’affidabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale  del partecipante ad una gara affinchè, in un settore delicato e tecnicamente connotato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come quello della gestione dei rifiuti, la procedura garantisca sin dall’inizio la partecipazione  di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese  in possesso della  capacità tecnica necessaria (cfr precedenti sentenze della medesima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sezione del Consiglio di Stato n.504 del 23 maggio 2018; n. 150 del 21 febbraio 2018 ; n.234 del 31 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
marzo 2017).      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, secondo la giurisprudenza amministrativa più recente, l’iscrizione all’Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali va annoverata fra i requisiti di capacità tecnico- professionale richiesti per partecipare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad una gara dalla normativa sugli appalti pubblici laddove è lo stesso ordinamento delle pubbliche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commesse, ovvero il Codice degli appalti (art.83, D.lgs 50/2016) a specificare quali debbano essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i requisiti soggettivi necessari e pertinenti per la partecipazione a gara; tutto ciò è confermato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’articolo 89, comma 10, del citato Codice appalti che esclude la possibilità di dimostrare il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possesso dell’iscrizione all’Albo mediante l’istituto dell’avvalimento  confermando, pertanto, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale requisito va posseduto prima del termine di presentazione delle offerte nell’ambito delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure di partecipazione a pubbliche commesse.         
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-requisito-di-partecipazione-o-requisito-di-esecuzione-delle-gare-pubbliche903f2acc</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/raee-il-passaggio-dal-sistema-chiuso-allopen-scope-lalbo-gestori-ambientali-adegua-liscrizione-alla-categoria-3-bisb7151e96</link>
      <description>RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali 
adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.  
 
L’articolo 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, di attuazione della 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dispone che 
l’ambito di applicazione della citata normativa riguardi, dal 15 agosto 2018, tutte le Aee, come 
classificate nelle categorie dell’Allegato III ed elencate , a titolo esemplificativo nell’allegato IV del 
D.lgs.n.49/2014. 
In sintesi dal 15 agosto 2018 si passa dalle dieci c</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, di attuazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dispone che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’ambito di applicazione della citata normativa riguardi, dal 15 agosto 2018, tutte le Aee, come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classificate nelle categorie dell’Allegato III ed elencate , a titolo esemplificativo nell’allegato IV del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.n.49/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi dal 15 agosto 2018 si passa dalle dieci categorie chiuse, cioè non ampliabili con ulteriori e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diverse tipologie di apparecchiature, al campo di applicazione aperto (open scope) il quale prevede 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sei categorie di apparecchiature nelle quali le diverse tipologie di Aee sono elencate in modo non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esaustivo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ciò ha portato il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee, che ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 35, comma 1,lettera g) del D.lgs. 14 marzo 2014, n.49, funge da punto di riferimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, ad approvare e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicare in data 19 luglio 2019 una tabella di transcodifica/conversione per consentire la corretta  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assegnazione delle Aee, in precedenza individuate nell’Allegato II, nelle nuove tipologie contenute 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’Allegato IV. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di quanto sopra il Comitato azionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha recepito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questa nuova classificazione adottando la Deliberazione n.2 del 6 febbraio 2019 recante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Modificazione alla deliberazione n.3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 16 del D.M. 3 giugno 2014, n.120”, con la quale ha sostituito la tabella contenente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’elenco di Aee che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014 riportata nella Sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4, allegato C della delibera n.3/2017 (basata sull’Allegato II del citato decreto e vigente fino al 14 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agosto 2018) con quella riportata nell’allegato A  aggiornata basata sull’Allegato IV vigente a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
partire dal 15 agosto 2018.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi con questa delibera l’Albo ha provveduto ad adeguare e modificare la propria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deliberazione n.3/2017 che contiene la modulistica per la comunicazione d’iscrizione e rinnovo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione all’Albo in via semplificata nella categoria 3-bis. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera stessa, per garantire la prosecuzione dell’attività alle imprese già iscritte all’Albo nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 3-bis fino alla scadenza dell’iscrizione e a quelle che hanno presentato comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della medesima delibera, ha previsto che
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      queste operino, fino al rinnovo dell’iscrizione, sulla base della tabella di “transcodifica” per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corretta assegnazione delle Aee riportata nell’allegato B (contenente le nuove tipologie di Aee 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riportate nell’Allegato IV al D.lgs.n49/2014). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente in sede di rinnovo l’iscrizione sarà aggiornata ai sensi della nuova delibera.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo, brevemente, che la categoria 3-bis è una delle tre procedure semplificate previste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’articolo 16 del D.M. 120/2014 alla quale si iscrivono, in una apposita sezione dell’Albo, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese che operano nel settore della gestione dei Raee e più precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) i distributori di Aee domestici e professionali che svolgono attività di raggruppamento e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di Raee domestici e professionali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)  gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee che svolgono attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raggruppamento e trasporto di raee domestici e professionali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c)  i trasportatori di Raee che svolgono attività di trasporto di tali rifiuti esclusivamente in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nome e per conto di distributori di Aee domestici e professionali.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/raee-il-passaggio-dal-sistema-chiuso-allopen-scope-lalbo-gestori-ambientali-adegua-liscrizione-alla-categoria-3-bisb7151e96</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: requisito di partecipazione o requisito di esecuzione delle gare pubbliche?</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-requisito-di-partecipazione-o-requisito-di-esecuzione-delle-gare-pubbliche</link>
      <description>Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: requisito di partecipazione o requisito di 
esecuzione delle gare pubbliche?  
Facciamo il punto.    
 
Trattasi di una questione  particolarmente delicata ed importante che ha animato il dibattito 
dottrinale sulla base di quelle che sono state le pronunce giurisprudenziali  susseguitesi nel tempo le 
quali si ponevano in contrasto con quello che è era l’iniziale orientamento dell’Anac (Autorità 
nazionale anticorruzione) che, con due  pronunce, aveva sostenuto che  l’iscrizione all’Albo 
nazionale  dei gestori ambientali non costituisse un requisito di</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: requisito di partecipazione o requisito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esecuzione delle gare pubbliche?  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Facciamo il punto.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattasi di una questione  particolarmente delicata ed importante che ha animato il dibattito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dottrinale sulla base di quelle che sono state le pronunce giurisprudenziali  susseguitesi nel tempo le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quali si ponevano in contrasto con quello che è era l’iniziale orientamento dell’Anac (Autorità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale anticorruzione) che, con due  pronunce, aveva sostenuto che  l’iscrizione all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale  dei gestori ambientali non costituisse un requisito di gara ovvero un requisito soggettivo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di partecipazione ma soltanto un requisito di esecuzione alle gare nell’ambito dello svolgimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle diverse attività di gestione dei rifiuti ovvero raccolta, trasporto, intermediazione, bonifica dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
siti e bonifica dei beni contenenti amianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Partendo da questo assunto l’autorità di vigilanza aveva più volte stabilito che i bandi di gara 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblica possono contenere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla fase di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stipula del contratto qualora l’impresa aggiudicatrice non abbia, nel contempo, acquisito il possesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della relativa iscrizione/autorizzazione all’Albo.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In altre parole, secondo il primo orientamento dell’Anac,  il requisito di iscrizione all’Albo non va 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerato come un requisito di idoneità che va posseduto al momento della presentazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
domanda di partecipazione ad una gara pubblica ma solo un requisito di esecuzione (cfr. pareri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.221 e n.152 del 2015).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A posizioni diametralmente opposte è giunta la giurisprudenza amministrativa  secondo la quale, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contrario, l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, costituisce un requisito generale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
basato sull’ esperienza e sull’idoneità aziendale ad eseguire il tipo di commesse a cui si partecipa e, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in quanto tale, il necessario titolo autorizzativo da possedere in ragione della partecipazione a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commesse pubbliche  costituisce una sorta di pre-condizione a monte dell’attività di gestione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare il Tar Abruzzo con sentenza del 26 luglio 2016 n.285 stabiliva che se è pur vero che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nessuna disposizione di legge o regolamento prescrive che i bandi di gara debbano richiedere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’Albo quale requisito di partecipazione, nondimeno va considerato che la necessità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiedere tale requisito sia imposta  da valutazioni logiche, prima che giuridiche, in quanto, in caso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contrario, si consentirebbe ad un soggetto di partecipare e
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      magari di aggiudicarsi un lavoro, pur se il medesimo risulti poi privo dei requisiti necessari a poter 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
eseguire il lavoro stesso.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quindi il giudice amministrativo di primo grado ha affermato che il bando di gara avrebbe dovuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevedere detta iscrizione  quale requisito di partecipazione in quanto,sostenere il contrario, ovvero, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che tale iscrizione deve essere considerata solo come requisito che si possa acquisire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successivamente alla partecipazione alla gara, cioè solo in fase di eventuale stipula ed esecuzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del contratto, sarebbe illogico e contrario ai principi di certezza e celerità dell’azione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa, in quanto potrebbe verificarsi il paradosso di ammettere ed eventualmente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiudicare una commessa, accettando il rischio di rendere inutile e vana l’intera procedura qualora 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’aggiudicatario non sia in grado di acquisire in tempo utile oppure perché mancante dei necessari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti in via assoluta, il titolo autorizzativo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale pronuncia veniva appellata dal soggetto partecipante ed escluso dalla gara ma il Consiglio di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Stato, in secondo grado, con la pronuncia n.1825 del 19 aprile 2017 confermava la posizione ed il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consolidato orientamento dei giudici amministrativi di primo grado. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare, secondo il supremo consesso, se è vero che l’articolo 212 , comma 5, del Dlgs 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile 2006, n.152, afferma che l’iscrizione all’Albo è un requisito per lo svolgimento dell’attività, è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pur vero che si tratta di un requisito speciale di  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idoneità professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di partecipazione  delle offerte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e non al momento di assumere il servizio; pertanto i bandi di gara possono  e debbono contenere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale requisito di partecipazione l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per adeguata categoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e classe. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in considerazione di tali pronunce giurisprudenziali e, in particolare, della posizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1825 del 19 aprile 2017, con la quale è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, in particolare, il requisito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione all’Albo gestori ambientali, è un requisito speciale di idoneità professionale che va 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte,  e non solo al momento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assumere il servizio, anche l’Anac nell’adunanza del 27 luglio 2017 delibera di cambiare la propria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziale posizione interpretativa  (cfr. pareri n.221 e n.152 del2015), ritenendo, pertanto, che il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più di recente con sentenza n.943 del 9 novembre 2018 anche il Tar Sardegna, Sezione I, ponendosi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in scia a tale consolidato orientamento, ha stabilito che le iscrizioni previste dalla disciplina di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
settore in materia di trattamento di rifiuti costituiscono, non già mero elemento esecutivo della
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      prestazione, bensì, presupposto di partecipazione alla gara sotto lo specifico profilo della capacità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale del concorrente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Secondo il giudice amministrativo tali iscrizioni contribuiscono a definire l’affidabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale  del partecipante ad una gara affinchè, in un settore delicato e tecnicamente connotato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come quello della gestione dei rifiuti, la procedura garantisca sin dall’inizio la partecipazione  di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese  in possesso della  capacità tecnica necessaria (cfr precedenti sentenze della medesima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sezione del Consiglio di Stato n.504 del 23 maggio 2018; n. 150 del 21 febbraio 2018 ; n.234 del 31 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
marzo 2017).      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, secondo la giurisprudenza amministrativa più recente, l’iscrizione all’Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali va annoverata fra i requisiti di capacità tecnico- professionale richiesti per partecipare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad una gara dalla normativa sugli appalti pubblici laddove è lo stesso ordinamento delle pubbliche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commesse, ovvero il Codice degli appalti (art.83, D.lgs 50/2016) a specificare quali debbano essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i requisiti soggettivi necessari e pertinenti per la partecipazione a gara; tutto ciò è confermato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’articolo 89, comma 10, del citato Codice appalti che esclude la possibilità di dimostrare il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possesso dell’iscrizione all’Albo mediante l’istituto dell’avvalimento  confermando, pertanto, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale requisito va posseduto prima del termine di presentazione delle offerte nell’ambito delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure di partecipazione a pubbliche commesse.         
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-requisito-di-partecipazione-o-requisito-di-esecuzione-delle-gare-pubbliche</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/abrogazione-del-sistri-ed-istituzione-del-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti</link>
      <description>Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la 
tracciabilità dei rifiuti.  
 
Con la legge 11 febbraio 2019, n.12 è stato convertito il D.L.14 dicembre 2018, n.135 “Disposizioni 
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione 
(decreto Semplificazione )”, con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2019, è stato soppresso il Sistri 
ovvero il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dall’articolo 188-ter del d.lgs 
152/06.  
Contestualmente viene abrogato l’articolo 16 del D.lgs 205/2010 norma</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tracciabilità dei rifiuti.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la legge 11 febbraio 2019, n.12 è stato convertito il D.L.14 dicembre 2018, n.135 “Disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(decreto Semplificazione )”, con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2019, è stato soppresso il Sistri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dall’articolo 188-ter del d.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Contestualmente viene abrogato l’articolo 16 del D.lgs 205/2010 norma con il quale erano state 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apportate modifiche alle versioni originali degli articoli 188,189,190, 193 e 258 del sopracitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto legislativo , che avrebbero trovato applicazione  alla data della piena operatività del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sistri;ora invece, abrogato l’articolo 16 sopra citato, tali norme continueranno ad applicarsi nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versione previgente al D.lgs. 205/2010. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal 13 febbraio 2019 decorre anche l’istituzione del Registro elettronico nazionale per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tracciabilità dei rifiuti (successore del Sistri) di cui all’articolo 6, comma 3, del D.L.135/2018 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestito direttamente dal Matt e a cui saranno obbligati ad iscriversi: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)  i produttori di rifiuti pericolosi;   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) gli enti e le imprese che operano in qualità di intermediari e commercianti di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da una sommaria lettura di tale normativa appare evidente che saranno chiamati ad iscriversi a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questo nuovo registro una platea più ampia di soggetti rispetto al soppresso Sistri non prevedendo, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differenza di quest’ultimo, esenzioni da tale obbligo per determinate categorie di enti o imprese. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sarà poi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a definire le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità di organizzazione e funzionamento di tale registro nonché le modalità di iscrizione dei
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      soggetti obbligati e di coloro che intendono volontariamente aderirvi, e gli adempimenti cui i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimi sono tenuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’iscrizione al Registro elettronico comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diritto annuale, al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, i cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
importi e le modalità di versamento saranno anche essi definiti dal decreto ministeriale di cui sopra.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene anche previsto il sistema sanzionatorio che verrà applicato in caso di violazione dell’obbligo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di iscrizione, di mancato versamento del contributo e di violazione degli obblighi che verranno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabiliti dal futuro decreto ministeriale, con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
importi anche essi da definire con decreto.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il comma 3-ter dell’articolo 6 del D.L.135/2018 regolamenta il periodo transitorio stabilendo che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fino alle piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità di rifiuti, quest’ultima  è garantita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adempiendo a quanto prescritto negli art.188, 189 (Mud), 190 (Registro di carico e scarico), 193 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(formulario) del D.lgs.n.152/06 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3 dicembre 2010,n.205. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente troverà applicazione il sistema sanzionatorio di cui all’articolo 258 (violazione degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e formulari) nella versione previgente al decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
correttivo sopra citato.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/abrogazione-del-sistri-ed-istituzione-del-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali: fattispecie e procedure d’iscrizione.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/i-consorzi-di-imprese-nel-contesto-dellalbo-nazionale-gestori-ambientali-fattispecie-e-procedure-discrizione</link>
      <description>I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali: 
fattispecie e procedure d’iscrizione.      
 
Nel corso degli anni particolare attenzione è stata posta dal Comitato Nazionale dell’Albo nazionale 
gestori ambientali al tema dell’iscrizione dei Consorzi, delle cooperative e delle associazioni di 
imprese, venendo a delineare un complesso normativo che ha stabilito fattispecie, regole e 
procedure d’iscrizione per tali soggetti giuridici. 
In questo percorso normativo sono state individuate due diverse tipologie di Consorzi e due diverse 
procedure d’iscrizione che con</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fattispecie e procedure d’iscrizione.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel corso degli anni particolare attenzione è stata posta dal Comitato Nazionale dell’Albo nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali al tema dell’iscrizione dei Consorzi, delle cooperative e delle associazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese, venendo a delineare un complesso normativo che ha stabilito fattispecie, regole e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure d’iscrizione per tali soggetti giuridici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In questo percorso normativo sono state individuate due diverse tipologie di Consorzi e due diverse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure d’iscrizione che consentono a tutti i soggetti giuridici ascrivibili a queste due fattispecie, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essendo in possesso dei requisiti richiesti, di potersi iscrivere all’Albo gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il primo intervento regolatore in tale settore da parte del Comitato nazionale dell’Albo si è avuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la Circolare n.5130 del 27 luglio 1999 “Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cooperative a proprietà divisa e dei consorzi di imprese”, con la quale è stata disciplinata la prima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipologia di consorzi di imprese ovvero quella esercitante attività di trasporto rifiuti in maniera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diretta, mediante la dimostrazione della disponibilità dei veicoli e delle attrezzature tecniche dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propri associati/consorziati, presentando la seguente documentazione: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Copia autentica dell’atto costitutivo o dello statuto del consorzio e della cooperativa, dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale risulti che lo scopo social sia quello di esercitare l’autotrasporto anche od 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusivamente con veicoli indisponibilità delle imprese socie; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Certificato di iscrizione all’Albo autotrasportatori delle singole imprese socie; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Copia autentica dell’estratto del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese socie; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che i veicoli sono in disponibilità piena ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusiva del consorzio o della cooperativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla lettura dei requisiti sopra elencati si evince che i veicoli che risultano nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento/autorizzazione del consorzio devono essere utilizzati in via esclusiva per i trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuati dal medesimo sussistendo il divieto di utilizzo degli stessi da parte dei singoli soci proprio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in forza della disponibilità piene ed esclusiva dimostrata dal consorzio medesimo; chiaramente tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisito non è l’unico che tali soggetti devono possedere in quanto per essi valgono le medesime  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regole ovvero i medesimi requisiti, tecnici e finanziari, nonché i medesimi requisiti soggettivi, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono richiesti alle altre imprese/società che intendono iscriversi all’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso organo centrale dell’Albo gestori ambientali è successivamente intervenuto relativamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a questa prima  fattispecie di consorzi in commento cioè quelli  che svolgono attività
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      imprenditoriale in proprio/ diretta, relativamente alle attività di bonifica dei siti contaminati (cat.9) e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle bonifiche dei beni contenenti amianto (cat. 10), con la Circolare n.1212 del 12 dicembre 2016 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i Consorzi nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie 9 e 10”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale circolare stabilisce che, analogamente ai consorzi di imprese di trasporto di rifiuti contemplati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella circolare n.5130 del 27 luglio 1996, ovvero quelli che esercitano attività d’impresa in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio/diretta, gli stessi possono iscriversi alle categorie 9 e 10, dimostrando il requisito di idoneità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnica di cui all’articolo 11, comma 1, lett. b) del DM 120/2014, mediante la disponibilità piena ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati, acquisiti con contratto di locazione ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della deliberazione n.2 del 18 luglio 2006. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definita dalla contestuale lettura delle due circolari sopra commentate si rileva che per i consorzi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che svolgono attività di gestione di rifiuti in proprio/diretta, è condicio sine qua non avere la piena 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed esclusiva disponibilità dei veicoli (per le categorie del trasporto) e delle attrezzature (per le  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie delle bonifiche) dei propri consorziati nonché di essere in possesso di tutti gi altri requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsti per ottenere l’iscrizione all’Albo; pertanto non è indispensabile che le imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
associate/consorziate siano iscritte  all’Albo con un proprio provvedimento autorizzativo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La seconda tipologia di Consorzi di imprese che è stata oggetto di apposita regolamentazione da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte dell’Albo gestori ambientali sono i Consorzi che, a differenza dei primi,  non svolgono attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diretta ma  il cui scopo è quello di partecipare alle gare di appalto e stipulare contratti in nome 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio ma per conto e nell’interesse delle consorziate nel settore della gestione dei rifiuti, lasciando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che l’esecuzione delle attività sia a carico delle consorziate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questa seconda tipologia di consorzi di impresa è stata introdotta con la Circolare n.5727 dell’8 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
novembre 2001 con la quale il Comitato nazionale dell’Albo ha integrato la Circolare n.5130/1999 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aggiungendo il punto f) che, relativamente alla dimostrazione  della disponibilità dei veicoli, recita:  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“nel caso di consorzi o di cooperative costituiti alo scopo di assumere l’esecuzione di opere, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stipulare contratti d’appalto, partecipare a gare in nome proprio ma esclusivamente per conto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti consorziati e che quindi non svolgono mai attività imprenditoriale propria, restando questa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a carico esclusivo delle imprese associate, per disponibilità dei mezzi si intende la disponibilità che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei medesimi abbiano le singole imprese, le quali, a loro volta,debbono essere iscritte all’Albo”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla lettura di tale disposizione si evince che ,a differenza della prima tipologia di Consorzi, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese facenti parte del Consorzio devono avere una propria iscrizione all’Albo e quindi  avere la
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      disponibilità dei veicoli e delle attrezzature per lo svolgimento dell’ esecuzione del trasporto o delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bonifiche che devono essere svolte in modo diretto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi i consorzi che non svolgono attività imprenditoriale diretta si iscrivono all’Albo non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovendo dimostrare i requisiti tecnici,finanziari e soggettivi propri  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ma operando sulla base dei requisiti già dimostrati dalle consorziate che sono in possesso  di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propria iscrizione all’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più di recente l’organo centrale dell’Albo è tornato ad occuparsi di questa fattispecie giuridica con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la Circolare n.578 dell’8 maggio 2013 “ Iscrizione all’Albo dei consorzi che non svolgono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
direttamente attività imprenditoriale di cui alla Circolare del Comitato nazionale n.5727 dell’8 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
novembre 2001”, con la quale sono state indicate le modalità di presentazione di presentazione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
istanze al fine di snellire le procedure d’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare viene disposto che: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Le domande di iscrizione, di rinnovo e le domande di variazione dell’iscrizione relative alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compagine associativa (integrazione, cancellazione delle consorziate, passaggio delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie e classe delle consorziate), devono essere corredate da una dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostitutiva di atto notorio, resa ai sensidel DPR 445/2000, dal legale rappresentante del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consorzi, contenente l’elenco aggiornato delle imprese consorziate iscritte all’Albo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Il provvedimento d’iscrizione all’Albo del consorzio riporta i nominativi dei legali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentanti, dei responsabili tecnici e le categorie e le classi di iscrizione. L’elenco delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese consorziate iscritte all’Albo, con i relativi numeri d’iscrizione,è pubblicato sul sito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
web dell’Albo nella posizione relativa al consorzio e contiene, per ogni impresa consorziata, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la ragione sociale ed il numero di iscrizione all’Albo delle consorziate; per ulteriori elementi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(categoria e classe di iscrizione, nominativo RT, tipologie di rifiuti autorizzate etc) occorre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riferirsi alla posizione della singola impresa consorziata; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Nel caso di domanda di variazione relativa alla compagine associativa, la sezione regionale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verificate le iscrizioni delle consorziate e che nulla cambia rispetto alle categorie e alle classi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di iscrizione all’Albo del consorzio, prende atto delle variazioni intercorse, provvede per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’aggiornamento dell’elenco delle consorziate sul sito dell’Albo e ne da comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’interessato concludendo il relativo procedimento amministrativo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione l’esito di tale excursus normativo è che l’iscrizione all’Albo dei consorzi di imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e di cooperative  ascrivibili ad una delle due fattispecie descritte è possibile se rispondono alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni stabilite dalle disposizioni adottate dal comitato nazionale dell’Albo e se sono in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possesso dei requisiti previsti dal DM 120/2014.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Dr. Gianpietro Luciano
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/i-consorzi-di-imprese-nel-contesto-dellalbo-nazionale-gestori-ambientali-fattispecie-e-procedure-discrizione</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata posta in essere dai propri dipe...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/in-materia-ambientale-il-titolare-responsabile-dellimpresa-risponde-per-illecita-gestione-di-rifiuti-abbandono-incontrollato-anche-se-la-condotta-ille</link>
      <description>In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita 
gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata 
posta in essere dai propri dipendenti. 
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione. 
Con la  sentenza n.28492 del 20 giugno 2018 la Corte di Cassazione conferma il proprio 
consolidato orientamento in materia ambientale secondo il quale i titolari e responsabili di enti ed 
imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma 
anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’ope</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posta in essere dai propri dipendenti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la  sentenza n.28492 del 20 giugno 2018 la Corte di Cassazione conferma il proprio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consolidato orientamento in materia ambientale secondo il quale i titolari e responsabili di enti ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la condotta di abbandono. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene ribadito che il reato di abbandono di rifiuti, sebbene reato proprio dell’imprenditore o del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile dell’ente, non è un reato necessariamente a condotta attiva cioè configurabile solo nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
casi in cui egli stesso abbia posto in essere comportamenti materiali o psicologici compartecipi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli illeciti da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti, ma il reato può configurarsi anche a seguito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di una condotta omissiva posta in essere in violazione di doveri di diligenza che si richiedono ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti preposti alla direzione dell’azienda proprio al fine di evitare illeciti.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al riguardo la Corte richiama esplicitamente altre sue  precedenti  pronunce, sempre   della III 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione Penale, nelle quali esamina la responsabilità della condotta illecita in materia di gestione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti  posta in essere dal dipendente dell’impresa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tali pronunce  viene sancito che la responsabilità per le diverse fasi di gestione di rifiuti non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzate, sia esso trasporto o smaltimento, ricade sul responsabile dell’impresa sotto il profilo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’omessa vigilanza sull’operato dei propri dipendenti; in sintesi, nelle diverse condotte illecite 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esaminate con le pronunce suindicate, viene messo in evidenza il principio che il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titolare/responsabile dell’impresa, proprio in quanto tale,  è il destinatario degli obblighi che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
discendono dallo svolgimento di attività in materia di gestione di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va precisato, però, che non si tratta di una responsabilità oggettiva per condotte poste in essere da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altro soggetto, ma di una responsabilità per violazione dei doveri di diligenza (responsabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
colposa) non avendo correttamente vigilato sull’operato  dei dipendenti adottando le necessarie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
misure che potevano evitare la commissione di illeciti; responsabilità questa che ricade sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posizioni apicali ovvero sui soggetti preposti alla direzione dell’impresa (culpa in vigilando). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto si consolida l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la condotta  incriminatrice  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sancita nell’articolo 256 del D.lgs 152/06 non si riferisce solo alle condotte ascrivibili direttamente
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      al titolare dell’impresa perché da lui poste in essere concretamente ma anche, al contrario, alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condotte poste in essere nell’ambito dell’attività di impresa se pur da soggetti diversi dallo stesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titolare; responsabilità colpevole che può essere evitata utilizzando la normale  diligenza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’elemento strutturale affinché  si configuri il reato di cui all’articolo 256 sopracitato non è ne la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presenza fisica del responsabile dell’ impresa  al momento che la condotta altrui viene posta in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere  né che sia egli stesso a porla in essere, essendo sufficiente l’ omessa vigilanza sull’operato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei propri collaboratori.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ma con la recente sentenza n.28492 del 20 giugno 2018 la Terza Sezione penale della Cassazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha, però, voluto preciare che, per poter ascrivere la condotta illecita al titolare dell’impresa per fatti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
posti in essere dai propri dipendenti (nel caso in esame la condotta di abbandono di rifiuti), e quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sanzionarlo, è sempre necessario condurre un accertamento puntuale e certo del contenuto attivo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
partecipativo o omissivo, del titolare/legale rappresentante. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti il giudice di merito aveva condannato il ricorrente, quale legale rappresentante dell’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di trasporto, per responsabilità concorrente con l’autista del mezzo quale autore materiale della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condotta illecita, ritenendolo responsabile del reato di cui all’articolo 256, commi 1, lett. a) e 2, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 152/06, per aver effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentati da acque provenienti dalla lavorazione delle olive, che erano state abbandonate su una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
strada pubblica di transito.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La suprema Corte ha annullato la sentenza di merito ed assolto il titolare dell’impresa per non aver 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commesso il fatto in quanto la condotta era stata posta in essere in autonomia dal dipendente che, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contrario, aveva di propria iniziativa contravvenuto alle disposizioni impartitegli dal titolare di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportarle nei campi di sua proprietà per poi spanderle essendo munito di regolare autorizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per questa ultima attività.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questo perché non ci si trova di fronte ad una ipotesi di responsabilità oggettiva e pertanto occorre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accertare che la condotta incriminata non sia frutto di un autonoma iniziativa dei lavoratori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contravvenendo alle direttive del datore di lavoro oppure agendo all’insaputa del medesimo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ed infatti nel caso  portato all’attenzione del giudice di legittimità, la mancanza di risultanze 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
istruttorie che dimostrassero il concorso nel reato del titolare dell’impresa per il fatto commesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’autista  (sversamento di acque provenienti dalla molitura delle olive), ha portato ad annullare la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza di colpevolezza emessa dal giudice di merito il quale è stato censurato proprio per non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aver posto in essere alcun accertamento circa la condotta posta in essere dal legale rappresentante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa di trasporto di cui l’autista era dipendente, avendo ritenuto sussistente la responsabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concorrente del titolare dell’impresa di trasporti riferendosi al solo articolo 40 c.p. da cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
discenderebbe una responsabilità in automatico (responsabilità oggettiva).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In sintesi, sancisce il supremo giudice di legittimità, affinchè possa ritenersi sussistente la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità concorrente del titolare dell’impresa, occorre accertare che la condotta illecita non sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stata frutto di una iniziativa autonoma del lavoratore (autista del mezzo) in violazione delle direttive 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o ad insaputa dello stesso datore di lavoro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso in esame l’impresa era regolarmente iscritta, e quindi autorizzata, all’Albo nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali per l’attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ed era, inoltre, munita di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazione allo spandimento (fertirrigazione) dei reflui oleari (acque di vegetazione) su un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio fondo agricolo                           
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/in-materia-ambientale-il-titolare-responsabile-dellimpresa-risponde-per-illecita-gestione-di-rifiuti-abbandono-incontrollato-anche-se-la-condotta-ille</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque reflue industriali e non in quello di acque domestiche.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/le-acque-provenienti-da-attivita-produttive-rientrano-nel-novero-delle-acque-reflue-industriali-e-non-in-quello-di-acque-domestiche</link>
      <description>Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque 
reflue industriali e non in quello di acque domestiche. 
ll loro sversamento integra il reato di scarico abusivo. 
Breve exscursus giurisprudenziale (Cassazione Penale, Sez. III n.51889 del 6 
dicembre 2016; Cassazione Penale Sez. III n.5751 del 8 febbraio 2017; 
Cassazione Penale Sez. III del 30 ottobre 2018).    
 
Con queste pronunce il giudice di legittimità, parte dalla definizione di acque reflue industriali di 
cui all’art.74, comma 1, lett.h) del D,lgs n.152/06, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n.4,</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
reflue industriali e non in quello di acque domestiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ll loro sversamento integra il reato di scarico abusivo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Breve exscursus giurisprudenziale (Cassazione Penale, Sez. III n.51889 del 6 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2016; Cassazione Penale Sez. III n.5751 del 8 febbraio 2017; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Cassazione Penale Sez. III del 30 ottobre 2018).    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con queste pronunce il giudice di legittimità, parte dalla definizione di acque reflue industriali di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’art.74, comma 1, lett.h) del D,lgs n.152/06, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n.4, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
secondo il quale le acque reflue industriali sono quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, ne traccia la  differenza, qualitativamente, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Basandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale in tale nozione rientrano tutti i reflui che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non derivano dal metabolismo umano e dalle attività domestiche e sicuramente vi rientrano quelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proveniente da attività artigianali e da prestazioni di servizi proprio perché queste hanno una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
composizione qualitativa diversa dalle acque domestiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la prima pronuncia in commento la suprema Corte conclude che le acque provenienti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un’attività di autolavaggio non sono da ricollegare alla realtà domestica del metabolismo umano in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi proprio in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerazione degli inquinanti contenuti in tali reflui quali residui di oli minerali e sostanze 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chimiche contenute nelle vernici e nei detersivi usati per la pulizia dei veicoli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Agli stessi risultati giungeva la medesima Sezione Penale III con la seconda pronuncia avente ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggetto la corretta qualificazione e conseguente gestione delle acque reflue proveniente da una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di officina meccanica; in particolare il giudice di merito aveva accertato che i reflui erano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolti in una vasca di lavaggio ubicata nell’area di lavoro e che esse contenevano varie sostanze 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inquinanti quali oli sintetici e combustibili derivanti da petrolio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta evidente che tale composizione dei reflui rende impossibile assimilarli alle acque 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provenienti dai servizi igienici, cucine e mense, ubicati nel medesimo insediamento produttivo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la più recente pronuncia in commento la n.49693 del 30 ottobre 2018 il supremo giudice di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legittimità ha sancito, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che le acque 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
meteoriche di dilavamento sono quelle costituite esclusivamente dalle acque piovane che cadendo al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suolo non devono subire contaminazione con altre sostanze presenti sul piazzale, le quali,
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      inquinandole, ne determinano il passaggio tra i reflui industriali di cui all’articolo 74, lett. h) del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso in specie il giudice di merito aveva accertato che le acque meteoriche di dilavamento di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
piazzale erano state contaminate dalla presenza sul medesimo piazzale di uno stoccaggio abusivo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti speciali pericolosi e non, i quali essendo privi di idonea copertura, avevano determinato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riversamento sul suolo dei componenti inquinanti dell’attività produttiva.         
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione il giudice di legittimità con queste  pronunce consolida l’orientamento dottrinale e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giurisprudenziale secondo il quale le acque reflue proveniente dallo svolgimento di attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttive tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano quelle derivanti da attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di autolavaggio e di officina meccanica nonché quelle che provengono da attività produttive che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
insistono su piazzali all’aperto su cui si raccolgono acque meteoriche di dilavamento, sono da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
considerarsi reflui industriali e non acque domestiche ed in quanto tali il loro sversamento sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terreno integra la fattispecie incriminatrice di  scarico abusivo di cui all’art.137,comma 1, D.lgs. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.152/06, in applicazione del quale viene sanzionato colui  che effettui scarichi di acque reflue 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
industriali senza autorizzazione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/le-acque-provenienti-da-attivita-produttive-rientrano-nel-novero-delle-acque-reflue-industriali-e-non-in-quello-di-acque-domestiche</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti?</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/attivita-di-raggruppamento-e-abbracciamento-di-materiali-vegetali-costituisce-buona-pratica-agricola-o-attivita-di-gestione-di-rifiuti</link>
      <description>Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce 
buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti? 
Facciamo il punto in base alle recenti pronunce della giurisprudenza penale.       
 
Prendendo spunto dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione esaminiamo la normativa 
vigente in merito alla fattispecie in oggetto. 
Occorre partire dalla considerazione che l’incenerimento a terra, indicato con la lettera D10, rientra 
nell’ambito delle operazioni di smaltimento declinate nell’allegato B alla parte quarta del Dlgs 
152/06 e che le disposizioni ge</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Attività di raggruppamento e abbracciamento di materiali vegetali costituisce 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
buona pratica agricola o attività di gestione di rifiuti? 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Facciamo il punto in base alle recenti pronunce della giurisprudenza penale.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prendendo spunto dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione esaminiamo la normativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vigente in merito alla fattispecie in oggetto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Occorre partire dalla considerazione che l’incenerimento a terra, indicato con la lettera D10, rientra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’ambito delle operazioni di smaltimento declinate nell’allegato B alla parte quarta del Dlgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06 e che le disposizioni generali sono contenute nell’articolo 182,  del D.lgs n.152/06, il quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al comma 6-bis introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n.116, di conversione del decreto legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.91/2014, stabilisce che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
185, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo, effettuate nel luogo di produzione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
costituiscono normali pratiche  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti ed ammendanti, e non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di gestione dei rifiuti.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
salute umana, con particolare riferimento, al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattasi di una disciplina derogatoria rispetto alla normativa sulla gestione dei rifiuti che ha ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggetto paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana; quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un attività che, in base alle regole generali, rientrerebbe tra le operazioni di smaltimento, ma che se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene svolta a determinate condizioni viene sottratta alla disciplina generale per espressa deroga 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenuta nell’articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/06.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattasi dei materiali vegetali enucleati nell’articolo 185, comma 1, lett.f) del D.lgs.n.152/06  che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma non rientrano nella nozione di rifiuto e pertanto il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
loro raggruppamento ed abbruciamento, se eseguito nel rispetto delle condizioni imposte dal
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      comma 6 bis dell’art.182  più volte citato, non costituisce attività di gestione di rifiuto e pertanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non può integrare fattispecie illecite. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A questo punto va considerato che la nozione di materiale vegetale naturale non pericoloso  è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ampliato, includendovi anche paglia,  sfalci e potature derivate da aree verdi come parchi, giardini, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aree cimiteriali, nonché sfalci e potature da attività di impresa agricola e agroindustriale, dalla legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
28 luglio 2016, n.154 cosiddetto Collegato Agricolo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Affinchè però scatti il regime derogatorio sopra descritto si rende necessario che sussistano una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
serie di condizioni ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) deve trattarsi di attività di raggruppamento e abbruciamento (tipologia di attività); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) deve trattarsi di piccole quantità ovvero piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a tre metri stero per ettaro  (quantità consentita); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) deve trattarsi di materiale vegetale di cui all’art.185, comma 1, lett f) (tipologia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiale); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) che detti materiali siano destinati alle normali pratiche agricolo e zootecniche o utilizzati in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agricoltura, nella silvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa, anche la di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) l’attività descritta deve svolgersi nel luogo di produzione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al momento in cui tutte tali condizioni concorrono contestualmente, tale materiale non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
venendo considerato rifiuto, può essere reimpiegato come materiale concimante o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ammendante, senza che ciò danneggi l’ambiente né metta in pericolo la salute umana. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tutto ciò è stato ribadito da una importante pronuncia della suprema Corte di Cassazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che con sentenza n.5504 del 10/02/2016, stabiliva che non rientrava tra le normali pratiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agricole e, quindi, al contrario rientrava tra le attività di gestione di rifiuti, l’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’art.185, comma 1, lett.f), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che veniva eseguita fuori dal luogo di produzione, oppure, eseguita nel luogo di produzione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ma per finalità diverse dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oppure se tale attività non si limitava a cumuli non piccoli oppure non rispettava il limite 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giornaliero dei tre metri steri per ettaro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alle medesime conclusioni, consolidando quindi il precedente orientamento, giunge più di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recente la Cassazione, sempre III Sezione Penale, con la sentenza n.38658 del 2 agosto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2017, con la quale conferma la sentenza di condanna inflitta dal giudice di merito, per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
illecita gestione di rifiuti prevista dall’articolo 256 del Dlgs 152/06, all’amministratore di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vivaio che smaltiva  tramite combustione e senza titolo abilitativo, materiale vegetale
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      derivante da sfalci, potature e pulitura di un terreno abbandonato, al fine di realizzare un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vivaio rustico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ evidente che nel caso in specie mancano del tutto le condizioni sopra descritte per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicare il regime in deroga in quanto trattasi di materiale non escluso dal D.lgs 152/06 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che la stessa attività posta in essere non poteva costituire una normale pratica agricola ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi del medesimo codice (scopo era la costruzione di un vivaio); quindi, secondo il giudice 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di legittimità, l’attività di abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, lett. f), al di fuori delle modalità e condizioni stabilite dall’articolo 182, comma 6-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bis, rientra tra le attività di gestione dei rifiuti, e più precisamente tra le operazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento e, pertanto, essendo priva di autorizzazione integra gli estremi dell’illecito ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’art. 256 del citato codice ambientale; in altre parole, al di fuori di tali modalità e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni per illecita gestione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ancora più di recente la III Sezione Penale della Suprema Corte con le sentenze n.48397 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
26 settembre 2018 e n.3598 del 24 gennaio 2019 ha confermato che la combustione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
residui vegetali costituisce pratica agricola lecita e non gestione di rifiuti se rispetta tutte le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni dell’articolo 182, comma 6-bis, del D.lgs .152/06, in caso contrario, se non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzata, si configura come un reato; quindi quest’attività che, in base alle regole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generali, rientrerebbe tra le attività di smaltimento, a determinate condizioni viene sottratta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla disciplina comune per espressa deroga contenuta nell’articolo 182, comma 6-bis, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sopracitato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, tanto la dottrina quanto la consolidata giurisprudenza sopra esaminata, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilevano che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vegetali che fin dall’origine non sono rifiuti (art.185, comma 1, lett.f) ) e pertanto sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusi dalla disciplina di settore, effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’art.182, comma 6-bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti non  costituendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operazioni di smaltimento, e non integrano alcun illecito. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Chiaramente al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e pertanto  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche questi materiali devono considerarsi rifiuti ed  essere sottoposti alla disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinaria e alle relative sanzioni previste per la gestione in assenza di titolo abilitativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero andranno applicate le sanzioni di cui all’art.256, comma 1, lett.a) integrando il reato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Va  altresì ricordato che, come in tutti i casi in cui trova applicazione una norma eccezionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, ,grava su chi ne richiede 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’applicazione, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni derogatorie. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/attivita-di-raggruppamento-e-abbracciamento-di-materiali-vegetali-costituisce-buona-pratica-agricola-o-attivita-di-gestione-di-rifiuti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/articolo-256-comma-1-del-d-lgs-n-152-06-la-gestione-illecita-di-rifiuti-compreso-il-trasporto-senza-autorizzazione-e-un-reato-istantaneo-e-comune-e-no</link>
      <description>Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso 
il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio. 
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si configura la violazione dell’art.256, 
comma 1, del D.lgs 152/06, prescindendo dalla qualifica che riveste il soggetto agente in quanto 
non si tratta di un reato “proprio” ma, al contrario, di un reato “comune”che può essere commesso 
da chiunque cioè anche da chi pone in essere la condotta incriminata non nello svolgimento di 
un’attività primaria ma a seguito d</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si configura la violazione dell’art.256, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, del D.lgs 152/06, prescindendo dalla qualifica che riveste il soggetto agente in quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non si tratta di un reato “proprio” ma, al contrario, di un reato “comune”che può essere commesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da chiunque cioè anche da chi pone in essere la condotta incriminata non nello svolgimento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un’attività primaria ma a seguito di altra attività anche se posta in essere in maniera occasionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In altre parole tale fattispecie illecita può essere realizzata anche da chi non è organizzato in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un’attività di impresa professionale quale attività primaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale posizione sancita dalla Corte di Cassazione con diverse sentenze viene confermata di recente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la pronuncia n.2575 del 21 gennaio 2019   con la quale viene respinta le tesi sostenuta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’imputato in base alla quale non si configurerebbe il reato di cui all’art.256, comma 1, del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06, in quanto nel caso in specie non veniva svolta una attività imprenditoriale e quindi cadeva il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presupposto della fattispecie criminosa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Corte di Cassazione, al contrario, ha più volte confermato che il carattere dell’imprenditorialità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non è necessario all’integrazione del reato suindicato e che ciò è vero, in generale, per qualsiasi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività illecita di gestione di rifiuti e quindi anche nel caso di raccolta e trasporto di rifiuti senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione all’Albo; in particolare proprio il termine “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.256, comma 1, fa riferimento a tutte le categorie e quindi anche al detentore e non è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessario che vi siano i requisiti di imprenditorialità e professionalità, avendo invece rilievo alcuni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elementi dai quali poter desumere un minimo di organizzazione quali un veicolo adeguato e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionale al trasporto, la quantità di rifiuti ed il tipo stesso di rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa ultima pronuncia la suprema Corte, in linea con le precedenti  sempre della III Sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Penale, si concentra anche sulla configurabilità del reato per un solo trasporto occasionale non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzato di rifiuti  (trattasi di rifiuti costituiti da batterie al piombo esauste, raee, lamiere varie e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parti di veicoli), sostenendo che il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett. a)  del D.lgs 152/06 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
s.m.i. si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica. ovvero che il trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di rifiuti senza autorizzazione è da considerarsi istantaneo e per la cui realizzazione è, pertanto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sufficiente un unico trasporto abusivo; in altre parole affinchè si incorra nel reato ex articolo 256, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, lett. a)  Dlgs 152/2006 basta porre in essere una sola condotta di trasporto priva di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazione.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L’autore dell’illecito, al contrario, sosteneva di non essere imprenditore e di aver svolto il trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in maniera occasionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di contrario avviso è stato il supremo giudice di legittimità che, oltre a riaffermare che affinchè si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
configuri la gestione illecita di rifiuti è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ipotesi alternative previste dalla norma, ha anche confermato che non rileva la qualifica soggettiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che può essere svolta anche di fatto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare la condotta  abusiva deve essere desunta anche da indici  sintomatici quali la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
eterogeneità dei rifiuti trasportati, la loro quantità,le caratteristiche dei rifiuti, tutti elementi che sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stati riscontrati nel caso in giudizio in quanto i rifiuti erano stati prodotti da terzi ed il detentore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attuale (trasportatore abusivo) voleva trarne profitto mediante il commercio degli stessi ad un centro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di raccolta.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto nel caso in specie l’imputato veniva condannato per la fattispecie sanzionatoria ex 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
art.256,comma 1, lett. a) del D.lgs 152/06 configurandosi nella sua condotta un trasporto di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con mezzi non autorizzato.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/articolo-256-comma-1-del-d-lgs-n-152-06-la-gestione-illecita-di-rifiuti-compreso-il-trasporto-senza-autorizzazione-e-un-reato-istantaneo-e-comune-e-no</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi Le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/la-violazione-delle-prescrizioni-dei-provvedimenti-autorizzativi-le-procedure-di-iscrizione-allalbo-nazionale-gestori-ambientali-prevedono-in-caso-di</link>
      <description>La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi  
 
Le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni 
delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il 
funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti 
autorizzatori, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne  l’osservanza ed in caso di 
violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari. 
Tematica questa che spesso sfugge alle imprese iscritte all’Albo e cioè il rischi</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzatori, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne  l’osservanza ed in caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tematica questa che spesso sfugge alle imprese iscritte all’Albo e cioè il rischio di incorrere in un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedimento disciplinare a seguito della inosservanza o violazione delle diverse prescrizioni che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono contenute nei provvedimenti autorizzatori.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti l’articolo 19 comma 1 lettera a) del D.M. 120/2014 stabilisce che l’efficacia dell’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali quando si verifichi e sia addebitabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’impresa o ente “l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione”; inoltre qualora “siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 19, comma 1, lettera a)” scatta la sanzione disciplinare più grave ovvero la cancellazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’Albo così come stabilisce l’articolo 20 comma 1,lettera  d)   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere  sull’efficacia del provvedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vediamo quali sono le prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
distinguendo, però, quelle attinenti all’attività di trasporto dei rifiuti  da quelle contenute invece nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimenti autorizzatori dell’attività di intermediazione dei rifiuti e quelle relative alle attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bonifiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prescrizioni relative alle attività di trasporto dei rifiuti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento d’iscrizione o da copia del provvedimento corredato dalla dichiarazione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conformità all’originale resa del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2000, n.445; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) l’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile 2006, n.152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      3) l’idoneità tecnica dei mezzi attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’art.15 comma 3, lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto  dei rifiuti, deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
moleste e deve essere garantita la protezione  dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi  di trasporto e, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunque, a bonifiche periodiche; deve essere garantito il corretto funzionamento dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) è fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle autorizzazioni o iscrizioni  previste ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n.152; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specifiche disposizioni  che disciplinano la gestione di questa particolare categoria di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti sanitari a rischio infettivo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) I recipienti, fissi o mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzazioni; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
7) è in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il trasporto di prodotti alimentari; inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riempimento e svuotamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c)  mezzi di presa per rendere sicuri e agevoli le operazioni di movimentazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152, è vietato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      9) l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
merci pericolose; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10) l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un etichetta adesiva di lato cm.40 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.20, larga cm.15 con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
larghezza del segno di cm.3; la targa posta sulla parte posteriore dei veicoli, a destra ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in modo da essere ben visibile; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aventi le misure di cm.15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.10, larga 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cm.8, con larghezza del segno di cm.1,5; le etichette devono resistere adeguatamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
collocazione deve permettere sempre una chiara ed immediata lettura.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
11) i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
protezione individuale per il personale addetto al traporto; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
12) in caso di spandimento accidentale dei rifiuti  i materiali utilizzati per la loro raccolta, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e insieme agli stessi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per quanto riguarda le autorizzazioni relative all’attività di intermediazioni dei rifiuti (cat.8) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oltre alla prescrizione di cui al punto 1 vigono le seguenti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) l’attività di commercio e l’attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispetto delle disposizioni del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e delle relative norme 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamentari e tecniche di attuazione del D.M. 18 febbraio 2001 n.52 e, nei casi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) i soggetti che esercitano l’attività di commercio e/o di intermediazione di rifiuti senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idonea iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art.212, del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      intervengono nelle spedizioni transfrontaliere  di rifiuti oggetto di intermediazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi  stabiliti dallo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesso regolamento comunitario. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine le prescrizioni relativamente alle attività di bonifiche dei beni e siti contaminati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(cat.9 e 10), oltre a quella comune di cui al punto1) per le attività di trasporto, sono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) fermo restando quanto disposto dall’articolo 18 del D.M.120/2014, ogni variazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe di iscrizione deve essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verificarsi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) resta fermo l’obbligo dell’impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a quelle in materia di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dai pericoli derivanti dall’amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono espressamente richiamate.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/la-violazione-delle-prescrizioni-dei-provvedimenti-autorizzativi-le-procedure-di-iscrizione-allalbo-nazionale-gestori-ambientali-prevedono-in-caso-di</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/abrogazione-del-sistri-ed-istituzione-del-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti008e1596</link>
      <description>Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la 
tracciabilità dei rifiuti.  
 
Con la legge 11 febbraio 2019, n.12 è stato convertito il D.L.14 dicembre 2018, n.135 “Disposizioni 
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione 
(decreto Semplificazione )”, con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2019, è stato soppresso il Sistri 
ovvero il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dall’articolo 188-ter del d.lgs 
152/06.  
Contestualmente viene abrogato l’articolo 16 del D.lgs 205/2010 norma</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Abrogazione del Sistri ed istituzione del Registro elettronico nazionale per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tracciabilità dei rifiuti.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la legge 11 febbraio 2019, n.12 è stato convertito il D.L.14 dicembre 2018, n.135 “Disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(decreto Semplificazione )”, con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2019, è stato soppresso il Sistri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dall’articolo 188-ter del d.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Contestualmente viene abrogato l’articolo 16 del D.lgs 205/2010 norma con il quale erano state 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apportate modifiche alle versioni originali degli articoli 188,189,190, 193 e 258 del sopracitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto legislativo , che avrebbero trovato applicazione  alla data della piena operatività del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sistri;ora invece, abrogato l’articolo 16 sopra citato, tali norme continueranno ad applicarsi nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versione previgente al D.lgs. 205/2010. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal 13 febbraio 2019 decorre anche l’istituzione del Registro elettronico nazionale per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tracciabilità dei rifiuti (successore del Sistri) di cui all’articolo 6, comma 3, del D.L.135/2018 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestito direttamente dal Matt e a cui saranno obbligati ad iscriversi: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)  i produttori di rifiuti pericolosi;   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) gli enti e le imprese che operano in qualità di intermediari e commercianti di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da una sommaria lettura di tale normativa appare evidente che saranno chiamati ad iscriversi a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questo nuovo registro una platea più ampia di soggetti rispetto al soppresso Sistri non prevedendo, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differenza di quest’ultimo, esenzioni da tale obbligo per determinate categorie di enti o imprese. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sarà poi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a definire le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità di organizzazione e funzionamento di tale registro nonché le modalità di iscrizione dei
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      soggetti obbligati e di coloro che intendono volontariamente aderirvi, e gli adempimenti cui i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimi sono tenuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’iscrizione al Registro elettronico comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diritto annuale, al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, i cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
importi e le modalità di versamento saranno anche essi definiti dal decreto ministeriale di cui sopra.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene anche previsto il sistema sanzionatorio che verrà applicato in caso di violazione dell’obbligo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di iscrizione, di mancato versamento del contributo e di violazione degli obblighi che verranno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabiliti dal futuro decreto ministeriale, con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
importi anche essi da definire con decreto.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il comma 3-ter dell’articolo 6 del D.L.135/2018 regolamenta il periodo transitorio stabilendo che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fino alle piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità di rifiuti, quest’ultima  è garantita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adempiendo a quanto prescritto negli art.188, 189 (Mud), 190 (Registro di carico e scarico), 193 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(formulario) del D.lgs.n.152/06 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3 dicembre 2010,n.205. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente troverà applicazione il sistema sanzionatorio di cui all’articolo 258 (violazione degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e formulari) nella versione previgente al decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
correttivo sopra citato.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/abrogazione-del-sistri-ed-istituzione-del-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti008e1596</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti?</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/liquami-zootecnici-e-letame-rifiuti-o-no-rifiutib4b771c5</link>
      <description>Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti? 
 
Recenti pronunce della Corte di Cassazione penale riportano all’attenzione la questione generale 
dell’ambito di esclusione dall’ applicazione della disciplina dei rifiuti ex art.185, comma 1, lett.f) 
del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 ed in particolare delle materie fecali e dei liquami zootecnici. 
Risulta ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte nel ribadire che l’art.185 suindicato 
esclude dal novero dei rifiuti” le materie fecali, se non rientrano nei sottoprodotti di origine animale 
di cui al Regolamento CE n.1069/2009, olt</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti? 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Recenti pronunce della Corte di Cassazione penale riportano all’attenzione la questione generale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’ambito di esclusione dall’ applicazione della disciplina dei rifiuti ex art.185, comma 1, lett.f) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 ed in particolare delle materie fecali e dei liquami zootecnici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte nel ribadire che l’art.185 suindicato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclude dal novero dei rifiuti” le materie fecali, se non rientrano nei sottoprodotti di origine animale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui al Regolamento CE n.1069/2009, oltre a paglia……nonché altro materiale agricolo o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,……”; quindi risulta evidente che le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materie fecali, per non soggiacere alla rigida disciplina dei rifiuti, devono provenire esclusivamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da attività agricola e della loro successiva utilizzazione nella medesima. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La stessa giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha più volte delineato quanto già si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evidenzia dal tenore letterale della norma summenzionata ribadendo che le materie fecali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provengano e vengano successivamente utilizzate nel solo ambito agricolo; a titolo esemplificativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e non esaustivo basti ricordare la sentenza n.16.200 del 14 aprile 2014 della Sezione Penale della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Suprema Corte con la quale veniva esaminata il caso di materie fecali che provenivano non da una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività agricola ma bensì da una attività industriale di allevamento intensivo di carne e latte e tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiale veniva utilizzato come ammendante sui terreni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il giudice di legittimità sottolineava come nel caso in specie non ricorreva il caso di esclusione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’art.185, comma 1, lett.f)  in quanto l’esclusione riguarda solo il letame agricolo e non quello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proveniente da attività industriale o quello dei circhi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più di recente il supremo consesso con la sentenza Cassazione Penale, sez.III, del 29 agosto 2016 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
confermava la condanna per il reato di cui all’art.256, comma 1, lett. a)  d.lgs n.152/06 del titolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di un’impresa individuale, esercente attività di trasporto di animali vivi per conto di terzi con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contestuale gestione di una stalla dove venivano collocati temporaneamente gli animali prima di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportarli agli allevamenti o alla macellazione, il quale smaltiva illecitamente le deiezioni animali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
solide proveniente dalla pulizie delle stalle e dei mezzi di trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Corte richiamandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia osservava come nel caso in esame 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il letame non proveniva da attività agricola ma da una attività di trasporto bestiame e che non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veniva riutilizzata come concime in una ipotetica attività agricola la cui utilizzazione, tra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’altro,precisa la Corte, deve essere svolta nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 25 febbraio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2016 e della normativa regionale.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Ad analoga conclusione giungeva la Sezione feriale della Cassazione Penale che con sentenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.34874 del 12 agosto 2016, condannava per gestione illecita di rifiuti non pericolosi allo stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
liquido non pericoloso, l’imputato che riversava urina di cavalli, custoditi in una stalla, direttamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lungo la sponda di un campo sportivo unitamente alle acque residue del lavaggio senza raccogliere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tali rifiuti in apposite vasche di raccolta delle acque reflue, e depositando la parte solida costituita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da letame direttamente sui terreni circostanti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa pronuncia la Cassazione si soffermava, poi, sulla pratica della “fertirrigazione” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiamata a propria difesa dall’imputato contestando la sentenza di merito in quanto, il letame, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suo dire, veniva utilizzato per la concimazione del terreno e quindi trattasi di attività lecita di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti da allevamenti e non di gestione abusiva di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
così come sostenuto dall’accusa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il giudice di legittimità ha sottolineato che per aversi attività lecita di fertirrigazione, al fine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottrarre le deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti, è necessario sia l’esistenza di terreni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dedicati alla coltura sia l’adeguatezza di quantità e qualità delle deiezioni con modalità e tempi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
spandimento di tali effluenti rispetto alle necessità delle colture che insistono sulle aree oggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dello spandimento; inoltre va sempre escluso che trovasi di fronte ad una attività di fertirrigazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quando i liquami vengono fatti “ruscellare” lungo i campi cioè con un sistema a caduta libera che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottintende una chiara volontà di disfarsi di rifiuti allo stato liquido e non di finalità ammendante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle colture. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi i presupposti che sono necessari affinchè si abbia utilizzazione agronomica sono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) applicazione al terreno mediante apporto materiale al medesimo attraverso lo spandimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di tali sostanze ovvero attraverso iniezione o interramento con attività controllate e non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attraverso modalità “incontrollate” quali il ruscellamento ; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) gli effluenti possono essere di diversa provenienza quali allevamento, acque di vegetazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che residuano dalla molitura delle olive, o acque reflue che provengono da aziende agricole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o piccole aziende aro-alimentari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione qualsiasi refluo cioè sia esso di acqua di vegetazione dalla lavorazione delle olive, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sia esso di refluo zootecnico, qualora manchino i presupposti suindicati non può essere utilizzato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per una lecita attività di fertirrigazione (utilizzazione agronomica) ma va ascritto tra i rifiuti allo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato liquido e in quanto tali gestito secondo le regole contenute nella parte IV del D.lgs. n.152/2006                
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/liquami-zootecnici-e-letame-rifiuti-o-no-rifiutib4b771c5</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/raee-il-passaggio-dal-sistema-chiuso-allopen-scope-lalbo-gestori-ambientali-adegua-liscrizione-alla-categoria-3-bis</link>
      <description>RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali 
adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.  
 
L’articolo 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, di attuazione della 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dispone che 
l’ambito di applicazione della citata normativa riguardi, dal 15 agosto 2018, tutte le Aee, come 
classificate nelle categorie dell’Allegato III ed elencate , a titolo esemplificativo nell’allegato IV del 
D.lgs.n.49/2014. 
In sintesi dal 15 agosto 2018 si passa dalle dieci c</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      RAEE il passaggio dal sistema chiuso all’open scope: l’Albo gestori ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
adegua l’iscrizione alla categoria 3-Bis.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, di attuazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dispone che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’ambito di applicazione della citata normativa riguardi, dal 15 agosto 2018, tutte le Aee, come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classificate nelle categorie dell’Allegato III ed elencate , a titolo esemplificativo nell’allegato IV del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.n.49/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi dal 15 agosto 2018 si passa dalle dieci categorie chiuse, cioè non ampliabili con ulteriori e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diverse tipologie di apparecchiature, al campo di applicazione aperto (open scope) il quale prevede 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sei categorie di apparecchiature nelle quali le diverse tipologie di Aee sono elencate in modo non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esaustivo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ciò ha portato il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee, che ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 35, comma 1,lettera g) del D.lgs. 14 marzo 2014, n.49, funge da punto di riferimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, ad approvare e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicare in data 19 luglio 2019 una tabella di transcodifica/conversione per consentire la corretta  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assegnazione delle Aee, in precedenza individuate nell’Allegato II, nelle nuove tipologie contenute 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’Allegato IV. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di quanto sopra il Comitato azionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha recepito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questa nuova classificazione adottando la Deliberazione n.2 del 6 febbraio 2019 recante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Modificazione alla deliberazione n.3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 16 del D.M. 3 giugno 2014, n.120”, con la quale ha sostituito la tabella contenente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’elenco di Aee che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014 riportata nella Sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4, allegato C della delibera n.3/2017 (basata sull’Allegato II del citato decreto e vigente fino al 14 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agosto 2018) con quella riportata nell’allegato A  aggiornata basata sull’Allegato IV vigente a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
partire dal 15 agosto 2018.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi con questa delibera l’Albo ha provveduto ad adeguare e modificare la propria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deliberazione n.3/2017 che contiene la modulistica per la comunicazione d’iscrizione e rinnovo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione all’Albo in via semplificata nella categoria 3-bis. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera stessa, per garantire la prosecuzione dell’attività alle imprese già iscritte all’Albo nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 3-bis fino alla scadenza dell’iscrizione e a quelle che hanno presentato comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della medesima delibera, ha previsto che
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      queste operino, fino al rinnovo dell’iscrizione, sulla base della tabella di “transcodifica” per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corretta assegnazione delle Aee riportata nell’allegato B (contenente le nuove tipologie di Aee 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riportate nell’Allegato IV al D.lgs.n49/2014). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente in sede di rinnovo l’iscrizione sarà aggiornata ai sensi della nuova delibera.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo, brevemente, che la categoria 3-bis è una delle tre procedure semplificate previste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’articolo 16 del D.M. 120/2014 alla quale si iscrivono, in una apposita sezione dell’Albo, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese che operano nel settore della gestione dei Raee e più precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) i distributori di Aee domestici e professionali che svolgono attività di raggruppamento e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di Raee domestici e professionali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)  gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee che svolgono attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raggruppamento e trasporto di raee domestici e professionali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c)  i trasportatori di Raee che svolgono attività di trasporto di tali rifiuti esclusivamente in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nome e per conto di distributori di Aee domestici e professionali.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/raee-il-passaggio-dal-sistema-chiuso-allopen-scope-lalbo-gestori-ambientali-adegua-liscrizione-alla-categoria-3-bis</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti?</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/liquami-zootecnici-e-letame-rifiuti-o-no-rifiuti</link>
      <description>Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti? 
 
Recenti pronunce della Corte di Cassazione penale riportano all’attenzione la questione generale 
dell’ambito di esclusione dall’ applicazione della disciplina dei rifiuti ex art.185, comma 1, lett.f) 
del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 ed in particolare delle materie fecali e dei liquami zootecnici. 
Risulta ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte nel ribadire che l’art.185 suindicato 
esclude dal novero dei rifiuti” le materie fecali, se non rientrano nei sottoprodotti di origine animale 
di cui al Regolamento CE n.1069/2009, olt</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti? 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Recenti pronunce della Corte di Cassazione penale riportano all’attenzione la questione generale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’ambito di esclusione dall’ applicazione della disciplina dei rifiuti ex art.185, comma 1, lett.f) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 ed in particolare delle materie fecali e dei liquami zootecnici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte nel ribadire che l’art.185 suindicato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclude dal novero dei rifiuti” le materie fecali, se non rientrano nei sottoprodotti di origine animale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui al Regolamento CE n.1069/2009, oltre a paglia……nonché altro materiale agricolo o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,……”; quindi risulta evidente che le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materie fecali, per non soggiacere alla rigida disciplina dei rifiuti, devono provenire esclusivamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da attività agricola e della loro successiva utilizzazione nella medesima. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La stessa giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha più volte delineato quanto già si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evidenzia dal tenore letterale della norma summenzionata ribadendo che le materie fecali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provengano e vengano successivamente utilizzate nel solo ambito agricolo; a titolo esemplificativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e non esaustivo basti ricordare la sentenza n.16.200 del 14 aprile 2014 della Sezione Penale della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Suprema Corte con la quale veniva esaminata il caso di materie fecali che provenivano non da una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività agricola ma bensì da una attività industriale di allevamento intensivo di carne e latte e tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiale veniva utilizzato come ammendante sui terreni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il giudice di legittimità sottolineava come nel caso in specie non ricorreva il caso di esclusione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’art.185, comma 1, lett.f)  in quanto l’esclusione riguarda solo il letame agricolo e non quello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proveniente da attività industriale o quello dei circhi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più di recente il supremo consesso con la sentenza Cassazione Penale, sez.III, del 29 agosto 2016 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
confermava la condanna per il reato di cui all’art.256, comma 1, lett. a)  d.lgs n.152/06 del titolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di un’impresa individuale, esercente attività di trasporto di animali vivi per conto di terzi con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contestuale gestione di una stalla dove venivano collocati temporaneamente gli animali prima di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportarli agli allevamenti o alla macellazione, il quale smaltiva illecitamente le deiezioni animali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
solide proveniente dalla pulizie delle stalle e dei mezzi di trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Corte richiamandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia osservava come nel caso in esame 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il letame non proveniva da attività agricola ma da una attività di trasporto bestiame e che non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veniva riutilizzata come concime in una ipotetica attività agricola la cui utilizzazione, tra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’altro,precisa la Corte, deve essere svolta nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 25 febbraio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2016 e della normativa regionale.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Ad analoga conclusione giungeva la Sezione feriale della Cassazione Penale che con sentenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.34874 del 12 agosto 2016, condannava per gestione illecita di rifiuti non pericolosi allo stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
liquido non pericoloso, l’imputato che riversava urina di cavalli, custoditi in una stalla, direttamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lungo la sponda di un campo sportivo unitamente alle acque residue del lavaggio senza raccogliere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tali rifiuti in apposite vasche di raccolta delle acque reflue, e depositando la parte solida costituita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da letame direttamente sui terreni circostanti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa pronuncia la Cassazione si soffermava, poi, sulla pratica della “fertirrigazione” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiamata a propria difesa dall’imputato contestando la sentenza di merito in quanto, il letame, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suo dire, veniva utilizzato per la concimazione del terreno e quindi trattasi di attività lecita di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti da allevamenti e non di gestione abusiva di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
così come sostenuto dall’accusa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il giudice di legittimità ha sottolineato che per aversi attività lecita di fertirrigazione, al fine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottrarre le deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti, è necessario sia l’esistenza di terreni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dedicati alla coltura sia l’adeguatezza di quantità e qualità delle deiezioni con modalità e tempi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
spandimento di tali effluenti rispetto alle necessità delle colture che insistono sulle aree oggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dello spandimento; inoltre va sempre escluso che trovasi di fronte ad una attività di fertirrigazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quando i liquami vengono fatti “ruscellare” lungo i campi cioè con un sistema a caduta libera che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottintende una chiara volontà di disfarsi di rifiuti allo stato liquido e non di finalità ammendante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle colture. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi i presupposti che sono necessari affinchè si abbia utilizzazione agronomica sono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) applicazione al terreno mediante apporto materiale al medesimo attraverso lo spandimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di tali sostanze ovvero attraverso iniezione o interramento con attività controllate e non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attraverso modalità “incontrollate” quali il ruscellamento ; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) gli effluenti possono essere di diversa provenienza quali allevamento, acque di vegetazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che residuano dalla molitura delle olive, o acque reflue che provengono da aziende agricole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o piccole aziende aro-alimentari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione qualsiasi refluo cioè sia esso di acqua di vegetazione dalla lavorazione delle olive, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sia esso di refluo zootecnico, qualora manchino i presupposti suindicati non può essere utilizzato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per una lecita attività di fertirrigazione (utilizzazione agronomica) ma va ascritto tra i rifiuti allo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato liquido e in quanto tali gestito secondo le regole contenute nella parte IV del D.lgs. n.152/2006                
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/liquami-zootecnici-e-letame-rifiuti-o-no-rifiuti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/il-sistema-delle-responsabilita-nella-gestione-dei-rifiuti</link>
      <description>Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. 
Parte prima. 
Sentenza Corte di Cassazione n.5912/2020 “Responsabilità condivisa per 
mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del D.Lgs 152/06”   
 
Facendo seguito al mio precedente contributo dove ho affrontato i principi generali del sistema di 
responsabilità nella gestione dei rifiuti, con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ritorna 
sul principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in 
capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detento</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Parte prima. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sentenza Corte di Cassazione n.5912/2020 “Responsabilità condivisa per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del D.Lgs 152/06”   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Facendo seguito al mio precedente contributo dove ho affrontato i principi generali del sistema di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità nella gestione dei rifiuti, con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ritorna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sul principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, trasportatore, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o recuperatore), sui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione degli stessi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare per il supremo collegio dall’applicazione del principio della responsabilità condivisa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sancito nell’articolo 188 del D.lgs 152/06, consegue che tutti i soggetti che intervengono nell’ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi poste in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la verifica del possesso delle prescritte  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono conferiti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ed infatti con questa recente sentenza la Cassazione ha confermato la responsabilità ex articolo 256, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1,lettera b), già inflitta dal giudice di merito in prima istanza, del titolare di un impianto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recupero di rifiuti, che seppur legittimamente autorizzato per tale fase di gestione  dalla provincia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
competente, aveva però omesso di controllare che il trasportatore/conferitore di tali rifiuti fosse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritto, e pertanto autorizzato, all’Albo nazionale gestori ambientali,per l’attività di trasporto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimi rifiuti.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale sentenza conferma l’orientamento consolidato, sia della giurisprudenza di merito che quella di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legittimità, secondo il quale qualora il produttore-detentore di rifiuti non provveda all’auto-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consegnarli ad un raccoglitore autorizzato con l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzati alle attività di trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Di conseguenza il supremo collegio ha ulteriormente confermato che qualora tale verifica venga 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
omessa il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto che ha commesso il reato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispondono solidamente.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Infatti nel caso in esame sottoposto al giudice di legittimità il soggetto imputato ritirava rifiuti da un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportatore  in assenza di autorizzazione perché non iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pertanto violava l’obbligo di controllare la titolarità dell’autorizzazione, obbligo che viene sancito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal combinato disposto degli articoli 178 e 188 del D.lgs n.152/06 e gravante anche su chi, come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’imputato, doveva poi sottoporre tali rifiuti ad operazioni di recupero nel proprio impianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Invero, sostiene il giudice, questa estensione di responsabilità nei confronti di chi riceve rifiuti da un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportatore abusivo, si basa sull’interpretazione in senso ampio della nozione di detentore, oggi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
definita all’articolo 183, comma 1, lettera h), come “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giuridica che ne è in possesso”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso in specie il soggetto che riceve i rifiuti per avviarli ad attività di recupero debitamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzata si configura, senza ombra di dubbio, come detentore così come descritto nella seconda 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accezione sopra indicata ovvero la “persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti”    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Secondo la Corte di Cassazione l’impianto di responsabilità così delineato sia nell’ordinamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale che comunitario è espressione ed applicazione del principio di correzione alla fonte dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
danni causati all’ambiente e del principio chi inquina paga, che cristallizzano da un lato regole di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imputazione e dall’altro pongono canoni di intelligenza in capo agli operatori nel’esplicazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
loro attività, configurando la responsabilità patrimoniale e personale a carico dei trasgressori,  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definitiva, anche nel caso in specie sottoposto a giudizio, la sola ricezione  della quarta copia del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulario non è sufficiente ad esonerare dalla responsabilità il produttore-detentore (titolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impianto di recupero a cui erano stati conferiti i rifiuti dal trasportatore non autorizzato),  laddove 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sullo stesso gravava l’onere di compiere tutte le verifiche richieste dalla normativa vigente sia sotto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il profilo formale che sostanziale e pertanto ne viene confermata la colpevolezza, già  sancita dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giudice di merito, per concorso nel reato di gestione illecita di rifiuti non pericolosi ex articolo 256, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, lettera b).       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/il-sistema-delle-responsabilita-nella-gestione-dei-rifiuti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/il-sistema-delle-responsabilita-nella-gestione-dei-rifiuti-9</link>
      <description>Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. 
Principi generali  
 
Se si parte dalla definizione di gestione dei rifiuti contenuta nell’articolo 189, comma 1, lettera n), 
ovvero:”la raccolta ,il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali 
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni 
effettuate in qualità di commerciante ed intermediario”, si comprende come essa rappresenti un 
attività estremamente complessa per cui non è semplice definire un quadro delle competenze e delle 
relative</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Principi generali  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Se si parte dalla definizione di gestione dei rifiuti contenuta nell’articolo 189, comma 1, lettera n), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero:”la raccolta ,il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuate in qualità di commerciante ed intermediario”, si comprende come essa rappresenti un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività estremamente complessa per cui non è semplice definire un quadro delle competenze e delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relative responsabilità in capo alle diverse figure professionali direttamente coinvolte. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sinteticamente si può affermare che la gestione dei rifiuti comprendendo attività attribuibili a soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diversi, ognuno di essi risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I principi su cui si fonda il sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono rinvenibili negli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articoli 178 e 188 del D.lgs.152/06, sui quali numerose sono state le pronunce sia della giurisprudenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di merito che quella di legittimità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 178 del TUA cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da tale norma si ricava il principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportatore, intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal principio della responsabilità condivisa prevista dall’articolo 188 del D.lgs 152/06, consegue che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutti i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica del possesso delle prescritte  autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conferiti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Anche dalla lettura dell’articolo 188 del TUA si ricava che, qualora il produttore-detentore di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non provveda all’auto-smaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblico, deve consegnarli ad un raccoglitore autorizzati o ad un soggetto che effettua le operazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di smaltimento; ma in tali casi ha l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di trasporto, di recupero o di smaltimento.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Di conseguenza qualora tale verifica venga omessa il produttore-detentore risponde a titolo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concorso con il soggetto che ha commesso il reato di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidamente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questo significa che esiste sempre un onere del produttore di garantire la corretta fase finale e che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non può delegare al trasportatore o all’intermediario la sua responsabilità; pertanto il produttore-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
detentore che conferisce i propri rifiuti a terzi affinchè gli stessi siano smaltiti o recuperati, ha il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovere di accertarsi i terzi siano debitamente autorizzati a compiere le fasi successive alla produzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto la sola ricezione della quarta copia del formulario non è sufficiente ad esonerare dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità il produttore-detentore in quanto sullo stesso grava l’onere di compiere tutte le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche richieste dalla normativa vigente sia sotto il profilo formale che sostanziale.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/il-sistema-delle-responsabilita-nella-gestione-dei-rifiuti-9</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Macchine operatrici e attività di spazzamento meccanizzato: l’Albo Gestori Ambientali fornisce i propri chiarimenti.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/macchine-operatrici-e-attivita-di-spazzamento-meccanizzato-lalbo-gestori-ambientali-fornisce-i-propri-chiarimenti</link>
      <description>Macchine operatrici e attività di spazzamento meccanizzato: l’Albo Gestori 
Ambientali fornisce i propri chiarimenti.   
 
Con la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori 
ambientali ha fornito chiarimenti in merito alle caratteristiche nonché all’utilizzazione dei veicoli 
classificati macchine operatrici. Va premesso che dalla lettura del combinato disposto delle norme di 
cui agli articoli 10 (requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo) e 11(requisiti di idoneità tecnica e 
capacità finanziaria)  del Decreto ministeriale n.120 del 3 giugno</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Macchine operatrici e attività di spazzamento meccanizzato: l’Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali fornisce i propri chiarimenti.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali ha fornito chiarimenti in merito alle caratteristiche nonché all’utilizzazione dei veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classificati macchine operatrici. Va premesso che dalla lettura del combinato disposto delle norme di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui agli articoli 10 (requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo) e 11(requisiti di idoneità tecnica e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
capacità finanziaria)  del Decreto ministeriale n.120 del 3 giugno 2014, si evince che la disponibilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e usufruibilità dei veicoli/mezzi  rientra nell’ambito del requisito dell’idoneità/capacità tecnica di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deve essere in possesso il soggetto che intende iscriversi all’Albo per l’esercizio dell’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta e trasporto dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in applicazione delle norme sopra citate l’organo centrale dell’Albo ha stabilito con propri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
atti le dotazioni minime che le imprese devono dimostrare relativamente ai veicoli nella propria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità (cfr Deliberazione 3 novembre 2016 “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure ordinarie nelle categorie 1,4,5,”). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ed è proprio nel contesto sopra delineato che si colloca la recente Circolare n.11 del 17 dicembre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2019 con la quale il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti in relazione alle richieste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di alcune sezioni regionali sui limiti  e le condizioni d’iscrizione all’Albo dei veicoli classificati come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
macchine operatrici. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al riguardo il Comitato ha in premessa ritenuto opportuno declinare la definizione delle macchine 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operatrici contenuta nell’articolo 58 del Codice della Strada ovvero:”le macchine operatrici  sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare  su strada o nei cantieri, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature; in quanto veicoli possono circolare su strada 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
macchina stessa o del cantiere nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dunque, alla luce di tale definizione normativa l’organo centrale dell’Albo ha chiarito, con riguardo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’iscrizione, che le suddette macchine operatrici possono essere iscritte: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) nella categoria 2 bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurano come “cose 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”; un esempio, esemplificativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e non esaustivo, ricadente in tale fattispecie è la possibilità di utilizzare tali veicoli nell’ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività edilizia per il trasporto di materiali utilizzati in tale ciclo produttivo o di risulta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività del cantiere;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      b) nella categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani) per lo svolgimento dell’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
spazzamento meccanizzato di cui all’Allegato C alla Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modificata dalla Delibera n.8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificate come spazzatrici e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’EER 200302 (rifiuti da mercati) e 200303 (residui della pulizia stradale);  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aree e strade urbane , extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lett.d) del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 152/06, e raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei corsi d’acqua di cui all’allegato D, tab.D6 e D7, alla delibera n.5 del 3 novembre 2016, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come modificata dalla delibera n.8 del 12 settembre 2017. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In tali casi, quindi limitatamente al solo punto 3 della circolare in commento, non è prevista 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La parte finale della Circolare è rivolta alle Sezioni regionali le quali sono tenute a riportare nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimenti il numero di targa, come per tutti gli altri tipi di veicoli, o, in mancanza, il numero di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione riportato sulla apposita targhetta dal costruttore, della macchina operatrice in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità dell’impresa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ evidente che tali dati risultino indispensabili in quanti pubblici e necessari per l’attività di controllo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
su strada da parte degli organi a ciò preposti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più di recente l’organo centrale dell’Albo con la Circolare n.2 del 13 febbraio 2020 si è pronunciato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sull’attività di spazzamento meccanizzato in aree private e del successivo trasporto del rifiuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
risultante da tale attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Rispondendo a sollecitazioni pervenute dal sistema imprenditoriale e dalle Sezione regionali il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comitato nella Circolare sopra citata ha chiarito due punti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) che non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo per la specifica attività di spazzamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
meccanizzato in aree private; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) riguardo al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività di spazzamento di cui al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
punto a), si precisa che, qualora l’impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come produttore iniziale del rifiuto e, intende trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo nella categoria 2 bis. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
   Il rifiuto viene identificato, in questi casi, con il codice 200303.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/macchine-operatrici-e-attivita-di-spazzamento-meccanizzato-lalbo-gestori-ambientali-fornisce-i-propri-chiarimenti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: modifiche dell’art.188-bis del D.lgs 152/06 cambiano i soggetti obbligati ad iscriversi</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti-modifiche-dellart-188-bis-del-d-lgs-152-06-cambiano-i-soggetti-obbligati-ad-iscriversi</link>
      <description>Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: modifiche 
dell’art.188-bis del D.lgs 152/06 cambiano i soggetti obbligati ad iscriversi    
 
Con la pubblicazione in G.U. n.301 del 30 dicembre 2025 della legge n.199/2025 (legge di 
Bilancio) è stato riscritto in parte l'articolo 188 del D.lgs 152/2006, ed in particolare il comma 3-bis, 
che individua i soggetti obbligati ad iscriversi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, 
introducendo espressamente alcune esclusione dall'obbligo di iscrizione ovvero restringendo la 
platea degli operatori rispetto alla versione orig</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: modifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.188-bis del D.lgs 152/06 cambiano i soggetti obbligati ad iscriversi    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la pubblicazione in G.U. n.301 del 30 dicembre 2025 della legge n.199/2025 (legge di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Bilancio) è stato riscritto in parte l'articolo 188 del D.lgs 152/2006, ed in particolare il comma 3-bis, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che individua i soggetti obbligati ad iscriversi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
introducendo espressamente alcune esclusione dall'obbligo di iscrizione ovvero restringendo la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
platea degli operatori rispetto alla versione originaria della disposizione normativa in commento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vediamo ora più nel dettaglio quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi e a comunicare i dati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativi alla tracciabilità in base al nuovo art.188-bis, comma 3-bis,in combinato disposto con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l'articolo 190 del Dlgs 152/06: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano sia rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commerciante ed intermediario di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi, nonché con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sono esclusi: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva (Consorzi del riciclo) di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all'articolo 237, comma 1. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 5 e 6. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente in merito a questa seconda categoria di soggetti esclusi si precisa che essi sono gli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8.000, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art.212, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
hanno più di dieci dipendenti, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
96.02.01, 96.02.02, 96.02.03,96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta evidente che queste categorie di operatori per i quali non sussiste più l'obbligo di iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possono, laddove già iscritti, inviare istanza di cancellazione attraverso il portale del Rentri, ed in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caso contrario, rimangono iscritti rientranti tra coloro che lo possono fare facoltativamente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per tali soggetti esclusi, ovvero i produttori di cui alla cat.2-bis, permane comunque l'obbligo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produrre e vidimare il Fir in modalità cartacea attraverso la registrazione all'area riservata ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttori non iscritti, in modo da conformarsi all'obbligo di gestire tale documento di tracciabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del rifiuto in modalità digitale a partire dal 23 febbraio 2026.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti-modifiche-dellart-188-bis-del-d-lgs-152-06-cambiano-i-soggetti-obbligati-ad-iscriversi</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Circolare n.10 del 16 ottobre 2019: chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 maggio 2017 Con questa circolare il...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-10-del-16-ottobre-2019-chiarimenti-riguardanti-i-responsabili-tecnici-dispensati-dalle-verifiche-dellarticolo-2-comma-5-della-delibera-n-6</link>
      <description>Circolare n.10 del 16 ottobre 2019: chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici 
dispensati dalle verifiche dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 
maggio 2017 
 
Con questa circolare il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti su alcuni 
aspetti relativi alle innovazioni introdotte dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 sulla 
disciplina del responsabile tecnico. 
Ricordiamo che su questa delibera, che si articola in 4 articoli e 3   allegati, che 
stabilisce i nuovi requisiti del RT sia per quanto attiene ai titoli di studio che 
all’esperienza, era già intervenu</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n.10 del 16 ottobre 2019: chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dispensati dalle verifiche dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
maggio 2017 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa circolare il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti su alcuni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aspetti relativi alle innovazioni introdotte dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 sulla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina del responsabile tecnico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo che su questa delibera, che si articola in 4 articoli e 3   allegati, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilisce i nuovi requisiti del RT sia per quanto attiene ai titoli di studio che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’esperienza, era già intervenuto l’organo centrale dell’Albo attraverso la circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.59 del 12 gennaio 2018 con la quale venivano affrontati in 5 punti i principali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aspetti della nuova disciplina ed in particolare anche quello della dispensa dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come è noto l’articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017 dispensa dalle verifiche, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sia iniziale che di aggiornamento, il legale rappresentante dell’impresa che ricopra, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contempo, anche il ruolo di RT e che, abbia maturato, al momento della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentazione della domanda, esperienza nel settore di attività interessato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Su questo punto la circolare n.59/2018 ha chiarito che i 20 anni di esperienza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
acquisiti nel doppio ruolo devono essere maturati nello stesso settore di attività e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quindi distinguendo questi ultimi in: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) trasporto rifiuti urbani; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) trasporto rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) intermediazione e commercio di rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) bonifica dei siti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) bonifica di beni contenenti amianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Eventuali interruzioni del periodo considerato possono essere uguali o inferiori al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
venti per cento di detto periodo ma non sono consentite nell’ultimo anno di attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene poi chiarito che la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interruzioni consentite per un periodo inferiore o uguale al 20% nel corso dei 20 anni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsti, sia se l’interruzione riguarda il ruolo di responsabile tecnico sia che riguardi il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ruolo di legale rappresentante dell’impresa intervenute a qualsiasi titolo ovvero sia se
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      l’impresa cessa l’attività sia se è l’interessato a cessare l’incarico di RT; la dispensa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene riconosciuta anche qualora l’esperienza sia stata conseguita/maturata in aziende 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diverse purchè per ognuna si sia esercitato congiuntamente il doppio ruolo.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sarà il legale rappresentante che dovrà chiedere tale dispensa dalle verifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasmettendo alla Sezione competente il modello contenuto nell’allegato A alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circolare corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuto nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modello di cui all’allegato B; la Sezione regionale una volta effettuati le verifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
istruttorie necessarie rilascerà l’attestazione della dispensa dalle verifiche per il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modulo corrispondente al settore di attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In tale già delineato contesto normativo interviene nuovamente il Comitato nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la Circolare in commento sollecitato dal chiarire se i responsabili tecnici dispensati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 maggio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2017, modificata con delibera n.3 del 25 giugno 2019, e che intendono svolgere la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, debbano sostenere la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica iniziale, costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un modulo specialistico, oppure la verifica relativa ai soli moduli specialistici che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interessano. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato nazionale ritiene che sulla base della normativa vigente il soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dispensato dalle verifiche ai sensi della suindicata delibera n.6/2017, in combinato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposto con l’at.13, comma 3, del DM 120/2014, chi intende svolgere la funzione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specialistico, come previsto dalla delibera n.4 del 25 giugno 2019. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene quindi confermata la natura unitaria della verifica ovvero la necessità del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguimento sia del modulo obbligatorio che di quello specialistico ed in particolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle conoscenze trasversali che necessitano per l’assunzione di tale incarico dato il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ruolo centrale e fondamentale che il responsabile tecnico viene ad assumere nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contesto Albo.          
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-10-del-16-ottobre-2019-chiarimenti-riguardanti-i-responsabili-tecnici-dispensati-dalle-verifiche-dellarticolo-2-comma-5-della-delibera-n-6</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Circolare n. 9 del 01 agosto 2019: iscrizione all’Albo Gestori ambientali degli intermediari esteri</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-9-del-01-agosto-2019-iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-degli-intermediari-esteri</link>
      <description>Circolare n. 9 del 01 agosto 2019: iscrizione all’Albo Gestori ambientali degli 
intermediari esteri 
  
Con la Circolare in commento, entrata in vigore il 1 agosto, il Comitato nazionale dell’Albo 
nazionale gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione degli intermediari esteri, 
individuando tre casi specifici di intermediario e quale legge debba essere applicata ovvero per 
quale intermediario sia necessario l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. 
Prima di passare all’esame delle suindicate fattispecie occorre richiamare la definizione di 
intermediario di</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n. 9 del 01 agosto 2019: iscrizione all’Albo Gestori ambientali degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediari esteri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare in commento, entrata in vigore il 1 agosto, il Comitato nazionale dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione degli intermediari esteri, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
individuando tre casi specifici di intermediario e quale legge debba essere applicata ovvero per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale intermediario sia necessario l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di passare all’esame delle suindicate fattispecie occorre richiamare la definizione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediario di cui all’articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n.1013/2006:”chiunque dispone 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prendono materialmente possesso dei rifiuti…”  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Regolamento CE n.669/2008, integrando l’allegato IC del Reg.1013/06, relativo alla spedizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di rifiuti, ha chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione.” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in merito a tale modifica il Comitato nazionale ha chiarito, con la Circolare in commento, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che “nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuta provenienti dall’Italia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di esportatore/notificatore dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come definito nella sezione IV, punto 14, del Regolamento 669/2008, rimane soggetto alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell’art.2, paragrafo 15, lettera a), Reg.1013/06”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ed è questa la prima fattispecie in cui il notificatore deve essere un soggetto, persona fisica o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giuridica, che si qualifica come intermediario registrato ovvero ha l’obbligo di iscriversi all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali nella categoria 8.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Analogamente, ed è questa la seconda fattispecie, deve iscriversi all’Albo l’intermediario estero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operante in qualità di soggetto che organizza la spedizione dei rifiuti da un paese terzo ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.18 del Reg.n.1013/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sempre tale Circolare chiarisce che, al contrario, ed è questa la terza fattispecie, nel caso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dell’Italia con destino estero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in qualità di importatore/destinatario dei rifiuti così come definito all’art.2, par.14, del Reg.1013/06 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e nella sezione II, par.6, del Reg.669/08, lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione del paese di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinazione.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In altre parole quando si configura tale ultima fattispecie, dove l’intermediario estero è il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinatario della spedizione, lo stesso rimanendo soggetto unicamente alla giurisdizione del paese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di destinazione, non è obbligato ad iscriversi alla categoria 8 dell’Albo nazionale gestori ambientali.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione possiamo così sintetizzare le tre ipotesi che possono presentarsi: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) l’intermediario con sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinazione estera in qualità di esportatore/notificatore dei rifiuti rimane soggetto alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giurisdizione del paese di spedizione e pertanto si iscrive all’Albo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) l’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.18 del Regolamento europeo 1013/2006, e pertanto si iscrive all’Albo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) l’intermediario con sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia in quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinatario dei rifiuti stessi rimane soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione, e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pertanto non si iscrive all’Albo    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 01 Aug 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-9-del-01-agosto-2019-iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-degli-intermediari-esteri</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Direttive tecniche operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: Circolari n.7 e 8 del 24 luglio 2019</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/direttive-tecniche-operative-sulla-disponibilita-temporanea-dei-veicoli-ai-fini-delliscrizione-allalbo-gestori-ambientali-circolari-n-7-e-8-del-24-lug</link>
      <description>Direttive tecniche operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli 
ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: Circolari n.7 e 8 del 
24 luglio 2019 
 
Con la Circolare n.7 in commento il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito i 
necessari chiarimenti, di natura tecnico operative, sulla procedura da seguire per il 
rinnovo delle iscrizioni dei veicoli che sono nella disponibilità temporanea 
dell’impresa mediante contratto di locazione senza conducente o mediante comodato 
senza conducente.  
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali possono utilizzare 
esclusiv</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Direttive tecniche operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: Circolari n.7 e 8 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
24 luglio 2019 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.7 in commento il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessari chiarimenti, di natura tecnico operative, sulla procedura da seguire per il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rinnovo delle iscrizioni dei veicoli che sono nella disponibilità temporanea 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa mediante contratto di locazione senza conducente o mediante comodato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
senza conducente.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali possono utilizzare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusivamente veicoli nella propria disponibilità e di cui possano dimostrarne i titoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quali proprietà, usufrutto, leasing, locazione senza conducente, comodato, patto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riservato dominio, sia per il trasporto in conto proprio che quello in conto terzi,  e che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
siano stati valutati  idonei a trasportare  i rifiuti per i quali è stata richiesta iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli si rileva sia dal D.M. n.120 del 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giugno 2014 sia dalle delibere del Comitato nazionale che dalla modulistica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
predisposta dal medesimo; più precisamente l’art.15, comma 3, del decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ministeriale suindicato dispone che la disponibilità dei mezzi rientra tra i requisiti per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione laddove il modello di domanda deve essere corredata dalla seguente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
documentazione: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, circa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli la quale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
laddove riporti un intestatario diverso dal richiedente l’iscrizione, deve essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa in materia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autotrasporto ( leasing, locazione senza conducente, comodato, patto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riservato dominio, usufrutto).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Relativamente alla disponibilità temporanea dei veicoli si rende necessario richiamare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il dato normativo vigente ovvero il D.lgs 3 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
più precisamente l’articolo 84, comma 3, in applicazione del quale è consentita per i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli ad uso di terzi, la disponibilità mediante contratto di locazione senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conducente con la “condicio sine qua non” che sia l’impresa locatrice che quella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
locataria, risultino iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autotrasportatori di cose per conto di terzi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Così come occorre citare il medesimo articolo 84, comma 4, il quale dispone che per i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli con massa massima complessiva non superiore a 6 tonnellate e per i veicoli ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
uso speciale, è consentita la locazione senza conducente, ma a condizione che il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
locatore eserciti attività d’impresa di locazione così come si può evincere dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apposita licenza rilasciata dal Comune e annotata sulla carta di circolazione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicolo; in tale fattispecie possono rientrare sia veicoli ad uso di terzi sia ad uso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proprio in quanto in tali casi i veicoli sono immatricolati ad uso di terzi ai fini della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
locazione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’altro titolo che consente la disponibilità temporanea dei veicoli è il comodato senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conducente e più precisamente esso è ammesso sia per i veicoli di massa massima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati ad uso proprio che viene 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dato in comodato per uso proprio, sia per i veicoli di qualsiasi massa immatricolati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi, in comodato a soggetti che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intendono utilizzarli per conto di terzi.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Fatta questa dovuta premessa normativa veniamo a vedere nel dettaglio la procedura 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che le Sezioni e le imprese dovranno osservare.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Sezione competente invia all’impresa due Pec, una il trentesimo giorno e l’altra il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decimo giorno antecedente il termine di disponibilità temporanea del veicoli, con cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rammenda all’impresa che qualora intenda continuare ad utilizzare il mezzo, deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inviare una comunicazione alla Sezione entro il termine di 5 giorni lavorativi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedenti la data di scadenza, con la quale comunica la nuova data di fine 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Alla comunicazione, da inviare mediante la piattaforma telematica in uso, l’impresa è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tenuta ad allegare il nuovo titolo di disponibilità del veicolo ovvero nuovo contratto o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
appendice al precedente e una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa  in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzati, utilizzando i contenuti dell’allegato A della delibera del Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale n.5 del 3 settembre 2014, integrato con il campo “ c) proroga 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
locazione/variazione titolo di disponibilità” . 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A questo punto la segreteria della Sezione regionale, ricevuta la comunicazione e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accertata la completezza della documentazione allegata, aggiorna la data di scadenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del titolo di disponibilità temporanea ed invia una comunicazione all’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
confermando l’aggiornamento dei dati e successivamente, nella prima seduta utile, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezioni adottano il relativo provvedimento di variazione con l’indicazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nuova data di scadenza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso in cui l’impresa non provvederà ad aggiornare la propria posizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nonostante sia stata informata, il veicolo è cancellato dall’Albo con decorrenza dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questa procedura trova attuazione dal 1 settembre 2019 e deve essere applicata anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle imprese che alla data di efficacia di questa direttiva, ovvero dal 1 settembre 2019, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponevano di veicoli con contratti di locazione o comodato senza conducente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
scaduti o con scadenza da aggiornare; in mancanza di riscontro alla richiesta della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione regionale da parte dell’impresa entro e non oltre il 30 settembre 2019, i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli saranno cancellati dall’Albo a far data dal 1 ottobre 2019.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.8 deliberata dal Comitato nazionale nella medesima seduta del 24 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luglio 2019, è stato chiarito, su richiesta di alcune   Sezioni regionali, circa la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possibilità di iscrivere all’Albo  l’impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per un periodo inferiore a quello dell’iscrizione,anche nel caso in cui la portata utile
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
minima. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso di specie il Comitato nazionale ha osservato che le Sezioni regionali sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tenute a deliberare l’iscrizione o la variazione dell’iscrizione, formalizzando il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativo provvedimento con l’indicazione della data di scadenza dei titoli di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità temporanea dei veicoli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente all’iscrizione, qualora venga a mancare il requisito della prevista 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’iscritto, con le modalità previste dall’art.21 del DM 120/04, applicano la sanzione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’art.20, comma 1, lettera b), dl medesimo Regolamento.             
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta chiaro che l’intento che si cerca di perseguire con tali disposizioni è quello di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
garantire una sempre maggiore certezza dei dati che sono pubblici e a disposizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli utenti e delle forze di polizia e la massima semplificazione delle procedure. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/direttive-tecniche-operative-sulla-disponibilita-temporanea-dei-veicoli-ai-fini-delliscrizione-allalbo-gestori-ambientali-circolari-n-7-e-8-del-24-lug</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Circolare n.6 del 10 luglio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: ”Attribuzione codice EER 200307”</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-6-del-10-luglio-2019-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-attribuzione-codice-eer-200307</link>
      <description>Circolare n.6 del 10 luglio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: 
”Attribuzione codice EER 200307”   
 
Come è noto, con la Circolare n.691 del 12 giugno 2013, il Comitato nazionale dell’Albo gestori 
ambientali ha stabilito che i rifiuti ingombranti, prodotti nell’ambito dell’attività di impresa edile, 
possono essere trasportati dall’impresa stessa con l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, 
comma 8 (cat.2-bis) del decreto legislativo n.152/06, utilizzando il codice del rifiuto urbano 
indifferenziato 20.03.07. 
Oggi a distanza di qualche anno l’organo centrale del</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n.6 del 10 luglio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
”Attribuzione codice EER 200307”   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come è noto, con la Circolare n.691 del 12 giugno 2013, il Comitato nazionale dell’Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali ha stabilito che i rifiuti ingombranti, prodotti nell’ambito dell’attività di impresa edile, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possono essere trasportati dall’impresa stessa con l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 8 (cat.2-bis) del decreto legislativo n.152/06, utilizzando il codice del rifiuto urbano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indifferenziato 20.03.07. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Oggi a distanza di qualche anno l’organo centrale dell’Albo, a seguito di numerose richieste 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pervenute dagli operatori del settore, è tornato sull’argomento relativamente all’attribuzione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
codice dei rifiuti ingombranti 20.03.07. nell’ambito della categoria del trasporto dei rifiuti propri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(cat. 2-bis), per quelle imprese che nell’ambito dell’attività di commercio di beni si trovino a dover 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportare i beni sostituiti per i quali viene richiesto il ritiro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato nazionale con la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019, ad integrazione e completamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013 sopracitata, ha ritenuto che le indicazioni fornite con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale ultima circolare, ovvero l’utilizzo del EER 20.03.07 (ingombrante), possono ritenersi valide ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicabili anche per le imprese che svolgono attività di vendita, produzione e montaggio di mobili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo; in sintesi il rifiuto urbano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indifferenziato può essere attribuito anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgono l’attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, arredamento in genere e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
complementi di arredamento e simili o imprese edili.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La stessa Circolare precisa che in tali fattispecie le Sezioni regionali devono riportare nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questo codice, la seguente annotazione: ”proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili”, sulla falsariga di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto già stabilito per le imprese edili con la circolare n.691/2013.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali annotazioni devono essere riportate, oltre che nei provvedimenti d’iscrizione, anche sul sito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
web dell’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Stante la formulazione letterale utilizzata nella circolare e la premessa introduttiva ci si chiede se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale possibilità di trasportare il rifiuto ingombrante sia da limitare alle sole imprese che svolgono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusivamente l’attività di vendita, produzione e contestuale attività di montaggio del prodotto
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      finito oppure sia da estendere anche alle imprese che pur non svolgendo attività di commercio e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vendita di mobili non di meno provvedono al loro montaggio ed allestimento presso il cliente finale.                   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale riflessione nasce dalla considerazioni che tale ultima attività è identificata da un codice Ateco 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diverso e distinto da quello identificativo dell’attività di vendita e commercio di mobili. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A mio sommesso avviso non bisogna fermarsi al solo dato letterale che si evince dalla lettura della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circolare in commento in quanto la categoria 2-bis è riferita ai produttori iniziali di rifiuti speciali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero a coloro che producono rifiuti nell’esercizio della propria attività d’impresa e pertanto anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chi svolge in maniera specifica l’attività di montaggio e allestimento di mobili, al di là dell’attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di vendita dei medesimi, debba poter trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene chiesto il ritiro in quanto produttore iniziale degli stessi.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-6-del-10-luglio-2019-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-attribuzione-codice-eer-200307</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazioni n. 3 e 4 del 25 giugno 2019: il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ridefinisce le modalità di accertamento dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazioni-n-3-e-4-del-25-giugno-2019-il-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-ridefinisce-le-modalita-di-accertamento-dei-requisiti-professio</link>
      <description>Deliberazioni n. 3 e 4 del 25 giugno 2019: il Comitato Nazionale Albo Gestori 
Ambientali ridefinisce le modalità di accertamento dei requisiti professionali del 
Responsabile Tecnico.  
 
Con le delibere in commento, entrate in vigore il 19 luglio, il Comitato nazionale dell’Albo 
nazionale gestori ambientali ha apportato, dopo una prima esperienza di quasi due anni dall’entrata 
in vigore delle Delibere n.6 e 7 del 30 maggio 2017, modifiche ai requisiti e alle modalità per 
conseguire l’idoneità all’abilitazione per assumere l’incarico di RT nonché introduce modifiche alle 
procedure di acce</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazioni n. 3 e 4 del 25 giugno 2019: il Comitato Nazionale Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali ridefinisce le modalità di accertamento dei requisiti professionali del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Responsabile Tecnico.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con le delibere in commento, entrate in vigore il 19 luglio, il Comitato nazionale dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale gestori ambientali ha apportato, dopo una prima esperienza di quasi due anni dall’entrata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in vigore delle Delibere n.6 e 7 del 30 maggio 2017, modifiche ai requisiti e alle modalità per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguire l’idoneità all’abilitazione per assumere l’incarico di RT nonché introduce modifiche alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedure di accertamento dell’idoneità di cui sopra. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Premesso che non vengono modificate le materie oggetto delle verifiche di idoneità previste dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deliberazione n.6/2017, nel dettaglio con la delibera n.3/2019 viene integrata la delibera n.6/2017 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mentre con la delibera n.4/2019 viene abrogata e sostituita la delibera n.7/2017. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Due sono le modifiche sostanziali introdotte dagli articoli 2bis e 4bis dalla delibera n.3/2019 alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n.6/2017 laddove viene consentito (facoltativamente) di accorpare in un’unica sessione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esame la  verifica  fino ad un massimo di 3 moduli e questo sia a coloro che non sono ancora 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abilitati e cioè sostengono per la prima volta la verifica di idoneità sia a coloro che sono già stati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abilitati per alcune categorie ed devono abilitarsi per ulteriori attività o categorie di iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’Albo.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questo costituisce certamente un passo avanti rispetto al passato dove al candidato veniva concesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la possibilità di partecipare al solo modulo obbligatorio abbinandolo ad un solo modulo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specialistico tra quelli previsti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’altra novità sostanziale introdotta consiste nell’opportunità offerta a coloro che abbiano già 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguito l’idoneità tramite verifica iniziale di sostenere soltanto la verifica sugli ulteriori moduli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specialistici non dovendo, cioè, ripetere l’esame sulle materie del modulo obbligatorio già in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedenza conseguito; in caso di esito positivo la validità della verifica del modulo specialistico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avrà una durata di 5 anni dalla data di superamento dell’esame; questo consentirà a chi si è già 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
preparato e cimentato sul modulo obbligatorio superandolo di non dover ristudiare le relative 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materie e rischiare di non superare il modulo specialistico per non aver conseguito il punteggio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
minimo su quello obbligatorio già in precedenza superato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va al riguardo precisato che per usufruire di tale opportunità è  comunque sempre indispensabile o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per meglio dire è “condicio sine qua non” aver superato il modulo obbligatorio in quanto l’idoneità
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      si compone comunque, anche alla luce di tale riforma, del modulo obbligatorio per tutte le categorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e del modulo specialistico entrambi con validità quinquennale; di conseguenza se viene a mancare il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
primo cioè qualora sia scaduto e non sia stato rinnovato/aggiornato, viene meno l’idoneità per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricoprire l’incarico di RT nella sua unicità; in sintesi qualora in seguito non venga superata la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, il soggetto perderà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il requisito dell’idoneità anche se quella conseguita per i moduli di specializzazione non sia ancora 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
scaduta la validità quinquennale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto alla luce di quanto sopra l’esame si compone di 5 moduli ovvero un modulo comune per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutte le categorie (obbligatorio) e quattro moduli specialistici di cui uno comune alle diverse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie del trasporto (cat.1,4,5,) uno per l’intermediazione (cat.8), uno per le bonifiche amianto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(cat.10) ed uno per le bonifiche siti (cat.9). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Fino al 18 luglio 2019, i candidati potevano iscriversi per un solo modulo specialistico abbinato al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modulo obbligatorio; oggi, a partire dal 19 luglio 2019, viene consentito di partecipare nella stessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sessione d’esame a più moduli specialistici fino ad un massimo di 3.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Altra importante novità è la soppressione del comma 3 dell’articolo 2 della delibera n.3/2017 il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale prevedeva che in caso di mancato superamento di una verifica, la stessa, per il medesimo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modulo doveva essere sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi, a mio sommesso avviso, tale intervento riformatore rappresenta un primo passo verso una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ulteriore semplificazione delle procedure di verifica del requisito della professionalità di questa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
figura ma al contempo consolidano alcune regole di base del nuovo sistema ovvero quella della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
validità quinquennale delle verifiche e quella della necessaria validità del modulo obbligatorio che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualora non venga aggiornato a scadenza del quinquennio porterà alla perdita del requisito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’idoneità anche nel caso fossero ancora valide le specializzazioni conseguite successivamente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A seguito di tali novità sono state aggiornate anche le disposizioni relative alle modalità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgimento delle verifiche con l’abrogazione della delibera n.7/2017 e la sua sostituzione con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n. 4 del 25 giugno 2019. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare, proprio per recepire le modifiche della delibera n.6/2017 sopra commentate, nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 5 dell’articolo 2 della delibera n.4/2019 viene stabilito che: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle seguenti condizioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la verifica iniziale è costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modulo specialistico;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      b) il candidato, che ha già ottenuto l’idoneità mediante superamento della verifica di cui alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lettera a), può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione e alla luce di tale intervento riformatore si ha che nel caso di verifica iniziale il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto può iscriversi a 2 moduli di specializzazione che si aggiungono al modulo obbligatorio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che, una volta superato con esito positivo, esplicita la sua validità per entrambi i due moduli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specialistici a cui il candidato ha deciso di  partecipare; pertanto fino a quando un candidato non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dovesse superare la verifica iniziale, dovrà comunque iscriversi anche al modulo obbligatorio, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oltre che a quello specialistico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Chiaramente una volta superata la verifica iniziale, il soggetto può liberamente iscriversi alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifiche delle specializzazioni non ancora conseguite non dovendo più sostenere quello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obbligatorio in precedenza conseguito. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In applicazione dell’articolo 7 della delibera n.4/2019 in commento tale opportunità viene 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riconosciuta anche a coloro che abbiano conseguito l’idoneità della verifica iniziale dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2017 ad oggi cioè secondo le regole delle delibere n.6 e 7 del 2017 i quali, a partire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle sessioni di esame di settembre, potranno iscriversi esclusivamente alle singole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specializzazioni senza dover nuovamente sostenere i test relativi al modulo obbligatorio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazioni-n-3-e-4-del-25-giugno-2019-il-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-ridefinisce-le-modalita-di-accertamento-dei-requisiti-professio</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: excursus giuridico e analisi sistematica de...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/l-albo-nazionale-gestori-ambientali-torna-sulla-disciplina-del-trasporto-dei-rifiuti-transfrontalieri-su-strada-con-la-circolare-n-5-del-9-maggio-2019</link>
      <description>L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei 
rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: 
excursus giuridico e analisi sistematica dei provvedimenti adottati dal 2016 ad 
oggi. Facciamo il punto 
  
L’articolo 17, comma 3, del D.lgs 205/2010, ha riscritto l’art.194 del D.lgs 152/06, 
introducendo  l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali delle 
imprese che esercitano esclusivamente il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel 
territorio italiano. 
Con la normativa suindicata si obbliga anche le imprese este</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
excursus giuridico e analisi sistematica dei provvedimenti adottati dal 2016 ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggi. Facciamo il punto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 17, comma 3, del D.lgs 205/2010, ha riscritto l’art.194 del D.lgs 152/06, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
introducendo  l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese che esercitano esclusivamente il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio italiano. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la normativa suindicata si obbliga anche le imprese estere che transitano sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suolo nazionale al rispetto delle norme che vengono applicate alle imprese italiane 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che effettuano il trasporto di rifiuti sul territorio italiano, dando attuazione a quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilisce l’art.10, comma 2, del Regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transfrontaliere. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In effetti una prima applicazione di quanto previsto dal D.lgs 205/2010, se pur per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamentare un periodo transitorio (durato sei anni), al fine di consentire ai vettori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esteri di poter proseguire l’attività di trasporto evitando un blocco immediato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questo settore dovuto all’applicazione dal 25 dicembre 2010 della nuova disposizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legislativa, era stata garantita dal Comitato nazionale attraverso la pronta emanazione  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di una apposita delibera, la n.3 del 22 dicembre 2010, entrata in vigore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contestualmente al già citato riformulato art.194 del D.lgs 152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In seguito il percorso riformatore di questo specifico settore è proseguito con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’emanazione delle delibere n.3 e n.4 del 13  luglio 2016 del Comitato nazionale con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le quali sono stati stabiliti, rispettivamente, i requisiti e le modalità per l’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella categoria 6, e la modulistica per le variazioni della medesima categoria; con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’entrata in vigore di queste sono abrogate le precedenti deliberazioni.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Esaminiamo nel dettaglio i contenuti delle deliberazioni suindicate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Innanzitutto viene disciplinata la procedura di iscrizione che deve essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusivamente telematica e l’istanza va presentata, alternativamente, alla Sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regionale o provinciale territorialmente competente nel caso le imprese abbiano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito una sede secondaria o abbiano eletto domicilio in Italia; in alternativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’istanza va presentata ad una Sezione regionale o provinciale a scelta nel caso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’impresa elegga un domicilio mediante un indirizzo di posta elettronica certificata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(Pec). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
All’istanza, presentata utilizzando l’apposito modello, allegato A alla delibera, vanno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
poi allegati tutta una serie di documenti quali, in via esemplificativa e non esaustiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rinviando il lettore alla delibera stessa, quelli che attengono alla dotazione tecnica e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finanziaria dell’impresa quali copia delle carte di circolazione dei veicoli, copia della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
licenza comunitaria al trasporto merci prevista dal regolamento Ce 21 ottobre 2009  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.1072 o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci, dimostrazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della capacità finanziaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale documentazione deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n.445. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Venendo all’esame dei requisiti richiesti per tale iscrizione innanzitutto va detto che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per il requisito di idoneità tecnica la dotazione minima dei veicoli viene fissata in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
base alla portata utile complessiva dei mezzi di trasporto in relazione alla classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dimensionale di iscrizione che indica la quantità annua di rifiuti trasportabili. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Chiaramente, come già previsto per le altre categorie del trasporto, nel computo della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
portata utile complessiva (che è la risultante della somma delle portate utili dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
singoli veicoli dell’impresa) non vanno considerati i veicoli trattori stradali che sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinati esclusivamente al traino dei veicoli rimorchi e semirimorchi e quindi non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idonei al carico dei rifiuti.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Analogamente  nell’ambito della dotazione tecnica rientra anche la figura del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile tecnico per il quale, per la categoria 6 in esame, viene previsto che in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attesa della riforma complessiva relativa ai criteri per la valutazione dei requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionali e delle condizioni per lo svolgimento di tale incarico, in via transitoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’incarico di responsabile tecnico viene assunto dal legale rappresentante dell’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
estera.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per quanto concerne la capacità finanziaria tale requisito si ritiene soddisfatto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’impresa con la dimostrazione di un importo pari a 9.000,00 euro per il primo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicolo e 5.000,00 euro per ogni ulteriore veicolo; le modalità per la dimostrazione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale capacità ricalcano quelle già in uso per le alte categorie dell’Albo e disciplinate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal D.M.120/2014 ovvero documentazione relativa al volume d’affari, capacità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributiva ai fini dell’Iva, patrimonio, bilanci; in alternativa è possibile fornire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
affidamento rilasciato da imprese autorizzate all’esercizio del credito per gli importi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suindicati secondo lo schema previsto dall’allegato C della delibera n.3 del 13 luglio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2016. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente con due  Circolari  il Comitato nazionale torna sulla spinosa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questione dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali delle imprese che intendono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esercitare la sola attività dei trasporti transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente con la  Circolare del 2 febbraio 2017 n.149  il Comitato Nazionale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
facendo seguito alle disposizioni della Delibera n.3 del 13 luglio 2016  ha ritenuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
opportuno fornire chiarimenti relativamente alla documentazione da produrre per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’Albo nella categoria 6.(trasporto dei rifiuti transfrontalieri)  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ovvero  la  delibera n. 3 del 13 luglio 2016  dispone che la documentazione redatta in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lingua straniera deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      legale rappresentante ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
particolare viene stabilito, ex art.33, commi 2 e 5 del D.P.R. suindicato, che le firme 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da far valere nello Stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
italiano devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
italiane all’estero, a meno che non ricorrano i casi di esenzioni da tale obbligo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilite da leggi o da accordi internazionali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto l’impresa interessata all’iscrizione deve informarsi presso l’autorità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
competente del proprio Stato in merito alla necessità o meno e alle relative modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di legalizzazione dei documenti formati nello Stato di provenienza; grava poi sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezioni regionali  dover verificare, successivamente, se per tali documenti formati da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorità estere sussista o meno la necessità del requisito della legalizzazione degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre, ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale, ove previsto e fatte salve le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene poi stabilito che qualora si tratti di documenti predisposti con medesimo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modello o schema, come ad esempio le carte di circolazione dei veicoli, sarà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sufficiente la traduzione per un solo documento valevole poi per tutti quelli della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessa tipologia. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Circolare affronta poi il caso in cui il richiedente l’iscrizione sia un soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diverso dall’intestatario della carta di circolazione; in tali ipotesi è sufficiente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentare traduzioni giurate di estratti dei  contratti di disponibilità dei veicoli quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
leasing, locazione senza conducente, comodato senza conducente,  che attestino la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità dei veicoli in capo al richiedente l’iscrizione e che tali atti riportino i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dati anagrafici dei soggetti contraenti  oltre ai dati identificativi dei veicoli, oggetto e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
durata del contratto, nonché la clausola che i veicoli sono concessi in piena ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusiva disponibilità dell’impresa che lo utilizza per l’intera durata del contratto.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il Comitato Nazionale poi, preso atto delle differenze  legislative esistente nei vari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinamenti stranieri, stabilisce che taluni requisiti possono essere autocertificati con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazioni rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, quali la regolarità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributiva dell’impresa circa i contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lavoratori,  nonchè l’assenza per i legali rappresentanti dell’impresa di cause di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interdizione , inabilitazione o di temporanea interdizione da uffici direttivi delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
persone giuridiche; per tali dichiarazioni deve essere utilizzato apposito modello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
allegato alla circolare in commento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali dichiarazioni possono essere presentate solo dai soggetti aventi sede legale in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
uno dei paesi della UE e le medesime sono sottoposte a controllo da parte delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezioni regionali ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e della delibera dello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesso Comitato Nazionale del 22 aprile 2015, n.1.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Con la Circolare n.148 del 2 febbraio 2017 vengono poi forniti chiarimenti circa il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento che devono adottare le Sezioni regionali nel caso in cui la domanda d’ 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione in esame, presentata ai sensi della nuova disciplina di recente emanata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dallo stesso Comitato Nazionale, debba essere rigettata o archiviata, anche su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiesta dell’interessato     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,della  delibera n. 3 del 13 luglio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2016, nella parte in cui dispone che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22 dicembre 2010 e n.1 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 16 gennaio 2012, debbano presentare la domanda di iscrizione ai sensi dell’art.15 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del D.M. 3 giugno 2014, n.120 con i requisiti previsti dalla nuova deliberazione entro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il 15 maggio 2017 e che comunque continuano ad operare sulla base della ricevuta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento di iscrizione da parte della sezione regionale competente.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Le Sezioni regionali, in applicazioni della circolare in commento, qualora dovranno, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche su richiesta dell’interessato, adottare un provvedimento di rigetto o di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
archiviazione della domanda di iscrizione presentata ai sensi della richiamata  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposizione, dovranno contestualmente adottare un provvedimento di cancellazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa dall’Albo.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In seguito con la deliberazione n. 5 del 2 maggio 2017 il Comitato Nazionale proroga 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ulteriormente il termine per presentare la nuova domanda  di iscrizione all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali delle imprese che intendono esercitare il solo esercizio dei trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell’Ambiente della tutela del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio e del mare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente, vista sia la propria deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 recante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo  nella categoria 6 per le imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
italiano, come modificata dalla deliberazione n.1 del 23 gennaio 2017 con la quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
era stato fissato al 15 maggio 2017 il termine ultimo  per le imprese in possesso della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricevuta d’iscrizione rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2010 e n.1 del 16 gennaio 2012, sia la propria recente Circolare n.149 del 2 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
febbraio 2017 con la quale sono state adottate disposizioni attuative attinenti alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
documentazione per l’iscrizione in categoria 6 ,il Comitato Nazionale  stabilisce, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la delibera citata, che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione emessa in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione della normativa pregressa alla Deliberazione n.3/2016, hanno tempo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fino al 20 settembre 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione (in luogo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della scadenza del 15 maggio 2017 fissata in precedenza). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Delibera n.1 del 22 gennaio 2018, di più recente emanazione, viene portato a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compimento il processo regolatore della categoria 6 in quanto con essa il Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nazionale disciplina la fattispecie dei soggetti non appartenenti all’Unione Europea e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quindi non in possesso di autorizzazione a soggiornare  nel territorio italiano;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      tale intervento si è reso necessario in quanto la normativa vigente in materia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazioni sostitutive riconosce la possibilità di presentare  tale tipo di  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, solo ai soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aventi sede legale in uno dei paesi dell’UE, e che i non appartenenti all’UE possono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentare tali dichiarazioni solo se in possesso di autorizzazione a soggiornare nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio italiano. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sostanza la disciplina contenuta nelle delibere n.3 e 4 del 13 luglio 2016 non può 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicarsi ai soggetti non appartenenti all’Unione europea e non in possesso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazione a soggiornare in Italia. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la delibera n.1/2018 viene adottata la modulistica relativa alle domande di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione e variazione per tali soggetti secondo lo schema riportato negli allegati “A” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e “B” della delibera medesima; la documentazione richiesta  deve essere prodotta con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle autorità diplomatiche o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consolari italiane all’estero. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’allegato “C” della delibera contiene lo schema/modello di attestazione per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dimostrare l’idoneità dei veicoli di cui all’articolo 15, comma 4, lettera b), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
DM.120/2014, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titolare/legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante dell’impresa non appartenete all’UE e non in possesso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ultima disposizione emanata sull’argomento dal Comitato Nazionale dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale gestori ambientali è la Circolare n.5 del 9 maggio 2019 con la quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione della delibera n.3 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
13 luglio 2016 e alle delucidazioni fornite con la Circolare n.149  del 2 febbraio 2017 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero su due provvedimenti sopra commentati ed analizzati, a seguito del confronto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con le rappresentanze diplomatiche della Confederazione Svizzera.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Considerando che l’articolo 9 dell’Accordo sul trasporto merci e di passeggeri su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
strada e per ferrovia del 21 maggio 1999, relativo al transito sui territori della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comunità Europea e della Svizzera, stabilisce:” i trasporti internazionali di merci su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
strada eseguiti per conto terzi sono effettuati dietro rilascio di un’autorizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
analoga a quella istituita per i trasporti comunitari dal regolamento CE 1072/2009 e la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concessione di tale autorizzazione da parte delle autorità svizzere è in ogni caso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
subordinata a procedure di rilascio, uso e rinnovi equivalenti a quelle previste dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamento CE 1072/09 per i trasportatori comunitari”; considerando  che l’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10 del medesimo Accordo suindicato chiarisce, altresì, che per i trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
internazionali di merci su strada  in transito attraverso il territorio delle parti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contraenti sono liberalizzati quando eseguiti dietro il rilascio delle licenze di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 9, il  Comitato Nazionale fornisce  una serie di chiarimenti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In primo luogo  che ai fini della dimostrazione del possesso della “licenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunitaria” per esercitare l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada  ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera c)  del DM n.120/2014, l’autorizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilasciata dalla Confederazione  Svizzera è da considerarsi equipollente alla licenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunitaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In secondo luogo la presentazione di tale autorizzazione comprova anche il requisito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativo alla capacità finanziaria dell’impresa richiesta ai sensi dell’articolo 11, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2, del citato decreto 120/2014, analogamente a quanto previsto dall’art.3, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2,  della delibera n.3 del 13 luglio 2016, per i soggetti in possesso della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
licenza comunitaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre ,viene precisato nella Circolare in commento,che nel caso di trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transfrontalieri non trova applicazione quanto contenuto nella Circolare n.987 del 26 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ottobre 2016 (chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Svizzera), relativamente alla limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Da ultimo, in relazione alla dimostrazione del requisito relativo alla regolarità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’art.10, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2, lettera e) del DM 120/2014, il Comitato precisa che la verifica dello stesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deve essere effettuata esclusivamente sui due pilastri del sistema di previdenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Confederazione Svizzera ovvero su assicurazione federale vecchiaia, superstiti ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
invalidità e previdenza professionale, in quanto obbligatori, e non sul c.d. terzo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pilastro ovvero sulla  previdenza individuale, trattandosi di un istituto complementare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e facoltativo.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 09 May 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/l-albo-nazionale-gestori-ambientali-torna-sulla-disciplina-del-trasporto-dei-rifiuti-transfrontalieri-su-strada-con-la-circolare-n-5-del-9-maggio-2019</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: excursus giuridico e analisi sistematica de...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/l-albo-nazionale-gestori-ambientali-torna-sulla-disciplina-del-trasporto-dei-rifiuti-transfrontalieri-su-strada-con-la-circolare-n-5-del-9-maggio-2019bf7c1c23</link>
      <description>L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei 
rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: 
excursus giuridico e analisi sistematica dei provvedimenti adottati dal 2016 ad 
oggi. Facciamo il punto 
  
L’articolo 17, comma 3, del D.lgs 205/2010, ha riscritto l’art.194 del D.lgs 152/06, 
introducendo  l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali delle 
imprese che esercitano esclusivamente il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel 
territorio italiano. 
Con la normativa suindicata si obbliga anche le imprese este</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali torna sulla disciplina del trasporto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti transfrontalieri su strada con la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
excursus giuridico e analisi sistematica dei provvedimenti adottati dal 2016 ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggi. Facciamo il punto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 17, comma 3, del D.lgs 205/2010, ha riscritto l’art.194 del D.lgs 152/06, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
introducendo  l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese che esercitano esclusivamente il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio italiano. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la normativa suindicata si obbliga anche le imprese estere che transitano sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suolo nazionale al rispetto delle norme che vengono applicate alle imprese italiane 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che effettuano il trasporto di rifiuti sul territorio italiano, dando attuazione a quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilisce l’art.10, comma 2, del Regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transfrontaliere. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In effetti una prima applicazione di quanto previsto dal D.lgs 205/2010, se pur per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamentare un periodo transitorio (durato sei anni), al fine di consentire ai vettori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esteri di poter proseguire l’attività di trasporto evitando un blocco immediato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questo settore dovuto all’applicazione dal 25 dicembre 2010 della nuova disposizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legislativa, era stata garantita dal Comitato nazionale attraverso la pronta emanazione  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di una apposita delibera, la n.3 del 22 dicembre 2010, entrata in vigore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contestualmente al già citato riformulato art.194 del D.lgs 152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In seguito il percorso riformatore di questo specifico settore è proseguito con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’emanazione delle delibere n.3 e n.4 del 13  luglio 2016 del Comitato nazionale con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le quali sono stati stabiliti, rispettivamente, i requisiti e le modalità per l’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella categoria 6, e la modulistica per le variazioni della medesima categoria; con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’entrata in vigore di queste sono abrogate le precedenti deliberazioni.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Esaminiamo nel dettaglio i contenuti delle deliberazioni suindicate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Innanzitutto viene disciplinata la procedura di iscrizione che deve essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusivamente telematica e l’istanza va presentata, alternativamente, alla Sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regionale o provinciale territorialmente competente nel caso le imprese abbiano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito una sede secondaria o abbiano eletto domicilio in Italia; in alternativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’istanza va presentata ad una Sezione regionale o provinciale a scelta nel caso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’impresa elegga un domicilio mediante un indirizzo di posta elettronica certificata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(Pec). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
All’istanza, presentata utilizzando l’apposito modello, allegato A alla delibera, vanno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
poi allegati tutta una serie di documenti quali, in via esemplificativa e non esaustiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rinviando il lettore alla delibera stessa, quelli che attengono alla dotazione tecnica e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finanziaria dell’impresa quali copia delle carte di circolazione dei veicoli, copia della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
licenza comunitaria al trasporto merci prevista dal regolamento Ce 21 ottobre 2009  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.1072 o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci, dimostrazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della capacità finanziaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale documentazione deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n.445. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Venendo all’esame dei requisiti richiesti per tale iscrizione innanzitutto va detto che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per il requisito di idoneità tecnica la dotazione minima dei veicoli viene fissata in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
base alla portata utile complessiva dei mezzi di trasporto in relazione alla classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dimensionale di iscrizione che indica la quantità annua di rifiuti trasportabili. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Chiaramente, come già previsto per le altre categorie del trasporto, nel computo della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
portata utile complessiva (che è la risultante della somma delle portate utili dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
singoli veicoli dell’impresa) non vanno considerati i veicoli trattori stradali che sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinati esclusivamente al traino dei veicoli rimorchi e semirimorchi e quindi non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idonei al carico dei rifiuti.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Analogamente  nell’ambito della dotazione tecnica rientra anche la figura del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile tecnico per il quale, per la categoria 6 in esame, viene previsto che in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attesa della riforma complessiva relativa ai criteri per la valutazione dei requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionali e delle condizioni per lo svolgimento di tale incarico, in via transitoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’incarico di responsabile tecnico viene assunto dal legale rappresentante dell’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
estera.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per quanto concerne la capacità finanziaria tale requisito si ritiene soddisfatto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’impresa con la dimostrazione di un importo pari a 9.000,00 euro per il primo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicolo e 5.000,00 euro per ogni ulteriore veicolo; le modalità per la dimostrazione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale capacità ricalcano quelle già in uso per le alte categorie dell’Albo e disciplinate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal D.M.120/2014 ovvero documentazione relativa al volume d’affari, capacità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributiva ai fini dell’Iva, patrimonio, bilanci; in alternativa è possibile fornire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
affidamento rilasciato da imprese autorizzate all’esercizio del credito per gli importi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suindicati secondo lo schema previsto dall’allegato C della delibera n.3 del 13 luglio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2016. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente con due  Circolari  il Comitato nazionale torna sulla spinosa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
questione dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali delle imprese che intendono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esercitare la sola attività dei trasporti transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente con la  Circolare del 2 febbraio 2017 n.149  il Comitato Nazionale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
facendo seguito alle disposizioni della Delibera n.3 del 13 luglio 2016  ha ritenuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
opportuno fornire chiarimenti relativamente alla documentazione da produrre per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’Albo nella categoria 6.(trasporto dei rifiuti transfrontalieri)  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ovvero  la  delibera n. 3 del 13 luglio 2016  dispone che la documentazione redatta in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lingua straniera deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      legale rappresentante ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
particolare viene stabilito, ex art.33, commi 2 e 5 del D.P.R. suindicato, che le firme 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da far valere nello Stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
italiano devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
italiane all’estero, a meno che non ricorrano i casi di esenzioni da tale obbligo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilite da leggi o da accordi internazionali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto l’impresa interessata all’iscrizione deve informarsi presso l’autorità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
competente del proprio Stato in merito alla necessità o meno e alle relative modalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di legalizzazione dei documenti formati nello Stato di provenienza; grava poi sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezioni regionali  dover verificare, successivamente, se per tali documenti formati da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorità estere sussista o meno la necessità del requisito della legalizzazione degli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre, ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale, ove previsto e fatte salve le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene poi stabilito che qualora si tratti di documenti predisposti con medesimo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modello o schema, come ad esempio le carte di circolazione dei veicoli, sarà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sufficiente la traduzione per un solo documento valevole poi per tutti quelli della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessa tipologia. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Circolare affronta poi il caso in cui il richiedente l’iscrizione sia un soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diverso dall’intestatario della carta di circolazione; in tali ipotesi è sufficiente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentare traduzioni giurate di estratti dei  contratti di disponibilità dei veicoli quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
leasing, locazione senza conducente, comodato senza conducente,  che attestino la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità dei veicoli in capo al richiedente l’iscrizione e che tali atti riportino i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dati anagrafici dei soggetti contraenti  oltre ai dati identificativi dei veicoli, oggetto e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
durata del contratto, nonché la clausola che i veicoli sono concessi in piena ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusiva disponibilità dell’impresa che lo utilizza per l’intera durata del contratto.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il Comitato Nazionale poi, preso atto delle differenze  legislative esistente nei vari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinamenti stranieri, stabilisce che taluni requisiti possono essere autocertificati con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazioni rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, quali la regolarità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributiva dell’impresa circa i contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lavoratori,  nonchè l’assenza per i legali rappresentanti dell’impresa di cause di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interdizione , inabilitazione o di temporanea interdizione da uffici direttivi delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
persone giuridiche; per tali dichiarazioni deve essere utilizzato apposito modello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
allegato alla circolare in commento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tali dichiarazioni possono essere presentate solo dai soggetti aventi sede legale in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
uno dei paesi della UE e le medesime sono sottoposte a controllo da parte delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezioni regionali ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e della delibera dello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesso Comitato Nazionale del 22 aprile 2015, n.1.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Con la Circolare n.148 del 2 febbraio 2017 vengono poi forniti chiarimenti circa il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento che devono adottare le Sezioni regionali nel caso in cui la domanda d’ 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione in esame, presentata ai sensi della nuova disciplina di recente emanata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dallo stesso Comitato Nazionale, debba essere rigettata o archiviata, anche su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiesta dell’interessato     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,della  delibera n. 3 del 13 luglio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2016, nella parte in cui dispone che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22 dicembre 2010 e n.1 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 16 gennaio 2012, debbano presentare la domanda di iscrizione ai sensi dell’art.15 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del D.M. 3 giugno 2014, n.120 con i requisiti previsti dalla nuova deliberazione entro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il 15 maggio 2017 e che comunque continuano ad operare sulla base della ricevuta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento di iscrizione da parte della sezione regionale competente.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Le Sezioni regionali, in applicazioni della circolare in commento, qualora dovranno, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche su richiesta dell’interessato, adottare un provvedimento di rigetto o di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
archiviazione della domanda di iscrizione presentata ai sensi della richiamata  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposizione, dovranno contestualmente adottare un provvedimento di cancellazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa dall’Albo.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In seguito con la deliberazione n. 5 del 2 maggio 2017 il Comitato Nazionale proroga 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ulteriormente il termine per presentare la nuova domanda  di iscrizione all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali delle imprese che intendono esercitare il solo esercizio dei trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell’Ambiente della tutela del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio e del mare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente, vista sia la propria deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 recante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo  nella categoria 6 per le imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
italiano, come modificata dalla deliberazione n.1 del 23 gennaio 2017 con la quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
era stato fissato al 15 maggio 2017 il termine ultimo  per le imprese in possesso della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricevuta d’iscrizione rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2010 e n.1 del 16 gennaio 2012, sia la propria recente Circolare n.149 del 2 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
febbraio 2017 con la quale sono state adottate disposizioni attuative attinenti alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
documentazione per l’iscrizione in categoria 6 ,il Comitato Nazionale  stabilisce, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la delibera citata, che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione emessa in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione della normativa pregressa alla Deliberazione n.3/2016, hanno tempo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fino al 20 settembre 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione (in luogo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della scadenza del 15 maggio 2017 fissata in precedenza). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Delibera n.1 del 22 gennaio 2018, di più recente emanazione, viene portato a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compimento il processo regolatore della categoria 6 in quanto con essa il Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nazionale disciplina la fattispecie dei soggetti non appartenenti all’Unione Europea e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quindi non in possesso di autorizzazione a soggiornare  nel territorio italiano;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      tale intervento si è reso necessario in quanto la normativa vigente in materia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazioni sostitutive riconosce la possibilità di presentare  tale tipo di  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, solo ai soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aventi sede legale in uno dei paesi dell’UE, e che i non appartenenti all’UE possono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentare tali dichiarazioni solo se in possesso di autorizzazione a soggiornare nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
territorio italiano. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sostanza la disciplina contenuta nelle delibere n.3 e 4 del 13 luglio 2016 non può 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicarsi ai soggetti non appartenenti all’Unione europea e non in possesso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazione a soggiornare in Italia. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la delibera n.1/2018 viene adottata la modulistica relativa alle domande di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione e variazione per tali soggetti secondo lo schema riportato negli allegati “A” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e “B” della delibera medesima; la documentazione richiesta  deve essere prodotta con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle autorità diplomatiche o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consolari italiane all’estero. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’allegato “C” della delibera contiene lo schema/modello di attestazione per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dimostrare l’idoneità dei veicoli di cui all’articolo 15, comma 4, lettera b), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
DM.120/2014, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titolare/legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante dell’impresa non appartenete all’UE e non in possesso di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ultima disposizione emanata sull’argomento dal Comitato Nazionale dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale gestori ambientali è la Circolare n.5 del 9 maggio 2019 con la quale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione della delibera n.3 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
13 luglio 2016 e alle delucidazioni fornite con la Circolare n.149  del 2 febbraio 2017 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero su due provvedimenti sopra commentati ed analizzati, a seguito del confronto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con le rappresentanze diplomatiche della Confederazione Svizzera.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Considerando che l’articolo 9 dell’Accordo sul trasporto merci e di passeggeri su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
strada e per ferrovia del 21 maggio 1999, relativo al transito sui territori della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comunità Europea e della Svizzera, stabilisce:” i trasporti internazionali di merci su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
strada eseguiti per conto terzi sono effettuati dietro rilascio di un’autorizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
analoga a quella istituita per i trasporti comunitari dal regolamento CE 1072/2009 e la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concessione di tale autorizzazione da parte delle autorità svizzere è in ogni caso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
subordinata a procedure di rilascio, uso e rinnovi equivalenti a quelle previste dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamento CE 1072/09 per i trasportatori comunitari”; considerando  che l’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10 del medesimo Accordo suindicato chiarisce, altresì, che per i trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
internazionali di merci su strada  in transito attraverso il territorio delle parti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contraenti sono liberalizzati quando eseguiti dietro il rilascio delle licenze di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 9, il  Comitato Nazionale fornisce  una serie di chiarimenti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In primo luogo  che ai fini della dimostrazione del possesso della “licenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunitaria” per esercitare l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada  ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera c)  del DM n.120/2014, l’autorizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilasciata dalla Confederazione  Svizzera è da considerarsi equipollente alla licenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunitaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In secondo luogo la presentazione di tale autorizzazione comprova anche il requisito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativo alla capacità finanziaria dell’impresa richiesta ai sensi dell’articolo 11, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2, del citato decreto 120/2014, analogamente a quanto previsto dall’art.3, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2,  della delibera n.3 del 13 luglio 2016, per i soggetti in possesso della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
licenza comunitaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inoltre ,viene precisato nella Circolare in commento,che nel caso di trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
transfrontalieri non trova applicazione quanto contenuto nella Circolare n.987 del 26 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ottobre 2016 (chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Svizzera), relativamente alla limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Da ultimo, in relazione alla dimostrazione del requisito relativo alla regolarità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’art.10, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2, lettera e) del DM 120/2014, il Comitato precisa che la verifica dello stesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deve essere effettuata esclusivamente sui due pilastri del sistema di previdenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Confederazione Svizzera ovvero su assicurazione federale vecchiaia, superstiti ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
invalidità e previdenza professionale, in quanto obbligatori, e non sul c.d. terzo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pilastro ovvero sulla  previdenza individuale, trattandosi di un istituto complementare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e facoltativo.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 09 May 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/l-albo-nazionale-gestori-ambientali-torna-sulla-disciplina-del-trasporto-dei-rifiuti-transfrontalieri-su-strada-con-la-circolare-n-5-del-9-maggio-2019bf7c1c23</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Legge 3 maggio 2019, n.37-Legge europea 2018. Disposizioni in materia ambientale: Raee-Sfalci e potature E’ entrata in vigore il 26 maggio 2019 la legge n.37 del 3 maggio 2019, comunemente nota anc...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/legge-3-maggio-2019-n-37-legge-europea-2018-disposizioni-in-materia-ambientale-raee-sfalci-e-potature-e-entrata-in-vigore-il-26-maggio-2019-la-legge-n</link>
      <description>Legge 3 maggio 2019, n.37-Legge europea 2018. Disposizioni in materia 
ambientale: Raee-Sfalci e potature 
 
E’ entrata in vigore il 26 maggio 2019 la legge n.37 del 3 maggio 2019, 
comunemente nota anche come legge europea 2018, pubblicata sulla G.U. 
n.109 del 11/05/2019, con la quale in adempimento agli obblighi derivanti 
dall’appartenenza del nostro paese all’Unione Europea, annualmente 
vengono introdotti nell’ordinamento giuridico italiano le disposizioni 
sovranazionali con contestuale modifica ed integrazione di quelle vigenti. 
 
Considerando che la stessa ha un contenuto eterogeneo,</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Legge 3 maggio 2019, n.37-Legge europea 2018. Disposizioni in materia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientale: Raee-Sfalci e potature 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ entrata in vigore il 26 maggio 2019 la legge n.37 del 3 maggio 2019, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunemente nota anche come legge europea 2018, pubblicata sulla G.U. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.109 del 11/05/2019, con la quale in adempimento agli obblighi derivanti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’appartenenza del nostro paese all’Unione Europea, annualmente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono introdotti nell’ordinamento giuridico italiano le disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sovranazionali con contestuale modifica ed integrazione di quelle vigenti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Considerando che la stessa ha un contenuto eterogeneo, per quanto di nostro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interesse, si esaminano le norme del Capo VII, contenente negli articoli 19 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
20 le disposizioni in materia ambientale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 19 contiene le disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettriche ed elettroniche (Raee) con le quali si apportano modifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.14 del D.lgs. n.49/2014, prevedendo, in un apposito comma, che i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produttori ed i terzi che agiscono in loro nome trasmettono a cadenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annuale e gratuitamente all’Ispra una serie di dati relativi a questo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
particolare flusso di rifiuti ed in particolare dei Raee ricevuti dai distributori, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quelli ricevuti dagli impianti di raccolta e trattamento e quelli oggetto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta differenziata, al fine di migliorare e implementare le informazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sul tasso di raccolta differenziata di tale tipologia di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso art.19 della L.37/2019 apporta una ulteriore importante modifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 28 del D.lgs n.49/14, laddove in tema di marchio di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione del produttore, stabilisce che nel caso non sia possibile, a
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elettronica, gli stessi vengono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’AEE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’articolo 20 della legge comunitaria in commento, contenente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modificato l’articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs.152/06 che oggi, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguito di tale modifica, testualmente recita “le materie fecali, se non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e potature derivanti dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manutenzione del verde pubblico dei Comuni, utilizzati in agricoltura, nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
umana”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questo intervento legislativo di modifica dell’attuale versione dell’art.185 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sopra citato è stato dettato dalla necessità di bloccare il procedimento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
infrazione UE Pilot 9180/2017/ENVI, aperto nel maggio 2017 dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Commissione europea nei confronti dell’Italia, relativamente alle modifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
introdotte alla definizione di rifiuto biodegradabile di cui sopra, ritenute in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contrasto con la Direttiva rifiuti 2008/98/CE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare il legislatore nazionale con la legge 28 luglio 2016, n.28,
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      aveva riscritto la lettera f) dell’articolo 185 del D.lgs.152/06, disponendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti per una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
serie di materiali quali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la paglia, gli sfalci e le potature da parchi, giardini e aree cimiteriali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’art.184, comma 2, lett.e) del Dlgs.152/06; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.184, comma 3, lettera a) ovvero attività agricole e agro-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
industriali ai sensi dell’articolo 2135 del c.c.; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
siano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cessione a terzi, mediante metodi o processi che non danneggino 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Commissione europea ritenendo che, al contrario del legislatore italiano, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tali materiali sono invece da considerare rifiuti e che come tali vanno trattati, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha considerato non corretto questo ampliamento della deroga comunitaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla normativa sui rifiuti operata dal Collegato Agricolo, avviando come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sopra menzionato, il procedimento avente ad oggetto la non conformità della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa italiana alla nozione di rifiuto, che dovrebbe chiudersi grazie alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legge europea in commento che ha riscritto tale disposizione normativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apportando le modifiche sopra descritte. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A mio sommesso avviso il condizionale è d’obbligo in quanto nella nuova 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
versione la disposizione, avendo escluso dal novero dei rifiuti gli sfalci e le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
potature, se pur limitatamente a quelli derivanti dalla manutenzione del
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      verde pubblico dei Comuni, potrebbe ancora essere ritenuta in contrasto con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva europea sui rifiuti che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, solo ogni materiale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la salute umana. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 03 May 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/legge-3-maggio-2019-n-37-legge-europea-2018-disposizioni-in-materia-ambientale-raee-sfalci-e-potature-e-entrata-in-vigore-il-26-maggio-2019-la-legge-n</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n.4 del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/requisiti-soggettivi-per-liscrizione-allalbo-gestori-ambientali-la-circolare-n-4-del-7-marzo-2019-ne-chiarisce-la-corretta-applicazione</link>
      <description>Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n.4 
del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.   
 
L’art.10 del D.M. 120/2014 (Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali) stabilisce i requisiti 
che devono possedere le imprese e gli enti che intendono iscriversi all’Albo ed in particolare 
al comma 2 lettera d) dell’articolo richiamato vengono stabiliti i cosiddetti requisiti 
soggettivi o morali ovvero: è necessario che i soggetti in nome dei quali si effettua 
l’iscrizione all’albo (titolare, legale rappresentante, amministratore unico, presidente</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n.4 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’art.10 del D.M. 120/2014 (Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali) stabilisce i requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che devono possedere le imprese e gli enti che intendono iscriversi all’Albo ed in particolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al comma 2 lettera d) dell’articolo richiamato vengono stabiliti i cosiddetti requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggettivi o morali ovvero: è necessario che i soggetti in nome dei quali si effettua 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’albo (titolare, legale rappresentante, amministratore unico, presidente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Consiglio di amministrazione, in altre parole chiunque abbia la legale rappresentanza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa o dell’ente) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In ogni caso non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno 10 anni dalla data del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sia intervenuta la riabilitazione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si evidenzia che tali requisiti soggettivi devono essere posseduti anche dal responsabile tecnico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa e ciò a sottolineare, ancora una volta, l’importanza e la centralità di questa figura. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato nazionale dell’Albo, a seguito di una serie di richieste di chiarimento pervenute da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alcune Sezioni regionali circa la corretta applicazione dell’art.10, comma 2, lettera d) del DM 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
120/2014, ha emanato la Circolare n.4 del 7 marzo 2019; in particolare è stato richiesto cosa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
succede quando un soggetto abbia riportato, in tempi  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diversi, condanne per il medesimo titolo di reato con pene pari o inferiori, per ciascuna condanna, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad un anno di reclusione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nella Circolare si evidenzia la rilevanza della questione quando, in sede di esecuzione, le plurime 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condanne vengono sottoposte, ad istanza del condannato o del pubblico ministero, alla disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del reato continuato ex art.671 del c.p.p. e dell’art.81, comma 2, del c.p. In tal caso le pene, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno stabilito per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
perdita del requisito morale.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Poiché la previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo in termini di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
durata complessiva della pena, l’organo centrale dell’Albo ha ritenuto che, qualora l’interessato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbia richiesto detto beneficio o non si sia opposto alla richiesta del pubblico ministero, vi sia stata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli e che la pena debba essere valutata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Circolare affronta poi anche la questione di come debba essere considerata, ai fini della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
permanenza del requisito morale, l’esito positivo della “messa in prova” ex art.168 bis e 168 ter del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c.p. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sul punto il Comitato nazionale ha chiarito che, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza di condanna, l’esito positivo della “messa in prova”, non possa avere influenza sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisito morale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/requisiti-soggettivi-per-liscrizione-allalbo-gestori-ambientali-la-circolare-n-4-del-7-marzo-2019-ne-chiarisce-la-corretta-applicazione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n.4 del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/requisiti-soggettivi-per-liscrizione-allalbo-gestori-ambientali-la-circolare-n-4-del-7-marzo-2019-ne-chiarisce-la-corretta-applicazione56957a7f</link>
      <description>Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n.4 
del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.   
 
L’art.10 del D.M. 120/2014 (Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali) stabilisce i requisiti 
che devono possedere le imprese e gli enti che intendono iscriversi all’Albo ed in particolare 
al comma 2 lettera d) dell’articolo richiamato vengono stabiliti i cosiddetti requisiti 
soggettivi o morali ovvero: è necessario che i soggetti in nome dei quali si effettua 
l’iscrizione all’albo (titolare, legale rappresentante, amministratore unico, presidente</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n.4 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’art.10 del D.M. 120/2014 (Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali) stabilisce i requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che devono possedere le imprese e gli enti che intendono iscriversi all’Albo ed in particolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al comma 2 lettera d) dell’articolo richiamato vengono stabiliti i cosiddetti requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggettivi o morali ovvero: è necessario che i soggetti in nome dei quali si effettua 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’albo (titolare, legale rappresentante, amministratore unico, presidente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Consiglio di amministrazione, in altre parole chiunque abbia la legale rappresentanza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa o dell’ente) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In ogni caso non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno 10 anni dalla data del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sia intervenuta la riabilitazione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si evidenzia che tali requisiti soggettivi devono essere posseduti anche dal responsabile tecnico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa e ciò a sottolineare, ancora una volta, l’importanza e la centralità di questa figura. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato nazionale dell’Albo, a seguito di una serie di richieste di chiarimento pervenute da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alcune Sezioni regionali circa la corretta applicazione dell’art.10, comma 2, lettera d) del DM 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
120/2014, ha emanato la Circolare n.4 del 7 marzo 2019; in particolare è stato richiesto cosa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
succede quando un soggetto abbia riportato, in tempi  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
diversi, condanne per il medesimo titolo di reato con pene pari o inferiori, per ciascuna condanna, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad un anno di reclusione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nella Circolare si evidenzia la rilevanza della questione quando, in sede di esecuzione, le plurime 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condanne vengono sottoposte, ad istanza del condannato o del pubblico ministero, alla disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del reato continuato ex art.671 del c.p.p. e dell’art.81, comma 2, del c.p. In tal caso le pene, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno stabilito per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
perdita del requisito morale.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Poiché la previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo in termini di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
durata complessiva della pena, l’organo centrale dell’Albo ha ritenuto che, qualora l’interessato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbia richiesto detto beneficio o non si sia opposto alla richiesta del pubblico ministero, vi sia stata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
una adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli e che la pena debba essere valutata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Circolare affronta poi anche la questione di come debba essere considerata, ai fini della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
permanenza del requisito morale, l’esito positivo della “messa in prova” ex art.168 bis e 168 ter del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c.p. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sul punto il Comitato nazionale ha chiarito che, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza di condanna, l’esito positivo della “messa in prova”, non possa avere influenza sul 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisito morale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/requisiti-soggettivi-per-liscrizione-allalbo-gestori-ambientali-la-circolare-n-4-del-7-marzo-2019-ne-chiarisce-la-corretta-applicazione56957a7f</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: con la Circolare n.1 del 28 gennaio 2019 il Comitato nazionale fornisce chiarimenti sulla sub-locazione dei veicoli.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/disponibilita-dei-veicoli-ai-fini-delliscrizione-allalbo-gestori-ambientali-con-la-circolare-n-1-del-28-gennaio-2019-il-comitato-nazionale-fornisce-ch</link>
      <description>Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: con la 
Circolare n.1 del 28 gennaio 2019 il Comitato nazionale fornisce chiarimenti 
sulla sub-locazione dei veicoli. 
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali possono utilizzare esclusivamente veicoli 
nella propria disponibilità e di cui possano dimostrarne i titoli quali proprietà, usufrutto, leasing, 
locazione senza conducente, comodato, patto di riservato dominio, e che siano stati valutati  idonei 
a trasportare  i rifiuti per i quali è stata richiesta iscrizione. 
Tale piena ed esclusiva di</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Circolare n.1 del 28 gennaio 2019 il Comitato nazionale fornisce chiarimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sulla sub-locazione dei veicoli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali possono utilizzare esclusivamente veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella propria disponibilità e di cui possano dimostrarne i titoli quali proprietà, usufrutto, leasing, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
locazione senza conducente, comodato, patto di riservato dominio, e che siano stati valutati  idonei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a trasportare  i rifiuti per i quali è stata richiesta iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli si rileva sia dal D.M. n.120 del 3 giugno 2014 sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle delibere del Comitato nazionale che dalla modulistica predisposta dal medesimo; più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisamente l’art.15, comma 3, del decreto ministeriale suindicato dispone che la disponibilità dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mezzi rientra tra i requisiti per l’iscrizione laddove il modello di domanda deve essere corredata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla seguente documentazione: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, circa l’idoneità dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli la quale, laddove riporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un intestatario diverso dal richiedente l’iscrizione, deve essere accompagnata dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
documentazione prevista dalla normativa in materia di autotrasporto ( leasing, locazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
senza conducente, comodato, patto di riservato dominio, usufrutto). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da quanto sopra si evince che l’impresa è obbligata ad utilizzare esclusivamente i veicoli che abbia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarato nella propria disponibilità nell’ambito del procedimento di iscrizione o successivamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a seguito di integrazione del proprio parco veicolare e di conseguenza , qualora volesse utilizzare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli precedentemente iscritti all’albo da altra impresa, deve in primis acquisirne la esclusiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità e poi richiedere alla Sezione competente l’integrazione degli stessi nella propria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione ovvero acquisendone evidenza nel proprio provvedimento autorizzativo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per quanto sopra, si ritiene che il trasporto di rifiuti non può essere svolto utilizzando mezzi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riconducibili a due imprese diverse seppur entrambe in possesso di iscrizione all’Albo; in altre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parole il medesimo veicolo non può essere presente nel provvedimento di iscrizione di due diverse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
società. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al riguardo si ricordi, altresì, che a differenza del regime previgente (D.M.406/98) oggi non vi è più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’obbligo per l’impresa iscritta all’Albo che integra un veicolo di cui dimostri la disponibilità ma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che nelle more risulti ancora associata all’impresa cedente, richiederne la preventiva cancellazione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in quanto sarà la Sezione regionale ad adottare un provvedimento d’ufficio di cancellazione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicolo in oggetto per l’impresa cedente.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Con la Circolare in commento il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito i necessari chiarimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sulla possibilità di iscrizione di un veicolo immatricolato ad uso di terzi ai fini della locazione (ex 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
art.82, comma 5 del D.lgs. n.285/92 Codice della strada) avente massa massima complessiva a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pieno carico non superiore a 6 tonnellate, che sia stato preso in locazione da un’impresa di noleggio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’articolo 84, comma 4, del CdS, la quale , a sua volta, ne dispone mediante locazione ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altra impresa di noleggio.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si è richiesto se detta fattispecie debba rientrare nel divieto di sub-locazione disciplinato dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
circolare del Mit del 16 marzo 2015, prot.5681, e dalla Circolare dell’Albo Gestori Ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.345 del 30 aprile 2015.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Secondo il Comitato tale ipotesi non rientra nel divieto di sublocazione previsto dalle citate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Circolare per quanto segue: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) la Circolare del Mit n.5681/2015 prevede espressamente il divieto di disponibilità dei veicoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a titolo di sublocazione relativamente al trasporto di cose per conto di terzi ma, si precisa, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale divieto riguarda il caso in cui vi sia la cessione in locazione di veicolo ad un’impresa di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conducente; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) qualora, invece, il veicolo in esame, con massa complessiva inferiore a 6 tonnellate, debba 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere utilizzato per uso proprio cioè per il trasporto di cose in conto proprio, si rientra nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsione di cui all’art.83, comma 2, ultimo periodo, del Codice della Strada, in base al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale a tali veicoli non si applicano le norme della legge n.298/74 e le relative disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di settore inerenti il possesso dei titoli autorizzativi. In altre parole, in questi casi, l’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto in conto proprio esercitata con veicoli rientranti nel predetto limite ponderale, cioè 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inferiore a 6 ton, deve ritenersi liberalizzata e pertanto l’utilizzo di tali veicoli sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assoggettati  esclusivamente alle disposizione del Codice Civile e del Codice della Strada. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definitiva, poiché nel caso sottoposto all’attenzione del Comitato la prima locazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avviene tra due imprese di noleggio, e non tra due imprese che effettuano il trasporto di cose 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in conto proprio, non si ravvisa il divieto di sub-locazione prescritto dalla Circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.345/2015 dell’Albo medesimo con la conseguenza  che un veicolo con massa complessiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, preso in locazione da un impresa di noleggio, di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’art.84, comma 4, del CdS, la quale lo ha in disponibilità mediante locazione da altra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impresa di noleggio, possa essere considerato idoneo ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/disponibilita-dei-veicoli-ai-fini-delliscrizione-allalbo-gestori-ambientali-con-la-circolare-n-1-del-28-gennaio-2019-il-comitato-nazionale-fornisce-ch</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazioni n. 1 del 23 gennaio 2019: prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazioni-n-1-del-23-gennaio-2019-prime-disposizioni-di-dettaglio-dei-compiti-e-delle-responsabilita-del-responsabile-tecnico</link>
      <description>Deliberazioni n. 1 del 23 gennaio 2019: prime disposizioni di dettaglio dei compiti 
e delle responsabilità del Responsabile Tecnico. 
 
Con la delibere in commento il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, 
nell’esercizio delle prerogative proprie previste dal comma 3, dell’articolo 12 del DM n.120/2014, 
ha ritenuto necessario adottare prime disposizioni di dettaglio relative ai compiti e alle responsabilità 
di questa importante figura comprensive anche di quelle già adottate alla data di entrata in vigore del 
regolamento Albo; punto di partenza di tale provvedimento è</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazioni n. 1 del 23 gennaio 2019: prime disposizioni di dettaglio dei compiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e delle responsabilità del Responsabile Tecnico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la delibere in commento il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’esercizio delle prerogative proprie previste dal comma 3, dell’articolo 12 del DM n.120/2014, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha ritenuto necessario adottare prime disposizioni di dettaglio relative ai compiti e alle responsabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di questa importante figura comprensive anche di quelle già adottate alla data di entrata in vigore del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamento Albo; punto di partenza di tale provvedimento è il quadro generale dei compiti del RT 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dettato dall’art.12, comma 1, del citato decreto il quale dispone che “compito del responsabile tecnico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stessa “. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera si compone di 7 articoli e di un allegato in cui, rispettivamente, si definiscono i compiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generali e trasversali del RT ed i compiti specifici delle categorie per cui si assume l’incarico, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mentre nell’ultimo articolo si disciplina la situazione della contemporaneità dell’incarico presso più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese rinviando all’allegato per le conseguenti dichiarazioni di compatibilità dell’incarico svolto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Veniamo ora ad un esame nel dettaglio dei contenuti della deliberazione precisando da subito che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alcuni di questi sono già noti in quanto in precedenza lo stesso organo centrale dell’Albo li aveva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fatti propri inserendoli in delibere e circolari (cfr: Delibera n. 4 del 27/9/2000 e Delibera n.6 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
9/9/2014 Attestazione della idoneità dei veicoli; Delibera n.2 del 20/7/2009 Gestione dei centri di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta dei RSU; Circolare n.3934/2003 Responsabilità del trasportatore di rifiuti). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
All’articolo 1, comma 1, vengono dettate le disposizioni generali che riguardano tutte le categorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione all’Albo e quindi compiti generali quali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 il coordinamento degli addetti all’impresa; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 la definizione delle procedure per la gestione di eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
eventi imprevisti; è evidente che tali compiti variano in relazione alle dimensioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa assicurando la corretta gestione dei rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione; al riguardo si ricorda che chi viola tali prescrizioni è soggetto alle sanzioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplinari (sospensione e cancellazione) che vengono applicate dalle Sezioni regionali; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 la verifica ed il controllo della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti; in pratica ci si riferisce ai controlli di natura 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
amministrativa al fine di evitare una corresponsabilità nella violazione delle norme che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sovraintendono alla corretta gestione dei rifiuti.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Nel secondo comma dell’articolo 1 della delibera si precisa che il responsabile tecnico che svolge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di affiancamento è tenuto a comunicare preventivamente alla Sezione regionale competente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’inizio e la durata del periodi di affiancamento, in applicazione della di quanto previsto dall’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e della circolare n.59 del 12 gennaio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2018, nonché a fornire adeguata formazione ed informazione sullo svolgimento delle attività di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nell’articolo 2 vengono descritti i compiti specifici del RT per le imprese di trasporto cioè 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per le categorie 1,4,5 e 6 ed in particolare: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.6 del 9/9/14; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto, nonché il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in relazione alle diverse tipologie di rifiuti; in sintesi svolge un attività continua di vigilanza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sui veicoli in disponibilità ed utilizzati dall’impresa al fine di verificare il mantenimento delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizioni medesime; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 definire le procedure per: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nel provvedimento d’iscrizione all’Albo; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
eseguire correttamente, ove previsto,le operazioni di carico, scarico e trasbordo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti da trasportare; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti e sulla normativa applicabile; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i rifiuti (Fir di cui all’art.193 del D.lgs 152/06 e, ove prevista, documentazione riguardante il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di rifiuti);in sintesi la formazione deve avere ad oggetto l’osservanza delle regole sulla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corretta tenuta delle scritture ambientali che accompagnano i rifiuti nella fase del trasporto
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      ed in generale i documenti amministrativi/contabili; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico di rifiuti da trasportare o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nell’articolo 3 della delibera in commento vengono descritti i compiti del RT relativamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla gestione dei centri di raccolta ovvero di quella specifica attività nell’ambito della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani); più precisamente alla lettera a) del comma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1 si precisa che il RT deve attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
addetto ai CdR secondo le modalità previste dalla delibera n.2 del 20 luglio 2009. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Precisiamo che tale compito di formazione del personale era già previsto nella citata delibera e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
più precisamente in caso di nuove assunzioni o di assegnazione al CdR di addetti già impiegati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presso l’impresa in altri compiti ovvero in caso di assunzione della gestione di nuovi centri di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raccolta; va, altresì, fatta una necessaria puntualizzazione al riguardo di tale compito generale di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formazione e cioè che il garantire la formazione non significa che debba erogarla personalmente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il RT ma che deve solo attestarne e garantirne l’effettuazione potendo svolgerla, quindi, soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in possesso della necessaria professionalità, diversi dal RT. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 3 alla lettera b) introduce, invece, un compito del tutto inedito ovvero quello di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verificare che i CdR sia strutturato ed organizzato nel rispetto della normativa vigente ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sia allestito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al decreto 8 aprile 2008 e s.m.i. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 4 della delibera descrive i compiti del RT delle imprese che svolgono l’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione ed in particolare: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 garantire adeguata formazione agli addetti all’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (fir di cui all’art.193 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs 152/06 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Gli articoli 5 e 6 della delibera descrivono i compiti del RT per le categorie 9 (bonifica di siti) e 10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(bonifica di beni contenenti amianto) riproducendo quelli comuni che erano stati già indicati dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comitato nazionale dell’Albo nelle precedenti delibere disciplinanti i requisiti per le iscrizioni in tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
due categorie e cioè: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 produrre, congiuntamente al legale rappresentante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipologie ed il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e lo stato di conservazione delle stesse; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’allegato “A” alla deliberazione n.5 del 12 dicembre 2001, devono produrre una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relazione, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire (tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
compito limitatamente alla solo cat.9). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 7, ultimo articolo della delibera n.1/2019, affronta il caso dell’assunzione di incarichi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contemporanei da parte del responsabile tecnico stabilendo che nell’attesa della definizione dei limiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e dei criteri di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il responsabile tecnico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti specificando che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte utilizzando il modello allegato alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rappresentante dell’impresa interessata per poi produrla alla Sezione competente, a pena di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell’iscrizione per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modifica del responsabile tecnico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ evidente che l’intento di tale ultima disposizione è l’applicazione del principio di trasparenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che il responsabile tecnico deve garantire alle imprese che si avvalgono delle sue prestazioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazioni-n-1-del-23-gennaio-2019-prime-disposizioni-di-dettaglio-dei-compiti-e-delle-responsabilita-del-responsabile-tecnico</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/mud-2019-adempimenti-novita-e-differenze-rispetto-al-passato</link>
      <description>Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato 
 
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui 
alla legge 25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di 
dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), quest’anno dovrà essere 
presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 24 
dicembre 2018 “ Approvazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale per l’anno 2019”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta 
Ufficiale n.45 del  22 febbraio 2019. 
Esso sostituisce il precedente Dpcm del 28 dicembre 2017 con il quale er</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla legge 25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), quest’anno dovrà essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 24 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2018 “ Approvazione del modello unico di dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientale per l’anno 2019”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ufficiale n.45 del  22 febbraio 2019. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esso sostituisce il precedente Dpcm del 28 dicembre 2017 con il quale era 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato approvato il Mud per l’anno 2018, introducendo alcune novità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispetto al passato.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Innanzitutto rispetto all’anno precedente varia la scadenza in quanto in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
base a quanto stabilito dall’articolo 6 della legge 70/94 slitta il termine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentazione fissato in via generale al 30 aprile di ogni anno laddove è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito che “ qualora si rende necessario apportare nell’anno successivo a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposte con Dpcm, da pubblicare in G.U., entro la data del 1 marzo; in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale ipotesi il termine per la presentazione  del modello è fissato in 120 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce della suindicata norma la dichiarazione quest’anno andrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentata entro il 22 giugno 2019 (entro 120 giorni dal 22 febbraio 2019).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Prima di passare ad esaminare le principali novità rispetto alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione dell’anno precedente va sottolineto come        
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rimangono immutate la struttura del modello, i soggetti obbligati, i soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusi, le modalità per l’invio della comunicazione, i costi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La struttura del modello, come per il passato,si articola in sei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comunicazioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Comunicazione Rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Comunicazione Veicoli fuori uso; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c)  Comunicazione Imballaggi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) Comunicazione Raee; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) Comunicazione Produttori di AEE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Soggetti obbligati rimangono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(art.189, dlgs n.152/2006) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi che hanno più di 10 dipendenti (art.189,d.lgs n.152/2006)  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da abbattimento dei fumi;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento dei rifiuti (art.189, dlgs n.152/2006);
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prodotti dalle navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, dlgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.182/2003); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non rientrano nella disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base  agli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto citato, sono coinvolti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipologie di rifiuti (art.220, comma 2, dlgs. n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale, commercio ed intermediazione di rifiuti senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
detenzione (art.189,dlgs n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di applicazione del dlgs, n.49/2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
9)  i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
convenzione (art.189, dlgs n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i  produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’articolo 29, comma 6, d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
25/09/2007, n.185.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      I soggetti che anche quest’anno non  dovranno adempiere all’obbligo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentazione del Mud sono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ente o impresa (L.25 gennaio 2006, n.29, Dm 18/2/2011, n.52); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di raccolta competente per territorio e previa convenzione, nel qual 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitatamente alle quantità conferite (D.lgs 152/06 art.189, c.4); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) imprese agricole ex art.2135 c.c. per tutti i rifiuti speciali pericolosi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non pericolosi prodotti (L.28 dicembre 2015, n.221); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) i soggetti che svolgono le attività di barbiere e parrucchiere, estetista, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
acconciatore,  trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manicure e pedicure, che nell’ambito di tali attività producono rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, siringhe, oggetti taglienti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vediamo ora le principali novità contenute nel nuovo modello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evidenziandone le differenze rispetto all’anno precedente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La prima novità è che i produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’estero non potranno più compilare, come in passato, la comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificata; pertanto tale comunicazione potrà essere presentata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusivamente dai produttori iniziali, che nella propria unità locale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
producono non più di 7 rifiuti e, per ognuno di essi, utilizzano non più di 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportatori e 3 destinatari finali che li conferiscono in Italia.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Altra novità riguarda i gestori di impianti di trattamento che ricevono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti dall’estero i quali dovranno indicare il trattamento a cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottoporranno tali rifiuti distinguendo quelli sottoposti a recupero di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altre operazioni di smaltimento.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per consentire una migliore distinzione e contabilizzazione tra i flussi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti di provenienza urbana e speciale i gestori di impianti di recupero o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento dovranno specificare se i rifiuti del capitolo 1912 ed il cer 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
190501 sono di origine urbana o di altra natura. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il gestore che riceve i rifiuti identificati con i codici 160601, 160605, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
200133 e 200134, dovrà indicare se trattasi di pile e accumulatori portatili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
così come nella Comunicazione Raee sono state inserite due nuove 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie quella delle lampade a scarica (cat.5) e quella dei pannelli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fotovoltaici (cat.4). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nella comunicazione rifiuti il Modulo MG, relativo alla gestione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto, viene arricchito con una maggiore precisione circa la tipologia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impianto prevedendo tutte le tipologie impiantistiche presenti in Italia al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fine di poter distinguere quelli dediti al trattamento dei RSU da quelli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dediti al trattamento dei rifiuti speciali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Novità anche nella Comunicazione produttori di AEE in quanto il nuovo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modello inserisce i riferimenti alla classificazione delle sei categorie di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
AEE di cui all’allegato III del D.lgs 49/2014 entrato in vigore il 15 agosto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2018.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Per i gestori di rifiuti da imballaggio la novità consiste nell’obbligo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
distinguere per i rifiuti ricevuti da terzi quelli ricevuti da “superficie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblica” da quelli ricevuti da “superficie privata” ; mentre per la sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Consorzi nella Scheda Sbop (dove vengono raccolti i dati di ciascuna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria di borse di plastica) dovranno essere indicati sia il pso totale che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quello medio delle borse. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine altra novità riguarda la Comunicazione veicoli fuori uso laddove per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i rifiuti ricevuti da terzi il gestore deve specificare, per i rifiuti ricevuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’estero, a quale trattamento verrà sottoposto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione da questo esame esemplificativo e non esaustivo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
principali novità introdotte dal Mud 2019 possiamo evidenziare che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono richieste sempre maggiori e più dettagliate informazioni al fine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avere un quadro reale della gestione dei rifiuti e per rispondere alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richieste sempre più frequenti da parte della Commissione europea di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avere maggiori e più dettagliati dati sulla produzione e gestione dei rifiuti.                
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/mud-2019-adempimenti-novita-e-differenze-rispetto-al-passato</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/mud-2019-adempimenti-novita-e-differenze-rispetto-al-passato0b613dde</link>
      <description>Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato 
 
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui 
alla legge 25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di 
dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), quest’anno dovrà essere 
presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 24 
dicembre 2018 “ Approvazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale per l’anno 2019”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta 
Ufficiale n.45 del  22 febbraio 2019. 
Esso sostituisce il precedente Dpcm del 28 dicembre 2017 con il quale er</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla legge 25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), quest’anno dovrà essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 24 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicembre 2018 “ Approvazione del modello unico di dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientale per l’anno 2019”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ufficiale n.45 del  22 febbraio 2019. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esso sostituisce il precedente Dpcm del 28 dicembre 2017 con il quale era 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stato approvato il Mud per l’anno 2018, introducendo alcune novità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispetto al passato.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Innanzitutto rispetto all’anno precedente varia la scadenza in quanto in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
base a quanto stabilito dall’articolo 6 della legge 70/94 slitta il termine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentazione fissato in via generale al 30 aprile di ogni anno laddove è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito che “ qualora si rende necessario apportare nell’anno successivo a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposte con Dpcm, da pubblicare in G.U., entro la data del 1 marzo; in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale ipotesi il termine per la presentazione  del modello è fissato in 120 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce della suindicata norma la dichiarazione quest’anno andrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentata entro il 22 giugno 2019 (entro 120 giorni dal 22 febbraio 2019).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Prima di passare ad esaminare le principali novità rispetto alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione dell’anno precedente va sottolineto come        
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rimangono immutate la struttura del modello, i soggetti obbligati, i soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusi, le modalità per l’invio della comunicazione, i costi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La struttura del modello, come per il passato,si articola in sei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comunicazioni: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Comunicazione Rifiuti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Comunicazione Veicoli fuori uso; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c)  Comunicazione Imballaggi; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) Comunicazione Raee; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) Comunicazione Produttori di AEE. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Soggetti obbligati rimangono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(art.189, dlgs n.152/2006) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi che hanno più di 10 dipendenti (art.189,d.lgs n.152/2006)  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da abbattimento dei fumi;  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento dei rifiuti (art.189, dlgs n.152/2006);
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prodotti dalle navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, dlgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.182/2003); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non rientrano nella disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base  agli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto citato, sono coinvolti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
6) i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tipologie di rifiuti (art.220, comma 2, dlgs. n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale, commercio ed intermediazione di rifiuti senza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
detenzione (art.189,dlgs n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di applicazione del dlgs, n.49/2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
9)  i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
convenzione (art.189, dlgs n.152/2006); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
10) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i  produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’articolo 29, comma 6, d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
25/09/2007, n.185.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      I soggetti che anche quest’anno non  dovranno adempiere all’obbligo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentazione del Mud sono: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ente o impresa (L.25 gennaio 2006, n.29, Dm 18/2/2011, n.52); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di raccolta competente per territorio e previa convenzione, nel qual 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitatamente alle quantità conferite (D.lgs 152/06 art.189, c.4); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) imprese agricole ex art.2135 c.c. per tutti i rifiuti speciali pericolosi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non pericolosi prodotti (L.28 dicembre 2015, n.221); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) i soggetti che svolgono le attività di barbiere e parrucchiere, estetista, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
acconciatore,  trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
manicure e pedicure, che nell’ambito di tali attività producono rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, siringhe, oggetti taglienti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vediamo ora le principali novità contenute nel nuovo modello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evidenziandone le differenze rispetto all’anno precedente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La prima novità è che i produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’estero non potranno più compilare, come in passato, la comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semplificata; pertanto tale comunicazione potrà essere presentata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusivamente dai produttori iniziali, che nella propria unità locale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
producono non più di 7 rifiuti e, per ognuno di essi, utilizzano non più di 3 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportatori e 3 destinatari finali che li conferiscono in Italia.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Altra novità riguarda i gestori di impianti di trattamento che ricevono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti dall’estero i quali dovranno indicare il trattamento a cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottoporranno tali rifiuti distinguendo quelli sottoposti a recupero di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
altre operazioni di smaltimento.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per consentire una migliore distinzione e contabilizzazione tra i flussi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti di provenienza urbana e speciale i gestori di impianti di recupero o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento dovranno specificare se i rifiuti del capitolo 1912 ed il cer 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
190501 sono di origine urbana o di altra natura. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il gestore che riceve i rifiuti identificati con i codici 160601, 160605, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
200133 e 200134, dovrà indicare se trattasi di pile e accumulatori portatili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
così come nella Comunicazione Raee sono state inserite due nuove 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie quella delle lampade a scarica (cat.5) e quella dei pannelli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fotovoltaici (cat.4). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nella comunicazione rifiuti il Modulo MG, relativo alla gestione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto, viene arricchito con una maggiore precisione circa la tipologia di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impianto prevedendo tutte le tipologie impiantistiche presenti in Italia al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fine di poter distinguere quelli dediti al trattamento dei RSU da quelli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dediti al trattamento dei rifiuti speciali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Novità anche nella Comunicazione produttori di AEE in quanto il nuovo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modello inserisce i riferimenti alla classificazione delle sei categorie di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
AEE di cui all’allegato III del D.lgs 49/2014 entrato in vigore il 15 agosto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2018.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Per i gestori di rifiuti da imballaggio la novità consiste nell’obbligo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
distinguere per i rifiuti ricevuti da terzi quelli ricevuti da “superficie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblica” da quelli ricevuti da “superficie privata” ; mentre per la sezione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Consorzi nella Scheda Sbop (dove vengono raccolti i dati di ciascuna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria di borse di plastica) dovranno essere indicati sia il pso totale che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quello medio delle borse. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine altra novità riguarda la Comunicazione veicoli fuori uso laddove per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
i rifiuti ricevuti da terzi il gestore deve specificare, per i rifiuti ricevuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’estero, a quale trattamento verrà sottoposto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione da questo esame esemplificativo e non esaustivo delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
principali novità introdotte dal Mud 2019 possiamo evidenziare che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono richieste sempre maggiori e più dettagliate informazioni al fine di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avere un quadro reale della gestione dei rifiuti e per rispondere alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richieste sempre più frequenti da parte della Commissione europea di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avere maggiori e più dettagliati dati sulla produzione e gestione dei rifiuti.                
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/mud-2019-adempimenti-novita-e-differenze-rispetto-al-passato0b613dde</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del 12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisit...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-153-del-07-dicembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-applicazioni-disposizioni-previste-dalla-delibera-8-albo-cn-del-12706693d8</link>
      <description>Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del 
12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisiti per l’iscrizione nella categoria 1, 
sottocategoria di cui alla tabella D6”. 
 
Con la Circolare n.153 del 7 dicembre 2018 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha 
fornito i necessari chiarimenti, con riferimento a quanto stabilito con delibera n. 8 del 12/09/17, di 
modifica della delibera n.5/2016, in ordine alle modalità di calcolo dei requisiti minimi per 
l’iscrizione nella cat</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisiti per l’iscrizione nella categoria 1, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategoria di cui alla tabella D6”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.153 del 7 dicembre 2018 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fornito i necessari chiarimenti, con riferimento a quanto stabilito con delibera n. 8 del 12/09/17, di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modifica della delibera n.5/2016, in ordine alle modalità di calcolo dei requisiti minimi per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione nella categoria 1:”sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art.184, comma 2, lettera d), D.lgs 152/06 (Allegato D, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tab.D6)”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In questa tabella D6 sono definiti i requisiti minimi per l’iscrizione in tale sottocategoria, ed in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relazione alla dotazione minima di veicoli, sono individuati come tipologia di mezzo ammesso per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale iscrizione le “macchine operatrici e i veicoli ad uso speciale”, ed in alternativi ad essi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“autocarri e motocarri”.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in merito a questo tipo di veicolo, cioè gli “autocarri”, la circolare li equipara agli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“autoveicoli ad uso specifico” ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del requisito minimo per lo svolgimento dell’attività di cui alla tabella D6. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stessa Circolare precisa, inoltre, che con l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di cui all’allegato A della delibera n.8/2017, è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla tabella D6. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Resta fermo, invece, l’obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l’attività di cui alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corsi d’acqua”, tabella D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo, altresì, che il Comitato nazionale era già intervenuto sull’argomento con la circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.151 del 26 settembre 2018, quando, richiamando la Delibera n.5 del 26 novembre 2016, come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modificata dalla delibera n.8 del 12 settembre 2017, con la quale sono stati definiti i criteri ed i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti per l’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria nelle categorie 1, 4, e 5, aveva fornito una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
serie di chiarimenti per le imprese già iscritte al 1 febbraio 2017, data di entrata in vigore della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera suindicata.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In particolare dopo aver ricordato che le classi dimensionali della categoria 1 (raccolta e trasporto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti urbani) si riferiscono alla popolazione complessivamente servita mentre per alcune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategorie in cui si articola la stessa, la classe dimensionale è stabilita in base alla quantità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annua di rifiuti trasportata, la circolare precisa che per le attività inquadrate in tali sottocategorie, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese già iscritte al 1 febbraio 2017, devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzione della quantità annua complessivamente trasportata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definitiva per le sottocategorie D3 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali), D4 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e da aree e attività cimiteriali), D5 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(attività esclusiva di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e smaltimento), D6 (raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autostrade), D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rive di corsi d’acqua), la classe dimensionale va determinata in base alla quantità annua di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportata.             
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-153-del-07-dicembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-applicazioni-disposizioni-previste-dalla-delibera-8-albo-cn-del-12706693d8</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del 12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisit...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-153-del-07-dicembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-applicazioni-disposizioni-previste-dalla-delibera-8-albo-cn-del-12</link>
      <description>Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del 
12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisiti per l’iscrizione nella categoria 1, 
sottocategoria di cui alla tabella D6”. 
 
Con la Circolare n.153 del 7 dicembre 2018 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha 
fornito i necessari chiarimenti, con riferimento a quanto stabilito con delibera n. 8 del 12/09/17, di 
modifica della delibera n.5/2016, in ordine alle modalità di calcolo dei requisiti minimi per 
l’iscrizione nella cat</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali: “Applicazioni disposizioni previste dalla delibera 8/Albo/CN del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
12/9/2017, riguardante il calcolo dei requisiti per l’iscrizione nella categoria 1, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategoria di cui alla tabella D6”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.153 del 7 dicembre 2018 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fornito i necessari chiarimenti, con riferimento a quanto stabilito con delibera n. 8 del 12/09/17, di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modifica della delibera n.5/2016, in ordine alle modalità di calcolo dei requisiti minimi per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione nella categoria 1:”sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art.184, comma 2, lettera d), D.lgs 152/06 (Allegato D, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tab.D6)”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In questa tabella D6 sono definiti i requisiti minimi per l’iscrizione in tale sottocategoria, ed in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relazione alla dotazione minima di veicoli, sono individuati come tipologia di mezzo ammesso per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale iscrizione le “macchine operatrici e i veicoli ad uso speciale”, ed in alternativi ad essi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“autocarri e motocarri”.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in merito a questo tipo di veicolo, cioè gli “autocarri”, la circolare li equipara agli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“autoveicoli ad uso specifico” ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del requisito minimo per lo svolgimento dell’attività di cui alla tabella D6. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stessa Circolare precisa, inoltre, che con l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di cui all’allegato A della delibera n.8/2017, è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla tabella D6. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Resta fermo, invece, l’obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l’attività di cui alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corsi d’acqua”, tabella D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ricordiamo, altresì, che il Comitato nazionale era già intervenuto sull’argomento con la circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.151 del 26 settembre 2018, quando, richiamando la Delibera n.5 del 26 novembre 2016, come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modificata dalla delibera n.8 del 12 settembre 2017, con la quale sono stati definiti i criteri ed i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti per l’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria nelle categorie 1, 4, e 5, aveva fornito una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
serie di chiarimenti per le imprese già iscritte al 1 febbraio 2017, data di entrata in vigore della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera suindicata.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In particolare dopo aver ricordato che le classi dimensionali della categoria 1 (raccolta e trasporto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti urbani) si riferiscono alla popolazione complessivamente servita mentre per alcune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategorie in cui si articola la stessa, la classe dimensionale è stabilita in base alla quantità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annua di rifiuti trasportata, la circolare precisa che per le attività inquadrate in tali sottocategorie, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese già iscritte al 1 febbraio 2017, devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzione della quantità annua complessivamente trasportata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definitiva per le sottocategorie D3 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali), D4 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e da aree e attività cimiteriali), D5 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(attività esclusiva di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e smaltimento), D6 (raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autostrade), D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rive di corsi d’acqua), la classe dimensionale va determinata in base alla quantità annua di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportata.             
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-153-del-07-dicembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-applicazioni-disposizioni-previste-dalla-delibera-8-albo-cn-del-12</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Circolare n.152 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:” Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto)</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-152-del-07-dicembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-riguardanti-il-responsabile-tecnico-in-categoria-10-bo</link>
      <description>Circolare n.152 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
Ambientali:” Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10 
(bonifica dei beni contenenti amianto)     
 
Con la Circolare n.152/2018 in commento l’organo centrale dell’Albo gestori ambientali fornisce 
alcuni chiarimenti in ordine ai requisiti e alla necessità di svolgimento della verifica per i 
responsabili tecnici relativamente alla categoria 10 bonifica dei beni contenenti amianto. 
I quesiti sui quali è stato chiamato a pronunciarsi sono due ovvero: 
 se un Responsabile tecnico nominato per la ca</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n.152 del 07 dicembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali:” Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(bonifica dei beni contenenti amianto)     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.152/2018 in commento l’organo centrale dell’Albo gestori ambientali fornisce 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alcuni chiarimenti in ordine ai requisiti e alla necessità di svolgimento della verifica per i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabili tecnici relativamente alla categoria 10 bonifica dei beni contenenti amianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I quesiti sui quali è stato chiamato a pronunciarsi sono due ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 se un Responsabile tecnico nominato per la categoria 10A in una determinata classe, prima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’entrata in vigore della nuova disciplina riguardante la materia (16 ottobre 2017), debba 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenere la verifica prevista dalla delibera n.6/2017; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
  se l’esperienza maturata nella categoria 10A possa essere considerata valida anche ai fini 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’esperienza richiesta per la categoria 10B. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di esaminare nel dettaglio le risposte fornite ai seguenti quesiti corre l’obbligo ricordare che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la categoria 10 venne disciplinata dall’Albo nazionale gestori ambientali, vigente il decreto Ronchi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la deliberazione n.1 del 30 marzo 2004 che all’articolo 1 classificava e ripartiva le attività in: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
  attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (10A); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
  attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle,carte e cartoni,tessili,materiali spruzzati, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stucchi, smalti,bitumi,colle,guarnizioni,altri materiali isolanti), contenitori a pressione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto (10B).   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il comma 2 del medesimo articolo sopra descritto stabiliva che l’iscrizione nella categoria 10A era 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla 10B. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio tale ultima disposizione va chiarita alla luce delle nuove norme in ordine ai requisiti minimi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiesti al Responsabile Tecnico che, per le classi inferiori sia della 10A che della 10B, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiedono più alcuna esperienza pregressa come invece prevedeva la deliberazione n.1 del 2004.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il chiarimento in  merito viene fornito proprio in risposta al primo quesito ovvero se sussista 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’obbligo di sostenere la verifica per un RT nominato per la cat.10A prima dell’entrata in vigore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della riforma (16 ottobre 2017); il Comitato ha chiarito che stante la previsione delle materie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
oggetto delle verifiche per la categoria 10 (allegato C alla delibera n.6/2017), il Responsabile
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Tecnico nominato per la categoria 10A alla data del 16 ottobre 2017, deve sostenere solo la verifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di aggiornamento di cui all’articolo 3 della delibera summenzionata anche ai fini dell’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella categoria 10B. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per quanto concerne il secondo quesito ovvero se l’esperienza maturata in categoria 10A possa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
valere anche per la categoria 10B, il Comitato ritiene che l’esperienza maturata dal Responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnico nella categoria 10A non può essere ritenuta valida per iscriversi alla categoria 10B. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla cat.10B, il Responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnico potrà assumere l’incarico solo per la categoria 10B, classe E per la quale alla luce della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa vigente l’esperienza non è più richiesta.               
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-152-del-07-dicembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-riguardanti-il-responsabile-tecnico-in-categoria-10-bo</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:”chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito di capacità finanziaria</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolari-n-150-e-n-151-del-26-settembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-in-merito-alla-dimostrazione-del-requisito-di</link>
      <description>Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018 del Comitato Nazionale Albo 
Gestori Ambientali:”chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito di 
capacità 
finanziaria 
ex 
art.11, 
comma 
2,D.M.120/2014; 
chiarimenti 
sottocategorie della categoria 1 criterio delle quantità trasportate”.   
 
Con la Circolare n.150 del 26 settembre 2018 l’ organo centrale dell’Albo gestori ambientali 
fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle modalità di dimostrazione del requisito di capacità 
finanziaria ex articolo 11, comma 2, del regolamento n.120/2014; ciò si rendeva necessario in 
quanto i</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018 del Comitato Nazionale Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Gestori Ambientali:”chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
capacità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finanziaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ex 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
art.11, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2,D.M.120/2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chiarimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategorie della categoria 1 criterio delle quantità trasportate”.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.150 del 26 settembre 2018 l’ organo centrale dell’Albo gestori ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle modalità di dimostrazione del requisito di capacità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finanziaria ex articolo 11, comma 2, del regolamento n.120/2014; ciò si rendeva necessario in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto il regolamento suindicato,in vigore dal 9 settembre 2014, ha modificato quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedentemente previsto dal D.M.406/98, ovvero mentre l’articolo 11, comma 2, dell’abrogato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamento dell’Albo prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
economiche e finanziarie dell’impresa, la presentazione di generiche referenze bancarie, oggi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
invece, l’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, richiede che il requisito finanziario possa essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dimostrato mediante affidamenti bancari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vigente l’ abrogato D.M. 406/98,  il Comitato nazionale dell’Albo aveva consentito, stante il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generico riferimento a “referenze bancarie”, di individuare la possibilità di dimostrare il requisito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
capacità finanziaria mediante l’attestazione di un affidamento rilasciato da imprese autorizzate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Oggi con il D.M.120/2014 è venuto meno il generico riferimento a “referenze bancarie” che è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostituito con uno strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“l’affidamento bancario”, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delimitando in questo modo gli strumenti/modalità che possono essere utilizzati per poter ottener 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’Albo gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in applicazione del mutato quadro normativo sopra descritto il Comitato nazionale con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n.5 del 3 novembre 2016, nello stabilire i criteri ed i requisiti per l’ iscrizione nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie del trasporto (1,4 e,5), ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della capacità finanziaria, in alternativa ai documenti previsti che comprovino le potenzialità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
economiche e finanziarie dell’impresa, esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di tutto quanto esposto il Comitato nazionale con la circolare in commento chiarisce che la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nuova disposizione regolamentare (art.11, comma 2, D.M.120/2014) deve trovare applicazione per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutte le categorie di iscrizione all’Albo cioè non solo per le attività di trasporto.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Pertanto,solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale titolo idoneo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comprovante la capacità finanziaria anche per le iscrizioni nelle categorie 8 (attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediazione senza detenzione di rifiuti), cat.9 (attività di bonifica di siti contaminati), cat.10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(attività di bonifica di beni contenenti amianto).       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la seconda circolare in commento, la n.151 del 26 settembre 2018, il Comitato nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo, richiamando la Delibera n.5 del 26 novembre 2016, come modificata dalla delibera n.8 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 12 settembre 2017, con la quale sono stati definiti i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con procedura ordinaria nelle categorie 1, 4, e 5, fornisce una serie di chiarimenti per le imprese già 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritte al 1 febbraio 2017, data di entrata in vigore della delibera suindicata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare dopo aver ricordato che le classi dimensionali della categoria 1 (raccolta e trasporto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti urbani) si riferiscono alla popolazione complessivamente servita mentre per alcune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategorie in cui si articola la stessa, la classe dimensionale è stabilita in base alla quantità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annua di rifiuti trasportata, la circolare precisa che per le attività inquadrate in tali sottocategorie, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese già iscritte al 1 febbraio 2017,devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzione della quantità annua complessivamente trasportata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definitiva per le sottocategorie D3 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali), D4 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e da aree e attività cimiteriali), D5 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(attività esclusiva di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e smaltimento), D6 (raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autostrade), D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rive di corsi d’acqua), la classe dimensionale va determinata in base alla quantità annua di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportata.             
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolari-n-150-e-n-151-del-26-settembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-in-merito-alla-dimostrazione-del-requisito-di</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:”chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito di capacità finanziaria</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolari-n-150-e-n-151-del-26-settembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-in-merito-alla-dimostrazione-del-requisito-didfeeb3d8</link>
      <description>Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018 del Comitato Nazionale Albo 
Gestori Ambientali:”chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito di 
capacità 
finanziaria 
ex 
art.11, 
comma 
2,D.M.120/2014; 
chiarimenti 
sottocategorie della categoria 1 criterio delle quantità trasportate”.   
 
Con la Circolare n.150 del 26 settembre 2018 l’ organo centrale dell’Albo gestori ambientali 
fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle modalità di dimostrazione del requisito di capacità 
finanziaria ex articolo 11, comma 2, del regolamento n.120/2014; ciò si rendeva necessario in 
quanto i</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolari n.150 e n.151 del 26 settembre 2018 del Comitato Nazionale Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Gestori Ambientali:”chiarimenti in merito alla dimostrazione del requisito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
capacità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finanziaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ex 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
art.11, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2,D.M.120/2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
chiarimenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategorie della categoria 1 criterio delle quantità trasportate”.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Circolare n.150 del 26 settembre 2018 l’ organo centrale dell’Albo gestori ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle modalità di dimostrazione del requisito di capacità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finanziaria ex articolo 11, comma 2, del regolamento n.120/2014; ciò si rendeva necessario in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto il regolamento suindicato,in vigore dal 9 settembre 2014, ha modificato quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedentemente previsto dal D.M.406/98, ovvero mentre l’articolo 11, comma 2, dell’abrogato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamento dell’Albo prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
economiche e finanziarie dell’impresa, la presentazione di generiche referenze bancarie, oggi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
invece, l’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, richiede che il requisito finanziario possa essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dimostrato mediante affidamenti bancari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vigente l’ abrogato D.M. 406/98,  il Comitato nazionale dell’Albo aveva consentito, stante il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
generico riferimento a “referenze bancarie”, di individuare la possibilità di dimostrare il requisito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
capacità finanziaria mediante l’attestazione di un affidamento rilasciato da imprese autorizzate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Oggi con il D.M.120/2014 è venuto meno il generico riferimento a “referenze bancarie” che è stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostituito con uno strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“l’affidamento bancario”, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delimitando in questo modo gli strumenti/modalità che possono essere utilizzati per poter ottener 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’Albo gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in applicazione del mutato quadro normativo sopra descritto il Comitato nazionale con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n.5 del 3 novembre 2016, nello stabilire i criteri ed i requisiti per l’ iscrizione nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie del trasporto (1,4 e,5), ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della capacità finanziaria, in alternativa ai documenti previsti che comprovino le potenzialità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
economiche e finanziarie dell’impresa, esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di tutto quanto esposto il Comitato nazionale con la circolare in commento chiarisce che la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nuova disposizione regolamentare (art.11, comma 2, D.M.120/2014) deve trovare applicazione per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tutte le categorie di iscrizione all’Albo cioè non solo per le attività di trasporto.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Pertanto,solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale titolo idoneo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comprovante la capacità finanziaria anche per le iscrizioni nelle categorie 8 (attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermediazione senza detenzione di rifiuti), cat.9 (attività di bonifica di siti contaminati), cat.10 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(attività di bonifica di beni contenenti amianto).       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la seconda circolare in commento, la n.151 del 26 settembre 2018, il Comitato nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo, richiamando la Delibera n.5 del 26 novembre 2016, come modificata dalla delibera n.8 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 12 settembre 2017, con la quale sono stati definiti i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con procedura ordinaria nelle categorie 1, 4, e 5, fornisce una serie di chiarimenti per le imprese già 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritte al 1 febbraio 2017, data di entrata in vigore della delibera suindicata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare dopo aver ricordato che le classi dimensionali della categoria 1 (raccolta e trasporto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti urbani) si riferiscono alla popolazione complessivamente servita mentre per alcune 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategorie in cui si articola la stessa, la classe dimensionale è stabilita in base alla quantità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annua di rifiuti trasportata, la circolare precisa che per le attività inquadrate in tali sottocategorie, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese già iscritte al 1 febbraio 2017,devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzione della quantità annua complessivamente trasportata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definitiva per le sottocategorie D3 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali), D4 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e da aree e attività cimiteriali), D5 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(attività esclusiva di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e smaltimento), D6 (raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autostrade), D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rive di corsi d’acqua), la classe dimensionale va determinata in base alla quantità annua di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportata.             
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolari-n-150-e-n-151-del-26-settembre-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-in-merito-alla-dimostrazione-del-requisito-didfeeb3d8</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Il reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma secondo, del D.lgs n.152/2006, si configura nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti nell’ambito di un’attività economica: lo conferma la ...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/il-reato-di-abbandono-di-rifiuti-ex-articolo-256-comma-secondo-del-d-lgs-n-152-2006-si-configura-nei-confronti-di-chiunque-abbandoni-rifiuti-nellambit</link>
      <description>Il reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma secondo, del D.lgs 
n.152/2006, si configura nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti nell’ambito 
di un’attività economica: lo conferma la Corte di Cassazione Penale,Sezione III, 
sentenza n.29616 del 2 luglio 2018.     
 
Con la sentenza n.29616 del 2 luglio 2018 la Corte di Cassazione conferma la posizione, già 
espressa in precedenti pronunce, secondo la quale rientrano nella nozione di rifiuti prodotti da una 
impresa anche quelli derivanti dall’attività sportiva del tiro a piattello da parte di una associazione 
di tiro a volo, c</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma secondo, del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.152/2006, si configura nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti nell’ambito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di un’attività economica: lo conferma la Corte di Cassazione Penale,Sezione III, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza n.29616 del 2 luglio 2018.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la sentenza n.29616 del 2 luglio 2018 la Corte di Cassazione conferma la posizione, già 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
espressa in precedenti pronunce, secondo la quale rientrano nella nozione di rifiuti prodotti da una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
impresa anche quelli derivanti dall’attività sportiva del tiro a piattello da parte di una associazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di tiro a volo, con conseguente integrazione del reato di cui all’articolo 256,comma 2, d.lgs n.152 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 2006, in capo al Presidente dell’associazione medesima. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Secondo la Corte la fattispecie contravvenzionale dell’abbandono di rifiuti si risolve nel semplice 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
collocamento dei medesimi in un determinato luogo proprio in assenza di programmate attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prodromiche o successive, non avendo alcuna rilevanza la rimozione degli effetti pregiudizievoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
arrecati da tale condotta; tale condotta si è verificata proprio nel caso sottoposto all’attenzione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giudice di legittimità laddove il giudice di primo grado aveva correttamente accertato che nell’intera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
area del poligono di tiro giacevano svariati residui dell’attività di tiro al piattello (piattelli e borre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
integri e rotti nonché pallini di piombo), configurandosi quindi la condotta di abbandono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
incontrollato di rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso giudice di prime cure, in considerazione dello stato dei luoghi, aveva ritenuto irrilevanti le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
operazioni periodiche di pulizia del campo, in contrapposizione alla tesi sostenuta dalla difesa, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto tali attività di pulizia erano incongrue e non proporzionate rispetto al materiale giacente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’area interessata, ritenendo pertanto non adeguate le operazioni di raccolta e raggruppamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti, in vista di un loro successivo smaltimento, eseguite dall’associazione sportiva, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
affermando di conseguenza la configurabilità del reato contestato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sull’argomento si era già pronunciata con una precedente sentenza, la n.2023 del 28 aprile 2017, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sempre la III Sezione penale della suprema Corte di Cassazione proprio in merito al concetto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“enti” cui fa riferimento l’articolo 256, comma 2, del D.lgs.n.152/06, relativamente alla condotta di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbandono di rifiuti; in particolare veniva sul punto richiamata la consolidata giurisprudenza in base 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla quale le pene stabilite per le ipotesi di illecita gestione di rifiuti, di cui alla norma  in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commento, sono applicabili anche ai titolari di imprese e ad i responsabili di enti che abbandonano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione del divieto sancito dall’articolo192, commi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1 e 2.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Sempre secondo il supremo consesso proprio la genericità del termine “responsabili di enti” è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
finalizzata alla massima estensione dell’ambito di operatività della norma, facendovi rientrare ogni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ente giuridico, compresi gli enti associativi senza scopi di lucro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte, da cui è scaturita la pronuncia citata, riguarda la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condotta  di abbandono di rifiuti da parte del presidente, quale legale rappresentante, di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un’associazione sportiva dilettantistica di tiro a volo per aver abbandonato in maniera incontrollata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
resti di piattelli, borre di plastica, bossoli esplosi, pallini di piombo; la cassazione , richiamando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche  precedenti pronunce riguardanti proprio l’attività di tiro a piattello, ritiene che trattasi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività  con notevole impatto ambientale ed altamente inquinante. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il principio che si conferma e consolida nella sentenza in commento, è che il reato di cui all’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
256, comma secondo, del D.lgs.n.152/2006, si configura nei confronti di qualsiasi soggetto che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da una qualificazione formale che attenga al medesimo o dell’attività stessa, essendo questa la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corretta interpretazione che va attribuita ai termini “titolare di impresa o responsabile di ente” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
menzionati dalla norma.          
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 02 Jul 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/il-reato-di-abbandono-di-rifiuti-ex-articolo-256-comma-secondo-del-d-lgs-n-152-2006-si-configura-nei-confronti-di-chiunque-abbandoni-rifiuti-nellambit</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-144-del-4-maggio-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-notifica-provvedimenti-di-sospensione-e-di-cancellazione-per-mancatob9c4f985</link>
      <description>Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori 
ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per 
mancato versamento dei diritti di iscrizione. 
 
Prima di procedere ad una disamina dettagliata della circolare in commento si fornisce un breve 
commento della norme che disciplinano il procedimento disciplinare/sanzionatorio dell’Albo 
gestori ambientali.     
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori 
ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento,</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mancato versamento dei diritti di iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di procedere ad una disamina dettagliata della circolare in commento si fornisce un breve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commento della norme che disciplinano il procedimento disciplinare/sanzionatorio dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenute nei singoli provvedimenti autorizzativi, un complesso sistema di norme finalizzate a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
garantirne l’osservanza ed in caso di violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzativo rilasciato dall’autorità amministrativa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il sistema sanzionatorio dell’Albo Gestori Ambientali si articola in un procedimento disciplinare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamentato dall’articolo 21 del DM. N.120/2014 finalizzato a garantire il rispetto del principio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della trasparenza e della partecipazione del soggetto interessato in ossequio ai principi che devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
connotare qualsiasi attività amministrativa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti dall’analisi delle modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari si evince come le stesse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possano essere adottate dalle Sezioni regionali solo previa contestazione degli addebiti all’iscritto al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale, a propria garanzia, viene assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deduzioni in merito; a rafforzare ulteriormente  tale momento partecipativo lo stesso disposto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativo consente al soggetto interessato, o al suo legale rappresentante, la possibilità di essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentito personalmente facendone richiesta alla Sezione entro il termine suindicato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sempre a garanzia del rispetto del principio di trasparenza e di partecipazione del soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interessato i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinchè 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lo stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del DM. N.120/2014, ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R.  24 novembre 1971, n.1199, entro trenta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (ricorso gerarchico improprio).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In alternativa il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tribunale amministrativo regionale competente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare, alla quale non si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra descritto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7, e 20 comma1, lettera f), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
DM. N.120/2014 in applicazione dei quali viene irrogata la sospensione d’ufficio per omesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pagamento del diritto annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quando l’iscritto non dimostri alla Sezione l’avvenuto pagamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla sospensione d’ufficio per dodici mesi si passerà alla cancellazione d’ufficio qualora il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mancato pagamento si protrae per un periodo superiore ai dodici mesi e l’impresa nelle more sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stata sospesa.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in merito a tali fattispecie è intervenuto di recente il Comitato nazionale con la circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.144 del 4 maggio 2018 al fine di risolvere la criticità segnalata da più Sezioni regionali che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lamentavano l’impossibilità di notificare i provvedimenti di sospensione o cancellazione, adottati in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione del combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f), del DM. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
N.120/2014, risultando le imprese stesse sprovviste degli indirizzi di posta certificata (PEC) validi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionanti o risultando irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
postale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi, considerando che i provvedimenti di sospensione e cancellazione devono essere notificati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agli interessati affinché possano produrre i propri effetti, la conseguenza della mancata notifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nelle fattispecie sopra descritte, non consente di espungere tali imprese dall’elenco degli iscritti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicato sul sito web dell’Albo, creando una disparità di trattamento nei confronti delle imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che operano nel rispetto della norma. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per ovviare a questo problema il Comitato nazionale ha stabilito come devono procedere le Sezioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regionali ovvero stabilendo tempi e modalità del procedimento al fine di operare in modo uniforme 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
su tutto il territorio nazionale; più precisamente la Circolare stabilisce che decorso il termine del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile previsto dall’articolo 24, comma4, del D.M. 120/2014, entro il quale le imprese devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuare il versamento del diritto annuale d’iscrizione, le Sezioni provvedono a deliberare le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sospensioni per mancato versamento del diritto medesimo entro la data del 20 maggio con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente le Sezioni, nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
valido o non funzionante, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese sospese o cancellate in applicazione delle norme sopra citate, riportando per ciascuna
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      impresa una serie di dati quali il numero di iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In tali casi la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 241/90 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che dispone che qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 04 May 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-144-del-4-maggio-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-notifica-provvedimenti-di-sospensione-e-di-cancellazione-per-mancatob9c4f985</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-144-del-4-maggio-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-notifica-provvedimenti-di-sospensione-e-di-cancellazione-per-mancato</link>
      <description>Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori 
ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per 
mancato versamento dei diritti di iscrizione. 
 
Prima di procedere ad una disamina dettagliata della circolare in commento si fornisce un breve 
commento della norme che disciplinano il procedimento disciplinare/sanzionatorio dell’Albo 
gestori ambientali.     
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori 
ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento,</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali: notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mancato versamento dei diritti di iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di procedere ad una disamina dettagliata della circolare in commento si fornisce un breve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commento della norme che disciplinano il procedimento disciplinare/sanzionatorio dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenute nei singoli provvedimenti autorizzativi, un complesso sistema di norme finalizzate a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
garantirne l’osservanza ed in caso di violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzativo rilasciato dall’autorità amministrativa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il sistema sanzionatorio dell’Albo Gestori Ambientali si articola in un procedimento disciplinare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolamentato dall’articolo 21 del DM. N.120/2014 finalizzato a garantire il rispetto del principio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della trasparenza e della partecipazione del soggetto interessato in ossequio ai principi che devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
connotare qualsiasi attività amministrativa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti dall’analisi delle modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari si evince come le stesse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possano essere adottate dalle Sezioni regionali solo previa contestazione degli addebiti all’iscritto al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quale, a propria garanzia, viene assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deduzioni in merito; a rafforzare ulteriormente  tale momento partecipativo lo stesso disposto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativo consente al soggetto interessato, o al suo legale rappresentante, la possibilità di essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentito personalmente facendone richiesta alla Sezione entro il termine suindicato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sempre a garanzia del rispetto del principio di trasparenza e di partecipazione del soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interessato i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinchè 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lo stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del DM. N.120/2014, ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R.  24 novembre 1971, n.1199, entro trenta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (ricorso gerarchico improprio).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      In alternativa il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tribunale amministrativo regionale competente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare, alla quale non si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra descritto, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7, e 20 comma1, lettera f), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
DM. N.120/2014 in applicazione dei quali viene irrogata la sospensione d’ufficio per omesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pagamento del diritto annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quando l’iscritto non dimostri alla Sezione l’avvenuto pagamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla sospensione d’ufficio per dodici mesi si passerà alla cancellazione d’ufficio qualora il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mancato pagamento si protrae per un periodo superiore ai dodici mesi e l’impresa nelle more sia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stata sospesa.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in merito a tali fattispecie è intervenuto di recente il Comitato nazionale con la circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.144 del 4 maggio 2018 al fine di risolvere la criticità segnalata da più Sezioni regionali che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lamentavano l’impossibilità di notificare i provvedimenti di sospensione o cancellazione, adottati in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione del combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f), del DM. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
N.120/2014, risultando le imprese stesse sprovviste degli indirizzi di posta certificata (PEC) validi e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
funzionanti o risultando irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
postale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi, considerando che i provvedimenti di sospensione e cancellazione devono essere notificati 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agli interessati affinché possano produrre i propri effetti, la conseguenza della mancata notifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nelle fattispecie sopra descritte, non consente di espungere tali imprese dall’elenco degli iscritti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicato sul sito web dell’Albo, creando una disparità di trattamento nei confronti delle imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che operano nel rispetto della norma. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per ovviare a questo problema il Comitato nazionale ha stabilito come devono procedere le Sezioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regionali ovvero stabilendo tempi e modalità del procedimento al fine di operare in modo uniforme 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
su tutto il territorio nazionale; più precisamente la Circolare stabilisce che decorso il termine del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile previsto dall’articolo 24, comma4, del D.M. 120/2014, entro il quale le imprese devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettuare il versamento del diritto annuale d’iscrizione, le Sezioni provvedono a deliberare le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sospensioni per mancato versamento del diritto medesimo entro la data del 20 maggio con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Successivamente le Sezioni, nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
valido o non funzionante, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese sospese o cancellate in applicazione delle norme sopra citate, riportando per ciascuna
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      impresa una serie di dati quali il numero di iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In tali casi la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 241/90 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che dispone che qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 04 May 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-144-del-4-maggio-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-notifica-provvedimenti-di-sospensione-e-di-cancellazione-per-mancato</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II sentenza n.237 del 14 marzo 2018 iscrizione Albo gestori ambientali: chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/14 (p...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/tar-emilia-romagna-bo-sez-ii-sentenza-n-237-del-14-marzo-2018-iscrizione-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-sulla-corretta-applicazione-dellarticolo</link>
      <description>Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II sentenza n.237 del 14 marzo 2018 iscrizione 
Albo gestori ambientali: chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, 
comma 2, lettera g) del D.M. 120/14 (procedure concorsuali) 
 
 
L’Albo, rappresenta da sempre un importante strumento di qualificazione delle imprese del settore e 
che ha i suoi principale punti di forza nell’essere uno strumento di trasparenza e quindi un punto di 
riferimento per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni, che ha raggiunto il suo punto più 
alto con la pubblicazione on line dell’elenco  delle imprese iscritte c</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II sentenza n.237 del 14 marzo 2018 iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Albo gestori ambientali: chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2, lettera g) del D.M. 120/14 (procedure concorsuali) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’Albo, rappresenta da sempre un importante strumento di qualificazione delle imprese del settore e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che ha i suoi principale punti di forza nell’essere uno strumento di trasparenza e quindi un punto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riferimento per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni, che ha raggiunto il suo punto più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alto con la pubblicazione on line dell’elenco  delle imprese iscritte consentendone la libera fruibilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sul sito web www.albogestoririfiuti.it, fornendo per tutte le imprese iscritte importanti informazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quali i dati anagrafici, le attività per le quali sono autorizzate (categorie e classi), tipologie di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che possono gestire, veicoli e attrezzature nella propria disponibilità.. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Punto di partenza e fonte primaria del sistema normativo Albo è certamente l’art.212 del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 5 laddove dispone che l’iscrizione all’Albo è requisito per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei medesimi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come ormai noto il 7 settembre 2014 è entrato in vigore il DM.3 giugno 2014 n.120   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“ Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, pubblicato sulla G.U. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.195 del 23 agosto 2014, che ha ridefinito attribuzioni e modalità organizzative dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nazionale Gestori Ambientali stabilendo i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari dei soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obbligati ad iscriversi all’Albo nonché i termini e le modalità di iscrizione con i relativi diritti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annuali.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare l’articolo 10 del suindicato regolamento fissa quelli che sono i requisiti che devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possedere i soggetti che intendono iscriversi all’Albo e tra questi quelli soggettivi oltre a quelli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici e finanziari; in particolare il comma 2, lettera g), dell’articolo 10 citato stabilisce che “per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui all’articolo 1, non si trovino, in sede di prima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione,in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione  straniera…” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In altre parole le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, concordato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
preventivo, amministrazione coatta o altre procedure analoghe) durante il periodo di efficacia e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
validità delle proprie autorizzazioni, non saranno più oggetto di cancellazione dall’Albo come nella
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      previgente normativa (ex D.M.406/98) ma , al contrario, potranno continuare  l’attività; tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fattispecie saranno quindi ostative per l’impresa soltanto in sede di prima iscrizione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato nazionale   con la Circolare n.172 dell’8 febbraio 2017 ha fornito dei chiarimenti, su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiesta di alcune Sezioni regionali, circa la corretta applicazione della disposizione in commento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativamente ad una particolare fattispecie ovvero nel caso di aziende in stato di concordato con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuità aziendale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va preliminarmente chiarito che a seguito delle modifiche apportate con la riforma del 2015 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito con legge 6 agosto 2015 n.132), con il concordato con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuità aziendale si è ritenuto di privilegiare la conservazione dell’impresa, sottoponendo anche i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
creditori al rischio di impresa, e relegando gli aspetti liquidatori, per i soli assets ritenuti non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indispensabili, a semplice supporto della continuazione dell’attività aziendale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Codice degli appalti pubblici prevede la partecipazione agli appalti proprio dei soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ammessi al concordato con continuità aziendale (art.110 D.lgs 50/2016), laddove per le ammissioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle gare d’appalto le imprese devono dichiarare di non essere soggette a procedimenti concorsuali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis della legge fallimentare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce del combinato disposto delle norme suindicate il Comitato nazionale ha osservato che la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedura di concordato con continuità aziendale prevista dal’articolo 186-bis LF menzionato, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differisce dalle procedure concorsuali “tradizionali” dirette prevalentemente a finalità liquidatorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto l’articolo10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, deve essere applicato secondo la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
liquidatorie e che, al contrario, non può trovare applicazione, invece, qualora dette finalità vengano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
subordinate alla continuazione dell’impresa purchè la proposta concordataria sia stata omologata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio basandosi su tale assunto il Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II con sentenza n.237 del 14 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
marzo 2018, ha stabilito l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentata da una impresa, emesso dalla Sezione regionale Emilia Romagna, la quale sosteneva che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’impresa ricorrente risultava essere soggetta ad una procedura concorsuale e pertanto andava 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicato l’articolo 10, comma 2, lettera g) del DM 120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale decisione di diniego dell’iscrizione da parte della Sezione emiliana era suffragata da un  parere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
emesso dal Comitato nazionale Albo gestori ambientali secondo il quale l’amministrazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
straordinaria a cui era soggetta l’impresa costituiva una vera e propria procedura concorsuale e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pertanto era preclusiva al conseguimento dell’iscrizione; in sostanza, secondo l’organo centrale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo, le esigenze di continuità aziendale possono farsi valere solo in relazione  al concordato
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      con continuità aziendale  di cui alla Circolare n.172/Albo/Pres  del 8 febbraio 2017 e non anche ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
casi di amministrazione straordinaria in cui versava l’impresa ricorrente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Parere diametralmente opposto viene espresso dall’organo di giustizia amministrativa con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza suindicata laddove afferma che lo stato di amministrazione straordinaria dell’impresa  in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
crisi non può precludere l’iscrizione all’Albo della medesima impresa in quanto “l’amministrazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente , con finalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività imprenditoriali”, la stessa regola, ad avviso del Collegio, deve valere anche per le finalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non liquidatorie e conservative anche se perseguite con moduli diversi dal concordato con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuità aziendale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esaminiamo sinteticamente il ragionamento giuridico seguito dal Tar partendo dal piano normativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero dalla disciplina dell’istituto dell’amministrazione straordinaria contenuta nel decreto legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
.347 del 2003 e dall’articolo 10, comma 2, del D.M. 120/2014, che disciplina i requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione all’Albo e più nello specifico la lettera g) di tale norma oggetto del presente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più nel dettaglio l’art.4, comma 4-sexies, del decreto legge suindicato, stabilisce che l’ammissione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e la contestuale nomina del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commissario straordinario, consentono il mantenimento dei requisiti in capo alle stesse, delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l’esercizio e la conduzione delle relative 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività svolte . 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Se a ciò si aggiunge che nell’amministrazione straordinaria lo scopo è quello non solo di tutelare i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
creditori ma anche di garantire misure di stampo occupazionale volte a salvaguardare i complessi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aziendali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di tale quadro normativo il Tar Emilia Romagna accoglie il ricorso presentato dall’azienda 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in amministrazione straordinaria, alla quale era stata rigettata l’istanza di iscrizione all’Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali, ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dalla resistente e dal Comitato nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo,lo stato di amministrazione straordinaria delle imprese, al pari del concordato con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuità aziendale, non deve essere considerato preclusivo all’accoglimento di istanze di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione, e tantomeno di rinnovo, all’Albo gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   ©
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/tar-emilia-romagna-bo-sez-ii-sentenza-n-237-del-14-marzo-2018-iscrizione-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-sulla-corretta-applicazione-dellarticolo</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II sentenza n.237 del 14 marzo 2018 iscrizione Albo gestori ambientali: chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/14 (p...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/tar-emilia-romagna-bo-sez-ii-sentenza-n-237-del-14-marzo-2018-iscrizione-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-sulla-corretta-applicazione-dellarticolo7e43588c</link>
      <description>Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II sentenza n.237 del 14 marzo 2018 iscrizione 
Albo gestori ambientali: chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, 
comma 2, lettera g) del D.M. 120/14 (procedure concorsuali) 
 
 
L’Albo, rappresenta da sempre un importante strumento di qualificazione delle imprese del settore e 
che ha i suoi principale punti di forza nell’essere uno strumento di trasparenza e quindi un punto di 
riferimento per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni, che ha raggiunto il suo punto più 
alto con la pubblicazione on line dell’elenco  delle imprese iscritte c</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II sentenza n.237 del 14 marzo 2018 iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Albo gestori ambientali: chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2, lettera g) del D.M. 120/14 (procedure concorsuali) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’Albo, rappresenta da sempre un importante strumento di qualificazione delle imprese del settore e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che ha i suoi principale punti di forza nell’essere uno strumento di trasparenza e quindi un punto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riferimento per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni, che ha raggiunto il suo punto più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alto con la pubblicazione on line dell’elenco  delle imprese iscritte consentendone la libera fruibilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sul sito web www.albogestoririfiuti.it, fornendo per tutte le imprese iscritte importanti informazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quali i dati anagrafici, le attività per le quali sono autorizzate (categorie e classi), tipologie di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che possono gestire, veicoli e attrezzature nella propria disponibilità.. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Punto di partenza e fonte primaria del sistema normativo Albo è certamente l’art.212 del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 5 laddove dispone che l’iscrizione all’Albo è requisito per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei medesimi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Come ormai noto il 7 settembre 2014 è entrato in vigore il DM.3 giugno 2014 n.120   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“ Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, pubblicato sulla G.U. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.195 del 23 agosto 2014, che ha ridefinito attribuzioni e modalità organizzative dell’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nazionale Gestori Ambientali stabilendo i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari dei soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
obbligati ad iscriversi all’Albo nonché i termini e le modalità di iscrizione con i relativi diritti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annuali.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare l’articolo 10 del suindicato regolamento fissa quelli che sono i requisiti che devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possedere i soggetti che intendono iscriversi all’Albo e tra questi quelli soggettivi oltre a quelli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici e finanziari; in particolare il comma 2, lettera g), dell’articolo 10 citato stabilisce che “per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui all’articolo 1, non si trovino, in sede di prima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione,in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione  straniera…” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In altre parole le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, concordato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
preventivo, amministrazione coatta o altre procedure analoghe) durante il periodo di efficacia e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
validità delle proprie autorizzazioni, non saranno più oggetto di cancellazione dall’Albo come nella
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      previgente normativa (ex D.M.406/98) ma , al contrario, potranno continuare  l’attività; tali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fattispecie saranno quindi ostative per l’impresa soltanto in sede di prima iscrizione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Comitato nazionale   con la Circolare n.172 dell’8 febbraio 2017 ha fornito dei chiarimenti, su 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
richiesta di alcune Sezioni regionali, circa la corretta applicazione della disposizione in commento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relativamente ad una particolare fattispecie ovvero nel caso di aziende in stato di concordato con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuità aziendale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va preliminarmente chiarito che a seguito delle modifiche apportate con la riforma del 2015 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito con legge 6 agosto 2015 n.132), con il concordato con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuità aziendale si è ritenuto di privilegiare la conservazione dell’impresa, sottoponendo anche i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
creditori al rischio di impresa, e relegando gli aspetti liquidatori, per i soli assets ritenuti non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indispensabili, a semplice supporto della continuazione dell’attività aziendale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso Codice degli appalti pubblici prevede la partecipazione agli appalti proprio dei soggetti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ammessi al concordato con continuità aziendale (art.110 D.lgs 50/2016), laddove per le ammissioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle gare d’appalto le imprese devono dichiarare di non essere soggette a procedimenti concorsuali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis della legge fallimentare. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce del combinato disposto delle norme suindicate il Comitato nazionale ha osservato che la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedura di concordato con continuità aziendale prevista dal’articolo 186-bis LF menzionato, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differisce dalle procedure concorsuali “tradizionali” dirette prevalentemente a finalità liquidatorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto l’articolo10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, deve essere applicato secondo la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
liquidatorie e che, al contrario, non può trovare applicazione, invece, qualora dette finalità vengano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
subordinate alla continuazione dell’impresa purchè la proposta concordataria sia stata omologata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio basandosi su tale assunto il Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II con sentenza n.237 del 14 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
marzo 2018, ha stabilito l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presentata da una impresa, emesso dalla Sezione regionale Emilia Romagna, la quale sosteneva che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’impresa ricorrente risultava essere soggetta ad una procedura concorsuale e pertanto andava 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicato l’articolo 10, comma 2, lettera g) del DM 120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale decisione di diniego dell’iscrizione da parte della Sezione emiliana era suffragata da un  parere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
emesso dal Comitato nazionale Albo gestori ambientali secondo il quale l’amministrazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
straordinaria a cui era soggetta l’impresa costituiva una vera e propria procedura concorsuale e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pertanto era preclusiva al conseguimento dell’iscrizione; in sostanza, secondo l’organo centrale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo, le esigenze di continuità aziendale possono farsi valere solo in relazione  al concordato
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      con continuità aziendale  di cui alla Circolare n.172/Albo/Pres  del 8 febbraio 2017 e non anche ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
casi di amministrazione straordinaria in cui versava l’impresa ricorrente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Parere diametralmente opposto viene espresso dall’organo di giustizia amministrativa con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza suindicata laddove afferma che lo stato di amministrazione straordinaria dell’impresa  in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
crisi non può precludere l’iscrizione all’Albo della medesima impresa in quanto “l’amministrazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente , con finalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività imprenditoriali”, la stessa regola, ad avviso del Collegio, deve valere anche per le finalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non liquidatorie e conservative anche se perseguite con moduli diversi dal concordato con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuità aziendale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esaminiamo sinteticamente il ragionamento giuridico seguito dal Tar partendo dal piano normativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero dalla disciplina dell’istituto dell’amministrazione straordinaria contenuta nel decreto legge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
.347 del 2003 e dall’articolo 10, comma 2, del D.M. 120/2014, che disciplina i requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione all’Albo e più nello specifico la lettera g) di tale norma oggetto del presente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più nel dettaglio l’art.4, comma 4-sexies, del decreto legge suindicato, stabilisce che l’ammissione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e la contestuale nomina del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
commissario straordinario, consentono il mantenimento dei requisiti in capo alle stesse, delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
autorizzazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l’esercizio e la conduzione delle relative 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività svolte . 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Se a ciò si aggiunge che nell’amministrazione straordinaria lo scopo è quello non solo di tutelare i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
creditori ma anche di garantire misure di stampo occupazionale volte a salvaguardare i complessi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aziendali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla luce di tale quadro normativo il Tar Emilia Romagna accoglie il ricorso presentato dall’azienda 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in amministrazione straordinaria, alla quale era stata rigettata l’istanza di iscrizione all’Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali, ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dalla resistente e dal Comitato nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo,lo stato di amministrazione straordinaria delle imprese, al pari del concordato con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
continuità aziendale, non deve essere considerato preclusivo all’accoglimento di istanze di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione, e tantomeno di rinnovo, all’Albo gestori ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   ©
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/tar-emilia-romagna-bo-sez-ii-sentenza-n-237-del-14-marzo-2018-iscrizione-albo-gestori-ambientali-chiarimenti-sulla-corretta-applicazione-dellarticolo7e43588c</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.6739 del 12 febbraio 2018: raccolta e trasporto rifiuti con iscrizione Albo gestori ambientali e obbligo di attestazione dell’idoneità dei mezz...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-terza-sezione-penale-sentenza-n-6739-del-12-febbraio-2018-raccolta-e-trasporto-rifiuti-con-iscrizione-albo-gestori-ambientali-e-ob</link>
      <description>Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.6739 del 12 febbraio 
2018: raccolta e trasporto rifiuti con iscrizione Albo gestori ambientali e obbligo 
di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto da parte del Responsabile 
Tecnico. 
 
Con la sentenza in commento il supremo giudice di legittimità ha confermato la condanna per 
gestione di rifiuti in carenza delle condizioni richieste ex articolo 256, comma 4, del D.lgs.3 aprile 
2006,n.152. 
La vicenda oggetto del presente giudizio prende avvio dalla sentenza di condanna inflitta dal 
Tribunale di Milano, giudice di merito e d</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.6739 del 12 febbraio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2018: raccolta e trasporto rifiuti con iscrizione Albo gestori ambientali e obbligo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto da parte del Responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tecnico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la sentenza in commento il supremo giudice di legittimità ha confermato la condanna per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestione di rifiuti in carenza delle condizioni richieste ex articolo 256, comma 4, del D.lgs.3 aprile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2006,n.152. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La vicenda oggetto del presente giudizio prende avvio dalla sentenza di condanna inflitta dal 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tribunale di Milano, giudice di merito e di prima istanza, all’esecutore materiale del trasporto e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’amministratore di una impresa per aver effettuato un’attività di trasporto di rifiuti speciali non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi utilizzando un semirimorchio che non faceva parte dell’elenco dei veicoli inseriti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall’Albo gestori ambientali;in sintesi il tribunale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contestava il reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del D.lgs. n.152/06 in quanto l’impresa, se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pur regolarmente iscritta all’Albo gestori ambientali, trasportava rifiuti con un veicolo non iscritto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella propria autorizzazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Suprema Corte giunge a tale conclusione riconoscendo che il nuovo regolamento dell’Albo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120, in sostanziale continuità con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa previgente (D.M.406/98), prevede all’articolo 15, comma 3, lettera a) e b), per le imprese 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, che la domanda di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione sia corredata da un’attestazione, redatta non più da un professionista, ma dal responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnico dell’impresa o dell’ente, circa l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
da trasportare e della copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli unitamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’eventuale documentazione che, in caso di intestatario della stessa diverso dal richiedente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione,attesti la piena ed esclusiva disponibilità in capo a quest’ultimo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il successivo articolo 18 del D.M. 120/2014, prosegue la Corte nella motivazione, ha stabilito per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tali enti ed imprese un termine di trenta giorni per comunicare alla Sezione regionale o provinciale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo, specificando che, nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caso di variazione per incremento della dotazione dei
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      veicoli, le stesse, ai fini dell’immediata utilizzazione dei mezzi, alleghino alla comunicazione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E’ proprio in questa punto del dispositivo che vengono evidenziate due novità rilevanti rispetto alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previgente disciplina regolamentare (D.M.406/98) ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a)    tale disposizione consente l’immediato utilizzo dei nuovi veicoli prima che l’autorità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
preposta deliberi sulla variazione potendo continuare ad operare con il provvedimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione in loro possesso; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b)   il soggetto abilitato ad attestare l’idoneità dei mezzi adibiti al trasporto è il Responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tecnico e non più un professionista esterno mediante perizia giurata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da quanto sopra il Supremo consesso conclude che dall’analisi della normativa vigente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
si ricava che l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell’attività esclusivamente con i mezzi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto oggetto di specifica comunicazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sede di iscrizione o di variazione per il responsabile del fatto si configura l’ipotesi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
reato di gestione illecita di rifiuti in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
le iscrizioni o comunicazioni, così come previsto dall’articolo 256, comma 4, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.n.152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso in specie sottoposto al giudizio della Corte era stato utilizzato un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
semirimorchio non inserito nella lista dei veicoli che l’impresa era abilitata ad impiegare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seppur regolarmente iscritta all’Albo gestori ambientali;sul punto relativo alla tipologia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di veicolo utilizzato, la Corte conclude che, ai fini della disciplina richiamata, tra i mezzi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di trasporto rientrino non soltanto le motrici ma anche i semirimorchi in quanto anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essi rientrano nella classificazione di veicoli ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera i) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del Codice della Strada; inoltre lo specifico accertamento da compiersi ai fini 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione  all’Albo dei gestori ambientali con riferimento all’idoneità dei mezzi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto dei rifiuti vale a maggior ragione per rimorchi e semirimorchi, le cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
caratteristiche tecniche debbono essere valutate ai fini di accertare che il trasporto possa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgersi in condizioni di sicurezza per l’ambiente.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 12 Feb 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/corte-di-cassazione-terza-sezione-penale-sentenza-n-6739-del-12-febbraio-2018-raccolta-e-trasporto-rifiuti-con-iscrizione-albo-gestori-ambientali-e-ob</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Circolare n.59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni delibera del 30 maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014 Con ques...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-59-del-12-gennaio-2018-applicazione-disposizioni-delibera-del-30-maggio-2017-n-6-riguardante-i-requisiti-del-responsabile-tecnico-di-cui-a</link>
      <description>Circolare n.59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni  delibera del 30 
maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli 
articoli 12 e 13 del DM 120/2014 
 
Con questa circolare, a seguito di diversi quesiti da parte di imprese e Sezioni regionali, il Comitato 
nazionale ha fornito i necessari chiarimenti su alcuni aspetti relativi alle innovazioni introdotte dalla 
delibera n. 6 del 30 maggio 2017 sulla disciplina del responsabile tecnico. 
Prima si esaminare nel dettaglio i contenuti della nota si rende necessario un sintetico richiamo 
della delibera su</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n.59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni  delibera del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articoli 12 e 13 del DM 120/2014 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa circolare, a seguito di diversi quesiti da parte di imprese e Sezioni regionali, il Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale ha fornito i necessari chiarimenti su alcuni aspetti relativi alle innovazioni introdotte dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n. 6 del 30 maggio 2017 sulla disciplina del responsabile tecnico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima si esaminare nel dettaglio i contenuti della nota si rende necessario un sintetico richiamo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della delibera suindicata, adottata dal Comitato nazionale in attuazione dell’articolo 12 comma 5 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto 3 giugno 2014, n.120 che gli affida il compito di stabilire l’esatta determinazione e il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concorso dei requisiti del RT, con la quale trova piena operatività, a far data dal 16 ottobre 2017, la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina regolamentare suindicata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene con essa portata a compimento la riforma di questa centrale figura, nel contesto della più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ampia riforma dell’Albo avviata il 7 settembre 2014 con l’entrata in vigore del nuovo regolamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Albo, riscrivendo, modificandole radicalmente, le modalità attraverso le quali, questa figura che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concorre a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali, può conseguire l’idoneità professionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Partendo dall’articolo 12, comma 4, del DM.120/2014, che stabilisce che i requisiti del RT 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consistono in: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Idonei titoli di studio; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Idoneità della formazione di cui all’articolo 13 del DM 120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la delibera , che si articola in 4 articoli e 3 allegati, stabilisce i nuovi requisiti del RT sia per quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attiene ai titoli di studio che all’esperienza.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal raffronto tra la previgente normativa (articolo 4 della deliberazione n.3 del 16 luglio 1999) e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quella vigente, a far data dal 16 ottobre 2017 (articolo 1, comma 2, della deliberazione n.6 del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
maggio 2017)   l’esperienza del RT può essere dimostrata con modalità analoghe alla pregressa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa (comma 2, lett. a,b) ma con due elementi  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di novità che si aggiungono a queste ultime  ovvero come dipendente dell’impresa che abbia svolto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di affiancamento del responsabile tecnico (comma 2 lett.d) attraverso una dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
congiunta dell’interessato, del legale rappresentante e del  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile tecnico in carica, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B della deliberazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suindicata, e come funzionario oltre che come dirigente  tecnico con responsabilità inerenti il settore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di attività per le quali si richiede l’iscrizione (art.2, lett.c).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A partire dal 16 ottobre 2017  il nuovo regime  prevede la necessità del superamento della verifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziale  che per le classi più basse, ovvero classe F per le categorie del trasporto (cat.1,4,5,) e classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E per quella dell’intermediazione (cat.8) e per le categorie delle bonifiche (9 e 10), non prevede più, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come in passato, la necessità dell’esperienza; elemento quest’ultimo che soprattutto per le categorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle bonifiche ha creato in passato non pochi problemi alle imprese che trovavano difficoltà a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
reperire sul mercato figure professionali che avessero, oltre al titolo di studio, anche anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esperienza nello specifico settore di attività. Ciò rappresenta certamente un momento di rottura con il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passato laddove il Comitato nazionale ha fatte proprie le sollecitazioni provenienti dal tessuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprenditoriale  affinché tali ulteriori modalità di dimostrazione dell’esperienza venissero aggiunte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tra quelle già previste dalla disciplina pregressa.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quanto sopra per la dimostrazione del requisito dell’esperienza  va letto di pari passo con quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito dallo stesso articolo 1 della delibera n.6, che rimanda all’allegato A della medesima, per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto attiene alla dimostrazione del  requisito del titolo di studio individuato per ciascuna categoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e classe di iscrizione. Da una attenta analisi dell’allegato A alla delibera si ricava che per poter 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accedere alle verifiche è necessario il possesso del solo titolo di studio di secondo grado e quindi per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricoprire la carica di RT non è più necessario, come nel previgente regime, essere in possesso di titoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di studio universitari i quali vengono ora considerati utili, se sussistono, solo per ridurre gli anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esperienza rispetto a chi è in possesso della sola verifica come requisito minimo di accesso. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente, sempre ai fini della dimostrazione dell’esperienza, mentre per le categoria del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto (cat.1,4,5) il possesso del titolo universitario non viene previsto, nelle altre categorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono mantenuti; infatti per le categorie delle bonifiche (cat.9 e 10) sono previsti titoli universitari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specifici come nel previgente regime mentre, per la categoria 8 (intermediazione), vengono previsti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titoli universitari di qualsiasi indirizzo di studio e non più, come in passato, ad indirizzo scientifico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che, proprio per la genericità del termine, aveva portato ad applicazioni disomogenee sul territorio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale lasciando alle Sezioni  l’interpretazione dello stesso.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2 disciplina le verifiche di idoneità del responsabile tecnico: i quiz oggetto delle verifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che vengono somministrati ai candidati vengono estratti da un date base di circa 4.000 quiz che sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito istituzionale dell’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha una validità di cinque anni dal momento del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
superamento della verifica stessa e l’aggiornamento può essere sostenuto a decorrere da un anno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prima della scadenza del quinquennio di validità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      E’ dispensato dalle verifiche, sia iniziali che periodiche, il legale rappresentante delle imprese che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
momento della presentazione della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione per almeno venti anni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Eventuali interruzioni del periodo considerato possono essere uguali o inferiori al venti per cento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
detto periodo ma non sono consentite nell’ultimo anno di attività.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’esonero dalla verifica iniziale ma non da quella periodica è previsto solo per coloro che alla data di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
entrata in vigore della delibera citata ricoprano già l’incarico di responsabile tecnico di impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritta all’Albo (articolo 3 disposizioni transitorie e finali) laddove si precisa che il responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnico delle imprese e degli enti iscritti  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prossimi cinque anni.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I responsabili tecnici che operano in regime transitorio possono assumere ulteriori incarichi per altre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese iscritte o che intendono iscriversi purchè nella stessa categoria, stessa classe o classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inferiore, senza adempiere all’obbligo delle nuove disposizioni e cioè senza  sottoporsi alla verifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziale mentre dovranno sostenere la prima verifica quinquennale di aggiornamento a far data del 2 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gennaio 2021 oppure nel caso vogliamo assumere l’ incarico di RT per categorie e classi diverse da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quelle per cui già esercitano il ruolo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A sostegno della linea adottata lo stesso articolo 3 della delibera n.6 precisa, inoltre, che entro il 16 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ottobre 2017, data di entrata in vigore della stessa, le eventuali istanze di nomina di responsabili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici devono essere istruite e deliberate dalle Sezioni regionali e provinciali ai sensi delle previgenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposizioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per coloro che invece non potranno godere del regime di favore previsto dalle disposizioni transitorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e che pertanto intendono per la prima volta assumere il ruolo di responsabile tecnico scatta dal 16 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ottobre 2017 l’obbligo di sottoporsi alla verifica iniziale quale indispensabile requisito professionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per assumere l’incarico.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’esame si articola su quattro moduli così come declinati nell’allegato C della deliberazione n.6 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
30 maggio 2017, di cui uno comune e pertanto obbligatorio per tutte le categorie di iscrizione ed altri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quattro specialistici di cui uno per il trasporto (cat.1,4,5), uno per l’intermediazione (cat.8), uno per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bonifica dei beni contenenti amianto (cat.10), ed uno per la bonifica dei siti contaminati (cat.9).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Lo stesso allegato C riporta i diversi argomenti sui quali sono stati elaborati i quiz  che sono  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicati sul sito istituzionale dell’Albo, ed aggiornati periodicamente , e dai quali vengono poi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
estratti gli ottanta quiz che verranno somministrati ai partecipanti alle sedute di esame. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera in commento si chiude con l’articolo 4 che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(16 ottobre 2017) dispone l’abrogazione dei seguenti atti del Comitato nazionale emanati in costanza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del DM 406/98 abrogato e precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999 (criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per RT); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) l’allegato F alla deliberazione n.5 del 12 dicembre 2001 (tabella contenente i requisiti RT per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.10); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) l’ allegato C alla deliberazione n.1 del 30 marzo 2004 (tabella contenente i requisiti RT per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.9); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) l’ articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n.1 dell’11 maggio 2005 (articolo relativo ai titoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di studio riconosciuti  ai fini del conseguimento  della professionalità richiesta al RT per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.9); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) la deliberazione n.3  del 20 settembre 2005 (criteri e modalità di svolgimento  dei corsi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formazione per RT); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) l’articolo 2 della deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010 (disposizioni specifiche per il RT della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 8).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio la portata delle innovazioni introdotte con tale delibera ha reso necessario l’intervento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interpretativo e chiarificatore dell’organo centrale dell’Albo attraverso la circolare n.59 del 12 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gennaio 2018 che affronta in 5 punti i principali aspetti della nuova disciplina ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) i requisiti del RT (art.1) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) affiancamento  al RT( art.1, comma 2, lettera d) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) verifiche d’idoneità del RT (art.2, comma 3) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) dispensa dalle verifiche d’idoneità del RT (art.2, comma 5) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) disposizioni transitorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Requisiti del RT: il punto 1della circolare chiarisce che la persona che ricopre tale ruolo per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, cioè categoria 5, è idoneo anche a ricoprire il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimo ruolo per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, cioè categoria 4, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizione che gli anni di esperienza richiesti non siano superiori  a quelli previsti per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classe della cat.5; in altre parole  viene ribadito che l’esperienza acquisita nel settore dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti pericolosi, consente anche il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A titolo di esempio il RT che ricopre l’incarico per la categoria 5F è idoneo a ricoprire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’incarico sia nella cat.4F sia nella categoria 4E considerato che i requisiti richiesti per le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.4F e 4E sono analoghi a quelli richiesti per la cat.5F con riferimento agli anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esperienza; oppure, altro esempio di applicazione della circolare, per la cat.5D il RT potrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricoprire analogo incarico per la cat.4C, in quanto per entrambe sono richiesti 3 anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esperienza.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A questo punto una interpretazione restrittiva di tale disposizione comporterebbe che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’esperienza acquisita per la cat.4 non è valida per la cat.5 così come l’esperienza acquisita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella cat.1 (rifiuti urbani) non è valida per le cat. 4 e 5, e viceversa; se tale interpretazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevalesse avrebbe ripercussioni anche sui RT in regime transitorio cioè quelli in carica al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
16 ottobre 2017. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Affiancamento al RT: l’istituto dell’affiancamento è una delle principali novità introdotta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla nuova disciplina sul RT che non trova riscontro nel previgente regime e quindi trova 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione solo per il futuro a vantaggio dei soggetti interni all’impresa (per favorirne la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
crescita professionale) che non hanno nella propria organizzazione un direttore tecnico, un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dirigente o un funzionario direttivo tecnico. La nota innanzitutto precisa che il computo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’esperienza maturata da parte del dipendente nell’affiancamento al RT decorre dalla data 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di comunicazione alla sezione regionale dall’inizio del periodo di affiancamento; tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione, in questa prima fase, deve essere trasmessa in via  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
preventiva mediante Pec allegando la ricevuta del versamento  del diritto di segreteria di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
importo pari a quello previsto per le variazioni e non potrà includere periodi antecedenti alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione stessa. Viene poi chiarito che l’esperienza acquisita mediante affiancamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
è valida per la categoria d’iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione nella quale l’impresa stessa risulta iscritta ed inoltre l’esperienza maturata nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso vi sia una variazione del RT o del legale rappresentante che hanno firmato la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione di affiancamento, l’impresa, entro il termine perentorio di 30 giorni , deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
darne comunicazione alla Sezione competente, utilizzando il modello contenuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’allegato B alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati (RT e LR) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a proseguire il periodo di affiancamento del dipendente; qualora la conferma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’affiancamento non venisse comunicata entro il termine indicato l’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
affiancamento è sospesa ma resta valido il periodo maturato.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Terminato il periodo di affiancamento ai fini dell’assunzione dell’incarico di RT il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dipendente, ovviamente, dovrà dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’allegato A alla delibera n.6 del 30 maggio 2017, ed aver superato la verifica di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idoneità iniziale prevista per il settore a cui l’impresa intende iscriversi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine, relativamente al punto 2 della circolare, viene ribadito che per dipendente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa deve intendersi il dipendente ne dell’impresa nelle forme previste dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa vigente in materia e come specificato nelle note dell’allegato A alla delibera n.2 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 22 febbraio 2017. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Verifiche di idoneità del RT: come è noto, in applicazione dell’articolo 2, omma 3, della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n.6/2017, qualora il candidato non superi la verifica, la stessa, per il medesimo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modulo, non potrà essere sostenuta prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’esito negativo; su questo punto la circolare in commento chiarisce che tale divieto non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
si applica al candidato assente cioè che non si presenti alla prova e che quindi potrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi per una nuova sessione di prove. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La nota chiarisce, inoltre, che il RT di imprese ed enti iscritti alla data  del 16 ottobre 2017, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero coloro che possono continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio fino 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al 16 ottobre 2022, è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma  di scuola secondaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di secondo grado per essere ammesso alle verifiche di aggiornamento relative al modulo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corrispondente di attività sia per tutte le categorie per le quali era nominato alla data sopra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indicata sia nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore  della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesima categoria d’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dispensa dalle verifiche d’idoneità del RT: come è noto l’articolo 2, comma 5, della delibera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.6/2017, dispensa dalle verifiche, sia iniziale che di aggiornamento, il legale rappresentante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa che ricopra contemporaneamente anche il ruolo di RT e che, abbia maturato, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
momento della presentazione della domanda, esperienza nel settore di attività interessato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Su questo punto è intervenuta la circolare chiarendo che i 20 anni di esperienza devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere maturati nello stesso settore di attività e quindi distinguendo quest’ultimo in: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto rifiuti urbani; trasporto rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi; intermediazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e commercio di rifiuti; bonifica dei siti; bonifica di beni contenenti amianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene poi chiarito che la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di interruzioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consentite per un periodo inferiore o uguale al 20% nel corso dei 20 anni previsti, sia se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’interruzione riguarda il ruolo di RT sia che riguardi il ruolo di legale rappresentante
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      dell’impresa intervenute a qualsiasi titolo ovvero sia se l’impresa cessa l’attività sia se è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’interessato a cessare l’incarico di RT. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sarà illegale rappresentante che dovrà chiedere tale dispensa dalle verifiche trasmettendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla Sezione competente il modello contenuto nell’allegato A alla circolare corredato dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuto nel modello di cui all’allegato B; la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione regionale una volta effettuati le verifiche istruttorie necessarie rilascerà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’attestazione della dispensa dalle verifiche per il modulo corrispondente al settore di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Disposizioni transitorie: l’ultimo punto affrontato dalla circolare n.59/2018 è quello relativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 3 della Delibera n.6/2017 cioè alle disposizioni transitorie dove vengono forniti i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguenti chiarimenti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) i RT che abbiano presentato domanda entro il 16 ottobre 2017, seppur nominati dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezioni successivamente a tale data, possono continuare a svolgere la propria attività in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime transitorio per 5 anni per la stessa categoria e stessa classe o inferiore; quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche essi rientrano a pieno titolo tra i beneficiari del regime transitorio; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) tutti i RT che rientrano nel regime transitorio conservano la loro idoneità per i successivi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5 anni anche se dovessero intervenire variazioni nell’iscrizione dell’impresa o eventuali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
variazioni o interruzioni nello svolgimento dell’incarico di RT; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) il RT che alla data del 16 ottobre 2017 ricopre tale ruolo per il trasporto nella categoria 5 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(rifiuti pericolosi) può ricoprire, in regime transitorio, la stessa funzione per il trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella categoria 4 (rifiuti speciali non pericolosi), purchè gli anni di esperienza richiesti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della cat.5; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) i RT che usufruiscono del regime transitorio possono effettuare la verifica iniziale per il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passaggio ad una classe superiore o per l’iscrizione in un'altra categoria anche prima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della data del 2 gennaio 2021; in caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
validità decorrono dalla data della verifica stessa ed in caso di esito negativo si continua 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi in tale ultimo punto della nota viene chiarito che  non esiste un divieto assoluto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenere le verifiche da parte dei RT che usufruiscono del regime transitorio in quanto questi, se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
devono variare in aumento  la classe per cui sono abilitati, possono iscriversi subito alle verifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziali che, ricordiamo, differiscono da quelle di aggiornamento, non per i contenuti e la quantità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei quiz somministrati, ma solo per il punteggio necessario che deve essere raggiunto per
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      conseguire l’idoneità in quanto tale punteggio risulta essere più alto sia per la parte generale che per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la parte specialistica rispetto alla verifica di aggiornamento.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-59-del-12-gennaio-2018-applicazione-disposizioni-delibera-del-30-maggio-2017-n-6-riguardante-i-requisiti-del-responsabile-tecnico-di-cui-a</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Circolare n.59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni delibera del 30 maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014 Con ques...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-59-del-12-gennaio-2018-applicazione-disposizioni-delibera-del-30-maggio-2017-n-6-riguardante-i-requisiti-del-responsabile-tecnico-di-cui-abf4fe84a</link>
      <description>Circolare n.59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni  delibera del 30 
maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli 
articoli 12 e 13 del DM 120/2014 
 
Con questa circolare, a seguito di diversi quesiti da parte di imprese e Sezioni regionali, il Comitato 
nazionale ha fornito i necessari chiarimenti su alcuni aspetti relativi alle innovazioni introdotte dalla 
delibera n. 6 del 30 maggio 2017 sulla disciplina del responsabile tecnico. 
Prima si esaminare nel dettaglio i contenuti della nota si rende necessario un sintetico richiamo 
della delibera su</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n.59 del 12 gennaio 2018: applicazione disposizioni  delibera del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
maggio 2017, n.6 riguardante i requisiti del Responsabile tecnico di cui agli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
articoli 12 e 13 del DM 120/2014 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questa circolare, a seguito di diversi quesiti da parte di imprese e Sezioni regionali, il Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale ha fornito i necessari chiarimenti su alcuni aspetti relativi alle innovazioni introdotte dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n. 6 del 30 maggio 2017 sulla disciplina del responsabile tecnico. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima si esaminare nel dettaglio i contenuti della nota si rende necessario un sintetico richiamo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della delibera suindicata, adottata dal Comitato nazionale in attuazione dell’articolo 12 comma 5 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto 3 giugno 2014, n.120 che gli affida il compito di stabilire l’esatta determinazione e il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concorso dei requisiti del RT, con la quale trova piena operatività, a far data dal 16 ottobre 2017, la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplina regolamentare suindicata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene con essa portata a compimento la riforma di questa centrale figura, nel contesto della più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ampia riforma dell’Albo avviata il 7 settembre 2014 con l’entrata in vigore del nuovo regolamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Albo, riscrivendo, modificandole radicalmente, le modalità attraverso le quali, questa figura che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
concorre a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali, può conseguire l’idoneità professionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Partendo dall’articolo 12, comma 4, del DM.120/2014, che stabilisce che i requisiti del RT 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consistono in: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) Idonei titoli di studio; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) Esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) Idoneità della formazione di cui all’articolo 13 del DM 120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la delibera , che si articola in 4 articoli e 3 allegati, stabilisce i nuovi requisiti del RT sia per quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attiene ai titoli di studio che all’esperienza.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal raffronto tra la previgente normativa (articolo 4 della deliberazione n.3 del 16 luglio 1999) e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quella vigente, a far data dal 16 ottobre 2017 (articolo 1, comma 2, della deliberazione n.6 del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
maggio 2017)   l’esperienza del RT può essere dimostrata con modalità analoghe alla pregressa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa (comma 2, lett. a,b) ma con due elementi  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di novità che si aggiungono a queste ultime  ovvero come dipendente dell’impresa che abbia svolto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di affiancamento del responsabile tecnico (comma 2 lett.d) attraverso una dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
congiunta dell’interessato, del legale rappresentante e del  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabile tecnico in carica, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B della deliberazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
suindicata, e come funzionario oltre che come dirigente  tecnico con responsabilità inerenti il settore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di attività per le quali si richiede l’iscrizione (art.2, lett.c).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A partire dal 16 ottobre 2017  il nuovo regime  prevede la necessità del superamento della verifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziale  che per le classi più basse, ovvero classe F per le categorie del trasporto (cat.1,4,5,) e classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
E per quella dell’intermediazione (cat.8) e per le categorie delle bonifiche (9 e 10), non prevede più, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
come in passato, la necessità dell’esperienza; elemento quest’ultimo che soprattutto per le categorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle bonifiche ha creato in passato non pochi problemi alle imprese che trovavano difficoltà a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
reperire sul mercato figure professionali che avessero, oltre al titolo di studio, anche anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esperienza nello specifico settore di attività. Ciò rappresenta certamente un momento di rottura con il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passato laddove il Comitato nazionale ha fatte proprie le sollecitazioni provenienti dal tessuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprenditoriale  affinché tali ulteriori modalità di dimostrazione dell’esperienza venissero aggiunte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tra quelle già previste dalla disciplina pregressa.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quanto sopra per la dimostrazione del requisito dell’esperienza  va letto di pari passo con quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilito dallo stesso articolo 1 della delibera n.6, che rimanda all’allegato A della medesima, per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto attiene alla dimostrazione del  requisito del titolo di studio individuato per ciascuna categoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e classe di iscrizione. Da una attenta analisi dell’allegato A alla delibera si ricava che per poter 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accedere alle verifiche è necessario il possesso del solo titolo di studio di secondo grado e quindi per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricoprire la carica di RT non è più necessario, come nel previgente regime, essere in possesso di titoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di studio universitari i quali vengono ora considerati utili, se sussistono, solo per ridurre gli anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esperienza rispetto a chi è in possesso della sola verifica come requisito minimo di accesso. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente, sempre ai fini della dimostrazione dell’esperienza, mentre per le categoria del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto (cat.1,4,5) il possesso del titolo universitario non viene previsto, nelle altre categorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengono mantenuti; infatti per le categorie delle bonifiche (cat.9 e 10) sono previsti titoli universitari 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
specifici come nel previgente regime mentre, per la categoria 8 (intermediazione), vengono previsti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
titoli universitari di qualsiasi indirizzo di studio e non più, come in passato, ad indirizzo scientifico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che, proprio per la genericità del termine, aveva portato ad applicazioni disomogenee sul territorio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale lasciando alle Sezioni  l’interpretazione dello stesso.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2 disciplina le verifiche di idoneità del responsabile tecnico: i quiz oggetto delle verifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che vengono somministrati ai candidati vengono estratti da un date base di circa 4.000 quiz che sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito istituzionale dell’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha una validità di cinque anni dal momento del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
superamento della verifica stessa e l’aggiornamento può essere sostenuto a decorrere da un anno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prima della scadenza del quinquennio di validità. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      E’ dispensato dalle verifiche, sia iniziali che periodiche, il legale rappresentante delle imprese che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
momento della presentazione della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione per almeno venti anni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Eventuali interruzioni del periodo considerato possono essere uguali o inferiori al venti per cento di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
detto periodo ma non sono consentite nell’ultimo anno di attività.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’esonero dalla verifica iniziale ma non da quella periodica è previsto solo per coloro che alla data di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
entrata in vigore della delibera citata ricoprano già l’incarico di responsabile tecnico di impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritta all’Albo (articolo 3 disposizioni transitorie e finali) laddove si precisa che il responsabile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnico delle imprese e degli enti iscritti  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prossimi cinque anni.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I responsabili tecnici che operano in regime transitorio possono assumere ulteriori incarichi per altre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese iscritte o che intendono iscriversi purchè nella stessa categoria, stessa classe o classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inferiore, senza adempiere all’obbligo delle nuove disposizioni e cioè senza  sottoporsi alla verifica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziale mentre dovranno sostenere la prima verifica quinquennale di aggiornamento a far data del 2 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gennaio 2021 oppure nel caso vogliamo assumere l’ incarico di RT per categorie e classi diverse da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quelle per cui già esercitano il ruolo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A sostegno della linea adottata lo stesso articolo 3 della delibera n.6 precisa, inoltre, che entro il 16 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ottobre 2017, data di entrata in vigore della stessa, le eventuali istanze di nomina di responsabili 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tecnici devono essere istruite e deliberate dalle Sezioni regionali e provinciali ai sensi delle previgenti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposizioni. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per coloro che invece non potranno godere del regime di favore previsto dalle disposizioni transitorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e che pertanto intendono per la prima volta assumere il ruolo di responsabile tecnico scatta dal 16 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ottobre 2017 l’obbligo di sottoporsi alla verifica iniziale quale indispensabile requisito professionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per assumere l’incarico.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’esame si articola su quattro moduli così come declinati nell’allegato C della deliberazione n.6 del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
30 maggio 2017, di cui uno comune e pertanto obbligatorio per tutte le categorie di iscrizione ed altri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quattro specialistici di cui uno per il trasporto (cat.1,4,5), uno per l’intermediazione (cat.8), uno per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
bonifica dei beni contenenti amianto (cat.10), ed uno per la bonifica dei siti contaminati (cat.9).
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Lo stesso allegato C riporta i diversi argomenti sui quali sono stati elaborati i quiz  che sono  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pubblicati sul sito istituzionale dell’Albo, ed aggiornati periodicamente , e dai quali vengono poi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
estratti gli ottanta quiz che verranno somministrati ai partecipanti alle sedute di esame. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera in commento si chiude con l’articolo 4 che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(16 ottobre 2017) dispone l’abrogazione dei seguenti atti del Comitato nazionale emanati in costanza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del DM 406/98 abrogato e precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999 (criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per RT); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) l’allegato F alla deliberazione n.5 del 12 dicembre 2001 (tabella contenente i requisiti RT per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.10); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) l’ allegato C alla deliberazione n.1 del 30 marzo 2004 (tabella contenente i requisiti RT per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.9); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) l’ articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n.1 dell’11 maggio 2005 (articolo relativo ai titoli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di studio riconosciuti  ai fini del conseguimento  della professionalità richiesta al RT per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.9); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) la deliberazione n.3  del 20 settembre 2005 (criteri e modalità di svolgimento  dei corsi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formazione per RT); 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
f) l’articolo 2 della deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010 (disposizioni specifiche per il RT della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 8).  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio la portata delle innovazioni introdotte con tale delibera ha reso necessario l’intervento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interpretativo e chiarificatore dell’organo centrale dell’Albo attraverso la circolare n.59 del 12 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gennaio 2018 che affronta in 5 punti i principali aspetti della nuova disciplina ovvero: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) i requisiti del RT (art.1) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) affiancamento  al RT( art.1, comma 2, lettera d) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) verifiche d’idoneità del RT (art.2, comma 3) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) dispensa dalle verifiche d’idoneità del RT (art.2, comma 5) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) disposizioni transitorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Requisiti del RT: il punto 1della circolare chiarisce che la persona che ricopre tale ruolo per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, cioè categoria 5, è idoneo anche a ricoprire il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimo ruolo per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, cioè categoria 4, a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condizione che gli anni di esperienza richiesti non siano superiori  a quelli previsti per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classe della cat.5; in altre parole  viene ribadito che l’esperienza acquisita nel settore dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti pericolosi, consente anche il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A titolo di esempio il RT che ricopre l’incarico per la categoria 5F è idoneo a ricoprire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’incarico sia nella cat.4F sia nella categoria 4E considerato che i requisiti richiesti per le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cat.4F e 4E sono analoghi a quelli richiesti per la cat.5F con riferimento agli anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esperienza; oppure, altro esempio di applicazione della circolare, per la cat.5D il RT potrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricoprire analogo incarico per la cat.4C, in quanto per entrambe sono richiesti 3 anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esperienza.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A questo punto una interpretazione restrittiva di tale disposizione comporterebbe che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’esperienza acquisita per la cat.4 non è valida per la cat.5 così come l’esperienza acquisita 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella cat.1 (rifiuti urbani) non è valida per le cat. 4 e 5, e viceversa; se tale interpretazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevalesse avrebbe ripercussioni anche sui RT in regime transitorio cioè quelli in carica al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
16 ottobre 2017. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Affiancamento al RT: l’istituto dell’affiancamento è una delle principali novità introdotta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalla nuova disciplina sul RT che non trova riscontro nel previgente regime e quindi trova 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
applicazione solo per il futuro a vantaggio dei soggetti interni all’impresa (per favorirne la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
crescita professionale) che non hanno nella propria organizzazione un direttore tecnico, un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dirigente o un funzionario direttivo tecnico. La nota innanzitutto precisa che il computo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’esperienza maturata da parte del dipendente nell’affiancamento al RT decorre dalla data 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di comunicazione alla sezione regionale dall’inizio del periodo di affiancamento; tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione, in questa prima fase, deve essere trasmessa in via  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
preventiva mediante Pec allegando la ricevuta del versamento  del diritto di segreteria di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
importo pari a quello previsto per le variazioni e non potrà includere periodi antecedenti alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione stessa. Viene poi chiarito che l’esperienza acquisita mediante affiancamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
è valida per la categoria d’iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione nella quale l’impresa stessa risulta iscritta ed inoltre l’esperienza maturata nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nel caso vi sia una variazione del RT o del legale rappresentante che hanno firmato la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione di affiancamento, l’impresa, entro il termine perentorio di 30 giorni , deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
darne comunicazione alla Sezione competente, utilizzando il modello contenuto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’allegato B alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati (RT e LR) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a proseguire il periodo di affiancamento del dipendente; qualora la conferma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’affiancamento non venisse comunicata entro il termine indicato l’attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
affiancamento è sospesa ma resta valido il periodo maturato.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Terminato il periodo di affiancamento ai fini dell’assunzione dell’incarico di RT il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dipendente, ovviamente, dovrà dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi dell’allegato A alla delibera n.6 del 30 maggio 2017, ed aver superato la verifica di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idoneità iniziale prevista per il settore a cui l’impresa intende iscriversi. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine, relativamente al punto 2 della circolare, viene ribadito che per dipendente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa deve intendersi il dipendente ne dell’impresa nelle forme previste dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativa vigente in materia e come specificato nelle note dell’allegato A alla delibera n.2 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 22 febbraio 2017. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Verifiche di idoneità del RT: come è noto, in applicazione dell’articolo 2, omma 3, della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n.6/2017, qualora il candidato non superi la verifica, la stessa, per il medesimo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modulo, non potrà essere sostenuta prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’esito negativo; su questo punto la circolare in commento chiarisce che tale divieto non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
si applica al candidato assente cioè che non si presenti alla prova e che quindi potrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi per una nuova sessione di prove. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La nota chiarisce, inoltre, che il RT di imprese ed enti iscritti alla data  del 16 ottobre 2017, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero coloro che possono continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio fino 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al 16 ottobre 2022, è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma  di scuola secondaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di secondo grado per essere ammesso alle verifiche di aggiornamento relative al modulo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
corrispondente di attività sia per tutte le categorie per le quali era nominato alla data sopra 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indicata sia nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore  della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesima categoria d’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dispensa dalle verifiche d’idoneità del RT: come è noto l’articolo 2, comma 5, della delibera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.6/2017, dispensa dalle verifiche, sia iniziale che di aggiornamento, il legale rappresentante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa che ricopra contemporaneamente anche il ruolo di RT e che, abbia maturato, al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
momento della presentazione della domanda, esperienza nel settore di attività interessato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Su questo punto è intervenuta la circolare chiarendo che i 20 anni di esperienza devono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essere maturati nello stesso settore di attività e quindi distinguendo quest’ultimo in: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto rifiuti urbani; trasporto rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi; intermediazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e commercio di rifiuti; bonifica dei siti; bonifica di beni contenenti amianto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Viene poi chiarito che la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di interruzioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consentite per un periodo inferiore o uguale al 20% nel corso dei 20 anni previsti, sia se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’interruzione riguarda il ruolo di RT sia che riguardi il ruolo di legale rappresentante
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      dell’impresa intervenute a qualsiasi titolo ovvero sia se l’impresa cessa l’attività sia se è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’interessato a cessare l’incarico di RT. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sarà illegale rappresentante che dovrà chiedere tale dispensa dalle verifiche trasmettendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla Sezione competente il modello contenuto nell’allegato A alla circolare corredato dalla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuto nel modello di cui all’allegato B; la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione regionale una volta effettuati le verifiche istruttorie necessarie rilascerà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’attestazione della dispensa dalle verifiche per il modulo corrispondente al settore di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Disposizioni transitorie: l’ultimo punto affrontato dalla circolare n.59/2018 è quello relativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 3 della Delibera n.6/2017 cioè alle disposizioni transitorie dove vengono forniti i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seguenti chiarimenti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) i RT che abbiano presentato domanda entro il 16 ottobre 2017, seppur nominati dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezioni successivamente a tale data, possono continuare a svolgere la propria attività in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime transitorio per 5 anni per la stessa categoria e stessa classe o inferiore; quindi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche essi rientrano a pieno titolo tra i beneficiari del regime transitorio; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) tutti i RT che rientrano nel regime transitorio conservano la loro idoneità per i successivi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5 anni anche se dovessero intervenire variazioni nell’iscrizione dell’impresa o eventuali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
variazioni o interruzioni nello svolgimento dell’incarico di RT; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) il RT che alla data del 16 ottobre 2017 ricopre tale ruolo per il trasporto nella categoria 5 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(rifiuti pericolosi) può ricoprire, in regime transitorio, la stessa funzione per il trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nella categoria 4 (rifiuti speciali non pericolosi), purchè gli anni di esperienza richiesti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della cat.5; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) i RT che usufruiscono del regime transitorio possono effettuare la verifica iniziale per il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
passaggio ad una classe superiore o per l’iscrizione in un'altra categoria anche prima 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della data del 2 gennaio 2021; in caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
validità decorrono dalla data della verifica stessa ed in caso di esito negativo si continua 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi in tale ultimo punto della nota viene chiarito che  non esiste un divieto assoluto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostenere le verifiche da parte dei RT che usufruiscono del regime transitorio in quanto questi, se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
devono variare in aumento  la classe per cui sono abilitati, possono iscriversi subito alle verifiche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iniziali che, ricordiamo, differiscono da quelle di aggiornamento, non per i contenuti e la quantità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei quiz somministrati, ma solo per il punteggio necessario che deve essere raggiunto per
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      conseguire l’idoneità in quanto tale punteggio risulta essere più alto sia per la parte generale che per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la parte specialistica rispetto alla verifica di aggiornamento.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-59-del-12-gennaio-2018-applicazione-disposizioni-delibera-del-30-maggio-2017-n-6-riguardante-i-requisiti-del-responsabile-tecnico-di-cui-abf4fe84a</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Circolare n.31 del 08/01/2018 e Circolare n.145 del 04/05/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei la...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-31-del-08-01-2018-e-circolare-n-145-del-04-05-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-regolarita-del-pagamento-dei-contributi</link>
      <description>Circolare n.31 del 08/01/2018 e Circolare n.145 del 04/05/2018 del Comitato 
Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Regolarità del pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Durc” 
 
Con questo mio iniziale contributo e a scopo esclusivamente divulgativo ed informativo ovvero nel 
solo interesse di fornire al sistema impresa (costituito da quelle realtà imprenditoriali di produttori, 
trasportatori, intermediari e gestori di impianti di trattamento rifiuti) le informazioni ed ogni 
elemento utile che  attiene alla complessa e spesso disarticolata normativa su</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Circolare n.31 del 08/01/2018 e Circolare n.145 del 04/05/2018 del Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Regolarità del pagamento dei contributi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Durc” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con questo mio iniziale contributo e a scopo esclusivamente divulgativo ed informativo ovvero nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
solo interesse di fornire al sistema impresa (costituito da quelle realtà imprenditoriali di produttori, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportatori, intermediari e gestori di impianti di trattamento rifiuti) le informazioni ed ogni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
elemento utile che  attiene alla complessa e spesso disarticolata normativa sulla gestione dei rifiuti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ho accolto con grande soddisfazione l’invito dell’amico Leonardo di Cunzolo, stimato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionista nel settore della gestione dei rifiuti ed uno dei miei primi discenti  della mia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ventennale esperienza di formatore/docente sulla legislazione dei rifiuti, a dare il mio modesto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contributo per le finalità sopra indicate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Inizierò con un tema di interesse generale relativamente all’albo gestori ambientali.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tra i requisiti richiesti alle imprese per poter ottenere l’iscrizione all’Albo gestori ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’articolo 10, comma 2, lettera e) del DM n.120/14, annovera la regolarità dei contributi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori che l’impresa deve dimostrare e più 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precisamente “per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui alla comma 1 siano in regola 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di procedere ad una disamina delle circolari in commento va chiarito che il Durc (documento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
unico di regolarità contributiva) è il documento con il quale, in modalità telematica ed in tempo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
reale, viene dimostrata la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali (Inps, Inail) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con le circolari in commento il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fornito le necessarie indicazioni in merito ed in particolare con la circolare n.31/2018 viene 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riportato il chiarimento dell’INPS fornito relativamente alle interrogazioni effettuate attraverso il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
servizio durc on line a cui accedono le Sezioni regionali qualora la risposta del sistema riporta la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicitura “verifica in corso”. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’INPS ha chiarito che “il servizio, operativo dal 1 luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.M. 30/01/2015, emanato in attuazione dell’art.4 del D.L. 20 marzo 2014, n.34, convertito, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n.78 (Semplificazione in materia di documento unico di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolarità contributiva), consente di compiere l’interrogazione in modalità telematica indicando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e di ottenere una risposta in tempo reale  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in ordine alla regolarità contributiva”.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      A seguito di tale interrogazione qualora vi siano nei confronti del soggetto sottoposto a verifica una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esposizione debitoria ovvero una qualsiasi altra criticità, il sistema non rilascia immediatamente al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto richiedente (Sezione regionale) un esito positivo alla richiesta ma, al contrario, riporta la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dicitura “verifica in corso”; contestualmente si apre un procedimento nei confronti del contribuente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con l’invio di un invito a regolarizzare la propria posizione debitoria così come disposto dall’art.4, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, del DM 30 gennaio 2015, con l’indicazione delle cause che hanno determinato la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
situazione di irregolarità.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il contribuente, entro 15 giorni dalla notifica di tale invito, viene sollecitato a regolarizzare la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
situazione versando le somme richieste.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va precisato che tutta la procedura così avviata deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
verifica della regolarità contributiva. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione dato che la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale a favore dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lavoratori è condicio sine qua non per ottenere l’iscrizione all’Albo qualora, a seguito di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interrogazione del sistema telematico, trascorsi trenta giorni dalla prima richiesta di verifica, non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene riportata la dicitura “esito positivo”, la Sezione regionale dovrà provvedere ad emettere un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento di diniego dell’iscrizione per mancanza del requisito di cui all’articolo 10, comma 2, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lettera, e), del DM 120/14, oppure, qualora l’impresa risulti già iscritta, dovrà avviare un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedimento disciplinare di cancellazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesimo regolamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la più recente circolare 4 maggio 2018 n.145 il Comitato nazionale ritorna sull’argomento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stabilendo che le Sezioni regionali devono concludere l’attività istruttoria in tema di verifiche della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regolarità contributiva entro un termine perentorio e più precisamente qualora il sistema di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interrogazione on line riporti la dicitura “irregolare”, la Sezione dovrà effettuare una ulteriore 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interrogazione del sistema nei tre giorni precedenti la data della seduta della Sezione che deve 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pronunciarsi sulla istanza di iscrizione o rinnovo.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 01 Jan 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/circolare-n-31-del-08-01-2018-e-circolare-n-145-del-04-05-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-regolarita-del-pagamento-dei-contributi</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Delibera n. 4 del 04/06/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Individuazione della sottocategoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di ...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/delibera-n-4-del-04-06-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-individuazione-della-sottocategoria-2-ter-per-liscrizione-allalbo-con-proce</link>
      <description>Delibera n. 4 del 04/06/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: 
“Individuazione della sottocategoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo, con 
procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che 
intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non 
pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui 
all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti per 
l’iscrizione ” 
 
In applicazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 124, della legge n.124/2017 e 
dell’articolo</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Delibera n. 4 del 04/06/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Individuazione della sottocategoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione ” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In applicazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 124, della legge n.124/2017 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, il Comitato ha adottato la delibera in commento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che individua la sottocategoria 2-ter, ovvero l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale sopra citato; più precisamente tale disposto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
normativo stabilisce.”le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ferrosi di provenienza urbana operano d’intesa con i Comuni territorialmente competenti e previa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disciplinano l’autotrasporto di cose”.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In effetti la delibera n.4 del 4 giugno 2018 si pone in continuità con quanto già stabilito con una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
precedente delibera del Comitato nazionale ovvero con la n.2 del 24 aprile 2018  con la quale si è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
proceduto  ad individuare  la sottocategoria 4 bis stabilendone i criteri ed i requisiti per l’iscrizione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e pertanto si porta a conclusione l’attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.124 del 24 agosto 2017; infatti il comma 124 dell’articolo 1 di tale legge  prevede
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      l’individuazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 1 febbraio 2018, da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte dell’Albo nazionale gestori ambientali delle modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Veniamo ora ad esaminare nel dettaglio l’articolato della delibera in commento: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essa  si compone, oltre che di 5 articoli,di ben 3 allegati e precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) l’allegato A ovvero il modello di comunicazione per l’iscrizione ed il rinnovo per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategoria 2-ter; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) l’allegato B ovvero il modello di variazione ed il modello di  dichiarazione sostitutiva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’atto di notorietà per l’utilizzo temporaneo di veicoli; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) l’allegato C ovvero il modello di accettazione che viene rilasciato dalla Sezione regionale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’articolo 1 viene definita ed individuata questa nuova sottocategoria rivolta alle associazioni di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 5, del comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2 stabilisce i requisiti e le condizioni che devono possedere tali soggetti ovvero i requisiti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a),c),d),e),f),g),i), del D.M. 120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’articolo 3 vengono individuati i rifiuti che possono essere raccolti e trasportati e cioè i codici 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
15.01.04, 20.01.40,20.03.07, limitatamente ai rifiuti in metallo, che possono essere raccolti e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportati per non più di 4 giornate all’interno dell’anno civile e per un quantitativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
complessivamente non superiore a 100 tonnellate, dei quali risultino proprietari in forza di acquisto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o donazione degli stessi.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 4 della delibera disciplina la procedura d’iscrizione per cui le associazioni di volontariato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e gli enti religiosi che intendono iscriversi in tale sottocategoria presentano una comunicazione alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione regionale competente contenente le informazioni richieste nel modello A con la quale si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attestano: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) la sede dell’ente religioso o associazione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a),c)d),e),f),g)i), del DM 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
120/2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) i rifiuti che intendono trasportare; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) il pagamento dei diritti di segreteria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La Sezione regionale,verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività da parte delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi, delibera l’iscrizione
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora la sezione regionale accerti il mancato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Qualora sussista il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cancellazione dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 20 del DM 120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari a 50,00 euro, ed è rinnovata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22 del citato regolamento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infine, l’articolo 5 della delibera, stabilisce le modalità di iscrizione temporanea dei veicoli concessi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in uso ai sensi dell’articolo 5 del DM 1 febbraio 2018, per cui i soggetti interessati presentano la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
domanda di variazione dell’iscrizione, almeno 10 giorni prima dell’evento organizzato,  attraverso il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modello B riguardante la dotazione dei veicoli dei quali attestano sotto la propria responsabilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’idoneità al trasporto dei rifiuti, dando prova d’intesa con i Comuni territorialmente competenti. I 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli oggetto di variazione devono essere nella piene ed esclusiva disponibilità dell’associazione o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’ente religioso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Vengono al riguardo richiamate dalla delibera le circolari n.995 del 9 settembre, e la n.345 del 30 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aprile 2015, al fine d di richiamare le condizioni ed i titoli ammessi a dimostrazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità temporanea dei veicoli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 La Sezione regionale rilascia ricevuta di accettazione della domanda e della dichiarazione dell’atto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di notorietà di cui all’allegato C. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell’iscrizione dell’associazione di volontariato o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’ente religioso con decorrenza dalla data di accettazione dell’atto notorio per tutta la durata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’evento e, al solo fine del conferimento dei rifiuti all’impianto, per il giorno immediatamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
successivo; tali veicoli sono contestualmente esclusi dalla disponibilità dell’impresa cedente qualora 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscritta all’Albo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Alla scadenza di tale  periodo di disponibilità il veicolo viene cancellato dall’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso e rientra automaticamente nella disponibilità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Da queste disposizioni si ricava che i soggetti interessati allo svolgimento di tali attività non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dispongono di propri veicoli e pertanto, (caso unico nel sistema Albo gestori ambientali), è possibile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrivere tali soggetti senza che il relativo provvedimento riporti i dati identificativi dei veicoli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi otterranno un’iscrizione non operativa che verrà attivata cioè resa operativa solo in un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
eventuale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
secondo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
momento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ovvero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quando 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
presenterà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
domanda 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      utilizzazione/integrazione di mezzi che vorrà utilizzare nelle giornate  stabilite per la raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
organizzata secondo la procedura sopra descritta.       
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A completamento della disciplina di questa nuova sottocategoria  il Comitato nazionale il 31 luglio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2018 ha emanato due nuove delibere ovvero la delibera n.6 con la quale si è provveduto alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostituzione dell’allegato B alla delibera n.4 del 4 giugno 2018 ovvero il modello di variazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’iscrizione per l’inserimento temporaneo dei veicoli e la delibera n.5 con cui l’Albo ha adottato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il modello di provvedimento di iscrizione nella sottocategoria 2-ter, allegato A, ed il modello di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento di diniego dell’iscrizione nella medesima categoria, allegato B.      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 01 Jan 2018 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/delibera-n-4-del-04-06-2018-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-individuazione-della-sottocategoria-2-ter-per-liscrizione-allalbo-con-proce</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Trasporto intermodale dei rifiuti: indicazioni operative contenute nel parere Prot.1235/Albo del 4 dicembre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali.</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/trasporto-intermodale-dei-rifiuti-indicazioni-operative-contenute-nel-parere-prot-1235-albo-del-4-dicembre-2017-del-comitato-nazionale-albo-gestori-am</link>
      <description>Trasporto intermodale dei rifiuti: indicazioni operative contenute nel parere 
Prot.1235/Albo del 4 dicembre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
Ambientali. 
  
Con la presente nota sono state stabilite le condizioni affinché, nel caso di trasporto intermodale di 
rifiuti, la parte terminale del trasporto su strada possa essere effettuata da una impresa diversa da 
quella che ha effettuato la parte iniziale del tragitto. 
Prima di esaminare tali condizioni si rende necessario precisare cosa si intende per trasporto 
intermodale. 
Il trasporto multimodale è un servizio di trasferimento de</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Trasporto intermodale dei rifiuti: indicazioni operative contenute nel parere 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prot.1235/Albo del 4 dicembre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la presente nota sono state stabilite le condizioni affinché, nel caso di trasporto intermodale di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti, la parte terminale del trasporto su strada possa essere effettuata da una impresa diversa da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quella che ha effettuato la parte iniziale del tragitto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prima di esaminare tali condizioni si rende necessario precisare cosa si intende per trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
intermodale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il trasporto multimodale è un servizio di trasferimento delle merci che utilizza diverse modalità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto combinate fra loro al fine di avere un trasporto economico, affidabile e sostenibile, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sfruttando quelli che sono i pregi insiti nelle diverse modalità di trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nell’ambito del trasporto multimodale, che avviene con almeno due modalità di trasporto diverse, si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
inserisce il trasporto intermodale con il quale il trasporto della merce avviene con un unico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenitore ovvero attraverso contenitori che permettono il trasferimento della merce con unità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carico atte a poter essere utilizzate in diverse modalità di trasporto; si realizza così un trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
senza rottura di carico; le unità di carico attraverso cui realizzare tale trasporto intermodale sono i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
container, i semirimorchi e le casse mobili. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La caratteristica di questa modalità di trasporto è che la merce viene sistemata in uno dei contenitori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sopra elencati da dove non viene più mossa fino al raggiungimento della destinazione finale; tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto, detto anche combinato quando coinvolge solamente due modalità, si svolge 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
principalmente in due modi ovvero in un primo modo con l’ausilio del container che viene 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agganciato su di un autotreno, su un vagone ferroviario oppure sul ponte di una nave; un secondo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modo , utilizzato per distanze brevi,prevede il carico della merce su un semirimorchio stradale con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il quale la merce viene trasferita ad una stazione ferroviaria e di qui il successivo trasferimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
avviene a mezzo treno sino alla stazione ferroviaria più vicina alla destinazione finale, e di qui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
viene percorso l’ultimo tratto nuovamente su strada. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Fatta questa dovuta precisazione sulle caratteristiche del trasporto intermodale, il Comitato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, considerato i benefici ambientali connessi a tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità di trasporto nonché la necessità di garantire controlli efficaci, ha ritenuto che, nel rispetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, l’impresa che esegue la parte terminale del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto su strada possa essere una impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vengano rispettate le seguenti condizioni:
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      1) le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizioni delle due imprese di autotrasporto; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
148/98, gestito con le modalità specifiche al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’ambiente prot. N. GAB7DEC7812/98 del 4 agosto 1998. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Quest’ultima condizione merita un approfondimento in quanto viene richiamata la circolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ministeriale esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati rispettivamente  dal decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ministeriale 1 aprile 1998, n.145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n.148. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare si richiama la lettera v) del punto 1, della circolare 4 agosto 1998, che disciplina 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’utilizzo del formulario in tre casi particolari ovvero i casi di trasbordo con veicoli diversi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(trasbordo totale), di trasbordo per motivi eccezionali (trasbordo parziale), di trasporto misto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, il trasporto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, codice fiscale, numero autorizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Albo), dei diversi mezzi utilizzati (per esempio, targa automezzo), il nominativo del conducente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati nell’apposito spazio riservato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’annotazione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Poiché in tale evenienza le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre, sarà possibile conservare delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fotocopie dei formulari, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dagli originali del formulario. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno essere così distribuiti: due 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
originali al produttore/detentore, un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinatario finale e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento.    
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La lettera v) del punto 1, secondo capoverso, regolamenta poi il caso del trasporto misto, ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esempio gomma/ferrovia, gomma/nave, dove occorre specificare, nello spazio per le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
annotazioni del formulario, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Anche in questa fattispecie dato che le quattro copie del formulario risultano insufficienti in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono maggiori di tre, deve essere adottata 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la medesima procedura analizzata sopra per il trasbordo totale.        
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/trasporto-intermodale-dei-rifiuti-indicazioni-operative-contenute-nel-parere-prot-1235-albo-del-4-dicembre-2017-del-comitato-nazionale-albo-gestori-am</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deliberazione n.9 del 9 ottobre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada ...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-9-del-9-ottobre-2017-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-cessione-temporanea-di-veicoli-tra-imprese-comunitarie-che-esercit</link>
      <description>Deliberazione n.9 del 9 ottobre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
Ambientali: cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che 
esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all’Albo nazionale 
gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti 
 
Con la presente deliberazione sono stati stabiliti le condizioni, i requisiti e le procedure per 
consentire, alle imprese comunitarie iscritte all’Albo e che effettuano il trasporto transfrontaliero 
dei rifiuti nella categoria 6, di poter utilizzare temporaneamente veicoli in dotazione di</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deliberazione n.9 del 9 ottobre 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ambientali: cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all’Albo nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la presente deliberazione sono stati stabiliti le condizioni, i requisiti e le procedure per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
consentire, alle imprese comunitarie iscritte all’Albo e che effettuano il trasporto transfrontaliero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti nella categoria 6, di poter utilizzare temporaneamente veicoli in dotazione di altre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale delibera nasce dalla considerazione che il Regolamento CE n.1071/2009 del Parlamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 nello stabilire che le imprese di autotrasporto debbano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disporre di veicoli posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, tra i quali il contratto di vendita a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rate (patto di riservato dominio), il contratto di noleggio o di leasing, non esclude, quindi, altre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
forme di disponibilità quali la cessione temporanea di veicoli tra imprese. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto il Comitato nazionale preso atto che la cessione temporanea di veicoli tra imprese è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ricompresa nell’ambito del trasporto internazionale dei rifiuti nell’ambito delle modalità di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disponibilità dei veicoli, detta le condizioni e le procedure affinchè ciò avvenga al fine di garantire 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
la tracciabilità dei veicoli con l’identificazione immediata dell’impresa che temporaneamente li 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera si compone di tre articoli e di tre allegati che esaminiamo nel dettaglio. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
All’articolo 1, comma 1, vengono dettate le tre condizioni affinchè sia consentito l’utilizzo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
temporaneo dei veicoli nell’ambito dei trasporti transfrontalieri e più precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo,sono stabilite in uno stato membro 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’UE, sono iscritte all’Albo nella categoria 6 o hanno richiesto l’aggiornamento della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propria iscrizione ai sensi dell’art.5, comma 1, della deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
s.m.i., ovvero siano iscritte nelle categorie 1,4, o 5 e svolgono, ai sensi dell’articolo 8, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 3, del DM 120/2014, l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle norme che disciplinano il trasporto internazionali di merci e, in particolare, delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
previsioni di cui al regolamento CE n.1071/09 e degli accordi internazionali vigenti; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) il veicolo temporaneamente ceduto non è oggetto di ulteriori procedimenti di iscrizione o di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
variazioni dell’iscrizione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      c) l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
variazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al comma 2 dell’articolo 1 viene stabilito che il veicolo temporaneamente ceduto può trasportare i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti autorizzati contemporaneamente in entrambe le iscrizioni dell’impresa cedente e dell’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzatrice. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il comma 3  del medesimo articolo 1 è dedicato alle imprese iscritte nelle categorie ordinarie ( 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie 1,4, o 5)  che svolgono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6, stabilendo che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
possono utilizzare il veicolo ceduto in applicazione della presente deliberazione esclusivamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti per cui nel provvedimento d’iscrizione verrà 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riportato l’indicazione della targa del veicolo con accanto la specifica annotazione che evidenzi che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tale veicolo è utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell’ambito delle spedizioni dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti all’interno della CE di cui al regolamento CE n.1013/2016 del 14 giugno 2006. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 1 si conclude con il comma 4 con il quale viene disciplinato il caso in cui la cessione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicolo comporti per l’impresa cedente le perdita dei requisiti minimi di idoneità tecnica relativi alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dotazione dei veicoli e di conseguenza la Sezione regionale competente provvede all’apertura del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedimento disciplinare di cancellazione dall’Albo a carico della stessa ai sensi dell’articolo 21, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n.120. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
L’articolo 2 della delibera in commento è dedicato alle modalità procedurali laddove l’impresa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
utilizzatrice presenta alla Sezione regionale competente, esclusivamente in modalità telematica, la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
domanda di variazione dell’iscrizione per l’incremento del parco veicolare mediante dichiarazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato A al quale dovrà essere allegato il contratto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cessione temporanea di veicolo secondo il modello di cui all’allegato C della medesima delibera. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A seguito della presentazione dell’istanza di variazione, secondo le modalità sopra descritte, la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Sezione regionale rilascia una ricevuta di accettazione  utilizzando il modello di cui all’allegato B e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con la quale l’impresa, nelle more del rilascio del provvedimento di variazione dell’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa utilizzatrice di cui al 4 comma, può utilizzare il mezzo integrato; il veicolo oggetto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della variazione viene inserito nell’iscrizione dell’impresa utilizzatrice con decorrenza dalla data di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
accettazione della ricevuta di cui sopra per tutta la durata del contratto di cessione del mezzo stesso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e contestualmente il medesimo viene escluso dalla disponibilità dell’impresa cedente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Al comma 5 del’articolo 2 della delibera viene precisato che la copia della ricevuta di accettazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’atto di notorietà di cui all’allegato B e la copia del contratto di cessione temporanea del veicolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sono tenuti a bordo dello stesso:
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      L’articolo 2 si chiude con il comma 6 nel quale si precisa che alla scadenza del contratto di cessione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
temporanea il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente ed è escluso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La delibera in oggetto si chiude con l’articolo 3 dedicato alle necessarie modifiche ed integrazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle deliberazioni 13 luglio 2016, n.3 e n.4 venendo così ad integrare sia la modulistica per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione che la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 disciplinate dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
due deliberazioni suindicate. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deliberazione-n-9-del-9-ottobre-2017-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-cessione-temporanea-di-veicoli-tra-imprese-comunitarie-che-esercit</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per chi trasporta anche occasionalmente rifiuti propri: lo conferma con due recenti pronunce la Corte di Cassazione Penale, Sezione III,...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/sussiste-lobbligo-di-iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-per-chi-trasporta-anche-occasionalmente-rifiuti-propri-lo-conferma-con-due-recenti-pronunceec3299c1</link>
      <description>Sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per chi trasporta 
anche occasionalmente rifiuti propri: lo conferma con due recenti pronunce la 
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenze n.44438 del 27 settembre 2017 
e n. 2290 del 19 gennaio 2018.     
 
La pronuncia n.44438 del 27/09/2017 prende avvio dal ricorso per cassazione presentato avverso la 
sentenza emessa dal Tribunale di Treviso con la quale veniva dichiarata in primo grado  la penale 
responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), del D.lgs. 
n.152/06, per ave</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per chi trasporta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche occasionalmente rifiuti propri: lo conferma con due recenti pronunce la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenze n.44438 del 27 settembre 2017 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e n. 2290 del 19 gennaio 2018.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La pronuncia n.44438 del 27/09/2017 prende avvio dal ricorso per cassazione presentato avverso la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza emessa dal Tribunale di Treviso con la quale veniva dichiarata in primo grado  la penale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), del D.lgs. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.152/06, per aver trasportato con un autocarro  rifiuti non pericolosi (parti di veicoli fuori uso) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivanti dalla propria attività di titolare di carrozzeria e demolizioni di veicoli, in assenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessaria autorizzazione ovvero l’iscrizione all’Albo gestori rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il tribunale di prima face dopo aver ribadito, sulla scia di consolidati principi giurisprudenziali, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il reato contestato all’imputato è da annoverare tra i reati comuni e ad effetto istantaneo per il cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
perfezionamento è sufficiente la sussistenza anche di un solo episodio di trasporto in assenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prescritta autorizzazione, conclude per la condanna dell’imputato per il reato ascrittogli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione sostenendo l’occasionalità della condotta che, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto tale, mancante il carattere della sistematicità e ripetitività della stessa, ne escluderebbe la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilevanza penale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di diverso avviso è stata la suprema Corte che con la sentenza in commento conferma la condanna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’imputato per il trasporto non autorizzato di rifiuti propri di cui all’art.256, comma 1, lett.a), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.n.152/06, in quanto, richiamandosi a precedenti proprie pronunce (cfr. sentenza n.8979 del 2 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
marzo 2015 e sentenza n.8193 del 24 giugno 2016 entrambe della III Sez. Penale), conclude che è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sufficiente anche una sola condotta seppur occasionale a configurare la fattispecie delittuosa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contestata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il supremo consesso giunge a tale conclusione dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
succedutasi nel tempo relativamente al trasporto di rifiuti propri non pericolosi ed in particolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evidenziando come l’attuale disciplina si discosti da quella precedente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti, vigente il decreto Ronchi (D.lgs.n.22/97),  il trasporto di rifiuti prodotti nell’ambito della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propria attività di impresa non rientrava tra quelle attività soggette ad obbligo di iscrizione  all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei gestori ambientali (cfr. articolo 30 del D.lgs.22/97)  e pertanto le imprese che raccoglievano e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportavano rifiuti non pericolosi autoprodotti, anche in caso di trasporto abituale e a titolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale, erano esentati dall’obbligo di iscrizione suindicato e, pertanto, tale attività era esclusa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle fattispecie delittuose previste dall’art.51 del decreto Ronchi.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Tale scenario normativo  muta radicalmente a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
europea  del 9  giugno 2005, causa C-270/03,con la quale l’Italia veniva condannata per violazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 12 della allora vigente Direttiva sui rifiuti n.91/156/CEE, in quanto veniva rilevata la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
incompatibilità con gli obblighi imposti dalla normativa europea e più precisamente, secondo la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Corte, l’Italia aveva dato una interpretazione troppo restrittiva dell’art.12 suindicato, avendo escluso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’obbligo di iscrizione/autorizzazione le imprese che trasportavano ordinariamente i rifiuti dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesse prodotti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente l’articolo 12 della Direttiva 91/156/CE stabiliva che le imprese che provvedono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla raccolta e al trasporto di rifiuti a titolo professionale dovevano essere iscritti presso le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
competenti autorità; invece, l’articolo 30 del D. lgs. n.22/97 nel disciplinare il trasporto dei rifiuti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevedeva l’obbligo di iscrizione all’Albo solo delle imprese che svolgevano la raccolta ed il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di rifiuti prodotti da terzi; in altre parole il legislatore italiano nel recepire la normativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
europea sui rifiuti aveva fatto coincidere il trasporto di rifiuti a “titolo professionale”,a cui faceva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riferimento la citata Direttiva 91/156/CEE, con il trasporto in “conto terzi” cioè non prevedendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
analogo obbligo di iscrizione per tutti coloro che producendo rifiuti provvedevano in proprio a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportarli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea si ricavano alcuni punti salienti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) la nozione di impresa che provvede  a”titolo professionale” non va limitata, come aveva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fatto l’Italia, alle  imprese di trasporto conto terzi  ma, al contrario, va estesa anche alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese che svolgono tali attività in proprio qualora il trasporto costituisca una delle attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinarie da cui esse traggono reddito o vantaggio economico; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) tale attività di trasporto dei propri rifiuti deve rappresentare un attività ordinaria e regolare se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pur non esclusiva. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi la Corte ribadisce che la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenuta nell’articolo 12 suindicato si riferisce non solo a coloro che trasportano, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi prodotti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A seguito di tale pronuncia il nostro paese si è adeguato alle conclusioni della sentenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunitaria prevedendo l’attuale formulazione dell’articolo 212, comma 8, del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06, che prevede, rispetto al passato, l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi autoprodotti nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limiti di 30 kg o litri al giorno.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Più precisamente l’attuale formulazione dell’articolo 212 sopra richiamato prevede un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime ordinario di iscrizione per tutte le imprese che esercitano professionalmente l’attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi (cfr comma 5), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed un regime semplificato (cfr comma 8) per le imprese che effettuano la raccolta ed il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto esclusivamente prodotti da se stesse, a condizione che tali operazioni costituiscano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prodotti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In merito a queste ultime connotazioni dell’attività dell’impresa va precisato che l’attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del trasporto per essere sottoposta al regime semplificato di cui sopra, deve avere i caratteri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’ordinarietà e continuità, cioè deve trattarsi di attività inserita nell’organizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa, sia pur in via accessoria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il regime semplificato disciplinato dall’art.212, comma 8, più volte citato, prevede che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione di tali soggetti viene fatta sulla base della sola presentazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione alla Sezione regionale competente dell’Albo, che rilascia il relativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento entro i successivi 30 giorni con la differenza, rispetto al regime ordinario, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che tali imprese non sono tenute a dimostrare il possesso di  idonee garanzie finanziarie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mediante la sottoscrizione di polizze fidejussorie così come non sono tenute alla nomina  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di un responsabile tecnico né a possedere i requisiti tecnici prescritti per le procedure di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione ordinarie. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tornando al merito della sentenza in commento la Suprema Corte rileva che i trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
occasionali, episodici, di rifiuti non pericolosi, che mancano dei caratteri descritti nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza di condanna emessa dalla Corte di Giustizia europea e fatti propri dall’attuale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulazione dell’articolo 212 del D.lgs.n.152/2006, se pur non obbligano le imprese che li 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
producono ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, nondimeno li autorizza a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedere al loro trasporto con propri veicoli; quindi, in tali casi, le imprese che producono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti non pericolosi nell’esercizio della propria attività imprenditoriale devono rivolgersi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle imprese iscritte e  regolarmente autorizzate  dall’Albo gestori ambientali; di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguenza il trasporto di tali rifiuti con mezzi propri e senza autorizzazione integra una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 256, comma 1, del D.lgs.152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale orientamento giurisprudenziale si consolida con la più recente pronuncia in materia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
emessa della Suprema Corte la quale con la sentenza n.2290 del 19 gennaio 2018 ha ribadito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che chi trasporta, anche occasionalmente, i propri rifiuti non pericolosi è obbligato ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi all’Albo Nazionale gestori Ambientali in categoria 2 bis, anche per un solo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Di conseguenza la mancata iscrizione, o comunicazione , rende il trasporto abusivo e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sanzionato come attività di gestione illecita di rifiuti così come aveva già sancito la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesima Sezione III della Cassazione con la pronuncia n.26435 del 23 marzo 2016 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilevando che anche in ipotesi di trasporti occasionali e episodici di rifiuti propri non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento iscritte all’Albo gestori, il soggetto risponde del reato contravvenzionale di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al primo comma dell’art.256 del D.lgs 152/06,  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso collegio precisa, inoltre, che se invece il trasporto non è occasionale ma continuato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e organizzato, allora integra la fattispecie di reato più grave (delitto) quale l’attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
organizzata per traffico illecito di rifiuti di cui all’art.260, comma 1, del medesimo decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legislativo.            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 27 Sep 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/sussiste-lobbligo-di-iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-per-chi-trasporta-anche-occasionalmente-rifiuti-propri-lo-conferma-con-due-recenti-pronunceec3299c1</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per chi trasporta anche occasionalmente rifiuti propri: lo conferma con due recenti pronunce la Corte di Cassazione Penale, Sezione III,...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/sussiste-lobbligo-di-iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-per-chi-trasporta-anche-occasionalmente-rifiuti-propri-lo-conferma-con-due-recenti-pronunce</link>
      <description>Sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per chi trasporta 
anche occasionalmente rifiuti propri: lo conferma con due recenti pronunce la 
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenze n.44438 del 27 settembre 2017 
e n. 2290 del 19 gennaio 2018.     
 
La pronuncia n.44438 del 27/09/2017 prende avvio dal ricorso per cassazione presentato avverso la 
sentenza emessa dal Tribunale di Treviso con la quale veniva dichiarata in primo grado  la penale 
responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), del D.lgs. 
n.152/06, per ave</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per chi trasporta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche occasionalmente rifiuti propri: lo conferma con due recenti pronunce la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenze n.44438 del 27 settembre 2017 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e n. 2290 del 19 gennaio 2018.     
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La pronuncia n.44438 del 27/09/2017 prende avvio dal ricorso per cassazione presentato avverso la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza emessa dal Tribunale di Treviso con la quale veniva dichiarata in primo grado  la penale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), del D.lgs. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.152/06, per aver trasportato con un autocarro  rifiuti non pericolosi (parti di veicoli fuori uso) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derivanti dalla propria attività di titolare di carrozzeria e demolizioni di veicoli, in assenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessaria autorizzazione ovvero l’iscrizione all’Albo gestori rifiuti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il tribunale di prima face dopo aver ribadito, sulla scia di consolidati principi giurisprudenziali, che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il reato contestato all’imputato è da annoverare tra i reati comuni e ad effetto istantaneo per il cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
perfezionamento è sufficiente la sussistenza anche di un solo episodio di trasporto in assenza della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prescritta autorizzazione, conclude per la condanna dell’imputato per il reato ascrittogli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione sostenendo l’occasionalità della condotta che, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
quanto tale, mancante il carattere della sistematicità e ripetitività della stessa, ne escluderebbe la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilevanza penale. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Di diverso avviso è stata la suprema Corte che con la sentenza in commento conferma la condanna 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’imputato per il trasporto non autorizzato di rifiuti propri di cui all’art.256, comma 1, lett.a), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.n.152/06, in quanto, richiamandosi a precedenti proprie pronunce (cfr. sentenza n.8979 del 2 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
marzo 2015 e sentenza n.8193 del 24 giugno 2016 entrambe della III Sez. Penale), conclude che è 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sufficiente anche una sola condotta seppur occasionale a configurare la fattispecie delittuosa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contestata. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il supremo consesso giunge a tale conclusione dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
succedutasi nel tempo relativamente al trasporto di rifiuti propri non pericolosi ed in particolare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
evidenziando come l’attuale disciplina si discosti da quella precedente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Infatti, vigente il decreto Ronchi (D.lgs.n.22/97),  il trasporto di rifiuti prodotti nell’ambito della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
propria attività di impresa non rientrava tra quelle attività soggette ad obbligo di iscrizione  all’Albo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei gestori ambientali (cfr. articolo 30 del D.lgs.22/97)  e pertanto le imprese che raccoglievano e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportavano rifiuti non pericolosi autoprodotti, anche in caso di trasporto abituale e a titolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
professionale, erano esentati dall’obbligo di iscrizione suindicato e, pertanto, tale attività era esclusa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dalle fattispecie delittuose previste dall’art.51 del decreto Ronchi.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Tale scenario normativo  muta radicalmente a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
europea  del 9  giugno 2005, causa C-270/03,con la quale l’Italia veniva condannata per violazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 12 della allora vigente Direttiva sui rifiuti n.91/156/CEE, in quanto veniva rilevata la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
incompatibilità con gli obblighi imposti dalla normativa europea e più precisamente, secondo la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Corte, l’Italia aveva dato una interpretazione troppo restrittiva dell’art.12 suindicato, avendo escluso 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dall’obbligo di iscrizione/autorizzazione le imprese che trasportavano ordinariamente i rifiuti dalle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
stesse prodotti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente l’articolo 12 della Direttiva 91/156/CE stabiliva che le imprese che provvedono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alla raccolta e al trasporto di rifiuti a titolo professionale dovevano essere iscritti presso le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
competenti autorità; invece, l’articolo 30 del D. lgs. n.22/97 nel disciplinare il trasporto dei rifiuti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevedeva l’obbligo di iscrizione all’Albo solo delle imprese che svolgevano la raccolta ed il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di rifiuti prodotti da terzi; in altre parole il legislatore italiano nel recepire la normativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
europea sui rifiuti aveva fatto coincidere il trasporto di rifiuti a “titolo professionale”,a cui faceva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riferimento la citata Direttiva 91/156/CEE, con il trasporto in “conto terzi” cioè non prevedendo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
analogo obbligo di iscrizione per tutti coloro che producendo rifiuti provvedevano in proprio a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportarli. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea si ricavano alcuni punti salienti: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) la nozione di impresa che provvede  a”titolo professionale” non va limitata, come aveva 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fatto l’Italia, alle  imprese di trasporto conto terzi  ma, al contrario, va estesa anche alle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese che svolgono tali attività in proprio qualora il trasporto costituisca una delle attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinarie da cui esse traggono reddito o vantaggio economico; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2) tale attività di trasporto dei propri rifiuti deve rappresentare un attività ordinaria e regolare se 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pur non esclusiva. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi la Corte ribadisce che la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenuta nell’articolo 12 suindicato si riferisce non solo a coloro che trasportano, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi prodotti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A seguito di tale pronuncia il nostro paese si è adeguato alle conclusioni della sentenza 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunitaria prevedendo l’attuale formulazione dell’articolo 212, comma 8, del D.lgs 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
152/06, che prevede, rispetto al passato, l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi autoprodotti nei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limiti di 30 kg o litri al giorno.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Più precisamente l’attuale formulazione dell’articolo 212 sopra richiamato prevede un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
regime ordinario di iscrizione per tutte le imprese che esercitano professionalmente l’attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi (cfr comma 5), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ed un regime semplificato (cfr comma 8) per le imprese che effettuano la raccolta ed il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto esclusivamente prodotti da se stesse, a condizione che tali operazioni costituiscano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prodotti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In merito a queste ultime connotazioni dell’attività dell’impresa va precisato che l’attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del trasporto per essere sottoposta al regime semplificato di cui sopra, deve avere i caratteri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’ordinarietà e continuità, cioè deve trattarsi di attività inserita nell’organizzazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’impresa, sia pur in via accessoria. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il regime semplificato disciplinato dall’art.212, comma 8, più volte citato, prevede che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione di tali soggetti viene fatta sulla base della sola presentazione della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunicazione alla Sezione regionale competente dell’Albo, che rilascia il relativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento entro i successivi 30 giorni con la differenza, rispetto al regime ordinario, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che tali imprese non sono tenute a dimostrare il possesso di  idonee garanzie finanziarie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
mediante la sottoscrizione di polizze fidejussorie così come non sono tenute alla nomina  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di un responsabile tecnico né a possedere i requisiti tecnici prescritti per le procedure di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscrizione ordinarie. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tornando al merito della sentenza in commento la Suprema Corte rileva che i trasporti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
occasionali, episodici, di rifiuti non pericolosi, che mancano dei caratteri descritti nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sentenza di condanna emessa dalla Corte di Giustizia europea e fatti propri dall’attuale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulazione dell’articolo 212 del D.lgs.n.152/2006, se pur non obbligano le imprese che li 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
producono ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, nondimeno li autorizza a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedere al loro trasporto con propri veicoli; quindi, in tali casi, le imprese che producono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti non pericolosi nell’esercizio della propria attività imprenditoriale devono rivolgersi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alle imprese iscritte e  regolarmente autorizzate  dall’Albo gestori ambientali; di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
conseguenza il trasporto di tali rifiuti con mezzi propri e senza autorizzazione integra una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 256, comma 1, del D.lgs.152/06. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale orientamento giurisprudenziale si consolida con la più recente pronuncia in materia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
emessa della Suprema Corte la quale con la sentenza n.2290 del 19 gennaio 2018 ha ribadito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che chi trasporta, anche occasionalmente, i propri rifiuti non pericolosi è obbligato ad 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
iscriversi all’Albo Nazionale gestori Ambientali in categoria 2 bis, anche per un solo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Di conseguenza la mancata iscrizione, o comunicazione , rende il trasporto abusivo e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sanzionato come attività di gestione illecita di rifiuti così come aveva già sancito la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
medesima Sezione III della Cassazione con la pronuncia n.26435 del 23 marzo 2016 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rilevando che anche in ipotesi di trasporti occasionali e episodici di rifiuti propri non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
pericolosi con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
smaltimento iscritte all’Albo gestori, il soggetto risponde del reato contravvenzionale di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al primo comma dell’art.256 del D.lgs 152/06,  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Lo stesso collegio precisa, inoltre, che se invece il trasporto non è occasionale ma continuato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e organizzato, allora integra la fattispecie di reato più grave (delitto) quale l’attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
organizzata per traffico illecito di rifiuti di cui all’art.260, comma 1, del medesimo decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legislativo.            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 27 Sep 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/sussiste-lobbligo-di-iscrizione-allalbo-gestori-ambientali-per-chi-trasporta-anche-occasionalmente-rifiuti-propri-lo-conferma-con-due-recenti-pronunce</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Formulario e certificato di analisi. Differente natura e valore giuridico Prendendo spunto dalla sentenza n.52838 del 14 dicembre 2016 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione vediamo sin...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/formulario-e-certificato-di-analisi-differente-natura-e-valore-giuridico-prendendo-spunto-dalla-sentenza-n-52838-del-14-dicembre-2016-della-iii-sezion</link>
      <description>Formulario e certificato di analisi.  Differente natura e valore giuridico  
 
Prendendo spunto dalla sentenza n.52838 del 14 dicembre 2016 della III Sezione Penale della Corte 
di Cassazione vediamo sinteticamente le differenze salienti che intercorrono tra questi due 
documenti per poi tornare ai contenuti della suindicata sentenza. 
Il formulario di identificazione dei rifiuti è disciplinato dall’articolo 193 del D.Lgs. n.152/06 e 
s.m.i. ed è richiesto per il trasporto di rifiuti effettuato da enti ed imprese e deve contenere una serie 
di dati ritenuti essenziali quali: a) nome ed indiriz</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Formulario e certificato di analisi.  Differente natura e valore giuridico  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prendendo spunto dalla sentenza n.52838 del 14 dicembre 2016 della III Sezione Penale della Corte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di Cassazione vediamo sinteticamente le differenze salienti che intercorrono tra questi due 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
documenti per poi tornare ai contenuti della suindicata sentenza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il formulario di identificazione dei rifiuti è disciplinato dall’articolo 193 del D.Lgs. n.152/06 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
s.m.i. ed è richiesto per il trasporto di rifiuti effettuato da enti ed imprese e deve contenere una serie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di dati ritenuti essenziali quali: a) nome ed indirizzo del produttore e detentore; b) origine, tipologia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’instradamento; nome ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indirizzo del destinatario.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Considerati tali contenuti e le finalità del documento, dottrina e giurisprudenza, pur attribuendogli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un rilievo non secondario, concordano nel ritenere che esso abbia natura di attestazione del privato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cioè natura esclusivamente dichiarativa seppur importante per la finalità di identificazione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto; pertanto il formulario non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto trasportato in quanto documento recante una   mera attestazione del privato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi al formulario di identificazione del rifiuto manca la natura ed il valore di atto pubblico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinato a provare la verità di un fatto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Diversa la natura e finalità del certificato di analisi (cui fa riferimento l’art.258, comma 4, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.Lgs.152/06) e di qui le differenze sostanziali di tale documento con il formulario di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione del rifiuto; infatti il certificato di analisi risponde ad una finalità di certezza pubblica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e proviene da un soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
certifica dati acquisiti mediante analisi che indichino natura, composizione caratteristiche chimiche-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fisiche del rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in considerazione di quanto sopra le eventuali false attestazioni contenute nel formulario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non integrano, né direttamente né indirettamente attraverso il richiamo contento nell’articolo 258, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 4, del già menzionato decreto legislativo, il reato di falsità ecologica commesso dal privato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in atto pubblico di cui all’articolo 483 C.p (cfr. Cass.Pen.Sez.III, n.3692 del 28 gennaio 2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sempre III Sez. Pen. Sentenza n.43613 del 18 settembre 2015). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio richiamandosi a questa ultima sentenza la Corte di Cassazione con la pronuncia in premessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(sentenza n.52838/2016) ribadisce che il richiamo all’articolo 483 C.p. contenuto nella norma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
incriminatrice dell’articolo 258, comma 4, del D. Lgs.n.152/06, è un richiamo esclusivamente
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      “quoad poenam” cioè va inteso esclusivamente ai fini dell’irrogazione in concreto  della pena né 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tantomeno un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenenti dati incompleti e non veritieri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
configuri autonomamente la figura delittuosa di cui al citato articolo del codice penale proprio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
perché a tale documento manca la natura di atto pubblico.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va precisato che non sussiste l’obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti con il certificato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
analisi in quanto l’unico documento obbligatorio che ha la funzione di tracciare il percorso del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto dal produttore alla destinazione finale (recupero o smaltimento) è il formulario di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione dei rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nondimeno esistono però dei casi in cui anche se la norma non prevede espressamente il certificato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di analisi esso si rende indispensabile per una corretta identificazione del rifiuto: si pensi ai rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con voce a specchio dove occorre determinare la pericolosità o meno del rifiuto con la misurazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle concentrazioni delle sostanze pericolose eventualmente in esso contenute. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ma certamente uno dei casi più diffusi dove si rende indispensabile produrre il certificato di analisi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che si aggiunge al formulario di identificazione del rifiuto, è quello del trasporto dei rifiuti liquidi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aziendali con destinazione il depuratore comunale mediante trasporto con auto spurgo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente trattasi di conferimento di rifiuti aziendali allo stato liquido presso i depuratori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunali che hanno quale funzione primaria la depurazione delle acque di fognatura ma che, in via 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derogatoria e scriminante ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, può accettare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(rifiuti liquidi aziendali) e rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (acque reflue domestiche prodotti in edifici o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
insediamenti isolati) “. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta evidente che nel caso di trasporto di reflui liquidi di provenienza domestica non si rende 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessario il certificato di analisi  (ricorre una presunzione di legge proprio per l’origine domestica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli stessi che non rende necessario stabilire il superamento dei limiti tabellari) essendo sufficiente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il solo formulario mentre, al contrario, se si tratta di rifiuti liquidi di natura aziendale si rende
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      indispensabile, oltre al formulario, anche il certificato di analisi al fine di provare con certezza che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gli stessi rispettino i valori limiti stabiliti per lo scarico in fognatura cioè tollerabili dal punto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vista biologico e chimico e quindi compatibile con i parametri di accettabilità indicati nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento autorizzatorio dell’impianto ricevente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, relativamente al trasporto dei rifiuti aziendali allo stato liquido, il certificato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
analisi deve aggiungersi al formulario necessariamente quando i reflui vengono conferiti ad un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
depuratore comunale autorizzato  ai sensi dell’art.110, comma 3, del D.Lgs.n.152/06 ovvero trattasi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di impianto che svolge funzione di depurazione delle acque di scarico in via primaria ma che, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deroga, può accettare rifiuti allo stato liquidi; non è invece necessario, ed è quindi sufficiente il solo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulario, se i reflui sono indirizzati verso un impianto di smaltimento dedicato ai rifiuti allo stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
liquidi (cioè non è un depuratore) oppure nel caso di un depuratore comunale autorizzato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.110, comma 2, del D.Lgs.n.152/06 anche a ricevere tali rifiuti oltre che a svolgere attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
depurazione delle acque.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/formulario-e-certificato-di-analisi-differente-natura-e-valore-giuridico-prendendo-spunto-dalla-sentenza-n-52838-del-14-dicembre-2016-della-iii-sezion</guid>
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    </item>
    <item>
      <title>Formulario e certificato di analisi. Differente natura e valore giuridico Prendendo spunto dalla sentenza n.52838 del 14 dicembre 2016 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione vediamo sin...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/formulario-e-certificato-di-analisi-differente-natura-e-valore-giuridico-prendendo-spunto-dalla-sentenza-n-52838-del-14-dicembre-2016-della-iii-sezion58c98ec2</link>
      <description>Formulario e certificato di analisi.  Differente natura e valore giuridico  
 
Prendendo spunto dalla sentenza n.52838 del 14 dicembre 2016 della III Sezione Penale della Corte 
di Cassazione vediamo sinteticamente le differenze salienti che intercorrono tra questi due 
documenti per poi tornare ai contenuti della suindicata sentenza. 
Il formulario di identificazione dei rifiuti è disciplinato dall’articolo 193 del D.Lgs. n.152/06 e 
s.m.i. ed è richiesto per il trasporto di rifiuti effettuato da enti ed imprese e deve contenere una serie 
di dati ritenuti essenziali quali: a) nome ed indiriz</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Formulario e certificato di analisi.  Differente natura e valore giuridico  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Prendendo spunto dalla sentenza n.52838 del 14 dicembre 2016 della III Sezione Penale della Corte 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di Cassazione vediamo sinteticamente le differenze salienti che intercorrono tra questi due 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
documenti per poi tornare ai contenuti della suindicata sentenza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il formulario di identificazione dei rifiuti è disciplinato dall’articolo 193 del D.Lgs. n.152/06 e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
s.m.i. ed è richiesto per il trasporto di rifiuti effettuato da enti ed imprese e deve contenere una serie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di dati ritenuti essenziali quali: a) nome ed indirizzo del produttore e detentore; b) origine, tipologia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’instradamento; nome ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
indirizzo del destinatario.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Considerati tali contenuti e le finalità del documento, dottrina e giurisprudenza, pur attribuendogli 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
un rilievo non secondario, concordano nel ritenere che esso abbia natura di attestazione del privato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cioè natura esclusivamente dichiarativa seppur importante per la finalità di identificazione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto; pertanto il formulario non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto trasportato in quanto documento recante una   mera attestazione del privato. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In sintesi al formulario di identificazione del rifiuto manca la natura ed il valore di atto pubblico 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinato a provare la verità di un fatto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Diversa la natura e finalità del certificato di analisi (cui fa riferimento l’art.258, comma 4, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.Lgs.152/06) e di qui le differenze sostanziali di tale documento con il formulario di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione del rifiuto; infatti il certificato di analisi risponde ad una finalità di certezza pubblica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e proviene da un soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
certifica dati acquisiti mediante analisi che indichino natura, composizione caratteristiche chimiche-
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
fisiche del rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio in considerazione di quanto sopra le eventuali false attestazioni contenute nel formulario 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non integrano, né direttamente né indirettamente attraverso il richiamo contento nell’articolo 258, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 4, del già menzionato decreto legislativo, il reato di falsità ecologica commesso dal privato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
in atto pubblico di cui all’articolo 483 C.p (cfr. Cass.Pen.Sez.III, n.3692 del 28 gennaio 2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sempre III Sez. Pen. Sentenza n.43613 del 18 settembre 2015). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Proprio richiamandosi a questa ultima sentenza la Corte di Cassazione con la pronuncia in premessa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(sentenza n.52838/2016) ribadisce che il richiamo all’articolo 483 C.p. contenuto nella norma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
incriminatrice dell’articolo 258, comma 4, del D. Lgs.n.152/06, è un richiamo esclusivamente
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      “quoad poenam” cioè va inteso esclusivamente ai fini dell’irrogazione in concreto  della pena né 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tantomeno un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenenti dati incompleti e non veritieri 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
configuri autonomamente la figura delittuosa di cui al citato articolo del codice penale proprio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
perché a tale documento manca la natura di atto pubblico.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Va precisato che non sussiste l’obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti con il certificato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
analisi in quanto l’unico documento obbligatorio che ha la funzione di tracciare il percorso del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuto dal produttore alla destinazione finale (recupero o smaltimento) è il formulario di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
identificazione dei rifiuto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Nondimeno esistono però dei casi in cui anche se la norma non prevede espressamente il certificato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di analisi esso si rende indispensabile per una corretta identificazione del rifiuto: si pensi ai rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con voce a specchio dove occorre determinare la pericolosità o meno del rifiuto con la misurazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle concentrazioni delle sostanze pericolose eventualmente in esso contenute. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Ma certamente uno dei casi più diffusi dove si rende indispensabile produrre il certificato di analisi, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
che si aggiunge al formulario di identificazione del rifiuto, è quello del trasporto dei rifiuti liquidi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aziendali con destinazione il depuratore comunale mediante trasporto con auto spurgo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Più precisamente trattasi di conferimento di rifiuti aziendali allo stato liquido presso i depuratori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comunali che hanno quale funzione primaria la depurazione delle acque di fognatura ma che, in via 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
derogatoria e scriminante ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, può accettare 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(rifiuti liquidi aziendali) e rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (acque reflue domestiche prodotti in edifici o 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
insediamenti isolati) “. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Risulta evidente che nel caso di trasporto di reflui liquidi di provenienza domestica non si rende 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
necessario il certificato di analisi  (ricorre una presunzione di legge proprio per l’origine domestica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
degli stessi che non rende necessario stabilire il superamento dei limiti tabellari) essendo sufficiente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il solo formulario mentre, al contrario, se si tratta di rifiuti liquidi di natura aziendale si rende
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      indispensabile, oltre al formulario, anche il certificato di analisi al fine di provare con certezza che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
gli stessi rispettino i valori limiti stabiliti per lo scarico in fognatura cioè tollerabili dal punto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vista biologico e chimico e quindi compatibile con i parametri di accettabilità indicati nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provvedimento autorizzatorio dell’impianto ricevente. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, relativamente al trasporto dei rifiuti aziendali allo stato liquido, il certificato di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
analisi deve aggiungersi al formulario necessariamente quando i reflui vengono conferiti ad un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
depuratore comunale autorizzato  ai sensi dell’art.110, comma 3, del D.Lgs.n.152/06 ovvero trattasi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
di impianto che svolge funzione di depurazione delle acque di scarico in via primaria ma che, in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deroga, può accettare rifiuti allo stato liquidi; non è invece necessario, ed è quindi sufficiente il solo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formulario, se i reflui sono indirizzati verso un impianto di smaltimento dedicato ai rifiuti allo stato 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
liquidi (cioè non è un depuratore) oppure nel caso di un depuratore comunale autorizzato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art.110, comma 2, del D.Lgs.n.152/06 anche a ricevere tali rifiuti oltre che a svolgere attività di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
depurazione delle acque.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/formulario-e-certificato-di-analisi-differente-natura-e-valore-giuridico-prendendo-spunto-dalla-sentenza-n-52838-del-14-dicembre-2016-della-iii-sezion58c98ec2</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Delibera n.8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Al...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/delibera-n-8-del-12-09-2017-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-modifiche-e-integrazioni-alla-deliberazione-n-5-del-3-novembre-2016-recante</link>
      <description>Delibera n.8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: 
“Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.5 del 3 novembre 2016, recante 
criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle 
categorie 1,4 e 5 ” 
Facciamo il punto. 
 
Con la Delibera n.5 del 3 novembre 2016, entrata in vigore il 1 febbraio 2017, il Comitato nazionale 
dell’Albo nazionale gestori ambientali stabilì criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con 
procedura ordinaria, nelle categorie 1,4 e 5, riscrivendoli rispetto alla previgente disciplina; in 
particolare definì l</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Delibera n.8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
“Modifiche e integrazioni alla deliberazione n.5 del 3 novembre 2016, recante 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie 1,4 e 5 ” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Facciamo il punto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con la Delibera n.5 del 3 novembre 2016, entrata in vigore il 1 febbraio 2017, il Comitato nazionale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’Albo nazionale gestori ambientali stabilì criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
procedura ordinaria, nelle categorie 1,4 e 5, riscrivendoli rispetto alla previgente disciplina; in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
particolare definì la dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1 per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché per lo svolgimento delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di spazzamento meccanizzato, e per i singoli e specifici servizi enucleati nelle sottocategorie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della categoria 1; al contempo definì la dotazione tecnica di personale e veicoli per l’iscrizione nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie del trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non ovvero per le cat.4 e 5. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con tale delibera trovava attuazione quanto contenuto nell’articolo 11, comma 4, lettera c), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
decreto 3 giugno 2014, n.120, che delega al Comitato nazionale lo stabilire i criteri specifici, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
modalità e termini, per dimostrare l’idoneità tecnica e finanziaria delle imprese che si iscrivono 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’albo medesimo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale delibera si compone, oltre che di 3 articoli,di ben 5 allegati e precisamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) L’allegato A con il quale viene definita la dotazione minima di veicoli e di personale per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbani; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) L’allegato B con il quale viene definita la dotazione minima di veicoli e personale per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione nella medesima categoria 1, ma in procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
16, comma1, lettera c)  del DM 120/2014; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) L’allegato C con il quale viene stabilita la dotazione minima di veicoli e personale per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’iscrizione nella categoria 1 relativamente all’attività di spazzamento meccanizzato; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d) L’allegato D con il quale viene stabilita la dotazione tecnica (veicoli e personale) per lo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgimento esclusivo di singoli e specifici servizi nell’ambito della stessa categoria; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e) L’allegato E, infine, definisce la dotazione minima di personale e di veicoli per l’iscrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nelle categorie 4 e 5.        
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’adozione della  delibera n.8 del 12 settembre 2017, entrata in vigore il 18 settembre 2017, il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Comitato nazionale  interviene, modificando  la  deliberazione n.5 del 3 novembre 2016
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      sopradescritta,  relativamente ai criteri per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nelle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria ordinarie del trasporto 1,4 e 5.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In particolare le modifiche apportate riguardano: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
a) i requisiti stabiliti  nella precedente deliberazione nella parte relativa all’individuazione in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
misura fissa  della dotazione minima di personale della categoria 1 e per ciascuna classe 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
d’iscrizione; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
b) la dotazione minima di veicoli richiesta per l’iscrizione nelle classi F delle categorie 4 e 5; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
c) l’introduzione, all’interno della categoria 1, di ulteriori sottocategorie riguardanti l’esercizio 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 184, comma 2, lettera d), del D.lgs n.152/06 e l’esercizio dell’attività di  raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e trasporto dei rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali di cui al medesimo art.184, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 2, lettere e) e f) del decreto legislativo citato, venendo così ad ampliare le attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle  sottocategorie esistenti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Veniamo ora nel dettaglio ad esaminare tali modifiche contenute negli allegati A,B,C,D ed E della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera n.8/2017 che sostituiscono rispettivamente: 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
1) l’allegato A alla delibera n. 5/2016 contenente i requisiti minimi per l’iscrizione nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, il quale viene  sostituito dall’allegato A 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della delibera in commento in quanto sono emerse, in sede di prima applicazione di tale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera, delle criticità in relazione alla determinazione in misura fissa della dotazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
minima di personale per ciascuna classe d’iscrizione. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
I nuovi requisiti elencati nell’allegato A mantengono invariata la dotazione minima di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
veicoli in relazione alla classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
laddove la nuova dotazione non è più stabilita in misura fissa ma è calcolata secondo una 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
formula che tiene conto anche del numero di operatori necessari per ciascun veicolo. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si è giunti a tale soluzione dopo aver valutato che le dotazioni di personale, seppur 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
correttamente individuate sulla base del costante incremento della percentuale di raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differenziata, dei servizi porta a porta e delle dotazioni tipiche dei veicoli, fanno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riferimento a dati risultanti da medie su scala nazionale e, pertanto, possono non 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
garantire la corretta aderenza alle varie realtà operative; di qui l’esigenza di tener conto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle diversità riscontrabili sul territorio nazionale ed al contempo assicurare un 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
essenziale livello di qualificazione delle imprese, salvo in ogni caso l’obbligo per le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
imprese stesse di disporre della dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      2) l’allegato B della delibera n.8 sostituisce l’allegato C alla delibera n.5/2016 contenente i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1 per l’attività di spazzamento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
meccanizzato; i nuovi requisiti mantengono invariata la dotazione minima di veicoli in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
relazione alla classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale per le soli classi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A e B e l’attività viene ridenominata”attività di spazzamento meccanizzato dei rifiuti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
cui all’articolo 184, comma 2, lettera c), D.lgs.152/06, in luogo di quella precedente; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
3) l’allegato C della delibera in commento sostituisce la tabella D1 dell’allegato D della 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delibera 5/2016 contenente i requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1 per la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottocategoria raccolta differenziata,rifiuti ingombranti e raccolta multi materiale ed 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
anche in questo caso rimane invariata la dotazione minima di veicoli in relazione alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale che non viene più calcolata in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
misura fissa ma tenendo, al contrario, conto del numero di operatori necessari per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ciascun veicolo, fermo restando i criteri riguardanti la dotazione di veicoli stabiliti al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
punto 6 della circolare n.229/2017. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Si rammenta che la circolare n.229 del 24 febbraio 2017  relativa “ all’applicazione delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
disposizioni della delibera n.5 del 3 novembre 2016”, al punto 6 individua le dotazioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
minime di veicoli e di personale qualora l’attività nella sottocategoria “raccolta 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
differenziata,rifiuti ingombranti, raccolta multi materiale” sia relativa ad una sola delle 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
frazioni di rifiuti tra frazione organica, carta e cartone, plastica vetro, multi materiale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ingombranti e altro” indicandoli nell’apposita tabella riportata nella medesima circolare.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 Se la raccolta e il trasporto riguarda più di una di tali frazioni le imprese dovranno 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dimostrare la somma delle dotazioni minime previste per ciascuna di esse fino al 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
raggiungimento dl valore riportato nella nuova tabella D1 modificata dalla delibera 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
n.8/2017; per le classi A e B .fino a tre frazioni, tale somma è ridotta del 30%; 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
4) con il nuovo allegato D della delibera n.8/2017 vengono riviste le tabelle D4 e D6 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’allegato D alla delibera n.5/2016 ed in particolare, raccogliendo le segnalazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle associazioni di categoria e degli operatori economici, l’attività descritta nella 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
tabella D4 viene ampliata  e ridenominata “raccolta e trasporto di rifiuti vegetali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali” in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
 sostituzione della precedente descrizione limitata alla sola attività di “raccolta e 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
trasporto di rifiuti provenienti da aree verdi”. Rimangono invece invariati i requisiti di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
personale e  veicoli richiesti in dotazione alle imprese per poter svolgere tale attività. La 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nuova tabella D6, sempre per le motivazioni suesposte, riporta anch’essa una descrizione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’attività più ampia della precedente in particolare si sostituisce la descrizione “
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade” con la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
nuova descrizione che recita “ raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.n.152/06. Nel merito dei requisiti previsti da questa riscrittura della tabella D6 si 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sottolinea come vengono variate la dotazione di personale per le sole classi A e B mentre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rimane invariata la dotazione minima di veicoli in relazione alla classe di appartenenza. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
5) l’allegato E della delibera in commento sostituisce l’analogo allegato della delibera n.5/2016 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contenente i requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria della raccolta e trasporto dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi,rispettivamente categoria 4 e 5, rideterminando la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sola dotazione minima di veicoli richiesta per l’iscrizione nelle classi F delle indicate 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
categorie del trasporto. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Anche questa modifica nasce dalle sollecitazioni provenienti  dal sistema imprenditoriale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
per cui, al fine di non penalizzare le imprese di piccole dimensioni, il Comitato nazionale, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
seppur limitatamente al trasporto sotto le tremila tonnellate annue di rifiuti trasportati,ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abbassato la soglia minima di accesso relativamente alla portata utile richiesta per lo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolgimento di tali attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dr. Gianpietro Luciano  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai            
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.   © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/delibera-n-8-del-12-09-2017-del-comitato-nazionale-albo-gestori-ambientali-modifiche-e-integrazioni-alla-deliberazione-n-5-del-3-novembre-2016-recante</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Deposito temporaneo di rifiuti: il Mase attraverso l’istituto dell’interpello definisce la nozione di “luogo di produzione” Con l’interpello, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 ...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/deposito-temporaneo-di-rifiuti-il-mase-attraverso-listituto-dellinterpello-definisce-la-nozione-di-luogo-di-produzione-con-linterpello-emesso-ex-artic</link>
      <description>Deposito temporaneo di rifiuti: il Mase attraverso l’istituto dell’interpello 
definisce la nozione di “luogo di produzione”  
Con l’interpello, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, n.192206 
del 22 ottobre 2024 il Ministero dell’Ambiente fornisce chiarimenti in merito all’applicazione 
dell’istituto del deposito temporaneo ex art.185-bis del Dlgs.152/06 ai rifiuti derivanti da attività 
artigianali eseguiti su impianti tecnologici ed edifici e dell’applicazione del comma 19 dell’art.193 
del medesimo decreto; l’istanza di interpello viene presentata dalla</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Deposito temporaneo di rifiuti: il Mase attraverso l’istituto dell’interpello 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
definisce la nozione di “luogo di produzione”  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con l’interpello, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, n.192206 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del 22 ottobre 2024 il Ministero dell’Ambiente fornisce chiarimenti in merito all’applicazione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’istituto del deposito temporaneo ex art.185-bis del Dlgs.152/06 ai rifiuti derivanti da attività 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
artigianali eseguiti su impianti tecnologici ed edifici e dell’applicazione del comma 19 dell’art.193 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del medesimo decreto; l’istanza di interpello viene presentata dalla Provincia di Cuneo che chiede 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
se le attività artigianali eseguite sugli edifici,come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
idraulici, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lattonieri,elettricisti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
carpentieri, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
serramentisti, etc, possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’art 193,comma 19, del T.U. ambientale e se nell’ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale o operativa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Mase dopo aver in premessa richiamato il sistema normativo vigente ovvero la definizione di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deposito temporaneo di cui all’art.185-bis, comma 1, del Dlgs 152/06, l’art.193, comma 19, relativo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
al formulario trasporto dei rifiuti, la circolare Mite n.51657 del 14/5/2021 recante criticità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
interpretative ed applicative-chiarimenti, precisa che il legislatore ha individuato nel dettaglio quali 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
siano le condizioni da rispettare affinchè possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
recupero o smaltimento. Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luogo dove i rifiuti sono prodotti intendendo l’intera area in cui si svolge l’attività che ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un'unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’art.2135 del codice civile. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all’assenza di spazi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
con il D.lgs n.116/2020, il legislatore ha introdotto una apposita deposizione al comma 19 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dell’articolo 193 del testo unico ambientale, che consente di considerare  i rifiuti derivanti da 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di manutenzione e piccoli interventi edili prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetto che svolge tali attività.
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deve contenere l’attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
destinazione.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Questa disciplina ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
correttamente gestiti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il legislatore ha quindi previsto, nell’ambito dello svolgimento delle attività richiamate nell’art.193, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comma 19, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalle loro attività presso i 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro recupero 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
o smaltimento. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Tale opportunità è comunque ammessa solo nel casi di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame. Sul punto viene richiamato quanto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
già indicato nella circolare n.51657 del 14 maggio 2021 del Ministero: ”sulla base delle disposizioni 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso sulla base delle concrete circostanze, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, è possibile osservare che mentre 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’articolo 185-bis del Dlgs 152/06 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio juris sul luogo di 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale o operativa dell’operatore che 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
In definitiva, secondo i chiarimenti forniti dal Mase attraverso l’interpello in commento, anche 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l’artigiano che esegue piccoli lavori di manutenzione fuorisede può portare i rifiuti prodotti fino alla 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sua azienda per raggrupparli in attesa del ritiro seguendo un regime semplificato; in tali casi, precisa 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
il Ministero, possono trasportare tali rifiuti senza il documento chiesto dalla normativa sui rifiuti, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
(Fir), ma con il documento di trasporto merci (DDT). 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
La risposta del Mase rende chiaro che il regime di favore si estende anche agli artigiani (idraulici, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
falegnami, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, imbianchini); resta comunque fermo che è
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      necessario valutare caso per caso l’effettiva attività svolta dall’artigiano e quantitativi e le tipologie 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
dei rifiuti prodotte; tali rifiuti possono essere poi raggruppati nella sede dell’artigiano come 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
deposito temporaneo.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 03 Apr 2006 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/deposito-temporaneo-di-rifiuti-il-mase-attraverso-listituto-dellinterpello-definisce-la-nozione-di-luogo-di-produzione-con-linterpello-emesso-ex-artic</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
    <item>
      <title>Società di capitale a totale partecipazione pubblica che gestisce rifiuti urbani ha l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-...</title>
      <link>https://www.bsnconsulting42.it/societa-di-capitale-a-totale-partecipazione-pubblica-che-gestisce-rifiuti-urbani-ha-l-obbligo-di-iscrizione-all-albo-gestori-ambientali-con-istanza-di</link>
      <description>Società di capitale a totale partecipazione pubblica che gestisce rifiuti urbani ha 
l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali      
 
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152 al Mase, un Comune, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica 
costituita tra più Comuni, istituita ai sensi dell'articolo 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267 (Testo Unico degli Enti locali), chiede se tale società, ai fini dello svolgimento 
delle attività di raccolta e gestione dei ri</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Società di capitale a totale partecipazione pubblica che gestisce rifiuti urbani ha 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali      
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
2006, n.152 al Mase, un Comune, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
costituita tra più Comuni, istituita ai sensi dell'articolo 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
agosto 2000, n.267 (Testo Unico degli Enti locali), chiede se tale società, ai fini dello svolgimento 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari enti 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
abilitativi, sia l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa, 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
sia quella di trattamento  dei medesimi rifiuti, sia tenuta ad iscriversi all'Albo nazionale gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali in categoria 8 “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
e qualora sussistesse tale obbligo, se sono applicabili le procedure semplificate d'iscrizione di cui 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120.  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Il Mase dopo aver constatato che , a livello operativo, la società affidava a soggetti terzi tutte le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di gestione dei rifiuti, senza svolgere materialmente alcuna delle attività sopra descritte, ma 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
limitandosi ad individuare i soggetti a cui affidare queste attività, procede ad una analisi del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
contesto normativo vigente ovvero dell'articolo 183, comma 1, lettera n) e lettera l) contenente la 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
definizione di “gestione dei rifiuti” e di “intermediario”, dell'articolo 212, comma 5, relativo a 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
soggetti che sono obbligati ad iscriversi all'Albo, dell'articolo 16, commi 1 e 2, del DM120/2014. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Dal quadro normativo sovraesposto emerge che ai sensi dell'art.183, comma 1 lettera n) del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
D.lgs.152/06 le operazioni svolte in qualità di commerciante o intermediario sono ricomprese tra le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
attività di gestione dei rifiuti e che le stesse a meno degli esoneri previsti dall'art.212, comma 5, del 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
citato testo unico, per le sole organizzazioni di cui agli art.221, comma3, lettere a) e c), 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
223,224,228,233,234 e 236 del Dlgs 152/06, comportano obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo per 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
lo svolgimento   delle loro specifiche attività. 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Pertanto ne consegue che la società di capitali essendo un soggetto dotato di propria personalità 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
giuridica e distinto dai soci (Comuni), rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo gestori 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
ambientali e con le modalità di iscrizione semplificata prevista dall'articolo 16 comma 1,lettera a) 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
del decreto ministeriale n.120/2014, che ammette alle procedure d'iscrizione semplificate, le 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
aziende speciali, i  consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
legislativo 18 agosto 200,n267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
comuni.   
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                    
      Esperto Ambientale 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. © 
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
Per maggiori informazioni scrivere a  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
info@bsnconsulting42.it  
    
  
  
      
                    &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
                    
      
  
  
    
www.bsnconsulting42.it
    
                  &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 03 Apr 2006 12:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.bsnconsulting42.it/societa-di-capitale-a-totale-partecipazione-pubblica-che-gestisce-rifiuti-urbani-ha-l-obbligo-di-iscrizione-all-albo-gestori-ambientali-con-istanza-di</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
    </item>
  </channel>
</rss>
